12.2012.136
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, pretesa creditoria per mercede di mediazione immobiliare provata con documenti, irricevibilità di documenti nuovi in appello
26 febbraio 2013Italiano21 min
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Numero d'incarto:
12.2012.136
Data decisione, Autorità:
26.02.2013, IICCA
Titolo:
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, pretesa creditoria per mercede di mediazione immobiliare provata con documenti, irricevibilità di documenti nuovi in appello
REMUNERAZIONE
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2012.136
Lugano
26 febbraio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale dei casi
manifesti) – inc. n. SO.2012.2797 – della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con istanza 28 giugno 2012 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
AP 2
entrambe rappr.
dall’ RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr.
101'299,58 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007;
domanda
avversata dalle convenute, che hanno postulato la reiezione integrale
dell’istanza, e che il Pretore, con decisione 19 luglio 2012, ha accolto, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 250.- a carico delle convenute,
condannandole altresì a versare all’istante l’importo di fr. 1'500.- a titolo
di ripetibili;
appellanti
le convenute che con atto d’appello 3 agosto 2012 chiedono in riforma del
giudizio impugnato la reiezione in ordine e nel merito dell’istanza, con
protesta di spese e ripetibili in entrambe le istanze;
mentre
l’istante con la risposta 31 agosto 2012 propone di respingere l’appello e di
confermare la decisione pretorile, con protesta di tasse, spese e ripetibili
d’appello;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Con
contratto 27 agosto 2005, i membri dell’allora comunione ereditaria per il
fondo part. n. __________ RFD di L__________ – composta dalla comunione
ereditaria F__________, AP 2, AP 1 e C__________, che avevano la particella in
questione in comproprietà in ragione di un mezzo (quota A), e dalla comunione
ereditaria composta da A__________ e L__________ per l’altra metà (quota B) –
avevano dato mandato di vendita immobiliare alla società AO 1, finalizzato alla
segnalazione di un interessato per l’acquisto del fondo (doc. A). Il contratto
conteneva segnatamente le seguenti clausole: “Il prezzo di riferimento è
fissato in CHF 3.300,000,00. Si tratta del prezzo minimo che il mandante
intende realizzare” (doc. A, clausola n. 1) e “A vendita realizzata su
segnalazione o per intervento diretto o indiretto del mandatario, il mandante
gli riconosce una provvigione del 4% sul prezzo rogato. Tale provvigione è pure
dovuta dal comproprietario che esercita il proprio diritto di prelazione in
presenza di un’offerta d’acquisto di terzi. Qualora uno dei comproprietari
dovesse esercitare il proprio diritto di prelazione in assenza di un’offerta da
parte di terzi, il mandatario ha diritto ad una provvigione dello 0,5% sul
prezzo di riferimento, vale a dire CHF 16.500,00” (doc. A, clausola n. 2). Il 16 aprile 2007, a seguito dello scioglimento parziale della
comunione ereditaria, la quota di comproprietà A è stata assegnata in proprietà
a AP 1 e AP 2 in comunione ereditaria (doc. C). In medesima data, a seguito del
diritto di prelazione, esse sono divenute comproprietarie in ragione di 11/12
la seconda e 1/12 la prima della quota di comproprietà B (doc. B e C). Dallo
stesso giorno AO 1 ha svolto per conto delle due comproprietarie
l’amministrazione dello stabile situato sul fondo in questione, incarico
revocato a fine giugno 2007 (doc. B e C).
B. Il 3
aprile 2008 AP 1 e AP 2 hanno promosso causa contro la società AO 1 per ottenere
la restituzione degli importi da essa incassati per conto loro durante il
periodo di amministrazione dello stabile, pari all’importo di fr. 81'446,85
oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 nonché, per il medesimo importo, il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di
Lugano. Con sentenza 17 maggio 2010, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, ha parzialmente accolto la pretesa delle attrici per l’importo di
fr. 40'723,42 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2007, e rigettato per la
medesima somma l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
Il primo giudice ha per il resto rifiutato la pretesa delle attrici, poiché esse
avrebbero dovuto procedere separatamente in giudizio chiedendo il pagamento
della rispettiva quota parte (doc. B, pag. 3, consid. 7). Ha altresì rifiutato
l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta. Difatti, anche se ha
appurato l’esistenza del credito della convenuta per la “provvigione pari al 4%
del prezzo convenuto con __________” (doc. B, pag. 4, consid. 8.1.), il Pretore
ha ritenuto che l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta per tale
importo, non poteva essere ammessa “mancando il requisito della reciprocità”
delle pretese (doc. B, pag. 5, consid. 8.2.). Con atto d’appello 27 maggio 2010
la convenuta AO 1 ha interposto appello contro la decisione pretorile. Con
sentenza 4 maggio 2012 inc. 12.2010.103 questa Camera ha respinto l’appello e
l’appello incidentale 5 luglio 2010 presentato dalle attrici, confermando la
decisione del Pretore.
C. Il 28
giugno 2012 la società AO 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, AP 1 e AP 2, chiedendone nella procedura sommaria a tutela
giurisdizionale dei casi manifesti la condanna al pagamento di fr. 101'299,58 oltre
interessi del 5% dal 1° agosto 2007. L’istante fonda tale pretesa sul contratto
di mandato prodotto come doc. A e sulle sentenze 17 maggio 2010 e 4 maggio
2012, prodotte come doc. B e C, vantando una pretesa totale di fr. 142'032.-
(fr. 132'000.- + IVA) a titolo di mercede di mediatrice, da cui dedurre fr.
40'732,42 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 per la pretesa riconosciuta
alle convenute dalle sentenze precitate (correttamente risulta dalla sentenza
pretorile l’importo di fr. 40'723,42 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007).
All’udienza di discussione l’istante ha riproposto le sue domande di giudizio,
mentre le convenute hanno contestato i presupposti per la tutela
giurisdizionale nei casi manifesti e hanno chiesto la reiezione dell’istanza in
ordine e nel merito. Le convenute hanno in particolare contestato la mercede di
mediazione esposta dall’istante, hanno rilevato che le sentenze doc. B e C
hanno respinto la pretesa creditoria di controparte, che non vi sarebbe “la
necessaria identità fra il creditore, il debitore e il credito indicato
nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito, contestato” (riassunto
scritto, pag. 2), e che non vi sarebbe alcun documento “che attesti la
rogazione di un qualsiasi atto pubblico con un valore di CHF 3'300'000.-“
(riassunto scritto, pag. 2), a parte il doc. 7, che fissa a fr. 1'010'000.- il
prezzo di negoziazione pattuito. Le convenute hanno altresì invocato, a titolo
precauzionale, la compensazione con un proprio credito di fr. 81'446,85 oltre
interessi al 5% dal 24 luglio 2007, “quale saldo del conto di gestione loro
pacificamente dovuto dall’istante” (riassunto scritto, pag. 3).
D. Statuendo
il 19 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto l’istanza e ha condannato le convenute a pagare in solido all’istante l’importo di fr.
101'299,58 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007, ha posto a loro carico la tassa e le spese di giustizia di fr. 250.-, e le ha condannate a
versare in solido all’istante l’importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
E. Con
appello 3 agosto 2012 le convenute chiedono la riforma del giudizio pretorile
con la reiezione integrale in ordine e nel merito dell’istanza, protestando
altresì spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Nella risposta del 31
agosto 2012, l’appellata ha proposto di respingere l’appello e di confermare la
decisione pretorile, protestando altresì tasse, spese e ripetibili d’appello. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-,
la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro
il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è
stata notificata il 23 luglio 2012 in una procedura sommaria con valore
superiore a fr. 10'000.-. L’appello si rivela tempestivo, così come la risposta
all’appello.
2.
Ai
sensi dell’art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in
procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili
(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra
nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela
giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Lo scopo della
tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC è di offrire
all’istante, quando le condizioni sono adempiute, la scelta di procedere
tramite una procedura sommaria, in genere più celere, piuttosto che con una
procedura ordinaria (Hofmann in
Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag. 1190, n. 1 ad art.
257.
CPC). Tale procedura è possibile anche per le pretese puramente
finanziarie, anzi è proprio pensata per la tutela dei creditori (Hofmann in op. cit., pag. 1194, n. 17;
Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6724).
2.1
Affinché i
fatti siano considerati incontestati (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC) non è
sufficiente l’assenza di contestazione della controparte, bisogna ancora che il
giudice non nutra seri dubbi circa la veridicità del fatto incontestato, anche
tramite l’assunzione immediata di ulteriori mezzi di prova, grazie alle
spiegazioni dell’istante o alla produzione da parte sua di ulteriori documenti
(Trezzini in
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 1137, ad art. 257 CPC). Per quanto riguarda
invece i fatti immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC), la
causa non deve essere liquida già all’inizio, ma può diventarlo anche grazie
all’amministrazione di prove immediatamente esperibili da parte del giudice (Trezzini in op. cit., pag. 1139 ad art.
257.
CPC; Sutter-Somm/Lötscher in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Schulthess, 2010, pag. 1468 ad art. 257 CPC).
Inoltre la verosimiglianza delle allegazioni e delle prove da parte
dell’istante non è sufficiente, posto che egli deve sempre apportare la prova
piena atta a far addivenire il giudice alla certezza della sua pretesa (Sutter-Somm/Lötscher in op. cit., pag.
1468.
ad art. 257 CPC; Göksu in
Brunner/Gasser/Schwander (ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
DIKE, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1498, n. 10 ad art. 257 CPC; Hofmann, op. cit., pag. 1193, n. 15 ad
art. 257 CPC). Quanto alla controparte, essa deve essere sentita (art. 253
CPC), e se contesta fatti o solleva eccezioni alla pretesa dell’attore, la
tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. È
sufficiente per questo che la controparte dimostri la verosimiglianza delle
obiezioni, ma delle allegazioni prive di fondamento non possono ostacolare un
rapido processo (Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593,
pag. 6724; Hofmann in op. cit.,
pag. 1191-1192, n. 9-10 ad art. 257 CPC).
2.2
Per quel che
concerne la seconda condizione posta dall’art. 257 cpv. 1 lett. b CPC, la
situazione giuridica è chiara soltanto se la norma si applica nel caso concreto
e vi dispiega i suoi effetti in modo evidente (Messaggio del CF citato, FF 2006
6593, pag. 6724; Hofmann, in op.
cit., pag. 1192, n. 11 ad art. 257 CPC). In altre parole vi è situazione
giuridica chiara se l’applicazione del diritto materiale e processuale conduce
ad un risultato senza ambiguità, cosa che non sarà generalmente il caso se
l’applicazione della norma esige una decisione in equità o un apprezzamento da
parte del giudice (DTF 138 III 123, consid. 2.1.2, pag. 126; Göksu in op. cit., pag. 1498, n. 11-12
ad art. 257 CPC), ciò che però non esclude né un’attività interpretativa del
giudice – ad esempio riferita agli accordi contrattuali o ai comportamenti
preprocessuali delle parti – né un’attività di apprezzamento delle risultanze
probatorie amministrate (Trezzini
in op. cit., pag. 1141 ad art. 257 CPC e referenze citate).
3.
Il
Pretore ha ritenuto adempiute le condizioni poste per la tutela giurisdizionale
dei casi manifesti, poiché il credito vantato dall’istante trovava conferma
nella decisione 4 maggio 2012 del Tribunale d’appello (doc. C), cresciuta in
giudicato e dalla quale risultava la mercede di mediazione di fr. 132'000.-
oltre IVA, come pure la legittimazione passiva delle convenute per rispondere
in solido di tale mercede. Ha in seguito respinto le tesi delle convenute, in
particolare asserendo che “Il tentativo delle convenute di rimescolare le
carte, producendo segnatamente della nuova documentazione non prodotta nella
sede rituale, sfociata appunto con le sentenze pretorile e del TA […], appare
inammissibile” (sentenza impugnata, pag. 2), e ha respinto la compensazione
degli ulteriori fr. 40'714,43 [correttamente fr. 40'723,43] eccepita dalle
convenute, poiché “l’importo non trova alcuna conferma nel doc. C (ad 2), dove
è anzi spiegato (e così pure nella decisione pretorile) perché esse non hanno
legittimazione attiva per questo importo. Basta dunque rinviare alle
motivazioni di quel pronunciato di secondo grado” (sentenza impugnata, pag. 2).
4.
Le appellanti rimproverano al Pretore, in sintesi, di aver
violato l’art. 257 CPC e il loro diritto di essere sentite ai sensi degli art.
53.
CPC, 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU. A detta delle convenute, infatti, il
Pretore non avrebbe dovuto tener conto delle due sentenze doc. B e C, poiché la
procedura avviata il 28 giugno 2012 costituisce una causa nuova e distinta
dalle precedenti. Il primo giudice avrebbe quindi dovuto tener conto solo delle
allegazioni, contestazioni e prove prodotte nella procedura odierna, senza
“riformulare dei dispositivi di sentenze pregresse” (appello, pag. 6, punto
8.
). Le appellanti sostengono di aver provato con il doc. 7, non prodotto
nelle precedenti cause, che il prezzo rogato era di fr. 1’010'000.- e non di
fr. 3'300'000.-, come preteso dall’appellata. Inoltre asseriscono di aver
dimostrato l’esistenza di una loro pretesa per fr. 81'446,85 oltre accessori,
da porre cautelativamente in compensazione nel caso in cui il credito di
controparte fosse riconosciuto. Pertanto esse allegano che la pretesa
avversaria non è liquida, motivo per cui il Pretore non avrebbe dovuto entrare
nel merito dell’istanza. Le appellanti hanno in seguito rimproverato al primo
giudice di aver violato il loro diritto di essere sentite, poiché non avrebbe
tenuto debitamente conto delle allegazioni e dei documenti da loro prodotti,
giudicandoli inammissibili nella misura in cui si scostavano dai doc. B e C.
Infine le appellanti censurano la carenza di motivazione del giudizio
impugnato, poiché asseriscono che “il semplice rinvio della motivazione ad
altre decisioni già rese non costituisce una motivazione sufficiente” (appello,
pag. 10, punto 8.2), essendo inoltre mancata “arbitrariamente” “una discussione
dei mezzi di prova e degli argomenti portati dalle appellanti” (appello, pag.
10, punto 8.2).
5.
A
ragione le convenute rilevano che la causa avviata il 28 giugno 2012 costituiva
una nuova e distinta procedura, dove potevano allegare fatti e prove senza
essere vincolate dalle sentenze doc. B e C. A torto rimproverano tuttavia al
Pretore una violazione del loro diritto di essere sentito per aver respinto le
loro allegazioni e i loro mezzi di prova e aver tenuto conto solo di quanto
addotto dall’istante. Dall’esame del fascicolo processuale non risulta,
infatti, che il Pretore abbia respinto le prove addotte dalle convenute, le
quali hanno prodotto agli atti non meno di 9 documenti e hanno potuto
sviluppare in modo ampio all’udienza le argomentazioni con le quali contestano
la pretesa dell’istante. Il primo giudice ha invece apprezzato tutte le prove
agli atti e ha ritenuto che con i doc. A e C l’istante aveva provato la pretesa
per mercede di mediazione, senza che questa fosse scalfita dalla documentazione
addotta dalle convenute. A ragione. L’istante ha provato, infatti, con il
contratto di vendita doc. A e con le sentenze doc. B (sentenza
pretorile del 17 maggio 2010) e C (sentenza del Tribunale d’appello del 4
maggio 2012), l’esistenza della mercede di mediazione del 4% sul prezzo che
sarebbe stato pagato dall’acquirente (__________), se le appellanti non
avessero esercitato il loro diritto di prelazione, che è stato accertato essere
di fr. 3'300'000.- (doc. C, pag. 7, punto 3.1.1), prezzo di riferimento minimo
fissato nello stesso mandato (doc. A, clausola 1). Le appellanti si affannano a
spiegare che il prezzo ammonta semmai a fr. 1'010'000.-, pari al valore della
negoziazione di fr. 1'650'000.- dedotto l’importo del debito ipotecario di fr.
640'000.- da loro assunto in forza del rogito di scioglimento parziale della
comproprietà (doc. 7). L’argomentazione è ai limiti del pretesto, poiché l’importo
di fr. 604'000.- per l’assunzione del debito ipotecario rappresenta una
semplice modalità di pagamento del prezzo, che quindi ammonta pacificamente e
per stessa ammissione delle convenute a fr. 1'650'000.- per una quota di
comproprietà pari alla metà, donde un valore complessivo di fr. 3'300'000.-
determinante per il calcolo della mercede di mediazione secondo il contratto
doc. A. La decisione del Pretore, che ha ritenuto liquida la pretesa di fr. 101'299,58
rivendicata dall’istante per la mercede di mediazione prevista dal doc. A, regge
quindi alle critiche anche alla luce del doc. 7, che anzi conferma, se ancora
ve ne fosse proprio bisogno dopo le sentenze doc. B e C, gli accertamenti del
primo giudice.
6.
A
detta delle appellanti il Pretore avrebbe dovuto ammettere la loro
legittimazione attiva per compensare il credito dell’istante con il loro
credito di 81'446,85, asseritamente ammesso dalla controparte. Nell’istanza
l’appellata aveva invero già dedotto dalla mercede di mediazione di fr.
132'000.- oltre IVA l’importo di fr. 40'732.42 [correttamente fr. 40'723.42]
spettante alle convenute in base alla sentenza doc. B, confermata da quella
doc. C, ciò di cui ha già tenuto conto il Pretore nell’impugnata decisione. Per
la somma restante l’appellata ha prodotto, con la risposta 31 agosto 2012, i
doc. H e I, adducendo che il 24 luglio 2012 ha versato fr. 51'323.- all’UE di Lugano “al fine di evitare la continuazione della procedura di fallimento”
promossa dalle appellanti. Nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale
dei casi manifesti, tuttavia, i giudici d’appello devono pronunciarsi sulla
base delle prove assunte in prima sede, a esclusione delle prove prodotte in
appello (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012). Occorre
quindi fondare l’odierno giudizio solo sui documenti che il Pretore ha ammesso
agli atti e ha vagliato per il proprio giudizio (doc. A-F, 1-9). Il primo
giudice ha ripreso per quel che concerne l’eccezione di compensazione quanto
già esposto con dovizia di particolari nelle precedenti sentenze agli atti, vale
a dire che le appellanti pur essendo solidalmente obbligate al pagamento della
mercede di mediazione pattuita al doc. A non erano anche creditrici solidali
per la pretesa di fr. 81'446.85 e avrebbero quindi dovuto rivendicare
personalmente tale credito in proporzione della rispettiva quota di
comproprietà di 11/12 e 1/12 (doc. B, pag. 3, consid. 7; doc. C, pag. 6,
consid. 2). Il fatto che esse abbiano riproposto insieme tale credito, seppure
a titolo di eccezione di compensazione, nulla muta all’evidenza che esse
avrebbero dovuto far valere il diritto all’importo residuo di fr. 40'723.43 in proporzione delle loro quote, ciò che non hanno fatto.
7.
In
seguito le appellanti affermano che il Pretore ha violato il loro diritto di
essere sentite giusta l’art. 53 CPC, 29 cpv. 2 Cost. fed. e 6 n. 1 CEDU, poiché
ha esaminato le prove e le motivazioni dell’istante senza tener conto dello loro
ragioni ed obiezioni difensive. Si dolgono infine della carenza di motivazione
della sentenza pretorile, poiché a loro dire “il semplice rinvio della
motivazione ad altre decisioni già rese non costituisce una motivazione
sufficiente”, vedendo anche in questo una lesione del loro diritto di essere
sentite visto che asseriscono come “Non si vede quindi come nel maggio 2012 la II CCA potesse prevedere e fornire una sufficiente e valida motivazione anche per una causa
futura ex art. 257 CPC che ha preso avvio il 28 giugno 2012” e quindi “essendo arbitrariamente mancata una discussione dei mezzi di prova e degli argomenti
portati dalle appellanti, benché pertinenti sia quanto all’ammontare della
contestata pretesa avversaria, sia quanto alla contropretesa da loro vantata”
(appello, pag. 10, punto 8.2).
7.1
La critica
sulla violazione del diritto di essere sentito è manifestamente infondata. Il primo
giudice, infatti, non ha respinto le prove proposte dalle convenute né ha
impedito loro di esprimersi, ciò che hanno fatto con dovizia di particolari e
documenti (cfr. verbale di udienza). Le convenute hanno quindi potuto in prima
sede far valere le loro obiezioni su tutte le allegazioni di fatto e di diritto
della controparte, addurre i loro argomenti e presentare le loro prove (DTF 138
III 252, consid. 2.2, pag. 255 con referenze; Hohl,
Procédure civile, vol. I, Stämpfli Editions SA, Berna 2001, pag. 170 e seg., n.
888.
e seg.). Ciò che esse criticano è in realtà l’apprezzamento delle prove
operato dal Pretore, che ha accordato la tutela giurisdizionale dei casi
manifesti facendo uso del suo potere di apprezzamento, dopo aver ritenuto che l’istante
aveva provato un credito liquido e che le obiezioni delle convenute e i
documenti da queste prodotti erano prive di rilevanza su questo tema. Tale
rimprovero, tuttavia, non ha nulla a che vedere con la violazione del diritto
di essere sentito.
7.2
Né si può
ravvisare una violazione del diritto di essere sentito per una carente o
insufficiente motivazione della decisione impugnata. L’art. 29 cpv. 2 Cost.,
invocato dalle appellanti, non obbliga il giudice a discutere in lungo e in
largo tutti i fatti, mezzi di prova e argomenti
invocati dalle parti, tantomeno in una procedura sommaria, che richiede per sua
natura speditezza. Il giudice può limitarsi a quelli che, senza commettere
arbitrio, gli sembrano pertinenti (DTF 134 I 83, pag. 88, consid. 4.1; DTF 133
III 439, pag. 445, consid. 3.3; DTF 130 II 530, pag. 540, consid. 4.3; Oberhammer in Basler Kommentar, op.
cit., pag. 1094, n. 11 e 13 ad art. 139 CPC). La motivazione è sufficiente
quando vengono menzionati, seppur brevemente, i motivi fattuali e giuridici,
che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro e
pone l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (Oberhammer in op. cit., pag. 1094, n. 12 ad art. 239 CPC e
referenze citate). Nella fattispecie, seppur brevemente, il Pretore ha spiegato
per quali motivi non ammetteva la legittimazione attiva delle convenute per la
somma di fr. 40'714,43 [correttamente 40'723,43], rinviando anche alle
motivazioni della sentenza 4 maggio 2012 di questa Camera (doc. C). Le convenute
hanno quindi potuto rendersi perfettamente conto della portata del giudizio
pretorile, tanto che ne hanno censurato in questa sede tutte le motivazioni.
Anche su questo punto, quindi, le critiche delle appellanti si rivelano
infondate.
8.
Ne deriva che nel caso concreto i fatti sono per finire incontestati
e sono stati immediatamente comprovati dall’istante e che la situazione
giuridica è chiara, le obiezioni delle convenute dovendo essere respinte per i
motivi già esposti dal Pretore. Le condizioni poste dall’art. 257 CPC per la
tutela giurisdizionale dei casi manifesti sono pertanto adempiute e a ragione
il primo giudice è entrato nel merito dell’istanza e l’ha accolta. L’appello si
rivela di conseguenza infondato e va dunque respinto. Le
spese processuali sono poste solidalmente a carico delle appellanti (art. 106
cpv. 1 e cpv. 3 CPC) e sono fissate in base ai criteri stabiliti dagli art. 2,
9.
cpv. 2 e 13 LTG, tenendo anche conto di un valore ancora litigioso in appello
di fr. 101'299,58 (art. 91 cpv. 1 CPC), determinante anche per un eventuale
ricorso al Tribunale federale (art. 74 LTF). Alla parte appellata va
riconosciuta un’indennità per ripetibili d’appello di fr. 1'800.-, che viene
posta in solido a carico delle appellanti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
I. L’appello 3 agosto 2012 di AP 1 e AP 2 è respinto.
II. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 2'000.-, già
anticipate dalle appellanti, restano in solido a loro carico, con l’obbligo
inoltre di rifondere in solido all’appellata fr. 1'800.- a titolo di ripetibili
di appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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