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Decisione

12.2012.135

Riconoscimento e exequatur di sentenza estera - legittimazione della massa fallimentare estera - minifallimento

3 aprile 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il reclamo 31 luglio 2012 di RE 1 è evaso nel senso dei

considerandi. Di conseguenza la decisione 9 luglio 2012 della Pretura del

Distretto di Bellinzona è così riformata:

1. L’istanza di riconoscimento e di exequatur 5 luglio

2012 è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- restano a carico dell’istante.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.-, già anticipati dal

reclamante, sono posti a carico della controparte, che gli rifonderà fr.

5'000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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