12.2011.85
Contratto di architetto, norme SIA non pattuite tra le parti, prova della mercede del mandatario, estensione del mandato
5 ottobre 2012Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.85
Data decisione, Autorità:
05.10.2012, IICCA
Titolo:
Contratto di architetto, norme SIA non pattuite tra le parti, prova della mercede del mandatario, estensione del mandato
ARCHITETTO
ESTENSIONE DEL MANDATO
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
REMUNERAZIONE
art. 18 CO
art. 394 cpv. 3 CO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2011.85
Lugano
5 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2006.438 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, promossa con petizione 28 giugno 2006 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con la
quale l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
22'433.- oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2005, importo ridotto a fr.
16'143.- in sede di conclusioni, e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano;
domande
avversate dal convenuto per l’importo eccedente fr. 6'036,36 da lui già versato
in corso di causa, e che il Pretore, con sentenza 22 marzo 2011, ha accolto, condannando il convenuto al versamento di fr. 16'143.- oltre interessi al 5% dal 28
dicembre 2005, e rigettando in via definitiva per la medesima somma
l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell’UE di Lugano,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'100.- e le spese interamente a carico
del convenuto, con l’obbligo per questi di rifondere all’attore fr. 2'800.- per
ripetibili;
appellante
il convenuto che con atto di appello 3 maggio 2011 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di
mettere a carico dell’attore la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di
prima istanza, protestando altresì spese e ripetibili d’appello;
mentre
l’attore con osservazioni 24 giugno 2011 postula la reiezione del gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Nel
maggio 2005 il cittadino germanico AP 1 ha incaricato, tramite l’immobiliare __________ l’arch. AO 1 di allestire i documenti necessari per completare la
richiesta di autorizzazione per l’acquisto (da parte di stranieri) della
particella situata sul fondo n. __________. Lo studio dell’arch. AO 1 ha quindi allestito i piani di rilievo (doc. F), la tabella di indicazione delle superfici nette
dei locali con una situazione della mappa aggiornata rilasciata dal geometra
competente (doc. G), nonché l’attestato di dichiarazione e certificazione
richiesto dall’autorità LAFE (doc. H). AP 1 ha poi chiesto allo studio di architettura di sottoporgli alcune idee per una ristrutturazione dello stabile,
basandosi sulle indicazioni da lui stesso fornite e contenute nel doc. I. Con messaggio
elettronico 1° giugno 2005 l’architetto S__________, collaboratore dell’arch. AO
1, ha inviato a AP 1 tre disegni rappresentanti tre varianti per la ristrutturazione
dell’abitazione (doc.
3). Con messaggio elettronico 26 ottobre 2005 AP 1 ha comunicato all’arch. S__________ di recedere dal contratto, poiché preferiva collaborare con un
altro architetto, e ha richiesto di inviare la fattura per il lavoro svolto
sino ad allora (doc. S). L’archAO 1 ha inviato il 28 novembre 2005 la sua nota
comprensiva dell’ onorario e delle spese per un importo complessivo di fr.
22'430.-, IVA compresa (doc. Q, R e S). AP 1 ha contestato il 13 dicembre 2005 la nota dell’architetto, ritenendola eccessiva per il lavoro svolto (doc. S). I richiami di pagamento del 19
dicembre 2005 e 11 gennaio 2006 sono rimasti infruttuosi e con lettera 11
gennaio 2006AP 1 ha offerto di versare a saldo fr. 6'036,36.
B. AO 1 ha avviato, con istanza 12
maggio 2006, una procedura di sequestro nei confronti di AP 1 sulla sua quota
di comproprietà di ½ dell’immobile sito sulla particella n. __________, per un
credito complessivo di fr. 22'433.- oltre interessi del 5% dal 28 dicembre 2005
(doc. B). La domanda è stata accolta con decreto 15 maggio 2006 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (doc. C). Parallelamente l’arch. AO 1 ha escusso AP 1 con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano, al quale è stata interposta
opposizione. Con sentenza 14 settembre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha respinto l’opposizione limitatamente all’importo di fr. 6'036,36
(doc. 2). Il 3 aprile 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello ha respinto l’appello interposto dal procedente contro la sentenza 14
settembre 2006 (doc. 7).
C. Nel frattempo,
con petizione 28 giugno 2006 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendone la condanna al versamento di fr.
22'433.- oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2005 e il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. L’attore
ha esposto di aver ricevuto dal convenuto l’incarico di allestire i documenti
necessari per richiedere l’autorizzazione dell’acquisto del fondo n. __________
e di aver fornito tali prestazioni con i piani di rilievo, la tabella di
indicazione delle superfici nette dei locali con una situazione della mappa
aggiornata rilasciata dal geometra competente, nonché di un usuale attestato
richiesto dall’autorità LAFE. Inoltre ha presentato i piani di diverse varianti
per la ristrutturazione dell’immobile (doc. L), ha allestito diversi capitolati
e stime d’ufficio, e ha elaborato offerte concrete con diversi artigiani per poter
presentare al committente il preventivo dei costi da lui richiesto.
Nella risposta del 23 ottobre 2006 il convenuto ha proposto di
respingere la petizione per quanto eccedente l’importo da lui riconosciuto di fr.
6'290.- (fr. 6’036,36 con gli interessi). Egli ha rilevato che l’architetto non
si era attenuto all’importo massimo di fr. 250'000.- per la variante di
ristrutturazione da realizzare, che dipendeva per altro dall’accordo del confinante.
Ha inoltre contestato l’importo richiesto a titolo di onorario, sostenendo di
aver chiesto all’architetto solo di sottoporgli alcune idee per la
ristrutturazione dell’immobile, con qualche schizzo, nonché di allestire una “solida
valutazione dei costi, onde potersi determinare se valesse la pena
effettivamente di procedere”. L’elaborazione di capitolati e offerte non
era compresa in tale incarico.
Chiusa l’istruttoria
di causa, le parti si sono confermate nelle rispettive domande di giudizio con
i memoriali conclusivi, l’attore riducendo la sua pretesa a fr. 16'143.- oltre
interessi al 5% dal 28 dicembre 2005, per tener conto dell’importo a lui
versato dal convenuto in corso di causa.
D. Statuendo
il 22 marzo 2011, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione per l’importo
di fr. 16'143.- oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2005, e ha rigettato in
via definitiva per il medesimo importo l’opposizione interposta dal convenuto
al PE n. __________ dell’UE di Lugano. La tassa di giustizia di fr. 1'100.- e
le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere
all’attore fr. 2'800.- per ripetibili.
E. Il
convenuto è insorto contro il citato giudizio pretorile con appello del 3
maggio 2011, nel quale chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di
respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
F. Nella
risposta del 24 giugno 2011, l’attore ha chiesto la reiezione dell’appello, protestando
spese e ripetibili.
e considerando
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile
è stata notificata alle parti in data 23 marzo 2011, pertanto la procedura
ricorsuale è retta dal CPC (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.
Il
Pretore ha dapprima accertato che tra le parti era stato concluso un contratto
di architetto al quale erano applicabili le norme sull’appalto (art. 363 e seg.
CO). Ha poi stabilito che, interpretando il contratto giusta l’art. 18 CO, la
richiesta contenuta nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2005 (doc.
S) poteva essere interpretata in buona fede dall’attore come “la volontà del
committente di disporre di informazioni il più dettagliate e veritiere
possibil[i]” (cfr. sentenza impugnata, consid. D, pag. 4). Pertanto, come
confermato pure dalle risultanze istruttorie (la deposizione del teste S__________,
atto IV e la perizia giudiziaria, atto XIII, pag. 2, n. 12.1), l’attore, per
adempiere a tale esigenza, non poteva far altro che allestire dei capitolati e
richiedere alle ditte delle offerte. Partendo da tali constatazioni, il giudice
di prima istanza, facendo proprio il calcolo risultante dalla perizia
giudiziaria, ha stabilito che l’onorario richiesto dall’attore, di poco
superiore a quanto stabilito dal perito, poteva essere integralmente
riconosciuto, dopo deduzione dell’importo ammesso in corso di causa e versato
dal convenuto.
3.
L’appellante
rimprovera anzitutto al Pretore di aver erroneamente qualificato il rapporto
contrattuale sorto tra le parti, che è un mandato e non un appalto. A torto inoltre
il primo giudice avrebbe ritenuto che l’attore, vista la richiesta di
allestimento di una solida valutazione dei costi da parte del convenuto, era
legittimato ad allestire dei capitolati ed a richiedere delle offerte a varie
imprese. Il convenuto afferma che l’attore non lo avrebbe mai informato di tali
attività, né d’altronde gli avrebbe esposto la necessità di compierle. Secondo
lui, il mandato all’architetto si estendeva unicamente fino al progetto di
massima (giusta la norma SIA 118), ma non oltre. Egli critica poi la decisione
del Pretore di aver ripreso integralmente le conclusioni del perito
giudiziario, che si sarebbe pure pronunciato su questioni di diritto a lui non
spettanti. Egli contesta, in estrema sintesi, che il Pretore si sia riferito
alla norma SIA 102, mai concordata dalle parti, che per il calcolo
dell’onorario preteso si sia fondato sull’importo di fr. 331'500.- invece che
su fr. 250'000.- e che abbia erroneamente attribuito fr. 7'063,53 all’attore
per presunte prestazioni revocate dal convenuto, pretese nemmeno esposte nella
fattura dell’attore.
4.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un
negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere
generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle
prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 53, consid. 2b,
pag. 56; sentenza IICCA del 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91, consid. 7;
sentenza IICCA del 24 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.216, consid. 6; Gauch, Der
Werkvertrag, 5a ed., Schulthess, 2011, pag. 19, n. 48; Chaix in Commentaire romand, Code des
obligations I, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2003, pag. 1866, n. 26 ad
art. 363 CO). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione
dei piani e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto
(DTF 109 II 462, consid. 3b, pag. 465; Gauch, op. cit., pag. 19, n. 49; Tercier/Favre/Conus in Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4a ed., Schulthess, 2009, pag. 807, n. 5360).
Altre, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani
e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Chaix in op. cit., pag. 1867, n. 28; sentenza
IICCA del 24 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.216, consid. 6). Nella sua recente
giurisprudenza il Tribunale federale ha stabilito che l’elaborazione di un
preventivo non può essere considerata alla stessa stregua dei piani, giacché il
preventivo non è il prodotto del lavoro intellettuale dell’architetto, ma egli
fornisce al committente informazioni circa i presumibili costi della
costruzione. Non si tratta quindi dei costi derivanti dalla sua attività
d’architetto – ciò che differenzia questo preventivo dal “computo
approssimativo” fornito dall’appaltatore ex art. 375 CO – bensì dei costi
connessi all’attività dei terzi che interverranno sul cantiere (fornitori di
materiali, artigiani, ecc.). Questo impedisce di poter considerare il
preventivo da lui allestito come un’ “opera”, suscettibile di essere l’oggetto
di un contratto d’appalto. Considerando che il preventivo dei costi dei lavori
è piuttosto un pronostico, l’architetto non è in grado di garantirne il
risultato, ma soltanto la qualità del proprio lavoro, ed è per questo
sottoposto alle regole del mandato (DTF 134 III 361, consid. 6 e seg.; sentenza
del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2). Le attività
di preparazione dei piani e dei preventivi, essendo strettamente connesse,
poiché i costi dipendono dai piani dell’opera e influenzano a loro volta il
tipo di progettazione, occorre sottoporle alle regole del mandato (sentenza del
Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2).
5.
Nella
fattispecie non è contestato che lo studio di architettura dell’attore ha
allestito i piani di rilievo (doc. F), la tabella di indicazione delle
superfici nette dei locali con una situazione della mappa aggiornata rilasciata
dal geometra competente (doc. G), nonché l’attestato di dichiarazione e
certificazione richiesto dall’autorità LAFE (doc. H). È inoltre pacifico che
l’architetto ha stilato il doc. 3, qualificato dal perito giudiziario come “un
piano in scala assoluta e rapportato alla realtà, nelle varie varianti”
(perizia giudiziaria, doc. XIII, pag. 2 ad 21) e il doc. N, qualificato dal
perito giudiziario come una “stima sommaria dei costi secondo il Codice
Costi Costruzione” (perizia giudiziaria, doc. XIII, pag. 2 ad 22). Anche se
l’appellante contesta le prestazioni successive compiute dall’architetto, in
particolare la preparazione di capitolati e la richiesta di offerte, le
prestazioni non contestate, accertate anche dalla perizia giudiziaria, cioè la
preparazioni di piani e di un preventivo dei possibili costi (come indicato
nell’appello come “un solido calcolo dei costi”, “una solida valutazione dei
costi”) rientrano nell’ambito di un contratto di mandato. A ragione quindi
l’appellante contesta la qualifica giuridica attribuita dal Pretore al
contratto pacificamente sorto tra le parti. Come si vedrà in seguito,
nondimeno, il quesito non riveste particolare importanza pratica per la
soluzione della vertenza.
6.
Nella
fattispecie le parti non si sono accordate preventivamente sull’onorario dovuto
all’architetto. L’architetto ha fatturato le proprie prestazioni il 28 novembre
2005.
(doc. R) senza menzionare la tariffa SIA 102, dettagliando le ore
impiegate dall’architetto titolare (35.5), dall’architetto assistente (76), dal
disegnatore tecnico (53) e dal personale ausiliario (29), la tariffa
applicabile a ognuno di loro e chiedendo il rimborso di spese di trasferte per 600 km, ma senza indicare il tempo dedicato a ogni singola prestazione (LAFE, piano, varianti, stima
sommaria dei costi). Il perito giudiziario si è riferito alle norme SIA per
calcolare l’onorario congruo e il primo giudice l’ha seguito. Se non che, le
norme SIA non hanno carattere obbligatorio generale. Si tratta di condizioni
generali private che si applicano soltanto se le parti le hanno integrate nel
contratto e non esprimono, secondo il Tribunale federale, l’uso comune nel settore
(sentenza del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011 e rif. citati,
in particolare DTF 118 II 295 consid. 2a con rinvii). Esse possono invero
esprimere usi riconosciuti, ma la circostanza deve essere dimostrata in ogni
singolo caso. Ne deriva che la retribuzione dell’architetto deve essere
determinata in concreto secondo le regole generali previste dall’art. 394 cpv.
3.
CO, considerando per determinare la proporzionalità dell’onorario il tempo
impiegato dall’architetto e dai suoi dipendenti e i costi affrontati. La
mercede del mandatario, per giurisprudenza invalsa, deve
considerare, in assenza di accordi specifici delle parti, gli usi del settore
e, se non ve ne fossero, tutte le circostanze pertinenti di ogni singolo caso,
ritenuto che essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi
effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2; con particolare
riferimento all’attività dell’architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007
consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6 e 6.2).
7.
In
primo luogo occorre sapere quale era l’estensione dell’incarico conferito
all’architetto, in particolare se il “solido calcolo dei costi” chiesto dal
committente richiedeva anche l’elaborazione dei capitolati e delle offerte
eseguita dall’architetto e contestata dal committente. Il Pretore ha ritenuto
che secondo il principio della buona fede la richiesta formulata dal
committente nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2005, poteva essere
interpretata “come la volontà del committente di disporre di informazioni il
più dettagliate e veritiere possibili” . Di conseguenza, secondo il giudice
di prima istanza, l’allestimento di capitolati e la richiesta di offerte ad
artigiani rientravano nell’adempimento corretto del contratto concluso con
l’appellante, come peraltro dimostrato dalla deposizione testimoniale del
collaboratore dell’architetto attore e dal perito giudiziario. Di contraria
opinione l’appellante, il quale rileva di non aver mai concordato con
l’architetto l’applicazione delle norme SIA 102 alle quali si sono riferiti il
Pretore e il perito giudiziario, e che in ogni modo egli non ha mai dato
incarico di procedere alla fase di progettazione di dettaglio così come prevista
da tali norme, e nella quale rientrano le attività di elaborazione di capitolati
e richieste d’offerte. L’architetto mai lo ha informato, infatti, della
necessità di simili attività. La richiesta 4 giugno 2005, prosegue
l’appellante, non poteva in buona fede essere interpretata come l’incarico di
procedere all’allestimento dei capitolati e alla richiesta delle offerte, e a
ogni modo l’importo massimo per la ristrutturazione era di fr. 250'000.- tutto
compreso, limite che è stato invece superato dall’architetto, il quale si è
dipartito da un costo preventivato a fr. 331'500.-. Dal canto suo l’attore
opina nella propria risposta all’appello che il committente voleva una stima
precisa dei costi, ciò che comportava necessariamente l’allestimento dei
capitolati e la richiesta di offerte alle ditte, che solo tardivamente ha posto
un limite massimo di spesa e infine che il perito giudiziario ha ritenuto
congruo il suo onorario, per altro allestito in base a tariffe orarie inferiori
a quelle usuali.
8.
Per
quanto concerne le prestazioni effettuate dall’architetto e contestate
dall’appellante, la richiesta del mandante contenuta nella mail 4 giugno 2005
di valutare solidamente il costo complessivo dell’opera (“sollten Sie bitte
den Gesamtbetrag solide schätzen”) e di voler restare in un costo
complessivo di fr. 250'000.- (“Wir müssen allerdings
im Kostenrahmen von tutto completo CHF 250.000 bleiben und ich fürchte, dass
die Variante 1 mit Abbruch tragender Wände und Aufbau einer neuen
einschließlich 3 großer Fenster (mit Fensterklappen oder Rolläden?) den Rahmen
sprengt”), non può essere interpretata come
l’autorizzazione per l’architetto di procedere all’allestimento dei capitolati
e alle richieste delle offerte agli artigiani. Lo scritto contiene infatti diversi elementi aleatori, non ancora sufficientemente definiti. Primo
fra tutti il fatto che il committente, sebbene si fosse espresso a favore della
Variante 1 per la ristrutturazione della casa, non aveva ancora deciso quale
variante adottare, e voleva comunque dei cambiamenti per i quali chiedeva consiglio
all’architetto, fermo restando che i lavori dovevano costare fr. 250'000.- “tutto
completo”. Men che meno dalla distinta di cui al doc. I agli atti si può trarre
la volontà del mandante di richiedere “una stima precisa dei costi”
(osservazioni 24 giugno 2011, pag. 3) o “valore reale” dei costi (cfr.
deposizione S__________ del 22 gennaio 2007, doc. IV), come ritenuto
dall’architetto e dal perito giudiziario (cfr. perizia giudiziaria, pag. 2,
risposta 12.1). Tale documento, infatti, contiene unicamente l’elenco dei vari desideri
dell’appellante per la ristrutturazione, con parecchi punti interrogativi. Dall’istruttoria
risulta poi che tale elenco è stato consegnato dal mandante all’architetto sin
dall’inizio dei loro rapporti contrattuali (cfr. deposizione S__________ del 22
gennaio 2007, doc. IV; interrogatorio formale AP 1 del 31 marzo 2010, doc.
XVIII), tanto che se ne è ispirato per proporre le varianti dei piani di cui al
doc. 3. Risulta invece che i capitolati e le offerte sono stati rispettivamente
stilati e richieste dopo che l’appellante aveva inviato l’e-mail di cui al doc.
4, dove ha chiaramente indicato la somma massima complessiva che voleva
spendere per la ristrutturazione dell’abitazione, vale a dire fr. 250'000.-
tutto compreso (cfr. calendario doc. O). Dagli atti emerge quindi come unica
volontà certa del committente quella di rientrare in un costo complessivo di
fr. 250'000.-. Si tratta di una precisa istruzione alla quale l’architetto
avrebbe dovuto attenersi. Non si vede quindi per quale motivo il professionista
ha presentato al cliente un preventivo dei costi per fr. 331'500.- (doc. N), al
quale andavano ancora aggiunti i costi per una nuova cucina, l’onorario suo e
quello dell’ingegnere ed eventuali altre spese. La valutazione del preventivo
di spesa, segnatamente nel caso sia stato pattuito un limite massimo di spesa,
è uno dei compiti specifici dell’attività professionale dell’architetto (Schumacher, op. cit., pag. 141, n. 441;
sentenza II CCA del 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160, consid. 5 con riferimenti
citati). Qualora l’architetto ritenga che l’istruzione data dal mandante sul
limite massimo dei costi non possa essere rispettata, deve preventivamente
informarlo, specialmente se il mandante non è uno specialista del ramo,
altrimenti viola il suo obbligo contrattuale di informazione e di consiglio
(cfr. Werro in Commentaire romand,
Code des obligations I, Basilea 2003, pag. 2050-2051, n. 17 e 18; Derendinger, Die Nicht- und die
nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, tesi Friburgo 1988, pag. 57 e
seg., n. 131 e seg.). Nella fattispecie non risulta che l’architetto abbia mai
avvertito il mandante che il preventivo delle spese per i lavori avrebbe
raggiunto la cifra approssimativa minima di fr. 331'500.- (ossia oltre il 30%
in più rispetto alla cifra stabilita dal mandante di fr. 250'000.-). Ne deriva
che le prestazioni relative all’allestimento dei capitolati e alla richiesta
delle offerte agli artigiani non possono essere fatturate al cliente.
9.
Nella
determinazione dell’onorario, il Pretore ha ripreso il calcolo esposto dal
perito giudiziario, che ha posto come base per le proprie valutazioni i
parametri delle Norme SIA 102. L’appellante contesta tale calcolo per il fatto
che il mandato concerneva una ristrutturazione per l’importo massimo di fr.
250'000.- tutto compreso, mentre il perito giudiziario si è fondato sul
preventivo di fr. 331'500.-. Inoltre il perito giudiziario ha calcolato
nell’onorario dovuto all’architetto anche le prestazioni che non erano state
richieste dal mandante, pronunciandosi così su una questione di diritto
spettante invece al Pretore. Nel calcolo effettuato dal perito giudiziario vi
sarebbe pure, prosegue l’appellante, l’importo di fr. 7'063,53 per la revoca
del mandato, mai preteso dall’architetto. Le censure sono fondate. Il perito
giudiziario si è fondato per il computo dell’onorario dovuto all’architetto
sull’importo di fr. 331'500.- indicato nel preventivo doc. N (del 25 luglio
2005) e ha stabilito essere congrua una mercede di fr. 22'123,40, IVA inclusa
(cfr. perizia giudiziaria, pag. 2, risposta 12 e Tabella AA e BB). Il Pretore
ha accertato che l’importo stimato dal perito giudiziario era di poco
differente da quanto fatturato dall’appellato, di fr. 20'425.- (senza spese e
IVA, doc. R), che ha pertanto considerato essere congruo. Se non che, le parti
non hanno pattuito alcunché per le modalità di calcolo dell’onorario dovuto
all’architetto e non ci si può quindi dipartire dalle Norme SIA 102. L’importo
di fr. 7’063.53 a titolo di supplemento per revoca dell’incarico (perizia
giudiziaria, tabella AA), fondato su tali Norme SIA, non può quindi essere
ammesso. Né si può calcolare l’onorario sulla base di un preventivo di fr.
331'500.-, da un lato perché il cliente aveva stabilito un tetto massimo di fr.
250'000.- tutto compreso (doc. 6) e poi perché tale parametro non rientra tra
quelli previsti dalla giurisprudenza secondo l’art. 394 cpv. 3 CO. La
retribuzione dell’architetto va stabilita in funzione del tempo impiegato o dai
suoi dipendenti e dai costi affrontati per lo svolgimento delle prestazioni non
contestate, vale a dire le pratiche LAFE e i progetti di massima, ammessi dal
cliente con la risposta di causa (cfr. doc. S). La fattura 28 novembre 2005
dell’architetto (doc. R) indica il dispendio orario complessivo del titolare e
dei suoi dipendenti e la tariffa oraria, senza specificare quanto tempo sia
stato impiegato per la pratica LAFE e quanto per i progetti di massima, per
l’allestimento dei capitolati e delle richieste di offerte, né dare la benché
minima indicazione sui costi dello studio di architettura. L’appellante ha
ammesso esplicitamente per la pratica LAFE un onorario di fr. 2'621.55 (appello
pag. 11), sostanzialmente equivalente a quanto stimato dal perito giudiziario
in applicazione dei parametri orari. Per le varianti e i progetti di massima il
perito giudiziario ha invece calcolato l’onorario in percentuale del costo
dell’opera giusta le Norme SIA 102, qui non applicabili. Nella delucidazione
della perizia del 15 settembre 2009, nondimeno, il perito giudiziario ha
valutato il dispendio orario per le varianti in 4 ore di architetto titolare e
16.
ore di disegnatore e per il preventivo di massima in 4 ore di architetto
titolare, 16 ore di architetto assistente, 16 ore di disegnatore e 6 ore di
segretariato, oltre a 5 trasferte andata e ritorno (500 km a fr. 0.70). In base a questi parametri e con le tariffe orarie adottate dall’architetto nella
propria fattura, inferiori a quelle ritenute usuali dal perito giudiziario, si
ottiene un onorario di fr. 1'880.- per l’elaborazione delle varianti
(architetto titolare fr. 600.- + disegnatore fr. 1'280.-) e di fr. 4'160.- per
il preventivo di massima (architetto titolare fr. 600.- + architetto assistente
fr. 1'920.- + disegnatore fr. 1'280.- + segretariato fr. 360.-). In totale
l’onorario congruo dell’architetto si attesta a fr. 9'173.95 (pratica LAFE fr. 2'621.55,
varianti fr. 1'880.-, preventivo di massima fr. 4'160.-, spese per trasferte
fr. 350.-, spese accessorie fr. 162.40 ammesse dal perito). A tale importo si
aggiunge l’IVA del 7.6% in fr. 697.25, così che l’architetto può pretendere per
le prestazioni concordate un totale di fr. 9'871.20. L’appellante ha già
versato in corso di causa un acconto di fr. 6'036.36 (oltre accessori su tale
importo), sicché deve ancora versare fr. 3'834.85.
10.
L’appello
deve quindi essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel
senso che la petizione va accolta limitatamente a fr. 3'834.85 oltre accessori.
Le spese processuali seguono la soccombenza reciproca sia in prima sede sia in
appello. Il valore litigioso ammonta a fr. 16'143.-. Nella determinazione della
reciproca soccombenza in prima sede si tiene conto del fatto che il convenuto
ha versato in corso di causa fr. 6'036.36 oltre interessi su tale importo,
sicché è da considerare soccombente nella misura di 9/20. In questa sede, per
contro, la soccombenza dell’appellante equivale a 1/5.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento
sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 3 maggio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la decisione 22 marzo 2011 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente accolta
e di conseguenza:
1.
AP
1.
è condannato a versare all’arch. AO 1 l’importo di fr. 3'834.85 oltre
interessi al 5% dal 28 dicembre 2005.
1.2
Limitatamente
a tale importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
del 22 maggio 2006 dell’UE di Lugano.
2.
La
tassa di giustizia in complessivi fr. 1'100.- e le spese, comprese quelle di
perizia, da anticipare come di rito, sono a carico dell’attore per 11/20 e a
carico del convenuto per 9/20. L’attore verserà al convenuto l’importo di fr.
280.
- a titolo di ripetibili parziali.
3.
(invariato).
II. Le
spese processuali di appello, in complessivi fr. 700.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico
dell’attore. L’attore rifonderà all’appellante fr. 600.- per ripetibili
parziali di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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