12.2011.95
Risarcimento del danno nell'ambito di un contratto di affitto agricolo - autorità di cosa giudicata di una decisione resa sulla base dell'art. 928 CC (azione di manutenzione)
13 aprile 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2011.95
Data decisione, Autorità:
13.04.2012, IICCA
Titolo:
Risarcimento del danno nell'ambito di un contratto di affitto agricolo - autorità di cosa giudicata di una decisione resa sulla base dell'art. 928 CC (azione di manutenzione)
AZIONE DI MANUTENZIONE
art. 928 CC
art. 318 cpv. 1 let. c CPC
Incarto n.
12.2011.95
Lugano
13 aprile
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Rossi Tonelli
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.44 (azione
creditoria – risarcimento del danno nell’ambito di un contratto di affitto
agricolo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza
12 novembre 2008 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
Volta ad
ottenere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 7'212.80, oltre interessi al
5% dal 10 maggio 2005, ridotti a fr. 6'373.20 con replica
e risposta riconvenzionale 29 gennaio 2009;
domanda
alla quale la convenuta si è opposta il 15 dicembre 2008, chiedendo in via
riconvenzionale la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 12'604.20, oltre
interessi al 5% dal 1° agosto 2002;
richieste
sulle quali il Pretore ha statuito il 4 aprile 2011, accogliendo l’istanza
limitatamente all’importo di fr. 6'223.20, oltre interessi al 5% dal 10 maggio
2005, e respingendo l’azione riconvenzionale:
appellante
la convenuta che con atto d’appello del 20 maggio 2011 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza e accogliere integralmente
la domanda riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili di
entrambi i gradi di giudizio;
mentre
l’istante, con risposta del 22 giugno 2011, postula la reiezione dell’appello
pure con protesta di spese e ripetibili d’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
ritenuto
in fatto A. Il 14
dicembre 2001 AP 1 ha acquistato da e, comproprietari in ragione di ½
ciascuno, il fondo agricolo di cui alla particella n. __________ RFD __________
(doc. 1). Il 16 marzo 2004 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, con un’azione possessoria (art. 373 ss. CPC ticinese) per ottenere
l’intimazione di un ordine giudiziale a AO 1 di non utilizzare il terreno e il
risarcimento per il mancato sfruttamento derivatole dall’indebita ingerenza
(inc. DI.2004.277). La stessa si è però nel mentre investita della lavorazione
del fondo oggetto del contendere e all’udienza tenutasi il 25 maggio 2004 si è
assunta il rischio di dover riconoscere a controparte un indennizzo nel caso in
cui la decisione del primo giudice fosse a lei sfavorevole (doc. I, pag. 3). Con
sentenza del 17 febbraio 2005 il Pretore ha accertato l’esistenza di un
contratto di affitto agricolo fra AO 1 e i precedenti comproprietari del fondo,
cui AP 1 è subentrata in qualità di locatrice. Il primo giudice ha quindi respinto
le richieste di AP 1, condannandola inoltre a versare ad AO 1 fr. 150.- a
titolo di indennità. Il contestato contratto d’affitto agricolo è comunque
venuto a scadenza il 24 agosto 2007, a seguito di disdetta della locatrice (doc.
L e 2).
B. Su
richiesta di AO 1, l’11 aprile 2005 la Sezione dell’agricoltura ha allestito il
calcolo della perdita derivante dalla mancata gestione del fondo (sfalcio) e
conseguente mancato versamento dei contributi per la compensazione ecologica
nel periodo 2001-2004, dettagliando tale perdita economica in fr. 7'062.80
(doc. B). Il 10 maggio 2005 lo stesso AO 1 ha quindi avanzato nei confronti di AP 1 la sua richiesta di indennizzo di complessivi fr. 7'212.80, ovvero fr.
7'062.80 per il mancato utilizzo della particelle n. __________ RFD di __________
per il periodo 2001-2004 oltre fr. 150.- a titolo di indennità riconosciutagli
dal Pretore con sentenza del 17 febbraio 2005 (doc. C). Il successivo 22
febbraio 2006 il fittavolo ha spiccato nei confronti della locatrice il precetto
esecutivo n. dell’Ufficio esecuzione di Lugano, cui l’escussa ha interposto
opposizione (doc. D). Il 2 giugno 2008 AO 1 ha nuovamente sollecitato controparte al versamento dell’indennizzo rivendicato (doc. E).
C. Con istanza del 12 novembre 2008 AO 1 si è quindi rivolto al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento
di fr. 7'162.80, oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2005. All’udienza di
discussione, tenutasi il 15 dicembre 2008, la convenuta, che ha prodotto un
riassunto scritto delle proprie allegazioni, si è integralmente opposta
all’istanza avanzando in via riconvenzionale una sua pretesa di fr. 12'604.20
oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2002. In applicazione degli artt. 56 ss CPC ticinese, ella ha inoltre denunciato la lite a, __________, , __________, e al
notaio __________, nessuno dei quali è intervenuto. Dato il valore della
domanda riconvenzionale, il Pretore ha quindi convertito la procedura in
ordinaria appellabile, disponendo l’ulteriore scambio di allegazioni scritte. Con
replica e risposta riconvenzionale 29 gennaio 2009 AO 1 si è opposto alle
richieste di AP 1, riducendo però la sua pretesa a fr. 6'373.20 oltre
accessori.
D. All’udienza preliminare dell’8 giugno 2009 le parti si sono
riconfermate nelle rispettive posizioni ed hanno notificato le prove. Esperita
l’istruttoria le stesse sono state convocate al dibattimento finale del 22
febbraio 2010, cui ha presenziato unicamente la convenuta che si è riconfermata
nelle proprie domande producendo conclusioni scritte di medesima data. In
precedenza l’istante, con allegato scritto 3 febbraio 2010 ha confermato la sua posizione.
E. Statuendo
con sentenza del 4 aprile 2011 il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e
condannato la convenuta a pagare a fr. 6'223.20 oltre interessi del 5% dal 10
maggio 2005. Per l’azione principale, il primo giudice ha lasciato a carico
dell’istante fr. 180.- della tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese di
fr. 100.- ed ha quindi caricato alla convenuta i restanti fr. 1'120.- oltre fr.
1'200.- a titolo di indennità parziale per la controparte. Il Pretore ha invece
respinto integralmente la domanda riconvenzionale di AP 1, cui ha caricato fr.
1'585.- di tasse e spese di giudizio dell’azione riconvenzionale e fr. 2'300.-
di indennità per AO 1.
F. Con
appello del 22 maggio 2011 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato,
nel senso di respingere integralmente l’istanza e accogliere integralmente la
domanda riconvenzionale. L’istante con risposta all’appello del 22 giugno 2011 ha chiesto la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili d’appello.
e considerato
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS
272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In
concreto, il giudizio pretorile del 4 aprile 2011 è stato comunicato alle parti
dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.
Quando
ad un’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è
determinato dalla più elevata delle due pretese (art. 94 CPC). Stante la
pretesa istante di fr. 7'212.80 e la riconvenzionale di fr. 12'604.20,
quest’ultimo è da considerarsi il valore di causa, da cui discende
l’appellabilità del giudizio impugnato (art. 308 cpv. 2 CPC). Secondo gli art.
311 seg. CPC il termine per appellare e per rispondere è di trenta giorni. Da
qui, la tempestività del gravame 20 maggio 2011 (per effetto delle ferie
giudiziarie pasquali, art. 145 cpv. 1 let. a CPC) e della risposta 22 giugno
2011. Nulla osta pertanto alla trattazione del gravame.
2.Il Pretore ha ribadito la validità del
contratto di affitto agricolo che lega le parti, eccepito di nullità dalla
convenuta, ritenendosi vincolato dall’accertamento scaturente dalla sentenza 17
febbraio 2005, passata in giudicato. Il primo giudice
ha poi accertato che la convenuta, a partire dal 2002 e fino al 2004, ha di fatto impedito al suo fittavolo di lavorare il fondo dato in locazione, percependone
anche i contributi di superficie. Il Pretore, passando in rassegna le
risultanze probatorie, ha inoltre ritenuto che AP 1 , con un minimo di
diligenza, avrebbe dovuto essere al corrente che l’istante godeva di un diritto
giuridicamente rilevante sul conteso fondo. Di conseguenza, impedendogli
scientemente l’utilizzo del fondo, la convenuta ha direttamente causato
all’istante il danno da quest’ultimo rivendicato e quantificato. Non avendo poi
AP 1 sollevato alcun tipo di obiezione sul conteggio allestito dalla Sezione dell’agricoltura,
il Pretore ha quindi accolto la domanda di AO 1 limitatamente a fr. 6'223.20,
respingendola per l’importo di fr. 150.- in quanto già oggetto del precedente
giudizio del 17 febbraio 2005.
Quanto
alla richiesta riconvenzionale della convenuta, sempre partendo dal presupposto
dell’esistenza fra le parti di un contratto di affitto agricolo valido sino al
27 agosto 2007, il Pretore ha accertato che, sino a tale data, AP 1 non aveva
alcun diritto allo sfruttamento del fondo e a percepire i contributi diretti.
Di conseguenza il primo giudice ha respinto la pretesa di fr. 1'956.70 per
perdita di reddito e contributi. Identica sorte è toccata alla richiesta di fr.
7'497.50 per costi di ripristino dei metri quadrati di prato, posta di danno
non provata e, comunque, neppure imputabile all’istante, al quale, appunto, la
proprietaria aveva impedito l’utilizzo del fondo dal 2002 al 2004. Neppure
minimamente comprovata, secondo il Pretore, e quindi respinta, è stata la
pretesa di risarcimento di fr. 2'500.- per spese legali, come ingiustificata è
stata giudicata la richiesta di fr. 650.- per tasse, spese e ripetibili della
decisione 17 febbraio 2005.
3.L’appellante rileva innanzitutto che la
sentenza 17 febbraio 2005, cui il Pretore si è ritenuto vincolato non
giudicando sulla validità del contratto di affitto agricolo fra le parti, sia
stato emesso nell’ambito di un’azione possessoria, secondo il diritto
procedurale ticinese retta dalla procedura di camera di consiglio, con esame
dei fatti limitato alla verosimiglianza. A mente della convenuta, pertanto,
tale decisione non avrebbe acquisito forza di cosa giudicata materiale, ma solo
formale. Ella prosegue poi con la contestazione degli accertamenti operati dal
Pretore.
3.1. Ora, l’azione di manutenzione ai sensi dell’art. 928 CC è la
tutela concessa al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita
violenza, anche quando il perturbatore pretenda di agire con diritto. L’azione
ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori
ed il risarcimento dei danni (art. 928 cpv. 2 CC). L’autorità di cosa giudicata
di una decisione resa sulla base dell’art. 928 CC porta solo sulla questione
del possesso: il giudizio non regola definitivamente e durevolmente i rapporti
di diritto civile litigiosi fra le parti (Steinauer, Les droits réels, Vol. I, Berna 2007, n. 360 pag.
138). Il giudice che dovesse poi essere interpellato in merito
al diritto che fonda il possesso può prendere una decisione contraria a quella
del giudice della manutenzione (Steinauer,
op. cit., n. 361 pag. 138).
3.2. Pertanto, la censura sollevata dall’appellante è fondata e il
Pretore non ha giudicato una parte essenziale dell’azione. Se è pur vero che,
come eccepito dall’appellato, nella sentenza 17 febbraio 2005 il primo giudice
si sia già chinato sulla questione dell’esistenza di un valido contratto di
affitto agricolo fra le parti, è anche vero che la sede per affrontare
definitivamente tale questione non era la causa possessoria ma quella di merito,
ovvero nella decisione qui impugnata. Tale mancanza non può essere sanata in
appello, in quanto le parti verrebbero in questo modo private del diritto ad un
secondo grado di giudizio. Stante il carattere preliminare della questione da
risolvere, non è il caso di proseguire oltre nell’analisi del gravame.
4. Ne
discende il parziale accoglimento del gravame nel senso di annullare la
decisione impugnata e ritornare l’incarto al Pretore perché proceda ai sensi
dei considerandi (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC), mentre l’appellante ne ha
chiesto la riforma pur eccependo preliminarmente la questione giuridica posta a
fondamento del presente giudizio. La tassa di giustizia e le ripetibili
sono quindi a carico di AO 1 che in sede di risposta all’appello ha postulato
l’integrale reiezione del gravame. Le stesse vengono calcolate
sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 18'827.40 (fr. 6'223.20
per l’azione principale e fr. 12'604.20 per la riconvenzionale), determinante
ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. Nella
loro commisurazione, in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG e degli
artt. 11 cpv. 5 e 13 cpv. 2 del Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
è stata anche considerata la natura particolare del presente giudizio che non
pone fine al procedimento a livello cantonale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC
decide:
1. L’appello 20
maggio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione
4 aprile 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa
OA.2009.44 è annullata e l’incarto viene ritornato al Pretore affinché proceda
ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia e le spese di appello di fr. 1'500.-, già anticipate
dall’appellante, sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà a AP 1 fr. 700.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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