Lexipedia

Decisione

12.2012.127

Azione in disconoscimento del debito, riconoscimento di debito, onere della prova, condizioni per nuove prove in appello, apprezzamento anticipato delle prove in prima sede

14 febbraio 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

12.2012.127

Lugano

14 febbraio 2014/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo,

presidente,

Bozzini

e Grisanti (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OA.2010.970 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione 27 dicembre 2010 da

AP

1

rappr. dall’ RA 1

contro

AO

1

rappr. dall’ RA 2

con cui l'attore ha

chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 50'000.- di cui al

riconoscimento di debito 15 maggio 2009 oggetto della procedura esecutiva n. __________

dell'Ufficio esecuzione di Lugano e la conseguente conferma dell'opposizione

interposta al relativo precetto esecutivo;

petizione avversata

dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 11 giugno 2012;

appellante l'attore che

con atto di appello 9 luglio 2012 chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambi le

sedi;

mentre la convenuta con

risposta 10 settembre 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta

di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 1 e AO 1 sono divorziati

dal 26 maggio 1995 e sono genitori di ____________________, nato nel 1990 (doc.

E). Il 15 maggio 2009 AP 1 ha sottoscritto una dichiarazione intitolata

"Riconoscimento di debito" con la quale a liquidazione dei rapporti

di dare e avere tra le parti si impegnava a versare alla ex moglie l'importo di

fr. 150'000.- in tre rate di fr. 50'000.-, di cui la prima entro il 31 maggio

2009, la seconda entro il 31 maggio 2010 e la terza entro il 31 maggio 2011,

oltre a versare al figlio __________ l'importo di fr. 150'000.- in forma

scalare per sopperire alle intere necessità di quest'ultimo. La dichiarazione

precisava che i suddetti importi di fr. 150'000.- valevano entrambi quali

riconoscimento di debito ai sensi della LEF (doc. B). Il 22 maggio 2009 AO 1 ha ricevuto dalla sua banca la notifica di accredito di fr. 50'000.- che le sono stati versati

tramite la società __________ di cui l'ex marito è presidente del consiglio di

amministrazione (doc. H e doc. 5). In difetto di ulteriori pagamenti, con

precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano AO 1 ha escusso l'ex marito per l'importo di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010

indicando quale titolo di credito il riconoscimento di debito del 15 maggio

2009 (doc. C). L'opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo è

stata respinta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

con decisione del 2 dicembre 2010 (doc. D).

Considerandi

2.

Con

petizione del 27 dicembre 2010 AP 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza

del debito di cui alla predetta procedura esecutiva e, di conseguenza, la

conferma dell’opposizione, sostenendo, in sintesi, che al momento della firma

della dichiarazione del 15 maggio 2009 non sarebbe in realtà esistita alcuna

pretesa nei suoi confronti e che lui avrebbe acconsentito a sottoscrivere il

documento in questione – peraltro a suo giudizio non vincolante siccome

mancante della firma di tutte le parti coinvolte - per fare cessare le

pressioni esercitate dalla ex moglie. In ogni caso, detto documento avrebbe

dovuto rimanere depositato presso l'avv. J__________, il quale aveva funto da

mediatore in tale occasione, e non avrebbe mai dovuto finire nelle mani della

controparte poiché era chiaro a tutti che gli importi indicati non erano

dovuti, a nessun titolo.

3.

Nella risposta 14 febbraio

2011.

AO 1 ha chiesto la reiezione integrale della petizione negando di avere

mai esercitato pressioni nei confronti dell'ex marito. Benché non fosse compito

suo indicare la causa dell'obbligazione all'origine del riconoscimento di

debito, questa era riconducibile al mancato pagamento, per anni, dei contributi

alimentari dovuti da AP 1 oltre che al mancato rimborso di altri importi da lei

anticipati per le spese necessarie (mediche, scolastiche ecc.) del figlio__________.

Secondo la convenuta l'ex marito era ben cosciente dei suoi obblighi quando ha

sottoscritto il doc. B. In replica e duplica, così come al termine

dell'istruttoria nelle rispettive conclusioni del 25 e 29 maggio 2012 le parti

si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni.

4.

Con sentenza 11 giugno 2012

il Pretore ha respinto la petizione. Accertato che il doc. B non poneva

condizioni né prevedeva una controprestazione, il primo giudice l'ha

qualificato quale riconoscimento di debito astratto ai sensi dell'art. 17 CO

che non necessitava della firma dei creditori. Ha inoltre evidenziato l'assenza

di circostanze atte a inficiarne la validità. In particolare ha rilevato come

l'avv. J__________, sentito quale (unico) teste dopo essere stato coinvolto in

qualità di mediatore, abbia sostanzialmente confermato la tesi della convenuta

e abbia dichiarato che se l'attore, che lui conosceva da tanti anni e che

riteneva una persona intelligente, aveva riconosciuto qualcosa, era sicuramente

a ragion veduta, non essendoci alcun motivo per dubitare della sua capacità di

intendere e di volere. Il Pretore ha poi ritenuto incongruente e poco

credibile, poiché in chiaro contrasto con il tenore del doc. B oltre che con la

deposizione del teste J__________ la dichiarazione 2 novembre 2010 con cui il

figlio aveva negato una pretesa della madre per il versamento dell'importo di

fr. 150'000.- sostenendo che il padre avesse già provveduto al pagamento del

debito di cui alla dichiarazione del 15 maggio 2009 (doc. I). Il giudice di

prime cure ha infine rigettato l'eccezione di prescrizione per il motivo che

essa era stata interrotta dalla sottoscrizione del riconoscimento di debito del

15.

maggio 2009, data alla quale aveva iniziato a decorrere un nuovo termine. Ha

quindi posto la tassa di giustizia (fr. 3'000.-) e le spese a carico

dell'attore al quale ha fatto obbligo di rifondere a controparte fr. 5'500.- a

titolo di ripetibili.

5.

Contro il predetto giudizio

è insorto AP 1 con appello del 9 luglio 2012. Chiede di riformare la pronuncia

di primo grado nel senso che, previa assunzione diretta di alcune prove

(audizione dei testi R__________ e S__________; edizione da controparte degli

estratti delle sue carte di credito, dei suoi conti bancari e postali e delle

sue decisioni di tassazione; edizioni dal Casinò __________ e di __________ dei

tabulati di presenza della convenuta e dalla Sezione della circolazione degli

incarti relativi ai detentori delle targhe TI __________ e __________; richiamo

dall'Ufficio esecuzione di Lugano degli estratti delle esecuzioni in corso e

degli attestati di carenza di beni a carico della convenuta; richiamo dalla

Pretura di Lugano degli incarti relativi alla procedura di divorzio inc. __________),

sia disconosciuto il debito di cui al precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzione di Lugano. La convenuta ha chiesto la reiezione

dell'appello con risposta del 10 settembre 2012.

6.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali

(art. 405 cpv. 1 CPC).

7.

Nell’azione di

disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio

obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC).

L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il

capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p.

117; Staehelin, Basler Kommentar,

n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 17 settembre 2009 inc. n.

12.2008

, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29 settembre 2010 inc. n.

12.2008

). Incombe quindi al creditore procedente di documentare l’origine

della pretesa litigiosa, producendo ad esempio un riconoscimento di debito.

Spetta invece all’attore (escusso) di provare l’inesistenza o l’inesigibilità

del debito contestato (DTF 131 III 268 consid. 3.1 con riferimenti; TF 14

aprile 2009 4A_17/2009). Qualora il creditore derivi la sua pretesa da un

riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO), spetta a

quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non

viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento

poggia su una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31

CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 105 II

183.

consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22 febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n.

12.2005

). Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può

dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di

regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta

o causale dello scritto (TF 30 giugno 1998 4C.34/1999; II CCA 9 giugno 2011 inc. n. 12.2011.63 con riferimenti).

8.

L'appellante rimprovera

dapprima al Pretore di avere rifiutato l'assunzione delle prove da lui offerte,

ad eccezione dell'audizione dell'avv. J__________, proposta da entrambe le

parti e accolta. In questo modo, il giudice di prime cure non avrebbe condotto

alcuna istruttoria e lo avrebbe privato della possibilità di dimostrare

l'inesistenza del debito. Chiede che le prove vengano ora assunte direttamente

in appello.

8.1

Le parti possono chiedere

all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da

una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che

contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti

“nova”), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente

esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo

grado (ossia “pseudo nova”; Trezzini,

in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, p. 1393); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure

data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di

assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/ Hilber, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 47 ad art. 316 e n. 32

ad art. 317; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95 con riferimenti). In

ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere

considerati rilevanti. L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche

dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 pag. 6684; Vouilloz, La preuve dans le Code de

procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in: AJP 2009 p. 832; Passadelis, Stämpflis Handkommentar ZPO,

n. 8 ad art. 152; KuKo ZPO-Schmid, n. 14 ad art. 157; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO

Kommentar, n. 35 ad art. 152), permette al giudice di rifiutare l’assunzione di

determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già

consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti,

senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit.,

ibidem; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95). L’apprezzamento anticipato

delle prove costituisce il contrappeso necessario per rimediare – ai fini di

uno snellimento del procedimento – a un esercizio sproporzionato del diritto

alla prova (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero:

FF 2006, pag. 6684 e 6685).

8.2

Per quanto concerne le prove

già offerte in primo grado, ma non ammesse ‒

poiché ritenute non rilevanti ‒

con ordinanza 6 aprile 2012 dal Pretore nell’ambito di un apprezzamento

anticipato delle prove, si osserva quanto segue.

8.2.1

In merito alla rifiutata

audizione del teste R__________, dipendente del __________, la convenuta fa

giustamente notare che l'appellante non può censurare la decisione pretorile

presentando una situazione diversa da quella che aveva posto a fondamento della

sua domanda in primo grado. Salta in effetti all'occhio che all'udienza

preliminare del 30 agosto 2011 l'audizione del teste R__________ era stata

chiesta perché avrebbe confermato "i diversi prelevamenti in contanti

effettuati dalla convenuta sui conti della società__________ ". Ora,

la decisione del Pretore che ha ritenuto non pertinenti ai fini della presente

causa le questioni legate a un eventuale contenzioso con la __________ –

società con personalità giuridica propria –, non è censurabile. L'appellante

non può criticare questa valutazione e, modificando l'impostazione della causa

data in prima istanza, rimproverare al giudice di prime cure di non avere

assunto una prova che avrebbe permesso di confermare le pressioni psicologiche

esercitate dalla convenuta nei suoi confronti e all'origine della

sottoscrizione, da parte sua, di atti a lui pregiudizievoli in aggiunta agli

accordi pattuiti con la convenzione di divorzio. La circostanza non era stata

addotta, benché lo potesse essere agevolmente, a giustificazione della sua

richiesta di audizione in prima sede e non permette dunque di censurare

l'apprezzamento anticipato delle prove operato dal primo giudice. A ciò si

aggiunge che ben difficilmente R__________ potrebbe riferire – per averle

percepite in modo diretto (art. 169 CPC) – delle presunte pressioni

psicologiche subite dall'attore in occasione della firma del riconoscimento di

debito del 15 maggio 2009 in esame, alle cui trattative non risulta peraltro

nemmeno avere presenziato.

8.2.2

Analogo discorso vale per la

richiesta di audizione della teste S__________, dipendente della __________, la

quale sarebbe stata al corrente di ogni questione economica e personale delle

parti in causa, benché la convenuta sostenga di non averla mai conosciuta e di

non avere mai avuto a che fare con lei. Sia come sia, la questione – sollevata

anche in udienza preliminare ‒

del preteso debito di AO 1 nei confronti di __________ esulava dal tema della

presente causa e non era dunque di rilievo, come ha osservato a ragione il

Pretore. Quanto all'ipotesi che la teste potesse confermare il versamento degli

importi stabiliti a copertura (e in aggiunta) del mantenimento della ex moglie,

essa appariva poco verosimile. Ma soprattutto, la pretesa consegna alla

convenuta di "diversi importi, a contanti" non sarebbe stata

comunque atta a dimostrare l'inesistenza del debito quantificato nel doc. B.

Del resto sorprende che in una situazione di apparente conflittualità l'attore

non sia stato in grado di fornire la benché minima prova documentale (estratti

conto o comunque ricevute a mano) che dimostrasse i pretesi pagamenti dei

contributi. Ben difficilmente la deposizione di S__________ avrebbe potuto

sopperire a questa mancanza. In merito alle presunte pressioni psicologiche di

cui avrebbe potuto riferire, vale invece quanto detto in precedenza in

relazione al teste R__________.

8.2.3

Apparentemente l'appellante

non chiede più, almeno in maniera esplicita (cfr. appello pag. 2 e 10 seg.),

l'audizione del figlio __________. Ci si limita pertanto a osservare che il

Pretore ha giustamente respinto la richiesta. Il figlio avrebbe infatti tutt'al

più potuto pronunciarsi con cognizione di causa sul suo credito nei confronti

del padre, non oggetto della vertenza in esame, ma non anche su quello della

madre. Il contenuto della sua dichiarazione scritta del 2 novembre 2010 (doc. I)

– che la convenuta ha comunque fermamente contestato perché sarebbe stata

estorta dal padre nella prospettiva di una carriera in seno a __________ –

faceva del resto apparire poco credibile una sua testimonianza ai fini della

presente causa, dato il netto contrasto con il tenore del riconoscimento di

debito (doc. B) e la lineare deposizione del teste chiave avv. J__________, di cui si dirà in seguito.

8.2.4

Va infine pienamente

condivisa la decisione del Pretore di non ammettere le edizioni, da controparte

o da terzi, e i richiami invocati, non trattandosi di stabilire le

disponibilità e lo stile di vita della creditrice, ininfluenti ai fini del

giudizio, bensì dovendo l'attore debitore dimostrare che il riconoscimento del

debito poggiava su una causa inesistente, invalidata o perenta. Ciò che però

detti richiami ed edizioni difficilmente avrebbero potuto fare. Anche

un'eventuale eccedenza delle spese rispetto alle entrate della convenuta non

sarebbe atta a provare l'inesistenza il debito posto in esecuzione e a liberare

l'attore.

8.2.5

Anche alla luce della

testimonianza dell'avv. J__________ che sarà analizzata qui di seguito e che ha

permesso al primo giudice di fondare il proprio convincimento, la decisione di

rifiutare gli altri mezzi di prova offerti e di ritenerli non pertinenti

resiste pertanto alle critiche ricorsuali.

9.

A torto l'appellante

contesta la concludenza della deposizione dell'avv. J__________. Vanamente

tenta di metterne in dubbio l'attendibilità dopo averne peraltro lui stesso –

come anche la convenuta - proposto l'audizione in occasione dell'udienza

preliminare. Il fatto che l'avv. J__________ fosse stato per anni il datore di

lavoro di AO 1 gli era ben noto anche allora, ma non gli ha impedito di

indicarlo quale primo teste nell'elenco prove. L'attore insiste inoltre, in

chiaro contrasto con le tavole processuali, nel considerarlo il rappresentante

della convenuta nella fase di divorzio tra le parti, quando in realtà il teste

aveva patrocinato AO 1 in occasione del suo primo divorzio, fungendo invece

solo da mediatore e non da patrocinatore nelle trattative poi sfociate nel

riconoscimento di debito del 15 maggio 2009. Se è vero, come osserva

l'appellante, che il teste ha dato atto di non avere verificato le pretese

avanzate dalla convenuta, è altrettanto vero che egli ha confermato l'accordo

dell'attore a liquidare la vertenza con un importo di fr. 150'000.-, da versare

in tre rate per venire incontro a un suo problema di liquidità, come pure il

fatto di conoscere AP 1 da lunghi anni e di ritenerlo una persona intelligente.

Il quale se riconosceva qualcosa, lo faceva a ragion veduta e dopo avere fatto

le sue valutazioni. Egli ha ugualmente precisato che il riconoscimento di fr.

150'000.- nei confronti della convenuta andava distinto dal secondo importo di

fr. 150'000.- che riguardava un'altra questione, e più precisamente l'impegno

dell'attore a partecipare alle spese (future) del figlio. In tali circostanze

non è censurabile la conclusione del primo giudice che ha ritenuto che la deposizione,

chiara e lineare, del teste J__________ non comprovasse la tesi liberatoria

dell'attore dell'assenza di una valida causa a fondamento del riconoscimento di

debito, ma anzi confermasse l'argomentazione della convenuta.

10.

L'appellante osserva che la

convenuta non avrebbe dimostrato l'origine o il buon fondamento del

riconoscimento di debito da lui sottoscritto. Rileva che se quest'ultimo fosse

realmente fondato su suoi obblighi di mantenimento nei confronti della

famiglia, come sostiene controparte, ella non avrebbe avuto bisogno di fargli

firmare un simile documento ma avrebbe potuto procedere sulla base della

convenzione di divorzio omologata dalla Pretura, assimilabile a una sentenza

definitiva. Oltre a non considerare che in caso – come quello in esame – di

pretesa dedotta da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore

incombe a quest'ultimo sostanziare la causa dell'obbligazione quando essa non è

citata nell'atto – definito allora astratto – e provare che il riconoscimento

poggia su una causa inesistente, nulla o perenta, l'attore sembra dimenticare

che lo scopo delle discussioni mediate dall'avv. J__________, per quanto

suggerito e confermato in maniera inequivocabile dallo stesso teste, era quello

di arrivare a una soluzione in tempi rapidi senza passare per le vie legali.

Vie legali che la convenuta aveva peraltro già preso in considerazione di adire

essendosi messa in relazione con l'avv. P__________ per iniziare la pratica

d'incasso. Manifestamente a torto l'appellante sostiene inoltre che

dimostrerebbe il pagamento dei contributi di mantenimento, addirittura al di là

dei propri obblighi, la circostanza che la ex moglie non avrebbe mai iniziato

procedure d'incasso sulla base della convenzione di divorzio. In realtà, questa

affermazione è chiaramente smentita dalle carte processuali le quali

evidenziano tutta una serie di procedure esecutive – oltre che di richiesta

allo Stato per l'anticipo della pensione alimentare per il figlio (doc. 30) –

avviate dalla convenuta per ottenere il pagamento del contributo di

mantenimento (doc. 29 e 31). Quanto al preteso versamento, nel corso degli

anni, di complessivi fr. 1'510'000.- – peraltro a vario titolo e confondendo

asserite pretese societarie della __________ con quelle personali (doc. G) –,

l'attore non dimostra alcunché. Oltre a costituire una mera allegazione di

parte priva di alcun substrato probatorio e anzi contraddetta dal

riconoscimento di debito di cui al doc. B firmato solo poche settimane prima,

la lettera 26 giugno 2009 che contiene simili affermazioni come pure

l'indicazione che con il pagamento di fr. 50'000.- in data 22 maggio 2009 egli

avrebbe saldato ogni suo debito nei confronti della controparte, nemmeno

risulta essere stata recapitata alla convenuta la quale, senza essere stata

smentita, ha contestato di averla ricevuta.

11.

L'appellante eccepisce pure

un vizio di volontà che invaliderebbe il riconoscimento di debito. Contesta in

primo luogo l'accertamento con cui il primo giudice ha rilevato l'assenza di

una simile eccezione. In realtà, dopo essere stato costretto a firmare il

documento a causa della pressione psicologica esercitata dalla ex moglie e

perdurata fino al momento della notifica, il 10 giugno 2010, del precetto

esecutivo (doc. C), sostiene di avere sollevato tempestivamente il vizio con

l'allegato di petizione del 27 dicembre 2012, quindi entro l'anno dal momento

in cui sarebbero cessate le pressioni.

11.1

Egli lamenta un vizio della

volontà dovuto a timore (art. 29 CO) che però non ha invocato né tanto meno

sostanziato, almeno non in questi termini, in precedenza davanti al Pretore,

malgrado ne avesse avuto la possibilità. Se è vero che negli allegati

introduttivi aveva fatto riferimento a presunte e non meglio specificate

pressioni esercitate da controparte, l'attore le ha tuttavia concretizzate

soltanto con l'atto di appello e per giunta in maniera poco credibile se non

addirittura contraddittoria. Sostiene così di avere firmato il documento B per

timore che il figlio __________ – peraltro maggiorenne – perdesse la casa in

cui viveva ed era cresciuto a causa della richiesta di realizzazione del pegno

ipotecario da parte della banca finanziatrice dell'immobile. Sennonché tale

affermazione non solo non trova riscontro oggettivo ma addirittura sembra contraddetta

dagli atti di causa, come osserva a ragione la convenuta. Da essi emerge

infatti piuttosto che quest'ultima vivesse in una abitazione di affitto e non

di proprietà, come hanno avuto modo di evidenziare il teste J__________

(verbale di udienza 26 ottobre 2011 pag. 1) ma anche, contraddicendosi quindi,

lo stesso appellante (appello pag. 7: "aveva problemi finanziari,

legati ad affitti arretrate"). Per cui il motivo addotto – inesistente

– non poteva fondare un "timore ragionevole" ai sensi dell'art. 30

CO. Ma anche volendo, per denegata ipotesi, seguire la tesi ricorsuale, il

timore – sempre che fosse di gravità sufficiente – sarebbe dovuto cessare al

più tardi con il pagamento, il 22 maggio 2009, dei fr. 50'000.-, dal momento

che questi soldi sarebbero, a sua detta, affluiti nelle casse della banca per

scongiurare la realizzazione della casa. In tale caso però – oltre a nuovamente

contraddirsi perché nella (contestata) dichiarazione di cui al doc. G del 26

giugno 2009 l'attore aveva invece sostenuto che la somma sarebbe stata pagata a

saldo di ogni debito di mantenimento –, il vizio sarebbe stato sollevato ben

oltre l'anno, contrariamente a quanto pretende l'appellante.

11.2

Riguardo alla paura che la

controparte potesse in qualche modo non provvedere al sostentamento del figlio,

l’appellante si limita a fare una semplice affermazione che non trova nessun

riscontro oggettivo e che non permette dunque di provare l'esistenza né di una

minaccia finalizzata a estorcergli vantaggi eccessivi o altrimenti di un timore

ragionevole (art. 30 CO), né di un nesso causale con il rilascio della

dichiarazione di cui al doc. B.

11.3

L'esistenza di un timore

ragionevole non può neppure dedursi dalle dichiarazioni che l'avv. J__________ ha reso in occasione della sua audizione testimoniale e che l'appellante

estrapola ora dal loro più ampio contesto per avvalorare la propria tesi. A

parte il fatto che la presunta sottoscrizione del riconoscimento di debito

"per tranquillizzare la signora", con la quale non sarebbe

stato facile discutere, non sarebbe comunque di per sé costitutiva di un vizio

di volontà, l'appellante dimentica che l'espressione utilizzata dal teste va

contestualizzata. Con tale considerazione quest'ultimo intendeva spiegare le

opposte ragioni e preoccupazioni che avevano portato alla formulazione della

seconda clausola con la quale l'attore si impegnava a versare al figlio

l'importo di fr. 150'000.- in forma scalare. Quanto alle difficoltà di una

discussione pacata tra le parti, l'avv. J__________ le ha evocate più che altro

per chiarire le ragioni per cui le trattative non erano avvenute "in

contraddittorio", vale a dire in presenza di entrambi gli ex coniugi, come

sarebbe stato preferibile, ma solo a distanza, per il suo tramite. E proprio

questo aspetto, anziché fondare l'eccezione del timore ragionevole, rafforza

piuttosto la tesi contraria del libero scambio di proposta e accettazione.

11.4

In tali condizioni non

occorre più nemmeno esaminare se, come pretende controparte, con il pagamento

della prima rata conformemente alle modalità previste nel doc. B l'attore

avrebbe comunque ratificato per atti concludenti un eventuale, ma denegato

vizio della dichiarazione in questione.

11.5

Né vi è infine traccia alcuna

della presunta promessa che l'avv. J__________ avrebbe fatto all'attore,

facendogli credere – e inducendolo così in errore – che la sottoscrizione del

doc. B sarebbe servita esclusivamente a calmare la ex moglie e che gli importi

aggiuntivi ai primi fr. 50'000.- non avrebbero mai dovuto essere versati. Nulla

di tutto ciò emerge dalla deposizione del teste J__________. Da essa risulta al

contrario che se l'attore, ritenuto persona intelligente, riconosceva qualcosa,

era sicuramente a ragion veduta dopo avere fatto le sue valutazioni. A ciò si

aggiunge che la rateizzazione del pagamento di fr. 150'000.- in favore della

convenuta era stata pattuita per tenere conto di problemi di liquidità dell'ex

marito. Modalità, anche questa, completamente priva di senso se non era intesa a

regolare un reale riconoscimento di debito. Ne discende che la tesi per cui il

riconoscimento di debito sarebbe stato da lui firmato nella convinzione che la ex

moglie non se ne sarebbe potuta prevalere, oltre che poco verosimile, non può

essere costitutiva di un errore essenziale. È insostenibile pensare che una

persona nella posizione dell'appellante (proprietario e presidente del

consiglio di amministrazione di __________) non fosse cosciente della portata

di una dichiarazione come quella rilasciata il 15 maggio 2009. L'attore non poteva non essere consapevole del rischio che essa comportava. Orbene, colui che è

consapevole di un rischio e che decide malgrado ciò di vincolarsi in tal senso,

viola un obbligo di prudenza che non merita la protezione della legge (cfr. II

CCA 3 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.164; Schmidlin,

Berner Kommentar, 2013, n.14 seg. ad art. 23/24 CO).

12.

Infondata è per il resto

l'eccezione di prescrizione opposta anche in questa sede al debito in esame.

L'attore osserva che i contributi di mantenimento, quali prestazioni

periodiche, si prescrivono in 5 anni (art. 128 cifra 1 CO) e che di conseguenza

tutte le pretese in tal senso fatte valere nei suoi confronti, antecedenti gli

ultimi 5 anni, sarebbero in ogni caso prescritte. Sennonché se il debitore riconosce

un debito che non è ancora prescritto, il riconoscimento interrompe la

prescrizione e fa decorrere un nuovo termine per effetto degli art. 135 cifra 1

e 137 CO (cfr. TF 12 agosto 2009 4A_275/2009 consid. 3). Nella fattispecie

l'appellante non ha spiegato né tanto meno dimostrato in quale misura le

pretese alla base del riconoscimento del 15 maggio 2009, che spettava a lui di

individuare e smontare (sopra, consid. 8), fossero in quel momento anche solo

in parte prescritte.

13.

Non avendo l'appellante,

gravato dal relativo onere, provato che la pretesa posta in esecuzione non

fosse (più) valida o esigibile, l'appello, privo di fondamento, deve essere

respinto e la sentenza impugnata confermata.

14.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza dell’appellante che rifonderà alla controparte

un’adeguata indennità per ripetibili commisurata al valore di causa di fr.

50'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese

giudiziarie la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

1. L'appello 9 luglio 2012 di AP

1 è respinto.

2. Le spese processuali

d’appello di complessivi fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a

suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 2'500.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).