12.2012.118
Garanzia - fideiussione - assunzione cumulativa del debito - interpretazione
26 novembre 2012Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2012.118
Data decisione, Autorità:
26.11.2012, IICCA
Titolo:
Garanzia - fideiussione - assunzione cumulativa del debito - interpretazione
FIDEIUSSIONE SEMPLICE
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
PROMESSA DELLA PRESTAZIONE DI UN TERZO
art. 18 CO
art. 111 CO
art. 492 CO
Incarto n.
12.2012.118
Lugano
26 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Cassina
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2011.13
(procedura semplificata, azione in disconoscimento del debito) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 10 gennaio 2011 da
AO 1
rappr. dall RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 21'091.15 per il quale
il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda
totalmente avversata dal convenuto, che con la risposta ha chiesto
l’accertamento del credito di fr. 21'091.15 e ha presentato azione
riconvenzionale tendente alla condanna dell’attore a corrispondergli l’importo
di fr. 8’300.- e che il Pretore aggiunto con sentenza 31 maggio 2012 ha accolto, accertando l'inesistenza del credito di fr. 21'091.15 e respingendo la domanda
riconvenzionale;
appellante
il convenuto con atto di appello 2 luglio 2012, con cui chiede la riforma
dell’impugnato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore
con risposta 3 settembre 2012 postula la reiezione dell’appello, con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Con contratto di locazione dell’11 aprile
2002 (doc. D) AP 1 ha locato a RE 1 tutto il piano terra della part. n. __________
e cinque posteggi esterni a scopo commerciale amministrativo, con inizio della
locazione per il 1° febbraio 2003 e con un canone di locazione annuo complessivo
di fr. 114'000.-, corrispondenti a fr. 9'500.- mensili oltre a un acconto di
fr. 700.- mensili per le spese accessorie. Questo contratto è stato integrato
dall’addendum di cui al doc. E, avente per oggetto in sostanza l’esecuzione da
parte del locatore di un impianto di trattamento dell’aria e una modifica delle
scadenze di pagamento della locazione fino al mese di luglio 2004 compreso. Il 23 luglio 2005 le parti hanno sottoscritto un ulteriore contratto
(doc. D) avente per oggetto la locazione di parcheggi esterni per una pigione
di fr. 560.- mensili.
B. Il
18 ottobre 2006 AP 1 e __________ hanno sottoscritto una convenzione (doc. F)
mediante la quale la conduttrice si è riconosciuta debitrice dell’importo
complessivo di fr. 51'612.- per canoni di locazione, acconti e conguaglio spese
accessorie non pagati sino al 31 luglio 2006 e il locatore le ha concesso una
dilazione di pagamento. In tale convenzione AO 1, amministratore unico della
conduttrice, e M__________, direttore della stessa, hanno garantito
personalmente l’adempimento da parte di __________ delle obbligazioni assunte
nella convenzione.
C. Con
scritto 24 novembre 2008 (doc. 4) AP 1 ha sollecitato alla conduttrice il pagamento di fr. 48'870.88 per gli arretrati sino al 31 luglio 2006 e di fr.
85’161.70 per canoni di locazione, acconti e conguaglio spese accessorie non
pagati a decorrere dal 1° agosto 2006, fissandole ai sensi dell’art. 257d CO un
termine di 30 giorni per il pagamento e avvertendola che scaduto
infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarebbe stato
disdetto. Il 16 dicembre 2008 AP 1 e __________ SA hanno sottoscritto una nuova
convenzione (doc. C) mediante la quale, per quanto di rilevanza nella
fattispecie:
- il
locatore ha rinunciato al credito maturato nei confronti della conduttrice per
canoni di locazione, spese accessorie e relativi conguagli non pagati fino al
mese di novembre 2008 per complessivi fr. 134'032.58;
- il
locatore ha rinunciato alla pretesa nei confronti di AO 1 e di M__________ per
complessivi fr. 48'870.88 a dipendenza della convenzione di data 18 ottobre
2006;
-AO
1 e M__________ hanno garantito personalmente l’adempimento da parte della
conduttrice delle obbligazioni da essa assunte con la convenzione, il contratto
di locazione dell’11 aprile 2002 e l’Addendum del 20 marzo 2003, impegnandosi
ciascuno singolarmente a garantire e versare in solido l’importo corrispondente
ad eventuali debiti della conduttrice nei confronti del locatore;
- AO
1 e __________ R__________ effettueranno il pagamento a prima richiesta non
appena AP 1 avrà loro comunicato per iscritto che le prestazioni promesse non
sono state fornite.
Nella
convenzione le parti hanno stabilito che la garanzia personale fornita
costituisce una promessa della prestazione di un terzo ai sensi dell’art. 111
CO ed è pertanto da intendersi indipendente, irrevocabile e incondizionata.
D. Il 14 ottobre 2009 il locatore ha
notificato alla conduttrice la disdetta del contratto di locazione per mora,
rivendicando il pagamento di fr. 212'783.- e preavvisando che in caso di
inadempienza avrebbe avviato la procedura d’incasso anche nei confronti dei
garanti per l’importo di fr. 127'622.03 (doc. 2 e 2a). Con PE n. __________ del
24/25 novembre 2009 dell’UE di Lugano (doc. H) il locatore ha escusso AO 1 per
fr. 127'622.05 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 2009, indicando quale
titolo di credito “garanzia sulle pigioni e spese accessorie arretrate relative
al contratto di locazione 11.04.02 per i locali commerciali siti nello stabile
di cui alla part. __________”. Avendo l’escusso interposto opposizione, il 23
agosto 2010, il locatore ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano. Con pronunciato 20 dicembre 2010 il Pretore di Lugano ha
parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione limitatamente a fr.
21'091.15 oltre accessori (doc. B).
E. Con
petizione 10 gennaio 2011 AO 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr.
21'091.15 per il quale il Pretore ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
al PE n. __________ dell'UE di Lugano. L’escusso afferma che la convenzione del
16 dicembre 2008 sarebbe affetta da nullità assoluta. La garanzia prestata
dall’attore non sarebbe una promessa della prestazione di un terzo ai sensi
dell’art. 111 CO. Infatti dalla terminologia utilizzata nel doc. C (“pagamento
a prima richiesta”, “senza fare valer alcuna eccezione”) sarebbe evidente
che lo scopo perseguito fosse quello della prestazione di una fideiussione.
Nella
fattispecie potrebbe senz’altro anche essere esclusa l’ipotesi di assunzione
cumulativa di debito poiché sarebbe palese che l’attore, che non ha mai
gestito, sebbene amministratore unico, la RE 1 e nella quale non ha alcun
interesse, non avesse un interesse proprio all’esecuzione del contratto né ne
traesse beneficio.
La
convenzione doc. C non integrerebbe la promessa della prestazione di un terzo
(art. 111 CO), poiché chi garantisce in questo modo assumerebbe un’obbligazione
indipendente che potrebbe esistere anche se il terzo non risultasse debitore
oppure il suo impegno fosse nullo. In concreto l’attore avrebbe avuto
unicamente la volontà di prestare una garanzia accessoria senza diventare
debitore principale. Avendo assunto un’obbligazione accessoria a quella della
debitrice principale, l’impegno dell’attore sarebbe in realtà una fideiussione.
Necessitando l’atto di fideiussione di una persona fisica per un importo
superiore a fr. 2'000.- la forma pubblica (CO 493), la convenzione di cui al
doc. C sarebbe nulla.
F. Con
osservazioni e domanda riconvenzionale del 23 febbraio 2011 il convenuto si è
opposto alla petizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di AO 1 a corrispondergli l’ulteriore importo di fr. 8.300.-. Il convenuto argomenta che non esisterebbero
ragionevoli dubbi nel classificare l’impegno dell’attore quale garanzia ai
sensi dell’art. 111 CO, atteso che l’indipendenza dell’obbligo dell’attore
sarebbe esplicitata a chiare lettere nella convenzione. A ogni buon conto
neppure l’accessorietà potrebbe far deporre la qualifica della relazione
giuridica in favore della fideiussione. Infatti come nella fideiussione chi
promette ad altri la prestazione di un terzo può assumere un’obbligazione
dipendente dal rapporto di base ossia accessoria. Il convenuto evidenzia che
anche se l’attore di fatto non ha mai gestito la società, ciò non sarebbe di
alcuna rilevanza. A mente del convenuto e attore riconvenzionale al saldo netto
riconosciuto dal giudice del rigetto di fr. 21'091.15 (ossia fr. 46'091.15
dedotti fr. 25'000.- nel frattempo rimborsati), andrebbe aggiunta la pigione
maturata e le spese accessorie per l’ultimo mese di locazione (novembre 2009)
di fr. 8'300.-, che non sarebbe stata fatta valere in via esecutiva.
G. Con
la risposta alla domanda riconvenzionale 6 aprile 2011 l’attore si è opposto
alla riconvenzionale del convenuto, riproponendo le argomentazioni espresse con
la petizione, ossia la nullità assoluta ai sensi dell’art. 11 CO della
convenzione di cui al doc. C. All’udienza preliminare e nelle rispettive
conclusioni le parti si sono confermate nelle loro precedenti allegazioni
scritte.
H. Con
sentenza 31 maggio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accolto
la petizione, accertando l'inesistenza del debito di fr. 21'091.15 di cui
all'esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano, e ha respinto l’azione
riconvenzionale. Il Pretore aggiunto ha argomentato che per l’art. 111 CO il
garante assume con il proprio impegno un’obbligazione principale che implica il
pagamento al garantito di un importo a titolo di risarcimento del pregiudizio
qualora il terzo non adempia la prestazione promessa: il garante assicurerebbe
un risultato indipendente dall’obbligo del terzo. La fideiussione sarebbe il
contratto con il quale una persona si impegna verso il creditore a garantire il
pagamento del debito assunto dal debitore principale. A differenza della
promessa della prestazione di un terzo, l’obbligazione del fideiussore avrebbe
carattere accessorio rispetto all’obbligazione del debitore principale, dalla
quale essa dipende. Nel caso di ripresa cumulativa di debito l’obbligazione
dell’assuntore sarebbe un impegno proprio, indipendente, che si aggiunge a quello
del debitore: l’assuntore si obbligherebbe come un debitore e non per il
debitore. La distinzione tra fideiussione e ripresa cumulativa del debito
riposerebbe principalmente sul fatto che colui che riprende il debito ha di
principio un interesse immediato e materiale, proprio e riconoscibile dalla
parte garantita, alla conclusione dell’affare tra il debitore principale ed il
creditore, traendo direttamente vantaggio dalla controprestazione del
creditore.
Il
primo giudice ha tratto il convincimento che la convenzione sub doc. C sia
stata redatta dal convenuto e meglio dal di lui consulente legale e che sarebbe
altamente improbabile che l’attore abbia riconosciuto la portata del tenore
letterale dell’impegno sottoscritto. Il fatto che nella clausola di garanzia
sia stata inserita la definizione di “promessa della prestazione di un terzo
ai sensi dell’art. 111 CO” non consentirebbe di trarre alcun automatismo a
riguardo del tipo di garanzia pattuita, non risultando l’attore persona avvezza
all’utilizzo della terminologia giuridica. L’impegno assunto dall’attore
rispetto alla prestazione della conduttrice non presenterebbe quella
prerogativa di indipendenza propria dell’art. 111 CO, bensì mostrerebbe le
caratteristiche di un impegno accessorio ancorato all’obbligazione principale
non eseguita. A mente del Pretore aggiunto sarebbe riconoscibile che l’attore
non intendesse impegnarsi anche per il caso in cui l’obbligazione della società
fosse nulla. La sua intenzione sarebbe stata quella di garantire la solvibilità
della conduttrice per l’eventualità di canoni scoperti, considerato anche che
la sua obbligazione corrisponderebbe esattamente a quella della conduttrice e
che egli non avrebbe alcun interesse personale, distinto da quello del debitore
principale, alla stipulazione dell’atto. Infatti l’attore avrebbe ricoperto
solo formalmente la carica di amministratore unico senza esercitare alcuna
ingerenza nella gestione dell’attività societaria e senza percepire alcuna
controprestazione. Per questi motivi l’impegno dell’attore, conclude il Pretore
aggiunto, deve essere identificato quale fideiussione e pertanto nullo per
vizio di forma.
I. Con l’appello il convenuto postula la riforma della sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione, rigettando in via definitiva
l’opposizione interposta al PE n. __________, e di accogliere la domanda
riconvenzionale. L’appellante argomenta che dalle tavole processuali non
apparirebbe che la garanzia prestata dall’appellato fosse dipendente da
un’eventuale insolvibilità della conduttrice. Al contrario l’appellato avrebbe
garantito personalmente e a prima richiesta l’adempimento contrattuale assunto
dalla società. Tale impegno s’identificherebbe fedelmente con la definizione
che la letteratura giuridica dà della promessa di prestazione di un terzo,
atteso che il criterio di accessorietà di cui si è avvalso il primo giudice non
risulterebbe decisivo per la qualifica della tipologia di garanzia. L’appellante
contesta il fatto che una ripresa cumulativa di debito debba essere scartata
perché l’attore non avrebbe interesse diretto nella fattispecie. Infatti,
sebbene l’appellato non svolgesse alcun ruolo diretto in seno alla società conduttrice,
egli quale amministratore unico era comunque esposto alla responsabilità di
organo ai sensi dell’art. 754 CO.
L. Con osservazioni all’appello l’attore postula la reiezione del
gravame, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
e considerato
in
diritto:
1. Nella
fattispecie si tratta di esaminare la qualifica giuridica da attribuire
all'impegno assunto dall’attore nella clausola di cui al n. 5 del doc. C:
mentre quest’ultimo ritiene che si tratti di una fideiussione, nulla per vizio
di forma (art. 493 cpv. 2 CO), il convenuto propende per la tesi di una garanzia
indipendente ai sensi dell’art. 111 CO o, eventualmente, per un’assunzione
cumulativa di debito.
Considerandi
2.
La
dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto la difficoltà nello
stabilire se una determinata pattuizione costituisca una fideiussione, una
garanzia o un’assunzione cumulativa di debito (II CCA, sentenza inc. n.
12.2004.200
del 25 agosto 2005 pubbl. in: NRCP 2006 pag. 361; II CCA, sentenza
inc. n. 12.96.110 del 3 dicembre 1996), ritenuto che il criterio di distinzione
essenziale tra i tre istituti giuridici risiede nel carattere accessorio della
prima, ma non invece delle altre due, per raffronto all'obbligazione del
debitore principale, fermo restando che la terza, diversamente dalla seconda,
presuppone la volontà del garante di riprendere l’impegno altrui e di diventare
a sua volta debitore principale e non solo quella di assicurare l’impegno di
quest’ultimo (SJ 2000 I 305 consid. 1a).
3.
In
base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato
accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva,
ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1
CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; NRCP 2004 p. 254). Solamente quando non esistono
accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà
rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà
dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione
oggettiva/normativa, interpretando cioè le dichiarazioni secondo il principio
dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva
ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella
situazione concreta (DTF 123 III 165 consid. 3a, 121 III 118 consid. 4b/aa;
NRCP 2004 p. 254; RtiD I-2004 N. 33c; II CCA, sentenza inc. n. 12.2005.144 del
24.
febbraio 2006, pubbl. in: NRCP 2006 pag. 194.). Nell’interpretazione oggettiva il tenore della clausola controversa
assume un rango prioritario. Tuttavia, non va dimenticato che anche qualora
tale tenore possa sembrare a prima vista chiaro, il giudice non può limitarsi
alla lettera, bensì deve interpretarlo alla luce del contratto nel suo insieme,
dello scopo conseguito dalle parti e sulla scorta di tutte le altre circostanze
che lasciano intendere che il tenore della clausola non corrisponda alla reale
volontà delle parti. In particolare, ciò vale qualora la clausola sia stata
redatta in una lingua straniera all’obbligato. Diversamente, qualora si sia in presenza di persone d’affari con conoscenze specifiche si può,
secondo le circostanze, prediligere l’interpretazione
sulla base del solo tenore della clausola (DTF 129 III
702.
consid. 2.4.1).
4.
Nella
fattispecie l’istruttoria non ha permesso di stabilire quale fosse la reale e
concorde volontà delle parti allorché l’attore ha fornito la garanzia in
parola. Anche la testimonianza di M__________ non ha potuto essere di ausilio
al riguardo. La teste ha infatti riferito - in base a quanto riferitole dal
marito __________ - della volontà dell’attore e del di lei marito, che pure
aveva sottoscritto l’impegno di cui al doc. C, di garantire la solvibilità della
società conduttrice per l’eventualità di canoni scoperti, sperando comunque che
la società potesse estinguere gli scoperti e quindi di non dover intervenire
direttamente. La teste però, come da lei ammesso, non ha presenziato alla firma
del doc. C e neppure ha partecipato alle trattative che hanno portato alla
sottoscrizione di questo documento. Per questo motivo quindi ella non ha potuto
riferire in prima persona su quale fosse stata la volontà del locatore e
segnatamente se la stessa corrispondesse a quella dell’attore. Per questo
motivo quindi, in concreto, bisogna ricorrere all’interpretazione in base al
principio dell’affidamento.
5.
Innanzitutto in
mancanza di prove in tal senso non si può dire che l’attore abbia conoscenze
specifiche sulla distinzione giuridica tra garanzia ai sensi dell’art. 111 CO,
assunzione cumulativa di debito e fideiussione. Nel contratto di cui al
doc. C è indicato che l’attore e M__________ “garantiscono
personalmente l’adempimento da parte di __________ delle obbligazioni da essa
assunte con la convenzione e relativi contratto di locazione dell’11 aprile
2002.
e l’Addendum del 20 marzo 2003”, impegnandosi “ciascuno singolarmente a
garantire e versare in solido l’importo corrispondente ad eventuali debiti
della __________ nei confronti di AP 1” e a effettuare il pagamento “non appena AP 1
avrà loro comunicato per iscritto che le prestazioni promesse non sono state
fornite”. Risulta quindi chiaro dal contratto che le parti non hanno
voluto pattuire un’assunzione cumulativa di debito, che avrebbe invece permesso
al creditore di perseguire direttamente e personalmente l’attore senza dover
prima far capo alla conduttrice __________ (DTF 129 III 702 consid. 2.1). L’assunzione cumulativa di debito può essere esclusa anche perché
non appare che l’attore avesse un interesse proprio all’esecuzione del
contratto né ne traesse beneficio (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., pag. 904; Merz, Traité de droit privé suisse, VI
I, pag. 85). Come è emerso dall’istruttoria infatti egli non era socio o
finanziatore della conduttrice e ricopriva solo formalmente la carica di
amministratore unico - che aveva assunto solo per fare un favore ai parenti
della coniuge - senza esercitare alcuna ingerenza nella gestione dell’attività
societaria e senza percepire alcuna controprestazione. Inoltre, sebbene la
società conduttrice sia stata dichiarata fallita il 9 marzo 2010, non risulta
dagli atti che contro l’attore sia stata promossa un’azione di responsabilità ai
sensi dell’art. 754 CO, per cui anche per questo motivo può essere escluso
l’interesse proprio all’esecuzione del contratto da parte dell’attore.
6.
Nemmeno
può essere tenuta in conto la promessa della prestazione di un terzo dell’art.
111.
CO, nella sua accezione di esecuzione di un obbligo di un terzo verso il
garantito (DTF 113 II 434 consid. 2), poiché chi garantisce in questo modo
assume un’obbligazione indipendente che può esistere anche se il terzo non
risulta debitore oppure il suo impegno è nullo. Inoltre, l’attore non si è
impegnato a risarcire un eventuale danno in caso di mancato adempimento da
parte della società debitrice, ma ha promesso l'adempimento stesso, cosicché
l'impegno da lui assunto è del tutto identico a quello della debitrice (DTF 125
III 305 consid. 2b, 113 II 434 consid. 3b; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, OR I, 3a ed. Basilea
2003, n. 24 e 32 ad art. 111 CO). Anche in questo caso non appare nessun
interesse personale dell’attore ad impegnarsi nel modo menzionato e l’impegno
inoltre è contestuale al contratto principale. Quest’ultima considerazione, con
l’aggiunta che l’obbligo di garanzia corrisponde esattamente a quello della
debitrice principale ed è definito interamente con riferimento a quel
contratto, tanto è vero che l’attore ha sottoscritto lo stesso testo e quindi è
intervenuto nello stesso e non ha assunto un obbligo diretto, porta indizi a
favore della fideiussione (DTF 113 II 434 consid. 3b e 3c), che
va privilegiata, per costante dottrina e giurisprudenza, quand’anche dovessero
esservi dei dubbi in merito alla qualificazione giuridica da attribuire
all’impegno sottoscritto dall’attore (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht, AT, Band II, 7a ed. 1998, n. 4082; DTF 66 II 28, 81 II 525; ZR
1962.
p. 131).
7.
Dovendosi così
ammettere, nella garanzia prestata dall’attore, l’esistenza di una
fideiussione, si arriva alla stessa conclusione del Pretore ed alla reiezione
dell’appello poiché quando il fideiussore è una persona fisica l’impegno
relativo richiede, per essere valido, l’atto pubblico (art. 493 cpv. 2 CO) che,
in concreto, pacificamente non esiste.
8.
Da quanto
precede discende che l’appello deve essere respinto. Le spese processuali
seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata
indennità per ripetibili. Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene
conto di un valore di fr. 29'391.15 (art. 94 cpv. 2 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili
decide: 1. L’appello
2.
luglio 2012 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico
dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 1’400.- per
ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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