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Decisione

12.2012.111

Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora

9 luglio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, che con atto 21 giugno 2012 presentato tramite la Federazione

utenti sanità pubblica chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo al

gravame, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza e

di “confermare il rapporto di locazione con compensazione delle pigioni

arretrate”, subordinatamente di concedere un congruo termine per trovare un

nuovo alloggio;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che AO 1 ha concesso in locazione a AP 2 e AP 1 dal 1° settembre 2011 un appartamento di 4 ½ locali al primo

piano interno n. 15 dello stabile denominato “Residenza __________” in via __________,

per un canone di locazione mensile di fr. 1'520.- oltre un importo di fr. 190.-

mensile a titolo di acconto spese accessorie (doc. A);

che il 17

gennaio 2012 AO 1 ha diffidato entrambi i conduttori, con lettera separata, a

versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di locazione e delle spese di novembre

2011, dicembre 2011 e gennaio 2012 per un totale di fr. 5'130.-, con la

comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato pagamento nel

termine (doc. C, D);

che il 1°

marzo 2012 il rappresentante del proprietario ha inviato a ognuno dei conduttori

la disdetta per mora del contratto di locazione mediante il modulo ufficiale,

per la scadenza del 30 aprile 2012 (doc. E, F);

che i conduttori

non hanno riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né hanno

contestato la disdetta, motivo per cui il locatore li ha convenuti con istanza 14

maggio 2012 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne

l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;

che il

Pretore ha convocato le parti per l’udienza del 6 giugno 2012 (decisione

ordinatoria del 15 maggio 2012) e il 5 giugno 2012 ha respinto la domanda di rinvio dell’udienza presentata il medesimo giorno da AP 2, che

adduceva motivi di salute;

che

all’udienza del 6 giugno 2012 il legale dell’istante ha confermato la domanda

di espulsione, e i convenuti sono stati rappresentati da __________ e __________

della UCM Federazione utenti sanità pubblica, i quali hanno ammesso la

situazione di mora e hanno chiesto “un po’ di tempo per rientrare con il

pagamento degli scoperti e per trovare una soluzione alternativa”;

che con

decisione 11 giugno 2012, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi

manifesti, il Pretore aggiunto ha accertato l’esistenza di una disdetta

straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto

la domanda di espulsione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a

carico dei coniugi convenuti la tassa di giustizia e le spese di complessivi

fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di

indennità;

che con

appello 21 giugno 2012, presentato tramite UCM Federazione utenti sanità

pubblica, i convenuti chiedono, previa concessione al rimedio dell’effetto

sospensivo, la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere

l’istanza di espulsione, confermare il contratto di locazione e compensare le

pigioni arretrate, in via subordinata di concedere agli appellanti un “congruo

termine” per trovare un nuovo alloggio;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte;

che

contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti

e il cui valore è di fr. 54'720.- come accertato dal Pretore aggiunto, è dato

Considerandi

il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha

per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

che

l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,

anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del

Pretore (Bohnet, Le droit du bail

en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,

2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

che nella

fattispecie gli appellanti rimproverano al Pretore aggiunto di aver

erroneamente deciso l’espulsione in procedura sommaria di tutela dei casi

manifesti nonostante la volontà dei convenuti di “compensare le pigioni

arretrate con i propri crediti” e negando loro la conciliazione preliminare in

presenza della loro determinazione di “ottemperare al dovuto non appena le loro

risorse economiche glielo avessero permesso”;

che essi

si dolgono inoltre della violazione del loro diritto di essere sentito, per non

avere il Pretore aggiunto “proditoriamente” concesso il rinvio dell’udienza e

impedito loro in tal modo di “ribadire a controparte la propria volontà di corrispondere

le pigioni arretrate”;

che gli

appellanti affermano di aver nel frattempo pagato un acconto di fr. 10'000.-

sul debito di fr. 13'680.-, con due versamenti di fr. 5'000.- nel mese di

giugno 2012;

che in

definitiva essi ammettono di essere in mora nel pagamento delle pigioni e di

non aver contestato la disdetta straordinaria del 1° marzo 2012;

che la

circostanza di aver saldato (per altro non interamente) il debito per gli

arretrati delle pigioni (8 mensilità) in epoca posteriore alla disdetta non ne

intacca la validità;

che i

tentativi dei conduttori di “interloquire” con il proprietario per esporgli i

problemi finanziari e la loro “determinazione di ottemperare al dovuto non

appena le loro risorse economiche glielo avessero permesso” non possono fondare

un rapporto contrattuale in assenza di un accordo dell’istante, che non risulta

dagli atti aver revocato la disdetta straordinaria o accettato di concludere un

nuovo contratto di locazione;

che la

critica relativa alla violazione del diritto di essere sentito è ai limiti del

pretesto, dal momento che i convenuti sono stati rappresentati all’udienza del

6.

giugno 2012 e hanno così potuto esporre compiutamente le loro richieste, come

risulta dal verbale di udienza;

che ci si

potrebbe invero interrogare sulla possibilità della UCM, associazione di

categoria (come risulta dagli statuti diffusi su Internet www.ucmsanita.ch) per il settore della

sanità, di rappresentare parti nelle procedure di locazione (cfr. art. 68 CPC e

12.

LACPC);

che il

quesito può rimanere indeciso, visto l’esito del giudizio odierno;

che nella

fattispecie la mora dei conduttori è pacifica e la situazione giuridica è

chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria

ai sensi dell’art. 257d CO, e pertanto a ragione il Pretore aggiunto ha

riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC e ha accolto

la domanda di espulsione disponendone l’esecuzione diretta;

che in

via subordinata gli appellanti chiedono un “termine ritenuto congruo per

trovare un nuovo alloggio”;

che una

decisione di espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga dei

termini potendo nondimeno essere accordata dall’istante;

che in

tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere

deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura

prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

che le

spese processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti, soccombenti, ma

possono essere contenute nei minimi tariffali, viste le circostanze economiche

precarie in cui si trovano gli appellanti;

che non

si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è

stato notificato;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. L’appello

21 giugno 2012 di AP 1 e AP 2 è respinto e la decisione 11 giugno 2012 nella

causa SO.2012.2109 è confermata.

2. Le

spese processuali in complessivi fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti,

rimangono a loro carico, con vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art.

92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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