12.2012.135
Riconoscimento e exequatur di sentenza estera - legittimazione della massa fallimentare estera - minifallimento
3 aprile 2013Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.135
Data decisione, Autorità:
03.04.2013, IICCA
Titolo:
Riconoscimento e exequatur di sentenza estera - legittimazione della massa fallimentare estera - minifallimento
CAPACITÀ DI ESSERE PARTE E CAPACITÀ PROCESSUALE
ESECUZIONE
FALLIMENTO INTERNAZIONALE
RICONOSCIMENTO
art. 45 CLUG 2007
art. 59 CPC
art. 166 LDIP
Incarto n.
12.2012.135
Lugano
3 aprile 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2012.729
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza di
riconoscimento e di exequatur 5 luglio 2012 da
CO 1
rappr. da RA 2
contro
RE 1
rappr. da RA 1
con cui è
stato chiesto di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera nei confronti
del convenuto l’ordinanza 7/11 giugno 2012 del Tribunale di __________, Sezione
III civile, domanda che il Pretore con decisione 9 luglio 2012 ha accolto;
ed ora sul
reclamo 31 luglio 2012 con cui il convenuto ha chiesto, in via preliminare, di
sospendere la procedura sino alla crescita in giudicato del reclamo presentato
all’estero nei confronti della decisione da riconoscere e da eseguire, e nel
merito, di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur o in subordine,
in caso di conferma del suo accoglimento, di condizionare l’ordine di eventuali
misure di esecuzione al deposito di una cauzione di almeno fr. 800'000.-,
richiesta alla quale l’istante si è integralmente opposta con risposta 20
settembre 2012;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito
del procedimento n. __________, il Tribunale di __________, Sezione III civile,
con ordinanza 7/11 giugno 2012 (doc. D), ha autorizzato, in favore del CO 1, il
sequestro conservativo ex art. 671 CPC/It di beni mobili ed immobili - ivi
compresi crediti e diritti reali - sino a concorrenza di € 2'000'000 a carico di __________, di __________ e di RE 1.
2. Con
istanza 5 luglio 2012 il CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Bellinzona RE 1 chiedendo che la menzionata ordinanza del
Tribunale di __________, Sezione III civile, relativa a una pretesa di natura
civile (azione di responsabilità degli amministratori), fosse riconosciuta e
dichiarata esecutiva in Svizzera nei suoi confronti, domanda che il Pretore con
decisione 9 luglio 2012 ha accolto, ponendo a carico del convenuto la tassa di
giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- nonché l’indennità per ripetibili
di fr. 200.-.
3. Con
il reclamo 31 luglio 2012 che qui ci occupa, il convenuto chiede, in via
preliminare, di sospendere la procedura sino alla crescita in giudicato del
reclamo presentato all’estero nei confronti della decisione da riconoscere e da
eseguire in Svizzera, e nel merito, di respingere l’istanza di riconoscimento e
di exequatur o in subordine, in caso di conferma del suo accoglimento, di condizionare
l’ordine di eventuali misure di esecuzione al deposito di una cauzione di
almeno fr. 800'000.-. Egli adduce in estrema sintesi che la decisione del
Tribunale di __________, nel frattempo da lui impugnata con un reclamo in
Italia, era manifestamente contraria all’ordine pubblico materiale e procedurale
svizzero, siccome violava il divieto dell’abuso di diritto, il divieto della
discriminazione e il diritto di essere sentito.
Con
risposta 20 settembre 2012 l’istante, dopo aver rilevato che il reclamo
inoltrato in Italia era frattanto stato respinto, ha postulato la reiezione del
gravame, con argomentazioni di cui si dirà, se e per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
4. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato
proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in
Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria
preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art.
48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309
lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (cfr. art. 327a CPC) e
previa possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove
(art. 326 cpv. 2 CPC; Staehelin,
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 16 e 18
ad art. 36 CL; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n.
12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.197/220) - rigetta
o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati
dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la
decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II
CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 2
dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14
agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.197/220). Secondo la dottrina più autorevole, l’art. 45 cpv. 1 CLug,
formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug),
consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per
l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo
grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal
giudice dell’exequatur (Staehelin,
op. cit., n. 11 ad art. 34 CL; Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rif.; TF 6
luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31
luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90).
5. Giusta
l'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC il giudice entra nel merito dell'azione o
dell'istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui la capacità di
essere parte e processuale. Il giudice esamina d'ufficio l'esistenza di tali
presupposti (art. 60 CPC). Trattandosi di presupposti processuali, la capacità
di essere parte e la capacità processuale devono essere date al momento in cui
è emanata la decisione (Gehri, Basler
Kommentar, n. 9 ad art. 60 CPC), e quindi anche a fronte di un rimedio di diritto
(Tenchio-Kuzmic, Basler Kommentar,
n. 52 ad art. 66 CPC; Trezzini, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 227).
5.1 In
una fattispecie di carattere internazionale, la capacità giuridica e la
capacità di agire di una società si determina secondo il diritto dello Stato
giusta il quale essa è organizzata (art. 154 cpv. 1 e 155 lett. c LDIP).
Nondimeno la facoltà per una massa fallimentare di una società estera o per
l'amministrazione del fallimento estero di avvalersi di pretese patrimoniali
spettanti a quella società e localizzate in Svizzera si determina sulla base
degli art. 166 segg. LDIP, norme queste che presuppongono - salvo per la
richiesta di riconoscimento del decreto di fallimento estero e per la domanda
di adozione di eventuali provvedimenti conservativi (art. 166 cpv. 1 e 168
LDIP) - il preventivo riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento
estero (cfr. Kuhn/Jakob, Die
ausländische Insolvenzverwaltung in der Schweiz - eine Standortbestimmung, in:
Jusletter 13 agosto 2012, ad IV; Lorandi,
Handlungsspielraum ausländischer Insolvenzmassen in der Schweiz, in: AJP 2008
p. 562 seg.; DTF 137 III 631 consid. 2.3.3 e 2.3.4, 137 III 570 consid. 2, 134 III 366 consid. 9.2.3; CEF 19
aprile 2010 inc. n. 14.2010.11, 19 settembre 2008 inc. n.
14.2008.40; II CCA 18 settembre 2012 inc. n. 12.2011.97).
5.2 Nel
caso di specie, è incontestabile che l’istante, massa fallimentare estera, non ha
preventivamente chiesto il riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento
reso all’estero. In tali circostanze, essa non dispone pertanto della capacità
di condurre il processo nei confronti del convenuto, volto al riconoscimento e
all’ottenimento dell’esecutività di una pronuncia creditoria estera, di modo
che la sua istanza deve senz’altro essere dichiarata irricevibile (in tal senso
pure CEF 19 settembre 2008 inc. n. 14.2008.40), con accollo all’istante dei
relativi oneri processuali (ma senza attribuzione di ripetibili al convenuto,
che ovviamente non aveva potuto partecipare a quella procedura, cfr. art. 41
CLug).
6. Ne
discende che il reclamo in esame può essere evaso nel senso dei considerandi
che precedono, ritenuto che l’esito della causa giustifica di caricare gli
oneri processuali e le ripetibili di questa sede - calcolati sulla base di un
valore litigioso di € 2'000'000 - all’istante, risultata soccombente (art. 106
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
Fatti
I. Il reclamo 31 luglio 2012 di RE 1 è evaso nel senso dei
considerandi. Di conseguenza la decisione 9 luglio 2012 della Pretura del
Distretto di Bellinzona è così riformata:
1. L’istanza di riconoscimento e di exequatur 5 luglio
2012 è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- restano a carico dell’istante.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.-, già anticipati dal
reclamante, sono posti a carico della controparte, che gli rifonderà fr.
5'000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster