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Decisione

12.2011.99

Azione in disconoscimento di debito, interpretazione di clausola contrattuale relativa a penale in contratto di costituzione di un diritto di compera

11 maggio 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con atto pubblico del 29 dicembre 2008 del notaio __________, AO 1 e

AO 2 hanno costituito a favore di AP 1 un diritto di compera sul fondo n. __________

RFD di M__________ al prezzo di fr. 1,8 milioni da versarsi in fr. 50’000.– entro l’11 gennaio 2009, fr. 50’000.– entro il 15 febbraio 2009, fr. 100’000.– entro il 31 marzo 2009 e

fr. 1,6 milioni al momento dell’esercizio del diritto (doc. D, clausola 3). Nella

prima bozza del contratto la clausola n. 12 prevedeva che qualora il diritto di

compera non fosse stato esercitato prima della scadenza “rimane comunque

acquisito a favore della concedente l’importo complessivo di fr. 200 000.– (…)

a titolo di pena convenzionale” (doc. B). Su richiesta del beneficiario,

nella versione firmata dalle parti essa è stata modificata in “…rimane

comunque acquisito a favore della concedente l’importo complessivo già versato

dal beneficiario a titolo di pena convenzionale”(doc. D). Con valuta del 9

febbraio 2009 AP 1 ha versato un primo importo di fr. 100’000.– (doc. 3) e il

30 aprile 2009 AO 1, allegando una copia di uno scritto del 31 marzo 2009 (doc.

2), ha chiesto alla Banca __________ ragguagli in merito al mancato accredito

di fr. 50’000.– (doc. 4) dal momento che la __________ Fiduciaria le aveva

rilasciato la copia di un ordine di bonifico a favore delle concedenti per il

versamento di due ulteriori importi di fr. 50’000.–, valuta 20 aprile 2009

(doc. E, 2). Il 6 maggio 2009 l’istituto bancario ha risposto alle concedenti

di non avere ricevuto alcun ordine di bonifico a loro favore (doc. 5 e 6). Con

scritto del 12 maggio 2009 l’avv. RA 2, in rappresentanza delle concedenti, oltre a chiedere la restituzioni delle chiavi dell’immobile e a revocare la

procura da esse rilasciata il 23 marzo 2009, ha assegnato a AP 1 un termine scadente il 15 maggio 2009 per versare l’importo di fr. 100’000.– dovuto entro il 31

marzo 2009 (doc. F, 7). In occasione di un incontro tenutosi il 25 maggio 2009

con l’avv. RA 2, AP 1 ha riconsegnato le chiavi, restituito la procura e nel

contempo consegnato uno scritto in cui comunicava la rinuncia con effetto

immediato al diritto di compera, riteneva chiusa l’intera vertenza “senza

che più nessuna delle parti possa avere qualcosa da pretendere dall’altra …”

e contestava di essere ancora debitore dell’importo di fr. 100’000.–. Lo

scritto è stato firmato dall’avv. RA 2 “Per ricevuta 25-5-‘09” (doc. G).

Il 3 giugno 2009 l’avv. RA 2 ha poi comunicato a AP 1 che le clienti non

intendevano transigere sul rispetto di quanto pattuito nel contratto 29

dicembre 2008 (doc. H). Non essendo intervenuto versamento alcuno, le

concedenti hanno avviato nei confronti del beneficiario una procedura esecutiva

per fr. 100’000.– sfociata nella decisione di rigetto provvisorio

dell’opposizione 20 novembre 2009 della Pretura di Lugano, sezione 5 (incarto

EF.2009.1947).

B. Con

petizione del 10 dicembre 2009 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di

fr. 100’000.– e la constatazione che nulla più è dovuto alle convenute a

dipendenza del contratto 29 dicembre 2008. Sosteneva, in estrema sintesi, che

sino al momento della disdetta erano stati versati fr. 100’000.–, importo che,

stando al testo chiaro del contratto, rimaneva acquisito alle concedenti quale

pena convenzionale. Con risposta del 18 agosto 2011 AO 1 e AO 2 si sono opposte

alla petizione asserendo che il pagamento delle prime due rate era avvenuto con

un versamento unico del 9 febbraio 2009, che l’ordine di bonifico per l’importo

di fr. 100’000.– del 31 marzo 2009 non era mai stato spedito alla Banca __________,

che l’obbligo del versamento di detto importo, scadente il 31 marzo 2009, non

era mai decaduto e che la proposta di rinuncia era stata formalizzata solo il

25 maggio 2009, quindi ben oltre la scadenza e persino dopo il termine di

diffida del 15 maggio 2009. Nei successivi allegati di replica 11 marzo 2011 e

di duplica 26 aprile 2011 le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni.

Esperita l’istruttoria, esse hanno confermato le rispettive domande di giudizio

nelle conclusioni 21 marzo 2011 (le parti convenute) e, entrambi, al

dibattimento finale 30 marzo 2011.

C. Statuendo il 21 aprile 2011 il Pretore ha respinto la petizione e ha

posto gli oneri processuali di fr. 6’000.– e le spese a carico dell’attore, con

l’obbligo di rifondere alle convenute fr. 12’000.– a titolo di ripetibili.

D. Contro il predetto giudizio è insorto l’attore con appello del 24

maggio 2011 con il quale chiede la cassazione della sentenza e l’accoglimento

della petizione, con protesta di spese e ripetibili; in via subordinata la

cassazione della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per giudizio sulla

parte essenziale della petizione non giudicata, pure con protesta di spese e

ripetibili. Nelle osservazioni del 18 agosto 2011 le convenute postulano la

reiezione integrale dell’appello, protestando spese e ripetibili.

e considerando,

Considerandi

1.

La decisione impugnata è stata emessa il 21 aprile 2011, sicché al

procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto processuale civile

svizzero in vigore dal 1° gennaio 2011 (CPC).

2.

Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è

convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio

credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri

termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e

attore (Stoffel, Voies

d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin,

Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA

17.

settembre 2009 inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29

settembre 2010 inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di

documentare l’origine della pretesa litigiosa, producendo ad esempio un riconoscimento

di debito. Spetta invece all’attore (escusso) di provare l’inesistenza o

l’inesigibilità del debito contestato (DTF 131 III 268 consid. 3.1 con

riferimenti; TF 14 aprile 2009 4A_17/2009). Qualora il creditore derivi la sua

pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO),

spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se

essa non viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il

riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO),

invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla

questione: DTF 105 II 183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22 febbraio

2000.

4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA

3.

aprile 2007 inc. n. 12.2005.178). Il creditore al beneficio di un

riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di

tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò

indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno

1998.

4C.34/1999; II CCA 3 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.164, 10 maggio 2001

inc. n. 12.2000.210, 1° giugno 2001 inc. n. 12 2000.195, 29 settembre 2010 inc.

n. 12.2008.248, 9 giugno 2011 inc. 12.2011.63, 10 febbraio 2012 inc. 12.2011.47).

3.

Nel proprio giudizio il Pretore ha dapprima precisato che lo scritto

del 12 maggio 2009 (doc. F) costituiva una chiara diffida di pagamento

dell’importo di fr. 100’000.– dovuto entro il 31 marzo

2009.

e non la concessione di una proroga. Fondando sulla deposizione della

teste C__________, il primo giudice ha dedotto la volontà dell’attore di

riconoscere e di ossequiare il termine poiché, da essa contattato a seguito del

mancato versamento, egli aveva risposto di avere bisogno ancora di qualche tempo

e, ricontattato ai primi di aprile, le aveva riferito che poteva passare nel

suo ufficio poiché aveva già inviato alla Banca __________ l’ordine di bonifico

e poteva rilasciarle una copia da inviare alle proprietarie del fondo. Atteggiamento

che, combinato con la consegna a inizio di aprile al rappresentante delle

convenute della copia dell’ordine di bonifico, a mente del primo giudice comprovava

che l’attore era consapevole della scadenza del termine di pagamento della

terza rata; tant’è che aveva tentato di rispettarlo e che persino aveva cercato

di far credere adempiuto. A titolo abbondanziale il Pretore ha soggiunto che,

quand’anche il termine del 31 marzo 2009 fosse stato prorogato sino al 15

maggio 2009, come preteso dall’attore, l’intenzione di rinunciare al diritto di

compera era stato manifestato solo in occasione dell’incontro del 25 maggio

2009.

con l’avv. RA 2 mediante la consegna dello scritto di ugual data (doc. G e

8). E l’apposizione su quello scritto da parte dell’avv. RA 2 di “Per ricevuta

25-5-‘09” si riferiva semplicemente alla ricezione delle chiavi e della

documentazione. Dal momento che, come riferito dalla teste C__________, era

stato l’attore stesso a chiedere la modifica della clausola n. 12 del

contratto, la cui prima bozza prevedeva una pena convenzionale di fr. 200’000.–,

che non era stata concessa una proroga del termine 31 marzo 2009 e che prima

del 25 maggio 2009 l’attore non aveva mai manifestato l’intenzione di

rinunciare al diritto di compera, per il Pretore egli non poteva pretendere

un’applicazione letterale della clausola n. 12 come se fosse del tutto svincolata

dal resto del contratto. Essa andava letta in relazione allo scadenziario dei

pagamenti di cui alla clausola n. 3, per cui l’attore non poteva sostenere di

non dovere più nulla alle convenute oltre a quanto già effettivamente versato.

4.

L’appellante asserisce che la testimonianza dell’avv. RA 2 sulla

questione della genesi della clausola contrattuale contestata è poco credibile

poiché egli aveva sempre sostenuto di non essere intervenuto nel momento della

stipula del rogito e, di conseguenza, la clausola oggetto di interpretazione

non era mai stata da lui valutata nel dettaglio. A dire dell’appellante

l’istruttoria aveva chiaramente contraddetto le dichiarazioni dell’avv. RA 2

poiché era risultato che egli era sempre stato informato e aveva avuto la

possibilità di chiedere modifiche del contratto, ma non lo aveva fatto, donde

semmai una chiara responsabilità sua nei confronti delle mandanti. L’appellante

riporta poi nel gravame il testo completo delle clausole n. 3 e n. 12 previste

nella bozza e nel testo definitivo del contratto, sostenendo che sia in base ad

un’interpretazione letterale che in base ad un’interpretazione fondata sulla

genesi, la clausola n. 12 va intesa nel senso che per “importo complessivo

già versato” può intendersi solo “quello che in realtà è stato pagato”.

4.1

In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un

determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione

soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti

(art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 7 giugno

1999.

4C.25/1999). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale

concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una

parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene

accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le

dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso

che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle

dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 131 III

606.

consid. 4.1 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999; RtiD

I-2004 N. 33c).

4.2

L’appellante fonda gli argomenti riguardanti l’interpretazione della

clausola n. 12 del contratto sulla deposizione del teste RA 2, che – come visto – definisce “poco credibile”. Se non che, nel proprio giudizio

il Pretore ha fatto ampio riferimento alle dichiarazioni della teste C__________,

rilevando che quelle dell’avv. RA 2 vi trovavano conferma (“… nella medesima

direzione …”, pag. 10 in alto). E la teste C__________, che aveva

partecipato sin dall’inizio alle trattative tra le parti, ha dichiarato

(verbale 19 gennaio 2011) che le due rate di fr. 50’000.–

e quella di fr. 100’000.– sarebbero rimaste acquisite al venditore qualora vi

fosse stata una rinuncia al diritto di compera, ossia i primi fr. 50’000.– se

la rinuncia fosse intervenuta dopo la fine del mese di dicembre, i secondi fr. 50’000.– se dopo metà febbraio e gli ultimi

fr. 100’000.– se dopo la fine di marzo 2009. Essa ha poi soggiunto che su

richiesta dell’appellante si era concordato che i primi fr. 50’000.– sarebbero

stati versati attorno al 10/11 gennaio 2009. A seguito del mancato versamento segnalatole dalle convenute – sempre stando alla teste – durante una telefonata

sollecitatoria l’appellante aveva chiesto di pazientare e dopo successive

telefonate aveva assicurato il pagamento dei primi fr. 50’000.– verso il 9

febbraio, assieme ai secondi fr. 50’000.–, questi ultimi versati con un certo

anticipo rispetto alla data concordata per compensare il ritardo dei primi fr. 50’000.–.

4.3

Orbene,

a parte che l’appellante non spende una parola su quanto riferito dalla teste C__________,

le sue dichiarazioni trovano puntuale riscontro nella deposizione del teste RA

2.

Questi ha spiegato di essere stato contattato telefonicamente il 23 dicembre

(2008) dal notaio __________, il quale gli aveva riferito che il beneficiario

aveva chiesto “di prevedere una penale da suddividere in 3 tranches a

seconda della scadenza dei pagamenti. La prima era da versare al momento della

firma del rogito, la seconda entro il 15 febbraio e la terza di fr. 100’000.–

entro il 31 marzo. In pratica se avesse rinunciato al diritto di compera prima

delle date previste per le scadenze, questi importi non erano più dovuti da

parte del beneficiario del diritto di compera. Ho quindi contattato la signora__________

la quale ha poi contattato le convenute raccogliendo poi la loro adesione a

questa modifica” (verbale 19 gennaio 2011). Da queste deposizioni puntuali e

univoche emerge chiaramente la vera e concorde volontà delle parti contrattuali,

ossia l’interpretazione soggettiva, per cui non v’è motivo di dilungarsi oltre

disquisendo su un’interpretazione oggettiva/normativa del contratto come

pretende l’appellante.

4.4

Ma, a

ben vedere, l’appellante invoca l’interpretazione della clausola n. 12 del

contratto semplicemente per giustificare le proprie inadempienze contrattuali,

di cui è pienamente consapevole, e per equivocare sul proprio comportamento

contraddittorio. Anche a tal proposito egli non spende una parola sulle puntuali

dichiarazioni della teste C__________, dalle quali – come rettamente rilevato

dal Pretore – emerge la volontà di rispettare la scadenza del 31 marzo 2009. La

teste ha riferito che “attorno al 20 marzo 2009 ho preso contatto con l’avv__________

per ricordargli la scadenza della rata di fr. 100’000.– a fine mese, dato che

vi era già stato un ritardo del pagamento della prima rata … Al 31 di marzo le

proprietarie mi hanno chiamato per dirmi che non avevano ricevuto il concordato

pagamento dei fr. 100’000.–. Ho quindi cercato nuovamente l’avv. __________,

dopo diversi tentativi ci siamo sentiti e lui mi disse che aveva bisogno ancora

di un po’ di tempo. Verso i primi giorni di aprile ci siamo sentiti nuovamente;

mi disse … che avrei potuto passare nel suo ufficio in quanto aveva preparato

un bonifico che avrebbe mandato alla Banca __________ per il pagamento. Preciso

che mi aveva detto che aveva già fatto dare seguito alla banca dell’ordine di

bonifico che aveva già inviato e che mi sarei potuta far rilasciare una copia

da mandare alle proprietarie. Mi viene mostrato il doc. 2 e mi si chiede se è

questa la copia che mi è stata mostrata negli uffici dell’attore. Rispondo di

sì, si tratta di quella”. Se non che, come si è visto, la Banca __________ comunicò

alle concedenti di non avere mai ricevuto alcun ordine di bonifico (doc. 5 e 6).

Ma vi sono ulteriori elementi a sostegno della consapevolezza dell’obbligo di

rispettare il contratto. Intanto il fatto che dopo aver ricevuto la diffida di

versamento 12 maggio 2009 dell’avv. RA 2 (doc. F) dell’importo di fr. 100’000.–

entro il 15 dello stesso mese l’appellante aveva chiesto telefonicamente di “aspettare

a procedere in via esecutiva o giudiziaria, dicendomi che di fatto lui si era

trovato confrontato con una situazione in cui il terzo interessato si era

ritirato dall’operazione e che lui già ci aveva perso dei soldi. Mi disse anche

che avrebbe provveduto a riconsegnare le chiavi e la documentazione

richiestagli e mi chiese un incontro per formularmi una proposta” (verbale RA

2.

19 gennaio 2011). Si aggiunge l’incontro del 25 maggio 2011 con l’avv. RA 2 in occasione del quale l’appellante aveva offerto la rinuncia al diritto di compera da parte sua

contro la rinuncia all’importo di fr. 100’000.– da parte delle concedenti (doc.

G), salvo poi specificare, a fronte dell’obiezione dell’avv. RA 2 che “…

francamente la proposta non mi sembrava molto interessante visto che non

offriva niente. Allora lui mi disse che poteva arrivare ad offrire un fr. 10’000.–“

(verbale RA 2 citato). Proposta che le beneficiarie avevano rifiutato, donde

l’ultima diffida a voler rispettare il contratto entro 10 giorni inviata

dall’avv. RA 2 all’appellante il 3 giugno 2009 (doc. H), rimasta senza seguito.

Fermo resta, a questo punto, che l’appellante ha fallito l’onere di provare che

il debito contrattualmente pattuito di fr. 100’000.– non fosse esigibile, per

cui il giudizio del Pretore va integralmente confermato.

5.

L’appellante rileva infine di avere sollevato al dibattimento finale

del 30 marzo 2011 una questione di principio che il giudice era tenuto a

valutare d’ufficio, ma della quale non vi è traccia nel giudizio impugnato,

ossia l’ammontare della pena convenzionale. Sostiene che la pena richiesta da

controparte ammonterebbe a fr. 200’000.– la quale, su un capitale di fr. 1,8

milioni per sei mesi e tre giorni equivalgono all’11,11%, pari a un interesse

su base annua del 22% circa e quindi illegale.

5.1

Le garanzie del rispetto del contratto e della libertà contrattuale esigono

che una riduzione della pena convenzionale entri in considerazione solo se

l’importo pattuito è tanto elevato da oltrepassare i limiti del ragionevole in

misura tale da essere incompatibile con il diritto e l’equità (DTF 133 III 43

consid. 3.3.1, 201 consid. 5.2; 114 II 264 consid. 1a). Essa si giustifica in

particolare se tra l’importo pattuito e l’interesse di colui che ne pretende la

corresponsione piena sussiste una sproporzione manifesta. La realizzazione di

questo presupposto dipende dal caso concreto, ossia dal genere e dalla durata

del contratto, dalla rilevanza della responsabilità e della violazione

contrattuale, dall’interesse del pretendente al rispetto del contratto come

pure dalla situazione economica delle parti, segnatamente del debitore. Si

aggiungono eventuali rapporti di dipendenza contrattuale e l’esperienza commerciale

delle parti, specie se una di esse è economicamente più debole (DTF 133 III 43

consid 3.3.2, 201 consid. 5.2; 114 II 264 consid. 1a). Spetta al debitore di

allegare e provare i presupposti di fatto che giustificano una riduzione. In

ogni caso una pena convenzionale non può essere considerata eccessiva solo

perché oltrepassa l’ammontare esigibile dal creditore a titolo di risarcimento

del danno per inadempienza contrattuale (DTF 133 III 43 consid. 4.1, 201

consid. 5.2; 114 II 264 consid. 1b).

5.2

Invano si cerca nell’allegato ricorsuale il benché minimo elemento

che giustifichi la riduzione della pena convenzionale. In particolare

l’appellante non dà informazione alcuna sulla sua situazione economica e,

d’altro canto, quale avvocato non può certo avvalersi di inesperienza in

rapporti commerciali o di affari. Si aggiunge che, se nella bozza iniziale del

contratto era prevista una pena convenzionale di fr. 200’000.– qualora il diritto

di compera non fosse stato esercitato entro la scadenza, essa è poi stata modificata

su richiesta esplicita dell’appellante stesso nel modo di cui si è ampiamente

detto in precedenza. In altre parole, l’appellante si era volutamente e

consapevolmente assunto il rischio che in caso di rinuncia all’esercizio del

diritto di compera prima della scadenza, ma in ogni caso dopo il 31 marzo 2009,

sarebbe rimasto acquisito a favore della parte concedente l’importo complessivo

di fr. 200’000.– già versato. Non può pertanto sostenere ora che l’importo

pattuito fosse tanto eccessivo da “raggiungere i limiti dell’usura” solo

perché l’operazione immobiliare era fallita, non certo per colpa delle

concedenti il diritto di compera ma semmai del terzo che si era ritirato, con

tutta evidenza dopo il versamento dei due importi di fr. 50’000.– e finanche

dopo la scadenza del 31 marzo 2009. Motivo per il quale l’appello va respinto

anche su questo punto specifico.

6.

La reiezione integrale dell’appello giustifica di caricare

all’appellante la tassa, le spese e le ripetibili di seconda istanza (art. 97 e

106.

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

decide:

1. L’appello 24 maggio 2011 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali del presente giudizio, consistenti in

complessivi fr. 3’500.-, già anticipati dagli appellanti, restano a loro

carico, con l’obbligo di rifondere alle controparti fr. 5’000.– di ripetibili

di questa sede.

3. Notificazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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