12.2011.90
Contratto di lavoro - salario pattuito netto o lordo?
24 febbraio 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2011.90
Data decisione, Autorità:
24.02.2012, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro - salario pattuito netto o lordo?
CONTRATTO NORMALE DI LAVORO
SALARIO
art. 320 CO
art. 322 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2011.90
Lugano
24 febbraio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Rossi Tonelli
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.83
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 4
aprile 2008 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 10'000.-
oltre interessi del 5% dal 29 febbraio 2008;
domanda
parzialmente avversata da controparte, che con le conclusioni del 14 luglio 2009 ha riconosciuto all’istante fr. 8'502.30 e che con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna
di quest’ultimo al versamento di fr. 7'754.20, aumentati a fr. 19'822.05 sempre
nelle conclusioni scritte, cui l’istante si è integralmente opposto;
richieste
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 30 marzo 2011, accogliendo
l’istanza limitatamente all’importo di fr. 8'533.- netti, oltre interessi del
5% dal 29 febbraio 2008, e conseguente condanna della convenuta a versare
all’istante fr. 700.– di ripetibili, e accogliendo la domanda riconvenzionale limitatamente
all’importo di fr. 15'696.90, con conseguente condanna di AP 1 a versare a AO 1 fr. 1'000.– di ripetibili;
appellante
l’istante che con appello 13 maggio 2011 chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di accogliere integralmente l’istanza e respingere
integralmente l’azione riconvenzionale, il tutto con protesta di tasse, spese e
ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre
con risposta 17 giugno 2011 la convenuta postula la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 1° marzo 2007 AO 1, in qualità di proponente, e AP 1, in qualità di consulente, hanno sottoscritto un contratto di consulenza per lo sviluppo, la
promozione e la gestione operativa del progetto “__________, della durata
determinata al 31 agosto 2007, con espressa volontà di proseguire il contratto
nei termini successivamente concordati. Quale remunerazione mensile, al consulente
sono stati riconosciuti fr. 7'000.- per il mese di marzo 2007 e fr. 10'000.-
mensili dal 1° aprile 2007, oltre al rimborso spese per missioni e viaggi (doc.
A). Il 14 febbraio 2008 AO 1 ha posto fine al rapporto contrattuale con effetto
al successivo 29 febbraio, dispensando da subito il consulente dal prestare la
sua attività (doc. B).
B. In
virtù del citato contratto, AO 1 ha versato a AP 1 fr. 7'000.- come stipendio
per il mese di marzo 2007, fr. 10'000.- mensili da aprile 2007 a gennaio 2008 compreso (doc. L). Al consulente sono state inoltre rimborsate spese diverse,
principalmente di viaggio (doc. L e doc. 3-3a). A partire dal 3 marzo 2008 AP 1 ha rivendicato a AO 1 il versamento del salario di febbraio 2008 (doc. D-F). Per lo stesso titolo, il
7 marzo 2008 egli ha fatto spiccare nei confronti della società dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio il PE n. __________ per l’importo di fr.
10'000.-, oltre interessi al 5% dal 29.02.2008 e spese esecutive, al quale
l’escussa ha interposto opposizione (doc. I).
C. Con
istanza 4 aprile 2008 AP 1 ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud, chiedendone la condanna al pagamento di fr.
10'000.- oltre interessi al 5% dal 29 febbraio 2008, a titolo di spettanze salariali arretrate, oltre il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________. All’udienza di discussione 28 maggio 2008, quest’ultima si è opposta
all’istanza chiedendone l’integrale respingimento e avanzando
in via subordinata e riconvenzionale nei confronti dell’istante una pretesa di
fr. 7’764.20, corrispondente al saldo in suo favore risultante dalla compensazione
delle pretese vantate dal lavoratore e le proprie per deduzioni sociali non
effettuate, ma a carico del lavoratore stesso. In replica e risposta
riconvenzionale l’istante ha riconfermato la sua posizione e ha chiesto di
respingere la domanda riconvenzionale della convenuta. Quest’ultima, in duplica
e replica riconvenzionale ha ribadito le proprie contestazioni.
D. Nel mentre, con decisione su opposizione del 28 novembre 2008,
l’Istituto delle assicurazioni sociali ha confermato la tassazione d’ufficio
per contributi paritetici del 25 settembre 2008, con cui la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, per l’anno 2007 (da marzo a dicembre), ha imposto a AO
1 il pagamento di fr. 13'893.45 di contributi paritetici per il salario versato
a AP 1. Riconoscendo quest’ultimo come lavoratore dipendente di AO 1, la Cassa
prima e l’Istituto delle assicurazioni sociali poi, hanno ricalcolato in fr.
103'080.- il salario lordo del dipendente, partendo dal salario netto versato
di fr. 97'000.-(da marzo a dicembre 2007, appunto; doc. 6).
E. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale. Con conclusioni scritte del 15 luglio 2009 l’istante ha riconfermato le
sue pretese. La convenuta, con memoriale del 14 luglio 2009, ha riconosciuto all’istante fr. 8'502.30 e aumentato la sua pretesa riconvenzionale a fr.
19'822.05. Essendo stata diretta dal Segretario assessore l’intera procedura, in
ragione dell’art. 25 LOG (Legge sull’organizzazione giudiziaria, RL 3.1.1.1) e
della sentenza del Tribulnale federale 13 maggio 2008 (inc.4A_512/2007), le
parti sono state citate l’11 febbraio 2011 ad un nuovo dibattimento finale
dinnanzi al Pretore aggiunto, che avrebbe poi validamente emanato la sentenza.
In tale occasione hanno ribadito le rispettive posizioni.
F. Con decisione del 30 marzo 2011 il
Pretore aggiunto ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 8'533.-
netti, oltre interessi del 5% dal 29 febbraio 2008, rigettando in via
definitiva l’opposizione della convenuta al PE n. __________ UEF di Mendrisio
limitatamente a detto importo, e ha accolto la domanda riconvenzionale limitatamente
all’importo di fr. 15'696.90. Data la gratuità della procedura, il primo
giudice non ha prelevato oneri di giudizio, caricando alla convenuta, per
l’azione principale, fr. 700.– e all’istante, per la riconvenzionale, fr.
1'000.– di ripetibili.
G. Contro
la citata decisione è insorto l’istante con atto d’appello del 13 maggio 2011,
nel quale ne chiede la riforma nel senso di accogliere integralmente l’istanza
e respingere la richiesta riconvenzionale della convenuta, il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.
H. Nella sua risposta del 17 giugno 2011, la convenuta propone la
reiezione dell'appello, protestando spese e ripetibili di secondo grado.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la
decisione è stata notificata alle parti il 25 gennaio 2011, sicché la procedura di appello è retta dal CPC.
2. Giusta
l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di
provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in
controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr.
10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie, la sentenza impugnata è senz'altro
una decisione finale, emessa in materia di contratto di lavoro, ai sensi della
citata norma. Il valore di causa dell’azione principale è di fr. 10'000.- e
quello dell’azione riconvenzionale di fr. 19'822.05. Tale valore è pertanto
inferiore a fr. 30'000.-, con
la conseguenza che la causa è retta dalla procedura semplificata (art. 243 cpv.
1 CPC), ma superiore a fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato. Il
termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni
dalla notificazione della decisione impugnata motivata, rispettivamente dalla
notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). L’appello 13 maggio 2011, per
effetto delle ferie pasquali (art. 145 cpv. 1 let. a CPC), e la risposta 17
giugno 2011 sono pertanto tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla trattazione
del gravame.
3. Il
Pretore ha accertato che, per ammissione di entrambe le parti, il rapporto tra
loro esistente era un contratto di lavoro, la cui disdetta, data dalla datrice
di lavoro il 14 febbraio 2008, esplica i propri effetti dal 30 marzo 2008 (nel
primo anno di servizio, disdetta per la fine del mese con preavviso di un mese ai
sensi dell’art. 335c cpv. 1 CO). Al lavoratore pertanto
spetta il salario rivendicato per il mese di febbraio 2008. Dal momento che il
contratto sottoscritto dalle parti non specifica se la remunerazione
riconosciuta al lavoratore debba intendersi netta o lorda, il primo giudice ha
ritenuto di considerarla lorda. Egli ha pertanto riconosciuto all’istante,
quale salario per il mese di febbraio 2008, fr. 10'000.- lordi corrispondenti a
fr. 8'533.- netti, importo quest’ultimo limitatamente al quale ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________. Di conseguenza, il Pretore ha condannato il
lavoratore a versare alla datrice di lavoro l’importo a suo carico per oneri
sociali mai trattenuti da quest’ultima, ma che la stessa, nella misura in cui
non ancora avvenuto, dovrà versare ai competenti istituti. L’importo totale
calcolato dal primo giudice per le trattenute a carico del lavoratore per
AVS/AI/IPG (5.05%), AD (1%), INP (1.12%) e LPP (7.5%) nel periodo marzo
2007-gennaio 2008 ammonta a fr. 15'696.90, importo limitatamente al quale ha
accolto la richiesta riconvenzionale della convenuta.
4. L’appellante
critica il Pretore per aver disatteso le prove da lui offerte, con le quali
l’istante avrebbe dimostrato che i concordati fr. 10'000.- mensili da aprile
2007 fossero intesi dalle parti al netto di ogni trattenuta. Egli punta la sua
attenzione sulla decisione su opposizione del 28 novembre 2008 dell’Istituto
delle assicurazioni sociali, nella quale l’Autorità ha ricalcolato in fr.
103'080.- il salario lordo del dipendente, partendo dal salario netto versato
di fr. 97'000.- (da marzo a dicembre 2007, appunto; doc. 6). Ancora,
l’appellante fa notare che la convenuta, a far tempo dal 1° marzo 2007 l’avesse
assicurato per perdita di guadagno in caso di malattia (doc. M) e per la
previdenza professionale (doc. S mappetta richiami I) senza mai trattenergli la
relativa quota parte dallo stipendio versato. I versamenti a titolo di salario
dimostrati dall’istante con la produzione dei suoi estratti bancari (doc. L)
sono pertanto, a suo dire, da ritenersi al netto di ogni trattenuta che, di
conseguenza, deve rimanere interamente a carico dell’ex datrice di lavoro. Di
conseguenza, priva di qualsivoglia fondamento sarebbe la pretesa
riconvenzionale avanzata dalla convenuta.
5. Posto
che la convenuta, con le sue conclusioni scritte del 14 luglio 2009, ha riconosciuto che il contratto di consulenza sottoscritto fra le parti il 1° marzo 2007 debba
intendersi come un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO, non è
il caso di ritornare sull’originaria disamina in merito alla qualifica contrattuale.
Ciò anche in ragione del fatto che, con la sua risposta all’appello, la
convenuta ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata. Controversa
rimane pertanto, anche in questa sede, unicamente la questione a sapere se la
remunerazione riconosciuta contrattualmente al lavoratore dovesse intendersi
netta o lorda.
6. Ora,
comunemente, le parti stabiliscono il salario lordo, dal quale vengono poi
dedotte le trattenute sociali e convenzionali, che permettono quindi di
determinare il salario netto. Se le parti non precisano se il salario stabilito
contrattualmente sia lordo o netto, è consuetudine che sia da intendersi lordo,
potendo a questo proposito essere ammessa tale presunzione (Wyler, Droit du travail, 2a ed.,
p. 177). Però, il lavoratore è legittimato a ritenere che il salario versatogli
dal datore di lavoro sia quello netto e che le deduzioni sociali, che il datore
di lavoro è tenuto a versare alle diverse assicurazioni, siano state
effettuate. Ne deriva che, in caso di errore persistente del datore di lavoro
in favore del lavoratore sul principio o sull’importo di tali deduzioni, il
lavoratore non può essere tenuto a rimborsare le somme corrispondenti ai
contributi non trattenuti (Brunner/Bühler/
Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3a ed., p.
83). In generale, l’interpretazione delle clausole di un contratto di lavoro
segue il principio dell’affidamento e della buona fede. Infatti, quando non può
essere determinata la reale e comune volontà delle parti, occorre tentare di
scoprire il senso che queste potevano e dovevano ragionevolmente dare alle
loro manifestazioni di volontà reciproche, in funzione dell’insieme delle
circostanze. Il momento decisivo per tale interpretazione è la conclusione del
contratto e gli eventi posteriori possono costituire un indizio della reale
volontà delle parti. Il principio dell’affidamento permette di imputare ad una
parte il senso oggettivo del suo comportamento, anche se questo non corrisponde
alla sua intima volontà (Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail Code annoté, 2010, n. 2.19 ad art. 320, p. 44).
7. L’istante ha dimostrato che la convenuta gli ha versato fr. 7'000.-
come stipendio per il mese di marzo 2007, fr. 10'000.- mensili da aprile 2007 a gennaio 2008 compreso (doc. L). La convenuta sostiene che, avendolo assunto come consulente
esterno, e quindi indipendente, il pagamento degli oneri sociali fosse ad
esclusivo carico dell’istante. Per tale ragione essa non l’ha indicato nella
dichiarazione dei salari per l’anno 2007 alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG (doc. 1). La stessa convenuta però ammette di aver assicurato per
perdita di guadagno l’istante, come favore da quest’ultimo richiesto (risposta,
pag. 3). Nessuna deduzione a questo proposito è stata comunque effettuata sul
salario versato al dipendente. Ancora, risulta dagli atti che AO 1 ha inoltre assicurato l’istante presso la __________ fondazione per la previdenza professionale __________,
senza decutarne la quota parte di premio a carico del lavoratore.
Nella
fattispecie, pertanto, le circostanze portano a considerare la remunerazione
stabilita contrattualmente quale salario netto, ovvero, a partire dal mese di
aprile 2007, fr. 10'000.- mensili, poi regolamente versati all’istante per
quasi un anno in aggiunta alle spese di viaggio e altre assicurazioni.
Per il
mese di febbraio 2008, a titolo di salario, all’istante va quindi riconosciuto
l’importo di fr. 10'000.- netti, oltre interessi al 5% dal 29 febbraio 2008 e
per lo stesso importo va respinta l’opposizione interposta dalla convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio.
Di
conseguenza, i contributi sociali relativi al salario versato a AP 1 da marzo 2007 a febbraio 2008 compreso restano a carico della convenuta, che non può quindi pretendere
dall’istante la restituzione di quanto dalla stessa versato a tale titolo ai
vari istituti. La domanda riconvenzionale si rileva pertanto priva di fondamento.
8. Ne discende l’accoglimento del gravame e la conseguente riforma
del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC), con integrale
addebito delle ripetibili alla convenuta. Trattandosi di una controversia
derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr.
30'000.-, non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art.
114 lett. c CPC). L’appellante non ha contestato l’importo per ripetibili
attribuitegli dal Pretore aggiunto e non vi è dunque motivo di modificarlo. In
questa sede all’appellante va riconosciuta un’indennità per ripetibili a carico
dell’appellata, che si è opposta al gravame, commisurata al valore di causa di
fr. 17'163.90 ([fr. 10'000.- richiesti ./. fr. 8'533.-riconosciuti] + fr.
15'696.90). Tale indennità viene inoltre commisurata alla complessità della
causa (limitata a una questione giuridica) e all’impegno profuso dal legale
rappresentante dell’istante per allestire l’allegato d’appello limitato ad una
pagina e mezza relativa al merito della vertenza, per la quale si può stimare un
dispendio di tempo massimo di quattro ore di lavoro.
Per i quali motivi,
decide: I. L’appello
13 maggio 2011 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 30 marzo
2011 DI.2008.83 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è così
riformata:
1. L’istanza
è accolta.
1.1. Di conseguenza, AO 1 è condannata a
versare a AP 1 l’importo di fr. 10'000.- netti, oltre interessi al 5% dal 29
febbraio 2008
1.2 L’opposizione interposta al precetto esecutivo
n. __________ del 7 marzo 2008 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio è respinta in via definitiva.
2. …invariato
3. La
domanda riconvenzionale è respinta.
4. Non si prelevano né spese, né tasse di
giudizio. AO 1 verserà a AP 1 l’importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano né tasse né spese. La convenuta è tenuta a versare
all’istante fr. 800.- a titolo di ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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