12.2012.125
Assunzione di prova peritale a titolo cautelare e istanza provvisionale per blocco di deposito in denaro
16 aprile 2013Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.125
Data decisione, Autorità:
16.04.2013, IICCA
Titolo:
Assunzione di prova peritale a titolo cautelare e istanza provvisionale per blocco di deposito in denaro
PERIZIA
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 158 CPC
art. 261 CPC
Incarto n.
12.2012.125
Lugano
16 aprile
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Simoni
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.12.2012.125
(assunzione di prove a titolo cautelare e istanza provvisionale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 18 maggio 2012 da
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
gli istanti hanno chiesto l’assunzione di prove a titolo cautelare e
segnatamente di una perizia giudiziaria e l’adozione di misure provvisionali
per impedire al notaio depositario di sbloccare in favore della controparte il
saldo del prezzo di compravendita;
domande
sulle quali la convenuta ha preso posizione opponendosi al provvedimento
provvisionale e rimettendosi al giudizio del Pretore per la prova a titolo
cautelare, e che il Pretore ha respinto con decisione 22 giugno 2012, ponendo
la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese a carico degli istanti,
condannandoli altresì a rifondere a titolo di ripetibili fr. 1'000.- alla
convenuta;
appellanti
gli istanti con atto del 5 luglio 2012 con cui chiedono che in riforma del
giudizio impugnato sia ammessa la prova peritale in via cautelare e sia fatto ordine
al notaio di non sbloccare il deposito del saldo dovuto sul prezzo di
compravendita, il tutto con protesta di spese e ripetibili, previa concessione
dell’effetto sospensivo all’appello e adozione di una misura provvisionale
consistente nel far ordine al notaio depositario di non sbloccare gli averi
depositati presso di lui già in pendenza di appello;
mentre
la controparte, con risposta 9 agosto 2012, postula di respingere l’appello e
confermare la sentenza di prima istanza;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Il 21 ottobre 2009 i coniugi AP 1 e AP 2 hanno acquistato da AO 1
l’unità PPP __________ (appartamento) e una quota di comproprietà di 2/11
dell’unità PPP __________ (garage) del fondo base __________ al prezzo
complessivo di fr. 1'300'000.- quando l’immobile era ancora in costruzione. In
un secondo momento gli acquirenti hanno ordinato l’esecuzione di opere
supplementari (doc. G, pag. 1 in fine). Nel settembre 2010 essi hanno preso
possesso dell’appartamento e il 25 novembre seguente venditrice e compratori hanno
sottoscritto un verbale di consegna in contradditorio con la lista dei difetti
riscontrati (doc. E). Il 21 febbraio 2011 le parti contrattuali e la società __________, di cui AP 2 è azionista e direttore con diritto
di firma individuale, hanno sottoscritto una convenzione, in modifica del
contratto di compravendita, che prevedeva il deposito di due somme di denaro
(fr. 5'000.- e fr. 70'000.-) presso il notaio avv. __________ per garantire
l’eliminazione di difetti dell’immobile, da liberarsi a determinate condizioni,
vale a dire l’importo di fr. 5'000.- “non appena i difetti sanabili saranno
eliminati secondo quanto sarà accertato e dichiarato dall’arch. __________”
(punto 1 doc. G) e quello di fr. 70'000.- dopo 3 mesi dal rilascio della
dichiarazione dell’impresa generale Consorzio __________ e della Direzione dei
lavori arch. __________ attestante la conclusione dei lavori alle parti comuni
o “in alternativa dopo presentazione della dichiarazione di tacitazione degli
artigiani che hanno eseguito tali lavori” (punto 2 doc. G).
B. Con
istanza 18 maggio 2012, i coniugi acquirenti si sono
rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere
l’assunzione a titolo cautelare ai sensi dell’art. 158 CPC di una perizia
intesa ad accertare l’entità dei difetti da essi lamentati, le cause degli
stessi e il minor valore dell’opera e, a titolo di provvedimento cautelare, il
blocco degli averi depositati presso il notaio __________. All’udienza di
discussione la parte convenuta si è opposta al provvedimento cautelare e si è
rimessa al giudizio del Pretore per quel che concerne l’assunzione della prova
peritale. Con decisione 22 giugno 2012 il Pretore ha respinto sia la domanda di
blocco degli averi depositati presso il notaio sia la domanda di assunzione
cautelare della prova peritale.
C. Contro
tale decisione sono insorti con appello 5 luglio 2012 gli istanti, i quali
hanno postulato la concessione al gravame dell’effetto sospensivo in deroga
all’art. 315 cpv. 4 CPC e l’adozione a titolo di provvedimento supercautelare e
cautelare dell’ordine al notaio __________ di bloccare i noti depositi di fr.
5'000.- e di fr. 70'000.-. La presidente della Camera ha respinto il 19 luglio
2012 la domanda di effetto sospensivo. La Camera ha respinto il 24 luglio 2012
la domanda di misure provvisionali per la procedura di appello. Invitata a
esprimersi sull’appello, la convenuta ha proposto di
respingere l’appello e confermare la decisione pretorile 22 giugno 2012.
e considerato
Considerandi
1.
La
decisione impugnata è una decisione finale, emanata in una procedura
indipendente con cui è stata respinta una richiesta di assunzione di prove a
titolo cautelare ai sensi dell’art. 158 CPC (DTF 138 III 76 consid. 1.2 pag.
79; DTF 138 III 46 consid. 1.1 pag. 46). Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) e a tale esigenza
non sfuggono le decisioni prese in procedura sommaria (art. 314 CPC) come
l’assunzione di prove a titolo cautelare cui si applicano le disposizioni
sull’emanazione dei provvedimenti cautelari (art. 158 cpv. 2 CPC e art. 261
segg. CPC). Secondo gli accertamenti del primo giudice il valore litigioso
supera in ogni caso la soglia di fr. 10'000.-. Si può quindi procedere
all’esame dell’appello.
2.
Il
Pretore ha statuito sulle due distinte domande degli istanti (assunzione di
prova peritale a titolo cautelare e misure provvisionali relative al blocco dei
due importi di fr. 5'000.- e fr. 70'000.- depositati presso il notaio) con
un’unica decisione e un unico procedimento. Per quel che concerne le misure
provvisionali, il primo giudice ha accertato che le condizioni previste
nell’accordo 21 febbraio 2011 per la liberazione degli importi di fr. 5'000.- e
di fr. 70'000.- in favore della venditrice (doc. G) erano state adempiute, per cui
non vi era motivo di bloccare tali depositi presso il notaio. In ogni caso,
prosegue il Pretore, il blocco equivarrebbe a un sequestro camuffato e non
sarebbe quindi possibile. Sulla domanda di assumere la prova peritale a titolo
cautelare, prima ancora della pendenza di una causa di merito, il Pretore ha osservato
che al momento della consegna dell’appartamento le parti avevano allestito una
lista dei difetti, la cui eliminazione avevano stimato dovesse costare circa
fr. 5'000.- (doc. E). Ora, quasi nessuno di quei difetti figura, secondo il
primo giudice, nella particolareggiata consulenza di parte fatta allestire
dagli acquirenti (doc. O). Il consulente di parte, per contro, ha elencato
difetti o mancanze relativi a crepe (opere non ancora collaudate), a parti
comuni dell’immobile per le quali gli istanti non hanno legittimazione attiva a
procedere in garanzia dei difetti o a opere fatte eseguire direttamente dagli
istanti ed esulanti dal contratto tra le parti. Inoltre, prosegue il Pretore,
una prova peritale a titolo cautelare non si giustifica, poiché l’esistenza dei
difetti è accertata e il tema a sapere chi ne risponde esula da una prova
peritale a titolo cautelare.
Sull’istanza
di prova a titolo cautelare
3.
Ai
sensi dell’art. 158 CPC il giudice procede all’assunzione di prove a titolo
cautelare qualora la legge autorizzi una parte a richiederla (art. 158 cpv. 1
lett. a CPC) oppure la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova
siano esposti a pericolo o che sussista un interesse degno di protezione (art.
158.
cpv. 1 lett. b CPC). Nell’ambito del contratto
d’appalto, in seguito alla consegna dell’opera, ciascuna delle parti ha il diritto
di chiedere a sue spese la verifica dell’opera a mezzo di periti e la
dichiarazione di collaudo (art. 367 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, gli istanti
in prima sede non si sono avvalsi tempestivamente di tale facoltà. Non sono
quindi date le condizioni poste all’art. 158 cpv. 1 lett. a CPC e occorre
verificare se gli acquirenti possono prevalersi delle altre condizioni
richieste per l’assunzione di una prova a titolo cautelare, vale a dire
l’esposizione a pericolo della prova medesima o l’interesse degno di protezione
(art. 158 cpv. 1 lett. b CPC).
3.1
Giusta l’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC il giudice può tra l’altro
procedere all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora la parte istante
renda verosimile che sussista un interesse degno di protezione. L’assunzione di
prove a titolo cautelare può in tal caso servire a valutare le probabilità di
vincere la causa o di riuscire a fornire determinate prove, allo scopo di
evitare azioni o impugnazioni prive di possibilità di successo in modo da
limitare rispettivamente semplificare futuri processi (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile
svizzero del 28 giugno 2006, in: FF 2006 p. 6687; Trezzini, Commentario CPC, p. 759 seg.; Fellmann, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, n.
17.
ad art. 158). L’interesse degno di protezione deve essere rivolto
all’assunzione anticipata di una o più prove (M.
Schweizer, Vorsorgliche
Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung, in: ZZZ 2010 p. 8
seg.). Al sussistere di un tale interesse non possono essere poste esigenze
troppo elevate (Fellmann, op.
cit., n. 19 ad art. 158; Livschitz / Schmid, Sie wollen klagen – Ihr Gegner hat die Beweise, in: AJP
2011, p. 742 seg.; M. Schweizer, op. cit., p. 10).
3.2
L’istituto
dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC non è applicabile ogni qualvolta la parte che
intende avviare una causa non sia in possesso di tutti gli elementi per
chiarire il caso di specie, mentre dei terzi o la controparte lo sono; degno di
protezione deve invece essere il tentativo di chiarire anticipatamente le
possibilità di buon esito di un procedimento giudiziario mediante la verifica
della possibilità di disporre delle prove (Gasser / Rickli,
ZPO Kurzkommentar, n. 4 ad art. 158). L’istante dovrà in definitiva rendere
verosimile, fornendo debita allegazione e
specificazione, che un litigio di merito è
incombente, che i fatti sui quali ha richiesto i mezzi
di prova siano utili e pertinenti, ossia che la misura d’istruzione reclamata
sia suscettibile di migliorare la sua situazione processuale in un eventuale
futuro processo, e che la fattispecie sulla
quale intende costruire la procedura giudiziale di merito è tale da renderne
particolarmente incerto l’esito, mentre tale incertezza può essere chiarita
grazie all’assunzione anticipata delle prove ai sensi della norma (Trezzini, op. cit., p. 760 seg.; II CCA 28
ottobre 2011 inc. n. 12.2011.115).
4.
Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver negato a torto
l’assunzione della prova peritale a titolo cautelare. Essi sostengono che la
prova cautelare da loro richiesta deve permettere di definire l’oggetto del
futuro contenzioso tra le parti, per determinare quali siano i difetti
rientranti nella garanzia a carico della venditrice, stante la divergenza di
opinioni al riguardo tra le parti contrattuali. Ribadiscono inoltre che le
cosiddette opere supplementari erano oggetto del contratto tra le parti, come
esplicitamente previsto dal doc. G, che i difetti nel giardino si riferiscono a
una parte a loro assegnata in uso esclusivo, e che la perizia cautelare deve
chiarire la nozione stessa di difetto. Già da tali argomentazioni emerge con
chiarezza che le divergenze tra le parti sull’estensione della garanzia per
difetti della venditrice si riferiscono non tanto all’esistenza delle varie
manchevolezze indicate in modo particolareggiato nel rapporto di constatazione
“appartamento 1” allestito dall’arch. __________ il 24 aprile 2012 (doc. O),
quanto piuttosto a sapere se queste configurino difetti per i quali è
responsabile la venditrice. La risposta a tale quesito rientra nell’esclusiva
competenza del giudice chiamato a statuire in una causa di merito e non può
essere oggetto di una perizia tecnica. Nella
fattispecie gli acquirenti sono già in possesso di una consulenza di parte che
elenca in modo particolareggiato tutti i difetti e le mancanze di cui essi si
lamentano e per i quali intendono prevalersi della garanzia per i difetti. Non
si vede quindi quale sia la necessità di far eseguire in via cautelare una
perizia giudiziaria, né come la prova potrebbe migliorare la situazione
processuale degli appellanti in un eventuale futuro processo. Non vi è pertanto
in concreto un interesse degno di protezione all’assunzione prima dell’avvio
della causa di merito di una prova a titolo cautelare giusta l’art. 158 cpv. 1
lett. b seconda frase CPC. La decisione del Pretore al riguardo regge dunque
alle critiche e l’appello va respinto su questo punto senza che sia necessario
esaminare tutte le argomentazioni degli appellanti.
Sulle
misure provvisionali
5.
Con
l’istanza di assunzione della prova a titolo cautelare ai sensi dell’art. 158
CPC, gli acquirenti hanno presentato anche un’istanza in misure provvisionali
ai sensi dell’art. 261 e ss. CPC, per ottenere che fosse fatto ordine al notaio
avv. __________ di non liberare in favore della venditrice i due importi di fr.
5'000.- e di fr. 70'000.- depositati congiuntamente presso di lui in forza
dell’accordo 21 febbraio 2011 (doc. G). Essi rimproverano al Pretore di aver
“liquidato” la loro richiesta con “sconcertante facilità”, senza citare
dottrina e giurisprudenza sul divieto di sequestro camuffato. Gli acquirenti
ribadiscono di avere un’obbligazione reale nei confronti della convenuta,
consistente nel diritto alla sistemazione dei difetti riscontrati nelle due
unità di PPP (appartamento e garage), per la quale hanno fatto valere la richiesta
di blocco e faranno poi valere una richiesta di risarcimento direttamente
connessa con i beni acquistati. Gli appellanti rimproverano inoltre al Pretore
di non avere compreso che il vero problema consisteva nella posizione
dell’arch.__________, che aveva preso parte per il Consorzio committente dei
lavori, che si identifica nelle persone componenti la direzione della
convenuta.
6.
Giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari
provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è
leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un
pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). La dottrina ne ha dedotto che
l’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei
seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela
giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di
lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini,
Commentario CPC, p. 1161 segg. II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18
giugno 2012 inc. n. 12.2012.38). Il pregiudizio può essere di ogni natura,
anche meramente pecuniario (Sprecher in
Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, pag. 1240, n. 28 e seg. ad art.
261.
CPC), ma deve rivestire una certa importanza, come ad esempio il rischio di
una perdita finanziaria significativa, a causa del rischio d’insolvenza della
controparte (Trezzini in op. cit.,
pag. 1164 ad art. 261 CPC) e deve essere di difficile riparabilità o
irreparabile. È difficilmente riparabile in particolare il pregiudizio che
tocca diritti assoluti quali la personalità o la proprietà o quando sono in
gioco somme di denaro importanti e la solvibilità della convenuta è dubbia (Trezzini in op. cit., pag. 1165 ad art.
261.
CPC con riferimenti; Sprecher
in op. cit., pag. 1241, n. 34 ad art. 261 CPC). Infine il provvedimento
cautelare può essere ordinato soltanto se vi è urgenza della misura e se il
provvedimento richiesto è necessario, ovvero se è indispensabile per
raggiungere lo scopo ricercato (criterio della proporzionalità; Trezzini in op. cit. pag. 1166-1167 ad
art. 261 CPC; Sprecher in op.
cit., pag. 1243 e seg., n. 39 e seg. ad art. 261 CPC; Zürcher in op. cit., pag. 1512-1513, n. 8 e seg. ad art. 261
CPC). La verosimiglianza è il concetto essenziale della procedura cautelare e
comprende tutti gli elementi sia di fatto che di diritto (Zürcher in Brunner/Gasser/Schawander,
ZPO-Kommentar, Dike, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1511, n. 2, ad art. 261 CPC).
7.
Nella
fattispecie gli importi di fr. 5'000.- e di fr. 70'000.- depositati presso il
notaio avv. __________ e oggetto del presente contenzioso rientrano negli
accordi aggiuntivi al contratto di compravendita del 21 febbraio 2011 (doc. G).
L’importo di fr. 5'000.- è stato depositato “in garanzia dell’esecuzione dei
lavori volti a eliminare i piccoli difetti riscontrati nell’appartamento al
momento della consegna, secondo la lista allestita dall’arch. __________ quale
Direzione lavori, sottoscritta da entrambe le parti. Tale importo verrà
liberato a favore della AO 1 non appena i difetti sanabili saranno stati
eliminati, secondo quanto sarà accertato e dichiarato dall’arch. __________”
(doc. G, pag. 2, punto 1). L’importo di fr. 70'000.-, invece, è stato mantenuto
in deposito presso il notaio “in garanzia dei lavori ancora da eseguire sulle
parti comuni e nell’autorimessa. Questo importo è calcolato in base alla
quota-parte millesimale di comproprietà dell’appartamento e dell’autorimessa
sul costo dei lavori ancora da terminare. Tali lavori ammontano, secondo
valutazione dell’arch. __________, a fr. 500'000.-: la parte venditrice ritiene
il calcolo abbondanziale. La conclusione dei lavori alle parti comuni verrà
accertata e confermata mediante una dichiarazione dell’impresa generale
Consorzio __________ e della Direzione dei lavori arch. __________. Il suddetto
importo verrà liberato a favore della AO 1 dopo 3 mesi dal rilascio della
suddetta dichiarazione o, in alternativa, dopo presentazione della
dichiarazione di tacitazione degli artigiani che hanno eseguito tali lavori”
(doc. G, pag. 2-3, punto 2). Da tali accordi emerge con chiarezza che le parti
contraenti hanno subordinato la liberazione degli importi di complessivi fr.
75'000.- a ben precise condizioni. Il notaio deve liberare tali importi alla
venditrice se questa gli produce i documenti pattuiti, vale a dire la
dichiarazione dell’arch. __________ sull’eliminazione dei difetti di cui al
punto 1, rispettivamente la dichiarazione dell’impresa generale Consorzio __________
e dell’arch. __________ sulla conclusione dei lavori alle parti comuni per il
punto 2.
8.
Gli
appellanti affermano che l’arch. __________ si sarebbe schierato a favore della
venditrice invece di mantenere una posizione al disopra delle parti e
sostengono che egli avrebbe rilasciato dichiarazioni non veritiere (appello
pag. 8). In questa sede essi producono nuovi documenti dai quali risulterebbe
che vi sono ancora da eseguire tutta una serie di lavori nelle parti comuni e
adducono che manca l’abitabilità generale del condominio e che la PPP non è
ancora stata intavolata definitivamente. Se non che, a questo stadio della
procedura occorre solo stabilire se essi possono chiedere il blocco delle somme
depositate e impedire così il versamento del saldo del prezzo di compravendita
pattuito prevalendosi degli art. 261 e segg. CPC. La venditrice chiede il
pagamento di quanto le è dovuto in forza del contratto di compravendita
immobiliare (doc. B e G), sostenendo di aver adempiuto le condizioni previste
nei punti 1 e 2 dell’accordo 21 febbraio 2011 (cfr. doc. F). A tale richiesta
gli acquirenti ribattono che le dichiarazioni sono menzognere e rimproverano al
direttore dei lavori di essersi “schierato con la controparte”.
8.1
Per ottenere
il blocco del saldo del prezzo pattuito gli istanti dovevano rendere verosimile
l’esistenza di un loro diritto leso o minacciato di esserlo e tale da provocare
un pregiudizio difficilmente riparabile (anche solo economico), oltre
all’urgenza della misura provvisionale richiesta. Nell’istanza e in questa sede
gli acquirenti affermano che il blocco dei depositi si giustifica con il
rischio che la venditrice incassi il saldo del prezzo e rifiuti poi di
eliminare i difetti, rispettivamente di completare i lavori nelle parti comuni,
esponendo inoltre gli acquirenti al rischio di trovarsi gravata la comproprietà
da ipoteche legali degli artigiani ed imprenditori qualora la venditrice non
retribuisse questi ultimi. Sempre a detta degli appellanti, il rischio che la
controparte fallisca sarebbe tutt’altro che remoto. Se non che, essi non hanno
reso verosimile nessuna delle circostanze invocate. In particolare non emerge
in alcun modo dagli atti che il pagamento del saldo del prezzo pattuito per la
compravendita metterebbe in difficoltà economica gli appellanti, i quali hanno
già versato al notaio la somma complessiva di fr. 75'000.- qui in discussione.
Né è “tutt’altro che remota” l’ipotesi di un fallimento della venditrice, che
renderebbe difficilmente riparabile il pregiudizio economico temuto dagli
istanti. Gli atti sono del tutto silenti al riguardo e gli istanti non hanno
addotto alcunché a sostegno di tale loro generica affermazione.
8.2
Ma vi è di
più. La vertenza trae origine dalle divergenze sorte tra venditrice e
acquirenti di un immobile (riparazione dei difetti dell’opera compravenduta,
rispettivamente consegna dell’opera completa come pattuito contrattualmente) ed
è quindi di evidente natura obbligatoria e non reale. L’oggetto litigioso della
futura causa di merito, ampiamente evocata dalle parti sia davanti al Pretore
sia in questa sede, non è infatti la somma depositata presso il notaio, ma la
completazione dei lavori nelle parti comuni dell’immobile e l’eliminazione
degli asseriti difetti dell’unità condominiale acquistata dagli istanti. Il
blocco postulato dagli istanti non ha quindi lo scopo di mantenere inalterato
per la durata della causa l’oggetto litigioso, ma solo quello di garantire i
crediti pecuniari da loro vantati nei confronti della venditrice a titolo di
garanzia per i difetti (art. 205 CO, al quale rinvia l’art. 221 CO). Tanto
basta per dichiarare improponibile la domanda cautelare, intesa in realtà, come
correttamente osservato dal Pretore, a un sequestro camuffato, come tale
improponibile per legge (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2a ed., n. 1748 pag. 320). A giusta
ragione quindi il giudice di prima istanza ha respinto le misure cautelari
postulate dagli istanti, e la sua decisione regge alla critica. L’appello va di
conseguenza respinto.
9.
Le
spese processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1
CPC), che rifonderanno inoltre un’equa indennità per ripetibili alla
controparte, commisurata al tipo di procedura e al valore litigioso di fr.
75'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
1. L’appello 5 luglio 2012 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.- sono poste in solido
a carico degli appellanti, tenuti inoltre a rifondere all’appellata fr. 1'200.- per ripetibili della procedura di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF),
entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione dell’art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster