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Decisione

12.2011.83

Diritto del lavoro

10 febbraio 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

14 giugno 2007 la datrice di lavoro e RA 2 quale rappresentante di alcuni suoi

lavoratori hanno stabilito segnatamente che gli “assistenti operatori”

avrebbero beneficiato di un salario minimo di fr. 3'200.-

mensili e che i salariati avrebbero potuto nominare due persone a scelta tra

essi per rappresentarli nei confronti della direzione aziendale (doc. E). Di

conseguenza, il 28 settembre 2008 AO 1 è stato nominato, con __________ __________,

rappresentante dei lavoratori (doc. F). Il 28 luglio 2009 la datrice di lavoro

ha disdetto il rapporto di lavoro che la legava a AO 1 per il 30 settembre 2009

(doc. R). Con scritto 18 agosto 2009 quest’ultimo, per il tramite di RA 2, __________,

si è opposto al licenziamento, invocando la sua abusività ai sensi dell’art.

336 cpv. 2 lett. b CO poiché membro della Commissione di azienda (doc. S). Il 9

settembre 2009 la datrice di lavoro, per il tramite del proprio legale, ha

affermato che la disdetta era giustificata poiché motivata dallo “spiccato

disinteresse per l’attività lavorativa” manifestato ormai “da tempo”, nonché i

“gravi danni causati a un muletto” e la sussistenza di “frequenti abbandoni del

posto di lavoro, o di mancata comparsa in azienda, senza giustificazione

alcuna” (doc. U).

C. Con

istanza 27 novembre 2009 il lavoratore ha adito la Pretura del Distretto di

Bellinzona, chiedendo la condanna della datrice di lavoro al versamento di fr.

10'500.- quale indennità per licenziamento

abusivo e di fr. 807.70 a titolo di salari arretrati. All’udienza preliminare

26 gennaio 2010 la convenuta si è opposta alla domanda avversaria. Con la

replica e la duplica scritta le parti si sono confermate nei loro rispettivi

punti di vista. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato alla discussione

finale, producendo memoriali scritti coi quali hanno ribadito le loro

posizioni. Con sentenza 31 marzo 2011 il Pretore ha parzialmente accolto

l’istanza, nel senso che ha condannato la convenuta al versamento di

un’indennità di fr. 10'500.-

per disdetta abusiva.

D. Con

appello datato 28 aprile 2011 e spedito il 2 maggio 2011 la convenuta chiede la

riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente

l’istanza. Con osservazioni (recte: risposta) 3 giugno 2011 l’istante

postula invece la reiezione del gravame avversario.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC

alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione. La sentenza pretorile è stata emessa il 31 marzo

2011 e quindi senz’altro comunicata alle parti dopo l’entrata in vigore del

CPC, sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più

la procedura civile cantonale.

2. Nel

diritto svizzero – pacificamente applicabile alla fattispecie ed in particolare

anche alla succursale in Svizzera di una società straniera (art. 160 cpv. 1

LDIP) – la succursale, nonostante l’autonomia economica di cui dispone, è priva

di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte (Vischer, Zürcher Kommentar, 2ª ediz., n.

11 ad art. 160 LDIP; DTF 130 III 58 consid. 6.2; sentenza del Tribunale

federale inc.4P.146/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 5.2.2; II CCA, sentenza inc.

n. 12.2008.57 del 20 febbraio 2009). Come già ribadito recentemente da questa

Camera (II CCA, sentenza inc. 12.2009.87/90 del 22 febbraio 2011, consid. 8) la

dottrina e la giurisprudenza hanno tuttavia ritenuto che la petizione inoltrata

a nome rispettivamente nei confronti di una succursale non dev’essere respinta

in ordine, ma che la denominazione della succursale può essere rettificata, sia

d’ufficio, sia ad istanza di parte, con quella della casa madre, se in questa

circostanza si ravvisa un errore manifesto nell’indicazione della parte, che

può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto dubbio

né nel giudice né nella controparte (cfr. anche sentenza del Tribunale federale

inc.4C.88/1998 del 18 settembre 1998 consid. 1 b/bb; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen

Zivilprozessordnung, 3ª ediz., n. 5 a § 108 ZPO; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 13 ad art. 38; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice

2000/2004, Lugano 2005, n. 58 ad art. 38; II CCA, sentenza inc. 12.95.58 del 18

marzo 1996, inc. 12.97.221 del 9 gennaio 1998, inc. 10.95.54 del 21 settembre

1998, inc. 12.98.75 del 24 settembre 1998 e inc. 12.2004.140 del 22 novembre

2004) e se l’atto, oltre a non aver causato un pregiudizio alla controparte (sentenza

del Tribunale federale inc.4P.146/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 5.2.2; II

CCA, sentenza inc. 12.2008.57 del 20 febbraio 2009 e inc. 12.2007.15 del 22

marzo 2010), può pervenire al suo vero destinatario (sentenza del Tribunale

federale inc.4C.270/2003 del 28 novembre 2003 consid. 1.1). Atteso che quanto

verificatosi in concreto rientra proprio in questa categoria di errore, che lo

stesso era senz’altro riconoscibile alla convenuta, che non è stato preteso né

risulta che l’inoltro della causa nei confronti della succursale possa aver

causato un pregiudizio alla casa madre, e che la decisione può essere fatta

pervenire a quest’ultima, la designazione dell’appellante originaria (semplice

succursale) va rettificata d’ufficio, designando quale appellante la sua casa

madre, ovvero AP 1. Può peraltro restare aperta la questione di sapere se il

Pretore, che ha indicato la convenuta quale AP 1, indicando tuttavia la sede a __________,

abbia già eseguito una tale rettifica d’ufficio.

3. Nel

presente caso il primo giudice ha reputato che la disdetta del rapporto di

lavoro era abusiva, poiché notificata a un lavoratore rappresentante dei salariati

e senza un motivo giustificato. Egli ha, infine, riconosciuto l’indennità di

fr. 10'500.- richiesta

dall’istante, ritenuta equa e neppure contestata nella sua entità dalla

convenuta.

4. In

primo luogo, l’appellante critica il Pretore per non aver ritenuto determinante

ai fini del licenziamento l’assenza del lavoratore dal posto di impiego in data

8 giugno 2009 (memoriale, pag. 4 segg.).

4.1 Il primo

giudice ha accertato che in quell’occasione l’istante aveva lavorato unicamente

sei ore anziché le otto previste. Secondo la convenuta, il primo giudice

avrebbe fondato a torto il proprio giudizio sull’affermazione del lavoratore,

non dimostrata, secondo la quale egli si sarebbe recato al Municipio del suo

Comune di residenza al fine di sbrigare delle faccende burocratiche, cercando

invano di avvisare i suoi superiori dell’accaduto. La censura non può essere

seguita. Invero, il primo giudice ha indicato quanto testé riportato attribuendolo

a quanto affermato dall’istante e senza conferire a tali allegazioni valore

probatorio (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). La datrice di lavoro insiste su questo punto, asserendo che l’istruttoria avrebbe persino dimostrato il

contrario di quanto sostenuto dal lavoratore, dato che sia il caporeparto sia

il responsabile del settore produzione erano costantemente reperibili.

Sennonché, il Pretore non ha fondato il proprio giudizio sulle allegazioni

menzionate sopra, bensì sul fatto che quel giorno l’istante rivestiva la carica

di magazziniere e, come tale, poteva lavorare anche da solo senza recare

pregiudizio, in sua assenza, all’attività del collega di reparto. Di

conseguenza, pur riconoscendo un disagio per l’azienda e un comportamento

irregolare del lavoratore per non aver comunicato la propria partenza al responsabile,

il primo giudice ha reputato che l’assenza non poteva aver messo in crisi,

come invece sostenuto dalla convenuta, la produzione (loc. cit., pag. 6 in alto). Per lo stesso motivo, poco importa che l’istante, come asserito dall’appellante, abbia motivato

la sua assenza unicamente dinnanzi al Pretore.

4.2 Secondo l’appellante

l’argomentazione pretorile testé menzionata si fonda su una valutazione del

tutto soggettiva, mentre l’assenza dell’unico magazziniere in un’industria

attiva a ritmo continuato comporta forzatamente un disagio alla società. Occorre

quindi verificare se tale abbandono riveste il carattere di “motivo

giustificato di disdetta” ai sensi dell’art. 336 cpv. 2 lett. b CO. Si è in

presenza di un simile motivo allorquando il datore di lavoro non può

ragionevolmente evitare il licenziamento, sebbene la ragione invocata non sia

tale da giustificare una rescissione immediata (Wyler,

Droit du travail, 2ª

ed., n. 2069 a pié di pag. 549). Nel caso concreto, lo stesso giorno

dell’assenza in questione la datrice di lavoro ha indirizzato al lavoratore una

“contestazione disciplinare”, riservandosi di far valere nei suoi confronti il

“pregiudizio derivatone per l’azienda applicando la normativa vigente” e chiedendo

a quest’ultimo di formulare, se del caso, delle osservazioni (doc. P). Il teste

__________ __________, all’epoca dei fatti direttore della produzione, ha

affermato su tale contestazione disciplinare, da lui sottoscritta unitamente a __________

__________: “devo innanzitutto premettere che la produzione era organizzata in

squadre composte da due persone ciascuna che lavoravano a turno. Se manca una

persona in squadra il fatto è grave perché una persona sola non è in grado di

seguire la produzione e nemmeno in grado di ottemperare alle prescrizioni di sicurezza

necessarie. Per questo motivo l’azienda ha sempre chiesto agli operatori di

annunciare per tempo eventuali assenze tramite un formulario da presentare al

capo reparto che avrebbe dato l’autorizzazione o meno all’assenza e avrebbe avuto

il tempo di organizzare un sostituto. Nel caso sottopostomi dell’8 giugno 2009

il sig. AO 1 si è assentato senza informare il capo reparto o altri dirigenti

aziendali” (verbale di audizione 18 gennaio 2011, pag. 16 in mezzo). Sennonché, come rilevato dal Pretore quel giorno l’istante rivestiva la qualità di

magazziniere e, quindi, non lavorava in coppia. Tale circostanza non è messa in

dubbio, come evidenziato sopra, dall’appellante. Quanto riferito dal teste

sulla gravità dell’abbandono, perché lavorando in coppia l’istante non avrebbe

permesso la continuazione della produzione rispettivamente avrebbe minato le

prescrizioni di sicurezza, non corrisponde quindi a quanto emerso dagli atti.

Di conseguenza, la datrice di lavoro, cui incombe l’onere di dimostrare la sussistenza

del motivo giustificato di disdetta ex art. 336 cpv. 2 lett. b CO (Wyler, op. cit., pag. 549), non vi è

riuscita.

4.3 La datrice

di lavoro sottolinea che l’abbandono dell’impiego costituisce di per sé sempre

una grave violazione dei doveri contrattuali, giustificante addirittura un

licenziamento immediato, indipendentemente dalla funzione svolta dal

lavoratore. Da tale allegazione va subito sgombrato il campo. Invero, vi è

abbandono del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO quando il lavoratore

abbandona l’impiego senza preavviso in assenza di una causa grave. L’abbandono

ingiustificato dell’impiego presuppone un rifiuto costante, intenzionale e

definitivo del lavoratore di continuare l’esecuzione del lavoro affidatogli

(DTF 112 II 41 consid. 2 pag. 49; Rep. 1995 90). Il

contratto di lavoro prende allora fine immediatamente, senza che il datore di

lavoro debba notificare al dipendente un licenziamento immediato. È evidente

che l’assenza di due ore rimproverata al lavoratore nella fattispecie non

riunisce le condizioni testé indicate. Inoltre, il licenziamento contestato è

avvenuto il 28 luglio 2009, mentre l’episodio in questione risale all’8 giugno

2009, sicché la datrice di lavoro medesima non ha reputato tale abbandono come

giustificante una disdetta immediata. Va altresì precisato che il licenziamento

con effetto immediato è un provvedimento eccezionale ammesso in modo

restrittivo dalla giurisprudenza (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1;

127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta

immediata solo se verificatesi ripetutamente, malgrado espliciti avvertimenti

sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 351

consid. 2.1). Nel caso concreto, come riportato sopra (consid. 4.2) lo stesso

giorno dell’assenza in questione la datrice di lavoro ha indirizzato al

lavoratore una “contestazione disciplinare”, riservandosi di far valere nei

suoi confronti il “pregiudizio derivatone per l’azienda applicando la normativa

vigente” e chiedendo a quest’ultimo di formulare, se del caso, delle

osservazioni (doc. P). Non vi è alcun riferimento a un eventuale disdetta del

rapporto di lavoro. In definitiva, su questo punto l’appello dev’essere

respinto.

5. L’appellante

biasima il Pretore anche per non aver reputato quale motivo giustificato di

disdetta l’assenza del 30 giugno 2009 dell’istante dal posto di lavoro

(memoriale, pag. 5 segg.).

5.1 Essa

sostiene, anzitutto, che al contrario di quanto accertato dal primo giudice il

lavoratore non avrebbe giustificato preventivamente la propria assenza,

contravvenendo quindi all’obbligo di chiedere un’autorizzazione in tal senso.

La convenuta reputa, invero, che il doc. 4 agli atti costituisce, semmai, una

richiesta di recupero ore anonima che unicamente dopo la sua assenza è stata da

essa attribuita al lavoratore. In tal modo, tuttavia, l’appellante non si

confronta con la motivazione pretorile. Questi ha invero spiegato che sebbene

la convenuta abbia in un primo tempo sostenuto che proprio perché anonimo il

documento in questione non era atto a suffragare l’esistenza di una richiesta

di autorizzazione, ha poi attribuito il medesimo al lavoratore stabilendo che,

in assenza di ore di recupero, tale assenza doveva essere indicata quale

“vacanza” (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 3.2). La censura è quindi

inammissibile (art. 310 CPC).

5.2 L’appellante

prosegue contestando che il certificato medico 29 giugno 2009 (doc. AH)

rappresenti una valida giustificazione di assenza. Dal documento testé citato

emerge che il lavoratore ha dovuto assistere il padre sottoposto a un esame

clinico. Il Pretore ha spiegato che sebbene un certificato medico non costituisca

un mezzo di prova assoluto, nella fattispecie non vi sono prove di segno

contrario tali da smentire la sua rilevanza ai fini del giudizio. La convenuta

sottolinea che il datore di lavoro è tenuto a versare lo stipendio al

lavoratore e a non ridurgli la durata delle vacanze unicamente in presenza di

sua malattia, mentre nella fattispecie si trattava di un esame clinico del

padre. La censura non può essere seguita già per il fatto che tale assenza è

stata reputata, per ammissione della datrice di lavoro, quale giorno di

vacanza. Dubbi possono sorgere, semmai, sul momento in cui tale assistenza si è

resa necessaria. Invero, come rilevato dall’appellante dal certificato di cui

al doc. AH emerge che l’esame clinico è avvenuto il 29 giugno 2009 e, per

quanto concerne l’assistenza da parte dell’istante, il medico ne ha sancito la

necessità utilizzando il participio passato. L’assenza rimproverata dalla

datrice di lavoro, tuttavia, si riferisce al giorno successivo, ossia al 30

giugno 2009. L’appellante soggiunge che tale certificato è stato prodotto

unicamente in sede di udienza preliminare 26 gennaio 2010, sicché il lavoratore

non ha motivato tempestivamente la propria assenza. Sia come sia, per i motivi

Considerandi

che seguono anche su questo punto la decisione pretorile dev’essere confermata.

5.3

Il doc. 4

indica un’assenza il 30 giugno 2009 quale recupero di ore supplementari e con

la motivazione “famigliari”. Il 6 luglio 2009 la datrice di lavoro ha inviato

all’istante uno scritto di “contestazione disciplinare per assenza

ingiustificata”, affermando che il 30 giugno 2009 egli non si era presentato

sul posto di lavoro di sua “autonoma iniziativa” e che non risultavano

“concesse autorizzazioni in tal senso”. Di conseguenza, essa si riservava di far

valere nei suoi confronti “il pregiudizio derivatone per l’azienda” (doc. Q). Riferendosi

al documento testé menzionato, da lui sottoscritto unitamente a __________ __________,

il teste __________ __________, come detto già direttore della produzione, ha

spiegato che in tale occasione l’istante “non aveva preannunciato la sua

assenza per iscritto e nemmeno verbalmente” soggiungendo che “episodi di questo

tipo scombussolano l’orario di lavoro ma anche la vita degli altri

collaboratori che devono prestare più ore lavorative supplementari e rinunciare

all’organizzazione della propria vita privata” (verbale di audizione 18 gennaio

2011, pag. 16). Egli ha quindi evidenziato le ripercussioni conseguenti alla

mancata presentazione di un preavviso concernente l’assenza da parte del

lavoratore, non pronunciandosi invece sull’assenza di un’autorizzazione in tal

senso, che peraltro sarebbe potuto anche essere concessa. Sennonché,

dall’audizione di __________ __________, che si occupa dell’amministrazione in

seno all’ufficio del personale e della contabilità, emerge invece che il

lavoratore aveva inoltrato una tale richiesta. Invero, ella ha dichiarato “che

il formulario di cui al doc. 4 me lo sono ritrovato un giorno nella mia casella

della posta interna. L’ho preso e l’ho lasciato sulla mia scrivania perché per

me era un documento privo di significato non essendoci il nome di chi formulava

la richiesta e nemmeno c’era il visto di un responsabile. Io ho abbinato questo

documento solamente dopo che era stata scritta una lettera all’istante per

assenza ingiustificata nella giornata del 30 giugno” (verbale di audizione 19

ottobre 2010, pag. 13). Il fatto che il medesimo non era stato sottoscritto non

comporta ancora che esso non possa essere trattato alla stregua di un preavviso

di assenza dal posto di lavoro, dato che, come evidenziato dal Pretore, la stessa

convenuta ha ricondotto il medesimo proprio al lavoratore e, quindi, non vi è

dubbio che era stato compilato dal medesimo prima della sua assenza. Inoltre,

se tale documento fosse stato irrilevante come sostenuto dalla teste

summenzionata, non si comprende perché ella non lo abbia semplicemente

cestinato, serbandolo invece sulla sua scrivania. La teste avrebbe dovuto,

semmai, verificare a che lavoratore era riconducibile, visto che era stato

messo proprio nella sua casella, mentre si è limitata ad approfondire la

questione unicamente in un secondo tempo. Tutto ponderato, le conseguenze

negative di tale agire non possono quindi essere imputate all’istante nel senso

di giustificare una disdetta del rapporto di lavoro.

5.4

La datrice

di lavoro reputa che l’assenza del 30 giugno 2009 ha una valenza ancor più grave rispetto a quella dell’8 giugno 2009, poiché si sarebbe verificata

“malgrado i precedenti avvertimenti e ammonimenti”. Anche al riguardo,

tuttavia, essa sottolinea l’assenza di preavviso da parte del lavoratore,

sicché si rinvia a quanto illustrato sopra (consid. 5.3). L’appellante

ribadisce le sue considerazioni sul fatto che un’assenza dal posto di lavoro

può costituire il motivo di un licenziamento immediato. La censura non può

essere seguita per i motivi già illustrati e a cui si rinvia (sopra, consid. 4.3).

Su questo punto la convenuta conclude sostenendo che l’assenza si sarebbe

“realizzata (…) con modalità che lasciano trasparire una volontà di ingannare

furbescamente il datore di lavoro. Palesemente, l’idea dell’istante era quella

di utilizzare la richiesta anonima di cui al doc. 4 come giustificazione a

futuri rimproveri” (memoriale, pag. 7 in alto). Tale allegazione non è per nulla comprovata e nemmeno si può dire che tale fine emerga in maniera evidente

dagli atti. Basti pensare che il lavoratore ha posto nella casella di __________

__________ la sua richiesta e che nulla lasciava presagire che questa non

procedesse alle opportune verifiche, come già evidenziato (sopra, consid. 5.3).

In definitiva, anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.

6.

La

convenuta contesta inoltre al Pretore di non aver ritenuto quale motivo

giustificato di disdetta l’assenza 3 agosto 2009 del lavoratore (appello, pag. 7 in mezzo). Il primo giudice ha spiegato che in tale occasione l’istante si era recato sul posto di

lavoro, salvo scoprire che in virtù del blocco della produzione l’azienda aveva

previsto un periodo di riposo per gli operatori. Il Pretore ha poi accertato

che il responsabile di fabbrica aveva chiesto al lavoratore di caricare i

camion, ma siccome questi era assunto quale operatore del reparto presse

divisione preforme e tappi, egli non era tenuto a compiere l’attività

richiestagli, tanto meno durante un giorno di riposo, sicché il suo rifiuto era

del tutto legittimo (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 4). L’appellante

sostiene che tra i compiti attribuiti contrattualmente agli operatori e,

quindi, all’istante, vi era anche quello menzionato sopra di carico e scarico

di camion. A sostegno della propria tesi essa rinvia alla conclusioni

dell’istante, laddove questi avrebbe ammesso quanto testé riportato, nonché

alla testimonianza di __________ __________. Tuttavia, non vi è motivo di

addentrarsi nella questione. Invero, la convenuta non contesta l’accertamento

pretorile secondo il quale il 3 agosto 2009 essa aveva previsto un periodo di

riposo per gli “operatori”. Di conseguenza, non si comprende perché l’istante,

qualificato proprio come tale dalla stessa appellante e che quindi avrebbe

potuto beneficiare di un giorno di riposo, debba essere passivo di

licenziamento per essersi, ignaro di tale circostanza, recato in buona fede sul

posto di lavoro e non aver provveduto all’attività di carico e scarico testé

menzionata. Non vi può invero essere un rifiuto a prestare un’attività

lavorativa in presenza di un periodo di riposo durante il quale essa, per

decisone della datrice di lavoro, non dev’essere eseguita. Alla luce di quanto

testé riportato, non si può condividere la censura della datrice di lavoro secondo

la quale il “rifiuto” di eseguire la mansione in questione sia da attribuire a

un mero capriccio del lavoratore. Anche su questo punto l’appello è quindi

respinto.

7.

L’appellante

invoca una sentenza del Tribunale cantonale vallesano ove erano stati reputati

sufficienti a giustificare un licenziamento tre avvertimenti scritti notificati

al lavoratore per errore nella preparazione e negli ordinativi di prodotti

tessili, nonché una sentenza del Tribunale federale secondo la quale un

lavoratore rappresentante dei salariati poteva essere licenziato anche senza

sua colpa per motivi economici legati a una prospettata ristrutturazione

aziendale (appello, pag. 8 in alto). Sennonché, tali fattispecie nulla hanno a

che vedere con i rimproveri mossi dalla datrice di lavoro al lavoratore e,

quindi, non sostengono la sua tesi. Essa soggiunge che assenze infondate sono

in ogni caso sufficienti a costituire un motivo giustificato di licenziamento.

Sennonché, il suo rinvio, al riguardo, a quanto illustrato nel Zürcher

Kommentar (Staehelin/Vischer, edizione

1996, n. 33 ad art. 336 CO) non è pertinente. Invero, il riferimento si fonda

su una sentenza del Tribunale cantonale di Neuchâtel del 28 gennaio 1991

pubblicata in JAR 1992, pag. 234, ove è spiegato che un motivo che giustifichi

il licenziamento ai sensi dell’art. 336 cpv. 2 lett. b CO risiede in assenze

ripetute e non giustificate da parte del lavoratore. In tale caso, il

lavoratore non si era presentato sul posto di lavoro per mezza giornata ed era

poi andato in ferie. La Corte in questione ha reputato che tale assenza

ingiustificata costituiva una colpa veniale che non poteva in alcun modo

giustificare un licenziamento. Lo stesso dicasi delle vacanze, dato che essa ha

stabilito che l’istante poteva credere che le medesime fossero state autorizzate

dalla datrice di lavoro. Nel presente caso, per i motivi riportati nei

considerandi precedenti (consid. 4-6) cui si rinvia, l’assenza di due ore

dell’8 giugno 2009, quella di un giorno del 30 giugno 2009 e, infine, quanto

occorso il 3 agosto 2009, anche se valutati nel loro insieme non giustificano

in alcun modo una disdetta giusta l’art. 336 cpv. 2 lett. b CO.

8.

La

datrice di lavoro sostiene che le assenze summenzionate unitamente all’astuto “menefreghismo”

dell’istante giustificavano la disdetta del rapporto di lavoro (appello, pag. 8

seg.). Sulle assenze si è già detto ai considerandi precedenti, ai quali si

rinvia (consid. 4-6). Sulla questione del menefreghismo, la convenuta sostiene

che malgrado l’istante abbia chiesto di diventare capo turno, egli non avrebbe

partecipato alla relativa formazione. Sulla questione dei corsi di formazione,

il Pretore ha accertato che essi erano svolti su base volontaria, sicché

l’istante, che pur aveva partecipato ad alcuni di essi, non era tenuto a seguirli.

In particolare, sulla qualifica di capo turno il primo giudice ha spiegato che

seppure la mancata frequenza del relativo corso abbia comportato il mancato

raggiungimento di tale promozione, la partecipazione parziale ai corsi da parte

del lavoratore non può essere considerata come un motivo di evidente

disinteresse al lavoro e tale da giustificare un licenziamento (sentenza

impugnata, pag. 7 in alto). L’appellante non si confronta con tale motivazione,

sicché la censura è irricevibile (art. 310 CPC). Si aggiunga che a pag. 3 del

proprio gravame la datrice di lavoro nemmeno annovera tra i motivi di disdetta

la mancata frequenza, da parte del lavoratore, di corsi formativi. La datrice

di lavoro sostiene, altresì, che il danneggiamento del muletto occorso nel

marzo del 2009 sarebbe un “altro sintomo evidente dell’indolenza e di

noncuranza” dell’istante. Il Pretore ha spiegato che tale episodio non

giustificava un licenziamento a fronte della buona fede del lavoratore, che si

è da subito preoccupato di riferire l’accaduto al responsabile e ha comunque

compiuto delle ore straordinarie non retribuite per ovviare alle conseguenze di

tale danneggiamento (sentenza impugnata, pag. 9, consid. 6). Anche al riguardo,

quindi, l’appellante non si confronta con la motivazione pretorile, sicché su

questo punto l’appello è inammissibile. Lo stesso dicasi della censura della

datrice di lavoro secondo la quale il Pretore avrebbe tralasciato di

considerare gli avvertimenti scritti inviati all’istante. Essa avrebbe, invero,

dovuto sostanziare il proprio asserto, mentre si è limitata a un’allegazione

generica, senza alcun rinvio al contenuto del carteggio processuale e priva di

qualsiasi motivazione esauriente al riguardo. Secondo l’appellante, inoltre, in

spregio alle disposizioni aziendali benché fosse di turno il lavoratore si

assentava durante le pause pranzo senza indicare il luogo in cui avrebbe

sostato. Il teste __________ __________ ha affermato che “precedentemente al

suo licenziamento è capitato che più volte l’istante si fosse assentato dallo

stabilimento nel senso che andava a mangiare fuori dalla fabbrica durante le

pause. Ciò mi è stato riferito da suoi colleghi. Anche in queste occasioni il

sig. AO 1 non chiedeva il permesso. L’avesse fatto e avesse indicato il luogo

in cui si recava glielo avremmo concesso. Non abbiamo però mai dovuto andare a

cercarlo, era la pausa pranzo. Preciso che durante le pause pranzo la

produzione non si arresta, in sala macchine rimane un operatore mentre l’altro

può rifocillarsi nella mensa aziendale. L’operatore di sala macchine sa che in

caso di urgenza può chiamare il collega che si trova in pausa” (verbale di

audizione 18 gennaio 2011, pag. 17 in mezzo). A parte il fatto che il teste ha

riportato quanto riferito da terzi (i colleghi dell’istante), va detto che ciò

che emerge chiaramente dalla sua testimonianza è che il lavoratore doveva

essere raggiungibile in caso di necessità, mentre non vi è alcun elemento agli

atti che permetta di inferire che questi non potesse essere contattato telefonicamente

e che un suo intervento non potesse essere tempestivo poiché egli non si

trovava nelle vicinanze dell’azienda. Il teste __________ __________, poi,

sulla questione ha riferito che in “due occasioni l’istante invece di fare la

pausa all’interno come previsto fosse uscito dallo stabilimento” (verbale di

audizione 19 ottobre 2010, pag. 8 in basso), sicché, unitamente a quanto testé

illustrato, non si ravvisa come la circostanza di essersi assentato due volte

sia tale da giustificare un licenziamento. Per tacere del fatto che tra i

motivi di licenziamento invocati chiaramente dall’appellante a pag. 3 del

proprio gravame non figura l’assenza durante la pausa pranzo. Infine, sull’abusività

del licenziamento la datrice di lavoro sostiene che l’istante non poteva essere

reputato come rappresentante dei lavoratori poiché egli era stato

“sostanzialmente inattivo” (memoriale, pag. 3 in alto). Tuttavia, essa dimentica che l’art. 336 cpv. 2 lett. b CO si applica anche nel caso in

cui il lavoratore è membro di una commissione aziendale che non è mai stata

operativa (Wyler, op. cit., pag.

549).

9.

La

convenuta conclude chiedendo che l’indennità per disdetta abusiva sia

“fortemente ridimensionata” (appello, pag. 9). Anche sotto l’egida del nuovo

Codice di procedura civile vige l’obbligo di quantificare, di principio, le

proprie richieste (art. 311 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_663/2011

dell’8 dicembre 2011, destinata alla pubblicazione; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/

Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero, Lugano 2011, pag. 1368 seg.). L’appellante sostiene che l’indennità

per disdetta abusiva è stabilita dal giudice tenuto conto di tutte le

circostanze, ma dimentica che il Tribunale federale ha spiegato che una domanda

per disdetta abusiva deve essere quantificata (DTF 131 III 243 consid. 5.2). Ne

consegue l’irricevibilità, su questo punto, dell’appello. Sia come sia, la

censura non avrebbe miglior sorte. Invero, nella fissazione dell’indennità il

Pretore ha contemplato, da una parte, l’infondatezza dei rimproveri mossi al

lavoratore a sostegno della disdetta nonché la sua carica di rappresentante dei

lavoratori e l’inevitabile pregiudizio da tutto ciò derivatogli, dall’altra

l’atteggiamento “non esemplare” del lavoratore, la sua giovane età e la

possibilità di reinserimento professionale, così come il suo disinteresse a

continuare il rapporto ormai compromesso con l’azienda (sentenza impugnata,

pag. 10). L’appellante si limita ad affermare che nella fattispecie la colpa dell’istante

sarebbe “nettamente preponderante, anzi è l’unica in campo”, dato che essa è

l’unica a sopportare le conseguenze dell’inversione dell’onere della prova di

cui all’art. 336 cpv. 2 lett. b CO e non di una sua colpa effettiva, come per

gli altri casi previsti dall’art. 336 CO. Di conseguenza, l’appellante non si

confronta con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è, come

detto, irricevibile. Per tacere del fatto che il legislatore non ha previsto delle

particolarità per stabilire l’indennità nel caso in cui la disdetta abusiva sia

quella di cui al disposto testé menzionato. Inoltre, come evidenziato dal

Pretore, la convenuta non ha contestato, nella sua entità, la richiesta di

indennità per disdetta abusiva. Nella propria risposta 26 gennaio 2010 la

datrice di lavoro su questo punto ha affermato che, stante a suo dire la

legittimità della disdetta, non era dovuta alcuna indennità, e sulla sua

commisurazione nell’ipotesi che la disdetta fosse stata reputata abusiva, essa

si è limitata ad asserire che “le condizioni generali del mercato del lavoro

non possono costituire un elemento di valutazione” (risposta, pag. 4, Ad 6).

Tale contestazione non può costituire una domanda di risposta precisa e

quantificata ai sensi degli art. 78 cpv. 2 e 170 cpv. 2 CPC-TI (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n.

4.

ad art. 170 CPC-TI).

10.

Alla

luce di quanto suesposto, nella misura in cui è ricevibile l’appello è

respinto. Non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Dato che a

determinate condizioni la rappresentanza professionale in giudizio è

accessibile ad altre figure rispetto agli avvocati iscritti nell’apposito

registro (art. 68 cpv. 2 lett. b-d CPC), anch’esse rientranti nella logica

delle ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), l’appellante deve versare alla

controparte, rappresentata da un rappresentante professionalmente qualificato

ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 lett. d CPC, congrue spese ripetibili di appello

(art. 95 cpv. 3 lett. b e 106 cpv. 1 CPC). Le stesse saranno commisurate a

quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento per la fissazione delle ripetibili

(Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

pag. 393). Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile

al Tribunale federale è di fr. 10'500.-.

Per i quali motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 28 aprile 2011 di AP 1__________, è respinto. Di conseguenza la sentenza 31 marzo

2011.

della Pretura del Distretto di Bellinzona è confermata.

2.

Non

si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà a AO 1 fr. 200.- per spese

ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagine seguente):

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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