Lexipedia

Decisione

12.2011.78

Procedura di concliliazione - accordo tra le parti - stralcio - tassa di giustizia - reclamo

6 maggio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, il reclamo è respinto, la decisione impugnata essendo

conforme alla legge;

che, per

quanto riguarda le spese della presente procedura, la LTG non prevede

l’esenzione dal prelievo di oneri processuali per il reclamo dell’art. 110 CPC,

né un’eccezione si impone nel caso concreto;

che

appare giustificato applicare la tassa minima prevista dall’art. 14 LTG, che

prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-,

alla quale vanno aggiunte le spese (costituzione incarto, spese postali);

per i quali motivi

decide: 1. Il

reclamo 18 aprile 2011 è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 150.- (tassa di giustizia di fr. 100.- e spese di fr.

50.-) sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

Considerandi

alla Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore

litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo

nell’eventuale ricorso.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster