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Decisione

12.2012.113

Desistenza - ripetibili

24 settembre 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

che con

petizione 12 dicembre 2011 AO 1 ha chiesto la condanna di A__________ __________

al pagamento di almeno fr. 10'000'000.- (fino all’ammontare di fr. 5'000'000.-

in solido con E__________ __________ e AP 1) oltre interessi e la condanna di E__________

__________ e AP 1 al pagamento di almeno fr. 5'000'000.- (in solido con A__________

__________) oltre interessi, domanda avversata dai convenuti che, con tre

separate risposte, hanno postulato la reiezione della petizione;

che l’attrice,

preso atto dell’eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione

sollevata in risposta dai convenuti E__________ __________ e AP 1, con lettera

24 aprile 2012 ha comunicato al Pretore di ritirare l’azione promossa nei loro

confronti, chiedendo nel contempo la concessione di un termine per inoltrare la

relativa istanza di conciliazione;

che il

Pretore, respinta il 27 aprile 2012 la richiesta di concessione del termine per

l’inoltro dell’istanza di conciliazione, non necessaria, e raccolte sul tema del

ritiro dell’azione le osservazioni dei convenuti E__________ __________ e AP 1

(i quali postulavano per ciascuno di loro l’attribuzione di fr. 35'000.- a

titolo di ripetibili), con decisione 6 giugno 2012 ha stralciato la causa dai ruoli nei loro confronti e, per quanto qui interessa, ha caricato

all’attrice, oltre alla tassa di giustizia (di fr. 500.-), un’indennità per

ripetibili di fr. 520.-, pari a 2 ore di lavoro a fr. 260.-, a favore di

ciascun convenuto dimesso: il primo giudice ha in sostanza rilevato che, per

giurisprudenza (non meglio precisata, ma da individuarsi in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 12 ad art.

77), in caso di stralcio del processo per difetto di un presupposto

processuale, le spese giudiziarie non andavano calcolate sul valore dell’intera

causa bensì unicamente tenendo conto della tematica oggetto del presupposto

processuale ed in particolare del dispendio che la sua definizione aveva

generato in capo alle parti segnatamente ai convenuti, che in concreto era

stato assolutamente limitato, essendo evidente la mancanza del tentativo di

conciliazione, dal che tra l’altro la brevità degli argomenti difensivi da loro

espressi al riguardo; poco importava invece, per il giudizio sulle spese

giudiziarie, se i convenuti, per una loro scelta strategica, avevano ritenuto

di presentare delle risposte omnitematiche, tanto più che con assai grande verosimiglianza

quelle argomentazioni di merito avrebbero da loro potuto essere riutilizzate

nel futuro processo che sarebbe stato introdotto dall’attrice una volta

Considerandi

trascorsa la fase della conciliazione preventiva;

che con

il reclamo 21 giugno 2012 che qui ci occupa, il convenuto AP 1 chiede di

riformare il querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 35'000.-

l’indennità ripetibile a suo favore, protestando spese e ripetibili di secondo

grado: a suo dire, il fatto che il giudice non avesse limitato il tema della

risposta all’assenza del presupposto processuale di mancato esperimento del

tentativo di conciliazione in applicazione dell’art. 222 cpv. 3 CPC, gli

imponeva di presentare una risposta completa, pena il rischio di una sua

preclusione, tanto più che l’assunto pretorile secondo cui le sue

argomentazioni di merito avrebbero da lui potuto essere riutilizzate in un

futuro processo introdotto dall’attrice era in realtà irrilevante; di qui la

richiesta di farsi attribuire ripetibili pari a circa 1/6 di quelle previste

dalla tariffa (2%, con l’aggiunta di IVA e spese) per un valore litigioso di

fr. 5'000'000.- (anche se, in realtà, da tale calcolo si otterrebbe solo poco

più della metà dell’importo ora rivendicato);

che della

risposta al reclamo 10 luglio 2012 dell’attrice, rispettivamente della replica

spontanea 23 agosto 2012 e della duplica spontanea 30 agosto 2012

(sull’ammissibilità dell’allestimento di allegati spontanei, cfr. DTF 133 I 98

consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2.3.1; decreto TF 4 giugno 2009 4A_123/2009; TF

4.

aprile 2012 4A_334/2011 consid. 3.3; II CCA 10 dicembre 2010 inc. n.

12.2010

, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2010.121, 30 gennaio 2012 inc. n.

12.2011

) si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi;

che la

decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese

processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale

(art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale

mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore

litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett.

a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è

inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC);

che, giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato

in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a

prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante

appello o reclamo (Trezzini,

Commentario CPC, p. 447), ritenuto che la competenza a statuire sul quel

rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito, nel

primo caso quindi - a dipendenza della materia - alla prima o alla seconda

Camera civile, nel secondo alla Camera civile dei reclami (III CCA 22 giugno

2011.

inc. n. 13.2011.34; II CCA 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137);

che

nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il

Dispositivo

dispositivo pretorile in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con

un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera è senz’altro

competente a statuire sul reclamo del convenuto, per altro inoltrato tempestivamente;

che,

preliminarmente, devono essere estromessi dagli atti i nuovi documenti prodotti

dall’attrice con la risposta al reclamo rispettivamente con la duplica

spontanea al reclamo (doc. B-E; non così invece i suoi doc. A e F come pure i

doc. A-B prodotti dal convenuto con il reclamo rispettivamente con la replica

spontanea al reclamo, già facenti parte, sia pure con altre designazioni,

dell’incarto di prima sede) e dichiarate irricevibili le nuove allegazioni di

fatto formulate dall’attrice sempre in quella sede (in particolare quella circa

l’avvio nei confronti del convenuto di una nuova procedura di conciliazione e

quella del suo precedente rifiuto dell’offerta di rinuncia alla preventiva

procedura di conciliazione), nella procedura di reclamo non essendo ammissibili

l’allegazione di nuovi fatti e la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326

cpv. 1 CPC);

che,

contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice, è innanzitutto incontestabile

che il fatto che essa abbia ritirato la causa nei confronti del convenuto qui

reclamante per motivi processuali, sia pure non per ragioni di merito ma riservandosi

implicitamente la facoltà di reintrodurla poi presso l’autorità di

conciliazione competente, costituisca un atto di acquiescenza (recte:

desistenza) da parte sua, tale da imporle, in quanto parte soccombente, il

pagamento di ripetibili a favore di quest’ultimo (art. 106 cpv. 1 2ª frase CPC;

cfr. Bohnet, CPC commenté, n. 30

ad art. 106; Infanger, Basler

Kommentar, n. 8 ad art. 63 CPC);

che, in forza

del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte

vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC),

in Ticino in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL

3.1.1.7.1);

che

l’art. 13 cpv. 2 del Regolamento dispone che se la causa non termina con un

giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di

desistenza o di irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme

precedenti possono essere ridotte in misura adeguata, ritenuto che per

giurisprudenza invalsa (II CCA 24 novembre 2010 inc. n. 12.2010.139, 20 gennaio

2011 inc. n. 12.2010.215) questa disposizione va intesa secondo i dettami dell’art.

11 vTOA, ossia nel senso che le ripetibili devono essere calcolate sulla base

della nota formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con

quello ad horam (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 36 segg. ad art. 150);

che, alla

luce di quanto precede, l’assunto pretorile secondo cui le ripetibili dovute al

convenuto in caso di desistenza dell’attrice andavano stabilite unicamente in

base al dispendio di tempo (2 ore a fr. 260.-) da lui impiegato per sollevare

l’eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione non può così

essere condiviso, non trovando per altro conferma nemmeno nel precedente

giurisprudenziale cui egli si era ispirato (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 12 ad art. 77);

che, ciò

posto, resta da stabilire se l’onorario ad horam da mediare con quello ad

valorem debba essere calcolato tenendo conto dello sforzo profuso per la

formulazione della sola eccezione oppure di quello impiegato per l’allestimento

dell’intero allegato responsivo: a questo proposito occorre chiarire se il

convenuto era effettivamente tenuto ad allestire un allegato di risposta

completo, oppure se avrebbe potuto inoltrare - se del caso previa

autorizzazione del giudice - una risposta preliminare limitata all’eccezione,

così che la redazione da parte sua di un allegato completo appariva a quel

momento superflua o inutile (art. 108 CPC) e con ciò non tale da essere

remunerata oltre la misura necessaria all’esposizione dell’eccezione;

che nel

caso di specie, come del resto già implicitamente stabilito dalla giurisprudenza

sviluppata in applicazione del codice di rito cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 12 ad art.

77), si deve sicuramente optare per la seconda ipotesi: nonostante la dottrina

sia divisa sulla questione a sapere se il convenuto possa allestire di sua

iniziativa un allegato responsivo preliminare per far valere una determinata

eccezione (a favore: Leuenberger,

in Sutter-Somm/Hasenböhler, ZPO Komm., n. 13 ad art. 222; contra: Frei/Willisegger, Basler Kommentar, n.

13 ad art. 222 CPC e n. 6 ad art. 223 CPC; Bohnet,

op. cit., n. 5 ad art. 60 e n. 29 e 34 ad art. 222; Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse (in seguito Bohnet, Défenses), in: RDS 2009 II p.

206 seg.; Sutter-Somm, Die

Bedeutung der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung für erbrechtlichen

Prozesse – eine verfahrensrechtliche Übersicht, in: successio 2010 p. 176; Bauer/Sandoz, La nouvelle organisation

judiciaire neuchâteloise et les principales nouveautés en matière de procédure

civile et de procédure penale, in: RJN 2010 p. 89), essa è comunque concorde nell’ammettere

che egli possa chiedere al giudice di limitare il tema della risposta alla

particolare eccezione (art. 222 cpv. 3 CPC con rif. all’art. 125 lett. a CPC),

il quale a sua volta potrà accogliere la richiesta oppure respingerla

assegnandogli però un termine supplementare per allestire la risposta completa

(Pahud, DIKE- Komm. ZPO, n. 13 e

16 ad art. 222; Leuenberger, op.

cit., ibidem; Frei/Willisegger,

op. cit., ibidem; Bohnet, op.

cit., n. 7 ad art. 60 e n. 29 e 34 ad art. 222; Bohnet,

Défenses, p. 207 seg.; Bauer/Sandoz,

op. cit., ibidem; Novier, Demande

et réponse en procédure ordinaire selon le CPC: quelques observations, in: JdT

2010 III p. 221 seg.);

che nell’occasione,

non avendo il convenuto inoltrato di sua iniziativa un allegato responsivo

preliminare limitato all’eccezione e non avendo egli chiesto al Pretore di

limitare la risposta a quel determinato tema (che per altro nella fattispecie

il giudice non era tenuto ad evidenziare, siccome la formulazione

dell’eccezione da parte del convenuto era facoltativa, tanto che avrebbe

persino potuto rinunciarvi tacitamente o per atti concludenti, omettendo di

sollevarla, cfr. art. 199 cpv. 1 CPC; Bohnet,

op. cit., n. 6 ad art. 199; Infanger,

op. cit., n. 4 ad art. 199 CPC), né di conseguenza ottenuto un suo rifiuto o

una mancata risposta alla questione, l’allestimento da parte sua dell’allegato

responsivo completo - sia pure lecito - non era (ancora) necessario e il suo

lavoro in tal senso non era con ciò tale da essere remunerato oltre la misura

necessaria all’esposizione dell’eccezione, che rimane dunque determinante;

che il

fatto di considerare per il giudizio sulle spese e sulle ripetibili, nel caso

particolare in cui l’eccezione abbia per oggetto un presupposto processuale

come la competenza, non il lavoro svolto per l’allestimento dell’allegato di

risposta completo ma solo quanto era necessario alla formulazione

dell’eccezione tiene altresì conto del fatto che la desistenza dell’attrice non

era riferita tanto al merito della lite ma solo all’eccezione (cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem), con

dunque la possibilità per lei di riproporre in futuro la medesima azione senza

quel carente presupposto e per il convenuto di eventualmente riutilizzare le

argomentazioni difensive di merito già esposte in questa causa (cfr. per

analogia art. 13 cpv. 1 del Regolamento);

che, giusta

l’art. 11 del Regolamento, in presenza di una causa come quella in esame con un

valore litigioso di almeno fr. 5'000'000.-, la retribuzione ad valorem

dovuta alla parte vincente per il compimento dell’intera causa avrebbe potuto

raggiungere il 2% del valore di causa (nel caso - come quello in esame - con un

valore litigioso elevatissimo, nonostante l’esistenza di una forchetta in

concreto tra il 2 e il 4%, occorre in effetti far capo alla percentuale

tariffale minima, cfr. Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 36 ad art. 150), in concreto, ovvero circa fr. 100'000.-;

che, per

quanto riguarda invece la remunerazione ad horam prevista all’art. 12

del Regolamento, avendo il convenuto contestato in questa sede che il suo

dispendio orario per l’allestimento della risposta (preliminare) limitata

all’eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione fosse

limitato alle 2 ore lavorative a fr. 260.- indicate dal Pretore ed in assenza

di un conteggio allestito dal suo patrocinatore, che - contrariamente a quanto

previsto dall’attrice - costituisce un documento facoltativo (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 105), il

suo dispendio orario deve essere determinato dal giudice (art. 105 cpv. 2 CPC; Bohnet, op. cit., ibidem; cfr. pure per

analogia TF 9 gennaio 2012 2C_421/2011 consid. 9.3): sulla base degli atti

l'onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente per l’esame della

lunga e complessa petizione (di 47 pagine, esclusa la lista delle prove)

corredata di numerosi documenti, per l'allestimento del possibile allegato

preliminare limitato all’eccezione e per le ulteriori incombenze di causa, tra

cui l’allestimento delle osservazioni alla lettera di ritiro della causa nei

suoi confronti, può così essere stimato in circa 10 ore di lavoro (a fr. 400.-,

importo da ritenersi congruo all’importanza della causa), così che la

retribuzione in base al criterio ad horam potrebbe essere quantificata in

circa fr. 4'000.-;

che, su

queste basi, l’applicazione dell’art. 13 cpv. 2 del Regolamento conduce ad un

importo per ripetibili di circa fr. 7’700.-, che, tenuto conto delle

presumibili spese vive (art. 6 del Regolamento) e dell’IVA (art. 14 cpv. 1 del

Regolamento), può essere arrotondato a fr. 8’800.-;

che, in

tali circostanze, la somma attribuita dal Pretore, manifestamente

insufficiente, non può essere confermata (cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n.

12.2011.78 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3, secondo cui l’autorità

superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili unicamente

nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo potere di apprezzamento

sulla questione);

che, in

parziale accoglimento del reclamo, le ripetibili a favore del convenuto possono

così essere quantificate in fr. 8'800.-;

che gli

oneri processuali e le ripetibili della procedura ricorsuale, calcolati sulla

base di un valore qui litigioso di fr. 34'480.-, seguono la soccombenza delle

parti (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide

I. Il

reclamo 21 giugno 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 6 giugno 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

2. La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’attrice, la quale è

condannata a versare al convenuto AP 1 qui dimesso l’importo di fr. 8’800.- di

ripetibili.

II. Gli

oneri processuali della procedura di reclamo consistenti in complessivi fr. 500.-,

da anticiparsi dal reclamante, restano a suo carico per ¾ e per ¼ sono poste a

carico della resistente, a cui il reclamante rifonderà fr. 750.- per parti di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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