12.2011.99
Azione in disconoscimento di debito, interpretazione di clausola contrattuale relativa a penale in contratto di costituzione di un diritto di compera
11 maggio 2012Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.99
Data decisione, Autorità:
11.05.2012, IICCA
Titolo:
Azione in disconoscimento di debito, interpretazione di clausola contrattuale relativa a penale in contratto di costituzione di un diritto di compera
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
art. 18 CO
art. 83 LEF
Incarto n.
12.2011.99
Lugano
11 maggio
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
cancelliere:
Isotta
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.773
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 10
dicembre 2009 dall’
AP 1
(RA 1)
contro
AO 1
AO 2
(entrambe RA 2)
con la
quale è chiesto il disconoscimento del debito e la constatazione che l’attore
nulla più deve alle convenute a dipendenza del contratto 29 dicembre 2008,
rogito n. __________ del notaio __________;
petizione
avversata dalle convenute con risposta del 9 febbraio 2010 e che il Pretore ha
respinto con sentenza 21 aprile 2011;
appellante
l’attore con gravame del 24 maggio 2011 con il quale chiede la cassazione della
sentenza impugnata e, di conseguenza, l’accoglimento della petizione, e, in via
subordinata, la cassazione della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per
giudizio sulla parte essenziale dell’azione non giudicata, con protesta di
spese e di ripetibili in entrambi i casi, mentre le convenute con risposta del
18 agosto 2011 chiedono la reiezione integrale dell’appello con protesta di
spese e di ripetibili;
esaminati gli atti;
ritenuto,
Fatti
A. Con atto pubblico del 29 dicembre 2008 del notaio __________, AO 1 e
AO 2 hanno costituito a favore di AP 1 un diritto di compera sul fondo n. __________
RFD di M__________ al prezzo di fr. 1,8 milioni da versarsi in fr. 50’000.– entro l’11 gennaio 2009, fr. 50’000.– entro il 15 febbraio 2009, fr. 100’000.– entro il 31 marzo 2009 e
fr. 1,6 milioni al momento dell’esercizio del diritto (doc. D, clausola 3). Nella
prima bozza del contratto la clausola n. 12 prevedeva che qualora il diritto di
compera non fosse stato esercitato prima della scadenza “rimane comunque
acquisito a favore della concedente l’importo complessivo di fr. 200 000.– (…)
a titolo di pena convenzionale” (doc. B). Su richiesta del beneficiario,
nella versione firmata dalle parti essa è stata modificata in “…rimane
comunque acquisito a favore della concedente l’importo complessivo già versato
dal beneficiario a titolo di pena convenzionale”(doc. D). Con valuta del 9
febbraio 2009 AP 1 ha versato un primo importo di fr. 100’000.– (doc. 3) e il
30 aprile 2009 AO 1, allegando una copia di uno scritto del 31 marzo 2009 (doc.
2), ha chiesto alla Banca __________ ragguagli in merito al mancato accredito
di fr. 50’000.– (doc. 4) dal momento che la __________ Fiduciaria le aveva
rilasciato la copia di un ordine di bonifico a favore delle concedenti per il
versamento di due ulteriori importi di fr. 50’000.–, valuta 20 aprile 2009
(doc. E, 2). Il 6 maggio 2009 l’istituto bancario ha risposto alle concedenti
di non avere ricevuto alcun ordine di bonifico a loro favore (doc. 5 e 6). Con
scritto del 12 maggio 2009 l’avv. RA 2, in rappresentanza delle concedenti, oltre a chiedere la restituzioni delle chiavi dell’immobile e a revocare la
procura da esse rilasciata il 23 marzo 2009, ha assegnato a AP 1 un termine scadente il 15 maggio 2009 per versare l’importo di fr. 100’000.– dovuto entro il 31
marzo 2009 (doc. F, 7). In occasione di un incontro tenutosi il 25 maggio 2009
con l’avv. RA 2, AP 1 ha riconsegnato le chiavi, restituito la procura e nel
contempo consegnato uno scritto in cui comunicava la rinuncia con effetto
immediato al diritto di compera, riteneva chiusa l’intera vertenza “senza
che più nessuna delle parti possa avere qualcosa da pretendere dall’altra …”
e contestava di essere ancora debitore dell’importo di fr. 100’000.–. Lo
scritto è stato firmato dall’avv. RA 2 “Per ricevuta 25-5-‘09” (doc. G).
Il 3 giugno 2009 l’avv. RA 2 ha poi comunicato a AP 1 che le clienti non
intendevano transigere sul rispetto di quanto pattuito nel contratto 29
dicembre 2008 (doc. H). Non essendo intervenuto versamento alcuno, le
concedenti hanno avviato nei confronti del beneficiario una procedura esecutiva
per fr. 100’000.– sfociata nella decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione 20 novembre 2009 della Pretura di Lugano, sezione 5 (incarto
EF.2009.1947).
B. Con
petizione del 10 dicembre 2009 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di
fr. 100’000.– e la constatazione che nulla più è dovuto alle convenute a
dipendenza del contratto 29 dicembre 2008. Sosteneva, in estrema sintesi, che
sino al momento della disdetta erano stati versati fr. 100’000.–, importo che,
stando al testo chiaro del contratto, rimaneva acquisito alle concedenti quale
pena convenzionale. Con risposta del 18 agosto 2011 AO 1 e AO 2 si sono opposte
alla petizione asserendo che il pagamento delle prime due rate era avvenuto con
un versamento unico del 9 febbraio 2009, che l’ordine di bonifico per l’importo
di fr. 100’000.– del 31 marzo 2009 non era mai stato spedito alla Banca __________,
che l’obbligo del versamento di detto importo, scadente il 31 marzo 2009, non
era mai decaduto e che la proposta di rinuncia era stata formalizzata solo il
25 maggio 2009, quindi ben oltre la scadenza e persino dopo il termine di
diffida del 15 maggio 2009. Nei successivi allegati di replica 11 marzo 2011 e
di duplica 26 aprile 2011 le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni.
Esperita l’istruttoria, esse hanno confermato le rispettive domande di giudizio
nelle conclusioni 21 marzo 2011 (le parti convenute) e, entrambi, al
dibattimento finale 30 marzo 2011.
C. Statuendo il 21 aprile 2011 il Pretore ha respinto la petizione e ha
posto gli oneri processuali di fr. 6’000.– e le spese a carico dell’attore, con
l’obbligo di rifondere alle convenute fr. 12’000.– a titolo di ripetibili.
D. Contro il predetto giudizio è insorto l’attore con appello del 24
maggio 2011 con il quale chiede la cassazione della sentenza e l’accoglimento
della petizione, con protesta di spese e ripetibili; in via subordinata la
cassazione della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per giudizio sulla
parte essenziale della petizione non giudicata, pure con protesta di spese e
ripetibili. Nelle osservazioni del 18 agosto 2011 le convenute postulano la
reiezione integrale dell’appello, protestando spese e ripetibili.
e considerando,
Considerandi
1.
La decisione impugnata è stata emessa il 21 aprile 2011, sicché al
procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto processuale civile
svizzero in vigore dal 1° gennaio 2011 (CPC).
2.
Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è
convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio
credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri
termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e
attore (Stoffel, Voies
d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin,
Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA
17.
settembre 2009 inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29
settembre 2010 inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di
documentare l’origine della pretesa litigiosa, producendo ad esempio un riconoscimento
di debito. Spetta invece all’attore (escusso) di provare l’inesistenza o
l’inesigibilità del debito contestato (DTF 131 III 268 consid. 3.1 con
riferimenti; TF 14 aprile 2009 4A_17/2009). Qualora il creditore derivi la sua
pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO),
spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se
essa non viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il
riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO),
invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla
questione: DTF 105 II 183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22 febbraio
2000.
4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA
3.
aprile 2007 inc. n. 12.2005.178). Il creditore al beneficio di un
riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di
tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò
indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno
1998.
4C.34/1999; II CCA 3 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.164, 10 maggio 2001
inc. n. 12.2000.210, 1° giugno 2001 inc. n. 12 2000.195, 29 settembre 2010 inc.
n. 12.2008.248, 9 giugno 2011 inc. 12.2011.63, 10 febbraio 2012 inc. 12.2011.47).
3.
Nel proprio giudizio il Pretore ha dapprima precisato che lo scritto
del 12 maggio 2009 (doc. F) costituiva una chiara diffida di pagamento
dell’importo di fr. 100’000.– dovuto entro il 31 marzo
2009.
e non la concessione di una proroga. Fondando sulla deposizione della
teste C__________, il primo giudice ha dedotto la volontà dell’attore di
riconoscere e di ossequiare il termine poiché, da essa contattato a seguito del
mancato versamento, egli aveva risposto di avere bisogno ancora di qualche tempo
e, ricontattato ai primi di aprile, le aveva riferito che poteva passare nel
suo ufficio poiché aveva già inviato alla Banca __________ l’ordine di bonifico
e poteva rilasciarle una copia da inviare alle proprietarie del fondo. Atteggiamento
che, combinato con la consegna a inizio di aprile al rappresentante delle
convenute della copia dell’ordine di bonifico, a mente del primo giudice comprovava
che l’attore era consapevole della scadenza del termine di pagamento della
terza rata; tant’è che aveva tentato di rispettarlo e che persino aveva cercato
di far credere adempiuto. A titolo abbondanziale il Pretore ha soggiunto che,
quand’anche il termine del 31 marzo 2009 fosse stato prorogato sino al 15
maggio 2009, come preteso dall’attore, l’intenzione di rinunciare al diritto di
compera era stato manifestato solo in occasione dell’incontro del 25 maggio
2009.
con l’avv. RA 2 mediante la consegna dello scritto di ugual data (doc. G e
8). E l’apposizione su quello scritto da parte dell’avv. RA 2 di “Per ricevuta
25-5-‘09” si riferiva semplicemente alla ricezione delle chiavi e della
documentazione. Dal momento che, come riferito dalla teste C__________, era
stato l’attore stesso a chiedere la modifica della clausola n. 12 del
contratto, la cui prima bozza prevedeva una pena convenzionale di fr. 200’000.–,
che non era stata concessa una proroga del termine 31 marzo 2009 e che prima
del 25 maggio 2009 l’attore non aveva mai manifestato l’intenzione di
rinunciare al diritto di compera, per il Pretore egli non poteva pretendere
un’applicazione letterale della clausola n. 12 come se fosse del tutto svincolata
dal resto del contratto. Essa andava letta in relazione allo scadenziario dei
pagamenti di cui alla clausola n. 3, per cui l’attore non poteva sostenere di
non dovere più nulla alle convenute oltre a quanto già effettivamente versato.
4.
L’appellante asserisce che la testimonianza dell’avv. RA 2 sulla
questione della genesi della clausola contrattuale contestata è poco credibile
poiché egli aveva sempre sostenuto di non essere intervenuto nel momento della
stipula del rogito e, di conseguenza, la clausola oggetto di interpretazione
non era mai stata da lui valutata nel dettaglio. A dire dell’appellante
l’istruttoria aveva chiaramente contraddetto le dichiarazioni dell’avv. RA 2
poiché era risultato che egli era sempre stato informato e aveva avuto la
possibilità di chiedere modifiche del contratto, ma non lo aveva fatto, donde
semmai una chiara responsabilità sua nei confronti delle mandanti. L’appellante
riporta poi nel gravame il testo completo delle clausole n. 3 e n. 12 previste
nella bozza e nel testo definitivo del contratto, sostenendo che sia in base ad
un’interpretazione letterale che in base ad un’interpretazione fondata sulla
genesi, la clausola n. 12 va intesa nel senso che per “importo complessivo
già versato” può intendersi solo “quello che in realtà è stato pagato”.
4.1
In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un
determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione
soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti
(art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 7 giugno
1999.
4C.25/1999). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale
concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una
parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene
accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le
dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso
che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle
dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 131 III
606.
consid. 4.1 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999; RtiD
I-2004 N. 33c).
4.2
L’appellante fonda gli argomenti riguardanti l’interpretazione della
clausola n. 12 del contratto sulla deposizione del teste RA 2, che – come visto – definisce “poco credibile”. Se non che, nel proprio giudizio
il Pretore ha fatto ampio riferimento alle dichiarazioni della teste C__________,
rilevando che quelle dell’avv. RA 2 vi trovavano conferma (“… nella medesima
direzione …”, pag. 10 in alto). E la teste C__________, che aveva
partecipato sin dall’inizio alle trattative tra le parti, ha dichiarato
(verbale 19 gennaio 2011) che le due rate di fr. 50’000.–
e quella di fr. 100’000.– sarebbero rimaste acquisite al venditore qualora vi
fosse stata una rinuncia al diritto di compera, ossia i primi fr. 50’000.– se
la rinuncia fosse intervenuta dopo la fine del mese di dicembre, i secondi fr. 50’000.– se dopo metà febbraio e gli ultimi
fr. 100’000.– se dopo la fine di marzo 2009. Essa ha poi soggiunto che su
richiesta dell’appellante si era concordato che i primi fr. 50’000.– sarebbero
stati versati attorno al 10/11 gennaio 2009. A seguito del mancato versamento segnalatole dalle convenute – sempre stando alla teste – durante una telefonata
sollecitatoria l’appellante aveva chiesto di pazientare e dopo successive
telefonate aveva assicurato il pagamento dei primi fr. 50’000.– verso il 9
febbraio, assieme ai secondi fr. 50’000.–, questi ultimi versati con un certo
anticipo rispetto alla data concordata per compensare il ritardo dei primi fr. 50’000.–.
4.3
Orbene,
a parte che l’appellante non spende una parola su quanto riferito dalla teste C__________,
le sue dichiarazioni trovano puntuale riscontro nella deposizione del teste RA
2.
Questi ha spiegato di essere stato contattato telefonicamente il 23 dicembre
(2008) dal notaio __________, il quale gli aveva riferito che il beneficiario
aveva chiesto “di prevedere una penale da suddividere in 3 tranches a
seconda della scadenza dei pagamenti. La prima era da versare al momento della
firma del rogito, la seconda entro il 15 febbraio e la terza di fr. 100’000.–
entro il 31 marzo. In pratica se avesse rinunciato al diritto di compera prima
delle date previste per le scadenze, questi importi non erano più dovuti da
parte del beneficiario del diritto di compera. Ho quindi contattato la signora__________
la quale ha poi contattato le convenute raccogliendo poi la loro adesione a
questa modifica” (verbale 19 gennaio 2011). Da queste deposizioni puntuali e
univoche emerge chiaramente la vera e concorde volontà delle parti contrattuali,
ossia l’interpretazione soggettiva, per cui non v’è motivo di dilungarsi oltre
disquisendo su un’interpretazione oggettiva/normativa del contratto come
pretende l’appellante.
4.4
Ma, a
ben vedere, l’appellante invoca l’interpretazione della clausola n. 12 del
contratto semplicemente per giustificare le proprie inadempienze contrattuali,
di cui è pienamente consapevole, e per equivocare sul proprio comportamento
contraddittorio. Anche a tal proposito egli non spende una parola sulle puntuali
dichiarazioni della teste C__________, dalle quali – come rettamente rilevato
dal Pretore – emerge la volontà di rispettare la scadenza del 31 marzo 2009. La
teste ha riferito che “attorno al 20 marzo 2009 ho preso contatto con l’avv__________
per ricordargli la scadenza della rata di fr. 100’000.– a fine mese, dato che
vi era già stato un ritardo del pagamento della prima rata … Al 31 di marzo le
proprietarie mi hanno chiamato per dirmi che non avevano ricevuto il concordato
pagamento dei fr. 100’000.–. Ho quindi cercato nuovamente l’avv. __________,
dopo diversi tentativi ci siamo sentiti e lui mi disse che aveva bisogno ancora
di un po’ di tempo. Verso i primi giorni di aprile ci siamo sentiti nuovamente;
mi disse … che avrei potuto passare nel suo ufficio in quanto aveva preparato
un bonifico che avrebbe mandato alla Banca __________ per il pagamento. Preciso
che mi aveva detto che aveva già fatto dare seguito alla banca dell’ordine di
bonifico che aveva già inviato e che mi sarei potuta far rilasciare una copia
da mandare alle proprietarie. Mi viene mostrato il doc. 2 e mi si chiede se è
questa la copia che mi è stata mostrata negli uffici dell’attore. Rispondo di
sì, si tratta di quella”. Se non che, come si è visto, la Banca __________ comunicò
alle concedenti di non avere mai ricevuto alcun ordine di bonifico (doc. 5 e 6).
Ma vi sono ulteriori elementi a sostegno della consapevolezza dell’obbligo di
rispettare il contratto. Intanto il fatto che dopo aver ricevuto la diffida di
versamento 12 maggio 2009 dell’avv. RA 2 (doc. F) dell’importo di fr. 100’000.–
entro il 15 dello stesso mese l’appellante aveva chiesto telefonicamente di “aspettare
a procedere in via esecutiva o giudiziaria, dicendomi che di fatto lui si era
trovato confrontato con una situazione in cui il terzo interessato si era
ritirato dall’operazione e che lui già ci aveva perso dei soldi. Mi disse anche
che avrebbe provveduto a riconsegnare le chiavi e la documentazione
richiestagli e mi chiese un incontro per formularmi una proposta” (verbale RA
2.
19 gennaio 2011). Si aggiunge l’incontro del 25 maggio 2011 con l’avv. RA 2 in occasione del quale l’appellante aveva offerto la rinuncia al diritto di compera da parte sua
contro la rinuncia all’importo di fr. 100’000.– da parte delle concedenti (doc.
G), salvo poi specificare, a fronte dell’obiezione dell’avv. RA 2 che “…
francamente la proposta non mi sembrava molto interessante visto che non
offriva niente. Allora lui mi disse che poteva arrivare ad offrire un fr. 10’000.–“
(verbale RA 2 citato). Proposta che le beneficiarie avevano rifiutato, donde
l’ultima diffida a voler rispettare il contratto entro 10 giorni inviata
dall’avv. RA 2 all’appellante il 3 giugno 2009 (doc. H), rimasta senza seguito.
Fermo resta, a questo punto, che l’appellante ha fallito l’onere di provare che
il debito contrattualmente pattuito di fr. 100’000.– non fosse esigibile, per
cui il giudizio del Pretore va integralmente confermato.
5.
L’appellante rileva infine di avere sollevato al dibattimento finale
del 30 marzo 2011 una questione di principio che il giudice era tenuto a
valutare d’ufficio, ma della quale non vi è traccia nel giudizio impugnato,
ossia l’ammontare della pena convenzionale. Sostiene che la pena richiesta da
controparte ammonterebbe a fr. 200’000.– la quale, su un capitale di fr. 1,8
milioni per sei mesi e tre giorni equivalgono all’11,11%, pari a un interesse
su base annua del 22% circa e quindi illegale.
5.1
Le garanzie del rispetto del contratto e della libertà contrattuale esigono
che una riduzione della pena convenzionale entri in considerazione solo se
l’importo pattuito è tanto elevato da oltrepassare i limiti del ragionevole in
misura tale da essere incompatibile con il diritto e l’equità (DTF 133 III 43
consid. 3.3.1, 201 consid. 5.2; 114 II 264 consid. 1a). Essa si giustifica in
particolare se tra l’importo pattuito e l’interesse di colui che ne pretende la
corresponsione piena sussiste una sproporzione manifesta. La realizzazione di
questo presupposto dipende dal caso concreto, ossia dal genere e dalla durata
del contratto, dalla rilevanza della responsabilità e della violazione
contrattuale, dall’interesse del pretendente al rispetto del contratto come
pure dalla situazione economica delle parti, segnatamente del debitore. Si
aggiungono eventuali rapporti di dipendenza contrattuale e l’esperienza commerciale
delle parti, specie se una di esse è economicamente più debole (DTF 133 III 43
consid 3.3.2, 201 consid. 5.2; 114 II 264 consid. 1a). Spetta al debitore di
allegare e provare i presupposti di fatto che giustificano una riduzione. In
ogni caso una pena convenzionale non può essere considerata eccessiva solo
perché oltrepassa l’ammontare esigibile dal creditore a titolo di risarcimento
del danno per inadempienza contrattuale (DTF 133 III 43 consid. 4.1, 201
consid. 5.2; 114 II 264 consid. 1b).
5.2
Invano si cerca nell’allegato ricorsuale il benché minimo elemento
che giustifichi la riduzione della pena convenzionale. In particolare
l’appellante non dà informazione alcuna sulla sua situazione economica e,
d’altro canto, quale avvocato non può certo avvalersi di inesperienza in
rapporti commerciali o di affari. Si aggiunge che, se nella bozza iniziale del
contratto era prevista una pena convenzionale di fr. 200’000.– qualora il diritto
di compera non fosse stato esercitato entro la scadenza, essa è poi stata modificata
su richiesta esplicita dell’appellante stesso nel modo di cui si è ampiamente
detto in precedenza. In altre parole, l’appellante si era volutamente e
consapevolmente assunto il rischio che in caso di rinuncia all’esercizio del
diritto di compera prima della scadenza, ma in ogni caso dopo il 31 marzo 2009,
sarebbe rimasto acquisito a favore della parte concedente l’importo complessivo
di fr. 200’000.– già versato. Non può pertanto sostenere ora che l’importo
pattuito fosse tanto eccessivo da “raggiungere i limiti dell’usura” solo
perché l’operazione immobiliare era fallita, non certo per colpa delle
concedenti il diritto di compera ma semmai del terzo che si era ritirato, con
tutta evidenza dopo il versamento dei due importi di fr. 50’000.– e finanche
dopo la scadenza del 31 marzo 2009. Motivo per il quale l’appello va respinto
anche su questo punto specifico.
6.
La reiezione integrale dell’appello giustifica di caricare
all’appellante la tassa, le spese e le ripetibili di seconda istanza (art. 97 e
106.
cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
decide:
1. L’appello 24 maggio 2011 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali del presente giudizio, consistenti in
complessivi fr. 3’500.-, già anticipati dagli appellanti, restano a loro
carico, con l’obbligo di rifondere alle controparti fr. 5’000.– di ripetibili
di questa sede.
3. Notificazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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