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Decisione

12.2012.137

Spese processuali dopo rinvio dal Tribunale federale

13 agosto 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

Dispositivo

dispositivo sulle spese processuali della sentenza 1° ottobre 2010 del Pretore

del distretto di Lugano, sezione 2, nella causa OA.2003.838 è così riformato:

2. La tassa di giustizia di fr. 8'500.- e

le spese sono a carico dell’attore per 4/5 e a carico del convenuto per 1/5.

L’attore rifonderà al convenuto fr. 36'000.- a titolo di ripetibili ridotte.

II. Le

spese processuali della procedura di appello in complessivi fr. 4'500.- sono

poste per 2/3 a carico di AP 1 e per 1/3 a carico di AO 1. AP 1 rifonderà a AO

1 fr. 1'700.- per ripetibili ridotte di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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