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Decisione

12.2012.107

Appello contro decreto di stralcio irricevibile per mancanza di motivazione

24 luglio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2012.107

Data decisione, Autorità:

24.07.2012, IICCA

Titolo:

Appello contro decreto di stralcio irricevibile per mancanza di motivazione

APPELLO E APPELLO INCIDENTALE

art. 311 CPC

Incarto n.

12.2012.107

Lugano

24 luglio

2012/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.132

(azione di convalida del sequestro) della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio sud promossa con petizione 13 ottobre 2003 da

AP 1

all’epoca patrocinato dallo studio legale __________

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

1

che il Pretore, con decreto 15 maggio 2012, ha stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di

giudizio;

appellante l’attore personalmente, il quale con atto

di appello 14 giugno 2012 chiede che la contestata decisione “sia reintegrata”;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto

in fatto ed in diritto:

che con petizione

13 ottobre 2003 AP 1, rappresentato dall’avv. __________ dello studio legale __________,

ha convenuto in giudizio PI 1 con un’azione in convalida del sequestro per far

accertare l’obbligo di quest’ultimo a versargli il controvalore complessivo per

la realizzazione di una strada privata di accesso, per ottenerne la condanna al

pagamento di una somma indeterminata, ma al minimo di fr. 180'000.-, per far

accertare l’obbligo del convenuto di far edificare a sue spese un muro di

sostegno sulla part. __________ RFD __________ e ottenerne la condanna a far

edificare il citato muro di sostegno;

che in

corso di istruttoria il Pretore ha invitato con ordinanza 28 febbraio 2012

l’attore a versare un anticipo per tasse e spese giudiziarie di fr. 4'000.-

(seconda rata) nel termine di trenta giorni, con la precisazione che il mancato

pagamento avrebbe comportato lo stralcio della causa;

che con decisione

15 maggio 2012 il Pretore, preso atto che la seconda rata non era stata versata

tempestivamente, ha stralciato la procedura dai ruoli;

che con lettera

14 giugno 2012 l’attore, agendo personalmente, dichiara di presentare ricorso e

chiede che la decisione impugnata sia “reintegrata”;

Considerandi

che l’atto

non è stato notificato alla controparte per la risposta;

che

l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in

vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale vigente;

che, di

conseguenza, la procedura in questione essendo stata avviata con petizione 13

ottobre 2003, alla stessa rimane applicabile il CPC-TI (art. 404 CPC);

che

l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC è

applicabile a ogni decisione emanata dopo il 1° gennaio 2011 (DTF 137 III 424

consid. 2.3.2);

che il

decreto di stralcio è una decisione che mette fine alla lite e che può quindi

essere impugnata con appello, il valore di causa essendo superiore in concreto

a fr. 10'000.- (almeno fr. 180'000.- secondo la petizione);

che

tuttavia nell’ambito dell’appello viene valutata la correttezza del decreto di

stralcio secondo le norme del CPC-TI, applicabile alla procedura di prima istanza

fino alla sua conclusione;

che un

appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,

anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del

Pretore (Bohnet, Le droit du bail

en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,

2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

che nel

suo appello l’attore afferma di inoltrare ricorso contro la decisione di

stralcio, sostiene di non aver mai ricevuto dal proprio patrocinatore “notizie

chiare dell’andamento della procedura” e chiede che “la stessa sia

reintegrata”, senza indicare per quale motivo la decisione di stralcio sarebbe

errata e dovrebbe pertanto essere riformata;

che

pertanto l’appello, non motivato, si rivela irricevibile;

che a

ogni modo l’appello sarebbe stato infondato anche se fosse stato ricevibile;

che il

termine per il pagamento dell’anticipo (seconda rata) è pacificamente scaduto

infruttuoso nell’aprile 2012;

che nei

procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile cantonale si applica

la tariffa previgente (art. 33 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30

novembre 2010) e che di conseguenza al caso concreto rimane applicabile la

Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965, il cui art. 12 prevedeva

lo stralcio dal ruolo della petizione “se l’anticipazione non è fornita nel

termine fissato”;

che

l’attore, patrocinato da un legale, era stato reso attento alle conseguenze del

mancato pagamento dell’anticipo delle spese con la comminatoria in calce alla

richiesta di anticipo;

che il

giudice esamina d’ufficio il rispetto del termine per il versamento

dell’anticipo nell’ambito della verifica dei presupposti processuali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e

commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 147);

che dopo aver

constatato la scadenza infruttuosa del termine per il versamento dell’anticipo,

il primo giudice doveva pertanto procedere allo stralcio della petizione dai

ruoli, come previsto dall’art. 12 LTG 1965 (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 147);

che lo

stralcio della petizione era pertanto corretto in base alle norme procedurali

ticinesi applicabili (sentenza II CCA del 10 ottobre 2011 inc. 12.2011.147);

che

l’appello può dunque essere deciso senza che sia necessario notificare il

rimedio alla controparte per osservazioni, stante la manifesta sua infondatezza,

quand’anche fosse stato ricevibile (art. 312 cpv. 1 CPC);

che le spese

processuali sono poste a carico dell’appellante, soccombente, senza attribuire ripetibili

alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per la risposta;

Dispositivo

per questi motivi,

vista per le spese la LTG,

decide:

1. L’appello

14 giugno 2012 di AP 1 è irricevibile.

2. Le

spese processuali di appello in complessivi fr. 200.- sono a carico dell’appellante.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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