12.2012.11
Locazione - espulsione del conduttore in mora - domanda di restituzione del termine
10 febbraio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2012.11
Data decisione, Autorità:
10.02.2012, IICCA
Titolo:
Locazione - espulsione del conduttore in mora - domanda di restituzione del termine
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
DISDETTA STRAORDINARIA
INOSSERVANZA E RESTITUZIONE
art. 257d CO
art. 148 CPC
art. 310 CPC
Incarto n.
12.2012.11
Lugano
10 febbraio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.5248 (tutela
dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4 promossa con istanza 2 dicembre 2011 da
AO 1
rappr. da RA 1 e
patrocinata dall’ RA 2
contro
AP 1
chiedente
l’espulsione della convenuta dai locali commerciali (ufficio di tre locali al
primo piano, enoteca di un locale al piano – 1, deposito di due locali al piano
-1) in ____________________ a __________, con protesta di spese e ripetibili,
domanda che il Pretore ha accolto con decisione 11 gennaio 2012;
appellante
la convenuta, che con atto 19 gennaio 2012 chiede la rimessione dei termini per
poter svolgere le proprie difese in contraddittorio;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che AO 1,
rappresentata dalla fiduciaria RA 1 ha concesso in locazione a AP 1 dal 1°
gennaio 2011 diversi locali commerciali nel suo stabile di via __________ __________
a __________, e segnatamente un ufficio di tre locali al primo piano (doc. A),
un locale adibito a enoteca al piano -1 (doc. A1) e due locali a uso deposito
al piano -1 (doc. A2), con tre diversi contratti, per una pigione mensile
complessiva di fr. 3'950.-;
che il 20
giugno 2011 l’amministrazione dell’immobile ha diffidato la conduttrice a
versare entro 30 giorni gli arretrati della pigione per i tre oggetti locati,
in fr. 8'750.-, fr. 6'290.- e fr. 8'100.-, con la comminatoria della disdetta
del contratto in caso di mancato pagamento nel termine (doc. B, B1, B2);
che il 28
luglio 2011 l’amministrazione ha inviato alla convenuta tre distinti moduli
ufficiali di disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31 agosto
2011, non avendo ricevuto alcun versamento dopo la diffida del 20 giugno 2011
(doc. C, C1 e C2);
che la
convenuta non ha riconsegnato i locali alla scadenza dei contratti, né ha
contestato la disdetta, motivo per cui l’amministrazione, agendo in nome della
proprietaria, l’ha convenuta con istanza 2 dicembre 2011 davanti alla Pretura
del Distretto di Lugano per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora
occupati;
che
all’udienza dell’11 gennaio 2012 la rappresentante della proprietaria ha
confermato la domanda di espulsione con esecuzione effettiva, mentre la
convenuta non è comparsa benché regolarmente citata;
che con
decisione 11 gennaio 2012, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria
per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda di
sfratto, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico della convenuta
la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di
rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;
che con
scritto 17 gennaio 2012 la convenuta si è rivolta al Pretore spiegando i motivi
della sua assenza all’udienza e presentando “istanza di rimessione dei termini
onde poter svolgere le proprie difese in contraddittorio” (fascicolo
“corrispondenza”);
che con
lettera 19 gennaio 2012 la Pretura ha risposto che non era possibile entrare
nel merito dell’istanza, il Pretore avendo già statuito sulla domanda di
espulsione;
che di
conseguenza la convenuta ha inoltrato il 19 gennaio 2012 formale appello a
questa Camera, chiedendo di accogliere l’istanza di “rimessione in termini”,
per poter svolgere le proprie difese in contraddittorio;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di fr. 142’200.- come accertato dal Pretore, è dato il
rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (Bohnet, Le droit du bail
en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,
2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella
fattispecie la convenuta non muove critiche alla decisione del Pretore né per
quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne
l’applicazione del diritto, ma spiega i motivi della sua assenza all’udienza di
discussione, dovuta in sostanza a trattative con l’istante per un “accordo
transattivo sulle somme in dare, avere, danni e regolamento di utilizzo delle
parti comuni” e ribadisce la richiesta di “rimessione dei termini”;
che in
tali circostanze l’appello non può che essere dichiarato improponibile per
carenza di motivazione e può come tale essere deciso senza che sia necessario
notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1
CPC;
che sia
la lettera 17 gennaio 2012 sia l’appello 19 gennaio 2012 sono evidenti istanze
di restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC, che il Pretore deve
decidere definitivamente secondo la procedura prevista dall’art. 149 CPC;
che gli
oneri processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente,
mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale
l’appello non è nemmeno stato notificato;
che nella
determinazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del fatto che
l’appellante è stata indotta ad appellare dalla mancata presa in considerazione
da parte del Pretore dell’istanza di restituzione del termine presentata il 17
gennaio 2012.
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. Trattato
come appello, l’atto 19 gennaio 2012 di AP 1 è improponibile e la decisione 11
gennaio 2012 nella causa SO.2011.5248 è confermata.
2. L’atto
19 gennaio 2012 è trasmesso al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
affinché lo esamini, unitamente all’istanza 17 gennaio 2012, come istanza di
restituzione ai sensi dell’art. 148 CPC.
3. Le
spese processuali in complessivi fr. 100.-, già anticipate dall’appellante, rimangono
a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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