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Decisione

12.2012.106

Sentenza - notificazione - "posta a trattenere" - appello - tardività

5 febbraio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2012. L’appello inoltrato in data 15 giugno 2012 è pertanto tardivo e non può

essere esaminato. In ragione delle norme sopra illustrate, la raccomandata avrebbe

potuto essere ritirata già sabato 26 maggio 2012, in quanto destinata a una casella postale (in concreto la n. __________ di __________ Caselle),

se l’appellante non avesse impartito alla Posta un ordine particolare, ossia

“Trattenere secondo l’ordine del destinatario” (v. sopra consid. 7). Per i

motivi esposti, accordi con la Posta - sulle possibilità offerte ai clienti di

caselle postali v. la pubblicazione sopra citata “Lettere”, pag. 60 e 64 - non

possono influenzare il calcolo dei termini di consegna degli atti giudiziari.

10. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono

stabilite in applicazione degli art. 2, 10 e 13 LTG con la precisazione che si

tiene conto del fatto che il merito dell’appello non ha dovuto essere

esaminato. Alla parte appellata, che ha presentato una risposta, va

riconosciuta un’indennità per ripetibili. Partendo da un valore determinabile

di fr. 100'000.-, pari al capitale azionario di AP 1, trattandosi di una contestazione

relativa alla nomina dell’amministratore unico (II CCA 11 gennaio 2012, inc.

12.2011.186, consid. 1 e riferimenti), occorre tener conto del fatto che la

causa termina con un giudizio di irricevibilità (art. 13 cpv. 2 del Regolamento

sulle ripetibili).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

1. L’appello 15 giugno 2012 dell’RA 1 per sé e nell’interesse di

AP 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di appello, in complessivi fr. 500.-, già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 1'600.- per ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione

sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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