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Decisione

12.2012.124

Avvocato - mandato di consulenza fiscale - esistenza del contratto

17 dicembre 2013Italiano14 min

A. In data 6 dicembre 2005 AP 1 ha trasmesso via fax all’avv. AO 1 la bozza del contratto di compravendita dell’intero pacchetto

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Numero d'incarto:

12.2012.124

Data decisione, Autorità:

17.12.2013, IICCA

Titolo:

Avvocato - mandato di consulenza fiscale - esistenza del contratto

ACCETTAZIONE TACITA

AVVOCATO

ESTENSIONE DEL MANDATO

PROPOSTA CON TERMINE DI ACCETTAZIONE

art. 3 CO

art. 6 CO

art. 395 CO

Incarto n.

12.2012.124

Lugano

17 dicembre

2013/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.166

della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 27

ottobre 2009 da

AP 1

rappr. dall’ RA

1

contro

AO 1

rappr. dallo RA

2

con cui

l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 125'564,05

oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2006, protestate tasse, spese e

ripetibili;

domanda

avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione con

protesta di tasse, spese e congrue ripetibili, da fissare in considerazione

della temerarietà dell’iniziativa attorea, e che il Pretore ha integralmente

respinto con sentenza 29 maggio 2012;

appellante

l’attore che con atto di appello 2 luglio 2012 chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione, di porre la tassa di giustizia

di fr. 5'500.- e le spese di fr. 2'615.- a carico del convenuto e condannare quest’ultimo

a rifondergli fr. 11'000.- a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e

ripetibili di seconda istanza;

mentre

il convenuto con risposta 6 settembre 2012 postula la reiezione del gravame,

con seguito di tassa e spese e di condannare l’appellante a rifondergli fr.

6'000.- a titolo di ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in

fatto:

Fatti

A. In data 6 dicembre 2005 AP 1 ha trasmesso via fax all’avv. AO 1 la bozza del contratto di compravendita dell’intero pacchetto

azionario della C__________ alla A__________ (doc. 19). Il contratto è stato firmato

il 22 dicembre 2005 da AP 1 quale parte venditrice e il 12 gennaio 2006 dalla

parte acquirente (doc. A).

B. Con petizione 27 ottobre 2009 AP 1 ha rimproverato all’avv. AO 1 la mancata verifica degli aspetti fiscali della vendita delle azioni

C__________, ciò che avrebbe comportato un asserito maggior onere fiscale di

fr. 125'564,05 nell’ambito della sua tassazione personale per l’anno 2005 -

ritenuto che l’autorità fiscale aveva inserito il provento della vendita delle

azioni nei redditi dell’attore considerando l’operazione una cosiddetta

liquidazione parziale indiretta - importo che rivendicava al convenuto al quale

imputava un errore professionale.

In sede di risposta l’avv. AO 1 ha contestato l’esistenza di un contratto di

mandato con conseguente inesistenza di una responsabilità contrattuale, fermo

restando che le condizioni di quest’ultima, con particolare riferimento al

nesso di causalità e al danno, non risultavano dimostrate. Il convenuto ha

quindi chiesto di considerare temeraria ai sensi dell’art. 152 CPC/TI

l’iniziativa processuale dell’attore.

Con la replica e la duplica nonché, al termine dell’istruttoria, in sede di

conclusioni scritte, le parti hanno riproposto le loro antitetiche tesi e domande,

il convenuto precisando in quest’ultimo allegato l’importo richiesto a titolo

di ripetibili maggiorate.

C. Con sentenza 29 maggio 2012 il

Pretore ha respinto la petizione ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'500.- e

le spese di fr. 2'615.- a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere al convenuto

fr. 13'000.- a titolo di ripetibili. Il primo giudice ha ritenuto che la

semplice trasmissione al convenuto della bozza di contratto di vendita delle

azioni non poteva essere considerata una valida proposta per atti concludenti

di un mandato volto alla verifica degli aspetti fiscali dell’operazione, tanto

più che l’istruttoria aveva permesso di accertare che per dette problematiche,

sia per sè stesso che per la società a lui riconducibile, l’attore faceva capo

a più fiduciari. Il Pretore ha quindi evidenziato che dalla nota professionale

del convenuto per le prestazioni dal 6 dicembre 2005 al 12 gennaio 2006 non era

possibile dedurre che egli avesse recepito l’incarico che l’attore sosteneva di

aver affidato. Per concludere il Pretore non ha riconosciuto la richiesta di

rimborso dei costi di patrocinio avanzata dal convenuto non essendo la stessa

sufficientemente documentata ma, alla luce dell’impegno che la causa aveva

richiesto, ha fissato le ripetibili applicando la percentuale massima prevista

dal Regolamento di riferimento.

D. Con atto di appello 2 luglio 2012

l’attore ha postulato la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere

integralmente la petizione, di porre tassa di giustizia e spese a carico del

convenuto e condannare quest’ultimo a rifondergli fr. 11'000.- a titolo di

ripetibili.

Con risposta all’appello 6 settembre 2012 il convenuto ha chiesto di dichiarare

l’appello irricevibile, rispettivamente di respingerlo, con conseguente

conferma della sentenza impugnata, nonché di obbligare l’appellante a

rifondergli fr. 6'000.- a titolo di ripetibili di seconda sede.

Delle argomentazioni delle parti a sostegno delle rispettive domande si dirà

nei considerandi che seguono.

e considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il

nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la

procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,

fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente

(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese

(CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso

avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta

dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di

fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1

CPC). L’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata,

spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e

con ciò da riformare (Reetz/Theiler,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n.

36.

ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; da ultimo II CCA 2

dicembre 2013, inc. n. 12.2012.54, consid. 2 e riferimenti).

L’appellante si limita a sostenere che la corretta applicazione degli art. 6 e

395.

CO condurrebbe a considerare concluso il contratto di mandato con l’avv. __________

e che ne deriverebbe una responsabilità contrattuale di quest’ultimo. Anche

volendo prescindere dai dubbi sulla ricevibilità dell’appello, evidenziati a

giusta ragione dalla parte appellata, lo stesso dev’essere comunque respinto

per i motivi di cui si dirà nei considerandi che seguono.

3.

L’appellante ha contestato l’applicazione

dell’art. 3 CO così come esposta dal Pretore nella decisione impugnata ed ha

sostenuto che, in applicazione degli art. 6 e 395 CO, nel concreto caso lo

scambio reciproco di volontà concordanti non era necessario poiché alla sua

proposta, chiaramente espressa mediante l’invio al proprio legale del progetto

di contratto di vendita delle azioni, non doveva necessariamente far seguito un’accettazione

espressa, bastando invece l’assenza di un rifiuto entro un congruo termine.

In realtà l’appellante omette di considerare che il Pretore non ha fondato la

soluzione del caso sull’art. 3 CO, ossia sul principio generale dell’offerta

che rimane vincolante fino allo scadere del termine fissato per l’accettazione,

bensì ha fatto riferimento a detta norma per esporre le esigenze della

proposta, per poi osservare sia che la stessa dev’essere sufficientemente

precisa, sia che il destinatario deve poter riconoscere in essa la volontà

dell’autore di compiere un determinato atto giuridico (v. sentenza impugnata,

pag. 3 e 4 all’inizio).

In effetti, la descrizione degli elementi oggettivamente essenziali del

contratto costituisce il contenuto minimo dell’offerta (v. Morin, CR CO I, 2a ed., Art.

1.

CO, N. 81; Schönenberger/Jäggi,

Zürcher Kommentar, Art. 3 OR, N. 9, 19 e 21; Bucher,

BSK OR I, 4a ed., Art. 3 OR, N. 11). Dal canto suo la volontà di

concludere deve corrispondere al contenuto del contratto descritto nella

proposta (v. Schönenberger/Jäggi,

op. cit., Art. 3 OR, N. 48).

4.

L’attore ha sostenuto di essersi rivolto al

convenuto per ottenere una consulenza rimproverandogli di non aver modificato

la bozza del contratto di compravendita delle azioni della C__________ nel

senso di prevedere un completo autofinanziamento da parte della società

acquirente, ciò alfine di evitare le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale

indiretta (v. in particolare petizione 27 ottobre 2009, pt. 2, 3 e 6.1). Ora, così argomentando l’attore ha preteso di aver conferito un mandato di

consulenza fiscale, che ha appunto quale scopo quello di ridurre il più

possibile l’onere fiscale a carico del cliente, ciò che presuppone le

necessarie conoscenze in materia (v. Fellmann,

Berner Kommentar, Art. 398 OR, N. 421 e 422; II CCA 31 ottobre 2012, inc. n.

12.2011.19, consid. 3.2).

Alla luce di quanto precede appare pertanto evidente che il semplice invio al

convenuto, che è avvocato e notaio ma non consulente fiscale, né risulta aver

mai agito in tale veste a favore dell’attore, della bozza di un contratto di

compravendita di azioni, senza indicazione alcuna, non può certo essere

considerata un’offerta in vista di un contratto di mandato volto alla verifica

delle conseguenze fiscali che lo stesso potrebbe avere. Ciò a maggior ragione,

come esposto nel giudizio impugnato e non contestato in questa sede, se si

considera che per le pratiche fiscali l’attore faceva capo a fiduciari che

erano pure stati coinvolti nella vendita delle azioni della C__________ (v.

sentenza impugnata, pag. 5).

L’assenza di un’offerta validamente espressa esclude pertanto di principio

l’esistenza del preteso contratto, come rettamente concluso dal primo giudice.

A titolo abbondanziale giova osservare che il teste __________ R__________,

perito fiscale presso l’Ufficio delle persone giuridiche fino al 31 marzo 2006, ha dichiarato che “al momento della vendita non c’erano i presupposti per una liquidazione

parziale indiretta poiché la società acquirente aveva sufficiente liquidità per

pagare il pacchetto azionario” (v. verbale 13 ottobre 2010, pag. 2 i. f.). Ciò

posto risulta ancora meno comprensibile cosa avrebbe in definitiva dovuto intraprendere

un eventuale mandatario, senza considerare che l’acquirente aveva particolare

premura di firmare il contratto (v. doc. 19).

5.

Il gravame non è destinato a miglior sorte

se si vuole esaminare la fattispecie nell’ottica dell’art. 6 CO, come auspicato

dall’appellante. Quest’ultimo conclude, invero semplicisticamente, ossia senza

riferimenti puntuali alla natura particolare del negozio giuridico o alle

circostanze, che il contratto si è concluso poiché una sua accettazione non era

necessaria.

Il citato disposto impone l’applicazione del principio dell’affidamento nei

seguenti termini. Da un lato l’offerente deve interpretare il silenzio del

destinatario alla luce delle circostanze e chiedersi se l’accettazione appare

così naturale da rendere inutile una risposta da parte del secondo (in altri

termini il primo deve avere la certezza che il secondo gli indirizzerà una

risposta esplicita solo per rifiutare la proposta), d’altro lato il destinatario

deve potersi rendere conto che il suo silenzio potrà essere interpretato a buon

diritto come l’espressione di un consenso. Risponde peraltro a un’esigenza

elementare di giustizia che una persona può essere obbligata dal suo silenzio solo

se ha potuto rendersi conto del significato che può essere attribuito a tale

suo comportamento. Compete all’offerente che si prevale del perfezionamento del

contratto di fornire la prova dell’adempimento di queste condizioni.

L’applicazione della norma presuppone ovviamente l’esistenza di una valida

offerta per quanto precede si vedano in particolare: Morin, op. cit., art. 6 CO, N. 8 seg.; Bucher, op. cit., Art. 6 OR, N. 3, 5 e

6; Schönenberger/Jäggi, op. cit.,

Art. 6 OR, N. 43; Fellmann, op.

cit., Art. 395 OR, N. 71; W. Yung,

Ètudes et Articles, Ginevra 1971, L’acceptation par le silence d’une offre de

contracter, pag. 209 seg., in particolare pag. 220, 221, 226 e 227).

Nel presente caso non sono emersi elementi, né come già detto l’appellante ne

ha evidenziati, che permettono di considerare che il destinatario della bozza

del noto contratto fosse in grado in buona fede di rendersi conto che un suo

silenzio poteva essere interpretato come accordo alla conclusione di un

contratto di mandato nel senso auspicato dall’attore, e ciò anche a prescindere

da quanto esposto al considerando che precede.

6.

Pure invano l’appellante tenta di richiamare

a suo favore l’art. 395 CO che costituisce, nell’ambito dei rapporti con

determinati professionisti, tra i quali certamente gli avvocati, una norma

speciale rispetto all’art. 6 CO. E’ sufficiente a questo punto ricordare che anche

l’art. 395 CO presuppone l’esistenza di un’offerta sufficientemente determinata

(v. Werro, CR CO I, 2a ed., Art.

395.

CO, N. 10) e l’esame delle circostanze alla luce del principio dell’affidamento

(v. Fellmann, op. cit., Art. 395

OR, N. 62, 71 e 72; Weber, BSK OR

I, 4a ed., Art. 395 OR, N. 5). Sull’inesistenza di una valida offerta e

sull’applicazione del citato principio vale quanto già esposto ai considerandi

che precedono.

7.

Da ultimo l’appellante contesta le

ripetibili riconosciute al convenuto dal Pretore applicando al valore di causa

la percentuale massima prevista dall’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in concreto il 9% (v. sentenza impugnata

pag. 7).

Nella fissazione delle ripetibili il giudice gode di ampio potere di

apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o abuso, ciò che non è il

caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa

applicabile (v. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 19 ad art 150; per la giurisprudenza di questa Camera da ultimo

sentenza 5 novembre 2013, inc. 12.2012.59, consid. 10).

Ne segue che la censura non può essere accolta dato che il primo giudice, come

sopra indicato, si è attenuto ai limiti fissati dal citato Regolamento. In ogni

modo è indubbio che il patrocinio del convenuto ha richiesto in prima sede un

impegno notevole, ciò che risulta dal copioso incarto e che non può essere

banalmente ridotto alla partecipazione a 3 udienze (v. appello pt. 7), come

rettamente evidenziato dalla parte appellata (v. risposta all’appello pt. 33).

8.

In conclusione l’appello,

manifestamente infondato nella limitata misura in cui è ricevibile, dev’essere

respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 125'564,05, importo determinante anche ai

fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è

stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. In assenza di una nota

sulle spese (art. 105 cpv. 2 CPC, art. 14 cpv. 2 Rtar), le ripetibili a favore

della parte appellata sono fissate a fr. 5'000.- in applicazione dei criteri

stabiliti dall’art. 11 Rtar, importo che retribuisce adeguatamente il dispendio

orario indicato al pt. 34 della risposta (ossia 12 ore). Inoltre, la parte

appellata non ha spiegato per quale ragione questa Camera dovrebbe applicare le

percentuali massime fissate dal citato Regolamento, il semplice rinvio alle

considerazioni esposte dal primo giudice sulle ripetibili non essendo a tal

fine sufficiente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

1. L’appello 2 luglio 2012 di AP 1, __________,

è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 3'000.-,

già anticipate, sono poste a carico dell’appellante, il quale verserà alla

parte appellata fr. 5’000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- __________

- __________

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale

unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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