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Decisione

12.2012.130

Transazione giudiziaria - contestazione - azione di inesistenza del debito

9 aprile 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

29 dicembre 2011 (doc. N inc. n. CA.2012.9 rich.), a ben vedere spirato

infruttuosamente. In tali circostanze, ha di conseguenza concluso che le

motivazioni addotte dall’attrice a sostegno della propria istanza non erano

tali da poterla ritenere potenzialmente fondata, tanto meno secondo il grado di

verosimiglianza accresciuta richiesto dall’art. 85a cpv. 2 LEF.

5. Con

l’appello 16 luglio 2012 che qui ci occupa, l’attrice - previo conferimento

dell’effetto sospensivo al suo rimedio giuridico, questione questa nel

frattempo evasa a seguito della decisione negativa 24 luglio 2012 della

presidente di questa Camera e della sentenza 4 marzo 2013 (inc. n.4A_471/2012)

con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato

inammissibile il ricorso in materia civile presentato a suo tempo contro quella

pronuncia - chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza

cautelare. Essa ritiene in sostanza che nel caso di specie la transazione

giudiziaria sottoscritta dalle parti, il cui dispositivo non verteva in alcun

modo sull’esistenza dei vizi di volontà fatti valere in petizione, non aveva acquisito

forza di cosa giudicata relativamente all’esistenza degli stessi, di modo che

essi potevano essere sollevati anche nell’ambito di un’azione ex art. 85a LEF.

Non era perciò possibile concludere che le motivazioni da lei addotte a

sostegno della propria domanda non erano tali da poterla ritenere fondata con una

verosimiglianza accresciuta.

6. Delle

osservazioni 7 agosto 2012 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame

si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

7. L’art.

85a cpv. 2 LEF stabilisce che il tribunale, dopo aver sentito le parti ed

esaminato i documenti prodotti, può, nell’esecuzione in via di fallimento dopo

la notificazione della comminatoria di fallimento (cifra 2 della norma),

pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione, se ritiene che la

domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o

della concessione di una dilazione, sia molto verosimilmente fondata. Per la

dottrina e la giurisprudenza, con la locuzione "domanda molto

verosimilmente fondata" s’intende che le possibilità di successo del

debitore devono apparire evidentemente maggiori ("deutlich besser")

di quelle del creditore (TF 28 luglio 2008 4D_68/2008 consid. 2, 2 settembre 2009 4A_123/2009 consid. 5.2; II CCA 2 febbraio 2009

inc. n. 12.2008.72, 26 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.122, 25 luglio 2011 inc. n.

12.2011.87; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ª ed., § 20 n. 25; Bodmer/Bangert, Basler

Kommentar, 2ª ed., n. 19 segg.

ad art. 85a LEF; Brönnimann,

SchKG-Kurzkommentar, n. 11 ad art. 85a LEF). Trattandosi di un rimedio estremo,

il debitore deve contare su un esame rigoroso dei requisiti posti dalla norma

federale (TF 2 settembre 2009 4A_123/2009 consid. 5.2; Bodmer/Bangert, op.

cit., n. 21 ad art. 85a LEF; Jäger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª ed., n. 22 ad art. 85a LEF). Dal punto di vista procedurale, la

sospensione provvisoria dell’esecuzione costituisce una misura provvisionale

(DTF 125 III 440 consid. 2c; Bodmer/Bangert, op. cit., n. 19 e 22a ad art. 85a LEF; Brönnimann, op. cit., n. 13 ad art. 85a LEF), di modo che

il giudizio sulla stessa può avvenire sulla base di un esame limitato delle

prove (II CCA 5 maggio 1999 inc. n. 12.99.50, 8 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.74,

26 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.122, 25 luglio 2011 inc. n. 12.2011.87, 13

gennaio 2012 inc. n. 12.2011.176, 8 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.233, 4 giugno

2012 inc. n. 12.2012.44).

8. Giusta

l’art. 241 CPC, applicabile nella presente fattispecie siccome la procedura di

rigetto in via provvisoria dell’opposizione nell’ambito della quale era poi

stata conclusa la transazione giudiziaria di cui al doc. D dell’inc. n.

CA.2012.9 rich. era stata avviata dopo il 1° gennaio 2011 (art. 404 cpv. 1

CPC), in caso di transazione giudiziaria le parti devono firmare il relativo

verbale (cpv. 1). La transazione ha l’effetto di una decisione passata in

giudicato (cpv. 2) e in tal caso il giudice stralcia la causa dal ruolo (cpv.

3).

8.1 Il

Tribunale federale ha recentemente stabilito che la transazione giudiziaria non

può essere oggetto di un appello ex art. 311 CPC o di un reclamo ex art. 319

CPC, ma unicamente di una revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC,

ritenuto in particolare che la revisione costituisce il primo ed esclusivo

mezzo di impugnazione per quanto riguarda le eventuali carenze formali e

materiali della transazione (TF 22 febbraio 2013 4A_605/2012 consid. 1.3,

destinato alla pubblicazione; Killias,

Berner Kommentar, n. 49 ad art. 241 CPC; Oberhammer,

Basler Kommentar, n. 7 seg., 12 seg. e 31 ad art. 241 CPC).

8.2 In

considerazione di quanto precede, è chiaramente a torto che l’attrice ribadisce

in questa sede che nel caso di specie i vizi di volontà nei confronti della

transazione di cui al doc. D dell’inc. n. CA.2012.9 rich. potevano essere da

lei sollevati anche nell’ambito della presente azione ex art. 85a LEF.

Trattandosi di carenze esclusivamente materiali, le stesse dovevano in effetti

essere fatte valere necessariamente con la procedura di revisione (TF 22

febbraio 2013 4A_605/2012 consid. 1.4, destinato alla pubblicazione), che essa

ha però pacificamente omesso di avviare nei termini di legge, e non invece

nell’ambito di una successiva causa separata (in tal senso, con riferimento

alla legislazione cantonale zurighese che prevedeva una norma di procedura del

tutto analoga, DTF 110 II 44 consid. 4c e 5), come quella da lei ora promossa ex

art. 85a LEF (così pure Bodmer/Bangert, op. cit., n. 11b ad art. 85a LEF).

9. Ma

quand’anche si volesse ammettere, per ipotesi, la facoltà per l’attrice di far

valere gli asseriti vizi di volontà nei confronti della transazione giudiziaria

nell’ambito di una causa ex art. 85a LEF, come da lei preteso nell’appello, la

sua posizione non sarebbe comunque migliore. In effetti, in questa sede,

venendo meno al suo onere di allegazione e motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), essa

non ha assolutamente illustrato le circostanze alla base dell’errore essenziale

o del dolo, e neppure ha spiegato le ragioni per cui le stesse sarebbero state

molto verosimilmente fondate in fatto e in diritto, questioni queste in merito

alle quali l’appello (e, prima di lui, la decisione impugnata) era del tutto

silente; e neppure risulta poi che essa abbia rinviato sul tema ai suoi

precedenti allegati, ciò che per altro non sarebbe stato sufficiente allo scopo,

la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che il rinvio a precedenti

allegati non costituisce una valida motivazione dell’appello (DTF 138 III 374

consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 3, 27 settembre 2012

4A_252/2012 consid. 9.2.1; II CCA 17 luglio 2012 inc. n. 12.2011.160, 31

ottobre 2012 inc. n. 12.2012.51, 13 novembre 2012 inc. n. 12.2012.50, 11 marzo

2013 inc. n. 12.2011.101). Tutto ciò ha di fatto impedito alla scrivente Camera

di poter, se del caso, esaminare e poi accertare l’eventuale fondatezza della

sua azione, come invece chiesto nell’appello.

10. In

tali circostanze, non essendo possibile ammettere in questa sede che la domanda

di accertamento dell’inesistenza del debito, così com’è stata motivata, sia

molto verosimilmente fondata, il giudizio con cui il Pretore ha respinto la

richiesta dell’attrice volta ad ottenere la sospensione provvisoria dell’esecuzione

può essere confermato, con la conseguente reiezione dell’appello nella misura

in cui è ricevibile.

Gli oneri

processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla

base di un valore litigioso di fr. 350'000.-, seguono la soccombenza (art. 106

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la TG

decide

1. L’appello 16 luglio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’500.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla parte appellata fr. 3’000.- per ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni,

se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone

fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF),

oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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