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Decisione

12.2012.136

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, pretesa creditoria per mercede di mediazione immobiliare provata con documenti, irricevibilità di documenti nuovi in appello

26 febbraio 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

contratto 27 agosto 2005, i membri dell’allora comunione ereditaria per il

fondo part. n. __________ RFD di L__________ – composta dalla comunione

ereditaria F__________, AP 2, AP 1 e C__________, che avevano la particella in

questione in comproprietà in ragione di un mezzo (quota A), e dalla comunione

ereditaria composta da A__________ e L__________ per l’altra metà (quota B) –

avevano dato mandato di vendita immobiliare alla società AO 1, finalizzato alla

segnalazione di un interessato per l’acquisto del fondo (doc. A). Il contratto

conteneva segnatamente le seguenti clausole: “Il prezzo di riferimento è

fissato in CHF 3.300,000,00. Si tratta del prezzo minimo che il mandante

intende realizzare” (doc. A, clausola n. 1) e “A vendita realizzata su

segnalazione o per intervento diretto o indiretto del mandatario, il mandante

gli riconosce una provvigione del 4% sul prezzo rogato. Tale provvigione è pure

dovuta dal comproprietario che esercita il proprio diritto di prelazione in

presenza di un’offerta d’acquisto di terzi. Qualora uno dei comproprietari

dovesse esercitare il proprio diritto di prelazione in assenza di un’offerta da

parte di terzi, il mandatario ha diritto ad una provvigione dello 0,5% sul

prezzo di riferimento, vale a dire CHF 16.500,00” (doc. A, clausola n. 2). Il 16 aprile 2007, a seguito dello scioglimento parziale della

comunione ereditaria, la quota di comproprietà A è stata assegnata in proprietà

a AP 1 e AP 2 in comunione ereditaria (doc. C). In medesima data, a seguito del

diritto di prelazione, esse sono divenute comproprietarie in ragione di 11/12

la seconda e 1/12 la prima della quota di comproprietà B (doc. B e C). Dallo

stesso giorno AO 1 ha svolto per conto delle due comproprietarie

l’amministrazione dello stabile situato sul fondo in questione, incarico

revocato a fine giugno 2007 (doc. B e C).

B. Il 3

aprile 2008 AP 1 e AP 2 hanno promosso causa contro la società AO 1 per ottenere

la restituzione degli importi da essa incassati per conto loro durante il

periodo di amministrazione dello stabile, pari all’importo di fr. 81'446,85

oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 nonché, per il medesimo importo, il

rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di

Lugano. Con sentenza 17 maggio 2010, il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 1, ha parzialmente accolto la pretesa delle attrici per l’importo di

fr. 40'723,42 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2007, e rigettato per la

medesima somma l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

Il primo giudice ha per il resto rifiutato la pretesa delle attrici, poiché esse

avrebbero dovuto procedere separatamente in giudizio chiedendo il pagamento

della rispettiva quota parte (doc. B, pag. 3, consid. 7). Ha altresì rifiutato

l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta. Difatti, anche se ha

appurato l’esistenza del credito della convenuta per la “provvigione pari al 4%

del prezzo convenuto con __________” (doc. B, pag. 4, consid. 8.1.), il Pretore

ha ritenuto che l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta per tale

importo, non poteva essere ammessa “mancando il requisito della reciprocità”

delle pretese (doc. B, pag. 5, consid. 8.2.). Con atto d’appello 27 maggio 2010

la convenuta AO 1 ha interposto appello contro la decisione pretorile. Con

sentenza 4 maggio 2012 inc. 12.2010.103 questa Camera ha respinto l’appello e

l’appello incidentale 5 luglio 2010 presentato dalle attrici, confermando la

decisione del Pretore.

C. Il 28

giugno 2012 la società AO 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, AP 1 e AP 2, chiedendone nella procedura sommaria a tutela

giurisdizionale dei casi manifesti la condanna al pagamento di fr. 101'299,58 oltre

interessi del 5% dal 1° agosto 2007. L’istante fonda tale pretesa sul contratto

di mandato prodotto come doc. A e sulle sentenze 17 maggio 2010 e 4 maggio

2012, prodotte come doc. B e C, vantando una pretesa totale di fr. 142'032.-

(fr. 132'000.- + IVA) a titolo di mercede di mediatrice, da cui dedurre fr.

40'732,42 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 per la pretesa riconosciuta

alle convenute dalle sentenze precitate (correttamente risulta dalla sentenza

pretorile l’importo di fr. 40'723,42 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007).

All’udienza di discussione l’istante ha riproposto le sue domande di giudizio,

mentre le convenute hanno contestato i presupposti per la tutela

giurisdizionale nei casi manifesti e hanno chiesto la reiezione dell’istanza in

ordine e nel merito. Le convenute hanno in particolare contestato la mercede di

mediazione esposta dall’istante, hanno rilevato che le sentenze doc. B e C

hanno respinto la pretesa creditoria di controparte, che non vi sarebbe “la

necessaria identità fra il creditore, il debitore e il credito indicato

nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito, contestato” (riassunto

scritto, pag. 2), e che non vi sarebbe alcun documento “che attesti la

rogazione di un qualsiasi atto pubblico con un valore di CHF 3'300'000.-“

(riassunto scritto, pag. 2), a parte il doc. 7, che fissa a fr. 1'010'000.- il

prezzo di negoziazione pattuito. Le convenute hanno altresì invocato, a titolo

precauzionale, la compensazione con un proprio credito di fr. 81'446,85 oltre

interessi al 5% dal 24 luglio 2007, “quale saldo del conto di gestione loro

pacificamente dovuto dall’istante” (riassunto scritto, pag. 3).

D. Statuendo

il 19 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto l’istanza e ha condannato le convenute a pagare in solido all’istante l’importo di fr.

101'299,58 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007, ha posto a loro carico la tassa e le spese di giustizia di fr. 250.-, e le ha condannate a

versare in solido all’istante l’importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

E. Con

appello 3 agosto 2012 le convenute chiedono la riforma del giudizio pretorile

con la reiezione integrale in ordine e nel merito dell’istanza, protestando

altresì spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Nella risposta del 31

agosto 2012, l’appellata ha proposto di respingere l’appello e di confermare la

decisione pretorile, protestando altresì tasse, spese e ripetibili d’appello. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-,

la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro

il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è

stata notificata il 23 luglio 2012 in una procedura sommaria con valore

superiore a fr. 10'000.-. L’appello si rivela tempestivo, così come la risposta

all’appello.

2.

Ai

sensi dell’art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in

procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili

(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra

nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela

giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Lo scopo della

tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC è di offrire

all’istante, quando le condizioni sono adempiute, la scelta di procedere

tramite una procedura sommaria, in genere più celere, piuttosto che con una

procedura ordinaria (Hofmann in

Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag. 1190, n. 1 ad art.

257.

CPC). Tale procedura è possibile anche per le pretese puramente

finanziarie, anzi è proprio pensata per la tutela dei creditori (Hofmann in op. cit., pag. 1194, n. 17;

Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6724).

2.1

Affinché i

fatti siano considerati incontestati (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC) non è

sufficiente l’assenza di contestazione della controparte, bisogna ancora che il

giudice non nutra seri dubbi circa la veridicità del fatto incontestato, anche

tramite l’assunzione immediata di ulteriori mezzi di prova, grazie alle

spiegazioni dell’istante o alla produzione da parte sua di ulteriori documenti

(Trezzini in

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 1137, ad art. 257 CPC). Per quanto riguarda

invece i fatti immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC), la

causa non deve essere liquida già all’inizio, ma può diventarlo anche grazie

all’amministrazione di prove immediatamente esperibili da parte del giudice (Trezzini in op. cit., pag. 1139 ad art.

257.

CPC; Sutter-Somm/Lötscher in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), Schulthess, 2010, pag. 1468 ad art. 257 CPC).

Inoltre la verosimiglianza delle allegazioni e delle prove da parte

dell’istante non è sufficiente, posto che egli deve sempre apportare la prova

piena atta a far addivenire il giudice alla certezza della sua pretesa (Sutter-Somm/Lötscher in op. cit., pag.

1468.

ad art. 257 CPC; Göksu in

Brunner/Gasser/Schwander (ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,

DIKE, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1498, n. 10 ad art. 257 CPC; Hofmann, op. cit., pag. 1193, n. 15 ad

art. 257 CPC). Quanto alla controparte, essa deve essere sentita (art. 253

CPC), e se contesta fatti o solleva eccezioni alla pretesa dell’attore, la

tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. È

sufficiente per questo che la controparte dimostri la verosimiglianza delle

obiezioni, ma delle allegazioni prive di fondamento non possono ostacolare un

rapido processo (Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593,

pag. 6724; Hofmann in op. cit.,

pag. 1191-1192, n. 9-10 ad art. 257 CPC).

2.2

Per quel che

concerne la seconda condizione posta dall’art. 257 cpv. 1 lett. b CPC, la

situazione giuridica è chiara soltanto se la norma si applica nel caso concreto

e vi dispiega i suoi effetti in modo evidente (Messaggio del CF citato, FF 2006

6593, pag. 6724; Hofmann, in op.

cit., pag. 1192, n. 11 ad art. 257 CPC). In altre parole vi è situazione

giuridica chiara se l’applicazione del diritto materiale e processuale conduce

ad un risultato senza ambiguità, cosa che non sarà generalmente il caso se

l’applicazione della norma esige una decisione in equità o un apprezzamento da

parte del giudice (DTF 138 III 123, consid. 2.1.2, pag. 126; Göksu in op. cit., pag. 1498, n. 11-12

ad art. 257 CPC), ciò che però non esclude né un’attività interpretativa del

giudice – ad esempio riferita agli accordi contrattuali o ai comportamenti

preprocessuali delle parti – né un’attività di apprezzamento delle risultanze

probatorie amministrate (Trezzini

in op. cit., pag. 1141 ad art. 257 CPC e referenze citate).

3.

Il

Pretore ha ritenuto adempiute le condizioni poste per la tutela giurisdizionale

dei casi manifesti, poiché il credito vantato dall’istante trovava conferma

nella decisione 4 maggio 2012 del Tribunale d’appello (doc. C), cresciuta in

giudicato e dalla quale risultava la mercede di mediazione di fr. 132'000.-

oltre IVA, come pure la legittimazione passiva delle convenute per rispondere

in solido di tale mercede. Ha in seguito respinto le tesi delle convenute, in

particolare asserendo che “Il tentativo delle convenute di rimescolare le

carte, producendo segnatamente della nuova documentazione non prodotta nella

sede rituale, sfociata appunto con le sentenze pretorile e del TA […], appare

inammissibile” (sentenza impugnata, pag. 2), e ha respinto la compensazione

degli ulteriori fr. 40'714,43 [correttamente fr. 40'723,43] eccepita dalle

convenute, poiché “l’importo non trova alcuna conferma nel doc. C (ad 2), dove

è anzi spiegato (e così pure nella decisione pretorile) perché esse non hanno

legittimazione attiva per questo importo. Basta dunque rinviare alle

motivazioni di quel pronunciato di secondo grado” (sentenza impugnata, pag. 2).

4.

Le appellanti rimproverano al Pretore, in sintesi, di aver

violato l’art. 257 CPC e il loro diritto di essere sentite ai sensi degli art.

53.

CPC, 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU. A detta delle convenute, infatti, il

Pretore non avrebbe dovuto tener conto delle due sentenze doc. B e C, poiché la

procedura avviata il 28 giugno 2012 costituisce una causa nuova e distinta

dalle precedenti. Il primo giudice avrebbe quindi dovuto tener conto solo delle

allegazioni, contestazioni e prove prodotte nella procedura odierna, senza

“riformulare dei dispositivi di sentenze pregresse” (appello, pag. 6, punto

8.

). Le appellanti sostengono di aver provato con il doc. 7, non prodotto

nelle precedenti cause, che il prezzo rogato era di fr. 1’010'000.- e non di

fr. 3'300'000.-, come preteso dall’appellata. Inoltre asseriscono di aver

dimostrato l’esistenza di una loro pretesa per fr. 81'446,85 oltre accessori,

da porre cautelativamente in compensazione nel caso in cui il credito di

controparte fosse riconosciuto. Pertanto esse allegano che la pretesa

avversaria non è liquida, motivo per cui il Pretore non avrebbe dovuto entrare

nel merito dell’istanza. Le appellanti hanno in seguito rimproverato al primo

giudice di aver violato il loro diritto di essere sentite, poiché non avrebbe

tenuto debitamente conto delle allegazioni e dei documenti da loro prodotti,

giudicandoli inammissibili nella misura in cui si scostavano dai doc. B e C.

Infine le appellanti censurano la carenza di motivazione del giudizio

impugnato, poiché asseriscono che “il semplice rinvio della motivazione ad

altre decisioni già rese non costituisce una motivazione sufficiente” (appello,

pag. 10, punto 8.2), essendo inoltre mancata “arbitrariamente” “una discussione

dei mezzi di prova e degli argomenti portati dalle appellanti” (appello, pag.

10, punto 8.2).

5.

A

ragione le convenute rilevano che la causa avviata il 28 giugno 2012 costituiva

una nuova e distinta procedura, dove potevano allegare fatti e prove senza

essere vincolate dalle sentenze doc. B e C. A torto rimproverano tuttavia al

Pretore una violazione del loro diritto di essere sentito per aver respinto le

loro allegazioni e i loro mezzi di prova e aver tenuto conto solo di quanto

addotto dall’istante. Dall’esame del fascicolo processuale non risulta,

infatti, che il Pretore abbia respinto le prove addotte dalle convenute, le

quali hanno prodotto agli atti non meno di 9 documenti e hanno potuto

sviluppare in modo ampio all’udienza le argomentazioni con le quali contestano

la pretesa dell’istante. Il primo giudice ha invece apprezzato tutte le prove

agli atti e ha ritenuto che con i doc. A e C l’istante aveva provato la pretesa

per mercede di mediazione, senza che questa fosse scalfita dalla documentazione

addotta dalle convenute. A ragione. L’istante ha provato, infatti, con il

contratto di vendita doc. A e con le sentenze doc. B (sentenza

pretorile del 17 maggio 2010) e C (sentenza del Tribunale d’appello del 4

maggio 2012), l’esistenza della mercede di mediazione del 4% sul prezzo che

sarebbe stato pagato dall’acquirente (__________), se le appellanti non

avessero esercitato il loro diritto di prelazione, che è stato accertato essere

di fr. 3'300'000.- (doc. C, pag. 7, punto 3.1.1), prezzo di riferimento minimo

fissato nello stesso mandato (doc. A, clausola 1). Le appellanti si affannano a

spiegare che il prezzo ammonta semmai a fr. 1'010'000.-, pari al valore della

negoziazione di fr. 1'650'000.- dedotto l’importo del debito ipotecario di fr.

640'000.- da loro assunto in forza del rogito di scioglimento parziale della

comproprietà (doc. 7). L’argomentazione è ai limiti del pretesto, poiché l’importo

di fr. 604'000.- per l’assunzione del debito ipotecario rappresenta una

semplice modalità di pagamento del prezzo, che quindi ammonta pacificamente e

per stessa ammissione delle convenute a fr. 1'650'000.- per una quota di

comproprietà pari alla metà, donde un valore complessivo di fr. 3'300'000.-

determinante per il calcolo della mercede di mediazione secondo il contratto

doc. A. La decisione del Pretore, che ha ritenuto liquida la pretesa di fr. 101'299,58

rivendicata dall’istante per la mercede di mediazione prevista dal doc. A, regge

quindi alle critiche anche alla luce del doc. 7, che anzi conferma, se ancora

ve ne fosse proprio bisogno dopo le sentenze doc. B e C, gli accertamenti del

primo giudice.

6.

A

detta delle appellanti il Pretore avrebbe dovuto ammettere la loro

legittimazione attiva per compensare il credito dell’istante con il loro

credito di 81'446,85, asseritamente ammesso dalla controparte. Nell’istanza

l’appellata aveva invero già dedotto dalla mercede di mediazione di fr.

132'000.- oltre IVA l’importo di fr. 40'732.42 [correttamente fr. 40'723.42]

spettante alle convenute in base alla sentenza doc. B, confermata da quella

doc. C, ciò di cui ha già tenuto conto il Pretore nell’impugnata decisione. Per

la somma restante l’appellata ha prodotto, con la risposta 31 agosto 2012, i

doc. H e I, adducendo che il 24 luglio 2012 ha versato fr. 51'323.- all’UE di Lugano “al fine di evitare la continuazione della procedura di fallimento”

promossa dalle appellanti. Nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale

dei casi manifesti, tuttavia, i giudici d’appello devono pronunciarsi sulla

base delle prove assunte in prima sede, a esclusione delle prove prodotte in

appello (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012). Occorre

quindi fondare l’odierno giudizio solo sui documenti che il Pretore ha ammesso

agli atti e ha vagliato per il proprio giudizio (doc. A-F, 1-9). Il primo

giudice ha ripreso per quel che concerne l’eccezione di compensazione quanto

già esposto con dovizia di particolari nelle precedenti sentenze agli atti, vale

a dire che le appellanti pur essendo solidalmente obbligate al pagamento della

mercede di mediazione pattuita al doc. A non erano anche creditrici solidali

per la pretesa di fr. 81'446.85 e avrebbero quindi dovuto rivendicare

personalmente tale credito in proporzione della rispettiva quota di

comproprietà di 11/12 e 1/12 (doc. B, pag. 3, consid. 7; doc. C, pag. 6,

consid. 2). Il fatto che esse abbiano riproposto insieme tale credito, seppure

a titolo di eccezione di compensazione, nulla muta all’evidenza che esse

avrebbero dovuto far valere il diritto all’importo residuo di fr. 40'723.43 in proporzione delle loro quote, ciò che non hanno fatto.

7.

In

seguito le appellanti affermano che il Pretore ha violato il loro diritto di

essere sentite giusta l’art. 53 CPC, 29 cpv. 2 Cost. fed. e 6 n. 1 CEDU, poiché

ha esaminato le prove e le motivazioni dell’istante senza tener conto dello loro

ragioni ed obiezioni difensive. Si dolgono infine della carenza di motivazione

della sentenza pretorile, poiché a loro dire “il semplice rinvio della

motivazione ad altre decisioni già rese non costituisce una motivazione

sufficiente”, vedendo anche in questo una lesione del loro diritto di essere

sentite visto che asseriscono come “Non si vede quindi come nel maggio 2012 la II CCA potesse prevedere e fornire una sufficiente e valida motivazione anche per una causa

futura ex art. 257 CPC che ha preso avvio il 28 giugno 2012” e quindi “essendo arbitrariamente mancata una discussione dei mezzi di prova e degli argomenti

portati dalle appellanti, benché pertinenti sia quanto all’ammontare della

contestata pretesa avversaria, sia quanto alla contropretesa da loro vantata”

(appello, pag. 10, punto 8.2).

7.1

La critica

sulla violazione del diritto di essere sentito è manifestamente infondata. Il primo

giudice, infatti, non ha respinto le prove proposte dalle convenute né ha

impedito loro di esprimersi, ciò che hanno fatto con dovizia di particolari e

documenti (cfr. verbale di udienza). Le convenute hanno quindi potuto in prima

sede far valere le loro obiezioni su tutte le allegazioni di fatto e di diritto

della controparte, addurre i loro argomenti e presentare le loro prove (DTF 138

III 252, consid. 2.2, pag. 255 con referenze; Hohl,

Procédure civile, vol. I, Stämpfli Editions SA, Berna 2001, pag. 170 e seg., n.

888.

e seg.). Ciò che esse criticano è in realtà l’apprezzamento delle prove

operato dal Pretore, che ha accordato la tutela giurisdizionale dei casi

manifesti facendo uso del suo potere di apprezzamento, dopo aver ritenuto che l’istante

aveva provato un credito liquido e che le obiezioni delle convenute e i

documenti da queste prodotti erano prive di rilevanza su questo tema. Tale

rimprovero, tuttavia, non ha nulla a che vedere con la violazione del diritto

di essere sentito.

7.2

Né si può

ravvisare una violazione del diritto di essere sentito per una carente o

insufficiente motivazione della decisione impugnata. L’art. 29 cpv. 2 Cost.,

invocato dalle appellanti, non obbliga il giudice a discutere in lungo e in

largo tutti i fatti, mezzi di prova e argomenti

invocati dalle parti, tantomeno in una procedura sommaria, che richiede per sua

natura speditezza. Il giudice può limitarsi a quelli che, senza commettere

arbitrio, gli sembrano pertinenti (DTF 134 I 83, pag. 88, consid. 4.1; DTF 133

III 439, pag. 445, consid. 3.3; DTF 130 II 530, pag. 540, consid. 4.3; Oberhammer in Basler Kommentar, op.

cit., pag. 1094, n. 11 e 13 ad art. 139 CPC). La motivazione è sufficiente

quando vengono menzionati, seppur brevemente, i motivi fattuali e giuridici,

che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro e

pone l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del

giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (Oberhammer in op. cit., pag. 1094, n. 12 ad art. 239 CPC e

referenze citate). Nella fattispecie, seppur brevemente, il Pretore ha spiegato

per quali motivi non ammetteva la legittimazione attiva delle convenute per la

somma di fr. 40'714,43 [correttamente 40'723,43], rinviando anche alle

motivazioni della sentenza 4 maggio 2012 di questa Camera (doc. C). Le convenute

hanno quindi potuto rendersi perfettamente conto della portata del giudizio

pretorile, tanto che ne hanno censurato in questa sede tutte le motivazioni.

Anche su questo punto, quindi, le critiche delle appellanti si rivelano

infondate.

8.

Ne deriva che nel caso concreto i fatti sono per finire incontestati

e sono stati immediatamente comprovati dall’istante e che la situazione

giuridica è chiara, le obiezioni delle convenute dovendo essere respinte per i

motivi già esposti dal Pretore. Le condizioni poste dall’art. 257 CPC per la

tutela giurisdizionale dei casi manifesti sono pertanto adempiute e a ragione

il primo giudice è entrato nel merito dell’istanza e l’ha accolta. L’appello si

rivela di conseguenza infondato e va dunque respinto. Le

spese processuali sono poste solidalmente a carico delle appellanti (art. 106

cpv. 1 e cpv. 3 CPC) e sono fissate in base ai criteri stabiliti dagli art. 2,

9.

cpv. 2 e 13 LTG, tenendo anche conto di un valore ancora litigioso in appello

di fr. 101'299,58 (art. 91 cpv. 1 CPC), determinante anche per un eventuale

ricorso al Tribunale federale (art. 74 LTF). Alla parte appellata va

riconosciuta un’indennità per ripetibili d’appello di fr. 1'800.-, che viene

posta in solido a carico delle appellanti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

I. L’appello 3 agosto 2012 di AP 1 e AP 2 è respinto.

II. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 2'000.-, già

anticipate dalle appellanti, restano in solido a loro carico, con l’obbligo

inoltre di rifondere in solido all’appellata fr. 1'800.- a titolo di ripetibili

di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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