12.2011.83
Diritto del lavoro
10 febbraio 2012Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.83
Data decisione, Autorità:
10.02.2012, IICCA
Titolo:
Diritto del lavoro
DISDETTA ABUSIVA
art. 336 cpv. 2 let. b CO
Incarto n.
12.2011.83
Lugano
10 febbraio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. DI.2009.418
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa – con istanza 27 novembre
2009 da
AO 1
rappr. daRA 2
contro
AP 1
patr. dall’ RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'500.- quale indennità per licenziamento
abusivo e di fr. 807.70 a titolo di salari arretrati;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la sua reiezione e che il Pretore
con sentenza 31 marzo 2011 ha parzialmente accolto, nel senso che ha condannato
la convenuta al versamento di un’indennità di fr. 10'500.- per disdetta abusiva;
appellante
la convenuta che con appello datato 28 aprile 2011 e spedito il 2 maggio 2011 chiede
la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente
l’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
l’istante con osservazioni (recte: risposta) 3 giugno 2011 postula la
reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 1° dicembre 2006 AO 1 è stato assunto da AP 1, a partire dal giorno successivo, in qualità di operatore presso lo stabilimento industriale a __________.
Il contratto di lavoro, concluso a tempo determinato fino al 31 gennaio 2007, prevedeva
la corresponsione di un salario lordo di fr. 2'800.- mensili oltre tredicesima. L’orario di lavoro è stato
determinato in 40 ore settimanali “a tre turni diurni, notturni e festivi”
(doc. B). Il 24 gennaio 2007 le parti hanno prolungato il rapporto lavorativo
fino al 31 marzo 2007 e, il 30 marzo 2007, fino al 30 giugno 2007. Con
contratto 29 giugno 2007 le parti hanno, infine, concluso un contratto di
lavoro a tempo indeterminato, indicando la funzione del lavoratore quale
assistente operatore con uno stipendio lordo di fr. 3'300.-
mensili oltre la tredicesima. Il 6 agosto successivo il lavoratore è stato
nominato “operatore del Reparto Presse Divisione Preforme e Tappi” e il suo salario
è stato aumentato, a partire retroattivamente dal 1° agosto 2007, a fr. 3'500.- lordi mensili oltre la tredicesima (doc. B).
Fatti
B. Il
14 giugno 2007 la datrice di lavoro e RA 2 quale rappresentante di alcuni suoi
lavoratori hanno stabilito segnatamente che gli “assistenti operatori”
avrebbero beneficiato di un salario minimo di fr. 3'200.-
mensili e che i salariati avrebbero potuto nominare due persone a scelta tra
essi per rappresentarli nei confronti della direzione aziendale (doc. E). Di
conseguenza, il 28 settembre 2008 AO 1 è stato nominato, con __________ __________,
rappresentante dei lavoratori (doc. F). Il 28 luglio 2009 la datrice di lavoro
ha disdetto il rapporto di lavoro che la legava a AO 1 per il 30 settembre 2009
(doc. R). Con scritto 18 agosto 2009 quest’ultimo, per il tramite di RA 2, __________,
si è opposto al licenziamento, invocando la sua abusività ai sensi dell’art.
336 cpv. 2 lett. b CO poiché membro della Commissione di azienda (doc. S). Il 9
settembre 2009 la datrice di lavoro, per il tramite del proprio legale, ha
affermato che la disdetta era giustificata poiché motivata dallo “spiccato
disinteresse per l’attività lavorativa” manifestato ormai “da tempo”, nonché i
“gravi danni causati a un muletto” e la sussistenza di “frequenti abbandoni del
posto di lavoro, o di mancata comparsa in azienda, senza giustificazione
alcuna” (doc. U).
C. Con
istanza 27 novembre 2009 il lavoratore ha adito la Pretura del Distretto di
Bellinzona, chiedendo la condanna della datrice di lavoro al versamento di fr.
10'500.- quale indennità per licenziamento
abusivo e di fr. 807.70 a titolo di salari arretrati. All’udienza preliminare
26 gennaio 2010 la convenuta si è opposta alla domanda avversaria. Con la
replica e la duplica scritta le parti si sono confermate nei loro rispettivi
punti di vista. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato alla discussione
finale, producendo memoriali scritti coi quali hanno ribadito le loro
posizioni. Con sentenza 31 marzo 2011 il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza, nel senso che ha condannato la convenuta al versamento di
un’indennità di fr. 10'500.-
per disdetta abusiva.
D. Con
appello datato 28 aprile 2011 e spedito il 2 maggio 2011 la convenuta chiede la
riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente
l’istanza. Con osservazioni (recte: risposta) 3 giugno 2011 l’istante
postula invece la reiezione del gravame avversario.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC
alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione. La sentenza pretorile è stata emessa il 31 marzo
2011 e quindi senz’altro comunicata alle parti dopo l’entrata in vigore del
CPC, sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più
la procedura civile cantonale.
2. Nel
diritto svizzero – pacificamente applicabile alla fattispecie ed in particolare
anche alla succursale in Svizzera di una società straniera (art. 160 cpv. 1
LDIP) – la succursale, nonostante l’autonomia economica di cui dispone, è priva
di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte (Vischer, Zürcher Kommentar, 2ª ediz., n.
11 ad art. 160 LDIP; DTF 130 III 58 consid. 6.2; sentenza del Tribunale
federale inc.4P.146/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 5.2.2; II CCA, sentenza inc.
n. 12.2008.57 del 20 febbraio 2009). Come già ribadito recentemente da questa
Camera (II CCA, sentenza inc. 12.2009.87/90 del 22 febbraio 2011, consid. 8) la
dottrina e la giurisprudenza hanno tuttavia ritenuto che la petizione inoltrata
a nome rispettivamente nei confronti di una succursale non dev’essere respinta
in ordine, ma che la denominazione della succursale può essere rettificata, sia
d’ufficio, sia ad istanza di parte, con quella della casa madre, se in questa
circostanza si ravvisa un errore manifesto nell’indicazione della parte, che
può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto dubbio
né nel giudice né nella controparte (cfr. anche sentenza del Tribunale federale
inc.4C.88/1998 del 18 settembre 1998 consid. 1 b/bb; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, 3ª ediz., n. 5 a § 108 ZPO; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 13 ad art. 38; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice
2000/2004, Lugano 2005, n. 58 ad art. 38; II CCA, sentenza inc. 12.95.58 del 18
marzo 1996, inc. 12.97.221 del 9 gennaio 1998, inc. 10.95.54 del 21 settembre
1998, inc. 12.98.75 del 24 settembre 1998 e inc. 12.2004.140 del 22 novembre
2004) e se l’atto, oltre a non aver causato un pregiudizio alla controparte (sentenza
del Tribunale federale inc.4P.146/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 5.2.2; II
CCA, sentenza inc. 12.2008.57 del 20 febbraio 2009 e inc. 12.2007.15 del 22
marzo 2010), può pervenire al suo vero destinatario (sentenza del Tribunale
federale inc.4C.270/2003 del 28 novembre 2003 consid. 1.1). Atteso che quanto
verificatosi in concreto rientra proprio in questa categoria di errore, che lo
stesso era senz’altro riconoscibile alla convenuta, che non è stato preteso né
risulta che l’inoltro della causa nei confronti della succursale possa aver
causato un pregiudizio alla casa madre, e che la decisione può essere fatta
pervenire a quest’ultima, la designazione dell’appellante originaria (semplice
succursale) va rettificata d’ufficio, designando quale appellante la sua casa
madre, ovvero AP 1. Può peraltro restare aperta la questione di sapere se il
Pretore, che ha indicato la convenuta quale AP 1, indicando tuttavia la sede a __________,
abbia già eseguito una tale rettifica d’ufficio.
3. Nel
presente caso il primo giudice ha reputato che la disdetta del rapporto di
lavoro era abusiva, poiché notificata a un lavoratore rappresentante dei salariati
e senza un motivo giustificato. Egli ha, infine, riconosciuto l’indennità di
fr. 10'500.- richiesta
dall’istante, ritenuta equa e neppure contestata nella sua entità dalla
convenuta.
4. In
primo luogo, l’appellante critica il Pretore per non aver ritenuto determinante
ai fini del licenziamento l’assenza del lavoratore dal posto di impiego in data
8 giugno 2009 (memoriale, pag. 4 segg.).
4.1 Il primo
giudice ha accertato che in quell’occasione l’istante aveva lavorato unicamente
sei ore anziché le otto previste. Secondo la convenuta, il primo giudice
avrebbe fondato a torto il proprio giudizio sull’affermazione del lavoratore,
non dimostrata, secondo la quale egli si sarebbe recato al Municipio del suo
Comune di residenza al fine di sbrigare delle faccende burocratiche, cercando
invano di avvisare i suoi superiori dell’accaduto. La censura non può essere
seguita. Invero, il primo giudice ha indicato quanto testé riportato attribuendolo
a quanto affermato dall’istante e senza conferire a tali allegazioni valore
probatorio (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). La datrice di lavoro insiste su questo punto, asserendo che l’istruttoria avrebbe persino dimostrato il
contrario di quanto sostenuto dal lavoratore, dato che sia il caporeparto sia
il responsabile del settore produzione erano costantemente reperibili.
Sennonché, il Pretore non ha fondato il proprio giudizio sulle allegazioni
menzionate sopra, bensì sul fatto che quel giorno l’istante rivestiva la carica
di magazziniere e, come tale, poteva lavorare anche da solo senza recare
pregiudizio, in sua assenza, all’attività del collega di reparto. Di
conseguenza, pur riconoscendo un disagio per l’azienda e un comportamento
irregolare del lavoratore per non aver comunicato la propria partenza al responsabile,
il primo giudice ha reputato che l’assenza non poteva aver messo in crisi,
come invece sostenuto dalla convenuta, la produzione (loc. cit., pag. 6 in alto). Per lo stesso motivo, poco importa che l’istante, come asserito dall’appellante, abbia motivato
la sua assenza unicamente dinnanzi al Pretore.
4.2 Secondo l’appellante
l’argomentazione pretorile testé menzionata si fonda su una valutazione del
tutto soggettiva, mentre l’assenza dell’unico magazziniere in un’industria
attiva a ritmo continuato comporta forzatamente un disagio alla società. Occorre
quindi verificare se tale abbandono riveste il carattere di “motivo
giustificato di disdetta” ai sensi dell’art. 336 cpv. 2 lett. b CO. Si è in
presenza di un simile motivo allorquando il datore di lavoro non può
ragionevolmente evitare il licenziamento, sebbene la ragione invocata non sia
tale da giustificare una rescissione immediata (Wyler,
Droit du travail, 2ª
ed., n. 2069 a pié di pag. 549). Nel caso concreto, lo stesso giorno
dell’assenza in questione la datrice di lavoro ha indirizzato al lavoratore una
“contestazione disciplinare”, riservandosi di far valere nei suoi confronti il
“pregiudizio derivatone per l’azienda applicando la normativa vigente” e chiedendo
a quest’ultimo di formulare, se del caso, delle osservazioni (doc. P). Il teste
__________ __________, all’epoca dei fatti direttore della produzione, ha
affermato su tale contestazione disciplinare, da lui sottoscritta unitamente a __________
__________: “devo innanzitutto premettere che la produzione era organizzata in
squadre composte da due persone ciascuna che lavoravano a turno. Se manca una
persona in squadra il fatto è grave perché una persona sola non è in grado di
seguire la produzione e nemmeno in grado di ottemperare alle prescrizioni di sicurezza
necessarie. Per questo motivo l’azienda ha sempre chiesto agli operatori di
annunciare per tempo eventuali assenze tramite un formulario da presentare al
capo reparto che avrebbe dato l’autorizzazione o meno all’assenza e avrebbe avuto
il tempo di organizzare un sostituto. Nel caso sottopostomi dell’8 giugno 2009
il sig. AO 1 si è assentato senza informare il capo reparto o altri dirigenti
aziendali” (verbale di audizione 18 gennaio 2011, pag. 16 in mezzo). Sennonché, come rilevato dal Pretore quel giorno l’istante rivestiva la qualità di
magazziniere e, quindi, non lavorava in coppia. Tale circostanza non è messa in
dubbio, come evidenziato sopra, dall’appellante. Quanto riferito dal teste
sulla gravità dell’abbandono, perché lavorando in coppia l’istante non avrebbe
permesso la continuazione della produzione rispettivamente avrebbe minato le
prescrizioni di sicurezza, non corrisponde quindi a quanto emerso dagli atti.
Di conseguenza, la datrice di lavoro, cui incombe l’onere di dimostrare la sussistenza
del motivo giustificato di disdetta ex art. 336 cpv. 2 lett. b CO (Wyler, op. cit., pag. 549), non vi è
riuscita.
4.3 La datrice
di lavoro sottolinea che l’abbandono dell’impiego costituisce di per sé sempre
una grave violazione dei doveri contrattuali, giustificante addirittura un
licenziamento immediato, indipendentemente dalla funzione svolta dal
lavoratore. Da tale allegazione va subito sgombrato il campo. Invero, vi è
abbandono del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO quando il lavoratore
abbandona l’impiego senza preavviso in assenza di una causa grave. L’abbandono
ingiustificato dell’impiego presuppone un rifiuto costante, intenzionale e
definitivo del lavoratore di continuare l’esecuzione del lavoro affidatogli
(DTF 112 II 41 consid. 2 pag. 49; Rep. 1995 90). Il
contratto di lavoro prende allora fine immediatamente, senza che il datore di
lavoro debba notificare al dipendente un licenziamento immediato. È evidente
che l’assenza di due ore rimproverata al lavoratore nella fattispecie non
riunisce le condizioni testé indicate. Inoltre, il licenziamento contestato è
avvenuto il 28 luglio 2009, mentre l’episodio in questione risale all’8 giugno
2009, sicché la datrice di lavoro medesima non ha reputato tale abbandono come
giustificante una disdetta immediata. Va altresì precisato che il licenziamento
con effetto immediato è un provvedimento eccezionale ammesso in modo
restrittivo dalla giurisprudenza (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1;
127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta
immediata solo se verificatesi ripetutamente, malgrado espliciti avvertimenti
sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 351
consid. 2.1). Nel caso concreto, come riportato sopra (consid. 4.2) lo stesso
giorno dell’assenza in questione la datrice di lavoro ha indirizzato al
lavoratore una “contestazione disciplinare”, riservandosi di far valere nei
suoi confronti il “pregiudizio derivatone per l’azienda applicando la normativa
vigente” e chiedendo a quest’ultimo di formulare, se del caso, delle
osservazioni (doc. P). Non vi è alcun riferimento a un eventuale disdetta del
rapporto di lavoro. In definitiva, su questo punto l’appello dev’essere
respinto.
5. L’appellante
biasima il Pretore anche per non aver reputato quale motivo giustificato di
disdetta l’assenza del 30 giugno 2009 dell’istante dal posto di lavoro
(memoriale, pag. 5 segg.).
5.1 Essa
sostiene, anzitutto, che al contrario di quanto accertato dal primo giudice il
lavoratore non avrebbe giustificato preventivamente la propria assenza,
contravvenendo quindi all’obbligo di chiedere un’autorizzazione in tal senso.
La convenuta reputa, invero, che il doc. 4 agli atti costituisce, semmai, una
richiesta di recupero ore anonima che unicamente dopo la sua assenza è stata da
essa attribuita al lavoratore. In tal modo, tuttavia, l’appellante non si
confronta con la motivazione pretorile. Questi ha invero spiegato che sebbene
la convenuta abbia in un primo tempo sostenuto che proprio perché anonimo il
documento in questione non era atto a suffragare l’esistenza di una richiesta
di autorizzazione, ha poi attribuito il medesimo al lavoratore stabilendo che,
in assenza di ore di recupero, tale assenza doveva essere indicata quale
“vacanza” (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 3.2). La censura è quindi
inammissibile (art. 310 CPC).
5.2 L’appellante
prosegue contestando che il certificato medico 29 giugno 2009 (doc. AH)
rappresenti una valida giustificazione di assenza. Dal documento testé citato
emerge che il lavoratore ha dovuto assistere il padre sottoposto a un esame
clinico. Il Pretore ha spiegato che sebbene un certificato medico non costituisca
un mezzo di prova assoluto, nella fattispecie non vi sono prove di segno
contrario tali da smentire la sua rilevanza ai fini del giudizio. La convenuta
sottolinea che il datore di lavoro è tenuto a versare lo stipendio al
lavoratore e a non ridurgli la durata delle vacanze unicamente in presenza di
sua malattia, mentre nella fattispecie si trattava di un esame clinico del
padre. La censura non può essere seguita già per il fatto che tale assenza è
stata reputata, per ammissione della datrice di lavoro, quale giorno di
vacanza. Dubbi possono sorgere, semmai, sul momento in cui tale assistenza si è
resa necessaria. Invero, come rilevato dall’appellante dal certificato di cui
al doc. AH emerge che l’esame clinico è avvenuto il 29 giugno 2009 e, per
quanto concerne l’assistenza da parte dell’istante, il medico ne ha sancito la
necessità utilizzando il participio passato. L’assenza rimproverata dalla
datrice di lavoro, tuttavia, si riferisce al giorno successivo, ossia al 30
giugno 2009. L’appellante soggiunge che tale certificato è stato prodotto
unicamente in sede di udienza preliminare 26 gennaio 2010, sicché il lavoratore
non ha motivato tempestivamente la propria assenza. Sia come sia, per i motivi
Considerandi
che seguono anche su questo punto la decisione pretorile dev’essere confermata.
5.3
Il doc. 4
indica un’assenza il 30 giugno 2009 quale recupero di ore supplementari e con
la motivazione “famigliari”. Il 6 luglio 2009 la datrice di lavoro ha inviato
all’istante uno scritto di “contestazione disciplinare per assenza
ingiustificata”, affermando che il 30 giugno 2009 egli non si era presentato
sul posto di lavoro di sua “autonoma iniziativa” e che non risultavano
“concesse autorizzazioni in tal senso”. Di conseguenza, essa si riservava di far
valere nei suoi confronti “il pregiudizio derivatone per l’azienda” (doc. Q). Riferendosi
al documento testé menzionato, da lui sottoscritto unitamente a __________ __________,
il teste __________ __________, come detto già direttore della produzione, ha
spiegato che in tale occasione l’istante “non aveva preannunciato la sua
assenza per iscritto e nemmeno verbalmente” soggiungendo che “episodi di questo
tipo scombussolano l’orario di lavoro ma anche la vita degli altri
collaboratori che devono prestare più ore lavorative supplementari e rinunciare
all’organizzazione della propria vita privata” (verbale di audizione 18 gennaio
2011, pag. 16). Egli ha quindi evidenziato le ripercussioni conseguenti alla
mancata presentazione di un preavviso concernente l’assenza da parte del
lavoratore, non pronunciandosi invece sull’assenza di un’autorizzazione in tal
senso, che peraltro sarebbe potuto anche essere concessa. Sennonché,
dall’audizione di __________ __________, che si occupa dell’amministrazione in
seno all’ufficio del personale e della contabilità, emerge invece che il
lavoratore aveva inoltrato una tale richiesta. Invero, ella ha dichiarato “che
il formulario di cui al doc. 4 me lo sono ritrovato un giorno nella mia casella
della posta interna. L’ho preso e l’ho lasciato sulla mia scrivania perché per
me era un documento privo di significato non essendoci il nome di chi formulava
la richiesta e nemmeno c’era il visto di un responsabile. Io ho abbinato questo
documento solamente dopo che era stata scritta una lettera all’istante per
assenza ingiustificata nella giornata del 30 giugno” (verbale di audizione 19
ottobre 2010, pag. 13). Il fatto che il medesimo non era stato sottoscritto non
comporta ancora che esso non possa essere trattato alla stregua di un preavviso
di assenza dal posto di lavoro, dato che, come evidenziato dal Pretore, la stessa
convenuta ha ricondotto il medesimo proprio al lavoratore e, quindi, non vi è
dubbio che era stato compilato dal medesimo prima della sua assenza. Inoltre,
se tale documento fosse stato irrilevante come sostenuto dalla teste
summenzionata, non si comprende perché ella non lo abbia semplicemente
cestinato, serbandolo invece sulla sua scrivania. La teste avrebbe dovuto,
semmai, verificare a che lavoratore era riconducibile, visto che era stato
messo proprio nella sua casella, mentre si è limitata ad approfondire la
questione unicamente in un secondo tempo. Tutto ponderato, le conseguenze
negative di tale agire non possono quindi essere imputate all’istante nel senso
di giustificare una disdetta del rapporto di lavoro.
5.4
La datrice
di lavoro reputa che l’assenza del 30 giugno 2009 ha una valenza ancor più grave rispetto a quella dell’8 giugno 2009, poiché si sarebbe verificata
“malgrado i precedenti avvertimenti e ammonimenti”. Anche al riguardo,
tuttavia, essa sottolinea l’assenza di preavviso da parte del lavoratore,
sicché si rinvia a quanto illustrato sopra (consid. 5.3). L’appellante
ribadisce le sue considerazioni sul fatto che un’assenza dal posto di lavoro
può costituire il motivo di un licenziamento immediato. La censura non può
essere seguita per i motivi già illustrati e a cui si rinvia (sopra, consid. 4.3).
Su questo punto la convenuta conclude sostenendo che l’assenza si sarebbe
“realizzata (…) con modalità che lasciano trasparire una volontà di ingannare
furbescamente il datore di lavoro. Palesemente, l’idea dell’istante era quella
di utilizzare la richiesta anonima di cui al doc. 4 come giustificazione a
futuri rimproveri” (memoriale, pag. 7 in alto). Tale allegazione non è per nulla comprovata e nemmeno si può dire che tale fine emerga in maniera evidente
dagli atti. Basti pensare che il lavoratore ha posto nella casella di __________
__________ la sua richiesta e che nulla lasciava presagire che questa non
procedesse alle opportune verifiche, come già evidenziato (sopra, consid. 5.3).
In definitiva, anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.
6.
La
convenuta contesta inoltre al Pretore di non aver ritenuto quale motivo
giustificato di disdetta l’assenza 3 agosto 2009 del lavoratore (appello, pag. 7 in mezzo). Il primo giudice ha spiegato che in tale occasione l’istante si era recato sul posto di
lavoro, salvo scoprire che in virtù del blocco della produzione l’azienda aveva
previsto un periodo di riposo per gli operatori. Il Pretore ha poi accertato
che il responsabile di fabbrica aveva chiesto al lavoratore di caricare i
camion, ma siccome questi era assunto quale operatore del reparto presse
divisione preforme e tappi, egli non era tenuto a compiere l’attività
richiestagli, tanto meno durante un giorno di riposo, sicché il suo rifiuto era
del tutto legittimo (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 4). L’appellante
sostiene che tra i compiti attribuiti contrattualmente agli operatori e,
quindi, all’istante, vi era anche quello menzionato sopra di carico e scarico
di camion. A sostegno della propria tesi essa rinvia alla conclusioni
dell’istante, laddove questi avrebbe ammesso quanto testé riportato, nonché
alla testimonianza di __________ __________. Tuttavia, non vi è motivo di
addentrarsi nella questione. Invero, la convenuta non contesta l’accertamento
pretorile secondo il quale il 3 agosto 2009 essa aveva previsto un periodo di
riposo per gli “operatori”. Di conseguenza, non si comprende perché l’istante,
qualificato proprio come tale dalla stessa appellante e che quindi avrebbe
potuto beneficiare di un giorno di riposo, debba essere passivo di
licenziamento per essersi, ignaro di tale circostanza, recato in buona fede sul
posto di lavoro e non aver provveduto all’attività di carico e scarico testé
menzionata. Non vi può invero essere un rifiuto a prestare un’attività
lavorativa in presenza di un periodo di riposo durante il quale essa, per
decisone della datrice di lavoro, non dev’essere eseguita. Alla luce di quanto
testé riportato, non si può condividere la censura della datrice di lavoro secondo
la quale il “rifiuto” di eseguire la mansione in questione sia da attribuire a
un mero capriccio del lavoratore. Anche su questo punto l’appello è quindi
respinto.
7.
L’appellante
invoca una sentenza del Tribunale cantonale vallesano ove erano stati reputati
sufficienti a giustificare un licenziamento tre avvertimenti scritti notificati
al lavoratore per errore nella preparazione e negli ordinativi di prodotti
tessili, nonché una sentenza del Tribunale federale secondo la quale un
lavoratore rappresentante dei salariati poteva essere licenziato anche senza
sua colpa per motivi economici legati a una prospettata ristrutturazione
aziendale (appello, pag. 8 in alto). Sennonché, tali fattispecie nulla hanno a
che vedere con i rimproveri mossi dalla datrice di lavoro al lavoratore e,
quindi, non sostengono la sua tesi. Essa soggiunge che assenze infondate sono
in ogni caso sufficienti a costituire un motivo giustificato di licenziamento.
Sennonché, il suo rinvio, al riguardo, a quanto illustrato nel Zürcher
Kommentar (Staehelin/Vischer, edizione
1996, n. 33 ad art. 336 CO) non è pertinente. Invero, il riferimento si fonda
su una sentenza del Tribunale cantonale di Neuchâtel del 28 gennaio 1991
pubblicata in JAR 1992, pag. 234, ove è spiegato che un motivo che giustifichi
il licenziamento ai sensi dell’art. 336 cpv. 2 lett. b CO risiede in assenze
ripetute e non giustificate da parte del lavoratore. In tale caso, il
lavoratore non si era presentato sul posto di lavoro per mezza giornata ed era
poi andato in ferie. La Corte in questione ha reputato che tale assenza
ingiustificata costituiva una colpa veniale che non poteva in alcun modo
giustificare un licenziamento. Lo stesso dicasi delle vacanze, dato che essa ha
stabilito che l’istante poteva credere che le medesime fossero state autorizzate
dalla datrice di lavoro. Nel presente caso, per i motivi riportati nei
considerandi precedenti (consid. 4-6) cui si rinvia, l’assenza di due ore
dell’8 giugno 2009, quella di un giorno del 30 giugno 2009 e, infine, quanto
occorso il 3 agosto 2009, anche se valutati nel loro insieme non giustificano
in alcun modo una disdetta giusta l’art. 336 cpv. 2 lett. b CO.
8.
La
datrice di lavoro sostiene che le assenze summenzionate unitamente all’astuto “menefreghismo”
dell’istante giustificavano la disdetta del rapporto di lavoro (appello, pag. 8
seg.). Sulle assenze si è già detto ai considerandi precedenti, ai quali si
rinvia (consid. 4-6). Sulla questione del menefreghismo, la convenuta sostiene
che malgrado l’istante abbia chiesto di diventare capo turno, egli non avrebbe
partecipato alla relativa formazione. Sulla questione dei corsi di formazione,
il Pretore ha accertato che essi erano svolti su base volontaria, sicché
l’istante, che pur aveva partecipato ad alcuni di essi, non era tenuto a seguirli.
In particolare, sulla qualifica di capo turno il primo giudice ha spiegato che
seppure la mancata frequenza del relativo corso abbia comportato il mancato
raggiungimento di tale promozione, la partecipazione parziale ai corsi da parte
del lavoratore non può essere considerata come un motivo di evidente
disinteresse al lavoro e tale da giustificare un licenziamento (sentenza
impugnata, pag. 7 in alto). L’appellante non si confronta con tale motivazione,
sicché la censura è irricevibile (art. 310 CPC). Si aggiunga che a pag. 3 del
proprio gravame la datrice di lavoro nemmeno annovera tra i motivi di disdetta
la mancata frequenza, da parte del lavoratore, di corsi formativi. La datrice
di lavoro sostiene, altresì, che il danneggiamento del muletto occorso nel
marzo del 2009 sarebbe un “altro sintomo evidente dell’indolenza e di
noncuranza” dell’istante. Il Pretore ha spiegato che tale episodio non
giustificava un licenziamento a fronte della buona fede del lavoratore, che si
è da subito preoccupato di riferire l’accaduto al responsabile e ha comunque
compiuto delle ore straordinarie non retribuite per ovviare alle conseguenze di
tale danneggiamento (sentenza impugnata, pag. 9, consid. 6). Anche al riguardo,
quindi, l’appellante non si confronta con la motivazione pretorile, sicché su
questo punto l’appello è inammissibile. Lo stesso dicasi della censura della
datrice di lavoro secondo la quale il Pretore avrebbe tralasciato di
considerare gli avvertimenti scritti inviati all’istante. Essa avrebbe, invero,
dovuto sostanziare il proprio asserto, mentre si è limitata a un’allegazione
generica, senza alcun rinvio al contenuto del carteggio processuale e priva di
qualsiasi motivazione esauriente al riguardo. Secondo l’appellante, inoltre, in
spregio alle disposizioni aziendali benché fosse di turno il lavoratore si
assentava durante le pause pranzo senza indicare il luogo in cui avrebbe
sostato. Il teste __________ __________ ha affermato che “precedentemente al
suo licenziamento è capitato che più volte l’istante si fosse assentato dallo
stabilimento nel senso che andava a mangiare fuori dalla fabbrica durante le
pause. Ciò mi è stato riferito da suoi colleghi. Anche in queste occasioni il
sig. AO 1 non chiedeva il permesso. L’avesse fatto e avesse indicato il luogo
in cui si recava glielo avremmo concesso. Non abbiamo però mai dovuto andare a
cercarlo, era la pausa pranzo. Preciso che durante le pause pranzo la
produzione non si arresta, in sala macchine rimane un operatore mentre l’altro
può rifocillarsi nella mensa aziendale. L’operatore di sala macchine sa che in
caso di urgenza può chiamare il collega che si trova in pausa” (verbale di
audizione 18 gennaio 2011, pag. 17 in mezzo). A parte il fatto che il teste ha
riportato quanto riferito da terzi (i colleghi dell’istante), va detto che ciò
che emerge chiaramente dalla sua testimonianza è che il lavoratore doveva
essere raggiungibile in caso di necessità, mentre non vi è alcun elemento agli
atti che permetta di inferire che questi non potesse essere contattato telefonicamente
e che un suo intervento non potesse essere tempestivo poiché egli non si
trovava nelle vicinanze dell’azienda. Il teste __________ __________, poi,
sulla questione ha riferito che in “due occasioni l’istante invece di fare la
pausa all’interno come previsto fosse uscito dallo stabilimento” (verbale di
audizione 19 ottobre 2010, pag. 8 in basso), sicché, unitamente a quanto testé
illustrato, non si ravvisa come la circostanza di essersi assentato due volte
sia tale da giustificare un licenziamento. Per tacere del fatto che tra i
motivi di licenziamento invocati chiaramente dall’appellante a pag. 3 del
proprio gravame non figura l’assenza durante la pausa pranzo. Infine, sull’abusività
del licenziamento la datrice di lavoro sostiene che l’istante non poteva essere
reputato come rappresentante dei lavoratori poiché egli era stato
“sostanzialmente inattivo” (memoriale, pag. 3 in alto). Tuttavia, essa dimentica che l’art. 336 cpv. 2 lett. b CO si applica anche nel caso in
cui il lavoratore è membro di una commissione aziendale che non è mai stata
operativa (Wyler, op. cit., pag.
549).
9.
La
convenuta conclude chiedendo che l’indennità per disdetta abusiva sia
“fortemente ridimensionata” (appello, pag. 9). Anche sotto l’egida del nuovo
Codice di procedura civile vige l’obbligo di quantificare, di principio, le
proprie richieste (art. 311 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_663/2011
dell’8 dicembre 2011, destinata alla pubblicazione; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/
Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, Lugano 2011, pag. 1368 seg.). L’appellante sostiene che l’indennità
per disdetta abusiva è stabilita dal giudice tenuto conto di tutte le
circostanze, ma dimentica che il Tribunale federale ha spiegato che una domanda
per disdetta abusiva deve essere quantificata (DTF 131 III 243 consid. 5.2). Ne
consegue l’irricevibilità, su questo punto, dell’appello. Sia come sia, la
censura non avrebbe miglior sorte. Invero, nella fissazione dell’indennità il
Pretore ha contemplato, da una parte, l’infondatezza dei rimproveri mossi al
lavoratore a sostegno della disdetta nonché la sua carica di rappresentante dei
lavoratori e l’inevitabile pregiudizio da tutto ciò derivatogli, dall’altra
l’atteggiamento “non esemplare” del lavoratore, la sua giovane età e la
possibilità di reinserimento professionale, così come il suo disinteresse a
continuare il rapporto ormai compromesso con l’azienda (sentenza impugnata,
pag. 10). L’appellante si limita ad affermare che nella fattispecie la colpa dell’istante
sarebbe “nettamente preponderante, anzi è l’unica in campo”, dato che essa è
l’unica a sopportare le conseguenze dell’inversione dell’onere della prova di
cui all’art. 336 cpv. 2 lett. b CO e non di una sua colpa effettiva, come per
gli altri casi previsti dall’art. 336 CO. Di conseguenza, l’appellante non si
confronta con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è, come
detto, irricevibile. Per tacere del fatto che il legislatore non ha previsto delle
particolarità per stabilire l’indennità nel caso in cui la disdetta abusiva sia
quella di cui al disposto testé menzionato. Inoltre, come evidenziato dal
Pretore, la convenuta non ha contestato, nella sua entità, la richiesta di
indennità per disdetta abusiva. Nella propria risposta 26 gennaio 2010 la
datrice di lavoro su questo punto ha affermato che, stante a suo dire la
legittimità della disdetta, non era dovuta alcuna indennità, e sulla sua
commisurazione nell’ipotesi che la disdetta fosse stata reputata abusiva, essa
si è limitata ad asserire che “le condizioni generali del mercato del lavoro
non possono costituire un elemento di valutazione” (risposta, pag. 4, Ad 6).
Tale contestazione non può costituire una domanda di risposta precisa e
quantificata ai sensi degli art. 78 cpv. 2 e 170 cpv. 2 CPC-TI (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n.
4.
ad art. 170 CPC-TI).
10.
Alla
luce di quanto suesposto, nella misura in cui è ricevibile l’appello è
respinto. Non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Dato che a
determinate condizioni la rappresentanza professionale in giudizio è
accessibile ad altre figure rispetto agli avvocati iscritti nell’apposito
registro (art. 68 cpv. 2 lett. b-d CPC), anch’esse rientranti nella logica
delle ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), l’appellante deve versare alla
controparte, rappresentata da un rappresentante professionalmente qualificato
ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 lett. d CPC, congrue spese ripetibili di appello
(art. 95 cpv. 3 lett. b e 106 cpv. 1 CPC). Le stesse saranno commisurate a
quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento per la fissazione delle ripetibili
(Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
pag. 393). Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile
al Tribunale federale è di fr. 10'500.-.
Per i quali motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 28 aprile 2011 di AP 1__________, è respinto. Di conseguenza la sentenza 31 marzo
2011.
della Pretura del Distretto di Bellinzona è confermata.
2.
Non
si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà a AO 1 fr. 200.- per spese
ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagine seguente):
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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