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Decisione

12.2012.122

Contratto di gestione patrimoniale - responsabilità del mandatario - dichiarazione di scarico - danno

4 novembre 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I fondi

del cliente, al quale la banca aveva concesso tutta una serie di anticipi fissi

in franchi svizzeri (CHF), sono stati in seguito investiti perlopiù nel mercato

obbligazionario, con tra l’altro un investimento di 5'800'000 corone islandesi

(ISK) nell’obbligazione dello Stato islandese con un reddito del 7%, e al 31

dicembre 2007 ammontavano complessivamente a fr. 401'600.08 (cfr. perizia

giudiziaria allegato 1; cfr. pure doc. D).

2. Nel

corso del 2008, dopo che i 3 anticipi fissi in CHF in essere, alla loro

scadenza, erano stati rinnovati in yen giapponesi (JPY), il patrimonio del

cliente ha subito un’importante contrazione, a seguito della crisi borsistica e

finanziaria innescata dal fallimento della banca Lehman Brothers, avvenuto il

15 settembre 2008.

Dapprima,

in occasione dell’incontro avvenuto il 15 ottobre 2008 presso il gestore

patrimoniale, al cliente è stata illustrata la situazione al 30 settembre 2008 del

suo patrimonio, che, anche a seguito di alcuni suoi prelevamenti (di fr.

40'000.-), era nel frattempo diminuito a complessivi fr. 226'794.93 (cfr.

perizia giudiziaria allegato 3 e 6; cfr. pure doc. E). In calce al documento

riportante il saldo, il cliente ha firmato la seguente dichiarazione: “Preso

atto della situazione composizione e operazioni fino ad oggi effettuate da AO

1. Visto ed accettate” (cfr. doc. E).

Il 27

ottobre 2008 il cliente, così richiesto, ha trasmesso in seguito al gestore

patrimoniale una lettera (doc. F) con cui gli confermava la sua fiducia e lo sollecitava

a gestire i suoi risparmi “in modo oculato onde preservare il capitale da

voi investito”.

Ciononostante,

al 31 dicembre 2008 i fondi del cliente si sono ridotti a complessivi fr.

58'771.40, di cui fr. 47'104.41 relativi alle obbligazioni in ISK (cfr. doc. I

e perizia giudiziaria allegato 4).

3. Con

petizione 22 settembre 2009, avversata da AO 1, AP 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città al

fine di ottenerne la condanna al pagamento di fr. 215'127.55 (recte: fr.

215'126.60) oltre interessi al 5% dalla data della petizione, somma pari alla

differenza tra il saldo dei suoi averi al 30 settembre 2008 (fr. 226'794.-) e

quello al 31 dicembre 2008 (fr. 58'771.40), al quale andava dedotto il valore

delle obbligazioni in ISK (fr. 47'104.-), a suo dire solo “virtuale”.

Egli le ha

in sostanza rimproverato una mancanza di diligenza nell’adempimento del

contratto di gestione patrimoniale, per aver da una parte operato al di fuori

di una strategia ben definita, per non averlo dall’altra dissuaso

dall’indebitarsi in JPY e per non essersi infine attivata allorquando egli

aveva chiesto l’adozione di misure urgenti per la conservazione del suo

patrimonio, in particolare liquidando immediatamente le posizioni in titoli al

fine di chiudere al più presto gli anticipi fissi in JPY e liquidando per tempo

l’investimento in ISK, per altro costitutivo di un “Klumpenrisiko”, così

che il suo corrispettivo poi incassato non aveva potuto più essere convertito

in altra valuta.

4. Esperita

l’istruttoria di causa, le parti, con i loro rispettivi allegati conclusionali,

si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni.

L’attore ha tuttavia ridotto le sue pretese a fr. 207'128.- oltre interessi, evidenziando

come dalla perizia giudiziaria fosse stato possibile evincere che, facendo

astrazione dai prelevamenti ed includendo gli interessi pro-rata, il saldo dei

suoi averi al 30 settembre 2008 era di fr. 266'795.-, mentre quello al 31

dicembre 2008, da cui andava poi dedotto il valore dell’investimento in ISK,

era risultato essere di fr. 106'771.-.

5. Il

Pretore, con la sentenza 30 maggio 2012 qui impugnata, ha respinto la

petizione, ponendo la tassa di giudizio di fr. 5'500.- e le spese di fr.

14'630.- a carico dell’attore, pure tenuto a rifondere alla controparte fr.

15'000.- a titolo di ripetibili.

Il

giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che, nonostante il mandato di

gestione attribuisse al gestore un ampio potere discrezionale, la gestione

attuata dalla convenuta nel 2008 era stata conservativa ed orientata al reddito,

con un profilo di rischio da medio a medio-alto, e che le scelte da lei operate

erano in generale compatibili con quel profilo di gestione. In tali circostanze

e alla luce della dichiarazione di scarico di tutte le operazioni

precedentemente effettuate rilasciata dall’attore nell’ottobre 2008, ha pure escluso che il mancato allestimento del profilo dei rischi che quest’ultimo era

disposto ad assumersi potesse essere costitutivo di una violazione

contrattuale. Con riferimento alle singole operazioni rimproverate alla

convenuta, egli ha rilevato che quest’ultima non aveva motivo di dissuadere

l’attore, senz’altro cognito in materia, dal proposito di indebitarsi in JPY

anziché in CHF, operazione per altro poi avallata con la già menzionata dichiarazione

di scarico, rispettivamente che tra l’ottobre e il dicembre 2008 la convenuta si

era in realtà attivata per preservare il capitale, operando in particolare una

serie di vendite di titoli obbligazionari; con riferimento all’investimento in

ISK, dopo aver evidenziato che lo stesso era stato pure avallato con la

dichiarazione di scarico, ha rilevato che dagli atti non era stato possibile

stabilire in quale data le obbligazioni erano state vendute sicché nemmeno era

possibile stabilire il danno causato da quell’operazione, e oltretutto non

risultava che il controvalore dell’investimento in ISK fosse solo “virtuale” e

con ciò costitutivo di un’ulteriore diminuzione patrimoniale, tanto più che

l’impossibilità di conversione della moneta islandese, accertata ad un certo

momento, avrebbe potuto configurare un evento di forza maggiore atto a liberare

la convenuta dalla responsabilità per la mancata o intempestiva commutazione di

quella valuta.

6. Con

l’appello 2 luglio 2012, che qui ci occupa, l'attore chiede di riformare il

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

Egli ribadisce

che la convenuta aveva violato il suo dovere di diligenza per non aver allestito

il suo profilo d’investimento. Contesta di aver accettato la gestione

conservativa e orientata al reddito con un rischio da medio a medio-alto effettuata

dalla convenuta, che per altro era in contraddizione con l’accertata esistenza

di un mandato di gestione di natura conservativa, la dichiarazione di scarico

di cui al doc. E e la lettera di cui al doc. F non potendo avere alcun valore

giuridico, anche perché la convenuta non aveva dimostrato di averlo

sufficientemente informato, nonostante la sua ignoranza della materia. Con

riferimento all’indebitamento in JPY, rileva che la convenuta non lo aveva a

suo tempo dissuaso dall’effettuare quell’operazione; contesta nuovamente che la

stessa sia stata avallata con la dichiarazione di scarico; e ribadisce che tra

l’ottobre e il dicembre 2008 la convenuta non si era attivata per preservare il

capitale. Quanto all’investimento in ISK, già detto dell’inefficacia della

dichiarazione di scarico, egli ritiene che il relativo danno poteva essere

quantificato in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, proprio perché non era

stato possibile stabilire il valore dell’investimento al 31 dicembre 2008 o in

epoca successiva, tanto più che il perito aveva rilevato che il suo valore

avrebbe potuto essere anche pari a zero; e non era possibile evocare a favore

della convenuta una sedicente forza maggiore.

7. Della

risposta 6 agosto 2012 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame

pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario,

nei prossimi considerandi.

8. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece

la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una

decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove

disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

9. A

questo stadio della lite è pacifico che tra le parti sia venuto in essere un

contratto di gestione patrimoniale, retto dalle norme sul mandato (art. 394

segg. CO). Il mandatario è così responsabile verso il mandante della buona e

fedele esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO; DTF 131 III 377

consid. 4.1). La sua responsabilità sottostà, in generale, alle medesime regole

di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro. Egli deve

quindi eseguire diligentemente il compito e salvaguardare fedelmente gli

interessi legittimi della controparte (art. 321a cpv. 1 CO). La diligenza

necessaria si valuta più severamente allorquando il mandatario fornisce servizi

professionali contro rimunerazione e accetta di determinare lui stesso gli

investimenti che verranno effettuati con i fondi del mandante (DTF 119 II 333

consid. 5a, 124 III 155 consid. 3a; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174,

26 giugno 2013 inc. n. 12.2011.167).

10. Prima

di passare in rassegna le censure d’appello aventi per oggetto le violazioni

contrattuali rimproverate alla convenuta e le relative pretese creditorie nei

suoi confronti, è opportuno esaminare le censure con cui l’attore da una parte ritiene

prive di valore giuridico la dichiarazione di scarico di cui al doc. E e la

lettera di cui al doc. F (che effettivamente non è una dichiarazione di

scarico) e dall’altra ribadisce di non essere stato cognito della materia e di non

essere stato ciononostante informato dalla controparte in modo sufficiente.

10.1 Come

detto, in occasione dell’incontro avvenuto il 15 ottobre 2008, l’attore, in

calce al documento riportante la situazione del suo patrimonio al 30 settembre 2008, ha rilasciato all’indirizzo della convenuta la seguente dichiarazione, da lui firmata: “Preso

atto della situazione composizione e operazioni fino ad oggi effettuate da AO

1. Visto ed accettate” (cfr. doc. E). Che un tale scritto costituisca una

dichiarazione di scarico per la gestione operata dalla convenuta fino al 30

settembre 2008 e per lo stato del suo portafoglio a quella data è pacifico,

essendo stato ammesso, a più riprese, anche dall’attore stesso (doc. R; cfr. pure

petizione p. 3, replica p. 3 e conclusioni p. 2).

Indipendentemente

dalla questione a sapere quale figura giuridica rappresenti la dichiarazione di

scarico (abbandono unilaterale di una pretesa creditoria o contratto informale

di riconoscimento negativo di debito: cfr. Gonzenbach,

Basler Kommentar, 3ª ed., N. 3

ad art. 115 CO; Piotet,

Commentaire Romand, N. 3 e 6 ad art. 115 CO; II CCA 5 agosto 2004 inc. n.

10.2001.22), è evidente che essa costituisce una dichiarazione di volontà

destinata a produrre un effetto giuridico (Gautschi,

Berner Kommentar, N. 14a segg. ad art. 395 CO; cfr. pure, per analogia, Zäch, Berner Kommentar, N. 48 ad art. 38

CO; II CCA 5 agosto 2004 inc. n. 10.2001.22), che può essere invalidata per

errore o per dolo (DTF 65 II 15 segg.; Zäch,

op. cit., N. 50 ad art. 38 CO), entro un anno dalla conoscenza del vizio (art.

31 cpv. 1 e 2 CO). Sennonché, nel caso di specie, le condizioni per ammettere

una tale invalidazione non sono assolutamente date: innanzitutto non si può

ritenere che il termine annuale sia stato rispettato, visto e considerato che

con l’allegato petizionale, sia pure inoltrato entro quel termine, l’attore non

ha in realtà eccepito la validità di quella dichiarazione, essendosi a quel

momento limitato a chiedersi “quale valenza possa avere uno scarico rilasciato

da un mandante non correttamente informato” (p. 3), di modo che la sua inefficacia

è in definitiva stata evocata, per la prima volta - e con ciò in modo irrito

(art. 78 CPC/TI) - e oltretutto tardivamente, solo in sede conclusionale (cfr.

conclusioni p. 7); e in ogni caso il fatto che al 15 ottobre 2008, data di

rilascio di quello scritto, il patrimonio dell’attore si fosse nel frattempo già

ridotto di ulteriori fr. 50'000.- (cfr. doc. G, da cui si evince che il suo

patrimonio ammontava allora a complessivi fr. 173'137.84) non era tale da

inficiare la valenza della dichiarazione di scarico, come detto riferita al

periodo precedente e meglio alla gestione e allo stato del suo portafoglio fino

e al 30 settembre 2008; contrariamente a quanto preteso dall’attore, non è per

altro stato dimostrato che la convenuta fosse allora a conoscenza

dell’ulteriore evoluzione negativa del patrimonio dell’attore e gliel’avesse

sottaciuta.

La

dichiarazione di scarico di cui al doc. E è così vincolante.

10.2 Nell’ambito

del contratto di gestione patrimoniale, il mandatario,

quale specialista del settore, deve informare il mandante su tutto ciò che è

importante; anche senza particolare richiesta, lo deve consigliare e informare sull’adeguatezza dell’incarico, sulle spese, sui rischi e sulle possibilità di

successo (DTF 119 II 333 consid. 5a). Il cliente deve essere messo a conoscenza

dei rischi degli investimenti e, se necessario, deve essere consigliato

dettagliatamente sulle singole possibilità di investimento ed essere messo in

guardia da decisioni affrettate. L’espletamento di tali obblighi dipende

concretamente dalle conoscenze del cliente stesso come pure dal tipo di affare

che si intende concludere (DTF 124 III 155 consid. 3a). In particolare, in

presenza di operazioni rischiose, il mandatario deve assicurarsi che il

mandante abbia compreso la portata dei rischi, che sia disposto a correrli e

che sia stato informato della possibilità di perdere tutto il capitale in breve

tempo (DTF 124 III 155 consid. 3a; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174).

Nel suo

giudizio (p. 12) il Pretore ha concluso che l’attore non necessitava di particolari

informazioni, dopo aver preso atto che quest’ultimo era stato per una trentina

d’anni attivo nel campo bancario, ricoprendo tra l’altro la carica di direttore

responsabile della parte amministrativa della Banca __________ (teste __________),

ed aver poi aggiunto che, nonostante costui non fosse professionalmente attivo

nel ramo specifico della gestione patrimoniale, era innegabile che le diverse

note da lui manoscritte in molti atti contabili agli atti (cfr. doc. D, 8, 10,

12) palesavano una certa competenza e dimestichezza nella materia da parte sua,

confermata anche dal fatto che egli era stato il promotore di determinate

operazioni d’investimento effettuate. In questa sede l’attore obietta di non essere stato cognito della materia e di non essere

tuttavia stato informato dalla controparte in modo sufficiente. Egli, pur ritenendo

“semplicemente insostenibile” la conclusione cui era giunto il Pretore (appello

p. 6), non censura però le circostanze di fatto evocate dal giudice a sostegno

della stessa, limitandosi ad evidenziare, con riferimento alla deposizione del

teste __________, come egli non fosse cognito della materia siccome “non si era

mai occupato in vita sua di gestione di patrimoni”, essendosi occupato in banca

“dell’amministrazione e degli aspetti contabili”. Non avendo in tal modo

spiegato le ragioni per cui il diverso assunto del Pretore sarebbe errato e con

ciò da riformare, la sua censura dev’essere dichiarata irricevibile (art. 311

cpv. 1 CPC). Essa sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel merito, per le

ragioni correttamente esposte dal Pretore, non contestate nel gravame. Si

aggiunga, oltretutto, che in replica (ad 1 p. 1) l’attore non aveva puntualmente

contestato - con ciò ammettendolo (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 2 ad art. 175; Rep. 1995 p. 233, 1999 p. 260 seg.; II CCA 8 novembre

2006 inc. n. 12.2005.157, 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222, 15 dicembre

2008 inc. n. 12.2007.197, 20 settembre 2013 inc. n. 12.2012.116) - l’assunto di

risposta della convenuta secondo cui egli “conosceva e conosce quindi tutte le

attività bancarie, con i relativi rischi connessi” (ad 1 p. 2); e neppure aveva

contestato, sempre in replica (p. 2), il tenore dei documenti prodotti dalla convenuta

a sostegno della sua conoscenza della materia, al proposito dei quali egli si era

limitato ad osservare che “le annotazioni e gli appunti redatti dai gestori non

provano nulla”; tanto più che egli risultava aver pure sottoscritto un

documento che attestava la sua perfetta conoscenza dei rischi corsi a seguito

degli investimenti assunti nel contratto (cfr. doc. 21 clausola 4.1), modalità

d’informazione questa che è stata ritenuta conforme alla prassi bancaria (cfr.

perizia p. 3).

11. Ciò

posto, con la prima censura d’appello l’attore rimprovera al Pretore di aver

ritenuto che egli avesse accettato la gestione effettuata nel 2008 dalla

convenuta, definita “conservativa e orientata al reddito con un rischio da

medio o a medio-alto”, che per altro era in contraddizione con l’esistenza di

un mandato di gestione di natura conservativa da lui accertata. A torto.

Contrariamente

a quanto ritenuto dall’attore, innanzitutto, nel fatto che il giudice di prime

cure, facendo per altro proprie le conclusioni della perizia giudiziaria (p.

2), abbia ritenuto che la gestione attuata dalla convenuta fosse stata

conservativa ed orientata al reddito, con un profilo di rischio da medio a medio-alto,

non si ravvisa in realtà alcuna contraddizione terminologica, visto e

considerato che in quella sua gestione, effettuata perlopiù nel settore

obbligazionario e con ciò di natura conservativa, si erano innestati alcuni

elementi speculativi, quali l’inusuale ripartizione monetaria e la concentrazione

dell’investimento in 4 posizioni obbligazionarie e nel settore finanziario

(perizia p. 2, 3).

Che poi la

gestione effettuata dalla convenuta nel 2008 fosse o meno conforme a quella

prevista dagli accordi contrattuali, che a detta dell’attore - senza però che

quella circostanza sia stata concretamente provata - avrebbe dovuto essere di

carattere puramente conservativo, può invece rimanere indeciso. In effetti, rilasciando

la dichiarazione di scarico di cui al doc. E (di cui è stata confermata la

validità, cfr. supra consid. 10.1), l’attore, per altro cognito della

materia (cfr. supra consid. 10.2), ha in ogni caso accettato la gestione

operata dalla convenuta fino al 30 settembre 2008 e lo stato del suo

portafoglio a quella data, rinunciando di fatto a far valere nei suoi confronti

un’eventuale violazione del contratto per quanto da lei svolto fino ad allora.

12. Analoghe

considerazioni valgono per la censura con cui l’attore rimprovera al Pretore di

aver ritenuto che il mancato allestimento del suo profilo d’investimento da

parte della convenuta non costituisse una violazione contrattuale. In effetti,

rilasciando la già menzionata dichiarazione di scarico (doc. E, cfr. supra

consid. 10.1), l’attore, cognito della materia (cfr. supra consid. 10.2),

ha in ogni caso accettato la gestione operata dalla convenuta fino al 30

settembre 2008, rinunciando anche in questo caso a far valere nei suoi

confronti un’eventuale violazione del contratto per quanto da lei svolto fino

ad allora.

13. Con

riferimento all’indebitamento rinnovato in JPY anziché in CHF, l’attore

ribadisce in sostanza il buon fondamento dei rimproveri mossi alla convenuta

negli allegati preliminari, insistendo che quest’ultima non lo avrebbe a suo

tempo dissuaso dall’effettuare quell’operazione, da lui mai avallata con la

dichiarazione di scarico, e che tra l’ottobre e il dicembre 2008 essa non si

sarebbe attivata per preservare il capitale.

13.1 La

censura è ampiamente infondata nella misura in cui l’attore lamenta di non essere

stato a suo tempo dissuaso dall’effettuare l’operazione. Come giustamente

rilevato nel querelato giudizio, da una parte la convenuta non aveva in realtà

motivo di informare a quel momento l’attore sugli eventuali rischi monetari insiti

nell’operazione, oltretutto da lui stesso proposta (cfr. doc. R; petizione p. 2,

conclusioni p. 2 e appello p. 2) verosimilmente allo scopo di risparmiare sugli

interessi passivi, e con ciò di dissuaderlo dall’effettuarla, visto e considerato

che egli era cognito della materia (cfr. supra consid. 10.2); e

dall’altra l’attore, allestendo la dichiarazione di scarico di cui al doc. E

(di cui è stata confermata la validità, cfr. supra consid. 10.1), ha in

ogni caso ratificato la gestione operata dalla convenuta fino al 30 settembre

2008 e lo stato del suo portafoglio a quella data, comprensivo di

quell’operazione, rinunciando di fatto a far valere nei confronti della

convenuta un’eventuale violazione del contratto con riferimento a quell’indebitamento.

13.2 La

censura è invece in parte irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), e per il resto infondata, nella misura in cui l’attore rimprovera

alla convenuta di non essersi attivata tra l’ottobre e il dicembre 2008 per

preservare il capitale. Nella sentenza impugnata (p. 13) il Pretore aveva

ritenuto che l’assunto dell’attore era stato smentito dalle risultanze

peritali, dato che il perito aveva affermato che le vendite di obbligazioni

effettuate dalla convenuta dal 23 ottobre 2008 (doc. 15) avevano “permesso di

preservare il capitale nel senso che il ricavato è stato convertito, mediante

operazioni di cambio, in fr. 342'757.60 accreditati sul conto corrente in CHF”

(complemento peritale ad quesito B). In questa sede l’appellante si è limitato

ad affermare che “il Pretore, appoggiandosi ad una frase poco chiara del perito

giudiziale, ha arbitrariamente accertato che le operazioni con valuta nipponica

hanno permesso di preservare il capitale in gestione”, aggiungendo poi che “in

realtà è sufficiente prendere visione delle risposte e delle cifre fornite dal

perito ai quesiti n. 2 e soprattutto n. 5 alle p. 4, rispettivamente 6 della

perizia, per giungere alla conclusione contraria” (appello p. 7). Ora, che al

Pretore possa essere rimproverato un arbitrio per il solo fatto di essersi

appoggiato su una frase del perito, ritenuta poca chiara ma non oscura o

neppure di tenore opposto, è già di per sé assai dubbio, l’attore non avendo in

definitiva spiegato per quale ragione il giudice di prime cure non avrebbe dovuto

prenderla in considerazione. Ma quand’anche fosse ricevibile, quella censura

sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso, visto che la frase del

perito era in realtà perfettamente chiara, e meglio proprio nel senso

attribuitogli dal Pretore. Quanto invece agli altri passaggi della perizia,

che, sempre a detta dell’attore, avrebbero sconfessato quell’accertamento, si

osserva che gli stessi sono in realtà privi di rilevanza sulla questione: in

risposta al quesito n. 2 a p. 4 della perizia - per altro poi oggetto proprio della

risposta al quesito B della completazione peritale, riportata dal Pretore, che

di fatto superava ogni altra considerazione generale esposta in precedenza -

l’esperto si era in effetti limitato ad evidenziare, in termini generali e senza

trarre particolari conclusioni, che “alla luce della lettera del 27 ottobre

2008 della parte attrice (doc. F) la composizione del portafoglio avrebbe dovuto

essere rivista per allinearla alle istruzioni ricevute, ossia nella direzione

di investimenti atti a preservare il capitale investito”, aggiungendo che “di

conseguenza si sarebbero dovute vendere gran parte delle posizioni in valuta

estera, eliminando in tal modo anche le posizioni obbligazionarie superiori al

10% del capitale investito, e reinvestire in obbligazioni e/o strumenti

finanziari, con la garanzia del rimborso in capitale, in CHF”, fermo restando

però che a suo dire un “tale profilo d’investimento, orientato al franco

svizzero, avrebbe ridotto le aspettative di reddito a causa del basso livello

dei tassi d’interessi rispetto a strumenti finanziari in altre valute estere”; mentre

in risposta al quesito n. 5 a p. 6 della perizia, l’esperto si è limitato ad

indicare qual’era il valore netto del portafoglio dell’attore al 31 dicembre

2007 rispettivamente, facendo astrazione dei prelevamenti ed inclusi gli

interessi pro-rata, al 30 settembre, 15 ottobre e 31 dicembre 2008.

14. Per

quanto riguarda l’investimento in ISK, l’attore, dopo aver censurato l’assunto

pretorile secondo cui egli lo avrebbe avallato con la sottoscrizione della

dichiarazione di scarico di cui al doc. E, rimprovera al giudice di prime cure

di non aver quantificato in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO il danno da lui

subito a seguito della mancata tempestiva liquidazione dell’investimento, il cui

valore avrebbe potuto essere anche pari a zero.

14.1 La

censura è manifestamente infondata nella misura in cui l’attore ritiene di non

aver ratificato quell’investimento, a suo tempo posto in atto per iniziativa

dalla convenuta. Come rilevato dal Pretore, l’attore, mediante la dichiarazione

di scarico di cui al doc. E (di cui è stata confermata la validità, cfr. supra

consid. 10.1), ha in effetti accettato la gestione operata dalla convenuta fino

al 30 settembre 2008 e lo stato del suo portafoglio a quella data, comprensivo

di quell’investimento, di modo che ha rinunciato di fatto a far valere nei

confronti della convenuta un’eventuale violazione del contratto con riferimento

allo stesso.

14.2 La

censura deve pure essere disattesa nella misura in cui concerne il giudizio con

cui il Pretore aveva escluso ogni risarcimento a favore dell’attore per il

fatto che a detta di quest’ultimo l’investimento sarebbe stato liquidato troppo

tardi.

Innanzitutto,

dalla lettura dell’appello (a p. 7) non è possibile comprendere a partire da

quale momento, dopo l’ottobre 2008, data del più volte menzionato scarico di

cui al doc. E, la controparte a detta dell’attore sarebbe stata tenuta a

liquidare quell’investimento, tant’è che lo stesso non si è minimamente

espresso sul tema ma si è limitato ad evidenziare che il Pretore aveva omesso

“di considerare tutto quanto sostenuto dall’esperto nella sua risposta n. 3” - ciò che per altro non era vero, visto che il primo giudice l’aveva persino esposta in esteso (sentenza

p. 14) - e in particolare - circostanza, questa, di carattere generale in

realtà priva di rilievo - “che già nei primi mesi del 2006 si erano verificati

i primi casi di insolvenza di banche islandesi e che da allora la situazione andò

sempre più peggiorando”; rispettivamente non è dato a sapere quale dovesse

essere, per lui, l’importo in franchi che avrebbe così dovuto essere ricavato e

da lui preteso, neppure menzionato e tanto meno dimostrato documentalmente o

peritalmente.

Nella sua

decisione il giudice di prime cure ha dapprima ritenuto che dagli atti non era

stato possibile stabilire in quale data quelle obbligazioni erano state vendute

per cui nemmeno era possibile stabilire il danno causato da quell’operazione.

In questa sede l’attore non contesta di non essere stato in grado di provare

quando quell’investimento era stato liquidato, ma obietta che il giudice

avrebbe potuto e dovuto quantificare il danno in applicazione dell’art. 42 cpv.

2 CO. A prescindere dalla scarsa rilevanza della questione (per i motivi che

verranno esposti al consid. 15), la censura, già irricevibile per il fatto che

la motivazione d’appello secondo cui “le considerazioni del primo giudice in

merito all’inapplicabilità” della norma lascerebbero “allibiti” è insufficiente

(art. 311 cpv. 1 CPC), è in ogni caso infondata anche nel merito, visto e

considerato che la data della liquidazione dell’investimento avrebbe facilmente

potuto essere stabilita documentalmente e che lo scopo della norma non è quello

di ovviare alle carenze della parte gravata dell’onere della prova (II CCA 18

agosto 1999 inc. n. 12.99.120, 29 settembre 1998 inc. n. 12.98.36, 23 novembre

2011 inc. n. 12.2009.137; cfr. pure TF 21 ottobre 2010 4A_208/2010 consid.

6.3).

Il

Pretore ha in ogni caso aggiunto che non risultava che il controvalore

dell’investimento in ISK, al 31 dicembre 2008 pari a fr. 47'104.41, fosse solo

“virtuale” e con ciò costitutivo di un’ulteriore diminuzione patrimoniale. In

questa sede l’attore obietta al proposito che il perito “ha accertato che tali

ISK non sono più convertibili” e che “il loro valore potrebbe anche essere pari

a zero”. A torto. Se è vero che a quel momento la valuta islandese non era più

convertibile (ciò che per altro non ha impedito la successiva liquidazione

dell’investimento, cfr. l’estratto bancario del portafoglio dell’attore al 13

marzo 2009 doc. M), non è però vero che l’investimento effettuato non avesse

più alcun valore: il perito ha in effetti affermato che il controvalore di quell’investimento

andava comunque considerato nella determinazione del portafoglio dell’attore

(complemento peritale p. 2); in tal modo egli ha di fatto rettificato la sua

precedente affermazione, di carattere generale, secondo cui in linea di

principio “l’illiquidità di un investimento” - e non di una valuta - “porta a

un drastico deprezzamento o eventualmente all’azzeramento della posizione”

(complemento peritale p. 1), tanto più che egli ha di seguito aggiunto di non essere

però in grado di quantificare nel concreto, in assenza di informazioni e stime

di fonte attendibile, il grado di illiquidità dell’investimento in esame

(complemento peritale p. 1) e con ciò il suo eventuale deprezzamento. Si

aggiunga, per completezza di motivazione, che a tutt’oggi, nonostante la

convertibilità della valuta islandese sia ufficialmente sospesa (a partire dal

quarto trimestre 2008, cfr. perizia giudiziaria p. 8), i siti internet specializzati

(ad es. www.oanda.com e www.fxtop.com) forniscono pur sempre un tasso di

conversione effettivo (fatto notorio, cfr. DTF 135 III 88 consid. 4) di quella

valuta, che per altro risulta attualmente solo di poco inferiore a quello vigente

il 31 dicembre 2008 (cfr. doc. I e perizia giudiziaria allegato 4).

15. Ma in

ogni caso, a prescindere da quanto precede, la petizione avrebbe dovuto essere

respinta già per un altro motivo, come per altro già accennato, ma poi lasciato

indeciso, dal Pretore.

In caso

di gestione patrimoniale in urto con la linea scelta dal cliente, il

pregiudizio da risarcire deve in effetti essere di principio calcolato tenendo

conto del risultato che sarebbe stato ottenuto da un gestore medio facente

prova di diligenza (Lombardini,

Droit bancaire suisse, 2ª ed.,

p. 818 n. 63), ritenuto che il confronto deve avvenire sulla base di una

gestione simile a quella voluta dal cliente, ma non eseguita dal gestore (e

meglio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confrontando il

risultato del portafoglio amministrato in violazione del mandato con quello di

un portafoglio ipotetico della medesima ampiezza gestito durante il medesimo

periodo conformemente alle istruzioni del contratto, cfr. TF 4A_481/2012 del 14

dicembre 2012 in SJ 2013 I pag. 487, 3 dicembre 2004 4C.18/2004 consid. 2, in SZZP 2005 pag. 174, 10 novembre 2006 4C.158/2006 consid. 4.3 e 4.4, 30 novembre 2006 4C.295/2006 consid. 5.2.2, 15 gennaio 2008 4A_351/2007 consid. 3.2.2;

Considerandi

II CCA 24 agosto 2009 inc. n. 12.2008.122, 26 giugno 2013 inc. n.

12.2011

). Sennonché, nel caso di specie, l’attore non ha assolutamente

indicato, ancor prima che provato, come, conformemente al contratto, avrebbe

dovuto ipoteticamente essere strutturato e gestito il suo patrimonio dopo il 30

settembre 2008 da un gestore mediamente diligente, e soprattutto quale sarebbe dovuto

essere l’eventuale maggiore consistenza di quel suo ipotetico portafoglio al 31

dicembre 2008 rispetto al risultato effettivamente conseguito dalla convenuta.

In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, sapere se e in

che misura in patrimonio dell’attore si fosse ridotto tra il 30 settembre e il

31.

dicembre 2008 era in realtà del tutto irrilevante per il risarcimento del

danno.

16.

Ne

discende che l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile,

ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo

grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 207'128.-, seguono la

soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 2 luglio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 3’000.- sono a carico

dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla parte appellata fr. 6’000.-

per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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