12.2012.104
Procedura sommaria, provvedimento cautelare per blocco di relazione bancaria, non in assenza di verosimiglianza di pregiudizio economico e di urgenza del provvedimento
10 ottobre 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2012.104
Data decisione, Autorità:
10.10.2012, IICCA
Titolo:
Procedura sommaria, provvedimento cautelare per blocco di relazione bancaria, non in assenza di verosimiglianza di pregiudizio economico e di urgenza del provvedimento
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 261 CPC
Incarto n.
12.2012.104
Lugano
10 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.20
della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 18 aprile
2012 da
AP 1
rappr. dagli
avv RA 1 e RA 2
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. dall’ RA 3
con cui
l’attrice ha chiesto in via cautelare di ordinare il blocco di dodici
certificati __________: __________ depositati presso la Banca __________, sulla
relazione n. __________ intestata a AO 1, e contestualmente in via principale
di condannare in solido AO 1 e AO 2 a versarle l’importo di fr. 100'000.- oltre
interessi al 5% dal 28 ottobre 2011, e l’importo di fr. 21'985.- oltre
interessi al 5% a partire dal 28 ottobre 2011, nonché di condannare la sola AO 1 a restituirle 1'200 parti __________ oltre interessi, depositate presso la Banca __________, sulla
relazione n. __________ intestata a AO 1, ed in via subordinata di revocare la
donazione immobiliare della part. n. __________ avvenuta il 19 ottobre 2006 con
la conseguenza che il fondo torni ad essere di proprietà dell’attrice;
domande
avversate dai convenuti che hanno chiesto con domanda riconvenzionale 23 maggio
2012 che l’attrice sia condannata a consegnare loro l’automobile VW Polo e a
versare loro l’importo di fr. 46'344,10;
domanda
cautelare che è stata respinta con decisione 31 maggio 2012 dal Pretore
aggiunto del Distretto di Bellinzona;
appellante
l’attrice che, con atto d’appello 14 giugno 2012, chiede la riforma della
decisione impugnata nel senso di pronunciare la misura provvisionale richiesta;
mentre
i convenuti, con osservazioni 17 agosto 2012, propongono la reiezione in
ordine, subordinatamente nel merito del gravame, con protesta di spese e
ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
Fatti
A. Il
19 ottobre 2006 AP 1 ha donato in comproprietà per ½ ciascuno ai coniugi AO 1 e
AO 2 il fondo part. n. __________, comprendente un giardino e un’abitazione per
un totale di 275 mq, riservando per sé e per il suo convivente V__________, padre
di AO 1, un diritto di abitazione sulla casa ubicata sul fondo donato (doc. A).
In medesima data AP 1 e i coniugi __________ hanno firmato una convenzione
nella quale hanno pattuito tra l’altro che: “I signori AO 1 e AO 2 si impegnano
inoltre, in caso di future necessità finanziarie della Signora AP 1, e a
richiesta di quest’ultima, a gravare all’occorrenza il fondo ricevuto in
donazione con ulteriori pegni immobiliari per un valore massimo di tali pegni
pari a fr. 100'000.- (centomila) e a mettere il controvalore finanziario
ricevuto a disposizione della Signora AP 1 oppure a corrispondere in altro
modo, secondo modalità che le parti concorderanno, l’identico importo di CHF
100'000.-”, nonché impegnandosi a non vendere e a non gravare di ulteriori
pegni l’abitazione fino a che la donante fosse rimasta in vita (doc. B). L’8
giugno 2006 AO 1 ha sottoscritto una dichiarazione, nella quale attesta che “i
12 certificati (12/100) “__________” depositati presso Banca __________ sono di
proprietà di AP 1 e __________, e che posso entrare in possesso degli stessi
solo in caso di morte di entrambi i proprietari; ovvero AP 1 e __________”
(doc. D). Con scritto 20 settembre 2011, il legale di AP 1, agendo a titolo e
per conto di quest’ultima, ha chiesto ai coniugi __________ di versarle
l’importo di fr. 100'000.- in applicazione della convenzione del 19 ottobre
2006, dichiarando che la sua mandante era disposta ad annullare la donazione
immobiliare del fondo part. n. __________ assumendone le spese, e che inoltre
la sua mandante revocava ad AO 1 la relazione intestata a lei a titolo
fiduciario, chiedendole la restituzione degli averi, poiché di sua proprietà
(doc. C). Tale richiesta è rimasta senza riscontro.
B. Con
petizione 18 aprile 2012 AP 1 ha convenuto in giudizio i coniugi AO 1 e AO 2
davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona. L’attrice ha chiesto in via
principale la condanna dei convenuti al versamento di fr. 100'000.- oltre
interessi in conformità della convenzione di cui al doc. B, fr. 21'985.- oltre
interessi per gli oneri ipotecari e le spese dello stabile da lei supportate e
che invece asserisce sarebbero dovuti essere pagati dai donatari, alla
restituzione da parte di AO 1 di 1'200 parti __________ oltre ai redditi
maturati, e in via subordinata la revoca della donazione immobiliare 19 ottobre
2006 della part. n. __________. Contestualmente a tali domande l’attrice ha
inoltre richiesto che in via cautelare fosse ordinato il blocco di 12 (dodici)
certificati __________”) depositati presso la Banca __________, sulla relazione
n. __________ intestata a AO 1, per evitare che tali averi vengano liquidati
con conseguente danno economico, prevalendosi del fatto che la convenuta le ha
revocato la procura su tale relazione bancaria.
C. All’udienza
di discussione del provvedimento cautelare del 21 maggio 2012, l’istante si è
confermata nelle proprie domande, alle quali si sono opposti i convenuti. A
loro dire, già la richiesta del blocco di un conto bancario, ovvero di una
prestazione monetaria, non potrebbe essere suscettibile di un provvedimento cautelare,
visto che può essere sempre soddisfatta. Nel merito essi hanno eccepito che
l’attrice era proprietaria dei certificati litigiosi di cui chiede il blocco
solo in comune con il defunto padre della convenuta AO 1, la quale subentrerà
nella proprietà dei certificati al realizzarsi di due condizioni ovvero: la
morte di V__________, già avvenuta, e quella di AP 1, non ancora avvenuta. I
convenuti asseriscono che l’attrice potrebbe solo rivendicare la non
distrazione dei titoli fino alla sua morte. Per le parti convenute non sarebbe
comunque adempiuto il requisito dell’urgenza, atteso come il provvedimento
richiesto da controparte svuoterebbe la causa del suo oggetto, che infine, pure
nel merito, è sprovvista di buon fondamento. In replica l’istante ha ribattuto
che la revoca della procura sulla relazione bancaria della convenuta era la
dimostrazione del pericolo di sottrazione dei beni ivi depositati. I convenuti
non hanno duplicato. Il Pretore aggiunto ha ammesso agli atti i documenti
prodotti dalle parti e ha chiuso l’istruttoria sulla domanda provvisionale.
D. Nella
risposta 23 maggio 2012 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione e
in via riconvenzionale hanno chiesto la consegna dell’automobile __________,
fondandosi sullo scritto 20 settembre 2009 sottoscritto da AP 1 che dichiara di
donare la sua automobile ad AO 1 (doc. 11), e alla riconsegna di fr. 31'044,10.
E. Con
decisione 31 maggio 2012, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha
respinto l’istanza cautelare, ponendo a carico dell’attrice la tassa di
giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, nonché obbligandola a rifondere
alle controparti fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
F. Alice
Ostini è insorta contro il giudizio pretorile con atto d’ appello 14 giugno 2012,
nel quale ha chiesto che la decisione provvisionale impugnata sia riformata,
con l’ordine di bloccare i 12 certificati __________, depositati presso la
Banca __________ sulla relazione n. __________ intestata ad AO 1, con protesta
di spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Nella risposta all’appello
del 17 agosto 2012, i convenuti hanno postulato la reiezione dell’appello sia
in ordine, sia nel merito, protestando spese e ripetibili d’appello. Di queste
si dirà in seguito, per quanto necessario.
e considerato
Considerandi
1.
I provvedimenti cautelari sono adottati in procedura sommaria (art.
248.
lett. d CPC). Le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari sono appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) a condizione che nelle
vertenze a carattere patrimoniale il valore sia almeno di fr. 10'000.- (art.
308.
cpv. 2 CPC). I termini per l’appello e per la risposta sono di 10 giorni
(art. 314 cpv. 1 CPC). L’attrice ha chiesto il blocco in via cautelare di beni
del valore di almeno fr. 130'000.- e la decisione del Pretore aggiunto è pertanto
appellabile. L’appello, interposto nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1
CPC) è dunque ricevibile. La risposta presentata il 17 agosto 2012 dai
convenuti è invece tardiva. Gli appellati hanno ricevuto l’appello il 5 luglio
2012.
(osservazioni, pag. 1, punto 1) e hanno ritenuto che i termini della
procedura d’appello fossero sospesi durante le ferie giudiziarie, ciò che
- come del resto rammentato nell’ordinanza 4 luglio 2012 (art. 145 cpv. 3 CPC)
- non è (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). La risposta 17 agosto 2012 risulta dunque
tardiva e non può essere considerata ai fini del giudizio odierno.
2.
Il
Pretore aggiunto ha dapprima rilevato che la domanda provvisionale non poteva
essere rivolta contro entrambi i convenuti nella causa di merito, ma solo
contro la convenuta AO 1, e dopo aver brevemente ricordato le condizioni alle
quali è soggetta l’emanazione di un provvedimento cautelare, ha ritenuto che
nella fattispecie le domande provvisionali dell’attrice non potevano essere
accolte. La circostanza della revoca della procura concessa all’attrice,
secondo il giudice di prima istanza, non significa, né lascia presagire, una
lesione illecita – attuale o imminente – e di un danno difficilmente riparabile”
(sentenza impugnata, pag. 3). La protezione di una pretesa obbligatoria, come
quella vantata nel merito dall’attrice, non poteva inoltre essere sorretta da un
provvedimento provvisionale.
3.
Giusta
l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari
quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di
esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio
difficilmente riparabile (lett. b). La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di
un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei seguenti
presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela
giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di
lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini,
Commentario CPC, p. 1161 segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18
giugno 2012 inc. n. 12.2012.38). Il pregiudizio può essere di ogni natura,
anche meramente pecuniario (Sprecher in
op. cit., pag. 1240, n. 28 e seg. ad art. 261 CPC), ma deve rivestire una certa
importanza, come ad esempio il rischio di una perdita finanziaria
significativa, a causa del rischio d’insolvenza della controparte (Trezzini in op. cit., pag. 1164 ad art.
261.
CPC) e deve essere di difficile riparabilità o irreparabile. È
difficilmente riparabile in particolare il pregiudizio che tocca diritti
assoluti quali la personalità o la proprietà o quando sono in gioco somme di
denaro importanti e la solvibilità della convenuta è dubbia (Trezzini in op. cit., pag. 1165 ad art.
261.
CPC con riferimenti; Sprecher
in op. cit., pag. 1241, n. 34 ad art. 261 CPC). Infine il provvedimento
cautelare può essere ordinato soltanto se vi è urgenza della misura e se il
provvedimento richiesto è necessario, ovvero se è indispensabile per
raggiungere lo scopo ricercato (criterio della proporzionalità; Trezzini in op. cit. pag. 1166-1167 ad
art. 261 CPC; Sprecher in op.
cit., pag. 1243 e seg., n. 39 e seg. ad art. 261 CPC; Zürcher in op. cit., pag. 1512-1513, n. 8 e seg. ad art. 261
CPC). La verosimiglianza è il concetto essenziale della procedura cautelare e
comprende tutti gli elementi sia di fatto che di diritto (Zürcher in Brunner/Gasser/Schawander,
ZPO-Kommentar, Dike, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1511, n. 2, ad art. 261 CPC).
4.
In
primo luogo l’appellante adduce che il Pretore avrebbe accertato in maniera
errata i fatti, affermando che l’istanza cautelare non può essere rivolta nei
confronti di entrambi i convenuti, “visto che la stessa istanza era diretta
solo contro l’appellata AO 1”. L’attrice sostiene che il procedimento
provvisionale poteva essere combinato con la causa di merito e rileva che le
domande di giudizio erano state strutturate con 3 petita distinti. La
censura mossa al Pretore non è fondata. L’attrice ha convenuto in causa
entrambi i coniugi e ha formulato tre distinte domande di giudizio: in via
cautelare, in via principale e in via subordinata, senza specificare che
l’istanza cautelare era diretta contro la sola convenuta AO 1 e non contro
entrambi i convenuti. Il quesito, a ogni modo, non ha rilevanza pratica,
poiché, come si vedrà in seguito, l’appello va respinto.
5.
In
secondo luogo l’appellante censura l’apprezzamento dei fatti compiuto dal
Pretore con riferimento alle condizioni da adempiere per ottenere un
provvedimento cautelare. Come si è detto, il Pretore aggiunto ha considerato
che la revoca della procura a beneficio dell’attrice da parte di AO 1 non fosse
da interpretare come “una lesione illecita – attuale o imminente – e di un
danno difficilmente riparabile” (sentenza impugnata, pag. 3), e che il
provvedimento cautelare era possibile solo a tutela di diritti reali e non di
pretese obbligatorie, come quella dell’attrice (sentenza impugnata, pag. 3).
L’appellante sostiene invece che vi sarebbe lesione, poiché la revoca della
procura sulla relazione bancaria della convenuta le impedirebbe di esercitare
il suo diritto di proprietà sui titoli oggetto della vertenza. A detta
dell’attrice la sua situazione sarebbe simile a “quella di un proprietario di
casa che non riesce più ad accedervi in seguito alla sostituzione dei cilindri
delle serrature” (appello, pag. 5, punto 14). L’attrice asserisce inoltre di
essere la proprietaria di titoli contabili (parti di fondi di investimento),
che sarebbero parificabili a dei diritti reali, e di aver sottoscritto con la
convenuta un patto fiduciario, retto dalle regole sul contratto di mandato, in
forza del quale la convenuta sarebbe obbligata a restituirle le parti del fondo
__________ di sua proprietà. L’appellante afferma, infine, che ci si troverebbe
di fronte ad un pregiudizio difficilmente riparabile, poiché “tocca […] la
“proprietà” dell’appellante sui titoli contabili di sua spettanza, e quindi un
diritto assoluto. Nel contesto globale della controversia che oppone
l’appellante all’appellata e a AO 2, sono inoltre in gioco somme di denaro che
– poste in relazione con la situazione patrimoniale delle parti – sono da
considerare senz’altro importanti” (appello, pag. 7, punto 27).
6.
Come
rileva con pertinenza l’appellante, anche un pregiudizio patrimoniale può
giustificare l’adozione di provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale
federale 5D_211/2011 del 30 marzo 2012 consid. 6.3 destinato alla
pubblicazione), contrariamente a quanto sembra aver ritenuto il Pretore
aggiunto. Se non che, l’attrice doveva rendere verosimile l’esistenza del
pregiudizio economico e l’urgenza della misura provvisionale. Ora, l’appellante
ravvisa il rischio di una significativa perdita finanziaria nel solo fatto di
non disporre più della procura sulla relazione bancaria della convenuta dove si
trovano depositate le parti di fondo di investimento litigiose e
nell’importanza dei valori investiti in fondi in relazione con la situazione
patrimoniale delle parti. A torto. Dagli atti emerge solo che l’investimento in
titoli litigiosi ammonta a fr. 131'196.- (doc. E), ma non vi sono altri
elementi che rendano verosimile l’esistenza di un pregiudizio economico
difficilmente riparabile, per esempio a causa di una precaria situazione
finanziaria della convenuta o della sua insolvibilità, che renderebbe
impossibile la restituzione dei beni. Manca quindi la condizione – cumulativa –
del pregiudizio difficilmente riparabile, ciò che impedisce l’emanazione del
provvedimento cautelare chiesto dall’appellante. Sia pur per altri motivi,
quindi, la decisione del Pretore aggiunto regge nel risultato alla critica.
L’appello deve dunque essere respinto.
7.
Le
spese processuali seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC),
mentre non si assegnano ripetibili alle controparti, la cui risposta
all’appello si è rivelata tardiva. Il valore litigioso determinante giusta
l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro
il presente giudizio sul piano federale, è fissato a fr. 131'196.-, pari alla
somma dei certificati azionari di cui era chiesto il blocco (doc. E).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1.
L’appello 14 giugno 2012 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 400.-, già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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