12.2011.93
Arbitrato "domestico", nomina di arbitro
21 luglio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2011.93
Data decisione, Autorità:
21.07.2011, IICCA
Titolo:
Arbitrato "domestico", nomina di arbitro
DESIGNAZIONE O NOMINA DEGLI ARBITRI
art. 356 CPC
art. 362 CPC
art. 48b cf. 7 LOG
Incarto n.
12.2011.93
Lugano
21 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
statuente quale giudice unico per la nomina
dell’arbitro, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett.
b n. 7 LOG, sulla domanda 17 maggio 2011 intesa alla designazione di un arbitro
nella vertenza derivante da contratto di lavoro tra
IS 1
rappr. dall’ RA
1
e
CO 1
rappr. dall’ RA
2
sentite le parti all’udienza di discussione 19 luglio
2011;
considerato
in fatto ed in
diritto:
che le parti hanno sottoscritto il 15 giugno 2011 una convenzione di
scioglimento del contratto di lavoro (doc. A);
che
tale convenzione contiene una clausola compromissoria, secondo cui “qualsiasi
lite che dovesse sorgere tra le parti a dipendenza dell’interpretazione o
dell’ademopimento della presente convenzione verrà sottoposta, sollevata sin
d’ora ogni eccezione d’ordine e di merito, anche costituzionale, al giudizio di
un arbitro unico che verrà designato di comune intesa tra le parti o, in
difetto di accordo, nominato dal Presidente della II Camera civile di appello.
Foro arbitrale sarà quello di Lugano. È applicabile la procedura sul concordato
intercantonale sull’arbitrato.”;
che
tra le parti è insorta una vertenza sull’interpretazione della citata
convenzione, IS 1 rivendicando il versamento di US$ 450'000.- (doc. B);
che
le parti non hanno potuto accordarsi sul nome dell’arbitro, sicché IS 1 si è
rivolto alla presidente della seconda Camera civile del Tribunale di appello, a
norma della clausola compromissoria;
che
in occasione dell’udienza tenutasi il 19 luglio 2011 le parti si sono infine accordate
per designare quale arbitro unico l’avv. __________, che ha dichiarato di accettare
l’incarico;
che
la tassa di giustizia e le spese possono essere ripartite in equità a metà tra
le parti, con compensazione delle ripetibili, essendo ancora del tutto aperto
l’esito del procedimento arbitrale;
Per i quali motivi
visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7
LOG e per le spese, gli art. 107 CPC e la LTG
decide:
1. L'istanza
di nomina di arbitro 17 maggio 2011 di IS 1 è accolta e di conseguenza l’avv. __________,
è designato arbitro unico per occuparsi della controversia che oppone l'istante
a CO 1.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- (totale fr. 300.-), da
anticiparsi dall'istante, sono suddivise a metà tra le parti. Le ripetibili
sono compensate.
3. Notificazione
:
-
-
e
all’arbitro unico designato avv. __________.
La presidente
della Seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Emanuela Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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