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Decisione

12.2011.98

Società anonima - lacune nell'organizzazione della società - nomina di un commissario - appello - legittimazione attiva e passiva - fatti nuovi

26 agosto 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

12.2011.98

Lugano

26 agosto

2011/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2011.478

della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 3 maggio 2011

da

AO 1 nella sua qualità di amministratore

della successione fu R__________ __________, __________

contro

AP 1

rappr. da RA 1

chiedente,

giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 2 CO, la nomina di un amministratore unico alla

convenuta e, con scritto 10 maggio 2011, al suo posto, la nomina di un

commissario;

che il

Pretore aggiunto ha accolto, con sentenza 11/12 maggio 2011, designando Mi__________

__________ commissario della convenuta per 6 mesi e caricando alla successione fu

R__________ __________ gli oneri processuali di fr. 100.-;

appellanti

la convenuta e AP 2, (rappr. da RA 1 ) con atto di appello 23 maggio 2011,

con cui chiedono di annullare il (solo) provvedimento di nomina del commissario,

protestando spese e ripetibili;

mentre

l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

istanza 3 maggio 2011 AO 1, rilevando che con la morte, il 20 aprile 2011, di R__________

__________, di cui era stato nominato amministratore della successione il 27

aprile 2011, AP 1 era priva del suo amministratore unico, ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Bellinzona, ex art. 731b cpv. 1 n. 2 CO, di nominare

alla società un nuovo amministratore e, il 10 maggio 2011, al suo posto, un

commissario;

che il

Pretore aggiunto, nonostante l’istante non avesse recato alcuna prova a

sostegno delle tesi esposte in quelle istanze - per altro neppure intimate - e

rilevato che la carica di amministratore della società del defunto

presupponesse la sua qualità di azionista (art. 707 cpv. 1 vCO), con sentenza

11/12 maggio 2011 ha accolto l’istanza, designando M__________ __________ quale

commissario della società (dispositivo n. 1) e caricando alla successione (di

cui non era, né è ora nota l’effettiva composizione) gli oneri processuali di

fr. 100.- (dispositivo n. 2);

che con l’appello

23 maggio 2011 che qui ci occupa, corredato di nuovi documenti (doc. A-K) ed al

quale l’istante non ha presentato osservazioni, AP 1 e AP 2 chiedono di annullare

il solo dispositivo pretorile relativo alla nomina del commissario alla società,

contestando che la successione istante disponesse della necessaria legittimazione

attiva ed evidenziando come la situazione di legalità fosse comunque già stata

ripristinata il 12 maggio 2011, prima cioè che essi, l’indomani, fossero stati

informati della sentenza (dal commissario, cfr. doc. A e F), a loro neppure

notificata, con la nomina ed iscrizione a RC ad amministratore di AP 2;

che

all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa

nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore - il 1°

gennaio 2011 - del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) e retta

dalla procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 6 e 11 CPC; Rubin, Stämpflis Handkommentar, n. 23

ad art. 250 CPC), sono applicabili le norme della nuova procedura federale

(art. 405 cpv. 1 CPC);

che il

gravame è d’acchito inammissibile nella misura in cui è stato inoltrato da AP 2,

azionista unico e neo amministratore unico della società: legittimato ad

impugnare la decisione di primo grado è in effetti solo chi ha partecipato alla

procedura o avrebbe dovuto parteciparvi (TF 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid.

5), ritenuto che in questa causa tale qualità andava riconosciuta solo

all’istante (in qualità di procedente) e a AP 1, società nei confronti della quale

era stato ordinato il provvedimento (e a cui spettava la legittimazione

passiva, cfr. Watter/Wieser,

Basler Kommentar, 3ª ed., n. 14

ad art. 731b CO; Jent-Sörensen,

ZPO Kurzkommentar, n. 24 ad art. 250 CPC; Rubin,

op. cit., n. 25 ad art. 250 CPC);

che, ciò

premesso, nel caso di specie si tratta innanzitutto di stabilire se l’appellante

AP 1 possa far valere tutte le circostanze (fatti e prove) da lei offerte nel

gravame: il quesito dev’essere risolto affermativamente;

che in

effetti giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono

considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e

dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la

diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b), ciò

che è senz’altro il caso nella fattispecie, visto e considerato che gli stessi,

qui evocati immediatamente, non avevano potuto essere addotti in prima sede

senza negligenza, per il semplice fatto che alla società non era stato concesso

di esprimersi né sull’istanza né sul suo complemento del 10 maggio 2011, le

stesse, in manifesta violazione del diritto di essere sentiti (art. 53 e 253

CPC), non essendole mai state notificate per eventuali osservazioni; e, per

inciso, nemmeno le è poi stata notificata la sentenza (comunicata solo all’istante

e al commissario designato, cfr. dispositivo n. 3 del querelato giudizio);

che, alla

luce di quanto precede, le censure d’appello, basate sui nuovi fatti e sulle

nuove prove ora addotti, devono essere considerate ammissibili; come si vedrà,

esse sono pure fondate;

che la

censura secondo cui l’istante, e per lei la successione fu R__________ __________,

non disporrebbe della necessaria legittimazione attiva merita di essere accolta;

che dai

documenti ora versati agli atti risulta in effetti che AP 2 deteneva l’intero

capitale sociale di AP 1 (cfr. doc. C e D) e dunque ne era l’azionista unico,

il che significa che a quel momento R__________ __________, ed ora - dopo la

sua morte - la sua comunione ereditaria, non potevano a loro volta essere

azionisti della stessa, la presunzione di cui all’art. 707 cpv. 1 vCO secondo cui

l’amministratore doveva detenere almeno un’azione non essendo per altro più in

vigore già dal 1° gennaio 2008; non essendo stato dimostrato, in assenza di

migliori allegazioni e di qualsiasi prova nell’istanza, che essi lo fossero però

stati in precedenza, l’istante non ha assolutamente provato di avere la qualità

per promuovere, in qualità di amministratore della successione, l’azione di

nomina dell’amministratore o di un commissario della società, la legittimazione

attiva spettando per legge solo all’ufficio dei registri, agli azionisti e ai

creditori della società (art. 731b cpv. 1 CO), posizione quest’ultima che non

pretende di aver avuto;

che, in

ogni caso, è altrettanto a ragione che l’appellante ha evidenziato che la

situazione di legalità sarebbe comunque stata ripristinata prima che la

decisione pretorile fosse cresciuta in giudicato mediante la nomina, il 12

maggio 2011 (doc. E), di un nuovo amministratore della società, nel frattempo

iscritto a RC;

che a

questo proposito va evidenziato che la dottrina e la giurisprudenza hanno già

avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle

more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad

evitare eventuali sanzioni nei confronti della società che presentava lacune

nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale

applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (cfr.

Lorandi, Konkursverfahren über

Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP

11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III

369; IICCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, tutti invero riferiti alla

sanzione di scioglimento della società in virtù dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO);

che nel

caso di specie già si è detto che la nomina del nuovo amministratore,

debitamente provata dal doc. E allegato all’impugnativa, può e deve essere

tenuta in considerazione senza restrizioni in questa sede in base all’art. 317

cpv. 1 CPC: ciò fa sì che il provvedimento adottato dal Pretore aggiunto nei

confronti della convenuta dev’essere annullato (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation

de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de

droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56

seg.; Philippin, nota a sentenza

in JdT 2010 p. 362; IICCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, riferiti alla

sanzione di scioglimento della società in virtù dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO);

che, in

definitiva, l’appello dev’essere accolto nel senso che la nomina del

commissario decretata dal Pretore aggiunto va annullata, con conseguente

reiezione dell’istanza;

che la

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della

società (cfr. doc. B; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010

consid. 6, 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; per tante IICCA

16 novembre 2009 inc. n. 12.2009.153), seguono la soccombenza dell’istante qui

appellato (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che parte delle spese (1/4) vanno caricate

all’appellante AP 2, che è risultato a sua volta soccombente.

Per i quali motivi

decide: I. L’appello 23 maggio 2011 è irricevibile nella misura in cui è

promosso da AP 2 ed è accolto nella misura in cui è promosso da AP 1. Di

conseguenza la sentenza 11/12 maggio 2011 della Pretura del Distretto di

Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1. L’istanza è respinta.

Considerandi

II. Le

spese processuali di complessivi fr. 1’000.- già anticipate dagli appellanti in

solido, sono posti per 1/4 a carico dell’appellante AP 2 e per 3/4 a carico all’appellato,

il quale rifonderà all’appellante AP 1 fr. 2’500.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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