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Decisione

12.2012.133

Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore per mancata riconsegna a fine contratto

13 agosto 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il risultato che la disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31

maggio 2012 è valida e non può più essere rimessa in discussione;

che le svariate

contestazioni della conduttrice sulla validità della disdetta non potevano

pertanto essere esaminate dal Pretore aggiunto, il quale poteva limitarsi ad

accertare, come ha fatto, che il contratto era terminato e che la conduttrice

non aveva riconsegnato al proprietario l’appartamento e il posteggio;

che i

rimproveri mossi dall’appellante alla Pretura sono a dir poco incomprensibili

perché la causa 67/2011 non è stata trattata dalla Pretura di Bellinzona ma

dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, autorità di

conciliazione amministrativa completamente distinta e autonoma dalla Pretura,

alla quale se del caso deve rivolgersi l’appellante per avere informazioni;

che è

pacifica la mancata riconsegna dei locali e del posteggio al proprietario alla

scadenza del 31 maggio 2012 e la conduttrice li occupa pertanto senza titolo

giuridico dal 1° giugno 2012;

Considerandi

che

quindi a giusta ragione il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha ordinato

la riconsegna immediata dell’appartamento e del posteggio esterno, disponendone

l’esecuzione effettiva;

che la

conduttrice chiede una proroga di sei mesi, senza tuttavia prevalersi di

circostanze che impediscono l’esecuzione della decisione di espulsione (art.

341.

cpv. 3 CPC);

che una

domanda di proroga è improponibile in sede giudiziaria dopo la scadenza del

contratto, pacificamente avvenuta il 31 maggio 2012 e che una decisione di

espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga dei termini potendo

nondimeno essere accordata dall’istante;

che in

tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere

deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura

prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

che le

spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente;

che non

si attribuiscono ripetibili al proprietario, al quale non è stato chiesto di

esprimersi sull’appello;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. L’appello

24 luglio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è proponibile e la

decisione 16 luglio 2012 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella

procedura SO.2012.643 è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.- sono a carico di AP 1. Non si

assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art.

92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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