12.2012.103
Appalto. Pagamento della mercede. Opera non terminata
1 aprile 2014Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2012.103
Lugano
1° aprile 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OA.2008.178
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna – promossa con petizione
29 ottobre 2008 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
ora rappr. dall’ PA 1
con cui ha chiesto di
assodare che i rapporti tra le parti sono retti dalla normativa sulla
compravendita immobiliare e di condannare la convenuta al versamento di
complessivi fr. 83'710.- oltre interessi;
domanda avversata dalla
convenuta che ha chiesto di specificare che il pagamento del “saldo del
prezzo della compravendita” sarebbe avvenuto “non appena l’opera sarà
consegnata, completata e priva di difetti” e di ordinare all’attore di
depositare presso la Pretura fr. 17'000.- a titolo di garanzia per il pagamento
della TUI (quest’ultima domanda omessa con le conclusioni), nonché, in via
riconvenzionale, ha postulato di condannare la controparte al versamento di fr.
17'007.80 a titolo di risarcimento danni;
richieste alle quali
l’attore si è opposto con risposta riconvenzionale;
e sulle quali il Pretore
aggiunto ha statuito con sentenza 14 maggio 2012, respingendo la petizione e
accogliendo la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 5'904.30;
appellante l’attore che
con appello 13 giugno 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere la petizione, di respingere integralmente la domanda riconvenzionale
e di stralciare per desistenza quella tesa al deposito di fr. 17'000.- quale
garanzia per il pagamento della TUI, con protesta di spese processuali e
ripetibili;
mentre la convenuta con
osservazioni (correttamente: risposta) 23 agosto 2012 postula la reiezione
dell’appello nella misura in cui fosse ricevibile, pure con protesta delle
spese giudiziarie di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
in fatto: A. Con atto notarile 15 marzo 2006
l’arch. AP 1 ha venduto a AO 1 l’unità di PPP n. __________, quota di __________
del fondo base part. n. __________ RFD di __________, con diritto esclusivo
sull’appartamento n. 6 (doc. E). Sebbene al momento della vendita il condominio
in questione fosse già in corso di edificazione, nella premessa del rogito è
stato indicato che “la parte venditrice intende edificare un immobile sul
fondo part. n. __________ RFD di __________, costituito in PPP prima della
costruzione, come risulta dai piani della PPP stessa, copia dei quali è stata
consegnata alla parte acquirente”. Tale circostanza è stata ribadita anche
alla clausola n. V del rogito menzionato, ove è specificato che: “il fondo è
acquistato nello stato di fatto e di diritto noto alle parti e da esse
accettato, tenuto conto che nel prezzo della compravendita è compresa la
costruzione di un appartamento completamente terminato così come ai piani di
PPP e alla relazione tecnica allegati. Sono quindi comprese le spese di
costruzione come ai piani e relazione tecnica e le spese per onorari di
architetto”. Il “prezzo di vendita” è stato fissato “a corpo in
complessivi fr. 610'000.-”, da versare a rate. Il primo pagamento, di fr.
500'000.-, è stato previsto entro dieci giorni dalla firma dell’atto notarile,
mentre l’ultima rata, di fr. 110'000.-, è stata prevista “entro dieci giorni
dalla consegna dell’appartamento” e così suddivisa: “fr. 60'000.- sul
conto __________ __________ presso __________, __________; fr. 50'000.- sul
conto clienti del notaio rogante, con l’incarico di riversarlo alla parte
venditrice solo alla scadenza di tre mesi dalla fine dei lavori, tanto sulle
parti comuni che su quelle oggetto di un diritto esclusivo” (doc. E,
clausola IV).
Fatti
B. Ad avvenuto accredito sul
conto clienti del notaio dell’importo di fr. 500'000.- quale versamento della
prima rata, questi ha proceduto, in ottemperanza a quanto previsto nel rogito
menzionato, a inoltrare l’istanza di trapasso di proprietà a registro fondiario
(doc. E, clausola IV). AO 1 ha poi preso possesso dell’appartamento, per sua
stessa ammissione, il 22 giugno 2006 (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo).
C. Con petizione 29 ottobre
2008 l’arch. AP 1 ha convenuto AO 1 dinnanzi alla Pretura della giurisdizione
di Locarno Campagna, chiedendo di assodare che i rapporti tra le parti sono
retti dalla normativa sulla compravendita immobiliare e di condannare la
convenuta al versamento ci complessivi 83'710.- oltre interessi. Con risposta
17 febbraio 2009 quest’ultima si è opposta alla domanda avversaria, chiedendo
di specificare che il pagamento del “saldo del prezzo della compravendita”
sarebbe avvenuto “non appena l’opera sarà consegnata, completata e priva di
difetti” e di ordinare all’attore di depositare presso la Pretura fr. 17'000.-
a titolo di garanzia per il pagamento della TUI. Ella ha altresì postulato, in
via riconvenzionale, di condannare la controparte al versamento di fr. 17'007.80 a titolo di risarcimento danni dovuti, a suo dire, dalla cattiva esecuzione o dalla mancata
esecuzione di determinati lavori. Con risposta riconvenzionale 17 marzo 2009
l’attore si è opposto alla domanda della convenuta. Esperita l’istruttoria le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto conclusioni
scritte. Nel proprio memoriale 30 marzo 2012 l’attore ha ribadito la propria
richiesta, mentre la convenuta, nelle conclusioni 29 marzo 2012, ha omesso la domanda di deposito della garanzia. Statuendo con sentenza 14 maggio 2012 il
Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha accolto la domanda
riconvenzionale limitatamente a fr. 5'904.30.
D. Con
appello 13 giugno 2012 l’attore è insorto contro il giudizio testé menzionato,
chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione, di respingere
integralmente la domanda riconvenzionale e di stralciare per desistenza quella
tesa al deposito di fr. 17'000.- quale garanzia per il pagamento della TUI. Con
osservazioni (correttamente: risposta) 23 agosto 2012 la convenuta postula
invece la reiezione dell’appello nella misura in cui fosse ricevibile.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata – vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2) – dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Per verificare
l’appellabilità il valore è determinato dall’ultima conclusione riconosciuta
nella decisione pretorile (art. 308 cpv. 2 CPC). Determinante è pertanto il
valore litigioso al momento in cui è prolata la decisione di prima istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1355; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Komm., 2ª ed., n. 39 ad art. 308). Nella fattispecie tale valore corrisponde a
fr. 83'710.- per la petizione e fr. 17'007.80 per la domanda riconvenzionale. Da
qui, l’appellabilità della sentenza pretorile.
3. L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in
particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (TF,
sentenza inc.4A_659/2011 del 7 dicembre 2011, consid. 4; II CCA, sentenze inc.
12.2011.119 del 18 aprile 2013, inc. 12.2012.123 del 17 ottobre 2012, inc.
12.2012.13 del 23 febbraio 2012; Reetz/Theiler,
op. cit., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz,
n. 92 ad art. 311).
4. Il Pretore aggiunto ha
ritenuto applicabile alla fattispecie la normativa sul contratto di appalto e
non quella sul contratto di compravendita invocata da entrambe le parti. Egli
ha quindi respinto la richiesta di pagamento del saldo della mercede formulata
dall’attore, spiegando che l’opera non era stata ancora consegnata, dato che i
lavori da eseguire non erano stati completati. Il primo giudice ha, invece,
riconosciuto all’attrice riconvenzionale la rifusione dei costi inerenti alla
prova a futura memoria di fr. 5'904.30, accogliendo limitatamente a tale importo
la sua azione riconvenzionale.
5. Nelle sue domande di
giudizio in appello, l’appellante chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di stralciare per desistenza la richiesta della convenuta tesa al
deposito di fr. 17'000.- quale garanzia per il pagamento della TUI, formulata
negli allegati preliminari e non più ripresa con le conclusioni. Il Pretore
aggiunto ha invero menzionato la circostanza, senza tuttavia trarne conseguenze
nei dispositivi della sentenza e senza aggiungere tale valore a quello da lui
accertato per l’azione principale. In questa sede l’appellante non spiega per
quale motivo sarebbe errata la decisione del Pretore aggiunto, limitandosi a
proporre la domanda di giudizio da lui auspicata. In mancanza della benché
minima motivazione, la domanda è d’acchito irricevibile (art. 311 CPC).
6. L’appellante critica
dapprima il Pretore aggiunto per aver applicato alla fattispecie la normativa
sul contratto d’appalto.
6.1 A suo dire il primo giudice non
avrebbe potuto scostarsi da quanto “espressamente” voluto dalle parti,
ovvero l’applicazione delle regole sulla compravendita (memoriale, pag. 5
seg.). L’attore disconosce, tuttavia, che sulla base del principio “iura
novit curia” il giudice non è vincolato all’erronea valutazione giuridica
dei fatti di causa fornita dalle parti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87 con riferimenti; cfr. sotto l’egida del
CPC gli art. 57 e 221 cpv. 3 CPC). Il giudice deve quindi applicare alla
controversia anche eventuali conseguenze giuridiche di norme o principi ai
quali le parti non hanno fatto alcun accenno, nel rispetto però del loro
diritto di essere sentite allorquando ciò assurge a un cosiddetto “effetto
sorpresa” (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
op. cit., pag. 137). Così facendo, va detto, il giudice non vìola
nemmeno il divieto dell’ultra petizione, poiché si limita a giudicare la
fattispecie sotto un nuovo punto di vista giuridico (DTF 120 II 172 consid. 3a).
L’appellante reputa che nel caso precipuo non si sia in presenza di interpretazioni
discordanti delle parti sulla natura del rapporto contrattuale. Egli confonde,
tuttavia, l’interpretazione soggettiva del contratto, ovvero quella tesa ad
accertare la volontà reale delle parti, con il diritto applicabile alla
fattispecie. In altre parole, in presenza di un contratto il cui contenuto, non
contestato dalle parti, ha la natura del contratto di appalto, non possono
queste scostarsi da quanto voluto e qualificarlo in maniera avulsa dal suo
contesto quale contratto di compravendita.
6.2 Ciò posto, va detto che il primo
giudice ha correttamente applicato alla fattispecie la normativa sul contratto
di appalto. Come già spiegato da questa Camera la vendita di un fondo di cui il
venditore sta curando o curerà l'edificazione – come nella fattispecie –
riveste la forma del contratto misto ove convivono elementi sia della
compravendita sia del contratto di appalto (inc. 12.2006.158 del 4 settembre
2007 con riferimenti). Qualora la costruzione è prevista, per volere delle
parti, unicamente nel momento in cui vi è il trapasso del fondo all’acquirente,
allora all’edificazione è unicamente applicabile la normativa sul contratto
d’appalto. Invero, siccome in tale evenienza il fondo è divenuto di proprietà
dell’acquirente, a seguito dell’estensione di tale diritto reale così come
prevista dall’art. 667 CC, alla costruzione sul fondo non può essere applicata
la normativa sul contratto di compravendita (Gauch,
Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 232). Nella fattispecie il Pretore aggiunto
ha spiegato che l’importo di fr. 83'710.- rivendicato dall’attore deve essere
ricondotto a opere non ancora edificate al momento dell’atto notarile 15 marzo
2006 (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo). L’appellante non contesta tale
accertamento. Ne consegue che quanto testé illustrato sopra si attaglia alla
fattispecie. Invero, le parti hanno previsto che il notaio si sarebbe occupato
dell’inoltro dell’istanza per l’iscrizione all’Ufficio del registro fondiario
non appena accreditato sul suo conto clienti l’importo di fr. 500'000.- di cui
alla lett. a della clausola IV (doc. E: clausola IV secondo paragrafo), ovvero
quello da versare a dieci giorni dalla firma dell’atto notarile (doc. cit.:
clausola IV, lett. a). Lo stesso giorno dell’atto notarile, ovvero il 15 marzo
2006, il notaio rogante ha inoltrato all’Ufficio del registro fondiario
l’istanza di trapasso immobiliare. Per finire, va precisato che l’appellante
nemmeno sostiene di non essersi potuto esprimere sulla normativa applicata dal
primo giudice e che quindi essa sia stata applicata con il cosiddetto “effetto
sorpresa” menzionato sopra. Alla luce di quanto illustrato, su questo punto
l’appello è pertanto respinto. Ne consegue che le censure formulate dall’attore
da pag. 6 a pag. 16 del gravame inerenti all’applicabilità, alla fattispecie,
della normativa sulla compravendita, non necessitano di essere vagliate.
7. L’appellante
reputa che le conclusioni a cui è giunto il primo giudice non siano sostenibili
nemmeno qualora si applicasse alla fattispecie la normativa sul contratto di
appalto (memoriale, pag. 17 seg.).
7.1 L’attore non contesta
che secondo l’art. 372 cpv. 1 CO il committente deve pagare la mercede all’atto
della consegna dell’opera e che ciò implica che la medesima sia stata
completamente terminata, ma afferma che l’opera è stata consegnata, dato che a
non essere terminate sarebbero unicamente alcune opere secondarie. Il Pretore
aggiunto ha precisato che l’attore non solo non ha replicato e, quindi, non ha
contestato la mancata esecuzione di tutti i lavori commissionatogli, ma ha
anche ammesso tale circostanza con la duplica riconvenzionale (sentenza
impugnata, pag. 6). L’appellante reputa, invece, che non vi era necessità di
prendere posizione “su ciò che parte avversa, che si è sempre basata
sull’esistenza di un contratto di compravendita, nemmeno ha sollevato”. A
suo dire, poi, dagli atti emerge chiaramente la natura secondaria delle opere
mancanti, sicché sarebbe stato compito del primo giudice rilevare tale aspetto
d’ufficio (appello, pag. 18). Sennonché le censure formulate dall’appellante
non possono essere condivise già per il solo motivo che le opere mancanti e
rilevate nella perizia giudiziaria non possono essere reputate secondarie. Da
tale referto è invero emerso che non sono state “posate le ringhiere sulle
terrazze del pianterreno né sui lati est e ovest né sul lato nord come previsto
sui disegni allegati all’atto di compravendita (…). Anche le recinzioni
Considerandi
metalliche all’imbocco della rampa dell’autorimessa verso il giardino sono
state provvisoriamente eseguite dai proprietari a titolo di protezione. La
messa in opera del giardino non risulta eseguita. Per l’esecuzione delle
ringhiere si valutano i seguenti costi: fornitura e posa fr./ml 80.- + IVA.
Complessivamente per le terrazze site al pianterreno sui lati est, ovest e
nord, i costi per l’esecuzione ammontano a fr. 12096.-, IVA inclusa. I costi
per l’esecuzione delle recinzioni con rete metallica ammontano a circa fr.
1800.
-, IVA inclusa. La realizzazione del giardino con parziale scarifica del terreno
e apporto di nuovo strato di terra vegetale, regolarizzazione e semina ammonta
a circa fr. 28 – 30000.-, IVA esclusa per complessivi 590 m2. Il preventivo esclude la fornitura e la piantagione di siepi, arbusti o piante” (perizia
giudiziaria 24 febbraio 2011, risposta al controquesito n. 8, pag. 16). Nella
delucidazione orale 16 maggio 2011 il perito ha poi spiegato che “nei piani
doc. C era prevista la posa di ringhiere per tutte le terrazze al piano
terreno. Il costo è quello indicato nella risposta scritta di fr. 12096.-. Su
quei piani non era invece indicata la recinzione metallica dei giardini. Il
costo è stato calcolato nella perizia perché così è stato richiesto. Non era
neppure scritto esplicitamente l’esistenza di cancelli nelle recinzioni. Per
essere precisi sui piani era indicato il cordolo lungo il confine,
(effettivamente realizzato), ma non la posa di recinzioni. La posa di un
cancelletto può essere stimata in circa fr. 800.-, fornitura e posa inclusa.
Rispetto a quanto indicato nella risposta scritta, l’altezza delle ringhiere
delle terrazze indicata nel doc. C è di 90 centimetri. Non vi sono riportate indicazioni circa la tipologia delle ringhiere. Nella perizia il
costo per la formazione delle ringhiere delle terrazze al pianterreno è quello
che corrisponde a una posa di ringhiere come quelle del resto del condominio.
Il perito precisa che il cordolo di cui riferito in precedenza, non esiste come
divisorio tra i giardini __________ e Scolari, diversamente da quanto indicato
sul piano doc. C” (delucidazione alla risposta al controquesito n. 8, pag. 3 in fondo e 4 in alto). La circostanza che le ringhiere e il giardino non sono stati completati come
previsto contrattualmente emerge anche dalla delucidazione scritta (pag. 3
seg., n. 40 e 41), a cui il perito fa riferimento a pag. 7 del verbale 16
maggio 2011 e allegata al medesimo. Le opere mancanti non rivestono, quindi, un
ruolo meramente secondario. Tanto più che i costi inerenti alla loro esecuzione
e indicati dal perito giudiziario non possono certo dirsi di secondaria
importanza per il creditore (cfr., al riguardo, Gauch,
Der Werkvertrag, 5a ed., n. 104). Per gli stessi motivi nemmeno
giova all’attore affermare che nell’ipotesi in cui la convenuta non avesse
versato alcunché a titolo di mercede, seguendo il ragionamento pretorile si
arriverebbe alla “indifendibile” conseguenza che avrebbe potuto nulla
corrispondere “per il semplice fatto che alcune rifiniture non sono state
portate a termine” (memoriale, pag. 6).
L’appellante sembra
sostenere, infine, che le opere mancanti sarebbero di secondaria importanza
poiché inerenti alle parti comuni, come ad esempio la semina del giardino
(memoriale, pag. 17). Anche tale censura non può essere condivisa già per il
solo motivo che le parti hanno previsto, in deroga all’art. 371 cpv. 1 CO – di
carattere dispositivo (cfr. Gauch, op.
cit., n. 1162) – che la mercede sarebbe stata versata in parti, l’ultima delle
quali all’appaltatore “alla scadenza di tre mesi dalla fine dei lavori,
tanto sulle parti comuni che su quelle oggetto di un diritto esclusivo”
(doc. E, clausola IV, lett. h). Esse hanno quindi previsto esplicitamente che i
lavori sarebbero dovuti essere completati anche per quanto concerne le parti
comuni.
7.2
Secondo l’appellante,
poi, l’opera è da reputarsi consegnata dato che la controparte già occupa
l’appartamento in questione e al medesimo è stata conferita l’abitabilità da
parte dell’autorità competente (memoriale, pag. 6 e 17). Quest’ultima
allegazione non è rilevante, dato che i criteri alla base dell’asserita
decisione amministrativa non corrispondono a quelli di cui al presente
giudizio. Nemmeno giova all’attore la circostanza secondo la quale la convenuta
già vivrebbe nell’appartamento. Il Tribunale federale ha spiegato che l’ingresso
nella costruzione da parte del committente prima del termine dei lavori non
comporta ancora la consegna dell’opera ai sensi dell’art. 372 CO (DTF 94 II 161
consid. 2c; giurisprudenza confermata anche in DTF 97 II 354).
7.3
L’attore afferma,
inoltre, che dev’essergli perlomeno corrisposta la parte di mercede inerente
alle opere a suo dire supplementari (memoriale, pag. 17). A parte il fatto che
la censura, sprovvista di qualsiasi dettaglio fattuale e probatorio, non
soddisfa i dettami previsti dall’art. 311 cpv. 1 CPC e, quindi, è
inammissibile, va detto che quanto menzionato sopra circa l’esigibilità della
mercede vale anche, come ben evidenziato dal Pretore aggiunto (sentenza
impugnata, pag. 7), in presenza di opere supplementari (cfr. Gauch, op. cit., n. 1154). L’allegazione
dell’attore, poi, circa l’imputabilità dei ritardi alla controparte (appello,
pag. 6 e 17), per nulla sostanziata, è anch’essa irricevibile poiché non
conforme alle esigenze poste dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Da ultimo, non si comprende
la rilevanza della censura dell’appellante secondo la quale alcuni condomini
avrebbero venduto il loro appartamento in corso di causa (memoriale, pag. 6 e
17). Costoro, del resto, nemmeno sono parti in questa causa. Alla luce di
quanto illustrato al consid. 7 la decisione del primo giudice di respingere
integralmente la domanda principale dev’essere confermata. Di conseguenza le
argomentazioni dell’appellante circa l’“improponibilità
della compensazione eccepita dai convenuti” non necessitano di approfondimento
(memoriale, pag. 6 segg.).
8.
L’appellante
critica, altresì, il Pretore aggiunto per aver accolto, seppur parzialmente, la
domanda riconvenzionale della controparte.
8.1
Il primo giudice ha condannato
l’attore a rifondere alla controparte i costi relativi all’allestimento delle
prove a futura memoria, di complessivi fr. 5'904.30. Egli ha spiegato che la
convenuta necessitava all’epoca di garantirsi la prova dei difetti e delle
manchevolezze nel caso in cui avesse voluto, in applicazione dell’art. 368 CO,
far riparare i primi e completare le opere mancanti, mettendo poi a carico
della controparte i relativi costi. Il Pretore aggiunto ha quindi precisato che
tali referti hanno evidenziato difetti e manchevolezze confermati anche dalla
successiva perizia giudiziaria. Dato che l’attore non aveva preteso che la
situazione attestata da tutte le perizie agli atti non fosse imputabile a sua
colpa, presunta giusta l’art. 97 CO, il primo giudice lo ha obbligato alla
rifusione dei costi peritali summenzionati (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo).
8.2
L’attore
afferma, anzitutto, che la perizia a futura memoria è “imprecisa, lacunosa”
(memoriale, pag. 4 in alto). Sennonché il suo asserto si esaurisce in una mera
allegazione di parte, peraltro nemmeno sostanziata. Egli prosegue
asserendo che tale perizia “oltre a non rispondere ai quesiti relativi alle
specifiche responsabilità in merito ai difetti e ai costi di eventuali
riparazioni e correttivi, è contestata non solo dall’attore, ma anche dai
periti delle assicurazioni, chiamati in causa dagli artigiani attivi sul
cantiere (…)”. Per sua natura, tuttavia, una prova a futura memoria non
verte su domande tendenti a imputare all’una o all’altra parte le singole
responsabilità per i difetti, poiché una volta constatata l’esistenza di
eventuali difetti, la questione della responsabilità sarà poi oggetto, se del
caso, di una separata causa giudiziaria. Altrettanto dicasi per la domanda
sulle possibilità di riparazione dei difetti e sul loro presumibile costo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art.
446). L’appellante sembra dimenticare, inoltre, che secondo quanto esposto dal
Pretore aggiunto la prova a futura memoria ha evidenziato aspetti ripresi dalla
perizia giudiziaria. A dire dell’attore, poi, il referto si riferirebbe
unicamente agli “asseriti e contestati danni, causati dalle precipitazioni
eccezionali avvenute in data 3 ottobre 2006” (memoriale,
pag. 4 in mezzo). Egli soggiunge che la prova a futura memoria non può avere lo
scopo di stabilire eventuali colpe (memoriale, pag. 18). In che misura la
motivazione pretorile non si concilierebbe con le censure testé indicate non è
tuttavia dato di capire.
8.3
L’appellante
precisa, altresì, che nella domanda riconvenzionale la convenuta ha chiesto il
pagamento di poste di danno di cui la perizia a futura memoria non farebbe
nemmeno menzione (memoriale, pag. 19 in alto). Egli trascura tuttavia
l’argomentazione del Pretore aggiunto, secondo la quale il committente può far
valere i danni subiti quale conseguenza di difetti anche nei casi in cui non ha
esercitato uno dei diritti formatori che gli competono in caso di difetti.
Tant’è che, più in particolare, la richiesta di risarcimento dei costi relativi
all’allestimento di una tale perizia non comporta la necessità di far valere,
quali ulteriori pretese riconvenzionali, eventuali risarcimenti danni
contemplati dalla medesima prova a futura memoria (cfr. Gauch, op. cit., n. 1851). L’attore soggiunge, al riguardo,
che della somma totale richiesta in via riconvenzionale il Pretore aggiunto ha
per finire riconosciuto unicamente una minima parte. Sennonché non si
comprende, di nuovo, in che misura tale circostanza possa essere di aiuto
all’attore per contestare l’unica posta di danno ammessa dal primo giudice.
8.4
L’appellante
conclude, su questo punto, affermando che le cause “avviate (…) con le
istanze di prova a futura memoria 21 dicembre 2006 (…) si sono oramai concluse
con decisioni che hanno statuito anche sulla ripartizione dei costi peritali
qui rivendicati dalle controparti e le decisioni su coti (correttamente: costi)
e ripetibili sono rimaste inappellate, sono cresciute in giudicato e non
possono ora più essere rimesse in discussione” (appello, pag. 19 in mezzo). Egli confonde tuttavia la decisione del giudice civile nella procedura di assunzione
della prova a futura memoria giusta l’art. 446 segg. CPC-TI su chi deve
sopportare i costi di tale referto e le spese giudiziarie, con quella del
giudice in una separata causa di risarcimento del danno. Come rilevato dal
Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo) il costo di una consulenza tecnica può costituire un danno risarcibile se la stessa era necessaria ed
appropriata (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2006.163 del 12 ottobre 2007,
consid. 9.4; II CCA sentenza del 5 aprile 2012 inc. 12.2010.84 consid. 4.3;
Rep. 1993 pag. 197). L’appellante non contesta che la perizia in questione
adempia a tali requisiti, limitandosi ad affermare, come testé illustrato a
torto, che il giudice ha già statuito definitivamente su quanto richiesto dagli
attori riconvenzionali. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.
9.
L’attore critica il primo
giudice, infine, per aver riconosciuto alla controparte fr. 204.55 a titolo di rifusione delle spese per l’“intervento pompieri più ditta __________”.
Sennonché, il Pretore aggiunto non ha riconosciuto alcunché a tale titolo all’attrice
riconvenzionale (cfr. sentenza impugnata, pag. 12 in alto). Che la censura testé menzionata sia frutto di una svista manifesta dell’appellante
emerge dal suo riferimento, al riguardo, ai coniugi __________, patrocinati dal
medesimo legale in un’altra causa che li vede opporsi all’arch. AP 1 (inc.
12.2012
).
10.
Quanto agli oneri
processuali e le ripetibili inerenti alla domanda riconvenzionale, l’appellante
chiede che siano posti interamente a carico dell’attrice riconvenzionale, con
obbligo per quest’ultima di versargli fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. Egli
contesta, invero, il proprio grado di soccombenza stabilito dal primo giudice, a
suo dire, in 5/6. Il Pretore aggiunto ha stabilito il grado di soccombenza delle
parti spiegando di aver riconosciuto all’attrice riconvenzionale unicamente fr.
5'904.30 dei fr. 17'007.80 chiesti con la domanda riconvenzionale. Egli ha poi
stabilito che il convenuto riconvenzionale era soccombente in ragione di 1/3 e
non, come da questi erroneamente indicato, nella misura di 5/6 (sentenza
impugnata, pag. 12, consid. 9). A dire dell’appellante il primo giudice non
avrebbe contemplato la desistenza dell’attrice riconvenzionale circa la domanda
di deposito di fr. 17'000.- a titolo di garanzia per il pagamento della TUI (appello,
pag. 19 seg.). Nella propria risposta nonché domanda riconvenzionale la
convenuta ha formulato tale pretesa in connessione con la domanda principale,
ovvero quale richiesta n. 2 dopo quella volta alla reiezione integrale della
petizione. Ella ha affermato, al riguardo, di essere preoccupata circa il
mancato pagamento, da parte dell’attore, della TUI e ha quindi postulato
“un’adeguata trattenuta a garanzia di questa specifica imposta” (memoriale,
pag. 16 seg.). A ben vedere, quindi, la convenuta ha formulato, su questo
punto, una richiesta in via subordinata, ovvero nell’ipotesi che la domanda
principale fosse stata integralmente o parzialmente accolta. È ben vero che ella
ha poi omesso tale proposta di giudizio nelle conclusioni di causa, ma tale
modo di procedere non ha influenza, per i motivi testé illustrati, sulla
determinazione del grado di soccombenza della domanda riconvenzionale. Anche su
questo punto l’appello è quindi respinto.
10.
In definitiva, nella misura
in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali, calcolate in
virtù dell’art. 94 cpv. 2 CPC sulla base di un valore ancora litigioso in
appello di fr. 89'614.30 (fr. 83'710.- + fr. 5'904.30), sono poste interamente
a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Quanto agli
eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle
conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a
LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è
sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della
domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a
vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale
valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su
entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso della
domanda principale è di fr. 83'710.- (richiesti in appello). Quello della domanda
riconvenzionale è di fr. 5'904.30 (importo stabilito dal Pretore).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile
l’appello 13 giugno 2012 dell’arch. AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali della
procedura di appello, consistenti in fr. 1'800.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 2'200.-
per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad
almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF).