12.2011.88
Procedura provvisionale, irricevibilità di appello contro un provvedimento superprovvisionale
7 giugno 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2011.88
Data decisione, Autorità:
07.06.2011, IICCA
Titolo:
Procedura provvisionale, irricevibilità di appello contro un provvedimento superprovvisionale
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 265 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.88
Lugano
7 giugno 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.114
(provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
promossa con istanza 20 aprile 2011 da
CO 1
contro
RE 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente
in via supercautelare il blocco del registro di commercio per quanto attiene
all’iscrizione RE 1,
domanda
che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto con decisione in via supercautelare 28 aprile 2011, con la quale ha fatto ordine
all’Ufficio del registro di commercio di Lugano di bloccare a registro di
commercio l’iscrizione della cancellazione RE 1, in , precisando che la decisione era immediatamente esecutiva;
Considerandi
reclamante
la convenuta, che con reclamo 11 maggio 2011 chiede la “cassazione” della
decisione 28 aprile 2011 e la sua modifica nel senso di respingere l’istanza di
misure supercautelari, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza sommaria di blocco del registro di commercio “con richiesta di
provvedimenti in via supercautelare” del 20 aprile 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, “il blocco del registro di commercio per
quanto attiene all’iscrizione RE 1;
che con
decisione in via supercautelare del 28 aprile 2011 il Pretore ha accolto
l’istanza e ha fatto ordine all’Ufficio del Registro di commercio di bloccare a
registro di commercio l’iscrizione della cancellazione RE 1
che con
reclamo 11 maggio 2011 RE 1 chiede in sostanza l’annullamento del provvedimento
28.
aprile 2011 e la reiezione dell’istanza cautelare;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte;
che alla
procedura provvisionale, avviata il 21 aprile 2011, si applica il Codice di
procedura civile;
che la
decisione 28 aprile 2011 è pacificamente un provvedimento superprovvisionale,
emanato senza sentire la controparte dal giudice, il quale ha già convocato le
parti a un’udienza ai sensi dell’art. 265 cpv. 2 CPC;
che un
provvedimento superprovvisionale non è in quanto tale suscettibile di impugnazione
(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF
2006.
pag. 6729 in alto; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1873 pag. 342; Baker&McKenzie, Schweizerische
Zivilprozessordnung, n. 9 ad art. 265; Sprecher,
Basler Kommentar ZPO, n. 32 ad art. 265);
che
pertanto l’atto 11 maggio 2011 è manifestamente inammissibile e può così essere
evaso senza notificarlo alla controparte;
che non è
quindi necessario esaminare quale sia la natura del rimedio giuridico proposto,
se reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a o lett. b CPC o appello ai sensi
dell’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC, come sembrebbe indicare il valore di fr.
73'368.- indicato nell’istanza superprovvisionale;
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la
soccombenza della reclamante, mentre non si attribuiscono ripetibili alla
controparte, alla quale il “reclamo” non è stato notificato;
Dispositivo
per questi motivi,
decide:
1. Il
“reclamo” 11 maggio 2011 RE 1 è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dalla
reclamante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF). In materia provvisionale è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14
(art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione
dell’art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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