12.2012.137
Spese processuali dopo rinvio dal Tribunale federale
13 agosto 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2012.137
Data decisione, Autorità:
13.08.2012, IICCA
Titolo:
Spese processuali dopo rinvio dal Tribunale federale
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
12.2012.137
Lugano
13 agosto
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.838
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 19
dicembre 2003 da
AO 1, Lugano
(rappr. dall’avv. dr. RA 2)
contro
AP 1, Morcote
(rappr. dall’avv. RA 1)
chiedente
che il convenuto sia condannato al versamento di fr. 461'384.60 oltre interessi
al 5% dal 5 dicembre 2003 e che per detto importo (poi ridotto in sede di
conclusioni a fr. 185'225.89) sia rigettata in via definitiva l’opposizione
inoltrata al PE n. __________ del 12 dicembre 2003 dell’Ufficio esecuzione di
Lugano;
petizione
della quale il convenuto ha chiesto la reiezione integrale nella risposta del
19 febbraio 2004, che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 1° ottobre
2010 condannando il convenuto al versamento all’attore dell’importo di fr.
149'912.85 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2003 e rigettando in via
definitiva entro questi limiti l’opposizione inoltrata al PE n. __________ del
12 dicembre 2003 dell’Ufficio esecuzione di Lugano:
appellante
il convenuto con appello del 25 ottobre 2010 in cui chiede che, in riforma del giudizio del Pretore, la petizione sia integralmente respinta, con protesta di
spese e ripetibili di prima e seconda istanza, mentre l’attore nelle
osservazioni del 29 novembre 2010 postula la reiezione del gravame, con
protesta di spese e ripetibili,
e ora
in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale dopo la sentenza 4A_112/2012
emanata il 12 luglio 2012 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale
federale, che in accoglimento del ricorso del convenuto ha riformato il
giudizio di appello emanato il 30 gennaio 2012 (inc. 12.2010.202), e in
parziale accoglimento dell’appello ha condannato il convenuto a corrispondere
all’attore fr. 99'912.65 con interessi al 5% dal 5 dicembre 2003 e ha rigettato
per tale importo l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con decisione
30 gennaio 2012 (inc. 12.2010.202) questa Camera ha respinto l’appello
presentato dal convenuto contro la sentenza 1° ottobre 2010 del Pretore di
Lugano, sezione 3, e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 4'500.- a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere all’attore fr.
5'000.- per ripetibili di appello;
che su
ricorso dell’appellante la I Corte di diritto civile del Tribunale federale con
sentenza 12 luglio 2012 ha parzialmente riformato il giudizio d’appello nel
senso di condannare il convenuto a versare all’attore fr. 99'912.65 con
interessi al 5% dal 5 dicembre 2003 e di rigettare in via definitiva
l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano, e ha poi rinviato la causa
alla Camera per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili delle procedure
di prima e seconda istanza cantonali;
che alla
procedura rimane applicabile il Codice di procedura civile ticinese;
che dopo
la decisione 12 luglio 2012 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale
il convenuto deve pagare all’attore l’importo di fr. 99'912.65 oltre interessi
al 5% dal 5 dicembre 2003 e per tale cifra è respinta in via definitiva
l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di Lugano (dispositivo 1.1 e
1.2 riformati);
che questa
Camera deve nuovamente giudicare sulle spese processuali e ripetibili della
prima e seconda istanza cantonali;
che la
determinazione delle spese e delle ripetibili avviene secondo il principio
della soccombenza, salvo che giusti motivi – che nella fattispecie non
ricorrono – impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC-TI);
che
davanti al Pretore l’attore procedeva nei confronti del convenuto per ottenere
il versamento di fr. 461'384.60, importo ridotto con le conclusioni a fr.
185'225.89, e in definitiva ottiene solo fr. 99'912.65, sicché in prima sede è
da considerare soccombente nella misura di 4/5;
che di
conseguenza la tassa di giustizia di fr. 8'500.- e le spese (dispositivo n. 2
della sentenza 1° ottobre 2010 inc. OA.2003.838) vanno ripartite tra le parti
in tale misura (4/5 all’attore, 1/5 al convenuto);
che per
quel che concerne le ripetibili di prima sede, il Pretore aveva attribuito
un’indennità ridotta di fr. 20'000.- e di conseguenza, tenuto conto della
diversa quota di soccombenza (4/5 – 1/5 invece di 2/3 – 1/3), l’attore
rifonderà al convenuto un’indennità ripetibile ridotta di fr. 36'000.-;
che in
sede di appello il convenuto, condannato dal Pretore a versare all’attore fr.
149'912.65, chiedeva di respingere integralmente la petizione, e in definitiva
risulta soccombente in seconda istanza nella misura di 2/3;
che pertanto
la tassa di giustizia di fr. 4'500.- va posta a carico dell’appellante per 2/3
e a carico dell’attore per 1/3;
che per
le ripetibili di seconda istanza, tenuto conto della rispettiva soccombenza di
2/3 per l’appellante e di 1/3 per il convenuto, l’appellante rifonderà a
quest’ultimo un’indennità ripetibile ridotta di fr. 1'700.-;
che per
questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i
quali motivi
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
Fatti
I. Il
Dispositivo
dispositivo sulle spese processuali della sentenza 1° ottobre 2010 del Pretore
del distretto di Lugano, sezione 2, nella causa OA.2003.838 è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 8'500.- e
le spese sono a carico dell’attore per 4/5 e a carico del convenuto per 1/5.
L’attore rifonderà al convenuto fr. 36'000.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le
spese processuali della procedura di appello in complessivi fr. 4'500.- sono
poste per 2/3 a carico di AP 1 e per 1/3 a carico di AO 1. AP 1 rifonderà a AO
1 fr. 1'700.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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