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Decisione

12.2012.104

Procedura sommaria, provvedimento cautelare per blocco di relazione bancaria, non in assenza di verosimiglianza di pregiudizio economico e di urgenza del provvedimento

10 ottobre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

19 ottobre 2006 AP 1 ha donato in comproprietà per ½ ciascuno ai coniugi AO 1 e

AO 2 il fondo part. n. __________, comprendente un giardino e un’abitazione per

un totale di 275 mq, riservando per sé e per il suo convivente V__________, padre

di AO 1, un diritto di abitazione sulla casa ubicata sul fondo donato (doc. A).

In medesima data AP 1 e i coniugi __________ hanno firmato una convenzione

nella quale hanno pattuito tra l’altro che: “I signori AO 1 e AO 2 si impegnano

inoltre, in caso di future necessità finanziarie della Signora AP 1, e a

richiesta di quest’ultima, a gravare all’occorrenza il fondo ricevuto in

donazione con ulteriori pegni immobiliari per un valore massimo di tali pegni

pari a fr. 100'000.- (centomila) e a mettere il controvalore finanziario

ricevuto a disposizione della Signora AP 1 oppure a corrispondere in altro

modo, secondo modalità che le parti concorderanno, l’identico importo di CHF

100'000.-”, nonché impegnandosi a non vendere e a non gravare di ulteriori

pegni l’abitazione fino a che la donante fosse rimasta in vita (doc. B). L’8

giugno 2006 AO 1 ha sottoscritto una dichiarazione, nella quale attesta che “i

12 certificati (12/100) “__________” depositati presso Banca __________ sono di

proprietà di AP 1 e __________, e che posso entrare in possesso degli stessi

solo in caso di morte di entrambi i proprietari; ovvero AP 1 e __________”

(doc. D). Con scritto 20 settembre 2011, il legale di AP 1, agendo a titolo e

per conto di quest’ultima, ha chiesto ai coniugi __________ di versarle

l’importo di fr. 100'000.- in applicazione della convenzione del 19 ottobre

2006, dichiarando che la sua mandante era disposta ad annullare la donazione

immobiliare del fondo part. n. __________ assumendone le spese, e che inoltre

la sua mandante revocava ad AO 1 la relazione intestata a lei a titolo

fiduciario, chiedendole la restituzione degli averi, poiché di sua proprietà

(doc. C). Tale richiesta è rimasta senza riscontro.

B. Con

petizione 18 aprile 2012 AP 1 ha convenuto in giudizio i coniugi AO 1 e AO 2

davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona. L’attrice ha chiesto in via

principale la condanna dei convenuti al versamento di fr. 100'000.- oltre

interessi in conformità della convenzione di cui al doc. B, fr. 21'985.- oltre

interessi per gli oneri ipotecari e le spese dello stabile da lei supportate e

che invece asserisce sarebbero dovuti essere pagati dai donatari, alla

restituzione da parte di AO 1 di 1'200 parti __________ oltre ai redditi

maturati, e in via subordinata la revoca della donazione immobiliare 19 ottobre

2006 della part. n. __________. Contestualmente a tali domande l’attrice ha

inoltre richiesto che in via cautelare fosse ordinato il blocco di 12 (dodici)

certificati __________”) depositati presso la Banca __________, sulla relazione

n. __________ intestata a AO 1, per evitare che tali averi vengano liquidati

con conseguente danno economico, prevalendosi del fatto che la convenuta le ha

revocato la procura su tale relazione bancaria.

C. All’udienza

di discussione del provvedimento cautelare del 21 maggio 2012, l’istante si è

confermata nelle proprie domande, alle quali si sono opposti i convenuti. A

loro dire, già la richiesta del blocco di un conto bancario, ovvero di una

prestazione monetaria, non potrebbe essere suscettibile di un provvedimento cautelare,

visto che può essere sempre soddisfatta. Nel merito essi hanno eccepito che

l’attrice era proprietaria dei certificati litigiosi di cui chiede il blocco

solo in comune con il defunto padre della convenuta AO 1, la quale subentrerà

nella proprietà dei certificati al realizzarsi di due condizioni ovvero: la

morte di V__________, già avvenuta, e quella di AP 1, non ancora avvenuta. I

convenuti asseriscono che l’attrice potrebbe solo rivendicare la non

distrazione dei titoli fino alla sua morte. Per le parti convenute non sarebbe

comunque adempiuto il requisito dell’urgenza, atteso come il provvedimento

richiesto da controparte svuoterebbe la causa del suo oggetto, che infine, pure

nel merito, è sprovvista di buon fondamento. In replica l’istante ha ribattuto

che la revoca della procura sulla relazione bancaria della convenuta era la

dimostrazione del pericolo di sottrazione dei beni ivi depositati. I convenuti

non hanno duplicato. Il Pretore aggiunto ha ammesso agli atti i documenti

prodotti dalle parti e ha chiuso l’istruttoria sulla domanda provvisionale.

D. Nella

risposta 23 maggio 2012 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione e

in via riconvenzionale hanno chiesto la consegna dell’automobile __________,

fondandosi sullo scritto 20 settembre 2009 sottoscritto da AP 1 che dichiara di

donare la sua automobile ad AO 1 (doc. 11), e alla riconsegna di fr. 31'044,10.

E. Con

decisione 31 maggio 2012, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha

respinto l’istanza cautelare, ponendo a carico dell’attrice la tassa di

giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, nonché obbligandola a rifondere

alle controparti fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

F. Alice

Ostini è insorta contro il giudizio pretorile con atto d’ appello 14 giugno 2012,

nel quale ha chiesto che la decisione provvisionale impugnata sia riformata,

con l’ordine di bloccare i 12 certificati __________, depositati presso la

Banca __________ sulla relazione n. __________ intestata ad AO 1, con protesta

di spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Nella risposta all’appello

del 17 agosto 2012, i convenuti hanno postulato la reiezione dell’appello sia

in ordine, sia nel merito, protestando spese e ripetibili d’appello. Di queste

si dirà in seguito, per quanto necessario.

e considerato

Considerandi

1.

I provvedimenti cautelari sono adottati in procedura sommaria (art.

248.

lett. d CPC). Le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari sono appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) a condizione che nelle

vertenze a carattere patrimoniale il valore sia almeno di fr. 10'000.- (art.

308.

cpv. 2 CPC). I termini per l’appello e per la risposta sono di 10 giorni

(art. 314 cpv. 1 CPC). L’attrice ha chiesto il blocco in via cautelare di beni

del valore di almeno fr. 130'000.- e la decisione del Pretore aggiunto è pertanto

appellabile. L’appello, interposto nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1

CPC) è dunque ricevibile. La risposta presentata il 17 agosto 2012 dai

convenuti è invece tardiva. Gli appellati hanno ricevuto l’appello il 5 luglio

2012.

(osservazioni, pag. 1, punto 1) e hanno ritenuto che i termini della

procedura d’appello fossero sospesi durante le ferie giudiziarie, ciò che

- come del resto rammentato nell’ordinanza 4 luglio 2012 (art. 145 cpv. 3 CPC)

- non è (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). La risposta 17 agosto 2012 risulta dunque

tardiva e non può essere considerata ai fini del giudizio odierno.

2.

Il

Pretore aggiunto ha dapprima rilevato che la domanda provvisionale non poteva

essere rivolta contro entrambi i convenuti nella causa di merito, ma solo

contro la convenuta AO 1, e dopo aver brevemente ricordato le condizioni alle

quali è soggetta l’emanazione di un provvedimento cautelare, ha ritenuto che

nella fattispecie le domande provvisionali dell’attrice non potevano essere

accolte. La circostanza della revoca della procura concessa all’attrice,

secondo il giudice di prima istanza, non significa, né lascia presagire, una

lesione illecita – attuale o imminente – e di un danno difficilmente riparabile”

(sentenza impugnata, pag. 3). La protezione di una pretesa obbligatoria, come

quella vantata nel merito dall’attrice, non poteva inoltre essere sorretta da un

provvedimento provvisionale.

3.

Giusta

l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari

quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di

esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio

difficilmente riparabile (lett. b). La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di

un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei seguenti

presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela

giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di

lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini,

Commentario CPC, p. 1161 segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18

giugno 2012 inc. n. 12.2012.38). Il pregiudizio può essere di ogni natura,

anche meramente pecuniario (Sprecher in

op. cit., pag. 1240, n. 28 e seg. ad art. 261 CPC), ma deve rivestire una certa

importanza, come ad esempio il rischio di una perdita finanziaria

significativa, a causa del rischio d’insolvenza della controparte (Trezzini in op. cit., pag. 1164 ad art.

261.

CPC) e deve essere di difficile riparabilità o irreparabile. È

difficilmente riparabile in particolare il pregiudizio che tocca diritti

assoluti quali la personalità o la proprietà o quando sono in gioco somme di

denaro importanti e la solvibilità della convenuta è dubbia (Trezzini in op. cit., pag. 1165 ad art.

261.

CPC con riferimenti; Sprecher

in op. cit., pag. 1241, n. 34 ad art. 261 CPC). Infine il provvedimento

cautelare può essere ordinato soltanto se vi è urgenza della misura e se il

provvedimento richiesto è necessario, ovvero se è indispensabile per

raggiungere lo scopo ricercato (criterio della proporzionalità; Trezzini in op. cit. pag. 1166-1167 ad

art. 261 CPC; Sprecher in op.

cit., pag. 1243 e seg., n. 39 e seg. ad art. 261 CPC; Zürcher in op. cit., pag. 1512-1513, n. 8 e seg. ad art. 261

CPC). La verosimiglianza è il concetto essenziale della procedura cautelare e

comprende tutti gli elementi sia di fatto che di diritto (Zürcher in Brunner/Gasser/Schawander,

ZPO-Kommentar, Dike, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1511, n. 2, ad art. 261 CPC).

4.

In

primo luogo l’appellante adduce che il Pretore avrebbe accertato in maniera

errata i fatti, affermando che l’istanza cautelare non può essere rivolta nei

confronti di entrambi i convenuti, “visto che la stessa istanza era diretta

solo contro l’appellata AO 1”. L’attrice sostiene che il procedimento

provvisionale poteva essere combinato con la causa di merito e rileva che le

domande di giudizio erano state strutturate con 3 petita distinti. La

censura mossa al Pretore non è fondata. L’attrice ha convenuto in causa

entrambi i coniugi e ha formulato tre distinte domande di giudizio: in via

cautelare, in via principale e in via subordinata, senza specificare che

l’istanza cautelare era diretta contro la sola convenuta AO 1 e non contro

entrambi i convenuti. Il quesito, a ogni modo, non ha rilevanza pratica,

poiché, come si vedrà in seguito, l’appello va respinto.

5.

In

secondo luogo l’appellante censura l’apprezzamento dei fatti compiuto dal

Pretore con riferimento alle condizioni da adempiere per ottenere un

provvedimento cautelare. Come si è detto, il Pretore aggiunto ha considerato

che la revoca della procura a beneficio dell’attrice da parte di AO 1 non fosse

da interpretare come “una lesione illecita – attuale o imminente – e di un

danno difficilmente riparabile” (sentenza impugnata, pag. 3), e che il

provvedimento cautelare era possibile solo a tutela di diritti reali e non di

pretese obbligatorie, come quella dell’attrice (sentenza impugnata, pag. 3).

L’appellante sostiene invece che vi sarebbe lesione, poiché la revoca della

procura sulla relazione bancaria della convenuta le impedirebbe di esercitare

il suo diritto di proprietà sui titoli oggetto della vertenza. A detta

dell’attrice la sua situazione sarebbe simile a “quella di un proprietario di

casa che non riesce più ad accedervi in seguito alla sostituzione dei cilindri

delle serrature” (appello, pag. 5, punto 14). L’attrice asserisce inoltre di

essere la proprietaria di titoli contabili (parti di fondi di investimento),

che sarebbero parificabili a dei diritti reali, e di aver sottoscritto con la

convenuta un patto fiduciario, retto dalle regole sul contratto di mandato, in

forza del quale la convenuta sarebbe obbligata a restituirle le parti del fondo

__________ di sua proprietà. L’appellante afferma, infine, che ci si troverebbe

di fronte ad un pregiudizio difficilmente riparabile, poiché “tocca […] la

“proprietà” dell’appellante sui titoli contabili di sua spettanza, e quindi un

diritto assoluto. Nel contesto globale della controversia che oppone

l’appellante all’appellata e a AO 2, sono inoltre in gioco somme di denaro che

– poste in relazione con la situazione patrimoniale delle parti – sono da

considerare senz’altro importanti” (appello, pag. 7, punto 27).

6.

Come

rileva con pertinenza l’appellante, anche un pregiudizio patrimoniale può

giustificare l’adozione di provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale

federale 5D_211/2011 del 30 marzo 2012 consid. 6.3 destinato alla

pubblicazione), contrariamente a quanto sembra aver ritenuto il Pretore

aggiunto. Se non che, l’attrice doveva rendere verosimile l’esistenza del

pregiudizio economico e l’urgenza della misura provvisionale. Ora, l’appellante

ravvisa il rischio di una significativa perdita finanziaria nel solo fatto di

non disporre più della procura sulla relazione bancaria della convenuta dove si

trovano depositate le parti di fondo di investimento litigiose e

nell’importanza dei valori investiti in fondi in relazione con la situazione

patrimoniale delle parti. A torto. Dagli atti emerge solo che l’investimento in

titoli litigiosi ammonta a fr. 131'196.- (doc. E), ma non vi sono altri

elementi che rendano verosimile l’esistenza di un pregiudizio economico

difficilmente riparabile, per esempio a causa di una precaria situazione

finanziaria della convenuta o della sua insolvibilità, che renderebbe

impossibile la restituzione dei beni. Manca quindi la condizione – cumulativa –

del pregiudizio difficilmente riparabile, ciò che impedisce l’emanazione del

provvedimento cautelare chiesto dall’appellante. Sia pur per altri motivi,

quindi, la decisione del Pretore aggiunto regge nel risultato alla critica.

L’appello deve dunque essere respinto.

7.

Le

spese processuali seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC),

mentre non si assegnano ripetibili alle controparti, la cui risposta

all’appello si è rivelata tardiva. Il valore litigioso determinante giusta

l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro

il presente giudizio sul piano federale, è fissato a fr. 131'196.-, pari alla

somma dei certificati azionari di cui era chiesto il blocco (doc. E).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1.

L’appello 14 giugno 2012 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 400.-, già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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