12.2011.97
Legittimazione processuale della massa fallimentare estera - cessione ex art. 260 LEF
18 settembre 2012Italiano33 min
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Numero d'incarto:
12.2011.97
Data decisione, Autorità:
18.09.2012, IICCA
Titolo:
Legittimazione processuale della massa fallimentare estera - cessione ex art. 260 LEF
CESSIONE DEI DIRITTI DELLA MASSA
DIRITTO APPLICABILE
FALLIMENTO INTERNAZIONALE
SOCIETÀ
art. 154 LDIP
art. 166 LDIP
art. 260 LEF
Incarto n.
12.2011.97
Lugano
18 settembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.841 della
Pretura __________, promossa con petizione 19 dicembre 2003 da
AO 1, e per essa
dall'amministratore del
fallimento estero (“Insolvenzverwalter”)
AO 2
(patrocinati da RA 2)
contro
__________ SA, ora __________ SA in liquidazione, ______,
cui, in qualità di cessionarie ex art.
260 LEF, sono subentrate:
AP 1
AP 2
AP 3
(tutte
patrocinate dall' RA 1)
con cui
l'avv. dr. AO 2, in veste di commissario di insolvenza, rappresentante legale,
organo e successore in diritto della società insolvente e attrice, ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di EUR 35'626.61 oppure fr. 56'290.–
oltre interessi del 4% a decorrere dal 1° maggio 1999;
domanda
avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione sia in ordine, per
carenza di legittimazione attiva, che nel merito, e che il Pretore con sentenza
12 aprile 2011 ha accolto obbligando le società cessionarie ai sensi dell'art.
260 LEF a versare al qui “Insolvenzverwalter”, avv. dr. AO 2, agente
quale amministratore del fallimento della società insolvente, EUR 35'626.60
oltre interessi del 4% dal 1° maggio 1999;
appellanti
le citate società cessionarie nel fallimento della convenuta, che con atto 23
maggio 2011 chiedono di riformare il giudizio impugnato respingendo la
petizione, tasse, spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio a carico
della controparte;
mentre l'amministratore
del fallimento estero [“Insolvenzverwalter”], con osservazioni [recte:
risposta all'appello] del 10 agosto 2011 propone di accoglierlo
parzialmente nel senso che l'obbligo di pagamento sia pronunciato a carico
della convenuta in luogo delle tre società cessionarie, chiamate per contro a
sopportare tasse, spese e ripetibili per il giudizio di secondo grado;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
in fatto: A. In data 31 marzo 1999, AO 1 (fino al 15 giugno 2000 iscritta nel
Registro di commercio dell'Amtsgericht di __________ con la ragione sociale __________:
doc. F pag. 5), società tedesca che offre servizi e supporto tecnico nel campo
dell'aviazione, ha emesso a carico di __________ SA (fino al 30 giugno 2003
iscritta nel Registro di commercio del Cantone Ticino con la ragione sociale __________
SA: doc. B), società svizzera attiva nel ramo ingegneristico, una fattura per
lavori, esami d'ispezione e altri servizi (compreso materiale utilizzato e
sostituito) eseguiti dal 3 al 15 febbraio 1999 presso l'aeroporto di __________
(__________) in Germania, al velivolo “__________” serie n. __________
immatricolato “__________”. Il tutto per l'importo complessivo di DM 69'679.60
(doc. C). Il 2 luglio 2003 è seguita una diffida che ingiungeva alla convenuta il
pagamento di EUR 36'924.58 entro il 15 luglio 2003 (doc. D). Nessun pagamento
ha fatto seguito a questa richiesta.
Nel frattempo, con decreto (“Beschluss”) del 1° luglio 2002
(inc. n. IN __________: doc. A e E) l'Amtsgericht __________ ha aperto a carico
di AO 1 una procedura d'insolvenza (“Insolvenzverfahren”) nominando l'avv.
dr. AO 2 di __________ quale amministratore fallimentare (“Insolvenzverwalter”).
B. Con petizione 19 dicembre 2003 AO 1. e, per essa, in qualità di
commissario di insolvenza (“Insolvenz-verwalter”), l'avv. dr. AO 2 ha così chiesto la condanna di __________ SA a pagare EUR 35'626.61 oppure fr. 56'290.–, oltre
interessi del 4% a decorrere dal 1° maggio 1999. Alla fattispecie tornava
applicabile il diritto materiale tedesco. I lavori al velivolo, appartenente
alla convenuta, erano stati eseguiti integralmente e a regola d'arte. Né l'esecuzione
del servizio, né la fattura, né l'esigibilità del credito erano mai stati
contestati. Di qui, in assenza del dovuto pagamento, la necessità di introdurre
azione giudiziaria.
La
convenuta, con risposta 28 aprile 2004, ha contestato sia la legittimazione attiva dell'avv. dr. AO 2 ad agire personalmente, che quella della società attrice
AO 1 con cui mai aveva intrattenuto relazioni commerciali. L'interessata ha altresì
contestato di essere stata proprietaria del velivolo in questione, di avere incaricato
l'attrice di eseguire i servizi di cui alla fattura 31 marzo 1999, l'effettiva esecuzione delle relative prestazioni e a regola d'arte, di avere ritirato il
velivolo al termine dei lavori e, per finire, anche emissione e modalità di fatturazione.
S'imponeva pertanto di respingere, sia in ordine che nel merito, la richiesta dell'attrice
e dell'attore. La contestuale domanda di prestazione di cauzione giusta l'art.
153 cpv. 1 lett. a CPC/TI è stata accolta nella misura di fr. 2'300.– con
decreto del 25 maggio 2004.
Nella
replica 28 maggio 2004 l'amministratore del fallimento ha evidenziato che egli
subentrava per legge nella gestione del patrimonio della società insolvente e
attrice, che i lavori eseguiti erano stati commissionati -come del resto già in
precedenza- per conto della convenuta da tale signor G__________ -uno fra i piloti
dell'aereo- e quindi la pertinenza della contestata fattura. Per il resto, ha riconfermato
il suo punto di vista. Dal canto suo la convenuta ha in sostanza ribadito i
suoi argomenti con duplica 1° luglio 2004, precisando che il velivolo era
appartenuto alla società statunitense __________ Inc. (__________) per poi essere
stato venduto nell'ottobre 1998 alla società araba __________ (__________, __________).
Di modo che, da quel momento, unica utilizzatrice dell'aereo era quindi e semmai
stata quella società. La convenuta ha inoltre escluso di avere autorizzato il pilota
G__________, a rappresentarla e ad impegnarla verso terzi.
In corso
di istruttoria, __________ SA è stata sciolta per fallimento con decreto
dell'11 maggio 2006 della Pretura __________. Il 23 maggio 2006 la causa è così
stata sospesa. La vertenza è stata riattivata con ordinanza 28 maggio 2010, dopo
che erano stati accertati i nominativi delle società cessionarie ai sensi dell’art.
260 LEF della massa fallimentare di __________ SA in liquidazione. Entrambe le parti
hanno rinnovato le rispettive tesi di fatto e di diritto con le rispettive conclusioni
scritte: con atto 10 gennaio 2011 l'avv. dr. AO 2 per conto della società
insolvente ha inoltre chiesto di ordinare al competente ufficio fallimenti l'iscrizione
a titolo definitivo nella relativa graduatoria (3° classe) del credito dovutole,
e di fissare le ripetibili tenendo conto della temerarietà con cui la convenuta
aveva avversato la sua pretesa; d'altra parte, con memoriale del 12 gennaio
2011, le società cessionarie non hanno invece più riproposto l'eccezione di
carenza di legittimazione attiva riferita alla società insolvente e attrice.
C. Con sentenza del 12 aprile 2011 il Pretore __________, ha accolto
la petizione e condannato le società cessionarie a versare alla massa
fallimentare AO 1, __________, e per essa al suo rappresentante legale avv. dr.
AO 2, __________, in qualità di commissario di insolvenza, organo e successore
in diritto della predetta società, l'importo di EUR 35'626.60 oltre interessi
del 4% dal 1° maggio 1999. Sulla base dell'art. 117 LDIP, il Pretore ha
accertato che il diritto applicabile alla fattispecie in esame era quello
tedesco, la società AO 1 avendo dispensato i suoi servizi presso la sua sede a __________
(__________) in Germania. Fondata sia la legittimazione attiva dell'avv. dr. AO
2 agente quale amministratore del fallimento (art. 80 Insolvenzordnung [InsO] Bundesrepublik
Deutschland]) che quella di AO 1 subentrata a __________ (sopra, consid. A).
Irrilevante la questione legata alla proprietà dell'aereo, visto che era
accertato e pacifico che la convenuta lo aveva utilizzato e che a più riprese aveva
commissionato lavori di servizio al citato velivolo. E, come per il diritto
svizzero, giusta l'art. 631 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch 18 agosto 1896
[Bundesrepublik Deutschland]) per questo era il committente a dover rispondere
verso l'appaltatore. La convenuta peraltro si era fatta altresì carico dei
relativi oneri a favore della direzione generale e dell'amministrazione
federale delle dogane. I lavori e le verifiche per conto della convenuta erano
a più riprese stati commissionati dal pilota G__________. Legittima quindi la
mercede rivendicata (art. 632 BGB) a titolo di revisione e manutenzione
straordinaria. Con riferimento a beni mobili -come per il diritto svizzero- eventuali
difetti di esecuzione erano da segnalare entro 2 anni dalla consegna (art. 634a
cpv. 1 e 2 BGB). Ma, nulla risultava in tal senso. Giustificati pure gli
interessi di mora del 4% (art. 288 e 291 BGB) richiesti con effetto dal 1°
maggio 1999. Irricevibile per contro la domanda di iscrivere il citato credito
a favore della società attrice nella graduatoria della convenuta, che andava
presentata direttamente all'autorità del fallimento. Alla convenuta infine non
si poteva rimproverare di avere resistito in modo temerario, né di avere
dilungato a oltranza la procedura.
D. Con
atto d'appello del 23 maggio 2011 le società cessionarie chiedono la riforma
della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione. Ravvisano anzitutto
la violazione del diritto e un accertamento arbitrario dei fatti, nella misura
in cui il Pretore le ha condannate in luogo della convenuta -come richiesto in
sede di petizione- a versare EUR 35'626.60. Il primo giudice ha segnatamente leso
il divieto di ultrapetizione rispettivamente di extrapetizione (art. 86 CPC/TI),
e il principio secondo cui la cessione di pretese ai sensi dell’art. 260 LEF
non costituisce una cessione di un credito sostanziale, bensì un mero trasferimento
del diritto di condurre il processo (art. 63 RUF). D'altra parte, la modifica
delle richieste di giudizio a loro scapito costituiva una violazione del
diritto di essere sentito (art. 29 Cost.). Pure arbitraria e priva del sostegno
di prove oggettive, la conclusione che la convenuta era comproprietaria del
velivolo, che tramite il pilota G__________ ne aveva commissionato all'attrice manutenzione
e riparazione, che quei lavori erano stati accettati senza notifica di difetti,
che le varie posizioni nella fattura 31 marzo 1999 erano documentate e che i prezzi
applicati erano quelli d'uso. Visto che le parti nulla avevano stabilito riguardo
alla mercede, in definitiva spettava all'attrice -quale appaltatrice- provare la
remunerazione dovuta. Questo avrebbe nondimeno imposto l'esecuzione di una perizia,
prova che tuttavia, in concreto, difettava. Pure l'invio della fattura 31 marzo
1999 era contestato, la convenuta avendo saputo solo con diffida del 16 luglio
2003 dell'importo rivendicato dall'attrice: eventuali interessi potevano quindi
semmai essere riconosciuti con effetto da questa data.
E. Con
risposta all'appello del 10 agosto 2011 l'attrice e per essa l'amministratore fallimentare avv. dr. AO 2 conclude per il parziale accoglimento dell'appello
nel senso di condannare al pagamento di EUR 35'626.60 oltre interessi del 4%
dal 1° maggio 1999 la convenuta e non le società cessionarie e qui appellanti.
Invariato invece il dispositivo su tasse, spese e ripetibili che restavano a
carico delle società cessionarie ai sensi dell’art. 260 LEF. Per il resto, le
conclusioni del Pretore andavano confermate.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010
1739,1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata
in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Avviata il 19 dicembre
2003, la vertenza davanti al Pretore resta così sorretta dal Codice di
procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio
1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010.
Per contro, giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In
concreto, la decisione è stata pronunciata il 12 aprile 2011 e notificata il
medesimo giorno, di modo che la procedura di ricorso è senz'altro retta dal
CPC. Ciò detto, le decisioni finali di prima istanza attinenti controversie
patrimoniali sono impugnabili mediante appello se il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC), ciò che è senz'altro il caso nella fattispecie in esame
(sopra, consid. B). Nulla osta così all'esame dell'appello -spedito il 23
maggio 2011 (data del timbro postale sulla busta d'invio) e giunto in tribunale
l'indomani (timbro di esibito), a fronte di una sentenza impugnata notificata
il 12 aprile 2011 e ritirata il giorno dopo- inoltrato tempestivamente (art.
311 cpv. 1 CPC combinato con l’art. 145 cpv. 1 lett. a ). A sua volta l'appello
è stato notificato il 6 giugno 2011. Considerati i 7 giorni di giacenza in
posta (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC; Trezzini,
in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, n. 2/D/a ad art.
138) l'invio valeva come consegnato il 14 giugno 2011. Il termine di sette
giorni non si prolunga, infatti, nemmeno se la posta conserva l’invio per un
periodo più lungo (DTF 127 I 34 consid. 2b). Il termine di 30 giorni per
proporre la risposta all'appello (art. 312 cpv. 2 CPC) scadeva dunque il 14
luglio 2011. Inviato il 10 agosto 2011 (timbro sulla busta d'invio) il
memoriale è così pacificamente tardivo e quindi inammissibile.
2. Giusta
l'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC il giudice entra nel merito dell'azione o
dell'istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui la capacità di
essere parte e processuale. Il giudice esamina d'ufficio l'esistenza di tali
presupposti (art. 60 CPC). Trattandosi di presupposti processuali, capacità di
essere parte e capacità processuale devono essere date al momento in cui è
emanata la decisione (Gehri, in:
Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Basilea 2010, n. 9 ad art. 60), e quindi anche a fronte di un rimedio di
diritto (Tenchio-Kuzmic, in:
Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Basilea 2010, n. 52 ad art. 66; Trezzini,
op. cit., pag. 227 ad 1/A/b)). In una fattispecie internazionale, la
capacità giuridica e la capacità di agire di una società si determina secondo
il diritto dello Stato giusta il quale è organizzata (art. 154 cpv. 1 e 155 lett.
c LDIP). Nondimeno la facoltà per una massa fallimentare di una società
insolvente estera, rispettivamente per l'amministra-zione/-tore del fallimento
di avvalersi di pretese patrimoniali spettanti a quella società e localizzate in
Svizzera come anche quella di introdurre azione giudiziaria, si determina sulla
base degli art. 166 segg. LDIP, norme queste che presuppongono il preventivo
riconoscimento del decreto di fallimento estero (DTF 137 III 570 consid. 2; Kuhn/Jakob, Die
ausländische Insolvenz-verwaltung in der Schweiz – eine Standortbestimmung, in:
Jusletter 13 agosto 2012, pag. 4 seg. ad II).
Come evidenziato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4 seg. consid.
9), dall'estratto del registro di commercio di __________ (Bayern) emerge che la
ragione sociale AO 1 ha sostituito quella della società registrata sotto il
nome __________ (doc. F pag. 5). Altresì pacifico poi, per il § 80
dell'Insolvenzordnung in vigore in Germania (del 5 ottobre 1994 [BGBl I 1994, 2866),
che l'avv. dr. AO 2 nominato “Insolvenzverwalter” di AO 1, detiene il
potere di disposizione e di amministrazione sul patrimonio che appartiene alla massa
fallimentare (“Insolvenzmasse”) di quella società. Ciò detto, nel
caso specifico -come visto- la procedura d'insolvenza a carico di AO 1 è stata
aperta davanti al Tribunale (“Amtsgericht”) di __________, città che si
trova nel circondario di __________ del distretto __________ (“Land Bayern” o
“Freistaat Bayern”). Quale stato federato della Germania, ha ripreso gli
obblighi internazionali del Regno di Baviera che l'11 maggio/27 giugno 1834 aveva
firmato con quasi tutti i cantoni svizzeri (tranne Svitto e Appenzello Interno)
un trattato in materia di diritto fallimentare internazionale (“Übereinkunft
über gleichmässige Behandlung der gegen-seitigen Staatsangehörigen in
Konkursfällen”, il cui testo è pubblicato solo nelle legislazioni dei
Cantoni Soletta [RL 233.22], Zurigo [RL 283.2], Basilea-Città [RL 230.710] e
Friborgo [28.83], come pure in: Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs, 16esima ed., , Zurigo 2002, n. 109a pag. 972
seg., e Patocchi/Geisinger/ Lüke, Internationales
Privatrecht, Zurigo 2000, Anh. 40 pag. 1399 segg.). Questo trattato è in linea
di massima ancora in vigore (M. Staehelin,
in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 76 ad art. 30a; Berti in:
Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar, Internationales
Privatrecht, 2a ed., n. 4 ad art. 166; Volken, in: Zürcher Kommentar zum IPRG,
2a ed., 2004, n. 10 e 12 ad art. 166; D. Staehelin, Konkurs im Ausland - Drittschuldner in der
Schweiz, in: Schweizerisches internationales Zwangsvoll-streckungsrecht,
Festschrift für Karl Spühler, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2005, pag. 416; Bürgi, Konkursrechtliche Staats-verträge
der Schweiz mit den ehemaligen Königreichen Württemberg und Bayern sowie mit
Frankreich, in: Festschrift 100 Jahre SchKG/Centenaire de la LP, Zurigo 1989, pag. 181; Jaques, La
reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger,
CFPG, Lugano 2006, pag. 18) ed è considerato alla stregua di diritto cantonale
a favore del quale valgono le riserve di cui agli artt. 30a LEF e 1 cpv.
2 LDIP (Volken, op. cit., n. 71 e
73 agli artt. 166-175), poiché precede la costituzione della Confederazione
elvetica sorta nel 1848, che ne ha assunto la responsabilità dal punto di vista
del diritto internazionale giusta gli art. 26 e 27 della Convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (CV [RS 0.111]) (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 53 ad
art. 30a). Il campo di applicazione del trattato si limita a
vertenze che riguardano beni mobili e crediti (Patocchi/Geisinger/Lüke,
op. cit., Anh. 40 pag. 1401; Bürgi,
op. cit., pag. 181 con rinvio), ambiti questi dove l'amministrazione/-tore
del fallimento può così agire in giudizio senza preventivo riconoscimento del decreto
di fallimento estero (cfr. M. Staehelin, op.
cit., n. 80 ad art. 30a; Berti ,
op. cit., n. 4 ad art. 166).
Per il
citato trattato bilaterale -la cui applicazione non è invero mai stata
contestata dalla convenuta- se ne deduce che, in quanto finalizzata ad ottenere
la condanna di quest'ultima al pagamento di un importo di denaro, nella misura
in cui è stata introdotta dall'amministratore del fallimento avv. dr. AO 2 in rappresentanza e per conto della società AO 1 dichiarata insolvente nello Stato federato della
Baviera, l'azione giudiziaria oggetto di questa lite è senz'altro ammissibile.
3. Le
appellanti rimproverano anzitutto al Pretore di avere violato l'art. 86 CPC/TI,
norma che gli impediva di pronunciarsi oltre i limiti della domanda su cui era
chiamato a decidere (appello, pag. 7 n. 3.1). A ragione. Con la sua petizione
l'amministratore del fallimento avv. dr. AO 2 quale rappresentante della
società insolvente tedesca, chiedeva la condanna della convenuta a pagare EUR
35'626.61 (petizione, pag. 5 n. 2). E, tale richiesta è rimasta invariata con
le conclusioni (memoriale 10 gennaio 2011, pag. 8 n. 2), ossia dopo che le qui
appellanti erano già subentrate alla convenuta quali società cessionarie ai
sensi dell’art. 260 LEF. Tuttavia a dispetto di ciò, il Pretore ha nondimeno condannato
proprio le società cessionarie e non la convenuta fallita a versare il relativo
importo comprensivo di interessi (sentenza impugnata, pag. 9 n. 1.1).
In
aggiunta, giova ad ogni modo rilevare che la cessione dei diritti ai sensi
dell'art. 260 LEF non rappresenta una cessione di crediti ai sensi dell'art.
164 CO, in quanto non mira a trasferire un diritto materiale ma si limita a
legittimare la conduzione del processo: di modo che, dal profilo procedurale,
si parla di sostituzione processuale (Lorandi,
Abtretung gemäss Art. 260 SchKG bei Vergleich un im Prozess, in: BlSchK
2008, 41 seg.; Jeanneret/Carron, in:
Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005,
n. 3 seg. ad art. 260; Ammon/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed.,
Berna 2008, n. 30 segg. e 34 segg. ad §47; Berti,
in: Staehelin/ Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 62 ad art. 260). Se il procedimento si
conclude a favore del creditore cessionario subentrato al processo avviato
contro il fallito, l'esito sarà trattato in base all'art. 250 cpv. 2 LEF,
legittimandolo quindi ad essere ammesso nella relativa graduatoria in luogo e
vece di colui che ha dato avvio alla causa e che, fino a concorrenza del
contestato importo, vi era registrato pro memoria (art. 63 cpv. 1 e 3
RUF [RL 281.32]; Jeanneret/Carron, op.
cit., n. 50 ad art. 250; Berti, op.
cit., n. 64 ad art. 260; Wohlfart/Meyer, in:
Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 24 ad art. 207). In caso contrario la pretesa
litigiosa sarà definitivamente collocata in graduatoria a favore di chi ha
introdotto la causa (art. 63 cpv. 3 RUF). Ciò detto, tanto nell'uno quanto
nell'altro caso la legittimazione a condurre il processo non giustifica certo la
pronuncia di una condanna di pagamento a carico dei creditori cessionari ai
sensi dell’art. 260 LEF. Di modo che, come rilevano le appellanti, anche la lesione
degli art. 260 LEF e 63 RUF (appello, pag. 8 segg. n. 3.2) risulta a ben vedere
legittima. Sotto questo profilo l'appello è di conseguenza fondato e merita
accoglimento. Questo rende inutile disquisire oltre circa la pretesa violazione
del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 Cost., altro argomento su cui le
appellanti chiedono a questa Camera di esprimersi (appello, pag. 10 n. 3.3),
4. Per
le appellanti, a fronte di puntuali contestazioni proposte dalla convenuta, spettava
alla parte attrice dimostrare -giusta gli artt. 8 CC e 183 CPC/TI- che i lavori
e i servizi di cui alla fattura 31 marzo 1999 erano stati in effetti commissionati
da quest'ultima rispettivamente da un suo rappresentante, che le prestazioni erano
inoltre state eseguite e che i prezzi indicati erano congrui (appello, pag. 11
n. 4.1). Se non che, in modo del tutto arbitrario poiché non vi erano agli atti
dei riscontri oggettivi, il Pretore aveva accertato che la convenuta si era comportata
alla stessa stregua di una (com-)proprietaria dell'aereo di cui, tramite il
pilota G__________, aveva commissionato manutenzione e riparazione alla società
attrice, che l'opera era stata accettata dalla convenuta e che non vi era stata
una tempestiva notifica di difetti e, infine, che il quantum dei prezzi
esposti in quella fattura corrispondeva a quelli usualmente applicati (appello,
pag. 13 n. 4.3).
a) Invero,
per il Pretore, la questione relativa alla proprietà sul velivolo era
indifferente in quanto, pur essendo registrato a nome di una società americana
(__________Inc.), di fatto lo stesso veniva utilizzato dalla __________ SA. Di
questa circostanza davano riscontro le dichiarazioni di vari testi e gli atti
trasmessi dalla Direzione generale delle dogane e dall' Amministrazione
federale delle dogane, fra cui un fax 23 novembre 1999. Secondo gli atti, la
convenuta aveva altresì più volte commissionato servizi di manutenzione e
riparazione per il tramite del suo amministratore unico o dei piloti di turno
(sentenza impugnata, pag. 5 seg. consid. 11). In sostanza, le appellanti gli
obiettano che a partire dalla fine del 1998 l'aereo veniva invece utilizzato dalla società araba, ossia la __________, che ciò escludeva quindi che la
convenuta dovesse essere considerata responsabile per lo stesso e che quest'ultima
nemmeno si occupava della relativa manutenzione, tutti elementi questi che emergevano
in modo chiaro dalle dichiarazioni rilasciate dalla teste S__________ (appello,
pag. 13 n. 4.3.1).
Ora,
di per sé, se è vero che il velivolo in questione era stato venduto alla
società araba da __________ Inc., è altrettanto vero che -per quanto risulta
dagli atti- la relativa compravendita non si è conclusa prima del 15/24 giugno
1999 periodo a cui risale il trasferimento di proprietà (doc. I°: n. 18 pag. 2
e 3, n. 30 e 32). E, a conforto della tesi contraria, non basta certo un non
meglio specificato “agreement” concluso fra le stesse parti nel ottobre 1998
di cui agli atti figurano solo la prima pagina (con indicato il nominativo
delle contraenti) e l'ultima (con le rispettive firme delle parti contraenti)
(doc. I°: n. 18, pag. 4 e 5). Ciò detto, dal fax datato 23 novembre 1999 e citato
dal Pretore emerge appunto che, quantomeno fintanto che la proprietà del
velivolo era da ricondurre a __________ Inc., quel mezzo veniva utilizzato da __________
SA (doc. I°: n. 18 pag. 1: “proprietaria del velivolo è la società __________
Inc. __________ e non la __________ SA, la quale era solo utilizzatrice del
mezzo”: doc. I°: n. 18 pag. 1), elemento questo che le appellanti omettono
completamente di considerare. In queste condizioni non è irrilevante il fatto
che i lavori di cui alla fattura 31 marzo 1999, sono guarda caso stati
effettuati tra il 3 e il 15 febbraio 1999 (sopra, consid. A). A quel momento
oltretutto, proprio alla convenuta erano regolarmente addebitati i tributi
fiscali IVA percepiti sulla base dei costi di manutenzione necessari a quell'aereo
(doc. I°: n. 23, n. 29, n. 41 pag. 1 [attestato questo che menziona parimenti la
convenuta quale “destinatario”, “responsabile finanziario” e
“dichiarante/rappresentante”]). Persino i costi per le ore di funzionamento
delle turbine dell'aereo venivano fatturati direttamente alla convenuta,
perlomeno fino e compreso il mese di febbraio 1999 (doc. I°: n. 17, n. 22/23 e
41 pag. 2 e 3), in contrapposizione con quanto accaduto per i mesi da marzo a
giugno 1999 fatturati alla società statunitense proprietaria dell'aereo (doc
I°: n. 41 pag. 4, 5, 6 e 7). Sempre alla convenuta venivano altresì addebitati i
controlli di piccola manutenzione eseguiti presso l'aereoporto di __________
(verbale 8 novembre 2004 audizione teste M__________, pag. 2), come pure le tasse
aereoportuali, di rifornitura di carburante e per i servizi a terra prelevate dalla
Direzione dell'aereoporto di __________ (doc. II°: n. 1 a 83/84). Certo, per S__________, segretaria personale del suo amministratore unico, la convenuta non
era affatto responsabile della manutenzione e dei controlli al velivolo incombenza
di cui si “occupavano altre società residenti negli Stati Uniti” (verbale
audizione 8 novembre 2004, pag. 4). Nondimeno, questa sua allegazione va
relativizzata giacché nel contempo l'interessata dichiara altresì di avere “visto
delle fatture riferite all'aereo, che io ho trasmesso alla contabilità” precisando
di non sapere “se e chi le abbia pagate” (verbale audizione 8 novembre
2004, pag. 4) trattandosi di una competenza che esulava da quelle che erano le sue
mansioni (verbale audizione 8 novembre 2004, pag. 5). Di modo che, nel
complesso, così come proposta la censura si rivela infondata.
b) Le
appellanti escludono che la convenuta aveva autorizzato il pilota G__________ a
rappresentarla nei confronti della società AO 1 per i servizi di manutenzione
eseguiti a febbraio 1999. Contestano inoltre che si possa concludere per l'autenticità
della firma presente sull’ordine di cui al doc. G con quella di quel pilota, da
un mero raffronto con documenti prodotti in semplice copia e persino sbiaditi.
A fronte di puntuali contestazioni, nemmeno il fatto che in passato un rapporto
di rappresentanza in tal senso già sussisteva, poteva bastare. Infine, nulla
indicava che le posizioni di cui alla fattura doc. C corrispondevano ai servizi
effettivamente menzionati nell'ordine doc. G (appello, pag. 15 segg. n. 4.3.2).
Il
Pretore ha accertato (sentenza impugnata, pag. 6 seg. consid. 12) che il 3
febbraio 1999 il pilota G__________ era decollato con l'aereo targato __________
da __________ per dirigersi verso l'aeroporto di __________ (__________) sede appunto
della società attrice AO 1 (doc. II°: n. 84 e 85; doc. I°: n. 34). E, sotto
questo profilo, le appellanti non contestano alcunché. Non può nemmeno esservi
dubbio circa il fatto che quel pilota era al servizio della convenuta (verbale
8 novembre 2004 audizione teste S__________, pag. 4). Le appellanti non
contestano neppure che, come ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6
consid. 12), la firma apposta in calce ad un precedente ordine datato 9 gennaio
1999 fosse riconducibile a quel pilota (doc. I°: n. 33 pag. 1 e 2). Di modo
che, a queste condizioni, pretendere che la firma sull'ordine 3 febbraio 1999 in corrispondenza del nominativo “G__________” non sia autentica per il solo fatto che “occorre
la prova piena che il doc. G sia stato sottoscritto dal pilota G__________,
prova che non può certo essere raggiunta comparando delle firme sbiadite su
delle semplici fotocopie”: appello, pag. 15 n. 4.3.2), sfiora a ben vedere il
pretesto. Ciò detto, stabilito che per i motivi esposti (sopra, consid. 4a) a
febbraio 1999 l'aereo in questione veniva utilizzato dalla convenuta la quale si
faceva altresì carico dei relativi costi ad esso legati, fermo restando poi che
in sé le appellanti non contestano che per prassi invalsa la manutenzione degli
aerei veniva di regola proprio commissionata dai piloti (cfr. inoltre doc. I°:
n. 33 pag. 1 e 2; verbale 8 novembre 2004 audizione teste M__________, pag. 2;
verbale 8 novembre 2004 audizione teste S__________, pag. 4 [quantomeno con riferimento
all'aereo che era stato sostituito da quello oggetto della vertenza in esame];
verbale 15 dicembre 2004 audizione teste E__________, pag. 3) -i quali non a
caso avevano il compito appunto di portare in loco il velivolo- non può seriamente
considerarsi arbitraria la tesi secondo cui, in effetti, nel contesto
dell'ordine doc. G il pilota G__________ ben rappresentava la convenuta. Per il
resto, aggiungasi che il contestare genericamente l'esistenza di quel potere di
rappresentanza, non basta certo a sovvertire la conclusione del Pretore. In
merito, l'appello va quindi respinto.
Infine,
riguardo la pretesa incongruenza tra le prestazioni di cui all'ordine doc. G e
quelle specificate in dettaglio nella fattura 31 marzo 1999 di cui al doc. C, le
appellanti nemmeno sembrano considerare che il teste R__________ ha spiegato che
Fatti
i lavori e servizi indicati nell'uno corrispondevano a quelli dell'altra (“Ich
kann bestätigen, dass die im Beleg 2 [ossia il doc. C] bezeichneten Arbeiten diejenigen sind, welche mit dem Autrag
unter Beleg 1 [ossia il doc. G] bestellt worden”:
act. XVIII, verbale 25 luglio 2005 audizione in via rogatoriale, pag. 6 ad
domanda n. 15), che il punto 1 dell'ordine “300 Hrs. Insp.” (doc. G)
corrispondeva alla posizione n. 3 della fattura (doc. C), il punto 2
dell'ordine “12/24 Mths. Insp.” alla posizione n. 2 della fattura e il
punto 3 dell'ordine “Flight Snags” alla posizione n. 1 e n. 4 a 28 della fattura (“die Position 3 bezieht sich auf Punkt 1 des Autrags (300 Hrs/Insp.), die
Position 2 auf Punkt 2 des Autrags (12/24 Mths. Insp.)
und alle übrigen Positionen auf Punkt 3 des Autrags (Flight Snags)”: act. XVIII, verbale 25 luglio 2005
audizione in via rogatoriale, pag. 6 ad controdomanda n. 15, ma anche domanda
n. 23 e 25). Ancora una volta, l'obiezione delle appellanti è pertanto infondata.
c) Invero,
le appellanti lamentano la mancanza della prova peritale e quindi
l'impossibilità per il Pretore di ritenere che in effetti le prestazioni di cui
si è appena detto erano state davvero eseguite e che il lavoro era stato fatturato
in modo adeguato per ore conteggiate e i prezzi unitari applicati (appello,
pag. 17 segg. n. 4.3.3). Per il Pretore, anche volendo ammettere che l'aereo
era stato riconsegnato alla convenuta a settembre 1999, non risultava che nel
termine di prescrizione di due anni sancito dall'art. 634a cpv. 1 e 2 BGB la
convenuta avesse notificato difetti di sorta, né che si fosse lamentata
dell'importo fatturato applicando le tariffe d'uso (sentenza impugnata, pag. 7
consid. 13).
Risulta
anzitutto vano il tentativo delle ricorrenti di invocare, a sostegno della loro
tesi l'assenza della perizia, trattandosi di una fra le prove che erano state
notificate dalla parte attrice e a cui la convenuta non si era affatto opposta
e che, pertanto, era stata ammessa dal Pretore (verbale 23 settembre 2004, pag.
3, 4 e 5). Soprattutto era stata quella una prova a cui in sede di udienza per
incombenti del 20 ottobre 2010 a loro volta le società cessionarie avevano
esplicitamente dichiarato di rinunciare (verbale 20 ottobre 2010, pag. 1). In
queste condizioni il rimprovero mosso al Pretore per essersi affidato alle
indicazioni del teste R__________, consulente alla clientela di AO 1 per quanto
riguardava la manutenzione appunto dei velivoli (act. XVIII, verbale 25 luglio
2005 audizione in via rogatoriale, pag. 2 seg. domande n. 2, 3 e 4) il quale ha
confermato la congruità dei prezzi di cui alla fattura doc. C e che gli stessi erano
quelli in uso (“Ja; die Rechnung enthält die bei AO 1 damals üblichen
Preise.” e “Abweichungen von zuvor für vergleichbare Arbeiten in
Rechnung gestellten Preisen kann ich nicht erkennen.”: act. XVIII, verbale
25 luglio 2005 audizione in via rogatoriale, pag. 7 ad domande n. 19 e 20, ma
anche domanda n. 22 e 24), è quindi privo di consistenza. Non solo. Infondata è
pure la censura delle appellanti che ripropongono la tesi secondo cui la
convenuta aveva contestato l'invio e la ricezione della fattura doc. C
(appello, pag. 17 in basso e 18 in alto n. 4.3.3). Il Pretore ha in effetti
accennato (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 12) anche a uno scritto 22
settembre 1999 indirizzato alla convenuta dove l'Ispettorato doganale
responsabile per l'aeroporto di Agno evidenziava proprio di avere proceduto all'“imposizione
dell'IVA sul contratto __________ [ossia quello concernente la manutenzione
delle turbine] mediante il pagamento di Fr 7624.60 per le ore di volo dal
01.01.99 al 30.06.99” che “dall'esame del libro di volo risulta che
avete fatto dei lavori all'estero a diverse riprese” e che “questi
lavori devono essere sdoganati con il pagamento dei tributi” invitandola a “trasmetterci
le fatture inerenti questi lavori, in particolare quelli effettuati da AO 1 ed
eventualmente di altre ditte” (doc. I°: n. 29). E, su questa circostanza,
le appellanti nemmeno provano ad esprimersi.
d) Le
appellanti contestano infine al primo giudice di non avere esaminato le
puntuali contestazioni sollevate sulle singole posizioni contenute nella fattura
di cui al doc. C e sull'importo così fatturato (appello, pag. 19 seg. n.
4.3.4). Ma, ancora una volta la censura è destituita di buon fondamento. Già si
è detto in merito alle spiegazioni date dal teste R__________ (sopra, consid. 4b
in fine) e del fatto che quest'ultimo fungeva da consulente alla clientela di AO
1 per i lavori di manutenzione appunto di quel tipo di aerei e che aveva
confermato la legittimità delle prestazioni effettuate e dei relativi prezzi (sopra,
consid. 4c). L'interessato ha anche spiegato di avere un particolare ricordo di
quel preciso aereo in quanto regolarmente e a più riprese lo stesso era stato
sottoposto a servizi presso la società attrice dove egli aveva lavorato appunto
(“An das speziell genannte Flugzeug, das öfters zu Wartungsarbeiten bei uns
war, erinnere ich mich dennoch gut. Es handelte sich vom Typ her um das älteste
Flugzeug der Baureihe” e “Ich meine aber, dass in den Jahren 1998 und
1999 acht bis zehnmal Wartungsarbeiten an dem genannten Flugzeug durchgeführt
wurden”: act. XVIII, verbale 25 luglio 2005 audizione in via rogatoriale,
pag. 3 seg. contro domanda n. 4 e domanda n. 6). Di modo che, pretendere di inficiare
le sue dichiarazioni limitandosi ad affermare che egli “non conosce la
materia”, “non è neppure un tecnico, ma un semplice consulente” e “può
avere solo conoscenze non specialistiche e indirette”, si rivela ancora una
volta ai limiti del pretesto.
5. Per
le appellanti, analogamente a quanto vale secondo le norme giuridiche svizzere sul
contratto d'appalto (art. 371 segg. CO), il regime giuridico tedesco (in
particolare § 632 BGB) imponeva all'appaltatore (e quindi, in concreto, alla
parte attrice) di provare, in assenza di pattuizioni specifiche circa la
mercede da versare, il carattere “usuale” della remunerazione dovutagli
fatto che, data la sua natura specialistica, non poteva che essere documentato
con l'ausilio di una perizia (appello, pag. 21 n. 5). La questione è nondimeno
già stata affrontata (sopra, consid. 4c), e non merita ulteriore disamina.
6. Secondo
le appellanti, proprio perché la convenuta aveva contestato invio e ricezione
della fattura 31 marzo 1999 (doc. C), gli eventuali interessi potevano al più
presto essere riconosciuti con effetto dalla diffida di pagamento del 16 luglio
2003 (doc. D) giorno in cui per la prima volta l'interessata aveva appunto saputo
della pretesa oggetto di questa vertenza (appello, pag. 21 seg. n. 6). Per i già
citati motivi (sopra, consid. 4c), questa sua censura si è rivelata inconsistente.
Se ne deve dedurre che, anche laddove il Pretore ha ammesso gli interessi a
partire dal 1° maggio 1999 (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 14), il suo giudizio
non può che trovare conferma.
7. Per
finire, le appellanti si vedono accogliere le loro richieste nella misura in
cui chiedevano di disporre la condanna al pagamento di EUR 35'626.61 a carico della società convenuta e non a loro carico (sopra, consid. 3) e meglio, diversamente
da quanto stabilito dal Pretore, come era appunto stato chiesto in sede di petizione
19 dicembre 2003. Nondimeno, per il resto le loro censure vanno respinte. Il
giudizio pretorile va conseguente-mente riformato, senza che sia necessario modificare
il relativo dispositivo sugli oneri giudiziari che già sono stati posti a
carico delle società cessionarie (Ammon/
Walther, op. cit., n. 64 ad §47). Davanti a questa Camera, motivi di
equità impongono che le relative spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC) siano
poste per 1/3 circa a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC) e per la
rimanenza a carico delle qui appellanti (art. 106 cpv. 2 CPC). A fronte di un
memoriale di risposta all'appello rivelatosi tardivo (sopra, consid. 1) non si giustifica
di assegnare ripetibili parziali alla controparte.
Il
valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire
i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è
stabilito in EUR 35'626.61 pari a fr. 56'290.–(sopra, consid. B).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, l'art. 106 cpv. 2 e 107 cpv. 2 CPC e la LTG,
decide: I. L'appello 23 maggio 2011 di AP 1, __________, AP 2, __________, AP 3,
__________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n.
1.1 della decisione 12 aprile 2011 della Pretura __________, è così riformato:
“1. [invariato]
1.1 Di
conseguenza __________ SA, ora in liquidazione, __________, è condannata a
versare alla società insolvente AO 1, __________, e per essa all'amministratore
del fallimento estero (“Insolvenz-verwalter”) avv. dr. AO 2, __________,
l'importo di EUR 35'626.60 (trentacinquemila seicentoventisei e sessanta) oltre
interessi del 4% dal 1° maggio 1999.
2. [invariato]
3. [invariato]”.
Considerandi
II. Le
spese processuali stabilite in fr. 1'600.–, già anticipate dalle appellanti, restano
a loro carico con vincolo di solidarietà nella misura di fr. 1'000.–, mentre i
restanti fr. 600.– vanno posti a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si
assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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