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Decisione

12.2012.116

Inesistenza del debito

20 settembre 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i doc. 4 e 6, ritenuti rilevanti dal Pretore per la questione del compenso aumentato

a seguito delle maggiori mansioni espletate dal convenuto, in realtà “non

provano nulla”.

11.2.2 Ma se

anche così non fosse, è chiaro che quelle sue (scarse) allegazioni non sono

certo sufficienti per ammettere che essa abbia fatto fronte all’onere della

prova che le incombeva in merito all’avvenuto pagamento del bonus di €

70'000.-.

Dal plico

doc. T si evince che da luglio 2008 l’attrice aveva versato al convenuto complessivamente

€ 130'808.50. Anche ammettendo - come rilevato dall’attrice negli allegati

preliminari, ma non più in questa sede - che questi avesse in precedenza avuto

una retribuzione mensile di € 6'000.-, ne risulterebbe un maggior pagamento in

quei mesi di € 70'808.50, ridotto a € 70'821.16 nel documento riassuntivo,

riportante alcuni correttivi, da lei versato agli atti (doc. U). Sennonché, né

in prima istanza né tanto meno in questa sede essa ha spiegato, ancor prima che

provato, per quale motivo essa avrebbe dovuto corrispondergli € 808.50 o € 821.16 in più di quanto concordato, rispettivamente come mai con l’ultimo versamento mensile non

avrebbe ritenuto di versargli un importo, ridotto in quella misura, di €

12'703.84 o € 12'691.18. Appare per altro anomalo che l’asserito pagamento del

bonus sia avvenuto con versamenti mensili non costanti nel tempo, rispettivamente

che la sua asserita completa estinzione sia avvenuta proprio in occasione del

versamento dell’ultimo stipendio a favore del convenuto, quello di marzo 2009.

Ma, soprattutto,

si osserva che l’attrice non ha in ogni caso assolutamente contestato con la

sua replica - con ciò ammettendolo (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 2 ad art. 175; Rep. 1995 p. 233, 1999 p. 260 seg.; II CCA 8

novembre 2006 inc. n. 12.2005.157, 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222, 15

dicembre 2008 inc. n. 12.2007.197) - né l’assunto di risposta del convenuto

secondo cui da maggio 2008 gli erano state affidate nuove e più importanti

mansioni tali da giustificare una maggiore remunerazione, né quello secondo cui

tali circostanze potevano essere evinte, come poi effettivamente risultava, dai

doc. 3-8. E del resto essa nemmeno ha contestato, se non per la prima volta e

con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), la

dichiarazione con cui il suo (ora ex) amministratore M__________ __________ aveva

confermato, nel doc. 11, che l’aumento di compenso che fu stabilito per il

convenuto era legato proprio alla nuova funzione assegnatagli quale Direttore

delle Operations.

12. Nuova

e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) è infine la censura dell’attrice

secondo cui il convenuto, al pari degli altri manager cui era stato

riconosciuto un bonus analogo, avrebbe a suo tempo chiesto e ottenuto che il

bonus fosse pagato da __________. La circostanza è per altro rimasta allo

stadio di puro parlato, anche perché il doc. O, che a detta dell’attrice

avrebbe dovuto provarla, in realtà nulla dice al proposito.

13. Ne

discende che il reclamo (recte: appello) dell’attrice deve essere

respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che gli oneri processuali e

le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un

valore litigioso di fr. 105'731.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. Il reclamo (recte: appello) 25 giugno 2012 di AP 1 è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 3’000.- sono a carico

dell’appellante, tenuta inoltre a rifondere alla parte appellata fr. 3’000.-

per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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