12.2012.133
Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore per mancata riconsegna a fine contratto
13 agosto 2012Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.133
Data decisione, Autorità:
13.08.2012, IICCA
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore per mancata riconsegna a fine contratto
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2012.133
Lugano
13 agosto
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.643 (tutela
dei casi manifesti, sgombero di immobile a fine contratto) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 giugno 2012 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
chiedente
lo sfratto immediato della convenuta dall’appartamento di 3 locali e mezzo al
1° piano e dal posteggio esterno nella Casa __________, che il Pretore aggiunto
ha accolto con decisione 16 luglio 2012;
appellante
la convenuta, che con atto 24 luglio 2012 diretto alla Pretura distrettuale
chiede in sostanza “una proroga di almeno sei mesi per organizzare un trasloco
e trovare un’altra sistemazione di mio gradimento e in quel di __________”;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che AO 1
ha concesso in locazione a AP 1 un appartamento di 3 ½ locali al primo piano e
un posteggio esterno nello stabile denominato “Casa __________” a __________,
dal 1° giugno 2002 al canone di fr. 12'600.- annui oltre fr. 1'200.- quale
acconto per le spese accessorie (doc. A);
che il
contratto di locazione poteva essere disdetto solo dai conduttori la prima
volta per il 31 maggio 2004 con un preavviso di sei mesi (doc. A, clausola n.
24);
che AO 1
ha inviato il 26 agosto 2011 a AP 1 la disdetta del contratto di locazione per
il 31 maggio 2012 sull’apposito modulo ufficiale del Cantone (doc. B);
che la
conduttrice ha contestato la validità della disdetta (doc. D) all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Giubiasco (inc. 67/2011), il quale ha
constatato all’udienza dell’11 ottobre 2011 la mancata conciliazione e in calce
al verbale ha rilasciato lo stesso giorno all’attrice l’autorizzazione a
procedere in giudizio (doc. C);
che AP 1
non ha promosso azione di contestazione della disdetta nel termine di 30 giorni
previsto dall’art. 209 cpv. 4 CPC;
che con
istanza 11 giugno 2012 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona
lo sfratto immediato della conduttrice, che non aveva riconsegnato
l’appartamento e il posteggio il 31 maggio 2012 alla scadenza del contratto;
che
all’udienza dell’11 luglio 2012 l’istante ha confermato la richiesta di
“sfratto” (correttamente: espulsione) alla quale la convenuta si è opposta,
rilevando che non vi era motivo per disdire il contratto;
che con
decisione 16 luglio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha
accertato che il caso e la situazione giuridica erano chiari, vista la mancata
riconsegna dell’immobile alla scadenza del contratto il 31 maggio 2012 e ha
accolto la domanda, ordinando l’espulsione immediata della convenuta
dall’appartamento di 3 ½ locali e dal posteggio esterno nella Casa __________,
disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a suo carico la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla
parte istante fr. 80.- a titolo di indennità;
che con scritto
24 luglio 2012 indirizzato a uno dei Pretori aggiunti della Pretura di
Bellinzona AP 1 si duole di “incroci e pasticci della vostra pretura”, puntualizza
alcuni punti della decisione di espulsione, chiede che le sia data “una proroga
di almeno sei mesi per organizzare un trasloco e trovare un’altra sistemazione
di mio gradimento e in quel di __________”, sollecita informazioni sul
procedimento della causa 67/2011 e il perché di “due differenti pretori. Avete
commesso degli errori, a voi ropararli”;
che la
Pretura ha trasmesso lo scritto a questa Camera, ritenendolo un appello contro
la decisione di espulsione;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di almeno fr. 41'400.- (tre anni di pigione, come accertato
dal pretore aggiunto) è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10
giorni (art. 314 CPC);
che nella
fattispecie la conduttrice si duole di “incroci e pasticci della vostra
pretura”, puntualizza alcuni punti della decisione di espulsione, chiede che le
sia data “una proroga di almeno sei mesi per organizzare un trasloco e trovare
un’altra sistemazione di mio gradimento e in quel di __________”, sollecita
informazioni sul procedimento della causa 67/2011 e il perché di “due
differenti pretori. Avete commesso degli errori, a voi ropararli”;
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet,
Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le
droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che a
prescindere dalla dubbia ricevibilità dell’appello, nel quale si rilevano
asseriti “incroci e pasticci della vostra pretura”, si deve constatare che i
fatti e la situazione giuridica sono chiari;
che
infatti il proprietario ha disdetto il contratto di locazione sull’apposito
modulo ufficiale (doc. B) e la conduttrice ha contestato la validità della
disdetta rivolgendosi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Giubiasco (doc. D);
che
l’Ufficio di conciliazione ha constatato l’assenza di un accordo e ha
rilasciato alla conduttrice l’autorizzazione ad agire (doc. C), vale a dire ad
avviare presso la Pretura nel termine di 30 giorni una causa di contestazione
della validità della disdetta;
che in
tal modo la procedura di conciliazione (inc. 67/2011 dell’Ufficio di
conciliazione) ha preso fine;
che la
conduttrice non ha avviato la causa giudiziaria nel termine di 30 giorni, con
Fatti
il risultato che la disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31
maggio 2012 è valida e non può più essere rimessa in discussione;
che le svariate
contestazioni della conduttrice sulla validità della disdetta non potevano
pertanto essere esaminate dal Pretore aggiunto, il quale poteva limitarsi ad
accertare, come ha fatto, che il contratto era terminato e che la conduttrice
non aveva riconsegnato al proprietario l’appartamento e il posteggio;
che i
rimproveri mossi dall’appellante alla Pretura sono a dir poco incomprensibili
perché la causa 67/2011 non è stata trattata dalla Pretura di Bellinzona ma
dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, autorità di
conciliazione amministrativa completamente distinta e autonoma dalla Pretura,
alla quale se del caso deve rivolgersi l’appellante per avere informazioni;
che è
pacifica la mancata riconsegna dei locali e del posteggio al proprietario alla
scadenza del 31 maggio 2012 e la conduttrice li occupa pertanto senza titolo
giuridico dal 1° giugno 2012;
Considerandi
che
quindi a giusta ragione il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha ordinato
la riconsegna immediata dell’appartamento e del posteggio esterno, disponendone
l’esecuzione effettiva;
che la
conduttrice chiede una proroga di sei mesi, senza tuttavia prevalersi di
circostanze che impediscono l’esecuzione della decisione di espulsione (art.
341.
cpv. 3 CPC);
che una
domanda di proroga è improponibile in sede giudiziaria dopo la scadenza del
contratto, pacificamente avvenuta il 31 maggio 2012 e che una decisione di
espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga dei termini potendo
nondimeno essere accordata dall’istante;
che in
tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere
deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura
prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che le
spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente;
che non
si attribuiscono ripetibili al proprietario, al quale non è stato chiesto di
esprimersi sull’appello;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello
24 luglio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è proponibile e la
decisione 16 luglio 2012 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella
procedura SO.2012.643 è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.- sono a carico di AP 1. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art.
92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster