12.2012.117
Mandato, mercede di avvocato, onere di contestazione e contenuto della risposta di causa
12 agosto 2013Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2012.117
Data decisione, Autorità:
12.08.2013, IICCA
Titolo:
Mandato, mercede di avvocato, onere di contestazione e contenuto della risposta di causa
ATTI SCRITTI DELLE PARTI
NOTA PROFESSIONALE
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 394 CO
art. 222 CPC
Incarto n.
12.2012.117
Lugano
12 agosto
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.4
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 12 gennaio
2012 da
AP 1
contro
AO 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 81'685.90, oltre interessi al 5% a partire dall’11 gennaio 2011 e il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di
Bellinzona;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della
petizione, comunicando la sua disponibilità a pagare fr. 41'000.- per mezzo di
una cessione di credito;
domanda integralmente respinta dal Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona con decisione del 23 maggio 2012;
appellante l’attore che con atto di appello del 25
giugno 2012 chiede, in via principale, la riforma del giudizio impugnato, nel
senso di accogliere integralmente la petizione per la somma di fr. 81'685.90,
oltre interessi al 5% a partire dall’11 gennaio 2011, protestando tassa, spese
e ripetibili di appello e, in via subordinata, chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di accogliere parzialmente la petizione per la somma di
fr. 41'000.- oltre interessi al 5% a partire dall’11 gennaio 2011, sempre
protestando tassa, spese e ripetibili di appello;
mentre il convenuto non ha presentato una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Il
14 settembre 2006 AO 1 ha conferito mandato di rappresentanza all’avv. AP 1 (doc. A) in diverse pratiche fiscali ed esecutive. Il legale ha comunicato al cliente
il 31 marzo 2011 di revocare l’incarico, per la mancanza della necessaria
fiducia dovuta al mancato pagamento dello scoperto per onorari e spese (doc.
B). Il 4 agosto 2011 l’avv. AP 1 ha fatto spiccare a AO 1 il PE no. __________
dell’UE di Bellinzona (doc. H), per la somma di fr. 81'685.90, rappresentante
il saldo scoperto delle diverse fatture da lui emesse. Nell’ambito della
procedura di conciliazione (CM. 2011.140), il legale ha dichiarato la propria
disponibilità ad accettare il pagamento di fr. 41'000.- a tacitazione di ogni
pretesa, a condizione che ciò avvenisse entro 10 giorni, proposta non accettata
da AO 1, il quale proponeva di pagare fr. 41'000.- “non appena mi sarà
possibile”. Il segretario assessore, constatata la mancata conciliazione,
ha rilasciato all’avvocato l’autorizzazione ad agire il 18 novembre 2011.
B. L’avv. AP 1 ha convenuto in causa davanti al Pretore di Bellinzona AO 1 con petizione del 12
gennaio 2012, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 81'685.90 oltre
interessi al 5% a partire dall’11 gennaio 2011, e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona. Nella
risposta del 5 marzo 2012, presentata personalmente, il convenuto ha spiegato
che si opponeva al pagamento dell’importo chiesto dall’attore per diversi
motivi: “l’avv. AP 1 non mi ha mai ascoltato e non ho mai potuto spiegargli
la verità e ha sempre fatto tutto in base alle sue teorie causando notevoli
disastri”, “visto che l’avv. AP 1 mi ha sempre dato degli apprendisti trovo che le note d’onorario sono troppo elevate”, “anche se sono state
perse tutte le cause ho già pagato all’avv. AP 1 fr. 56'552.45”e infine “ho
comunicato all’avv. AP 1 che poteva incassare i fr. 41'000.- direttamente dalla
signora __________ che mi debita ancora oltre fr. 50'000.- degli affitti del
palazzo di __________”.
Alla
discussione del 25 aprile 2012 le parti si sono confermate nelle rispettive
posizioni e, non essendovi istruttoria da eseguire, hanno proceduto seduta
stante al dibattimento finale.
C. Statuendo
il 23 maggio 2012, il Pretore aggiunto ha respinto integralmente la petizione,
mettendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'100.- a carico
dell’attore, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 150.- per
indennità di inconvenienza.
D. Con
appello del 25 giugno 2012 l’avv. AP 1 chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di
tassa, spese e ripetibili di appello. In via subordinata chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di accogliere parzialmente la petizione per la
somma di fr. 41'000.-, oltre interessi al 5% a partire dall’11 gennaio 2011,
sempre protestando tassa, spese e ripetibili di appello. L’appellato non ha
presentato una risposta all’appello, avendo rinunciato a ritirare il plico
raccomandato spedito dalla Cancelleria di questa Camera.
e considerando
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio
pretorile è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011; la procedura
di appello è pertanto retta dal CPC. Giusta l’art. 308
cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali
di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di
provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in
controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo
l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.-
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la sentenza impugnata è senz’altro
una decisione finale di prima istanza in una procedura ordinaria con valore di
fr. 81'685.90. Pacifica è dunque l’appellabilità del
giudizio impugnato, entro il termine di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 CPC).
L’appello del 25 giugno 2012 è dunque tempestivo.
2.
L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello
delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è
inammissibile (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1.). L’appellante deve spiegare,
infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate ma perché sarebbero
erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Una critica generale della
sentenza di primo grado, con parole come “vuota”, “inutile” e “scandalosa”, non
è sufficiente per la motivazione dell’appello, in quanto la critica alla
sentenza di prima istanza deve essere chiara (Sterchi
Martin H., Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, pag. 2895 ad
art. 311 ZPO).
3.
Il
Pretore aggiunto ha respinto la petizione dopo aver accertato che l’avvocato
attore aveva prodotto agli atti solo le fatture relative al dettaglio delle
prestazioni svolte nel periodo 2007-2011, le ore prestate da ogni componente
del suo studio legale con la relativa tariffa applicata e le spese (plico doc.
C e E), una scheda contabile (doc. D), un plico di richiami di pagamento (doc.
F) e una comunicazione di posta elettronica inviata alla figlia del cliente
(doc. G), ciò che non era sufficiente per provare l’adeguatezza tra l’onorario
preteso e le prestazioni fornite al cliente, in assenza di altre prove.
Inoltre, prosegue il primo giudice, i termini della transazione discussa nel
corso della procedura di conciliazione non potevano essere utilizzati nella
causa di merito. In definitiva, quindi, il Pretore aggiunto ha ritenuto non
provate le pretese di onorario dell’avvocato attore e ha posto a suo carico la
tassa di giustizia di fr. 1'000.-, le spese di fr. 100.- e un’indennità di
inconvenienza di fr. 150.- in favore del convenuto, non rappresentato da un
legale.
4.
Nella
fattispecie l’appellante ripropone la cronistoria della procedura giudiziaria,
riprendendo in breve la petizione e, dopo aver riassunto la decisione del
Pretore aggiunto, afferma che le contestazioni sollevate nella risposta di
causa non sono conformi a quanto prescritto dall’art. 222 CPC, per mancanza di
precisione nella contestazione. In particolare, afferma l’attore, il convenuto
non ha contestato il metodo di fatturazione, né le prestazioni eseguite e la
condotta diligente del mandato. In simili circostanze, l’attore non aveva altre
prove da proporre oltre a quanto già versato agli atti. Il convenuto aveva poi,
prosegue l’appellante, riconosciuto di dover almeno fr. 41'000.-, avendo
proposto di incassare tale somma direttamente presso una sua creditrice, e tale
riconoscimento di debito era di per sé “titolo per condannare l’appellato al
versamento dell’importo ivi indicato”. L’appello non contiene tuttavia
alcuna critica esplicita all’operato del Pretore aggiunto, né per
l’accertamento dei fatti, né per l’applicazione del diritto. La Camera può pertanto entrare nel merito dell’appello solo nella misura
in cui l’appellante muove precise critiche alla decisione impugnata.
5.
Giusta l’art. 8 CC, l’avvocato che procede in causa per ottenere la
remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell’onere di dimostrare
l’esistenza dell’asserito mandato – in concreto pacifica – nonché la congruità
della sua pretesa (II CCA 5 aprile 2011 inc. n. 12.2008.171 e 30 gennaio 2007
inc. n. 12.2005.217 in: RtiD II-2007 42c pag. 736). Egli deve inoltre pure
dimostrare il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la prestazione
fornita corrisponde a quanto effettivamente pattuito. Ne va diversamente
allorquando il mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in
atto un comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente
accettato la prestazione siccome conforme. In tal caso l'onere della prova è
rovesciato e spetta al mandante dimostrare che il contratto non è stato
adempiuto correttamente. Non modifica per contro questo assunto il fatto che il
mandante, quale profano, non sia in grado di valutare la qualità della
prestazione. Di conseguenza, se non manifesta opposizione alla conduzione
processuale del suo avvocato – a condizione però che ne sia tenuto al corrente
e sia debitamente informato – o addirittura dichiara il proprio consenso alle
bozze di allegato sottopostegli, il mandante non può rovesciare sul mandatario
l'onere della prova, bensì deve dimostrare lui stesso il carente adempimento
del contratto se non intende pagare (integralmente) l'onorario (Fellmann, Berner Kommentar, ni. 488-492
e 494 ad art. 394 CO).
Per quanto è invece della
congruità della pretesa, l'avvocato è in particolare tenuto a provare che
l’onorario rivendicato corrisponde alle modalità di computo concordate, è
conforme alla regolamentazione cantonale applicabile, è giustificato in base
all’uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in base alle circostanze.
Pacifico il carattere oneroso delle prestazioni in esame, eseguite a titolo
professionale (art. 394 cpv. 3 CO; DTF 135 III 259, consid. 2.1.), si tratta di
stabilire quali siano i criteri determinanti per la loro remunerazione. Gli onorari dovuti al mandatario sono in primo luogo quelli
concordati per convenzione dalle parti. In considerazione della missione
particolare conferita agli avvocati in quanto ausiliari della giustizia, la
giurisprudenza ha riconosciuto al diritto cantonale la facoltà di
regolamentarne la remunerazione. In assenza di un accordo o di una regola
cantonale, l’ammontare degli onorari deve essere stabilito in base all’uso. Se
non vi è alcun uso comune, il giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto
di tutte le circostanze pertinenti, fermo restando che essa deve essere
oggettivamente proporzionata ai servizi resi (DTF 135 III 259, consid. 2.2.).
6.
Nel
suo appello l’attore sostiene che la risposta del 5 marzo 2012 non conteneva
valide contestazioni della petizione e che pertanto quanto da lui addotto
doveva essere ritenuto ammesso. Nella risposta il convenuto aveva dichiarato di
opporsi al pagamento di quanto preteso dall’avvocato con i seguenti motivi: “l’avv. AP 1 non mi ha mai ascoltato e non ho mai potuto spiegargli la verità e ha sempre fatto
tutto in base alle sue teorie causando notevoli disastri”, “visto che l’avv. AP
1.
mi ha sempre dato degli apprendisti trovo che le note d’onorario sono troppo
elevate”, “anche se sono state perse tutte le cause ho già pagato
all’avv. AP 1 fr. 56'552.45”e infine “ho comunicato all’avv. AP 1 che
poteva incassare i fr. 41'000.- direttamente dalla signora __________ che mi
debita ancora oltre fr. 50'000.- degli affitti del palazzo di __________”. Il
Pretore aggiunto ha ritenuto che l’attore non aveva provato con i documenti
versati agli atti (in particolare plichi doc. C, D e E) la congruità delle sue
prestazioni e il loro valore.
6.1
Giusta l’art. 222 cpv. 2 CPC, applicabile in concreto, il
convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore,
riconosce o contesta. Una contestazione globale o generica non è di principio
sufficiente e chi contesta una pretesa deve spiegare le proprie obiezioni in
modo da permettere all’attore di capire quali fatti sono contestati e di
fornire le prove delle quali porta l’onere (Trezzini
in Cocchi / Trezzini / Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 993 ad art.
222; Chaix, L’apport des faits au
procès, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens,
2010, pag. 128). È di principio sufficiente una contestazione chiara su un
fatto preciso (Tappy in: CPC – Code
de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 222). Nella fattispecie l’attore,
gravato dall’onere della prova in una procedura retta dal principio
attitatorio, ha indicato in modo particolareggiato nella petizione di causa le
proprie pretese, producendo agli atti la procura (doc. A), la revoca del
contratto (doc. B) e le fatture dettagliate di cui chiedeva il pagamento
(plichi doc. C, D, E e F), comprensive delle distinte delle prestazioni fornite
e dei nomi dei collaboratori dello studio legale che le avevano eseguite. In
tali circostanze, il convenuto non poteva limitarsi alle generiche contestazioni
della sua risposta, ma doveva fornire indicazioni concrete e la propria
descrizione dei fatti (sentenza del Tribunale federale 4A_629/2009 del 10
agosto 2010 in SJ 2011 I pag. 12).
6.2
Ne deriva
che nel caso concreto i fatti addotti nella petizione devono essere considerati
come non controversi e ammessi, in mancanza di contestazioni sufficientemente
concrete e precise nella risposta. L’attore non doveva quindi provare le
proprie pretese (art. 150 cpv. 1 CPC), contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore
aggiunto. In tali circostanze l’appello va accolto e la decisione del primo
giudice riformata di conseguenza.
7.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) in entrambe le
sedi. Non si attribuiscono ripetibili all’appellante, l’appellato non avendo
presentato una risposta all’appello. Nella commisurazione delle spese
processuali di seconda istanza si tiene conto del valore di fr. 81'685.90 e dei
criteri previsti dagli art. 2 e 13 LTG, ritenuto che la tassa di giustizia fissata
dal Pretore aggiunto si situa al disotto del minimo previsto dalla Legge sulla
tariffa giudiziaria e non vincola pertanto questa Camera. L’accoglimento
dell’appello comporta la modifica anche del dispositivo pretorile sulle spese
processuali, nel senso che esse vanno poste a carico del convenuto. L’appellante
non ha tuttavia indicato quale cifra auspica a titolo di indennità ripetibile e
in mancanza di valide conclusioni non si può pertanto entrare nel merito della
sua domanda (art. 105 cpv. 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello 25 giugno 2012 dell’avv. AP 1 è parzialmente accolto
nella misura in cui è ricevibile. La decisione 23 maggio 2012 del Pretore
aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa OR.2012.4 è così riformata:
1. La petizione è accolta. Di conseguenza AO 1 è
condannato a versare all’avv. AP 1 l’importo di CHF 81'685.90 oltre spese
esecutive e interessi al 5% dall’11 gennaio 2011.
2.
È rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AO 1 al PE no. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona.
3.
La tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le spese di fr. 100.- sono poste a
carico di AO 1.
2. Gli oneri processuali inerenti l’appello, in complessivi fr.
1'000.-, già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di AO 1. Non si
attribuiscono ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art.119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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