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Decisione

12.2011.88

Procedura provvisionale, irricevibilità di appello contro un provvedimento superprovvisionale

7 giugno 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2011.88

Data decisione, Autorità:

07.06.2011, IICCA

Titolo:

Procedura provvisionale, irricevibilità di appello contro un provvedimento superprovvisionale

PROCEDIMENTO CAUTELARE

art. 265 CPC-TI

Incarto n.

12.2011.88

Lugano

7 giugno 2011/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.114

(provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

promossa con istanza 20 aprile 2011 da

CO 1

contro

RE 1

rappr. dall’ RA

1

chiedente

in via supercautelare il blocco del registro di commercio per quanto attiene

all’iscrizione RE 1,

domanda

che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto con decisione in via supercautelare 28 aprile 2011, con la quale ha fatto ordine

all’Ufficio del registro di commercio di Lugano di bloccare a registro di

commercio l’iscrizione della cancellazione RE 1, in , precisando che la decisione era immediatamente esecutiva;

Considerandi

reclamante

la convenuta, che con reclamo 11 maggio 2011 chiede la “cassazione” della

decisione 28 aprile 2011 e la sua modifica nel senso di respingere l’istanza di

misure supercautelari, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

istanza sommaria di blocco del registro di commercio “con richiesta di

provvedimenti in via supercautelare” del 20 aprile 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, “il blocco del registro di commercio per

quanto attiene all’iscrizione RE 1;

che con

decisione in via supercautelare del 28 aprile 2011 il Pretore ha accolto

l’istanza e ha fatto ordine all’Ufficio del Registro di commercio di bloccare a

registro di commercio l’iscrizione della cancellazione RE 1

che con

reclamo 11 maggio 2011 RE 1 chiede in sostanza l’annullamento del provvedimento

28.

aprile 2011 e la reiezione dell’istanza cautelare;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte;

che alla

procedura provvisionale, avviata il 21 aprile 2011, si applica il Codice di

procedura civile;

che la

decisione 28 aprile 2011 è pacificamente un provvedimento superprovvisionale,

emanato senza sentire la controparte dal giudice, il quale ha già convocato le

parti a un’udienza ai sensi dell’art. 265 cpv. 2 CPC;

che un

provvedimento superprovvisionale non è in quanto tale suscettibile di impugnazione

(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF

2006.

pag. 6729 in alto; Hohl,

Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1873 pag. 342; Baker&McKenzie, Schweizerische

Zivilprozessordnung, n. 9 ad art. 265; Sprecher,

Basler Kommentar ZPO, n. 32 ad art. 265);

che

pertanto l’atto 11 maggio 2011 è manifestamente inammissibile e può così essere

evaso senza notificarlo alla controparte;

che non è

quindi necessario esaminare quale sia la natura del rimedio giuridico proposto,

se reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a o lett. b CPC o appello ai sensi

dell’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC, come sembrebbe indicare il valore di fr.

73'368.- indicato nell’istanza superprovvisionale;

che la

tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la

soccombenza della reclamante, mentre non si attribuiscono ripetibili alla

controparte, alla quale il “reclamo” non è stato notificato;

Dispositivo

per questi motivi,

decide:

1. Il

“reclamo” 11 maggio 2011 RE 1 è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dalla

reclamante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF). In materia provvisionale è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14

(art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione

dell’art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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