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Decisione

12.2012.134

Appello, ricevibilità, non per rilascio di autorizzazione ad agire da autorità di conciliazione

14 agosto 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2012.134

Data decisione, Autorità:

14.08.2012, IICCA

Titolo:

Appello, ricevibilità, non per rilascio di autorizzazione ad agire da autorità di conciliazione

APPELLO E APPELLO INCIDENTALE

AUTORIZZAZIONE AD AGIRE

art. 209 CPC

art. 308 CPC

art. 312 CPC

Incarto n.

12.2012.134

Lugano

14 agosto

2012/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella procedura di conciliazione

inc. n. CM.2012.108 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa

con istanza 17 febbraio 2012 da

AO 1

rappr. dall’ RA

2

contro

AP 1

rappr. dall’ RA

1

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 17

febbraio 2012 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione

3, chiedendo di convocare per la procedura preventiva di conciliazione la

società __________ e in litisconsorzio facoltativo AP 1, per una vertenza

relativa alla cessione di un diritto di compera;

che il

Pretore della Sezione 3 ha citato le parti per l’udienza di conciliazione per

il 7 maggio 2012 (art. 3 LACPC);

che

l’istante ha presentato il 28 febbraio 2012 istanza di ricusa del Pretore;

che essa

ha ritirato l’istanza di conciliazione nei confronti della convenuta __________

il 14 maggio 2012 e ha chiesto al Segretario assessore la riattivazione della

Considerandi

procedura, sospesa a suo tempo per l’evasione dell’istanza di ricusa del

Pretore;

che

all’udienza di conciliazione tenutasi il 27 giugno 2012 la parte istante ha

fatto valere un credito di fr. 2'034'061.- in riduzione del prezzo pattuito per

una compravendita immobiliare e la parte convenuta si è opposta alla richiesta;

che il Segretario

assessore, preso atto della mancata conciliazione, ha rilasciato seduta stante

l’autorizzazione ad agire in calce al verbale di udienza;

che il 27

luglio 2012 il convenuto ha presentato appello contro il rilascio

dell’autorizzazione ad agire, chiedendone la nullità, previo divieto con

effetto sospensivo all’istante di promuovere la causa di merito in pendenza

della procedura di appello;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte;

che

l’autorizzazione ad agire giusta l’art. 209 CPC è stata rilasciata il 27 giugno

2012.

ed è pacificamente soggetta al Codice di codice di procedura civile

svizzero;

che

l’appello è stato presentato contro il rilascio di un’autorizzazione ad agire

rilasciata dal Segretario assessore (autorità di conciliazione giusta l’art. 3

LACPC) nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 197 a 212 CPC);

che ai

sensi dell’art. 308 CPC il rimedio dell’appello è dato contro le decisioni

finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) nelle vertenze

patrimoniali con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2);

che nella

fattispecie il requisito del valore litigioso è adempiuto, visto che la

vertenza riguarda una riduzione del prezzo di una compravendita immobiliare

dell’ordine di fr. 2'034'061.- (due milionitrentaquattromilasessantuno franchi

svizzeri);

che

l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana

decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag. 6707; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 6 Vor Art. 308-334 pag. 1734,

n. 6 Art. 308 pag. 1755);

che

l’autorizzazione ad agire rilasciata dal Segretario assessore non è una

decisione sul merito della controversia e si limita a constatare l’assenza di

una conciliazione tra le parti, come si rileva dal verbale di udienza 27 giugno

2012;

che il

rilascio dell’autorizzazione ad agire non è una decisione giudiziaria (sentenza

del Tribunale federale 4C.354/2004 consid. 3.2, citato in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 5

ad art. 209 pag. 1248);

che nella

fattispecie non vi è quindi una decisione di prima istanza, la procedura di

conciliazione essendo solo un presupposto della procedura giudiziaria ancora da

avviare;

che

l’appello 27 luglio 2012 è pertanto d’acchito improponibile e la Camera può statuire

con la procedura prevista dall’art. 312 CPC, senza notificare l’atto all’appellata

e senza necessità di esaminare le censure esposte dall’appellante, non potendo

entrare nel merito;

che le

spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC)

e non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è

stato notificato per osservazioni;

che nella

commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai

criteri posti dagli art. 5 e 13 LTG, visto che il giudizio odierno non entra

nel merito del rimedio di diritto;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. L’appello

27 luglio 2012 di AP 1 è irricevibile.

2. Le

spese processuali di appello in complessivi fr. 500.- sono posti a carico

dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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