12.2011.78
Procedura di concliliazione - accordo tra le parti - stralcio - tassa di giustizia - reclamo
6 maggio 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2011.78
Data decisione, Autorità:
06.05.2011, IICCA
Titolo:
Procedura di concliliazione - accordo tra le parti - stralcio - tassa di giustizia - reclamo
ESPERIMENTO DI CONCILIAZIONE
RECLAMO
SPESE E RIPETIBILI
art. 110 CPC
art. 319 CPC
art. 5 LTG
Incarto n.
12.2011.78
Lugano
6 maggio 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 18 aprile 2011 (tassa
di giustizia in procedura di conciliazione) di
RE 1
rappr. dall’ RA
1
contro
la
decisione 6 aprile 2011 della Segretaria assessora della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 2, nella causa inc. n. CM.2011.41, con la quale ha
stralciato la procedura dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia di fr. 600.-
e le spese a carico dell’istante, nella procedura di conciliazione promossa nei
confronti di
CO 1
CO 2
tutti rappr. da RA 2
rilevato: che
con istanza di conciliazione 4 febbraio 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di fr. 35'000.- oltre
interessi al 5% dal 20 ottobre 2010, a risarcimento di difetti di un immobile
da lei acquistato;
che la
Segretaria assessora ha convocato l’8 febbraio 2011 le parti a comparire il
giorno di lunedì 14 marzo 2011 alle ore 15.45 per l’udienza di conciliazione;
che con
decisione 9 febbraio 2011 la Segretaria assessora ha invitato l’istante a
versare entro 20 giorni l’importo di fr. 1'000.- quale anticipo delle spese
giudiziarie, importo versato tempestivamente;
che su
richiesta dei convenuti, accettata dall’istante, la conciliatrice ha rinviato l’udienza
di conciliazione al 18 aprile 2011;
che con
scritto 1° aprile 2011, controfirmato dal legale dei convenuti, l’istante ha chiesto
alla conciliatrice di stralciare la procedura di conciliazione, divenuta
“inutile” in seguito a un accordo intervenuto tra le parti;
che con
decisione 6 aprile 2011 la Segretaria assessora ha annullato l’udienza di
conciliazione, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di
giustizia e le spese in complessivi fr. 600.- a carico dell’istante;
che con
reclamo 18 aprile 2011 l’istante insorge contro la precitata decisione,
postulando che l’anticipo richiesto sia ridotto o annullato;
che la
controparte ha comunicato il 22 aprile 2011 di non essere interessata alla
procedura;
che
l’istanza di conciliazione è stata introdotta il 4 febbraio 2011, sicché alla
stessa è applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)
entrato in vigore 1° gennaio 2011 (art. 404 CPC);
che il
giudice statuisce sulle spese giudiziarie nella decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) e le fissa e ripartisce d’ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC);
che le
decisioni in materia di spese sono impugnabili a titolo indipendente solo con
reclamo (art. 110 CPC), da proporre, trattandosi di una decisione finale, nel
termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2a
ed., n. 2481 e 2482), potendosi censurare l’applicazione errata del diritto e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);
che le
tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i
quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio
della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non
possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o
possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza – che
concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del
divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) – secondo cui la tassa non può essere
sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro
limiti ragionevoli;
che nei
limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante dispone di un ampio potere
di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità
può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere (sentenza
della terza Camera civile del Tribunale d’appello del 14 febbraio 2011, inc.
13.2011.3);
che in
Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011 la quale dispone che la
tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);
che, per
la procedura di conciliazione, dando seguito ai dettami degli art. 95 segg.
CPC, l’art. 5 LTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare
per differenti fasce di valore di causa;
che per
valori litigiosi da fr. 30'000.- a fr. 100’000.- è prevista una tassa tra fr. 500.-
e fr. 3'000.-;
che la
Segretaria assessora, a fronte di un valore litigioso di fr. 35'000.- ha
fissato la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 600.-, importo che
rientra nella forchetta prevista dalla tariffa;
che a
mente della reclamante tale importo è sproporzionato, tenuto anche conto del
fatto che l’autorità di conciliazione ha sì avuto qualche spesa, ma non ha
dovuto neppure tenere l’udienza di conciliazione, le parti essendosi accordate
prima che essa avesse luogo;
che secondo
la reclamante la decisione di stralcio avrebbe dovuto motivare per quale motivo
l’importo prelevato non era sproporzionato, riferendosi a dottrina recente (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Codice di
diritto processuale civile svizzero, 2010, pag. 391);
che
infine la reclamante si chiede se l’eventuale tassa di giustizia non dovesse
essere suddivisa tra le parti, visto che il ritiro dell’istanza è stato
effettuato congiuntamente da entrambe le parti;
che in
definitiva la reclamante chiede che l’autorità di seconda istanza riformi il
dispositivo n. 3 “riducendo o, se lo ritiene, anche annullando” l’importo
stabilito dalla conciliatrice;
che ci si
potrebbe invero interrogare se un reclamo formulato in tal sorta, senza domande
di giudizio precise, sia ricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC; Hohl,
Procédure civile, tome II, 2a ed., n. 2504, 2370 e 2377);
che a
ogni modo il reclamo risulta manifestamente infondato, e può essere evaso senza
notifica alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC), sicché il quesito può rimanere
indeciso;
che il
rispetto del principio della copertura dei costi non è controverso (peraltro in
Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra il 35% nel
2008 e il 24% nel 2009: cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6361 sulla
revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, dell’11 maggio 2010);
che, diversamente da
quanto ritenuto dalla reclamante, gli esborsi forfettari comprendono tutte le
prestazioni giudiziarie e, segnatamente, i costi delle strutture giudiziarie
sicché, nella misura in cui ella tien conto solo delle spese legate alle notificazioni
e alle sportule di cancelleria, il reclamo si rivela infondato;
che, limitando la tassa di
giustizia ai soli costi vivi come sembra richiedere la reclamante, si andrebbe
quindi contro la volontà del legislatore, senza contare che si rischierebbe di
svilire l’istituto della conciliazione dove il rischio di dover in ultima
analisi sopportare i costi può costituire un incentivo a trovare un
accomodamento bonale (Rüegg,
Basler Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 95 CPC);
che nella fattispecie la
vertenza in oggetto non rientra tra quelle esenti da spese processuali (art.
113 cpv. 2 CPC);
che l’importo di fr. 600.-
corrisponde in sostanza al minimo della tariffa aumentato delle spese, sicché rientra
nei limiti stabiliti dal legislatore e non costituisce una somma esorbitante né
tale da configurare gli estremi dell’eccesso nell’esercizio del potere di
apprezzamento da parte della Segretaria assessora;
che nella misura in cui
stabilisce importi conformi alla tariffa l’autorità giudicante non ha necessità
di motivare la propria decisione, obbligo che si imporrebbe, per contro,
qualora si scostasse dalle norme legali in vigore;
che la LTG concede invero
all’autorità di conciliazione la possibilità di rinunciare al prelievo di tasse
e spese (art. 5 cpv. 3 LTG), senza che tale facoltà costituisca un obbligo;
che, per
Fatti
i motivi che precedono, il reclamo è respinto, la decisione impugnata essendo
conforme alla legge;
che, per
quanto riguarda le spese della presente procedura, la LTG non prevede
l’esenzione dal prelievo di oneri processuali per il reclamo dell’art. 110 CPC,
né un’eccezione si impone nel caso concreto;
che
appare giustificato applicare la tassa minima prevista dall’art. 14 LTG, che
prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-,
alla quale vanno aggiunte le spese (costituzione incarto, spese postali);
per i quali motivi
decide: 1. Il
reclamo 18 aprile 2011 è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 150.- (tassa di giustizia di fr. 100.- e spese di fr.
50.-) sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
Considerandi
alla Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore
litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo
nell’eventuale ricorso.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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