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Decisione

12.2011.85

Contratto di architetto, norme SIA non pattuite tra le parti, prova della mercede del mandatario, estensione del mandato

5 ottobre 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

maggio 2005 il cittadino germanico AP 1 ha incaricato, tramite l’immobiliare __________ l’arch. AO 1 di allestire i documenti necessari per completare la

richiesta di autorizzazione per l’acquisto (da parte di stranieri) della

particella situata sul fondo n. __________. Lo studio dell’arch. AO 1 ha quindi allestito i piani di rilievo (doc. F), la tabella di indicazione delle superfici nette

dei locali con una situazione della mappa aggiornata rilasciata dal geometra

competente (doc. G), nonché l’attestato di dichiarazione e certificazione

richiesto dall’autorità LAFE (doc. H). AP 1 ha poi chiesto allo studio di architettura di sottoporgli alcune idee per una ristrutturazione dello stabile,

basandosi sulle indicazioni da lui stesso fornite e contenute nel doc. I. Con messaggio

elettronico 1° giugno 2005 l’architetto S__________, collaboratore dell’arch. AO

1, ha inviato a AP 1 tre disegni rappresentanti tre varianti per la ristrutturazione

dell’abitazione (doc.

3). Con messaggio elettronico 26 ottobre 2005 AP 1 ha comunicato all’arch. S__________ di recedere dal contratto, poiché preferiva collaborare con un

altro architetto, e ha richiesto di inviare la fattura per il lavoro svolto

sino ad allora (doc. S). L’archAO 1 ha inviato il 28 novembre 2005 la sua nota

comprensiva dell’ onorario e delle spese per un importo complessivo di fr.

22'430.-, IVA compresa (doc. Q, R e S). AP 1 ha contestato il 13 dicembre 2005 la nota dell’architetto, ritenendola eccessiva per il lavoro svolto (doc. S). I richiami di pagamento del 19

dicembre 2005 e 11 gennaio 2006 sono rimasti infruttuosi e con lettera 11

gennaio 2006AP 1 ha offerto di versare a saldo fr. 6'036,36.

B. AO 1 ha avviato, con istanza 12

maggio 2006, una procedura di sequestro nei confronti di AP 1 sulla sua quota

di comproprietà di ½ dell’immobile sito sulla particella n. __________, per un

credito complessivo di fr. 22'433.- oltre interessi del 5% dal 28 dicembre 2005

(doc. B). La domanda è stata accolta con decreto 15 maggio 2006 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5 (doc. C). Parallelamente l’arch. AO 1 ha escusso AP 1 con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano, al quale è stata interposta

opposizione. Con sentenza 14 settembre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha respinto l’opposizione limitatamente all’importo di fr. 6'036,36

(doc. 2). Il 3 aprile 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello ha respinto l’appello interposto dal procedente contro la sentenza 14

settembre 2006 (doc. 7).

C. Nel frattempo,

con petizione 28 giugno 2006 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendone la condanna al versamento di fr.

22'433.- oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2005 e il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. L’attore

ha esposto di aver ricevuto dal convenuto l’incarico di allestire i documenti

necessari per richiedere l’autorizzazione dell’acquisto del fondo n. __________

e di aver fornito tali prestazioni con i piani di rilievo, la tabella di

indicazione delle superfici nette dei locali con una situazione della mappa

aggiornata rilasciata dal geometra competente, nonché di un usuale attestato

richiesto dall’autorità LAFE. Inoltre ha presentato i piani di diverse varianti

per la ristrutturazione dell’immobile (doc. L), ha allestito diversi capitolati

e stime d’ufficio, e ha elaborato offerte concrete con diversi artigiani per poter

presentare al committente il preventivo dei costi da lui richiesto.

Nella risposta del 23 ottobre 2006 il convenuto ha proposto di

respingere la petizione per quanto eccedente l’importo da lui riconosciuto di fr.

6'290.- (fr. 6’036,36 con gli interessi). Egli ha rilevato che l’architetto non

si era attenuto all’importo massimo di fr. 250'000.- per la variante di

ristrutturazione da realizzare, che dipendeva per altro dall’accordo del confinante.

Ha inoltre contestato l’importo richiesto a titolo di onorario, sostenendo di

aver chiesto all’architetto solo di sottoporgli alcune idee per la

ristrutturazione dell’immobile, con qualche schizzo, nonché di allestire una “solida

valutazione dei costi, onde potersi determinare se valesse la pena

effettivamente di procedere”. L’elaborazione di capitolati e offerte non

era compresa in tale incarico.

Chiusa l’istruttoria

di causa, le parti si sono confermate nelle rispettive domande di giudizio con

i memoriali conclusivi, l’attore riducendo la sua pretesa a fr. 16'143.- oltre

interessi al 5% dal 28 dicembre 2005, per tener conto dell’importo a lui

versato dal convenuto in corso di causa.

D. Statuendo

il 22 marzo 2011, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione per l’importo

di fr. 16'143.- oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2005, e ha rigettato in

via definitiva per il medesimo importo l’opposizione interposta dal convenuto

al PE n. __________ dell’UE di Lugano. La tassa di giustizia di fr. 1'100.- e

le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere

all’attore fr. 2'800.- per ripetibili.

E. Il

convenuto è insorto contro il citato giudizio pretorile con appello del 3

maggio 2011, nel quale chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di

respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi.

F. Nella

risposta del 24 giugno 2011, l’attore ha chiesto la reiezione dell’appello, protestando

spese e ripetibili.

e considerando

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile

è stata notificata alle parti in data 23 marzo 2011, pertanto la procedura

ricorsuale è retta dal CPC (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

Il

Pretore ha dapprima accertato che tra le parti era stato concluso un contratto

di architetto al quale erano applicabili le norme sull’appalto (art. 363 e seg.

CO). Ha poi stabilito che, interpretando il contratto giusta l’art. 18 CO, la

richiesta contenuta nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2005 (doc.

S) poteva essere interpretata in buona fede dall’attore come “la volontà del

committente di disporre di informazioni il più dettagliate e veritiere

possibil[i]” (cfr. sentenza impugnata, consid. D, pag. 4). Pertanto, come

confermato pure dalle risultanze istruttorie (la deposizione del teste S__________,

atto IV e la perizia giudiziaria, atto XIII, pag. 2, n. 12.1), l’attore, per

adempiere a tale esigenza, non poteva far altro che allestire dei capitolati e

richiedere alle ditte delle offerte. Partendo da tali constatazioni, il giudice

di prima istanza, facendo proprio il calcolo risultante dalla perizia

giudiziaria, ha stabilito che l’onorario richiesto dall’attore, di poco

superiore a quanto stabilito dal perito, poteva essere integralmente

riconosciuto, dopo deduzione dell’importo ammesso in corso di causa e versato

dal convenuto.

3.

L’appellante

rimprovera anzitutto al Pretore di aver erroneamente qualificato il rapporto

contrattuale sorto tra le parti, che è un mandato e non un appalto. A torto inoltre

il primo giudice avrebbe ritenuto che l’attore, vista la richiesta di

allestimento di una solida valutazione dei costi da parte del convenuto, era

legittimato ad allestire dei capitolati ed a richiedere delle offerte a varie

imprese. Il convenuto afferma che l’attore non lo avrebbe mai informato di tali

attività, né d’altronde gli avrebbe esposto la necessità di compierle. Secondo

lui, il mandato all’architetto si estendeva unicamente fino al progetto di

massima (giusta la norma SIA 118), ma non oltre. Egli critica poi la decisione

del Pretore di aver ripreso integralmente le conclusioni del perito

giudiziario, che si sarebbe pure pronunciato su questioni di diritto a lui non

spettanti. Egli contesta, in estrema sintesi, che il Pretore si sia riferito

alla norma SIA 102, mai concordata dalle parti, che per il calcolo

dell’onorario preteso si sia fondato sull’importo di fr. 331'500.- invece che

su fr. 250'000.- e che abbia erroneamente attribuito fr. 7'063,53 all’attore

per presunte prestazioni revocate dal convenuto, pretese nemmeno esposte nella

fattura dell’attore.

4.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un

negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere

generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle

prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 53, consid. 2b,

pag. 56; sentenza IICCA del 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91, consid. 7;

sentenza IICCA del 24 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.216, consid. 6; Gauch, Der

Werkvertrag, 5a ed., Schulthess, 2011, pag. 19, n. 48; Chaix in Commentaire romand, Code des

obligations I, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2003, pag. 1866, n. 26 ad

art. 363 CO). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione

dei piani e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto

(DTF 109 II 462, consid. 3b, pag. 465; Gauch, op. cit., pag. 19, n. 49; Tercier/Favre/Conus in Tercier/Favre,

Les contrats spéciaux, 4a ed., Schulthess, 2009, pag. 807, n. 5360).

Altre, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani

e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Chaix in op. cit., pag. 1867, n. 28; sentenza

IICCA del 24 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.216, consid. 6). Nella sua recente

giurisprudenza il Tribunale federale ha stabilito che l’elaborazione di un

preventivo non può essere considerata alla stessa stregua dei piani, giacché il

preventivo non è il prodotto del lavoro intellettuale dell’architetto, ma egli

fornisce al committente informazioni circa i presumibili costi della

costruzione. Non si tratta quindi dei costi derivanti dalla sua attività

d’architetto – ciò che differenzia questo preventivo dal “computo

approssimativo” fornito dall’appaltatore ex art. 375 CO – bensì dei costi

connessi all’attività dei terzi che interverranno sul cantiere (fornitori di

materiali, artigiani, ecc.). Questo impedisce di poter considerare il

preventivo da lui allestito come un’ “opera”, suscettibile di essere l’oggetto

di un contratto d’appalto. Considerando che il preventivo dei costi dei lavori

è piuttosto un pronostico, l’architetto non è in grado di garantirne il

risultato, ma soltanto la qualità del proprio lavoro, ed è per questo

sottoposto alle regole del mandato (DTF 134 III 361, consid. 6 e seg.; sentenza

del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2). Le attività

di preparazione dei piani e dei preventivi, essendo strettamente connesse,

poiché i costi dipendono dai piani dell’opera e influenzano a loro volta il

tipo di progettazione, occorre sottoporle alle regole del mandato (sentenza del

Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2).

5.

Nella

fattispecie non è contestato che lo studio di architettura dell’attore ha

allestito i piani di rilievo (doc. F), la tabella di indicazione delle

superfici nette dei locali con una situazione della mappa aggiornata rilasciata

dal geometra competente (doc. G), nonché l’attestato di dichiarazione e

certificazione richiesto dall’autorità LAFE (doc. H). È inoltre pacifico che

l’architetto ha stilato il doc. 3, qualificato dal perito giudiziario come “un

piano in scala assoluta e rapportato alla realtà, nelle varie varianti”

(perizia giudiziaria, doc. XIII, pag. 2 ad 21) e il doc. N, qualificato dal

perito giudiziario come una “stima sommaria dei costi secondo il Codice

Costi Costruzione” (perizia giudiziaria, doc. XIII, pag. 2 ad 22). Anche se

l’appellante contesta le prestazioni successive compiute dall’architetto, in

particolare la preparazione di capitolati e la richiesta di offerte, le

prestazioni non contestate, accertate anche dalla perizia giudiziaria, cioè la

preparazioni di piani e di un preventivo dei possibili costi (come indicato

nell’appello come “un solido calcolo dei costi”, “una solida valutazione dei

costi”) rientrano nell’ambito di un contratto di mandato. A ragione quindi

l’appellante contesta la qualifica giuridica attribuita dal Pretore al

contratto pacificamente sorto tra le parti. Come si vedrà in seguito,

nondimeno, il quesito non riveste particolare importanza pratica per la

soluzione della vertenza.

6.

Nella

fattispecie le parti non si sono accordate preventivamente sull’onorario dovuto

all’architetto. L’architetto ha fatturato le proprie prestazioni il 28 novembre

2005.

(doc. R) senza menzionare la tariffa SIA 102, dettagliando le ore

impiegate dall’architetto titolare (35.5), dall’architetto assistente (76), dal

disegnatore tecnico (53) e dal personale ausiliario (29), la tariffa

applicabile a ognuno di loro e chiedendo il rimborso di spese di trasferte per 600 km, ma senza indicare il tempo dedicato a ogni singola prestazione (LAFE, piano, varianti, stima

sommaria dei costi). Il perito giudiziario si è riferito alle norme SIA per

calcolare l’onorario congruo e il primo giudice l’ha seguito. Se non che, le

norme SIA non hanno carattere obbligatorio generale. Si tratta di condizioni

generali private che si applicano soltanto se le parti le hanno integrate nel

contratto e non esprimono, secondo il Tribunale federale, l’uso comune nel settore

(sentenza del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011 e rif. citati,

in particolare DTF 118 II 295 consid. 2a con rinvii). Esse possono invero

esprimere usi riconosciuti, ma la circostanza deve essere dimostrata in ogni

singolo caso. Ne deriva che la retribuzione dell’architetto deve essere

determinata in concreto secondo le regole generali previste dall’art. 394 cpv.

3.

CO, considerando per determinare la proporzionalità dell’onorario il tempo

impiegato dall’architetto e dai suoi dipendenti e i costi affrontati. La

mercede del mandatario, per giurisprudenza invalsa, deve

considerare, in assenza di accordi specifici delle parti, gli usi del settore

e, se non ve ne fossero, tutte le circostanze pertinenti di ogni singolo caso,

ritenuto che essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi

effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2; con particolare

riferimento all’attività dell’architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007

consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6 e 6.2).

7.

In

primo luogo occorre sapere quale era l’estensione dell’incarico conferito

all’architetto, in particolare se il “solido calcolo dei costi” chiesto dal

committente richiedeva anche l’elaborazione dei capitolati e delle offerte

eseguita dall’architetto e contestata dal committente. Il Pretore ha ritenuto

che secondo il principio della buona fede la richiesta formulata dal

committente nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2005, poteva essere

interpretata “come la volontà del committente di disporre di informazioni il

più dettagliate e veritiere possibili” . Di conseguenza, secondo il giudice

di prima istanza, l’allestimento di capitolati e la richiesta di offerte ad

artigiani rientravano nell’adempimento corretto del contratto concluso con

l’appellante, come peraltro dimostrato dalla deposizione testimoniale del

collaboratore dell’architetto attore e dal perito giudiziario. Di contraria

opinione l’appellante, il quale rileva di non aver mai concordato con

l’architetto l’applicazione delle norme SIA 102 alle quali si sono riferiti il

Pretore e il perito giudiziario, e che in ogni modo egli non ha mai dato

incarico di procedere alla fase di progettazione di dettaglio così come prevista

da tali norme, e nella quale rientrano le attività di elaborazione di capitolati

e richieste d’offerte. L’architetto mai lo ha informato, infatti, della

necessità di simili attività. La richiesta 4 giugno 2005, prosegue

l’appellante, non poteva in buona fede essere interpretata come l’incarico di

procedere all’allestimento dei capitolati e alla richiesta delle offerte, e a

ogni modo l’importo massimo per la ristrutturazione era di fr. 250'000.- tutto

compreso, limite che è stato invece superato dall’architetto, il quale si è

dipartito da un costo preventivato a fr. 331'500.-. Dal canto suo l’attore

opina nella propria risposta all’appello che il committente voleva una stima

precisa dei costi, ciò che comportava necessariamente l’allestimento dei

capitolati e la richiesta di offerte alle ditte, che solo tardivamente ha posto

un limite massimo di spesa e infine che il perito giudiziario ha ritenuto

congruo il suo onorario, per altro allestito in base a tariffe orarie inferiori

a quelle usuali.

8.

Per

quanto concerne le prestazioni effettuate dall’architetto e contestate

dall’appellante, la richiesta del mandante contenuta nella mail 4 giugno 2005

di valutare solidamente il costo complessivo dell’opera (“sollten Sie bitte

den Gesamtbetrag solide schätzen”) e di voler restare in un costo

complessivo di fr. 250'000.- (“Wir müssen allerdings

im Kostenrahmen von tutto completo CHF 250.000 bleiben und ich fürchte, dass

die Variante 1 mit Abbruch tragender Wände und Aufbau einer neuen

einschließlich 3 großer Fenster (mit Fensterklappen oder Rolläden?) den Rahmen

sprengt”), non può essere interpretata come

l’autorizzazione per l’architetto di procedere all’allestimento dei capitolati

e alle richieste delle offerte agli artigiani. Lo scritto contiene infatti diversi elementi aleatori, non ancora sufficientemente definiti. Primo

fra tutti il fatto che il committente, sebbene si fosse espresso a favore della

Variante 1 per la ristrutturazione della casa, non aveva ancora deciso quale

variante adottare, e voleva comunque dei cambiamenti per i quali chiedeva consiglio

all’architetto, fermo restando che i lavori dovevano costare fr. 250'000.- “tutto

completo”. Men che meno dalla distinta di cui al doc. I agli atti si può trarre

la volontà del mandante di richiedere “una stima precisa dei costi”

(osservazioni 24 giugno 2011, pag. 3) o “valore reale” dei costi (cfr.

deposizione S__________ del 22 gennaio 2007, doc. IV), come ritenuto

dall’architetto e dal perito giudiziario (cfr. perizia giudiziaria, pag. 2,

risposta 12.1). Tale documento, infatti, contiene unicamente l’elenco dei vari desideri

dell’appellante per la ristrutturazione, con parecchi punti interrogativi. Dall’istruttoria

risulta poi che tale elenco è stato consegnato dal mandante all’architetto sin

dall’inizio dei loro rapporti contrattuali (cfr. deposizione S__________ del 22

gennaio 2007, doc. IV; interrogatorio formale AP 1 del 31 marzo 2010, doc.

XVIII), tanto che se ne è ispirato per proporre le varianti dei piani di cui al

doc. 3. Risulta invece che i capitolati e le offerte sono stati rispettivamente

stilati e richieste dopo che l’appellante aveva inviato l’e-mail di cui al doc.

4, dove ha chiaramente indicato la somma massima complessiva che voleva

spendere per la ristrutturazione dell’abitazione, vale a dire fr. 250'000.-

tutto compreso (cfr. calendario doc. O). Dagli atti emerge quindi come unica

volontà certa del committente quella di rientrare in un costo complessivo di

fr. 250'000.-. Si tratta di una precisa istruzione alla quale l’architetto

avrebbe dovuto attenersi. Non si vede quindi per quale motivo il professionista

ha presentato al cliente un preventivo dei costi per fr. 331'500.- (doc. N), al

quale andavano ancora aggiunti i costi per una nuova cucina, l’onorario suo e

quello dell’ingegnere ed eventuali altre spese. La valutazione del preventivo

di spesa, segnatamente nel caso sia stato pattuito un limite massimo di spesa,

è uno dei compiti specifici dell’attività professionale dell’architetto (Schumacher, op. cit., pag. 141, n. 441;

sentenza II CCA del 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160, consid. 5 con riferimenti

citati). Qualora l’architetto ritenga che l’istruzione data dal mandante sul

limite massimo dei costi non possa essere rispettata, deve preventivamente

informarlo, specialmente se il mandante non è uno specialista del ramo,

altrimenti viola il suo obbligo contrattuale di informazione e di consiglio

(cfr. Werro in Commentaire romand,

Code des obligations I, Basilea 2003, pag. 2050-2051, n. 17 e 18; Derendinger, Die Nicht- und die

nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, tesi Friburgo 1988, pag. 57 e

seg., n. 131 e seg.). Nella fattispecie non risulta che l’architetto abbia mai

avvertito il mandante che il preventivo delle spese per i lavori avrebbe

raggiunto la cifra approssimativa minima di fr. 331'500.- (ossia oltre il 30%

in più rispetto alla cifra stabilita dal mandante di fr. 250'000.-). Ne deriva

che le prestazioni relative all’allestimento dei capitolati e alla richiesta

delle offerte agli artigiani non possono essere fatturate al cliente.

9.

Nella

determinazione dell’onorario, il Pretore ha ripreso il calcolo esposto dal

perito giudiziario, che ha posto come base per le proprie valutazioni i

parametri delle Norme SIA 102. L’appellante contesta tale calcolo per il fatto

che il mandato concerneva una ristrutturazione per l’importo massimo di fr.

250'000.- tutto compreso, mentre il perito giudiziario si è fondato sul

preventivo di fr. 331'500.-. Inoltre il perito giudiziario ha calcolato

nell’onorario dovuto all’architetto anche le prestazioni che non erano state

richieste dal mandante, pronunciandosi così su una questione di diritto

spettante invece al Pretore. Nel calcolo effettuato dal perito giudiziario vi

sarebbe pure, prosegue l’appellante, l’importo di fr. 7'063,53 per la revoca

del mandato, mai preteso dall’architetto. Le censure sono fondate. Il perito

giudiziario si è fondato per il computo dell’onorario dovuto all’architetto

sull’importo di fr. 331'500.- indicato nel preventivo doc. N (del 25 luglio

2005) e ha stabilito essere congrua una mercede di fr. 22'123,40, IVA inclusa

(cfr. perizia giudiziaria, pag. 2, risposta 12 e Tabella AA e BB). Il Pretore

ha accertato che l’importo stimato dal perito giudiziario era di poco

differente da quanto fatturato dall’appellato, di fr. 20'425.- (senza spese e

IVA, doc. R), che ha pertanto considerato essere congruo. Se non che, le parti

non hanno pattuito alcunché per le modalità di calcolo dell’onorario dovuto

all’architetto e non ci si può quindi dipartire dalle Norme SIA 102. L’importo

di fr. 7’063.53 a titolo di supplemento per revoca dell’incarico (perizia

giudiziaria, tabella AA), fondato su tali Norme SIA, non può quindi essere

ammesso. Né si può calcolare l’onorario sulla base di un preventivo di fr.

331'500.-, da un lato perché il cliente aveva stabilito un tetto massimo di fr.

250'000.- tutto compreso (doc. 6) e poi perché tale parametro non rientra tra

quelli previsti dalla giurisprudenza secondo l’art. 394 cpv. 3 CO. La

retribuzione dell’architetto va stabilita in funzione del tempo impiegato o dai

suoi dipendenti e dai costi affrontati per lo svolgimento delle prestazioni non

contestate, vale a dire le pratiche LAFE e i progetti di massima, ammessi dal

cliente con la risposta di causa (cfr. doc. S). La fattura 28 novembre 2005

dell’architetto (doc. R) indica il dispendio orario complessivo del titolare e

dei suoi dipendenti e la tariffa oraria, senza specificare quanto tempo sia

stato impiegato per la pratica LAFE e quanto per i progetti di massima, per

l’allestimento dei capitolati e delle richieste di offerte, né dare la benché

minima indicazione sui costi dello studio di architettura. L’appellante ha

ammesso esplicitamente per la pratica LAFE un onorario di fr. 2'621.55 (appello

pag. 11), sostanzialmente equivalente a quanto stimato dal perito giudiziario

in applicazione dei parametri orari. Per le varianti e i progetti di massima il

perito giudiziario ha invece calcolato l’onorario in percentuale del costo

dell’opera giusta le Norme SIA 102, qui non applicabili. Nella delucidazione

della perizia del 15 settembre 2009, nondimeno, il perito giudiziario ha

valutato il dispendio orario per le varianti in 4 ore di architetto titolare e

16.

ore di disegnatore e per il preventivo di massima in 4 ore di architetto

titolare, 16 ore di architetto assistente, 16 ore di disegnatore e 6 ore di

segretariato, oltre a 5 trasferte andata e ritorno (500 km a fr. 0.70). In base a questi parametri e con le tariffe orarie adottate dall’architetto nella

propria fattura, inferiori a quelle ritenute usuali dal perito giudiziario, si

ottiene un onorario di fr. 1'880.- per l’elaborazione delle varianti

(architetto titolare fr. 600.- + disegnatore fr. 1'280.-) e di fr. 4'160.- per

il preventivo di massima (architetto titolare fr. 600.- + architetto assistente

fr. 1'920.- + disegnatore fr. 1'280.- + segretariato fr. 360.-). In totale

l’onorario congruo dell’architetto si attesta a fr. 9'173.95 (pratica LAFE fr. 2'621.55,

varianti fr. 1'880.-, preventivo di massima fr. 4'160.-, spese per trasferte

fr. 350.-, spese accessorie fr. 162.40 ammesse dal perito). A tale importo si

aggiunge l’IVA del 7.6% in fr. 697.25, così che l’architetto può pretendere per

le prestazioni concordate un totale di fr. 9'871.20. L’appellante ha già

versato in corso di causa un acconto di fr. 6'036.36 (oltre accessori su tale

importo), sicché deve ancora versare fr. 3'834.85.

10.

L’appello

deve quindi essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel

senso che la petizione va accolta limitatamente a fr. 3'834.85 oltre accessori.

Le spese processuali seguono la soccombenza reciproca sia in prima sede sia in

appello. Il valore litigioso ammonta a fr. 16'143.-. Nella determinazione della

reciproca soccombenza in prima sede si tiene conto del fatto che il convenuto

ha versato in corso di causa fr. 6'036.36 oltre interessi su tale importo,

sicché è da considerare soccombente nella misura di 9/20. In questa sede, per

contro, la soccombenza dell’appellante equivale a 1/5.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento

sulle ripetibili,

decide: I. L’appello 3 maggio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la decisione 22 marzo 2011 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta

e di conseguenza:

1.

AP

1.

è condannato a versare all’arch. AO 1 l’importo di fr. 3'834.85 oltre

interessi al 5% dal 28 dicembre 2005.

1.2

Limitatamente

a tale importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________

del 22 maggio 2006 dell’UE di Lugano.

2.

La

tassa di giustizia in complessivi fr. 1'100.- e le spese, comprese quelle di

perizia, da anticipare come di rito, sono a carico dell’attore per 11/20 e a

carico del convenuto per 9/20. L’attore verserà al convenuto l’importo di fr.

280.

- a titolo di ripetibili parziali.

3.

(invariato).

II. Le

spese processuali di appello, in complessivi fr. 700.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico

dell’attore. L’attore rifonderà all’appellante fr. 600.- per ripetibili

parziali di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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