12.2012.130
Transazione giudiziaria - contestazione - azione di inesistenza del debito
9 aprile 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2012.130
Data decisione, Autorità:
09.04.2013, IICCA
Titolo:
Transazione giudiziaria - contestazione - azione di inesistenza del debito
FINE DEL PROCEDIMENTO SENZA DECISIONE DEL GIUDICE
REVISIONE
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
art. 241 CPC
art. 328 cpv. 1 let. c CPC
art. 85a cpv. 2 LEF
Incarto n.
12.2012.130
Lugano
9 aprile 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.11
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 3
maggio 2012 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 350'000.- di
cui all’esecuzione n. __________ dell’UEF di Mendrisio e di annullare la
procedura esecutiva, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione;
ed ora
sull’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione proposta dall’attrice
contestualmente alla petizione, che il Pretore con decisione 28 giugno 2012 ha respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 16 luglio 2012, con cui chiede, previo conferimento
dell’effetto sospensivo al rimedio giuridico, di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 7 agosto 2012 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decisione 24 luglio 2012 la presidente di questa Camera ha respinto
l’istanza volta alla concessione dell’effetto sospensivo all’appello e che con
sentenza 4 marzo 2013 (inc. n.4A_471/2012) la Prima Corte di diritto civile
del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile
presentato il 24 agosto 2012 dall’attrice contro quella pronuncia;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
23 maggio 2011 AO 1 ha fatto notificare a AP 1, per un importo di fr. 350'000.-
oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2011, il PE n. __________ dell’UEF di
Mendrisio, al quale è poi stata interposta opposizione. Nell’ambito della successiva
procedura di rigetto in via provvisoria dell’opposizione, promossa il 24 giugno
2011 da AO 1, le parti, in occasione dell’udienza di discussione del 3 agosto
2011, hanno concluso un accordo transattivo (doc. D inc. n. CA.2012.9 rich.),
in base al quale, per quanto qui interessa, AP 1 si impegnava a pagare a AO 1,
entro il 30 settembre 2011, fr. 350'000.- oltre interessi al 5% da allora. A
seguito di questa transazione giudiziaria, il 16 agosto 2011 la procedura di
rigetto in via provvisoria dell’opposizione è stata tolta e stralciata dai
ruoli (doc. H inc. n. SO.2011.723 rich.).
2. Il
19 ottobre 2011, preso atto del mancato pagamento nel termine dell’importo
riconosciuto in via transattiva da AP 1, AO 1 le ha fatto notificare, per un
importo di fr. 351'119.- oltre interessi e spese, il PE n. __________ dell’UEF
di Mendrisio (doc. D inc. n. SO.2011.723 rich.), al quale è poi stata
interposta opposizione. Con decisione 20 dicembre 2011 (cfr. inc. n.
SO.2011.723 rich.) il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud, adito il 27
ottobre 2011 da AO 1, ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto in via
definitiva dell’opposizione, limitatamente alla somma di fr. 350'000.- oltre
interessi al 5% dal 30 settembre 2011, ritenuto che il reclamo presentato il 30
dicembre 2011 contro tale decisione è stato in seguito dichiarato inammissibile,
il 7 febbraio 2012, dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (cfr. inc. n. SO.2011.723 rich.).
3. Con
la petizione in rassegna, datata 3 maggio 2012, AP 1, alla quale l’8 marzo 2012
era stata recapitata la comminatoria di fallimento (doc. A inc. n. CA.2012.9
rich.), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud AO 1 chiedendo, ai sensi dell’art. 85a cpv. 1 LEF, di accertare
l’inesistenza del debito di fr. 350'000.- di cui all’esecuzione n. __________
dell’UEF di Mendrisio e di annullare la procedura esecutiva. Giusta il cpv. 2
della norma, ha nel contempo chiesto, in via cautelare, la sospensione
dell’esecuzione. A sostegno delle sue richieste, a cui la controparte si era
opposta, l’attrice ha in estrema sintesi osservato che l’accordo transattivo (doc.
D inc. n. CA.2012.9 rich.) su cui era stata fondata la procedura esecutiva
sarebbe stato viziato da errore essenziale, rispettivamente dolo, e questo
nella misura in cui, al momento della sua sottoscrizione, alcune circostanze
successivamente emerse le sarebbero state celate o comunque non sarebbero state
da lei conosciute.
4. Il
Pretore, con la decisione 28 giugno 2012 qui impugnata, ha respinto l’istanza
cautelare di sospensione dell’esecuzione. Il giudice di prime cure ha in
sostanza ritenuto che gli asseriti vizi del consenso in relazione al contratto
innominato che stava alla base della transazione giudiziaria dovevano essere
fatti valere mediante la via della revisione ex art. 328 CPC: sennonché,
l’attrice non aveva preteso, ancor prima che provato, di aver ottenuto ragione
o di essere stata posta al beneficio dell’effetto sospensivo (art. 331 cpv. 2
CPC) in una siffatta procedura ricorsuale; né, d’altro canto, risultava che
essa si fosse aggravata avverso quella transazione da lei ritenuta viziata, fermo
restando inoltre che una tale impugnativa non risultava ad oggi nemmeno più
proponibile, essendo il termine relativo di 90 giorni dalla conoscenza del
motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC), conoscenza avvenuta al più tardi il
Fatti
29 dicembre 2011 (doc. N inc. n. CA.2012.9 rich.), a ben vedere spirato
infruttuosamente. In tali circostanze, ha di conseguenza concluso che le
motivazioni addotte dall’attrice a sostegno della propria istanza non erano
tali da poterla ritenere potenzialmente fondata, tanto meno secondo il grado di
verosimiglianza accresciuta richiesto dall’art. 85a cpv. 2 LEF.
5. Con
l’appello 16 luglio 2012 che qui ci occupa, l’attrice - previo conferimento
dell’effetto sospensivo al suo rimedio giuridico, questione questa nel
frattempo evasa a seguito della decisione negativa 24 luglio 2012 della
presidente di questa Camera e della sentenza 4 marzo 2013 (inc. n.4A_471/2012)
con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il ricorso in materia civile presentato a suo tempo contro quella
pronuncia - chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza
cautelare. Essa ritiene in sostanza che nel caso di specie la transazione
giudiziaria sottoscritta dalle parti, il cui dispositivo non verteva in alcun
modo sull’esistenza dei vizi di volontà fatti valere in petizione, non aveva acquisito
forza di cosa giudicata relativamente all’esistenza degli stessi, di modo che
essi potevano essere sollevati anche nell’ambito di un’azione ex art. 85a LEF.
Non era perciò possibile concludere che le motivazioni da lei addotte a
sostegno della propria domanda non erano tali da poterla ritenere fondata con una
verosimiglianza accresciuta.
6. Delle
osservazioni 7 agosto 2012 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame
si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. L’art.
85a cpv. 2 LEF stabilisce che il tribunale, dopo aver sentito le parti ed
esaminato i documenti prodotti, può, nell’esecuzione in via di fallimento dopo
la notificazione della comminatoria di fallimento (cifra 2 della norma),
pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione, se ritiene che la
domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o
della concessione di una dilazione, sia molto verosimilmente fondata. Per la
dottrina e la giurisprudenza, con la locuzione "domanda molto
verosimilmente fondata" s’intende che le possibilità di successo del
debitore devono apparire evidentemente maggiori ("deutlich besser")
di quelle del creditore (TF 28 luglio 2008 4D_68/2008 consid. 2, 2 settembre 2009 4A_123/2009 consid. 5.2; II CCA 2 febbraio 2009
inc. n. 12.2008.72, 26 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.122, 25 luglio 2011 inc. n.
12.2011.87; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ª ed., § 20 n. 25; Bodmer/Bangert, Basler
Kommentar, 2ª ed., n. 19 segg.
ad art. 85a LEF; Brönnimann,
SchKG-Kurzkommentar, n. 11 ad art. 85a LEF). Trattandosi di un rimedio estremo,
il debitore deve contare su un esame rigoroso dei requisiti posti dalla norma
federale (TF 2 settembre 2009 4A_123/2009 consid. 5.2; Bodmer/Bangert, op.
cit., n. 21 ad art. 85a LEF; Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª ed., n. 22 ad art. 85a LEF). Dal punto di vista procedurale, la
sospensione provvisoria dell’esecuzione costituisce una misura provvisionale
(DTF 125 III 440 consid. 2c; Bodmer/Bangert, op. cit., n. 19 e 22a ad art. 85a LEF; Brönnimann, op. cit., n. 13 ad art. 85a LEF), di modo che
il giudizio sulla stessa può avvenire sulla base di un esame limitato delle
prove (II CCA 5 maggio 1999 inc. n. 12.99.50, 8 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.74,
26 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.122, 25 luglio 2011 inc. n. 12.2011.87, 13
gennaio 2012 inc. n. 12.2011.176, 8 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.233, 4 giugno
2012 inc. n. 12.2012.44).
8. Giusta
l’art. 241 CPC, applicabile nella presente fattispecie siccome la procedura di
rigetto in via provvisoria dell’opposizione nell’ambito della quale era poi
stata conclusa la transazione giudiziaria di cui al doc. D dell’inc. n.
CA.2012.9 rich. era stata avviata dopo il 1° gennaio 2011 (art. 404 cpv. 1
CPC), in caso di transazione giudiziaria le parti devono firmare il relativo
verbale (cpv. 1). La transazione ha l’effetto di una decisione passata in
giudicato (cpv. 2) e in tal caso il giudice stralcia la causa dal ruolo (cpv.
3).
8.1 Il
Tribunale federale ha recentemente stabilito che la transazione giudiziaria non
può essere oggetto di un appello ex art. 311 CPC o di un reclamo ex art. 319
CPC, ma unicamente di una revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC,
ritenuto in particolare che la revisione costituisce il primo ed esclusivo
mezzo di impugnazione per quanto riguarda le eventuali carenze formali e
materiali della transazione (TF 22 febbraio 2013 4A_605/2012 consid. 1.3,
destinato alla pubblicazione; Killias,
Berner Kommentar, n. 49 ad art. 241 CPC; Oberhammer,
Basler Kommentar, n. 7 seg., 12 seg. e 31 ad art. 241 CPC).
8.2 In
considerazione di quanto precede, è chiaramente a torto che l’attrice ribadisce
in questa sede che nel caso di specie i vizi di volontà nei confronti della
transazione di cui al doc. D dell’inc. n. CA.2012.9 rich. potevano essere da
lei sollevati anche nell’ambito della presente azione ex art. 85a LEF.
Trattandosi di carenze esclusivamente materiali, le stesse dovevano in effetti
essere fatte valere necessariamente con la procedura di revisione (TF 22
febbraio 2013 4A_605/2012 consid. 1.4, destinato alla pubblicazione), che essa
ha però pacificamente omesso di avviare nei termini di legge, e non invece
nell’ambito di una successiva causa separata (in tal senso, con riferimento
alla legislazione cantonale zurighese che prevedeva una norma di procedura del
tutto analoga, DTF 110 II 44 consid. 4c e 5), come quella da lei ora promossa ex
art. 85a LEF (così pure Bodmer/Bangert, op. cit., n. 11b ad art. 85a LEF).
9. Ma
quand’anche si volesse ammettere, per ipotesi, la facoltà per l’attrice di far
valere gli asseriti vizi di volontà nei confronti della transazione giudiziaria
nell’ambito di una causa ex art. 85a LEF, come da lei preteso nell’appello, la
sua posizione non sarebbe comunque migliore. In effetti, in questa sede,
venendo meno al suo onere di allegazione e motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), essa
non ha assolutamente illustrato le circostanze alla base dell’errore essenziale
o del dolo, e neppure ha spiegato le ragioni per cui le stesse sarebbero state
molto verosimilmente fondate in fatto e in diritto, questioni queste in merito
alle quali l’appello (e, prima di lui, la decisione impugnata) era del tutto
silente; e neppure risulta poi che essa abbia rinviato sul tema ai suoi
precedenti allegati, ciò che per altro non sarebbe stato sufficiente allo scopo,
la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che il rinvio a precedenti
allegati non costituisce una valida motivazione dell’appello (DTF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 3, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1; II CCA 17 luglio 2012 inc. n. 12.2011.160, 31
ottobre 2012 inc. n. 12.2012.51, 13 novembre 2012 inc. n. 12.2012.50, 11 marzo
2013 inc. n. 12.2011.101). Tutto ciò ha di fatto impedito alla scrivente Camera
di poter, se del caso, esaminare e poi accertare l’eventuale fondatezza della
sua azione, come invece chiesto nell’appello.
10. In
tali circostanze, non essendo possibile ammettere in questa sede che la domanda
di accertamento dell’inesistenza del debito, così com’è stata motivata, sia
molto verosimilmente fondata, il giudizio con cui il Pretore ha respinto la
richiesta dell’attrice volta ad ottenere la sospensione provvisoria dell’esecuzione
può essere confermato, con la conseguente reiezione dell’appello nella misura
in cui è ricevibile.
Gli oneri
processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla
base di un valore litigioso di fr. 350'000.-, seguono la soccombenza (art. 106
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la TG
decide
1. L’appello 16 luglio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’500.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla parte appellata fr. 3’000.- per ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni,
se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone
fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF),
oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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