Lexipedia

Decisione

12.2011.97

Legittimazione processuale della massa fallimentare estera - cessione ex art. 260 LEF

18 settembre 2012Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori e servizi indicati nell'uno corrispondevano a quelli dell'altra (“Ich

kann bestätigen, dass die im Beleg 2 [ossia il doc. C] bezeichneten Arbeiten diejenigen sind, welche mit dem Autrag

unter Beleg 1 [ossia il doc. G] bestellt worden”:

act. XVIII, verbale 25 luglio 2005 audizione in via rogatoriale, pag. 6 ad

domanda n. 15), che il punto 1 dell'ordine “300 Hrs. Insp.” (doc. G)

corrispondeva alla posizione n. 3 della fattura (doc. C), il punto 2

dell'ordine “12/24 Mths. Insp.” alla posizione n. 2 della fattura e il

punto 3 dell'ordine “Flight Snags” alla posizione n. 1 e n. 4 a 28 della fattura (“die Position 3 bezieht sich auf Punkt 1 des Autrags (300 Hrs/Insp.), die

Position 2 auf Punkt 2 des Autrags (12/24 Mths. Insp.)

und alle übrigen Positionen auf Punkt 3 des Autrags (Flight Snags)”: act. XVIII, verbale 25 luglio 2005

audizione in via rogatoriale, pag. 6 ad controdomanda n. 15, ma anche domanda

n. 23 e 25). Ancora una volta, l'obiezione delle appellanti è pertanto infondata.

c) Invero,

le appellanti lamentano la mancanza della prova peritale e quindi

l'impossibilità per il Pretore di ritenere che in effetti le prestazioni di cui

si è appena detto erano state davvero eseguite e che il lavoro era stato fatturato

in modo adeguato per ore conteggiate e i prezzi unitari applicati (appello,

pag. 17 segg. n. 4.3.3). Per il Pretore, anche volendo ammettere che l'aereo

era stato riconsegnato alla convenuta a settembre 1999, non risultava che nel

termine di prescrizione di due anni sancito dall'art. 634a cpv. 1 e 2 BGB la

convenuta avesse notificato difetti di sorta, né che si fosse lamentata

dell'importo fatturato applicando le tariffe d'uso (sentenza impugnata, pag. 7

consid. 13).

Risulta

anzitutto vano il tentativo delle ricorrenti di invocare, a sostegno della loro

tesi l'assenza della perizia, trattandosi di una fra le prove che erano state

notificate dalla parte attrice e a cui la convenuta non si era affatto opposta

e che, pertanto, era stata ammessa dal Pretore (verbale 23 settembre 2004, pag.

3, 4 e 5). Soprattutto era stata quella una prova a cui in sede di udienza per

incombenti del 20 ottobre 2010 a loro volta le società cessionarie avevano

esplicitamente dichiarato di rinunciare (verbale 20 ottobre 2010, pag. 1). In

queste condizioni il rimprovero mosso al Pretore per essersi affidato alle

indicazioni del teste R__________, consulente alla clientela di AO 1 per quanto

riguardava la manutenzione appunto dei velivoli (act. XVIII, verbale 25 luglio

2005 audizione in via rogatoriale, pag. 2 seg. domande n. 2, 3 e 4) il quale ha

confermato la congruità dei prezzi di cui alla fattura doc. C e che gli stessi erano

quelli in uso (“Ja; die Rechnung enthält die bei AO 1 damals üblichen

Preise.” e “Abweichungen von zuvor für vergleichbare Arbeiten in

Rechnung gestellten Preisen kann ich nicht erkennen.”: act. XVIII, verbale

25 luglio 2005 audizione in via rogatoriale, pag. 7 ad domande n. 19 e 20, ma

anche domanda n. 22 e 24), è quindi privo di consistenza. Non solo. Infondata è

pure la censura delle appellanti che ripropongono la tesi secondo cui la

convenuta aveva contestato l'invio e la ricezione della fattura doc. C

(appello, pag. 17 in basso e 18 in alto n. 4.3.3). Il Pretore ha in effetti

accennato (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 12) anche a uno scritto 22

settembre 1999 indirizzato alla convenuta dove l'Ispettorato doganale

responsabile per l'aeroporto di Agno evidenziava proprio di avere proceduto all'“imposizione

dell'IVA sul contratto __________ [ossia quello concernente la manutenzione

delle turbine] mediante il pagamento di Fr 7624.60 per le ore di volo dal

01.01.99 al 30.06.99” che “dall'esame del libro di volo risulta che

avete fatto dei lavori all'estero a diverse riprese” e che “questi

lavori devono essere sdoganati con il pagamento dei tributi” invitandola a “trasmetterci

le fatture inerenti questi lavori, in particolare quelli effettuati da AO 1 ed

eventualmente di altre ditte” (doc. I°: n. 29). E, su questa circostanza,

le appellanti nemmeno provano ad esprimersi.

d) Le

appellanti contestano infine al primo giudice di non avere esaminato le

puntuali contestazioni sollevate sulle singole posizioni contenute nella fattura

di cui al doc. C e sull'importo così fatturato (appello, pag. 19 seg. n.

4.3.4). Ma, ancora una volta la censura è destituita di buon fondamento. Già si

è detto in merito alle spiegazioni date dal teste R__________ (sopra, consid. 4b

in fine) e del fatto che quest'ultimo fungeva da consulente alla clientela di AO

1 per i lavori di manutenzione appunto di quel tipo di aerei e che aveva

confermato la legittimità delle prestazioni effettuate e dei relativi prezzi (sopra,

consid. 4c). L'interessato ha anche spiegato di avere un particolare ricordo di

quel preciso aereo in quanto regolarmente e a più riprese lo stesso era stato

sottoposto a servizi presso la società attrice dove egli aveva lavorato appunto

(“An das speziell genannte Flugzeug, das öfters zu Wartungsarbeiten bei uns

war, erinnere ich mich dennoch gut. Es handelte sich vom Typ her um das älteste

Flugzeug der Baureihe” e “Ich meine aber, dass in den Jahren 1998 und

1999 acht bis zehnmal Wartungsarbeiten an dem genannten Flugzeug durchgeführt

wurden”: act. XVIII, verbale 25 luglio 2005 audizione in via rogatoriale,

pag. 3 seg. contro domanda n. 4 e domanda n. 6). Di modo che, pretendere di inficiare

le sue dichiarazioni limitandosi ad affermare che egli “non conosce la

materia”, “non è neppure un tecnico, ma un semplice consulente” e “può

avere solo conoscenze non specialistiche e indirette”, si rivela ancora una

volta ai limiti del pretesto.

5. Per

le appellanti, analogamente a quanto vale secondo le norme giuridiche svizzere sul

contratto d'appalto (art. 371 segg. CO), il regime giuridico tedesco (in

particolare § 632 BGB) imponeva all'appaltatore (e quindi, in concreto, alla

parte attrice) di provare, in assenza di pattuizioni specifiche circa la

mercede da versare, il carattere “usuale” della remunerazione dovutagli

fatto che, data la sua natura specialistica, non poteva che essere documentato

con l'ausilio di una perizia (appello, pag. 21 n. 5). La questione è nondimeno

già stata affrontata (sopra, consid. 4c), e non merita ulteriore disamina.

6. Secondo

le appellanti, proprio perché la convenuta aveva contestato invio e ricezione

della fattura 31 marzo 1999 (doc. C), gli eventuali interessi potevano al più

presto essere riconosciuti con effetto dalla diffida di pagamento del 16 luglio

2003 (doc. D) giorno in cui per la prima volta l'interessata aveva appunto saputo

della pretesa oggetto di questa vertenza (appello, pag. 21 seg. n. 6). Per i già

citati motivi (sopra, consid. 4c), questa sua censura si è rivelata inconsistente.

Se ne deve dedurre che, anche laddove il Pretore ha ammesso gli interessi a

partire dal 1° maggio 1999 (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 14), il suo giudizio

non può che trovare conferma.

7. Per

finire, le appellanti si vedono accogliere le loro richieste nella misura in

cui chiedevano di disporre la condanna al pagamento di EUR 35'626.61 a carico della società convenuta e non a loro carico (sopra, consid. 3) e meglio, diversamente

da quanto stabilito dal Pretore, come era appunto stato chiesto in sede di petizione

19 dicembre 2003. Nondimeno, per il resto le loro censure vanno respinte. Il

giudizio pretorile va conseguente-mente riformato, senza che sia necessario modificare

il relativo dispositivo sugli oneri giudiziari che già sono stati posti a

carico delle società cessionarie (Ammon/

Walther, op. cit., n. 64 ad §47). Davanti a questa Camera, motivi di

equità impongono che le relative spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC) siano

poste per 1/3 circa a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC) e per la

rimanenza a carico delle qui appellanti (art. 106 cpv. 2 CPC). A fronte di un

memoriale di risposta all'appello rivelatosi tardivo (sopra, consid. 1) non si giustifica

di assegnare ripetibili parziali alla controparte.

Il

valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire

i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è

stabilito in EUR 35'626.61 pari a fr. 56'290.–(sopra, consid. B).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, l'art. 106 cpv. 2 e 107 cpv. 2 CPC e la LTG,

decide: I. L'appello 23 maggio 2011 di AP 1, __________, AP 2, __________, AP 3,

__________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n.

1.1 della decisione 12 aprile 2011 della Pretura __________, è così riformato:

“1. [invariato]

1.1 Di

conseguenza __________ SA, ora in liquidazione, __________, è condannata a

versare alla società insolvente AO 1, __________, e per essa all'amministratore

del fallimento estero (“Insolvenz-verwalter”) avv. dr. AO 2, __________,

l'importo di EUR 35'626.60 (trentacinquemila seicentoventisei e sessanta) oltre

interessi del 4% dal 1° maggio 1999.

2. [invariato]

3. [invariato]”.

Considerandi

II. Le

spese processuali stabilite in fr. 1'600.–, già anticipate dalle appellanti, restano

a loro carico con vincolo di solidarietà nella misura di fr. 1'000.–, mentre i

restanti fr. 600.– vanno posti a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si

assegnano ripetibili.

III. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con

una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster