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Decisione

12.2012.103

Appalto. Pagamento della mercede. Opera non terminata

1 aprile 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ad avvenuto accredito sul

conto clienti del notaio dell’importo di fr. 500'000.- quale versamento della

prima rata, questi ha proceduto, in ottemperanza a quanto previsto nel rogito

menzionato, a inoltrare l’istanza di trapasso di proprietà a registro fondiario

(doc. E, clausola IV). AO 1 ha poi preso possesso dell’appartamento, per sua

stessa ammissione, il 22 giugno 2006 (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo).

C. Con petizione 29 ottobre

2008 l’arch. AP 1 ha convenuto AO 1 dinnanzi alla Pretura della giurisdizione

di Locarno Campagna, chiedendo di assodare che i rapporti tra le parti sono

retti dalla normativa sulla compravendita immobiliare e di condannare la

convenuta al versamento ci complessivi 83'710.- oltre interessi. Con risposta

17 febbraio 2009 quest’ultima si è opposta alla domanda avversaria, chiedendo

di specificare che il pagamento del “saldo del prezzo della compravendita”

sarebbe avvenuto “non appena l’opera sarà consegnata, completata e priva di

difetti” e di ordinare all’attore di depositare presso la Pretura fr. 17'000.-

a titolo di garanzia per il pagamento della TUI. Ella ha altresì postulato, in

via riconvenzionale, di condannare la controparte al versamento di fr. 17'007.80 a titolo di risarcimento danni dovuti, a suo dire, dalla cattiva esecuzione o dalla mancata

esecuzione di determinati lavori. Con risposta riconvenzionale 17 marzo 2009

l’attore si è opposto alla domanda della convenuta. Esperita l’istruttoria le

parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto conclusioni

scritte. Nel proprio memoriale 30 marzo 2012 l’attore ha ribadito la propria

richiesta, mentre la convenuta, nelle conclusioni 29 marzo 2012, ha omesso la domanda di deposito della garanzia. Statuendo con sentenza 14 maggio 2012 il

Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha accolto la domanda

riconvenzionale limitatamente a fr. 5'904.30.

D. Con

appello 13 giugno 2012 l’attore è insorto contro il giudizio testé menzionato,

chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione, di respingere

integralmente la domanda riconvenzionale e di stralciare per desistenza quella

tesa al deposito di fr. 17'000.- quale garanzia per il pagamento della TUI. Con

osservazioni (correttamente: risposta) 23 agosto 2012 la convenuta postula

invece la reiezione dell’appello nella misura in cui fosse ricevibile.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272).

Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata – vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2) – dopo

quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2. Per verificare

l’appellabilità il valore è determinato dall’ultima conclusione riconosciuta

nella decisione pretorile (art. 308 cpv. 2 CPC). Determinante è pertanto il

valore litigioso al momento in cui è prolata la decisione di prima istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1355; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO

Komm., 2ª ed., n. 39 ad art. 308). Nella fattispecie tale valore corrisponde a

fr. 83'710.- per la petizione e fr. 17'007.80 per la domanda riconvenzionale. Da

qui, l’appellabilità della sentenza pretorile.

3. L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in

particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali

ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (TF,

sentenza inc.4A_659/2011 del 7 dicembre 2011, consid. 4; II CCA, sentenze inc.

12.2011.119 del 18 aprile 2013, inc. 12.2012.123 del 17 ottobre 2012, inc.

12.2012.13 del 23 febbraio 2012; Reetz/Theiler,

op. cit., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz,

n. 92 ad art. 311).

4. Il Pretore aggiunto ha

ritenuto applicabile alla fattispecie la normativa sul contratto di appalto e

non quella sul contratto di compravendita invocata da entrambe le parti. Egli

ha quindi respinto la richiesta di pagamento del saldo della mercede formulata

dall’attore, spiegando che l’opera non era stata ancora consegnata, dato che i

lavori da eseguire non erano stati completati. Il primo giudice ha, invece,

riconosciuto all’attrice riconvenzionale la rifusione dei costi inerenti alla

prova a futura memoria di fr. 5'904.30, accogliendo limitatamente a tale importo

la sua azione riconvenzionale.

5. Nelle sue domande di

giudizio in appello, l’appellante chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di stralciare per desistenza la richiesta della convenuta tesa al

deposito di fr. 17'000.- quale garanzia per il pagamento della TUI, formulata

negli allegati preliminari e non più ripresa con le conclusioni. Il Pretore

aggiunto ha invero menzionato la circostanza, senza tuttavia trarne conseguenze

nei dispositivi della sentenza e senza aggiungere tale valore a quello da lui

accertato per l’azione principale. In questa sede l’appellante non spiega per

quale motivo sarebbe errata la decisione del Pretore aggiunto, limitandosi a

proporre la domanda di giudizio da lui auspicata. In mancanza della benché

minima motivazione, la domanda è d’acchito irricevibile (art. 311 CPC).

6. L’appellante critica

dapprima il Pretore aggiunto per aver applicato alla fattispecie la normativa

sul contratto d’appalto.

6.1 A suo dire il primo giudice non

avrebbe potuto scostarsi da quanto “espressamente” voluto dalle parti,

ovvero l’applicazione delle regole sulla compravendita (memoriale, pag. 5

seg.). L’attore disconosce, tuttavia, che sulla base del principio “iura

novit curia” il giudice non è vincolato all’erronea valutazione giuridica

dei fatti di causa fornita dalle parti (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87 con riferimenti; cfr. sotto l’egida del

CPC gli art. 57 e 221 cpv. 3 CPC). Il giudice deve quindi applicare alla

controversia anche eventuali conseguenze giuridiche di norme o principi ai

quali le parti non hanno fatto alcun accenno, nel rispetto però del loro

diritto di essere sentite allorquando ciò assurge a un cosiddetto “effetto

sorpresa” (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., pag. 137). Così facendo, va detto, il giudice non vìola

nemmeno il divieto dell’ultra petizione, poiché si limita a giudicare la

fattispecie sotto un nuovo punto di vista giuridico (DTF 120 II 172 consid. 3a).

L’appellante reputa che nel caso precipuo non si sia in presenza di interpretazioni

discordanti delle parti sulla natura del rapporto contrattuale. Egli confonde,

tuttavia, l’interpretazione soggettiva del contratto, ovvero quella tesa ad

accertare la volontà reale delle parti, con il diritto applicabile alla

fattispecie. In altre parole, in presenza di un contratto il cui contenuto, non

contestato dalle parti, ha la natura del contratto di appalto, non possono

queste scostarsi da quanto voluto e qualificarlo in maniera avulsa dal suo

contesto quale contratto di compravendita.

6.2 Ciò posto, va detto che il primo

giudice ha correttamente applicato alla fattispecie la normativa sul contratto

di appalto. Come già spiegato da questa Camera la vendita di un fondo di cui il

venditore sta curando o curerà l'edificazione – come nella fattispecie –

riveste la forma del contratto misto ove convivono elementi sia della

compravendita sia del contratto di appalto (inc. 12.2006.158 del 4 settembre

2007 con riferimenti). Qualora la costruzione è prevista, per volere delle

parti, unicamente nel momento in cui vi è il trapasso del fondo all’acquirente,

allora all’edificazione è unicamente applicabile la normativa sul contratto

d’appalto. Invero, siccome in tale evenienza il fondo è divenuto di proprietà

dell’acquirente, a seguito dell’estensione di tale diritto reale così come

prevista dall’art. 667 CC, alla costruzione sul fondo non può essere applicata

la normativa sul contratto di compravendita (Gauch,

Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 232). Nella fattispecie il Pretore aggiunto

ha spiegato che l’importo di fr. 83'710.- rivendicato dall’attore deve essere

ricondotto a opere non ancora edificate al momento dell’atto notarile 15 marzo

2006 (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo). L’appellante non contesta tale

accertamento. Ne consegue che quanto testé illustrato sopra si attaglia alla

fattispecie. Invero, le parti hanno previsto che il notaio si sarebbe occupato

dell’inoltro dell’istanza per l’iscrizione all’Ufficio del registro fondiario

non appena accreditato sul suo conto clienti l’importo di fr. 500'000.- di cui

alla lett. a della clausola IV (doc. E: clausola IV secondo paragrafo), ovvero

quello da versare a dieci giorni dalla firma dell’atto notarile (doc. cit.:

clausola IV, lett. a). Lo stesso giorno dell’atto notarile, ovvero il 15 marzo

2006, il notaio rogante ha inoltrato all’Ufficio del registro fondiario

l’istanza di trapasso immobiliare. Per finire, va precisato che l’appellante

nemmeno sostiene di non essersi potuto esprimere sulla normativa applicata dal

primo giudice e che quindi essa sia stata applicata con il cosiddetto “effetto

sorpresa” menzionato sopra. Alla luce di quanto illustrato, su questo punto

l’appello è pertanto respinto. Ne consegue che le censure formulate dall’attore

da pag. 6 a pag. 16 del gravame inerenti all’applicabilità, alla fattispecie,

della normativa sulla compravendita, non necessitano di essere vagliate.

7. L’appellante

reputa che le conclusioni a cui è giunto il primo giudice non siano sostenibili

nemmeno qualora si applicasse alla fattispecie la normativa sul contratto di

appalto (memoriale, pag. 17 seg.).

7.1 L’attore non contesta

che secondo l’art. 372 cpv. 1 CO il committente deve pagare la mercede all’atto

della consegna dell’opera e che ciò implica che la medesima sia stata

completamente terminata, ma afferma che l’opera è stata consegnata, dato che a

non essere terminate sarebbero unicamente alcune opere secondarie. Il Pretore

aggiunto ha precisato che l’attore non solo non ha replicato e, quindi, non ha

contestato la mancata esecuzione di tutti i lavori commissionatogli, ma ha

anche ammesso tale circostanza con la duplica riconvenzionale (sentenza

impugnata, pag. 6). L’appellante reputa, invece, che non vi era necessità di

prendere posizione “su ciò che parte avversa, che si è sempre basata

sull’esistenza di un contratto di compravendita, nemmeno ha sollevato”. A

suo dire, poi, dagli atti emerge chiaramente la natura secondaria delle opere

mancanti, sicché sarebbe stato compito del primo giudice rilevare tale aspetto

d’ufficio (appello, pag. 18). Sennonché le censure formulate dall’appellante

non possono essere condivise già per il solo motivo che le opere mancanti e

rilevate nella perizia giudiziaria non possono essere reputate secondarie. Da

tale referto è invero emerso che non sono state “posate le ringhiere sulle

terrazze del pianterreno né sui lati est e ovest né sul lato nord come previsto

sui disegni allegati all’atto di compravendita (…). Anche le recinzioni

Considerandi

metalliche all’imbocco della rampa dell’autorimessa verso il giardino sono

state provvisoriamente eseguite dai proprietari a titolo di protezione. La

messa in opera del giardino non risulta eseguita. Per l’esecuzione delle

ringhiere si valutano i seguenti costi: fornitura e posa fr./ml 80.- + IVA.

Complessivamente per le terrazze site al pianterreno sui lati est, ovest e

nord, i costi per l’esecuzione ammontano a fr. 12096.-, IVA inclusa. I costi

per l’esecuzione delle recinzioni con rete metallica ammontano a circa fr.

1800.

-, IVA inclusa. La realizzazione del giardino con parziale scarifica del terreno

e apporto di nuovo strato di terra vegetale, regolarizzazione e semina ammonta

a circa fr. 28 – 30000.-, IVA esclusa per complessivi 590 m2. Il preventivo esclude la fornitura e la piantagione di siepi, arbusti o piante” (perizia

giudiziaria 24 febbraio 2011, risposta al controquesito n. 8, pag. 16). Nella

delucidazione orale 16 maggio 2011 il perito ha poi spiegato che “nei piani

doc. C era prevista la posa di ringhiere per tutte le terrazze al piano

terreno. Il costo è quello indicato nella risposta scritta di fr. 12096.-. Su

quei piani non era invece indicata la recinzione metallica dei giardini. Il

costo è stato calcolato nella perizia perché così è stato richiesto. Non era

neppure scritto esplicitamente l’esistenza di cancelli nelle recinzioni. Per

essere precisi sui piani era indicato il cordolo lungo il confine,

(effettivamente realizzato), ma non la posa di recinzioni. La posa di un

cancelletto può essere stimata in circa fr. 800.-, fornitura e posa inclusa.

Rispetto a quanto indicato nella risposta scritta, l’altezza delle ringhiere

delle terrazze indicata nel doc. C è di 90 centimetri. Non vi sono riportate indicazioni circa la tipologia delle ringhiere. Nella perizia il

costo per la formazione delle ringhiere delle terrazze al pianterreno è quello

che corrisponde a una posa di ringhiere come quelle del resto del condominio.

Il perito precisa che il cordolo di cui riferito in precedenza, non esiste come

divisorio tra i giardini __________ e Scolari, diversamente da quanto indicato

sul piano doc. C” (delucidazione alla risposta al controquesito n. 8, pag. 3 in fondo e 4 in alto). La circostanza che le ringhiere e il giardino non sono stati completati come

previsto contrattualmente emerge anche dalla delucidazione scritta (pag. 3

seg., n. 40 e 41), a cui il perito fa riferimento a pag. 7 del verbale 16

maggio 2011 e allegata al medesimo. Le opere mancanti non rivestono, quindi, un

ruolo meramente secondario. Tanto più che i costi inerenti alla loro esecuzione

e indicati dal perito giudiziario non possono certo dirsi di secondaria

importanza per il creditore (cfr., al riguardo, Gauch,

Der Werkvertrag, 5a ed., n. 104). Per gli stessi motivi nemmeno

giova all’attore affermare che nell’ipotesi in cui la convenuta non avesse

versato alcunché a titolo di mercede, seguendo il ragionamento pretorile si

arriverebbe alla “indifendibile” conseguenza che avrebbe potuto nulla

corrispondere “per il semplice fatto che alcune rifiniture non sono state

portate a termine” (memoriale, pag. 6).

L’appellante sembra

sostenere, infine, che le opere mancanti sarebbero di secondaria importanza

poiché inerenti alle parti comuni, come ad esempio la semina del giardino

(memoriale, pag. 17). Anche tale censura non può essere condivisa già per il

solo motivo che le parti hanno previsto, in deroga all’art. 371 cpv. 1 CO – di

carattere dispositivo (cfr. Gauch, op.

cit., n. 1162) – che la mercede sarebbe stata versata in parti, l’ultima delle

quali all’appaltatore “alla scadenza di tre mesi dalla fine dei lavori,

tanto sulle parti comuni che su quelle oggetto di un diritto esclusivo”

(doc. E, clausola IV, lett. h). Esse hanno quindi previsto esplicitamente che i

lavori sarebbero dovuti essere completati anche per quanto concerne le parti

comuni.

7.2

Secondo l’appellante,

poi, l’opera è da reputarsi consegnata dato che la controparte già occupa

l’appartamento in questione e al medesimo è stata conferita l’abitabilità da

parte dell’autorità competente (memoriale, pag. 6 e 17). Quest’ultima

allegazione non è rilevante, dato che i criteri alla base dell’asserita

decisione amministrativa non corrispondono a quelli di cui al presente

giudizio. Nemmeno giova all’attore la circostanza secondo la quale la convenuta

già vivrebbe nell’appartamento. Il Tribunale federale ha spiegato che l’ingresso

nella costruzione da parte del committente prima del termine dei lavori non

comporta ancora la consegna dell’opera ai sensi dell’art. 372 CO (DTF 94 II 161

consid. 2c; giurisprudenza confermata anche in DTF 97 II 354).

7.3

L’attore afferma,

inoltre, che dev’essergli perlomeno corrisposta la parte di mercede inerente

alle opere a suo dire supplementari (memoriale, pag. 17). A parte il fatto che

la censura, sprovvista di qualsiasi dettaglio fattuale e probatorio, non

soddisfa i dettami previsti dall’art. 311 cpv. 1 CPC e, quindi, è

inammissibile, va detto che quanto menzionato sopra circa l’esigibilità della

mercede vale anche, come ben evidenziato dal Pretore aggiunto (sentenza

impugnata, pag. 7), in presenza di opere supplementari (cfr. Gauch, op. cit., n. 1154). L’allegazione

dell’attore, poi, circa l’imputabilità dei ritardi alla controparte (appello,

pag. 6 e 17), per nulla sostanziata, è anch’essa irricevibile poiché non

conforme alle esigenze poste dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Da ultimo, non si comprende

la rilevanza della censura dell’appellante secondo la quale alcuni condomini

avrebbero venduto il loro appartamento in corso di causa (memoriale, pag. 6 e

17). Costoro, del resto, nemmeno sono parti in questa causa. Alla luce di

quanto illustrato al consid. 7 la decisione del primo giudice di respingere

integralmente la domanda principale dev’essere confermata. Di conseguenza le

argomentazioni dell’appellante circa l’“improponibilità

della compensazione eccepita dai convenuti” non necessitano di approfondimento

(memoriale, pag. 6 segg.).

8.

L’appellante

critica, altresì, il Pretore aggiunto per aver accolto, seppur parzialmente, la

domanda riconvenzionale della controparte.

8.1

Il primo giudice ha condannato

l’attore a rifondere alla controparte i costi relativi all’allestimento delle

prove a futura memoria, di complessivi fr. 5'904.30. Egli ha spiegato che la

convenuta necessitava all’epoca di garantirsi la prova dei difetti e delle

manchevolezze nel caso in cui avesse voluto, in applicazione dell’art. 368 CO,

far riparare i primi e completare le opere mancanti, mettendo poi a carico

della controparte i relativi costi. Il Pretore aggiunto ha quindi precisato che

tali referti hanno evidenziato difetti e manchevolezze confermati anche dalla

successiva perizia giudiziaria. Dato che l’attore non aveva preteso che la

situazione attestata da tutte le perizie agli atti non fosse imputabile a sua

colpa, presunta giusta l’art. 97 CO, il primo giudice lo ha obbligato alla

rifusione dei costi peritali summenzionati (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo).

8.2

L’attore

afferma, anzitutto, che la perizia a futura memoria è “imprecisa, lacunosa”

(memoriale, pag. 4 in alto). Sennonché il suo asserto si esaurisce in una mera

allegazione di parte, peraltro nemmeno sostanziata. Egli prosegue

asserendo che tale perizia “oltre a non rispondere ai quesiti relativi alle

specifiche responsabilità in merito ai difetti e ai costi di eventuali

riparazioni e correttivi, è contestata non solo dall’attore, ma anche dai

periti delle assicurazioni, chiamati in causa dagli artigiani attivi sul

cantiere (…)”. Per sua natura, tuttavia, una prova a futura memoria non

verte su domande tendenti a imputare all’una o all’altra parte le singole

responsabilità per i difetti, poiché una volta constatata l’esistenza di

eventuali difetti, la questione della responsabilità sarà poi oggetto, se del

caso, di una separata causa giudiziaria. Altrettanto dicasi per la domanda

sulle possibilità di riparazione dei difetti e sul loro presumibile costo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art.

446). L’appellante sembra dimenticare, inoltre, che secondo quanto esposto dal

Pretore aggiunto la prova a futura memoria ha evidenziato aspetti ripresi dalla

perizia giudiziaria. A dire dell’attore, poi, il referto si riferirebbe

unicamente agli “asseriti e contestati danni, causati dalle precipitazioni

eccezionali avvenute in data 3 ottobre 2006” (memoriale,

pag. 4 in mezzo). Egli soggiunge che la prova a futura memoria non può avere lo

scopo di stabilire eventuali colpe (memoriale, pag. 18). In che misura la

motivazione pretorile non si concilierebbe con le censure testé indicate non è

tuttavia dato di capire.

8.3

L’appellante

precisa, altresì, che nella domanda riconvenzionale la convenuta ha chiesto il

pagamento di poste di danno di cui la perizia a futura memoria non farebbe

nemmeno menzione (memoriale, pag. 19 in alto). Egli trascura tuttavia

l’argomentazione del Pretore aggiunto, secondo la quale il committente può far

valere i danni subiti quale conseguenza di difetti anche nei casi in cui non ha

esercitato uno dei diritti formatori che gli competono in caso di difetti.

Tant’è che, più in particolare, la richiesta di risarcimento dei costi relativi

all’allestimento di una tale perizia non comporta la necessità di far valere,

quali ulteriori pretese riconvenzionali, eventuali risarcimenti danni

contemplati dalla medesima prova a futura memoria (cfr. Gauch, op. cit., n. 1851). L’attore soggiunge, al riguardo,

che della somma totale richiesta in via riconvenzionale il Pretore aggiunto ha

per finire riconosciuto unicamente una minima parte. Sennonché non si

comprende, di nuovo, in che misura tale circostanza possa essere di aiuto

all’attore per contestare l’unica posta di danno ammessa dal primo giudice.

8.4

L’appellante

conclude, su questo punto, affermando che le cause “avviate (…) con le

istanze di prova a futura memoria 21 dicembre 2006 (…) si sono oramai concluse

con decisioni che hanno statuito anche sulla ripartizione dei costi peritali

qui rivendicati dalle controparti e le decisioni su coti (correttamente: costi)

e ripetibili sono rimaste inappellate, sono cresciute in giudicato e non

possono ora più essere rimesse in discussione” (appello, pag. 19 in mezzo). Egli confonde tuttavia la decisione del giudice civile nella procedura di assunzione

della prova a futura memoria giusta l’art. 446 segg. CPC-TI su chi deve

sopportare i costi di tale referto e le spese giudiziarie, con quella del

giudice in una separata causa di risarcimento del danno. Come rilevato dal

Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo) il costo di una consulenza tecnica può costituire un danno risarcibile se la stessa era necessaria ed

appropriata (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2006.163 del 12 ottobre 2007,

consid. 9.4; II CCA sentenza del 5 aprile 2012 inc. 12.2010.84 consid. 4.3;

Rep. 1993 pag. 197). L’appellante non contesta che la perizia in questione

adempia a tali requisiti, limitandosi ad affermare, come testé illustrato a

torto, che il giudice ha già statuito definitivamente su quanto richiesto dagli

attori riconvenzionali. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

9.

L’attore critica il primo

giudice, infine, per aver riconosciuto alla controparte fr. 204.55 a titolo di rifusione delle spese per l’“intervento pompieri più ditta __________”.

Sennonché, il Pretore aggiunto non ha riconosciuto alcunché a tale titolo all’attrice

riconvenzionale (cfr. sentenza impugnata, pag. 12 in alto). Che la censura testé menzionata sia frutto di una svista manifesta dell’appellante

emerge dal suo riferimento, al riguardo, ai coniugi __________, patrocinati dal

medesimo legale in un’altra causa che li vede opporsi all’arch. AP 1 (inc.

12.2012

).

10.

Quanto agli oneri

processuali e le ripetibili inerenti alla domanda riconvenzionale, l’appellante

chiede che siano posti interamente a carico dell’attrice riconvenzionale, con

obbligo per quest’ultima di versargli fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. Egli

contesta, invero, il proprio grado di soccombenza stabilito dal primo giudice, a

suo dire, in 5/6. Il Pretore aggiunto ha stabilito il grado di soccombenza delle

parti spiegando di aver riconosciuto all’attrice riconvenzionale unicamente fr.

5'904.30 dei fr. 17'007.80 chiesti con la domanda riconvenzionale. Egli ha poi

stabilito che il convenuto riconvenzionale era soccombente in ragione di 1/3 e

non, come da questi erroneamente indicato, nella misura di 5/6 (sentenza

impugnata, pag. 12, consid. 9). A dire dell’appellante il primo giudice non

avrebbe contemplato la desistenza dell’attrice riconvenzionale circa la domanda

di deposito di fr. 17'000.- a titolo di garanzia per il pagamento della TUI (appello,

pag. 19 seg.). Nella propria risposta nonché domanda riconvenzionale la

convenuta ha formulato tale pretesa in connessione con la domanda principale,

ovvero quale richiesta n. 2 dopo quella volta alla reiezione integrale della

petizione. Ella ha affermato, al riguardo, di essere preoccupata circa il

mancato pagamento, da parte dell’attore, della TUI e ha quindi postulato

“un’adeguata trattenuta a garanzia di questa specifica imposta” (memoriale,

pag. 16 seg.). A ben vedere, quindi, la convenuta ha formulato, su questo

punto, una richiesta in via subordinata, ovvero nell’ipotesi che la domanda

principale fosse stata integralmente o parzialmente accolta. È ben vero che ella

ha poi omesso tale proposta di giudizio nelle conclusioni di causa, ma tale

modo di procedere non ha influenza, per i motivi testé illustrati, sulla

determinazione del grado di soccombenza della domanda riconvenzionale. Anche su

questo punto l’appello è quindi respinto.

10.

In definitiva, nella misura

in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali, calcolate in

virtù dell’art. 94 cpv. 2 CPC sulla base di un valore ancora litigioso in

appello di fr. 89'614.30 (fr. 83'710.- + fr. 5'904.30), sono poste interamente

a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere alla

controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Quanto agli

eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle

conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a

LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è

sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della

domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a

vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale

valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su

entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso della

domanda principale è di fr. 83'710.- (richiesti in appello). Quello della domanda

riconvenzionale è di fr. 5'904.30 (importo stabilito dal Pretore).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile

l’appello 13 giugno 2012 dell’arch. AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali della

procedura di appello, consistenti in fr. 1'800.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 2'200.-

per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad

almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF).