12.2012.111
Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora
9 luglio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2012.111
Data decisione, Autorità:
09.07.2012, IICCA
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora
ESPULSIONE
art. 257d CO
art. 312 CPC
Incarto n.
12.2012.111
Lugano
9 luglio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.2109 (procedura
sommaria di tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 14 maggio 2012 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr. daRA 2
chiedente
l’espulsione del conduttore dopo disdetta straordinaria per mora
dall’appartamento al primo piano, interno n. 15, dell’edificio di via __________
in __________, con protesta di spese e ripetibili, domanda che il Pretore
aggiunto ha accolto con decisione 11 giugno 2012;
appellanti
Fatti
i convenuti, che con atto 21 giugno 2012 presentato tramite la Federazione
utenti sanità pubblica chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza e
di “confermare il rapporto di locazione con compensazione delle pigioni
arretrate”, subordinatamente di concedere un congruo termine per trovare un
nuovo alloggio;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che AO 1 ha concesso in locazione a AP 2 e AP 1 dal 1° settembre 2011 un appartamento di 4 ½ locali al primo
piano interno n. 15 dello stabile denominato “Residenza __________” in via __________,
per un canone di locazione mensile di fr. 1'520.- oltre un importo di fr. 190.-
mensile a titolo di acconto spese accessorie (doc. A);
che il 17
gennaio 2012 AO 1 ha diffidato entrambi i conduttori, con lettera separata, a
versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di locazione e delle spese di novembre
2011, dicembre 2011 e gennaio 2012 per un totale di fr. 5'130.-, con la
comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato pagamento nel
termine (doc. C, D);
che il 1°
marzo 2012 il rappresentante del proprietario ha inviato a ognuno dei conduttori
la disdetta per mora del contratto di locazione mediante il modulo ufficiale,
per la scadenza del 30 aprile 2012 (doc. E, F);
che i conduttori
non hanno riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né hanno
contestato la disdetta, motivo per cui il locatore li ha convenuti con istanza 14
maggio 2012 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne
l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;
che il
Pretore ha convocato le parti per l’udienza del 6 giugno 2012 (decisione
ordinatoria del 15 maggio 2012) e il 5 giugno 2012 ha respinto la domanda di rinvio dell’udienza presentata il medesimo giorno da AP 2, che
adduceva motivi di salute;
che
all’udienza del 6 giugno 2012 il legale dell’istante ha confermato la domanda
di espulsione, e i convenuti sono stati rappresentati da __________ e __________
della UCM Federazione utenti sanità pubblica, i quali hanno ammesso la
situazione di mora e hanno chiesto “un po’ di tempo per rientrare con il
pagamento degli scoperti e per trovare una soluzione alternativa”;
che con
decisione 11 giugno 2012, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti, il Pretore aggiunto ha accertato l’esistenza di una disdetta
straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto
la domanda di espulsione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a
carico dei coniugi convenuti la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di
indennità;
che con
appello 21 giugno 2012, presentato tramite UCM Federazione utenti sanità
pubblica, i convenuti chiedono, previa concessione al rimedio dell’effetto
sospensivo, la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere
l’istanza di espulsione, confermare il contratto di locazione e compensare le
pigioni arretrate, in via subordinata di concedere agli appellanti un “congruo
termine” per trovare un nuovo alloggio;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di fr. 54'720.- come accertato dal Pretore aggiunto, è dato
Considerandi
il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha
per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (Bohnet, Le droit du bail
en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,
2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella
fattispecie gli appellanti rimproverano al Pretore aggiunto di aver
erroneamente deciso l’espulsione in procedura sommaria di tutela dei casi
manifesti nonostante la volontà dei convenuti di “compensare le pigioni
arretrate con i propri crediti” e negando loro la conciliazione preliminare in
presenza della loro determinazione di “ottemperare al dovuto non appena le loro
risorse economiche glielo avessero permesso”;
che essi
si dolgono inoltre della violazione del loro diritto di essere sentito, per non
avere il Pretore aggiunto “proditoriamente” concesso il rinvio dell’udienza e
impedito loro in tal modo di “ribadire a controparte la propria volontà di corrispondere
le pigioni arretrate”;
che gli
appellanti affermano di aver nel frattempo pagato un acconto di fr. 10'000.-
sul debito di fr. 13'680.-, con due versamenti di fr. 5'000.- nel mese di
giugno 2012;
che in
definitiva essi ammettono di essere in mora nel pagamento delle pigioni e di
non aver contestato la disdetta straordinaria del 1° marzo 2012;
che la
circostanza di aver saldato (per altro non interamente) il debito per gli
arretrati delle pigioni (8 mensilità) in epoca posteriore alla disdetta non ne
intacca la validità;
che i
tentativi dei conduttori di “interloquire” con il proprietario per esporgli i
problemi finanziari e la loro “determinazione di ottemperare al dovuto non
appena le loro risorse economiche glielo avessero permesso” non possono fondare
un rapporto contrattuale in assenza di un accordo dell’istante, che non risulta
dagli atti aver revocato la disdetta straordinaria o accettato di concludere un
nuovo contratto di locazione;
che la
critica relativa alla violazione del diritto di essere sentito è ai limiti del
pretesto, dal momento che i convenuti sono stati rappresentati all’udienza del
6.
giugno 2012 e hanno così potuto esporre compiutamente le loro richieste, come
risulta dal verbale di udienza;
che ci si
potrebbe invero interrogare sulla possibilità della UCM, associazione di
categoria (come risulta dagli statuti diffusi su Internet www.ucmsanita.ch) per il settore della
sanità, di rappresentare parti nelle procedure di locazione (cfr. art. 68 CPC e
12.
LACPC);
che il
quesito può rimanere indeciso, visto l’esito del giudizio odierno;
che nella
fattispecie la mora dei conduttori è pacifica e la situazione giuridica è
chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria
ai sensi dell’art. 257d CO, e pertanto a ragione il Pretore aggiunto ha
riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC e ha accolto
la domanda di espulsione disponendone l’esecuzione diretta;
che in
via subordinata gli appellanti chiedono un “termine ritenuto congruo per
trovare un nuovo alloggio”;
che una
decisione di espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga dei
termini potendo nondimeno essere accordata dall’istante;
che in
tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere
deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura
prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che le
spese processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti, soccombenti, ma
possono essere contenute nei minimi tariffali, viste le circostanze economiche
precarie in cui si trovano gli appellanti;
che non
si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è
stato notificato;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello
21 giugno 2012 di AP 1 e AP 2 è respinto e la decisione 11 giugno 2012 nella
causa SO.2012.2109 è confermata.
2. Le
spese processuali in complessivi fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti,
rimangono a loro carico, con vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art.
92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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