12.2012.123
Cautelare - diritto di compera
17 ottobre 2012Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2012.123
Data decisione, Autorità:
17.10.2012, IICCA
Titolo:
Cautelare - diritto di compera
DETERMINAZIONE DEL PREZZO
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 216 CO
art. 261 CPC
Incarto n.
12.2012.123
Lugano
17 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Fiscalini e Pellegrini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nelle tre cause - inc. n. CA.2012.130,
133 e 149 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promosse con istanze
supercautelari e cautelari 26 marzo, 28 marzo e 16 aprile 2012 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
volte: la
prima, a far divieto ad A__________ __________ __________ di disporre in favore
del convenuto della partecipazione pari al 5% del capitale sociale di I__________
__________ __________ e meglio di 1'000'000 azioni al valore nominale di 0.10
cts cadauna (parzialmente accolta in via supercautelare quello stesso giorno
limitatamente a una quota del 2%, pari a 400'000 azioni); la seconda, a far
divieto ad A__________ __________ __________, nella persona del suo presidente
del consiglio d’amministrazione __________, di disporre in favore del convenuto
della partecipazione pari al 3% del capitale sociale di I__________ __________ __________
e meglio di 600'000 azioni al valore nominale di 0.10 cts cadauna (accolta in
via supercautelare l’indomani); la terza, ad inibire i diritti societari e
patrimoniali del 5% del capitale azionario di I__________ __________ __________
ed a far divieto al convenuto e all’RA 1, agente quale presidente di I__________
__________ __________, di disporre del 5% del capitale sociale della predetta
società (accolta in via supercautelare l’indomani);
domande
avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione delle istanze, e che il
Pretore, con decisione cautelare 20 giugno 2012, ha evaso confermando il divieto impartito il 26 marzo 2012 ad A__________ __________ __________,
nella persona del suo presidente del consiglio d’amministrazione __________, di
disporre in favore del convenuto della partecipazione pari al 2% del capitale
sociale di I__________ __________ __________ e meglio di 400'000 azioni al
valore nominale di 0.10 cts cadauna, revocando il divieto impartito il 29 marzo
2012 ad A__________ __________ __________ con conseguente sblocco del 3% del
capitale sociale di I__________ __________ __________ e meglio di 600'000
azioni al valore nominale di 0.10 cts cadauna, nonché confermando in parte l’ordine
impartito il 17 aprile 2012 al convenuto e all’RA 1, agente quale presidente di
I__________ __________ __________, limitatamente al divieto di disporre del 2%
del capitale sociale della predetta società, con conseguente inibizione di
esercitare i relativi diritti societari e patrimoniali di tale capitale
sociale;
appellanti
entrambe le parti con due appelli datati 2 luglio 2012: l'istante, che chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di confermare integralmente anche i
due decreti supercautelari 29 marzo e 17 aprile 2012, protestando spese e
ripetibili di primo e secondo grado; il convenuto, che chiede la modifica della
decisione pretorile nel senso di revocare integralmente anche i divieti
impartiti con i due decreti supercautelari 26 marzo e 17 aprile 2012,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
lette le
rispettive risposte all’appello 26 luglio 2012 con cui entrambe le parti
postulano la reiezione del gravame di parte avversa pure con protesta di spese
e ripetibili;
richiamata
la decisione 26 luglio 2012 con cui la presidente di questa Camera ha respinto
la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo all’appello dell’istante;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
13 gennaio 2008 AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto un documento in __________ (doc.
D inc. n. CA.2012.130), denominato - nella sua traduzione in italiano - “accordo
tra AO 1 e AP 1” (doc. E inc. n. CA.2012.130). L’accordo in questione definiva i
compiti assegnati al primo - tra cui quello di svolgere dal 1° gennaio 2008 e
per la durata del presente accordo il ruolo di presidente del consiglio
d’amministrazione di I__________ __________ __________ -, gli impegni garantiti
dal secondo, i termini della risoluzione del compito assegnato, il budget della
risoluzione del presente compito, le condizioni supplementari ed il compenso dovuto
al primo. In quest’ultimo capitolo era tra l’altro stato stabilito che “AO 1
per la durata del contratto riceverà un compenso mensile di fr. 15'000.-
tramite una società di consulenze da lui scelta”, che “al momento della
firma del contratto AO 1 riceverà gratuitamente il 2% di azioni della I__________
__________” e che “AO 1 ha diritto di acquistare ulteriori 3% di
azioni al prezzo stabilito a metà 2008”.
In
risposta all’e-mail 7 marzo 2012 (doc. F e G inc. n. CA.2012.130) con cui AO 1
sollecitava la realizzazione del progetto, AP 1, l’indomani (doc. H inc. n.
CA.2102.130), ha disdetto con effetto immediato il mandato conferito a suo
tempo alla fiduciaria A__________ __________ __________, di cui AO 1 era
vicepresidente, e volto all’amministrazione di alcune società, comunicando di
aver incaricato al suo posto P__________ __________ __________.
2. A
seguito di questi fatti, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, AP 1, con tre successive istanze supercautelari
e cautelari, datate 26 marzo (inc. n. CA.2012.130), 28 marzo (inc. n.
CA.2012.133) e 16 aprile 2012 (inc. n. CA.2012.149).
Con la
prima, ritenendo di poter vantare un diritto sul 5% del capitale sociale di I__________
__________ __________ sulla base dell’accordo di cui al doc. D/E inc. n.
CA.2012.130, ha chiesto che fosse fatto divieto ad A__________ __________ __________,
attuale possessore di quei titoli, di disporre in favore del convenuto di quella
partecipazione e meglio di 1'000'000 di azioni al valore nominale di 0.10 cts
cadauna. La domanda è stata accolta dal Pretore quello stesso giorno limitatamente
a una quota del 2%, pari a 400'000 azioni.
Con la
seconda, rilevando di aver formalmente esercitato il giorno precedente anche il
diritto di compera relativo al 3% del capitale sociale di I__________ __________
__________ (doc. B e C-D inc. n. CA.2012.133), ha chiesto che fosse fatto
divieto ad A__________ __________ __________ di disporre in favore del
convenuto di quella partecipazione, pari a 600'000 azioni al valore nominale di
0.10 cts cadauna. La domanda è stata accolta dal Pretore l’indomani.
Con la
terza, osservando che A__________ __________ __________ aveva provveduto a consegnare
l’intero dossier e i certificati azionari relativi al 95% del capitale
azionario di I__________ __________ __________ all’RA 1, il quale si era nel
frattempo fatto iscrivere quale nuovo presidente con diritto di firma
individuale di quella società in sostituzione dell’istante (doc. C e D inc. n.
CA.2012.149), ha chiesto che fossero inibiti i diritti societari e patrimoniali
del 5% del capitale azionario di I__________ __________ __________ e fosse
fatto divieto al convenuto e all’RA 1, agente quale presidente di I__________ __________
__________, di disporre del 5% del capitale sociale della predetta società. Anche
questa domanda è stata accolta dal Pretore l’indomani.
3. Sentite
le parti in occasione dell’udienza di discussione del 31 maggio 2012, il
Pretore, con la decisione cautelare 20 giugno 2012 qui impugnata, ha evaso le
tre istanze confermando da una parte il divieto impartito il 26 marzo 2012 ad A__________
__________ __________ di disporre in favore del convenuto della partecipazione
pari al 2% del capitale sociale di I__________ __________ __________ e meglio
di 400'000 azioni, revocando dall’altra il divieto impartito il 29 marzo 2012
ad A__________ __________ __________ con conseguente sblocco del 3% del
capitale sociale di I__________ __________ __________ e meglio di 600'000
azioni e confermando infine in parte l’ordine impartito il 17 aprile 2012 al
convenuto e all’RA 1, agente quale presidente di I__________ __________ __________,
limitatamente al divieto di disporre del 2% del capitale sociale della predetta
società, con conseguente inibizione di esercitare i relativi diritti societari
e patrimoniali di tale capitale sociale. Il giudice di prime cure ha in
sostanza ritenuto che l’istante non aveva reso verosimili le condizioni per
ottenere le misure provvisionali sulla quota del 3% delle azioni di I__________
__________ __________, ma solo sulla quota del 2%, negando poi che egli fosse
tenuto a prestare la garanzia richiesta in via subordinata dal convenuto ex
art. 264 CPC.
4. Il
giudizio è stato appellato il 2 luglio 2012 da entrambe le parti.
Con il
suo gravame l’istante chiede di riformarlo nel senso di confermare
integralmente anche i due decreti supercautelari 29 marzo e 17 aprile 2012,
ossia di ammettere i provvedimenti cautelari anche sulla quota del 3% delle
azioni litigiose.
Con il
suo appello (le cui domande sono state formulate in modo parzialmente impreciso,
nella misura in cui sembrerebbe non esprimersi sulla parte del dispositivo di
prime cure relativo all’inibizione di esercitare i diritti societari e
patrimoniali relativi al 2% del capitale sociale) il convenuto chiede in
sostanza di modificare la decisione pretorile nel senso di revocare
integralmente anche i divieti impartiti con i decreti supercautelari 26 marzo e
17 aprile 2012, in altre parole di rifiutare i provvedimenti cautelari anche
sulla quota del 2% delle azioni.
5. Delle
rispettive risposte all’appello 26 luglio 2012 con cui entrambe le parti
postulano la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, se e per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Giusta
l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari
quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di
esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio
difficilmente riparabile (lett. b).
La
dottrina e la giurisprudenza ne hanno dedotto che l’adozione di un
provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei seguenti presupposti:
la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di
merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto
dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza
e la proporzionalità (Trezzini,
Commentario CPC, p. 1161 segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18
giugno 2012 inc. n. 12.2012.38, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46).
7. In
considerazione delle censure sollevate in questa sede dalle parti, gli unici
requisiti per l’adozione dei provvedimenti cautelari che risultano ancora
litigiosi nella presente fattispecie sono in definitiva quello relativo al fumus
boni iuris dell’azione di merito e quello sull’esistenza di una situazione
di urgenza. Questi aspetti verranno se del caso esaminati nei prossimi
considerandi.
Sull’appello
del convenuto
8. Nella
querelata decisione - come detto - il Pretore ha ritenuto che l’istante aveva
reso verosimili le condizioni per l’ottenimento delle misure provvisionali
sulla quota del 2% delle azioni di I__________ __________ __________. Il
giudice di prime cure, per quanto qui interessa, ha innanzitutto rilevato che
l’istante aveva reso verosimile il suo diritto al trasferimento del 2% delle
azioni così come previsto nell’accordo di cui al doc. D/E inc. n. CA.2012.130,
del quale, da un esame sommario, risultava la validità, e il cui carattere
vincolante non era revocato in dubbio nemmeno dagli ulteriori atti prodotti
dalle parti; al proposito, ha aggiunto che, conformemente a quanto stabilito
nell’accordo, l’istante a fine gennaio 2008 era stato effettivamente iscritto a
registro di commercio quale presidente del consiglio d’amministrazione di I__________
__________ __________ (cfr. doc. C inc. n. CA.2012.130). A suo giudizio, la
realizzazione di tale diritto risultava realmente minacciata, in quanto il restante
95% del pacchetto azionario si trovava ormai in possesso di P__________ __________
__________, di cui il nuovo presidente di I__________ __________ __________, l’RA
1, era l’amministratore unico, e se anche le azioni oggetto del decreto
supercautelare fossero state sbloccate nulla avrebbe impedito alla società di
trasferirne la proprietà a terzi o, come suggerito dal convenuto stesso, di
porre l’intero capitale a pegno nell’ambito delle trattative attualmente in
corso per ottenere cospicui finanziamenti. Sempre a suo giudizio, essendo le
azioni di I__________ __________ __________ liberamente trasferibili ai sensi
dell’art. 681 cpv. 2 CO, appariva verosimile anche il danno difficilmente
riparabile che avrebbe potuto derivare dal comportamento del convenuto:
l’istante avrebbe in effetti perso la possibilità di acquisire formalmente la
proprietà dei titoli e di esercitare quindi i propri diritti societari e patrimoniali.
Rafforzava la verosimiglianza di questa eventualità e l’urgenza del
provvedimento richiesto anche il comportamento del convenuto, il quale, pochi
giorni dopo l’emanazione dei primi due decreti supercautelari, aveva tenuto
un’assemblea totalitaria in cui aveva nominato quale nuovo membro e presidente
del consiglio d’amministrazione con firma individuale l’RA 1 e aveva revocato
dalla loro carica, in loro assenza, il presidente del consiglio
d’amministrazione qui istante e la consigliera __________ (doc. C inc. n.
CA.2012.149).
9. In
questa sede il convenuto ripropone la tesi secondo cui lo scritto di cui al doc.
D/E inc. n. CA.2012.130 non sarebbe in realtà sufficiente a fondare i diritti
vantati dall’istante, costituendo una semplice lettera d’intenti, predisposta
oltretutto da quest’ultimo, relativa ad un progetto (volto ad ottenere al
gruppo di società del convenuto cospicui finanziamenti mediante un’offerta
pubblica d’acquisto delle azioni) poi abbandonato: lo attestava da una parte il
suo tenore, del tutto indeterminato ed incomprensibile quanto alle obbligazioni
del soggetto incaricato di gestire l’operazione, il cui nome era indicato solo
con un’iniziale, e dall’altra il successivo allestimento da parte dell’istante
di diverse bozze di accordo più dettagliate e mai sottoscritte (doc. 11-16 inc.
n. CA.2012.130). Evidenzia inoltre che nel documento in questione il
trasferimento delle azioni era posticipato “al momento della firma del
contratto” e non dell’”accordo” come specificato nell’intestazione. A
suo dire, faceva in ogni caso difetto anche il requisito dell’urgenza, l’istante
non avendo mai preteso per oltre quattro anni di vantare eventuali diritti da
quello scritto.
10. La
censura secondo cui lo scritto di cui al doc. D/E inc. n. CA.2012.130
costituirebbe una semplice lettera d’intenti, di per sé ricevibile - nulla
impedendo in effetti la ricopiatura (testuale o quasi) in appello di
un’argomentazione regolarmente sollevata in prima istanza ma non esaminata dal
Pretore (II CCA 12 aprile 2010 inc. n. 12.2009.62, 17 febbraio 2011 inc. n.
12.2008.245, 23 aprile 2012 inc. n. 12.2009.174) -, deve senz’altro essere
disattesa, le circostanze a sostegno di questa tesi non essendo state sufficientemente
provate o rese verosimili dalle poche prove addotte dal convenuto in questa
sede sul tema. Non è innanzitutto vero che il particolare tenore dello scritto sia
del tutto indeterminato ed incomprensibile quanto alle obbligazioni del
soggetto incaricato di gestire l’operazione, il cui nome era indicato solo con
un’iniziale, vero essendo semmai che nello stesso le parti, chiaramente
identificabili (nonostante l’uso di iniziali) e identificate (tramite le
rispettive firme), hanno - come detto - potuto definire i rispettivi obblighi;
e quand’anche si volesse ammettere la poca chiarezza dello scritto, ciò non
escluderebbe affatto il suo carattere di contratto anziché di semplice lettera
d’intenti. Il fatto di aver versato agli atti diverse bozze di accordi
predisposte dall’istante in epoca successiva e non concretizzate (doc. 11-16
inc. n. CA.2012.130) non modifica la situazione: a parte il fatto che - per
stessa ammissione del convenuto (cfr. verbale 31 maggio 2012 p. 6 e risposta
all’appello p. 4) - in quei documenti l’accordo di cui al doc. D/E inc. n.
CA.2012.130 non è stato menzionato per cui nemmeno è dato a sapere se e in che
modo lo stesso sia stato allora confermato, modificato o superato, si osserva
che il convenuto non ha assolutamente spiegato per quale motivo gli stessi,
aventi per oggetto dei patti d’azionisti di altre entità giuridiche (e non di I__________
__________ __________), potessero essere rilevanti per la questione. Altre
prove non sono state qui evocate ed in particolare null’altro è stato addotto a
sostegno del preteso abbandono del progetto volto all’ottenimento di cospicui
finanziamenti mediante un’offerta pubblica d’acquisto delle azioni asseritamente
alla base della lettera d’intenti. Tanto basta per ritenere infondata, se non
altro nell’ambito del limitato potere di apprezzamento valido in questo genere
di procedura, la tesi difensiva del convenuto, anche perché quest’ultimo non ha
comunque ritenuto di censurare l’assunto pretorile secondo cui, conformemente a
quanto stabilito nell’accordo, l’istante a fine gennaio 2008 era stato
effettivamente iscritto a registro di commercio quale presidente del consiglio
d’amministrazione di I__________ __________ __________, il che di fatto stava a
significare che l’accordo era effettivamente entrato in vigore e non andava
perciò inteso come una semplice lettera d’intenti. Infondata è infine l’ulteriore
tesi ricorsuale sollevata dal convenuto - per altro non nell’appello (e con ciò
nemmeno da esaminare con riferimento alla quota del 2%) ma solo nell’ambito
della risposta all’appello della controparte (e con ciò riferita solo alla
quota del 3% di cui si dirà più oltre) - secondo cui il contratto sarebbe stato
condizionato alla realizzazione di un’offerta pubblica d’acquisto delle azioni
poi non avvenuta, dal tenore dello stesso non evincendosi affatto l’esistenza
di una tale condizione.
11. Sempre
con riferimento al requisito della parvenza di buon fondamento della richiesta
di tutela giurisdizionale di merito, il convenuto ritiene che l’istante non
potrebbe in ogni caso prevalersi della clausola relativa alla quota azionaria
del 2% in quanto nel doc. D/E inc. n. CA.2012.130 il trasferimento delle azioni
avrebbe dovuto avvenire “al momento della firma del contratto” - nulla
permette invece di ritenere con il convenuto che esso “sarebbe stato
posticipato” a quel momento - e non dell’”accordo” in questione così
definito nell’intestazione. La censura, anche in questo caso ricevibile (per le
ragioni già esposte al considerando precedente), è infondata, non essendo stato
sufficientemente provato o reso verosimile che l’uso di quei termini diversi andasse
inteso proprio come preteso dal convenuto ed essendo anzi stato reso verosimile
il contrario, ossia che gli stessi costituivano più che altro dei sinonimi. Nel
documento in questione è in effetti previsto che l’istante avrebbe dovuto “dall’01.02.2008
svolgere [ndr: il] ruolo
di presidente del CdA della I__________ __________ __________ per la durata del
presente accordo”, fermo restando che il convenuto
avrebbe garantito i necessari finanziamenti secondo il budget minimo di fr.
500'000.- annui per organizzare la sede principale (di I__________ __________ __________)
a Lugano, budget questo che prevedeva tra l’altro un costo mensile di fr.
15'000.- per il direttore, somma questa che corrispondeva per l’appunto al
compenso mensile concordato a favore dell’istante e da ricevere “per
la durata del contratto … tramite una società di consulenze da lui scelta”.
Oltretutto, già il solo fatto che quei termini fossero stati utilizzati da non
giuristi, con ciò non necessariamente cogniti della loro diversa portata
giuridica, esclude per altro che la tesi del convenuto possa comportare la revoca
della misura cautelare.
12. Il
convenuto contesta infine anche l’esistenza del requisito dell’urgenza,
rilevando come l’istante non avesse mai preteso per oltre quattro anni di
vantare eventuali diritti da quello scritto. La censura è irricevibile. Nell’occasione
il convenuto, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
non si è in effetti confrontato con la decisione impugnata secondo cui
l’urgenza era in realtà dettata dai comportamenti tenuti da lui e dal suo legale
nel marzo-aprile 2012, né ha spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto
la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger,
ZPO Kommentar, n. 36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II
CCA 26 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.40, 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24
febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177); di fatto egli si è invece limitato a
riproporre le argomentazioni esposte a suo tempo innanzi al Pretore come se il
giudice di prime cure non si fosse mai pronunciato sulla questione, ciò che
tuttavia non costituisce una sufficiente motivazione dell’appello (II CCA 24 febbraio
2012 inc. n. 12.2011.177).
Sull’appello
dell’istante
13. Nella
querelata decisione - come accennato - il Pretore ha ritenuto che l’istante non
aveva reso verosimili le condizioni per l’ottenimento delle misure
provvisionali sulla quota del 3% delle azioni di I__________ __________ __________
ed in particolare di aver esercitato durante la vigenza dell’accordo di cui al
doc. D/E inc. n. CA.2012.130 il diritto d’acquisto in tal senso. Al proposito,
egli ha rilevato che l’istante stesso aveva ammesso di non aver esercitato tale
diritto prima del 27 marzo 2012, data in cui aveva scritto al convenuto confermando
di voler acquistare il 3% delle azioni come da accordo del 13 gennaio 2008
(cfr. istanza 28 marzo 2012 e doc. C/D inc. n. CA.2012.133). Ha quindi aggiunto
che né in quella dichiarazione, né con la sua istanza, l’istante aveva però sufficientemente
concretizzato la sua pretesa, non essendosi in particolare espresso sulla
questione a sapere se le parti, a metà 2008, avessero effettivamente stabilito
il prezzo d’acquisto, né - in mancanza di tale accordo - che importo egli
ritenesse dovuto. A suo giudizio, l’esercizio del diritto di compera appariva
infine tardivo, essendo nel frattempo cessata la collaborazione tra il
convenuto e la fiduciaria di cui l’istante era il vicedirettore nonché, almeno
di fatto, anche con l’istante stesso, come poi formalizzato con la sua
cancellazione dal registro di commercio il 4 aprile 2012, quindi pochi giorni
più tardi.
14. In
questa sede l’istante censura l’assunto pretorile secondo cui egli non avrebbe
reso verosimile di aver validamente esercitato il diritto d’acquisto sulla
quota del 3% delle azioni di I__________ __________ __________. Innanzitutto
rileva di aver sollecitato più volte, in forma orale e per iscritto (cfr. doc.
G/H inc. n. CA.2012.130), l’adempimento di quel diritto - poi comunque
formalmente esercitato il 27 marzo 2012 (doc. C-D inc. n. CA.2012.133) - senza
che la circostanza sia mai stata smentita dal convenuto. Ribadisce in seguito
che il diritto di compera era con ciò stato esercitato durante la vigenza
dell’accordo, tanto più che per contratto il suo esercizio nemmeno era stato
limitato da un punto di vista temporale. E contesta infine di non aver
sufficientemente concretizzato la sua pretesa in occasione del formale esercizio
di quel diritto, non ritenendo in particolare rilevante il fatto di non essersi
espresso sulla questione a sapere se le parti a metà 2008 si fossero o meno accordate
sul prezzo d’acquisto della partecipazione e, in tale pacifica mancanza, quale sarebbe
dovuto essere l’importo che egli riteneva dovuto.
Da parte
sua, il convenuto, oltre ad opporsi agli argomenti della controparte ribadendo
tra l’altro che l’accordo di cui al doc. D/E inc. n. CA.2012.130 costituiva una
lettera d’intenti e che non era dato il requisito dell’urgenza (questioni già
evase supra ai consid. 10 e 12), ha instato, nel caso di accoglimento
dell’appello di quest’ultima, per la prestazione da parte sua di una congrua
garanzia per l’eventuale danno causatogli dall’emanazione del provvedimento
cautelare (art. 264 CPC).
15. L’istante
ha apparentemente ragione - fatto salvo quanto si dirà più oltre circa il
contenuto dell’accordo e meglio la questione del prezzo - laddove ritiene di
aver esercitato il diritto di compera in parola e di averlo fatto
tempestivamente: dai documenti versati agli atti risulta in effetti che il
diritto di compera è stato da lui esercitato il 27 marzo 2012 (doc. C-D inc. n.
CA.2012.133) e dagli accordi contrattuali (doc. D/E inc. n. CA.2012.130) non
sembra proprio che l’esercizio di quel diritto fosse limitato da un punto di
vista temporale ed in particolare non fosse più possibile dopo la cessazione
della collaborazione tra le parti.
Egli
sottovaluta tuttavia l’aspetto relativo alla “concretizzazione” di quel diritto
da parte sua, esposto dal Pretore nella sua decisione. Il problema evocato dal
giudice di prime cure, con una formulazione forse non del tutto appropriata e
precisa, consiste nel fatto che dalla clausola contrattuale - secondo cui “AO 1 ha diritto di acquistare ulteriori 3% di azioni al prezzo stabilito a metà 2008” - non è possibile
stabilire quale sia il prezzo d’esercizio del diritto di compera. Lo stesso
istante ha pacificamente dato atto che nella metà del 2008 le parti non si
erano accordate sul prezzo dovuto e ciò a seguito del continuo e persistente
atteggiamento del convenuto nel procrastinare l’adempimento contrattuale che
aveva impedito di intavolare trattative in questo senso (appello p. 16 seg.).
Egli ha quindi aggiunto che sarà il convenuto “in qualità di cessionario e
venditore delle azioni a specificare l’importo dovuto, ritenuto comunque che
l’offerta dovrà essere presentata con i valori che le azioni avevano nel corso
del mese di giugno del 2008, come da contratto” (appello p. 17). Ora, a parte il
fatto che dall’accordo non risulta affatto che l’offerta del convenuto doveva
essere presentata con i valori che le azioni avevano nel corso del mese di
giugno del 2008, l’istante ha in tal modo ammesso, almeno implicitamente, che
il prezzo d’esercizio del diritto, oltre a non essere stato determinato, non era
neppure determinabile in modo oggettivo, ma lo era tutt’al più solo
soggettivamente - ad opera del convenuto - senza però che la determinazione da
parte di costui dovesse necessariamente fondarsi su criteri oggettivi, il che
non è tuttavia sufficiente (Giger,
Berner Kommentar, n. 58 ad art. 216 CO). Dovendosi con ciò concludere, sia pure
ad un giudizio sommario, per l’assenza del necessario consenso delle parti sul
prezzo del diritto di compera, che costituisce un essentialia negotii (Giger, op. cit., ibidem), ne viene che la
clausola in questione non è verosimilmente venuta in essere (art. 1 CO), ciò
che, indipendentemente dall’eventuale dichiarazione di esercizio del diritto di
compera del convenuto (che oltretutto era di fatto condizionata alla successiva
accettazione del sinora sconosciuto prezzo “offerto” dal convenuto, ovviamente
non ancora accettato dall’istante, e dunque nemmeno era incondizionata come
avrebbe dovuto essere), osta all’accoglimento delle misure cautelari proposte
dall’istante sulla partecipazione azionaria oggetto di quel diritto.
Conclusione
16. Alla
luce di quanto precede, l’appello del convenuto deve essere respinto nella
misura in cui è ricevibile, mentre quello dell’istante deve a sua volta essere rigettato
senza che occorra dunque esaminare se il convenuto possa eventualmente
pretendere la prestazione da parte quest’ultimo di una congrua garanzia.
Le spese
giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di almeno fr. 100'000.-, pari al valore nominale delle quote
litigiose (cfr. pure la lettera 4 aprile 2012 del convenuto [inc. n. CA.2012.130 e 133], secondo cui
quelle partecipazioni avrebbero un valore di mercato di almeno fr. 3'454'587.-),
e ripartite tra i due appelli (3/5 per quello dell’istante e 2/5 per quello del
convenuto), seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide I. L’appello 2 luglio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
II. Le spese processuali della procedura d’appello di cui al dispositivo
n. I di complessivi fr. 1’000.-, da anticiparsi dall’appellante, restano a suo
carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili
d’appello.
III. L’appello 2 luglio 2012 di AO 1 è respinto.
IV. Le spese processuali della procedura d’appello di cui al dispositivo
n. III di complessivi fr. 1’500.-, da anticiparsi dall’appellante, restano a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- per
ripetibili d’appello.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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