12.2012.116
Inesistenza del debito
20 settembre 2013Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2012.116
Data decisione, Autorità:
20.09.2013, IICCA
Titolo:
Inesistenza del debito
INESISTENZA DEL DEBITO
art. 85a cpv. 1 LEF
Incarto n.
12.2012.116
Lugano
20 settembre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. AC.2010.20
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con petizione 24
giugno 2010 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attrice ha chiesto, in applicazione dell’art. 85a cpv. 1 LEF, di accertare
l’inesistenza del debito - di fr. 105'731.- (pari a € 70'000.-) oltre interessi
al 5% dal 1° maggio 2009 - oggetto del PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 12 giugno 2012 ha integralmente respinto;
reclamante
l'attrice con reclamo 25 giugno 2012, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 30 luglio 2012 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
novembre 2007 AO 1, da diversi anni già membro del consiglio d’amministrazione
e consigliere delegato delle società __________ (doc. H) e __________ (doc. L),
è stato nominato anche membro del consiglio d’amministrazione di AP 1 (doc. D).
Nel dicembre 2007 è stato pure nominato membro del consiglio d’amministrazione
di __________ (doc. F).
Il 3
aprile 2009 egli ha rassegnato le dimissioni da ogni incarico in seno a quelle
società (doc. E, G, I e M; cfr. pure doc. D e F).
2. Il 16
novembre 2009 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________
dell’UE di Lugano per l’importo di fr. 105'731.- oltre interessi al 5% dal 1°
maggio 2009, indicando come titolo di credito: “riconoscimento di debito 24.03.08”
(cfr. doc. C). L’opposizione interposta al PE dall’escussa è in seguito stata
rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
con sentenza 11 maggio 2010 (doc. Q), regolarmente cresciuta in giudicato.
3. Con la petizione in rassegna, datata 24 giugno 2010, AP 1, alla
quale il 14 giugno 2010 era stata recapitata la comminatoria di fallimento
(doc. B), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, AO 1 al fine di far accertare, ai sensi dell’art. 85a cpv. 1
LEF, l’inesistenza del debito di cui all’esecuzione n. __________ dell’UE di
Lugano. L’attrice, in estrema sintesi, ha eccepito di falso la lettera 6
febbraio 2008 (doc. O) firmata dal suo amministratore M__________ __________
(cfr. doc. D), con cui erano stati approvati una serie di bonus a favore di
vari suoi manager, tra cui quello di € 70'000.- ora vantato dalla controparte, e
il successivo riconoscimento di debito 24 marzo 2008 (doc. N), sempre a firma
di costui, confermante quell’importo, e ha poi sostenuto che quel bonus,
nondimeno dovuto, era già stato soluto in occasione dei versamenti da lei effettuati
tra il mese di giugno 2008 e il mese di marzo 2009, con i quali al compenso ordinario
del convenuto erano stati per l’appunto aggiunti mensilmente tutta una serie di
importi fino a concorrenza dell’ammontare di quel bonus (cfr. gli estratti
bancari, doc. T, e il riassunto dei maggiori pagamenti, doc. U).
4. Esperita
l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale - per quanto qui interessa - è
stato da una parte respinto il richiamo dell’incarto del procedimento penale
nel frattempo avviato contro ignoti per falsità in documenti ed è stato
dall’altra ammesso l’interrogatorio formale dell’amministratore dell’attrice
avv. F__________ __________ cui il convenuto ha però in seguito rinunciato, ed
effettuato il dibattimento finale, il Pretore, con la sentenza 12 giugno 2012, ha respinto integralmente la petizione.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto rilevato che l’attrice aveva riconosciuto
in causa (petizione p. 6) di essere debitrice del bonus di € 70'000.-, per cui non
era necessario esaminare l’eccezione di falso materiale dei doc. O e N. Egli ha
quindi osservato che la tesi dell’attrice, secondo cui quel bonus sarebbe stato
soluto con i versamenti rateali da lei effettuati da giugno 2008 a marzo 2009 in aggiunta al compenso ordinario del convenuto, era rimasta allo stadio di mera
allegazione di parte, tanto più che quest’ultimo aveva documentato di aver
assunto in quel periodo nuove funzioni di maggiore responsabilità in seno
all’attrice e ad altre società del gruppo di cui questa era capofila (cfr. doc.
4 e 6), di modo che gli aumenti nei bonifici bancari prodotti nel doc. T
dovevano essere considerati interamente relativi all’aumentato compenso
ordinario a lui spettante e non quale pagamento rateale del bonus.
5. Con
il reclamo 25 giugno 2012, che qui ci occupa, l'attrice chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
Essa
ritiene che la petizione doveva essere ammessa in primo luogo per il fatto che
il titolo di credito alla base della procedura esecutiva, ovvero il
riconoscimento di debito di cui al doc. N, era risultato falso, ciò che si
evinceva già dai documenti versati agli atti (cfr. la perizia grafologica, doc.
V, e le stesse dichiarazioni del firmatario del riconoscimento di debito M__________
__________, doc. BB e doc. 12) e sarebbe risultato con ulteriore certezza dall’incarto
penale, il cui richiamo le era però stato rifiutato in violazione del suo
diritto alla prova e che viene qui riproposto. A suo dire, l’accoglimento della
petizione s’imponeva inoltre per il fatto che era stato dimostrato che il bonus
di € 70'000.- era già stato corrisposto a cavallo tra il 2008 e il 2009 (cfr. il
plico doc. T), tanto più che il convenuto aveva fallito nella prova sul
contestato “importante aumento di compenso” (posto che la dichiarazione di cui
al doc. 11 era priva di valenza e gli ulteriori documenti agli atti non
provavano nulla), questioni queste su cui poteva esprimersi il suo
amministratore unico avv. F__________ __________, di cui chiede l’assunzione in
questa sede. E infine osserva che il convenuto aveva a suo tempo chiesto e ottenuto
che il bonus fosse pagato da __________.
6. Delle
osservazioni 30 luglio 2012 con cui il convenuto postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. L’attrice,
preso atto dei rimedi giuridici indicati dal Pretore, ha impugnato la sentenza
pretorile con un reclamo, da lei presentato nel termine di 10 giorni dal ricevimento
di quell’atto. In realtà, atteso che il querelato giudizio costituiva una decisione
finale di prima istanza attinente una controversia patrimoniale con un valore
litigioso, secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione, di almeno
fr. 10'000.-, esso, reso nell’ambito di una causa ex art. 85a cpv. 1 LEF (che
non ricade cioè nelle eccezioni previste dall’art. 309 lett. a e b CPC),
avrebbe dovuto essere impugnato mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e 308
cpv. 2 CPC). Ciò non comporta tuttavia alcun pregiudizio per l’attrice, nulla
ostando in effetti a che il reclamo sia “convertito” in appello, di cui per il
resto adempie tutte le condizioni formali (cfr. Kunz,
in: Kunz/ Hoffmann-Nowotny/Stauber,
ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, n. 45 vor art. 308 segg. CPC, secondo
cui in tal caso si tratterebbe più che altro di un’erronea designazione del
rimedio di diritto rettificabile d’ufficio; cfr. pure II CCA 19 agosto 2013
inc. n. 12.2013.115).
9. Per
l'art. 85a cpv. 1 LEF, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del
luogo dell'esecuzione di accertare l'inesistenza del debito, la sua estinzione
o la concessione di una dilazione. Per il cpv. 3 della norma se l'azione è
ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla oppure sospende l'esecuzione (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 seg. ad art. 85a
LEF). Come nell’azione in disconoscimento di debito (art. 83
LEF), anche nell’azione di accertamento di inesistenza del debito il creditore,
che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito
(art. 8 CC), mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni
liberatorie, delle quali si prevale per dimostrare l’inesistenza del debito:
l’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il
capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª ed., n. 13 ad art. 85a; Tenchio,
Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, p. 146; II
CCA 25 aprile 2006 inc. n. 12.2005.39, 28 settembre 2007 inc. n. 12.2006.142,
23 marzo 2011 inc. n. 12.2010.174, 25 luglio 2011 inc. n. 12.2011.87). Questo
mezzo di difesa dell'escusso, che nella sistematica si affianca a quelli
previsti (già nel diritto anteriore) dagli art. 85 e 86 LEF, è condizionato
dall'esistenza di un'esecuzione in corso, nell'ambito della quale il precetto è
divenuto esecutivo (DTF 125 III 149 consid. 2c; II CCA 29 aprile 2013 inc. n.
12.2011.132), com’è pacificamente il caso nella presente fattispecie.
10. A
questo stadio della lite è oramai pacifico - il relativo assunto pretorile, per
altro ineccepibile, non essendo stato qui censurato da nessuna delle parti -
che l’attrice aveva riconosciuto con la petizione (p. 6) di essere debitrice
del bonus di € 70'000.- (cfr. pure l’ammissione rilasciata nella denuncia
penale, doc. W).
In tali
circostanze, è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto
che non fosse necessario esaminare l’eccezione di falso materiale dei doc. O e
N. Ciò esclude da una parte che il Pretore, rifiutando di richiamare l’incarto
penale relativo a quella questione, non rilevante per l’esito della lite, possa
aver violato il diritto alla prova dell’attrice, e dall’altra che quest’ultima possa
pretendere in questa sede la produzione di quell’incarto.
Contrariamente
a quanto ritenuto dall’attrice, non è in ogni caso vero che il fatto che il
titolo di credito alla base della procedura esecutiva, ossia il riconoscimento
di debito di cui al doc. N, fosse eventualmente risultato falso avrebbe di per
sé imposto di accogliere la petizione: diversamente dalla procedura di rigetto
dell’opposizione, nell’ambito della quale il giudice è tra l’altro tenuto ad
esaminare (d’ufficio) se il titolo di credito posto alla base dell’esecuzione
sia valido, nell’ambito dell’azione di inesistenza del debito egli è in effetti
tenuto ad esaminare (ad istanza di parte) solo se il credito non esistesse, non
esista più o sia stato estinto oppure se non sia stata concessa una dilazione.
A fronte della chiara ammissione dell’attrice di essere debitrice del bonus, si
deve concludere che il credito era esistente.
11. Ammessa
con ciò l’esistenza del credito di € 70'000.-, si tratta di esaminare se lo
stesso sia stato in seguito estinto dall’attrice, circostanza per la quale
l’onere della prova incombeva inequivocabilmente a quest’ultima.
11.1 In
questa sede l’attrice chiede innanzitutto di sentire in qualità di teste (o in
interrogatorio formale) il proprio amministratore unico avv. F__________ __________,
il quale, a suo dire, avrebbe potuto esprimersi sugli aspetti rilevanti per il
tema. La richiesta andrebbe dichiarata irricevibile già per il fatto che
l’attrice non ha assolutamente spiegato le ragioni a sostegno di quella nuova prova
ed in particolare non ha lamentato il fatto che il Pretore, preso atto della
rinuncia poi espressa dal convenuto, non avesse dato seguito a quella prova, da
lui inizialmente ammessa (così che la stessa non avrebbe potuto essere addotta
in prima istanza senza sua colpa ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC). Ma, a
prescindere da quanto precede, essa è senz’altro infondata anche nel merito. L’attrice
non aveva in effetti eccepito alcunché quando il giudice di prime cure al
termine dell’udienza di discussione del 20 marzo 2012, utilizzando la locuzione
“il Pretore deciderà”, aveva di fatto dichiarato chiusa l’istruttoria (CCC 15
luglio 1996 inc. n. 16.95.133; I CCA 25 luglio 2002 inc. n. 11.2002.34; II CCA
30 novembre 2007 inc. n. 12.2006.202), senza aver esperito quella prova.
Sottoscrivendo allora il verbale d’udienza senza aver formulato riserve di
sorta, essa ha così dato atto di non aver ulteriori prove da proporre (sentenze
CCC e II CCA citate) rispettivamente di essere d’accordo con l’emanazione della
sentenza nonostante la mancata assunzione di quella prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art.
187; TF 6 dicembre 1994 4P.134/1994 consid. 2b; CCC 9 settembre 2003 inc. n.
16.2003.13; II CCA 26 marzo 1996 inc. n. 12.95.323, 20 settembre 2005 inc. n.
12.2005.6, 25 maggio 2007 inc. n. 12.2006.123, 30 novembre 2007 inc. n.
12.2006.202), sicché è malvenuta a reiterarne ora l’assunzione, che costituisce
una richiesta nuova ed irrita (art. 317 cpv. 1 CPC).
11.2 Escluso
con ciò che sia possibile assumere altre prove, oltre a quelle documentali agli
atti, il giudizio con cui il Pretore ha concluso che gli aumenti nei bonifici
bancari prodotti nel doc. T dovevano essere considerati interamente relativi
all’aumentato compenso ordinario spettante al convenuto e non quale pagamento
rateale del bonus può senz’altro essere confermato.
11.2.1 All’attrice
va innanzitutto rimproverato di aver disatteso l’onere di motivazione
dell’appello che le competeva (art. 311 cpv. 1 CPC). A fronte di una sentenza
pretorile che riteneva una semplice allegazione di parte la sua tesi secondo
cui quel bonus sarebbe stato soluto con versamenti rateali da giugno 2008 a marzo 2009 in aggiunta al compenso ordinario tanto più che il convenuto aveva documentato di
aver assunto in quel periodo nuove funzioni di maggiore responsabilità in seno
all’attrice e ad altre società del gruppo di cui questa era capofila (cfr. doc.
4 e 6) con conseguente maggior compenso ravvisabile nel doc. T, essa si è in
effetti limitata ad affermare, in pochissime righe, che invece era “stato
dimostrato” che il bonus era “già stato rifuso a cavallo tra il 2008 e il 2009
(cfr. il plico doc. T)”, rispettivamente che il convenuto aveva “fallito nella
prova sul contestato “importante aumento di compenso” (posto che la
dichiarazione di cui al doc. 11 è priva di valenza probatoria e che gli altri
documenti agli atti non provano nulla)” (appello p. 8). In tali circostanze non
si può ritenere che essa si sia confrontata criticamente con la sentenza
pretorile ed abbia spiegato in modo chiaro per quali ragioni la conclusione del
Pretore sarebbe errata e con ciò da riformare: il semplice rinvio al plico doc.
T, costituito - come detto - dalla copia dei 16 estratti bancari relativi ai
pagamenti, senza alcuna particolare causale, effettuati a favore del convenuto
dal 10 gennaio 2008 all’8 aprile 2009 (quello del 10 gennaio 2008 di € 6'000.-,
quello dell’8 febbraio 2008 di € 6'000.-, quello del 10 marzo 2008 di €
6'000.-, quello del 10 aprile 2008 di € 12'000.-, quello dell’11 maggio 2008 di
€ 6'000.-, quello del 10 giugno 2008 di € 5'898.85, quello del 10 luglio 2008
di € 11’600.-, quello dell’8 agosto 2008 di € 12’800.-, quello del 10 settembre
2008 di € 13’300.-, quello del 10 ottobre 2008 di € 13’300.-, quello del 10
novembre 2008 di € 13’300.-, quello del 10 dicembre 2008 di € 13’075.-, quello
del 9 gennaio 2009 di € 13'321.16, quello del 10 febbraio 2009 di € 13’300.-,
quello del 10 marzo 2009 di € 13’300.- e quello dell’8 aprile 2009 di €
13'512.34), non è in effetti sufficiente per dimostrare l’avvenuta estinzione
del bonus di € 70'000.- e l’attrice non ha spiegato perché dagli stessi si
dovesse evincere il contrario; essa non ha nemmeno illustrato le ragioni per cui
Fatti
i doc. 4 e 6, ritenuti rilevanti dal Pretore per la questione del compenso aumentato
a seguito delle maggiori mansioni espletate dal convenuto, in realtà “non
provano nulla”.
11.2.2 Ma se
anche così non fosse, è chiaro che quelle sue (scarse) allegazioni non sono
certo sufficienti per ammettere che essa abbia fatto fronte all’onere della
prova che le incombeva in merito all’avvenuto pagamento del bonus di €
70'000.-.
Dal plico
doc. T si evince che da luglio 2008 l’attrice aveva versato al convenuto complessivamente
€ 130'808.50. Anche ammettendo - come rilevato dall’attrice negli allegati
preliminari, ma non più in questa sede - che questi avesse in precedenza avuto
una retribuzione mensile di € 6'000.-, ne risulterebbe un maggior pagamento in
quei mesi di € 70'808.50, ridotto a € 70'821.16 nel documento riassuntivo,
riportante alcuni correttivi, da lei versato agli atti (doc. U). Sennonché, né
in prima istanza né tanto meno in questa sede essa ha spiegato, ancor prima che
provato, per quale motivo essa avrebbe dovuto corrispondergli € 808.50 o € 821.16 in più di quanto concordato, rispettivamente come mai con l’ultimo versamento mensile non
avrebbe ritenuto di versargli un importo, ridotto in quella misura, di €
12'703.84 o € 12'691.18. Appare per altro anomalo che l’asserito pagamento del
bonus sia avvenuto con versamenti mensili non costanti nel tempo, rispettivamente
che la sua asserita completa estinzione sia avvenuta proprio in occasione del
versamento dell’ultimo stipendio a favore del convenuto, quello di marzo 2009.
Ma, soprattutto,
si osserva che l’attrice non ha in ogni caso assolutamente contestato con la
sua replica - con ciò ammettendolo (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 2 ad art. 175; Rep. 1995 p. 233, 1999 p. 260 seg.; II CCA 8
novembre 2006 inc. n. 12.2005.157, 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222, 15
dicembre 2008 inc. n. 12.2007.197) - né l’assunto di risposta del convenuto
secondo cui da maggio 2008 gli erano state affidate nuove e più importanti
mansioni tali da giustificare una maggiore remunerazione, né quello secondo cui
tali circostanze potevano essere evinte, come poi effettivamente risultava, dai
doc. 3-8. E del resto essa nemmeno ha contestato, se non per la prima volta e
con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), la
dichiarazione con cui il suo (ora ex) amministratore M__________ __________ aveva
confermato, nel doc. 11, che l’aumento di compenso che fu stabilito per il
convenuto era legato proprio alla nuova funzione assegnatagli quale Direttore
delle Operations.
12. Nuova
e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) è infine la censura dell’attrice
secondo cui il convenuto, al pari degli altri manager cui era stato
riconosciuto un bonus analogo, avrebbe a suo tempo chiesto e ottenuto che il
bonus fosse pagato da __________. La circostanza è per altro rimasta allo
stadio di puro parlato, anche perché il doc. O, che a detta dell’attrice
avrebbe dovuto provarla, in realtà nulla dice al proposito.
13. Ne
discende che il reclamo (recte: appello) dell’attrice deve essere
respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che gli oneri processuali e
le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un
valore litigioso di fr. 105'731.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. Il reclamo (recte: appello) 25 giugno 2012 di AP 1 è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 3’000.- sono a carico
dell’appellante, tenuta inoltre a rifondere alla parte appellata fr. 3’000.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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