12.2011.80
Società anonima - domanda di convocazione di assemblea generale
4 ottobre 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2011.80
Data decisione, Autorità:
04.10.2011, IICCA
Titolo:
Società anonima - domanda di convocazione di assemblea generale
ASSEMBLEA GENERALE
SOCIETÀ ANONIMA
art. 699 cpv. 3 CO
art. 699 cpv. 4 CO
Incarto n.
12.2011.80
Lugano
4 ottobre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
cancelliere:
Isotta
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.131 (procedura
sommaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 10
febbraio 2011 da
AO 1
AO 2
( RA 2 )
contro
AP 1
( RA 1 )
con la
quale è chiesta la convocazione di un’assemblea generale di AP 1 per una data
fissata dal giudice;
domanda
avversata dalla convenuta con osservazioni prodotte in sede di udienza di
discussione del 3 marzo 2011 e che il Pretore aggiunto ha accolto con sentenza
11 aprile 2011;
appellante
la convenuta con atto di appello 22 aprile 2011, del quale gli istanti chiedono
la reiezione con osservazioni 10 maggio 2011;
considerato,
Fatti
A. Il 22 settembre 2010 AO 1 e AO 2, nella loro qualità di azionisti
al 50% della società AP 1 SA, hanno chiesto all’amministratore unico M__________
di rescindere il rapporto di lavoro con S__________ e di fissare l’assemblea
generale per l’approvazione dei conti e la nomina (o rinnovo)
dell’amministratore (doc. I). Con scritto 6 ottobre 2010 M__________ ha
risposto di ritenere ingiustificato il licenziamento chiesto (doc. H). Il 14
ottobre 2010 l’avv. RA 2, a nome dei richiedenti, ha ribadito che la
discussione sul licenziamento di S__________ doveva essere prevista quale trattanda
della prossima assemblea ordinaria della società, da indirsi per la ratifica
dei conti (doc. G). Il 15 novembre 2010 lo stesso legale riformulava la
richiesta di fissare l’assemblea generale ordinaria della società (doc. F).
Nuovamente il 13 gennaio 2011 egli ripeteva la domanda di indire l’assemblea
generale “per l’approvazione dei conti, delle strategie e quant’altro e
della discussione e delibera sulla questione di __________ quale tuttofare”
(doc. A). A fronte del diniego di M__________ del 19 gennaio 2011 (doc. B),
l’avv.RA 2 insisteva il 20 gennaio 2011 per la convocazione dell’assemblea allo
scopo di “approvare anche i conti (che non sono stati formalmente
approvati), di modo da poter decidere una volta per tutte, sia su __________
che sul rinnovo dell’amministratore …” (doc. C).
B. Con istanza 10 febbraio 2011 AO 1 e AO 2 hanno chiesto che venisse
convocata l’assemblea generale di AP 1 SA in data da fissare dal giudice. La
convenuta ha avversato la domanda all’udienza di discussione 3 marzo 2011 ritenendola
carente dei presupposti legali e statutari e priva di interesse giuridico. Le
parti hanno proceduto seduta stante alla replica, alla duplica e alla triplica
orali ribadendo le proprie allegazioni e domande.
C. Con sentenza 11 aprile 2011 il Pretore aggiunto ha accolto
l’istanza, facendo ordine all’amministratore unico della AP 1 SA di convocare
l’assemblea generale della società, da indirsi nel luogo in cui si era tenuta
l’ultima assemblea entro due mesi dalla crescita in giudicato della decisione,
con le trattande: approvazione dei conti, nomina dell’amministratore,
discussione e decisione sul rapporto di lavoro con S__________.
Contro il predetto giudizio è insorta la convenuta con appello del
22 aprile 2011 con il quale chiede in via principale la reiezione integrale
dell’istanza e in via subordinata l’accoglimento parziale nel senso della
convocazione dell’assemblea generale straordinaria della società entro due mesi
dalla crescita in giudicato della decisione pretorile con oggetto l’approvazione
dei conti societari. Gli istanti hanno postulato la reiezione dell’appello con
osservazioni 10 maggio 2011.
e considerato,
Considerandi
1.
La decisione impugnata è stata emessa l’11 aprile 2011, sicché al
procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto processuale civile
svizzero (Codice di procedura civile, CPC). Con decisione 27 aprile 2011 il Pretore
aggiunto ha determinato il valore della lite in fr. 100'000.–, pari al capitale azionario della società (DTF 132 III 555;
Seconda Camera civile inc. 12.2010.155, sentenza del 16 novembre 2010 consid. 8)
per cui l’appello, tempestivo, è ricevibile (art. 308 e
314.
CPC).
2.
Nella decisione 11 aprile 2011 il Pretore aggiunto ha, in estrema
sintesi, rilevato che la domanda giudiziale volta alla convocazione
dell’assemblea generale su ordine del giudice era stata preceduta da diverse
lettere (doc. A, C, F, G, H) in cui gli istanti avevano più che sufficientemente
indicato le trattande postulate, ribadendole all’udienza di discussione. Ha
pertanto accolto l’istanza facendo ordine all’amministratore unico di AP 1 SA
di convocare l’assemblea generale della società, da indirsi nel luogo in cui si
era tenuta l’ultima assemblea entro due mesi dalla crescita in giudicato della
decisione, con le trattande: approvazione dei conti, nomina
dell’amministratore, discussione e decisione sul rapporto di lavoro con S__________.
3.
L’appellante rimprovera al primo giudice di essere andato oltre le
domande degli istanti nell’aggiungere all’ordine di convocare l’assemblea
generale le trattande da discutere, quando nell’istanza non ne era stata fatta
menzione. Soggiunge poi che né gli istanti né il Pretore aggiunto hanno
specificato se si tratti di un’assemblea generale ordinaria o straordinaria.
Precisazione necessaria dal momento che l’art. 16 degli Statuti prevede che la
durata del mandato dell’amministratore cessa il giorno dell’assemblea generale
ordinaria. Rileva altresì che tutte le richieste di convocazione dell’assemblea
da parte degli istanti difettano di chiarezza delle trattande e di proposte
concrete in relazione con gli oggetti di discussione e che la posizione
lavorativa di S__________ è di esclusiva competenza del consiglio di
amministrazione. Conclude sostenendo che l’approvazione dei conti già è avvenuta,
senza che la controparte l’avesse contestata.
4.
L’art. 699 cpv. 2 CO prevede che l’assemblea generale ha luogo ogni
anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale; ogni qualvolta lo
richieda il bisogno, si convocano assemblee straordinarie. Il cpv. 3 dello
stesso disposto stabilisce che uno o più azionisti, che rappresentano insieme
almeno il 10 per cento del capitale azionario, possono pure chiedere per
scritto la convocazione dell’assemblea generale. La convocazione e l’iscrizione
all’ordine del giorno devono essere chieste per iscritto, indicando l’oggetto e
le proposte. Il cpv. 4 infine sancisce che qualora il consiglio
d’amministrazione non dia seguito entro un congruo termine a siffatta domanda,
la convocazione sarà ordinata dal giudice a istanza dei richiedenti.
4.1
Formalmente la richiesta dell’azionariato di convocare un’assemblea
generale deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne il contenuto,
essa deve menzionare il o gli oggetti dei quali è chiesto l’inserimento nelle
trattande da sottomettere all’assemblea generale, come pure le proposte
sufficientemente precisate dei richiedenti quanto al o ai singoli oggetti.
Scopo di questa esigenza è di permettere al consiglio di amministrazione, agli
altri azionisti e agli organi di gestione di conoscere le intenzioni dei
richiedenti e di preparare l’assemblea in modo adeguato (Commentaire Romand, Code des obligations
II, 2008, n. 8 ad art. 699). Il giudice chiamato ad ordinare la convocazione di
un’assemblea generale della società anonima, nel caso di rifiuto dell’amministrazione
di dare seguito alla relativa richiesta degli azionisti, dovrà quindi anche
esaminare se la domanda di questi ultimi è stata formulata nei modi e nei
termini voluti dalla legge ed è quindi valida e operante. Egli non si può
infatti disinteressare di questo aspetto e ordinare la convocazione di
un’assemblea senza indicazione dell’oggetto e/o delle proposte con il rischio
che le decisioni di quell’assemblea, così indetta, possano essere sanzionate di
nullità o annullate ai sensi degli art. 706 e 706b CO (Rep. 1994 pag. 362 segg.). All’interpretazione letterale
dell’art. 699 cpv. 4 CO si oppone in effetti giustamente la dottrina
maggioritaria, secondo la quale la richiesta di inserire un determinato oggetto
all’ordine del giorno può essere sottoposta al giudice (Commentaire Romand, cit. n. 28 ad art. 699).
4.2
Nel caso concreto risulta indubbiamente dagli scritti indirizzati
dagli istanti alla convenuta che le trattande da porre all’ordine del giorno
dell’assemblea generale, ribadite espressamente all’udienza di discussione del
3.
marzo 2011, erano le seguenti: l’approvazione dei conti, il rinnovo
dell’amministratore e la rescissione del rapporto di lavoro con S__________. Ne
consegue che, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, nell’inserire nel
giudizio le trattande il Pretore aggiunto non è andato oltre le richieste formulate
dagli istanti. Che l’approvazione dei conti fosse già avvenuta, come essa pretende,
è rimasta asserzione priva di qualsiasi riscontro documentale. Non sovviene al
proposito lo scritto 19 gennaio 2011 del patrocinatore dell’appellante (doc.
B), dal quale risulta un laconico “da quanto mi risulta …”. Che gli
istanti abbiano inteso ottenere la convocazione di un’assemblea generale
ordinaria si evince chiaramente dagli scritti 14 ottobre e 15 novembre 2010
(doc. F e G). D’altro canto, come si è visto, non risulta che dopo il 10
dicembre 2008 (doc. D) sia stata convocata un’assemblea generale ai sensi
dell’art. 699 cpv. 2 prima frase CO per cui, in tutta evidenza, non poteva che
trattarsi di quella ordinaria prevista peraltro anche all’art. 9 cpv. 2 degli
Statuti (doc. 1). Del resto, l’approvazione dei conti rientra indubbiamente
negli scopi principali di un’assemblea generale ordinaria (Commentaire Romand, cit. n. 20 ad art.
699). Ma, a ben vedere, la questione non è di rilievo dal momento che,
ordinaria o straordinaria, si trattava comunque di indire un’assemblea generale
per ossequiare l’art. 699 CO. E l’indicazione della trattanda con “approvazione
dei conti” contiene già, per lo meno implicitamente, la proposta dei
richiedenti. Diversamente è il discorso per quella del rinnovo
dell’amministratore, oggetto per il quale era indispensabile l’indicazione
delle proposte, ossia dei nomi delle persone da eventualmente proporre per la
conferma o per la nomina (Rep. citato,
pag. 364 consid. 5). Riguardo infine alla posizione del gerente S__________, del
quale gli istanti avevano chiesto il licenziamento, trattasi di attribuzione
inalienabile e irrevocabile del consiglio d’amministrazione (art. 716 cpv. 1 n.
4.
CO) che esula dalle competenze dell’assemblea generale e non può da essa
essere concretizzata (Commentaire Romand cit.,
n. 24 ad art. 699).
5.
Ciò posto, l’appello merita accoglimento come postulato nella
domanda subordinata e la sentenza impugnata conseguentemente riformata. Per
quanto concerne le spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) di
prima sede, il relativo dispositivo viene confermato sia perché la convenuta
non ha dato seguito alle ripetute richieste degli istanti di indire l’assemblea
generale, sia perché essa aveva chiesto in via principale la reiezione
integrale dell’istanza. Le spese processuali e le spese ripetibili di questa
sede sono a carico degli appellati, che nelle osservazioni hanno postulato la
reiezione dell’appello.
Per
questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 104 seg. e 96 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili
decide: I. L'appello
22.
aprile 2011 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 aprile 2011 del Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona è riformata come segue:
1.
L’istanza
è parzialmente accolta.
È
fatto ordine all’amministratore della AP 1 di convocare l’assemblea generale
entro due mesi dalla crescita in giudicato della presente decisione con la
trattanda approvazione dei conti.
2.
Invariato.
II. Le
spese processuali di appello in fr. 1'000.-, anticipati dall’appellante, sono
posti a carico degli appellati in solido, i quali rifonderanno a controparte,
pure in solido, fr. 2’000.– di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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