12.2012.134
Appello, ricevibilità, non per rilascio di autorizzazione ad agire da autorità di conciliazione
14 agosto 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2012.134
Data decisione, Autorità:
14.08.2012, IICCA
Titolo:
Appello, ricevibilità, non per rilascio di autorizzazione ad agire da autorità di conciliazione
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
AUTORIZZAZIONE AD AGIRE
art. 209 CPC
art. 308 CPC
art. 312 CPC
Incarto n.
12.2012.134
Lugano
14 agosto
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella procedura di conciliazione
inc. n. CM.2012.108 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa
con istanza 17 febbraio 2012 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 17
febbraio 2012 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione
3, chiedendo di convocare per la procedura preventiva di conciliazione la
società __________ e in litisconsorzio facoltativo AP 1, per una vertenza
relativa alla cessione di un diritto di compera;
che il
Pretore della Sezione 3 ha citato le parti per l’udienza di conciliazione per
il 7 maggio 2012 (art. 3 LACPC);
che
l’istante ha presentato il 28 febbraio 2012 istanza di ricusa del Pretore;
che essa
ha ritirato l’istanza di conciliazione nei confronti della convenuta __________
il 14 maggio 2012 e ha chiesto al Segretario assessore la riattivazione della
Considerandi
procedura, sospesa a suo tempo per l’evasione dell’istanza di ricusa del
Pretore;
che
all’udienza di conciliazione tenutasi il 27 giugno 2012 la parte istante ha
fatto valere un credito di fr. 2'034'061.- in riduzione del prezzo pattuito per
una compravendita immobiliare e la parte convenuta si è opposta alla richiesta;
che il Segretario
assessore, preso atto della mancata conciliazione, ha rilasciato seduta stante
l’autorizzazione ad agire in calce al verbale di udienza;
che il 27
luglio 2012 il convenuto ha presentato appello contro il rilascio
dell’autorizzazione ad agire, chiedendone la nullità, previo divieto con
effetto sospensivo all’istante di promuovere la causa di merito in pendenza
della procedura di appello;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
l’autorizzazione ad agire giusta l’art. 209 CPC è stata rilasciata il 27 giugno
2012.
ed è pacificamente soggetta al Codice di codice di procedura civile
svizzero;
che
l’appello è stato presentato contro il rilascio di un’autorizzazione ad agire
rilasciata dal Segretario assessore (autorità di conciliazione giusta l’art. 3
LACPC) nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 197 a 212 CPC);
che ai
sensi dell’art. 308 CPC il rimedio dell’appello è dato contro le decisioni
finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) nelle vertenze
patrimoniali con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2);
che nella
fattispecie il requisito del valore litigioso è adempiuto, visto che la
vertenza riguarda una riduzione del prezzo di una compravendita immobiliare
dell’ordine di fr. 2'034'061.- (due milionitrentaquattromilasessantuno franchi
svizzeri);
che
l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana
decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag. 6707; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 6 Vor Art. 308-334 pag. 1734,
n. 6 Art. 308 pag. 1755);
che
l’autorizzazione ad agire rilasciata dal Segretario assessore non è una
decisione sul merito della controversia e si limita a constatare l’assenza di
una conciliazione tra le parti, come si rileva dal verbale di udienza 27 giugno
2012;
che il
rilascio dell’autorizzazione ad agire non è una decisione giudiziaria (sentenza
del Tribunale federale 4C.354/2004 consid. 3.2, citato in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 5
ad art. 209 pag. 1248);
che nella
fattispecie non vi è quindi una decisione di prima istanza, la procedura di
conciliazione essendo solo un presupposto della procedura giudiziaria ancora da
avviare;
che
l’appello 27 luglio 2012 è pertanto d’acchito improponibile e la Camera può statuire
con la procedura prevista dall’art. 312 CPC, senza notificare l’atto all’appellata
e senza necessità di esaminare le censure esposte dall’appellante, non potendo
entrare nel merito;
che le
spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC)
e non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è
stato notificato per osservazioni;
che nella
commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai
criteri posti dagli art. 5 e 13 LTG, visto che il giudizio odierno non entra
nel merito del rimedio di diritto;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L’appello
27 luglio 2012 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di appello in complessivi fr. 500.- sono posti a carico
dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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