Lexipedia

Decisione

12.2011.8

Contratto di compravendita di veicolo industriale, asserita esistenza di condizione sospensiva per il pagamento, onere della prova

20 giugno 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 15 febbraio 2008 AO 1 come venditrice e AP 1 come acquirente hanno

stipulato un contratto di compravendita di un veicolo commerciale avente per

oggetto la vendita di un autocarro __________ __________ al prezzo netto

scontato di fr. 175'000.- IVA esclusa (doc. C, 2). Il contratto prevedeva la

consegna dell’automezzo a luglio 2008 e alla voce “pagamento” indicava: “Leasing

secondo accordi con istituto di finanziamenti leasing __________” (doc. C,

2). Mediante scritto 16 luglio 2008 la venditrice ha comunicato all’acquirente

che l’autocarro era arrivato, e le ha chiesto di prendere contatto per definire

il tipo di cassone da montare (doc. A). Con lettera 17 luglio 2008 l’acquirente

ha risposto che non poteva più procedere al pagamento del veicolo, non avendo

ottenuto il leasing necessario per il finanziamento, e che rinunciava pertanto

all’acquisto dell’autocarro (doc. 3). Con scritto 25 agosto 2008 la venditrice

comunicava che in caso di un mancato ottenimento di un finanziamento leasing si

atteneva alla clausola a suo dire stipulata nel contratto 15 febbraio 2008 “Leasing

secondo accordi con istituto di finanziamenti leasing __________” (doc. 4).

Il 27 agosto 2008 la venditrice sollecitava la controparte a designare al più

presto l’istituto di finanziamento, riservandosi in caso contrario di procedere

nei confronti di quest’ultima con la richiesta di danni per mancato ritiro

(doc. A). Non avendo l’acquirente dato seguito alla richiesta, l’11 febbraio

2009 la venditrice, preso atto del mancato ritiro dell’automezzo, l’ha venduto

a un terzo cliente a un prezzo inferiore e ha notificato all’acquirente una richiesta

di risarcimento danni per un importo complessivo di fr. 24'450.-, da versare

entro il 20 febbraio 2009 (doc. B). Costatato il mancato pagamento, la

venditrice ha poi escusso l’acquirente con un PE n. __________ dell’UE di

Lugano per l’importo di fr. 24'450.- più interessi al 5% dal 20 febbraio 2009

(doc. D), al quale l’escussa ha interposto opposizione il 5 marzo 2009 (doc.

D).

B. Con

petizione 23 marzo 2009 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 24'450.-, importo

composto di fr. 17'000.- per perdita causata dalla vendita del veicolo a un

nuovo cliente, fr. 3'950.- per gli interessi passivi dovuti alla Casa Madre __________

nel periodo dal 18 luglio 2008 al 10 febbraio 2009 in cui l’autocarro è rimasto sul piazzale dell’attrice, fr. 3'000.- per il ripristino del

veicolo, deduzione al nuovo cliente per colore non della sua ditta e

preparazione per consegna e fr. 500.- per spese di cancelleria, oltre interessi

e spese esecutive. Inoltre l’attrice ha chiesto il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Con risposta

24 aprile 2009 la convenuta si è opposta alla domande di parte attrice,

adducendo che il contratto di compravendita conteneva una condizione incerta ai

sensi dell’art. 151 CO. Nella fattispecie l’ottenimento di un finanziamento per

l’acquisto in leasing era, a suo dire, stato indicato come premessa

imprescindibile per la conclusione del contratto in questione, per cui, non

essendosi verificata tale possibilità (condizione), l’accordo non è divenuto

efficace. In sede conclusionale le parti hanno

confermato le rispettive domande di giudizio.

C. Il

Pretore, con sentenza 21 dicembre 2010, ha accolto la petizione e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di

Lugano. Egli ha posto la tassa di giustizia di complessivi fr. 1'800.- e le

spese a carico della convenuta, tenuta inoltre a rifondere all’attrice fr. 1’000.-

per ripetibili.

D. Contro la decisione pretorile la convenuta è insorta con appello 12

gennaio 2011 nel quale essa propone la riforma del giudizio impugnato nel senso

di respingere la petizione 23 marzo 2009 e di confermare in via definitiva

l’opposizione al PE n. __________, il tutto con protesta di spese e di

ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 15 febbraio 2011 la parte

appellata propone il rigetto integrale dell’appello con a sua volta protesta di

tasse, spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). La sentenza pretorile è stata pronunciata e

comunicata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque

disciplinata dal CPC-TI (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

Il

primo giudice ha ritenuto che dal contratto di compravendita agli atti non

risultava una condizione sospensiva secondo la quale il perfezionamento del

contratto dipendeva dall’ottenimento di un finanziamento tramite leasing in

favore dell’acquirente. Dall’istruttoria, anzi, il Pretore ha accertato che una

simile condizione non esisteva. Ritenuto che a ogni modo il mancato

perfezionamento della pratica per il leasing era imputabile al comportamento

negligente della stessa convenuta, il primo giudice ne ha concluso che l’attrice

era legittimata a rinunciare alla prestazione tardiva e a pretendere il

risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del contratto di

compravendita, nei termini indicati nello scritto 11 febbraio 2009, per un

importo complessivo di fr. 24'450.-.

3.

L’appellante

rimprovera al Pretore di aver escluso a torto l’esistenza di una condizione

sospensiva contenuta nella nota clausola relativa al finanziamento tramite

leasing. La convenuta sostiene che entrambe le parti hanno sottoscritto il contratto,

ciò che è sufficiente per ammettere l’esistenza della condizione sospensiva ai

sensi dell’art. 151 CO. L’appellante rileva inoltre che l’attrice non ha saputo

fornire una diversa ragionevole interpretazione o spiegazione per l’inserimento

della nota clausola nel contratto, sicché è dimostrata la tesi di una clausola contenente

una condizione sospensiva. Del resto, prosegue l’appellante, il teste C__________

non aveva assistito alla stesura del contratto e nulla quindi poteva dire sulla

volontà delle parti in merito alla condizione sospensiva, senza contare poi che

egli era già stato interpellato al riguardo dall’attrice, con la quale

intratteneva rapporti commerciali.

4.

Un

contratto si ritiene sottoposto a condizione sospensiva quando la sua obbligatorietà

dipende da un avvenimento incerto, nel quale caso diventa efficace solo dal

momento in cui la condizione si verifica (art. 151 CO; DTF 122 III 10 consid.

4b). Gli art. 8 CC e 183 CPC-TI impongono a chi intende dedurre il proprio

diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per

il che, in conseguenza di queste norme, la mancanza della prova delle

circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in

sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 1 segg. ad art. 183). Per quel che concerne l’onere

della prova relativo a una condizione sospensiva ai sensi dell’art. 151 CO, dottrina

e giurisprudenza applicano il principio dell’eccezione (“Einwendungstheorie”),

in forza del quale una condizione sospensiva deve essere provata

dalla parte che da tale condizione vuole ricavarne dei vantaggi giuridici (TF

20.

ottobre 2004 4C.264/2004 consid. 3.4, TF 25 ottobre 2004 4C.212/2004 consid. 3.1; Schwenzer, Schweizerisches

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berna 2003, pag. 63; Guhl/Koller/Schnyder/Druey, Das

Schweizerisches Obligationenrecht, Zurigo 2000, pag. 57; Ehrat, Basler Kommentar OR-I, 4a

ed., n. 13-14 ad art. 151; Kummer,

Berner Kommentar, n. 263a ad art. 8 CC).

Giusta

l’art. 90 CPC-TI il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale

sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di

conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; Kummer, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC, Schmid, Basler Kommentar ZGB 2003, n. 78

segg. ad art. 8).

5.

Nella

fattispecie l’appellante si oppone alle pretese dell’attrice con l’argomentazione

che la clausola inserita nel contratto, dove si legge: “PAGAMENTO: Leasing

secondo accordi con istituto di finanziamenti leasing __________”, è una

condizione sospensiva ai sensi dell’art. 151 CO, non verificatasi. La convenuta

doveva quindi dimostrare che il contratto 15 febbraio 2008 stipulato con la

parte appellata era condizionato all’ottenimento di un finanziamento per un

acquisto in leasing dell’automezzo in questione. All’udienza preliminare essa

ha notificato diversi mezzi di prova, tra i quali l’audizione del teste C__________,

all’epoca dipendente della società di leasing A__________, l’interrogatorio

formale di E__________, amministratore dell’attrice e l’edizione dalla

controparte di documenti relativi ai rapporti commerciali con A__________

(verbale di udienza preliminare del 18 marzo 2010). L’appellante contesta in

questa sede l’efficacia probatoria dell’interrogatorio formale di E__________ e

dell’audizione testimoniale di C__________, i quali escludevano categoricamente

l’esistenza di una tale condizione sospensiva (cfr. atto VIII pag. 4 e

interrogatorio formale atto V pag. 2). Essa rileva anche come “l’attrice non

ha saputo fornire con la petizione, o con un’eventuale replica, alcuna

giustificazione o spiegazione per l’esistenza di una tale clausola”, non

avvedendosi tuttavia che spettava proprio a lei dimostrare la natura della - da

lei presunta - condizione sospensiva. Ora, dall’istruttoria e in particolare

dalle prove offerte dalla convenuta non è emerso che al momento della sottoscrizione

del contratto le parti avessero voluto vincolare il perfezionamento dello

stesso all’ottenimento di un finanziamento per un leasing a favore

dell’acquirente. La nota clausola contrattuale: “PAGAMENTO: Leasing secondo

accordi con istituto di finanziamenti leasing __________” non basta a

provare l’esistenza di una condizione sospensiva. Tale clausola è una chiara

modalità di pagamento del prezzo e non necessita di interpretazione alcuna. Ne

deriva che l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore sfugge a ogni

critica, l’appellante non avendo dimostrato l’esistenza di una condizione

sospensiva contenuta nel contratto 15 febbraio 2008.

6.

Si deve quindi ritenere che il contratto 15 febbraio 2008 si è

perfezionato e che pertanto il mancato ritiro dell’autocarro da parte

dell’acquirente costituiva una manifesta inadempienza contrattuale, come ammesso

dal Pretore. La convenuta non aveva contestato le pretese attoree nella loro

consistenza ed entità nella procedura davanti al Pretore (cfr. risposta 24

aprile 2009). In questa sede essa ha incentrato tutte le sue argomentazioni

sull’esistenza della condizione sospensiva, senza contestare il calcolo della

pretesa di parte attrice operato dal primo giudice, che sfugge pertanto a ogni

esame da parte di questa Camera.

7.

L’appello,

infondato, deve dunque essere respinto, e la sentenza impugnata va confermata. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza giusta

l’art. 148 CPC e sono quindi a carico dell’appellante. Il valore litigioso ammonta

a fr. 24'450.-.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 12 gennaio 2011 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 900.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

950.

-

sono

poste a carico dell’appellante, che verserà all’appellata fr. 800.- per

ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster