12.2012.127
Azione in disconoscimento del debito, riconoscimento di debito, onere della prova, condizioni per nuove prove in appello, apprezzamento anticipato delle prove in prima sede
14 febbraio 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2012.127
Lugano
14 febbraio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Grisanti (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2010.970 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 27 dicembre 2010 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l'attore ha
chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 50'000.- di cui al
riconoscimento di debito 15 maggio 2009 oggetto della procedura esecutiva n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano e la conseguente conferma dell'opposizione
interposta al relativo precetto esecutivo;
petizione avversata
dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 11 giugno 2012;
appellante l'attore che
con atto di appello 9 luglio 2012 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambi le
sedi;
mentre la convenuta con
risposta 10 settembre 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 e AO 1 sono divorziati
dal 26 maggio 1995 e sono genitori di ____________________, nato nel 1990 (doc.
E). Il 15 maggio 2009 AP 1 ha sottoscritto una dichiarazione intitolata
"Riconoscimento di debito" con la quale a liquidazione dei rapporti
di dare e avere tra le parti si impegnava a versare alla ex moglie l'importo di
fr. 150'000.- in tre rate di fr. 50'000.-, di cui la prima entro il 31 maggio
2009, la seconda entro il 31 maggio 2010 e la terza entro il 31 maggio 2011,
oltre a versare al figlio __________ l'importo di fr. 150'000.- in forma
scalare per sopperire alle intere necessità di quest'ultimo. La dichiarazione
precisava che i suddetti importi di fr. 150'000.- valevano entrambi quali
riconoscimento di debito ai sensi della LEF (doc. B). Il 22 maggio 2009 AO 1 ha ricevuto dalla sua banca la notifica di accredito di fr. 50'000.- che le sono stati versati
tramite la società __________ di cui l'ex marito è presidente del consiglio di
amministrazione (doc. H e doc. 5). In difetto di ulteriori pagamenti, con
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano AO 1 ha escusso l'ex marito per l'importo di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010
indicando quale titolo di credito il riconoscimento di debito del 15 maggio
2009 (doc. C). L'opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo è
stata respinta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
con decisione del 2 dicembre 2010 (doc. D).
Considerandi
2.
Con
petizione del 27 dicembre 2010 AP 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza
del debito di cui alla predetta procedura esecutiva e, di conseguenza, la
conferma dell’opposizione, sostenendo, in sintesi, che al momento della firma
della dichiarazione del 15 maggio 2009 non sarebbe in realtà esistita alcuna
pretesa nei suoi confronti e che lui avrebbe acconsentito a sottoscrivere il
documento in questione – peraltro a suo giudizio non vincolante siccome
mancante della firma di tutte le parti coinvolte - per fare cessare le
pressioni esercitate dalla ex moglie. In ogni caso, detto documento avrebbe
dovuto rimanere depositato presso l'avv. J__________, il quale aveva funto da
mediatore in tale occasione, e non avrebbe mai dovuto finire nelle mani della
controparte poiché era chiaro a tutti che gli importi indicati non erano
dovuti, a nessun titolo.
3.
Nella risposta 14 febbraio
2011.
AO 1 ha chiesto la reiezione integrale della petizione negando di avere
mai esercitato pressioni nei confronti dell'ex marito. Benché non fosse compito
suo indicare la causa dell'obbligazione all'origine del riconoscimento di
debito, questa era riconducibile al mancato pagamento, per anni, dei contributi
alimentari dovuti da AP 1 oltre che al mancato rimborso di altri importi da lei
anticipati per le spese necessarie (mediche, scolastiche ecc.) del figlio__________.
Secondo la convenuta l'ex marito era ben cosciente dei suoi obblighi quando ha
sottoscritto il doc. B. In replica e duplica, così come al termine
dell'istruttoria nelle rispettive conclusioni del 25 e 29 maggio 2012 le parti
si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni.
4.
Con sentenza 11 giugno 2012
il Pretore ha respinto la petizione. Accertato che il doc. B non poneva
condizioni né prevedeva una controprestazione, il primo giudice l'ha
qualificato quale riconoscimento di debito astratto ai sensi dell'art. 17 CO
che non necessitava della firma dei creditori. Ha inoltre evidenziato l'assenza
di circostanze atte a inficiarne la validità. In particolare ha rilevato come
l'avv. J__________, sentito quale (unico) teste dopo essere stato coinvolto in
qualità di mediatore, abbia sostanzialmente confermato la tesi della convenuta
e abbia dichiarato che se l'attore, che lui conosceva da tanti anni e che
riteneva una persona intelligente, aveva riconosciuto qualcosa, era sicuramente
a ragion veduta, non essendoci alcun motivo per dubitare della sua capacità di
intendere e di volere. Il Pretore ha poi ritenuto incongruente e poco
credibile, poiché in chiaro contrasto con il tenore del doc. B oltre che con la
deposizione del teste J__________ la dichiarazione 2 novembre 2010 con cui il
figlio aveva negato una pretesa della madre per il versamento dell'importo di
fr. 150'000.- sostenendo che il padre avesse già provveduto al pagamento del
debito di cui alla dichiarazione del 15 maggio 2009 (doc. I). Il giudice di
prime cure ha infine rigettato l'eccezione di prescrizione per il motivo che
essa era stata interrotta dalla sottoscrizione del riconoscimento di debito del
15.
maggio 2009, data alla quale aveva iniziato a decorrere un nuovo termine. Ha
quindi posto la tassa di giustizia (fr. 3'000.-) e le spese a carico
dell'attore al quale ha fatto obbligo di rifondere a controparte fr. 5'500.- a
titolo di ripetibili.
5.
Contro il predetto giudizio
è insorto AP 1 con appello del 9 luglio 2012. Chiede di riformare la pronuncia
di primo grado nel senso che, previa assunzione diretta di alcune prove
(audizione dei testi R__________ e S__________; edizione da controparte degli
estratti delle sue carte di credito, dei suoi conti bancari e postali e delle
sue decisioni di tassazione; edizioni dal Casinò __________ e di __________ dei
tabulati di presenza della convenuta e dalla Sezione della circolazione degli
incarti relativi ai detentori delle targhe TI __________ e __________; richiamo
dall'Ufficio esecuzione di Lugano degli estratti delle esecuzioni in corso e
degli attestati di carenza di beni a carico della convenuta; richiamo dalla
Pretura di Lugano degli incarti relativi alla procedura di divorzio inc. __________),
sia disconosciuto il debito di cui al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano. La convenuta ha chiesto la reiezione
dell'appello con risposta del 10 settembre 2012.
6.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali
(art. 405 cpv. 1 CPC).
7.
Nell’azione di
disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio
obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC).
L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il
capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p.
117; Staehelin, Basler Kommentar,
n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 17 settembre 2009 inc. n.
12.2008
, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29 settembre 2010 inc. n.
12.2008
). Incombe quindi al creditore procedente di documentare l’origine
della pretesa litigiosa, producendo ad esempio un riconoscimento di debito.
Spetta invece all’attore (escusso) di provare l’inesistenza o l’inesigibilità
del debito contestato (DTF 131 III 268 consid. 3.1 con riferimenti; TF 14
aprile 2009 4A_17/2009). Qualora il creditore derivi la sua pretesa da un
riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO), spetta a
quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non
viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento
poggia su una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31
CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 105 II
183.
consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22 febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n.
12.2005
). Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può
dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di
regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta
o causale dello scritto (TF 30 giugno 1998 4C.34/1999; II CCA 9 giugno 2011 inc. n. 12.2011.63 con riferimenti).
8.
L'appellante rimprovera
dapprima al Pretore di avere rifiutato l'assunzione delle prove da lui offerte,
ad eccezione dell'audizione dell'avv. J__________, proposta da entrambe le
parti e accolta. In questo modo, il giudice di prime cure non avrebbe condotto
alcuna istruttoria e lo avrebbe privato della possibilità di dimostrare
l'inesistenza del debito. Chiede che le prove vengano ora assunte direttamente
in appello.
8.1
Le parti possono chiedere
all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da
una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che
contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti
“nova”), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente
esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo
grado (ossia “pseudo nova”; Trezzini,
in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, p. 1393); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure
data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di
assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/ Hilber, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 47 ad art. 316 e n. 32
ad art. 317; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95 con riferimenti). In
ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere
considerati rilevanti. L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche
dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 pag. 6684; Vouilloz, La preuve dans le Code de
procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in: AJP 2009 p. 832; Passadelis, Stämpflis Handkommentar ZPO,
n. 8 ad art. 152; KuKo ZPO-Schmid, n. 14 ad art. 157; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Kommentar, n. 35 ad art. 152), permette al giudice di rifiutare l’assunzione di
determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già
consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti,
senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit.,
ibidem; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95). L’apprezzamento anticipato
delle prove costituisce il contrappeso necessario per rimediare – ai fini di
uno snellimento del procedimento – a un esercizio sproporzionato del diritto
alla prova (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero:
FF 2006, pag. 6684 e 6685).
8.2
Per quanto concerne le prove
già offerte in primo grado, ma non ammesse ‒
poiché ritenute non rilevanti ‒
con ordinanza 6 aprile 2012 dal Pretore nell’ambito di un apprezzamento
anticipato delle prove, si osserva quanto segue.
8.2.1
In merito alla rifiutata
audizione del teste R__________, dipendente del __________, la convenuta fa
giustamente notare che l'appellante non può censurare la decisione pretorile
presentando una situazione diversa da quella che aveva posto a fondamento della
sua domanda in primo grado. Salta in effetti all'occhio che all'udienza
preliminare del 30 agosto 2011 l'audizione del teste R__________ era stata
chiesta perché avrebbe confermato "i diversi prelevamenti in contanti
effettuati dalla convenuta sui conti della società__________ ". Ora,
la decisione del Pretore che ha ritenuto non pertinenti ai fini della presente
causa le questioni legate a un eventuale contenzioso con la __________ –
società con personalità giuridica propria –, non è censurabile. L'appellante
non può criticare questa valutazione e, modificando l'impostazione della causa
data in prima istanza, rimproverare al giudice di prime cure di non avere
assunto una prova che avrebbe permesso di confermare le pressioni psicologiche
esercitate dalla convenuta nei suoi confronti e all'origine della
sottoscrizione, da parte sua, di atti a lui pregiudizievoli in aggiunta agli
accordi pattuiti con la convenzione di divorzio. La circostanza non era stata
addotta, benché lo potesse essere agevolmente, a giustificazione della sua
richiesta di audizione in prima sede e non permette dunque di censurare
l'apprezzamento anticipato delle prove operato dal primo giudice. A ciò si
aggiunge che ben difficilmente R__________ potrebbe riferire – per averle
percepite in modo diretto (art. 169 CPC) – delle presunte pressioni
psicologiche subite dall'attore in occasione della firma del riconoscimento di
debito del 15 maggio 2009 in esame, alle cui trattative non risulta peraltro
nemmeno avere presenziato.
8.2.2
Analogo discorso vale per la
richiesta di audizione della teste S__________, dipendente della __________, la
quale sarebbe stata al corrente di ogni questione economica e personale delle
parti in causa, benché la convenuta sostenga di non averla mai conosciuta e di
non avere mai avuto a che fare con lei. Sia come sia, la questione – sollevata
anche in udienza preliminare ‒
del preteso debito di AO 1 nei confronti di __________ esulava dal tema della
presente causa e non era dunque di rilievo, come ha osservato a ragione il
Pretore. Quanto all'ipotesi che la teste potesse confermare il versamento degli
importi stabiliti a copertura (e in aggiunta) del mantenimento della ex moglie,
essa appariva poco verosimile. Ma soprattutto, la pretesa consegna alla
convenuta di "diversi importi, a contanti" non sarebbe stata
comunque atta a dimostrare l'inesistenza del debito quantificato nel doc. B.
Del resto sorprende che in una situazione di apparente conflittualità l'attore
non sia stato in grado di fornire la benché minima prova documentale (estratti
conto o comunque ricevute a mano) che dimostrasse i pretesi pagamenti dei
contributi. Ben difficilmente la deposizione di S__________ avrebbe potuto
sopperire a questa mancanza. In merito alle presunte pressioni psicologiche di
cui avrebbe potuto riferire, vale invece quanto detto in precedenza in
relazione al teste R__________.
8.2.3
Apparentemente l'appellante
non chiede più, almeno in maniera esplicita (cfr. appello pag. 2 e 10 seg.),
l'audizione del figlio __________. Ci si limita pertanto a osservare che il
Pretore ha giustamente respinto la richiesta. Il figlio avrebbe infatti tutt'al
più potuto pronunciarsi con cognizione di causa sul suo credito nei confronti
del padre, non oggetto della vertenza in esame, ma non anche su quello della
madre. Il contenuto della sua dichiarazione scritta del 2 novembre 2010 (doc. I)
– che la convenuta ha comunque fermamente contestato perché sarebbe stata
estorta dal padre nella prospettiva di una carriera in seno a __________ –
faceva del resto apparire poco credibile una sua testimonianza ai fini della
presente causa, dato il netto contrasto con il tenore del riconoscimento di
debito (doc. B) e la lineare deposizione del teste chiave avv. J__________, di cui si dirà in seguito.
8.2.4
Va infine pienamente
condivisa la decisione del Pretore di non ammettere le edizioni, da controparte
o da terzi, e i richiami invocati, non trattandosi di stabilire le
disponibilità e lo stile di vita della creditrice, ininfluenti ai fini del
giudizio, bensì dovendo l'attore debitore dimostrare che il riconoscimento del
debito poggiava su una causa inesistente, invalidata o perenta. Ciò che però
detti richiami ed edizioni difficilmente avrebbero potuto fare. Anche
un'eventuale eccedenza delle spese rispetto alle entrate della convenuta non
sarebbe atta a provare l'inesistenza il debito posto in esecuzione e a liberare
l'attore.
8.2.5
Anche alla luce della
testimonianza dell'avv. J__________ che sarà analizzata qui di seguito e che ha
permesso al primo giudice di fondare il proprio convincimento, la decisione di
rifiutare gli altri mezzi di prova offerti e di ritenerli non pertinenti
resiste pertanto alle critiche ricorsuali.
9.
A torto l'appellante
contesta la concludenza della deposizione dell'avv. J__________. Vanamente
tenta di metterne in dubbio l'attendibilità dopo averne peraltro lui stesso –
come anche la convenuta - proposto l'audizione in occasione dell'udienza
preliminare. Il fatto che l'avv. J__________ fosse stato per anni il datore di
lavoro di AO 1 gli era ben noto anche allora, ma non gli ha impedito di
indicarlo quale primo teste nell'elenco prove. L'attore insiste inoltre, in
chiaro contrasto con le tavole processuali, nel considerarlo il rappresentante
della convenuta nella fase di divorzio tra le parti, quando in realtà il teste
aveva patrocinato AO 1 in occasione del suo primo divorzio, fungendo invece
solo da mediatore e non da patrocinatore nelle trattative poi sfociate nel
riconoscimento di debito del 15 maggio 2009. Se è vero, come osserva
l'appellante, che il teste ha dato atto di non avere verificato le pretese
avanzate dalla convenuta, è altrettanto vero che egli ha confermato l'accordo
dell'attore a liquidare la vertenza con un importo di fr. 150'000.-, da versare
in tre rate per venire incontro a un suo problema di liquidità, come pure il
fatto di conoscere AP 1 da lunghi anni e di ritenerlo una persona intelligente.
Il quale se riconosceva qualcosa, lo faceva a ragion veduta e dopo avere fatto
le sue valutazioni. Egli ha ugualmente precisato che il riconoscimento di fr.
150'000.- nei confronti della convenuta andava distinto dal secondo importo di
fr. 150'000.- che riguardava un'altra questione, e più precisamente l'impegno
dell'attore a partecipare alle spese (future) del figlio. In tali circostanze
non è censurabile la conclusione del primo giudice che ha ritenuto che la deposizione,
chiara e lineare, del teste J__________ non comprovasse la tesi liberatoria
dell'attore dell'assenza di una valida causa a fondamento del riconoscimento di
debito, ma anzi confermasse l'argomentazione della convenuta.
10.
L'appellante osserva che la
convenuta non avrebbe dimostrato l'origine o il buon fondamento del
riconoscimento di debito da lui sottoscritto. Rileva che se quest'ultimo fosse
realmente fondato su suoi obblighi di mantenimento nei confronti della
famiglia, come sostiene controparte, ella non avrebbe avuto bisogno di fargli
firmare un simile documento ma avrebbe potuto procedere sulla base della
convenzione di divorzio omologata dalla Pretura, assimilabile a una sentenza
definitiva. Oltre a non considerare che in caso – come quello in esame – di
pretesa dedotta da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore
incombe a quest'ultimo sostanziare la causa dell'obbligazione quando essa non è
citata nell'atto – definito allora astratto – e provare che il riconoscimento
poggia su una causa inesistente, nulla o perenta, l'attore sembra dimenticare
che lo scopo delle discussioni mediate dall'avv. J__________, per quanto
suggerito e confermato in maniera inequivocabile dallo stesso teste, era quello
di arrivare a una soluzione in tempi rapidi senza passare per le vie legali.
Vie legali che la convenuta aveva peraltro già preso in considerazione di adire
essendosi messa in relazione con l'avv. P__________ per iniziare la pratica
d'incasso. Manifestamente a torto l'appellante sostiene inoltre che
dimostrerebbe il pagamento dei contributi di mantenimento, addirittura al di là
dei propri obblighi, la circostanza che la ex moglie non avrebbe mai iniziato
procedure d'incasso sulla base della convenzione di divorzio. In realtà, questa
affermazione è chiaramente smentita dalle carte processuali le quali
evidenziano tutta una serie di procedure esecutive – oltre che di richiesta
allo Stato per l'anticipo della pensione alimentare per il figlio (doc. 30) –
avviate dalla convenuta per ottenere il pagamento del contributo di
mantenimento (doc. 29 e 31). Quanto al preteso versamento, nel corso degli
anni, di complessivi fr. 1'510'000.- – peraltro a vario titolo e confondendo
asserite pretese societarie della __________ con quelle personali (doc. G) –,
l'attore non dimostra alcunché. Oltre a costituire una mera allegazione di
parte priva di alcun substrato probatorio e anzi contraddetta dal
riconoscimento di debito di cui al doc. B firmato solo poche settimane prima,
la lettera 26 giugno 2009 che contiene simili affermazioni come pure
l'indicazione che con il pagamento di fr. 50'000.- in data 22 maggio 2009 egli
avrebbe saldato ogni suo debito nei confronti della controparte, nemmeno
risulta essere stata recapitata alla convenuta la quale, senza essere stata
smentita, ha contestato di averla ricevuta.
11.
L'appellante eccepisce pure
un vizio di volontà che invaliderebbe il riconoscimento di debito. Contesta in
primo luogo l'accertamento con cui il primo giudice ha rilevato l'assenza di
una simile eccezione. In realtà, dopo essere stato costretto a firmare il
documento a causa della pressione psicologica esercitata dalla ex moglie e
perdurata fino al momento della notifica, il 10 giugno 2010, del precetto
esecutivo (doc. C), sostiene di avere sollevato tempestivamente il vizio con
l'allegato di petizione del 27 dicembre 2012, quindi entro l'anno dal momento
in cui sarebbero cessate le pressioni.
11.1
Egli lamenta un vizio della
volontà dovuto a timore (art. 29 CO) che però non ha invocato né tanto meno
sostanziato, almeno non in questi termini, in precedenza davanti al Pretore,
malgrado ne avesse avuto la possibilità. Se è vero che negli allegati
introduttivi aveva fatto riferimento a presunte e non meglio specificate
pressioni esercitate da controparte, l'attore le ha tuttavia concretizzate
soltanto con l'atto di appello e per giunta in maniera poco credibile se non
addirittura contraddittoria. Sostiene così di avere firmato il documento B per
timore che il figlio __________ – peraltro maggiorenne – perdesse la casa in
cui viveva ed era cresciuto a causa della richiesta di realizzazione del pegno
ipotecario da parte della banca finanziatrice dell'immobile. Sennonché tale
affermazione non solo non trova riscontro oggettivo ma addirittura sembra contraddetta
dagli atti di causa, come osserva a ragione la convenuta. Da essi emerge
infatti piuttosto che quest'ultima vivesse in una abitazione di affitto e non
di proprietà, come hanno avuto modo di evidenziare il teste J__________
(verbale di udienza 26 ottobre 2011 pag. 1) ma anche, contraddicendosi quindi,
lo stesso appellante (appello pag. 7: "aveva problemi finanziari,
legati ad affitti arretrate"). Per cui il motivo addotto – inesistente
– non poteva fondare un "timore ragionevole" ai sensi dell'art. 30
CO. Ma anche volendo, per denegata ipotesi, seguire la tesi ricorsuale, il
timore – sempre che fosse di gravità sufficiente – sarebbe dovuto cessare al
più tardi con il pagamento, il 22 maggio 2009, dei fr. 50'000.-, dal momento
che questi soldi sarebbero, a sua detta, affluiti nelle casse della banca per
scongiurare la realizzazione della casa. In tale caso però – oltre a nuovamente
contraddirsi perché nella (contestata) dichiarazione di cui al doc. G del 26
giugno 2009 l'attore aveva invece sostenuto che la somma sarebbe stata pagata a
saldo di ogni debito di mantenimento –, il vizio sarebbe stato sollevato ben
oltre l'anno, contrariamente a quanto pretende l'appellante.
11.2
Riguardo alla paura che la
controparte potesse in qualche modo non provvedere al sostentamento del figlio,
l’appellante si limita a fare una semplice affermazione che non trova nessun
riscontro oggettivo e che non permette dunque di provare l'esistenza né di una
minaccia finalizzata a estorcergli vantaggi eccessivi o altrimenti di un timore
ragionevole (art. 30 CO), né di un nesso causale con il rilascio della
dichiarazione di cui al doc. B.
11.3
L'esistenza di un timore
ragionevole non può neppure dedursi dalle dichiarazioni che l'avv. J__________ ha reso in occasione della sua audizione testimoniale e che l'appellante
estrapola ora dal loro più ampio contesto per avvalorare la propria tesi. A
parte il fatto che la presunta sottoscrizione del riconoscimento di debito
"per tranquillizzare la signora", con la quale non sarebbe
stato facile discutere, non sarebbe comunque di per sé costitutiva di un vizio
di volontà, l'appellante dimentica che l'espressione utilizzata dal teste va
contestualizzata. Con tale considerazione quest'ultimo intendeva spiegare le
opposte ragioni e preoccupazioni che avevano portato alla formulazione della
seconda clausola con la quale l'attore si impegnava a versare al figlio
l'importo di fr. 150'000.- in forma scalare. Quanto alle difficoltà di una
discussione pacata tra le parti, l'avv. J__________ le ha evocate più che altro
per chiarire le ragioni per cui le trattative non erano avvenute "in
contraddittorio", vale a dire in presenza di entrambi gli ex coniugi, come
sarebbe stato preferibile, ma solo a distanza, per il suo tramite. E proprio
questo aspetto, anziché fondare l'eccezione del timore ragionevole, rafforza
piuttosto la tesi contraria del libero scambio di proposta e accettazione.
11.4
In tali condizioni non
occorre più nemmeno esaminare se, come pretende controparte, con il pagamento
della prima rata conformemente alle modalità previste nel doc. B l'attore
avrebbe comunque ratificato per atti concludenti un eventuale, ma denegato
vizio della dichiarazione in questione.
11.5
Né vi è infine traccia alcuna
della presunta promessa che l'avv. J__________ avrebbe fatto all'attore,
facendogli credere – e inducendolo così in errore – che la sottoscrizione del
doc. B sarebbe servita esclusivamente a calmare la ex moglie e che gli importi
aggiuntivi ai primi fr. 50'000.- non avrebbero mai dovuto essere versati. Nulla
di tutto ciò emerge dalla deposizione del teste J__________. Da essa risulta al
contrario che se l'attore, ritenuto persona intelligente, riconosceva qualcosa,
era sicuramente a ragion veduta dopo avere fatto le sue valutazioni. A ciò si
aggiunge che la rateizzazione del pagamento di fr. 150'000.- in favore della
convenuta era stata pattuita per tenere conto di problemi di liquidità dell'ex
marito. Modalità, anche questa, completamente priva di senso se non era intesa a
regolare un reale riconoscimento di debito. Ne discende che la tesi per cui il
riconoscimento di debito sarebbe stato da lui firmato nella convinzione che la ex
moglie non se ne sarebbe potuta prevalere, oltre che poco verosimile, non può
essere costitutiva di un errore essenziale. È insostenibile pensare che una
persona nella posizione dell'appellante (proprietario e presidente del
consiglio di amministrazione di __________) non fosse cosciente della portata
di una dichiarazione come quella rilasciata il 15 maggio 2009. L'attore non poteva non essere consapevole del rischio che essa comportava. Orbene, colui che è
consapevole di un rischio e che decide malgrado ciò di vincolarsi in tal senso,
viola un obbligo di prudenza che non merita la protezione della legge (cfr. II
CCA 3 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.164; Schmidlin,
Berner Kommentar, 2013, n.14 seg. ad art. 23/24 CO).
12.
Infondata è per il resto
l'eccezione di prescrizione opposta anche in questa sede al debito in esame.
L'attore osserva che i contributi di mantenimento, quali prestazioni
periodiche, si prescrivono in 5 anni (art. 128 cifra 1 CO) e che di conseguenza
tutte le pretese in tal senso fatte valere nei suoi confronti, antecedenti gli
ultimi 5 anni, sarebbero in ogni caso prescritte. Sennonché se il debitore riconosce
un debito che non è ancora prescritto, il riconoscimento interrompe la
prescrizione e fa decorrere un nuovo termine per effetto degli art. 135 cifra 1
e 137 CO (cfr. TF 12 agosto 2009 4A_275/2009 consid. 3). Nella fattispecie
l'appellante non ha spiegato né tanto meno dimostrato in quale misura le
pretese alla base del riconoscimento del 15 maggio 2009, che spettava a lui di
individuare e smontare (sopra, consid. 8), fossero in quel momento anche solo
in parte prescritte.
13.
Non avendo l'appellante,
gravato dal relativo onere, provato che la pretesa posta in esecuzione non
fosse (più) valida o esigibile, l'appello, privo di fondamento, deve essere
respinto e la sentenza impugnata confermata.
14.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza dell’appellante che rifonderà alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili commisurata al valore di causa di fr.
50'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese
giudiziarie la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
1. L'appello 9 luglio 2012 di AP
1 è respinto.
2. Le spese processuali
d’appello di complessivi fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a
suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 2'500.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).