12.2012.139
Rinvio TF - effetti - contratto di durata - annullamento per dolo - effetto ex tunc o ex nunc
1 dicembre 2013Italiano33 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2012.139
Data decisione, Autorità:
01.12.2013, IICCA
Titolo:
Rinvio TF - effetti - contratto di durata - annullamento per dolo - effetto ex tunc o ex nunc
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
DOLO
art. 20 cpv. 2 CO
art. 28 CO
art. 66 OG
Incarto n.
12.2012.139
rinvio TF
Lugano
1° dicembre 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.486
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 30
luglio 2004 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 1'174'099.48
oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2004 su € 11'133.-, dal 15 marzo 2004 su
€ 227'887.64, dal 15 aprile 2004 su € 246'912.18, dal 15 maggio 2004 su €
243'305.34, dal 15 giugno 2004 su € 221'007.28 e dal 15 luglio 2004 su €
223'854.04 e in subordine dal 31 maggio 2004 su € 729'238.16 e dal 1° agosto
2004 su € 444'861.32, somma poi aumentata in replica a € 1'653'568.44 oltre
interessi al 5% dal 15 febbraio 2004 su € 11'133.-, dal 15 marzo 2004 su €
227'887.64, dal 15 aprile 2004 su € 246'912.18, dal 15 maggio 2004 su €
243'305.34, dal 15 giugno 2004 su € 221'007.28, dal 15 luglio 2004 su €
223'854.04 e dal 6 dicembre 2004 su € 479'468.96;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di €
2'855'569.11 oltre interessi al 5% dal 16 luglio 2004, domanda a cui l’attrice
si è opposta;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 30 gennaio 2009, con cui ha
respinto la petizione ed accolto la domanda riconvenzionale;
appellante
l'attrice con atto di appello 25 febbraio 2009, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la
domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 22 aprile 2009 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della sentenza 21 maggio 2012 (inc. n.4A_684/2011) con
cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo nella
misura in cui era ammissibile il ricorso in materia civile presentato il 10
novembre 2011 dalla convenuta, ha annullato la sentenza 6 ottobre 2011 (inc. n.
12.2009.55) con cui questa Camera aveva parzialmente accolto l’appello (con il parziale
accoglimento della petizione e conseguente condanna della convenuta al
pagamento di € 1'266'728.62 oltre interessi, rispettivamente con la reiezione
della domanda riconvenzionale), rinviando la causa all’autorità cantonale per
una nuova decisione nel senso dei considerandi;
richiamato
il decreto 27 luglio 2009 con cui l’attrice appellante è stata astretta alla
prestazione di una cauzione processuale di fr. 45'000.-, tempestivamente
fornita;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
due contratti datati 1° gennaio 2002, allestiti in sostituzione di identici
accordi già sottoscritti il 1° ottobre 2001 dalla succursale __________ della
società __________ __________ (cfr. allegato 4 alla denuncia penale, nel plico
doc. I° rich.), la società __________ AO 1, attiva nel settore __________, ha
incaricato la società __________ AP 1 di prestare dei servizi promozionali a
suo favore in __________ (doc. B) e nella __________ (doc. C), tramite 30
rappresentanti / informatori scientifici, 2 capi area e un responsabile
nazionale nel primo Paese e 7 rappresentanti / informatori scientifici e un
capo area nel secondo Stato, tutti da reclutarsi entro 4 mesi. In base a
ciascun contratto, valido fino al 31 gennaio 2003, rinnovabile automaticamente
di anno in anno in assenza di disdetta entro 120 giorni prima della scadenza,
contenente una clausola di esclusiva e di confidenzialità e retto dal diritto
svizzero, la società di marketing avrebbe avuto diritto ad una remunerazione
per ogni “visita” (incontro presso medici selezionati) portata a termine (almeno
70'000 a € 22.42 per la __________ e almeno 16'000 a € 24.35 per la __________), ad una commissione mensile per ogni capo area selezionato (€
5'700.- per la __________ e € 5'900.- per la __________) e per ogni
responsabile nazionale scelto (€ 9'400.- per la __________) nonché alla
rifusione delle spese dovute ad ulteriori richieste particolari della mandante,
ritenuto che le fatture mensili avrebbero dovuto essere pagate al loro
ricevimento e in ogni caso non oltre il 10 del mese successivo al mese di riferimento.
2. Per
adempiere ai contratti, AP 1 ha sottoscritto il 15 ottobre 2001 due accordi con
la società __________ T__________, aventi per oggetto l’attività promozionale
in __________ (doc. 8) e nella __________ (doc. 7) dei prodotti da lei indicati
tramite 30 rappresentanti / informatori scientifici, 2 capi area e un
responsabile nazionale nel primo Paese e 7 rappresentanti / informatori
scientifici e un capo area nel secondo Stato. In base a ciascun contratto,
valido fino al 31 gennaio 2003, disdicibile con un termine di preavviso di 6
mesi, rinnovabile di anno in anno per scritto entro 3 mesi dalla scadenza e
retto dal diritto svizzero, alla mandataria sarebbe stato riconosciuto un
corrispettivo annuo per ciascun rappresentante (€ 23’000.- per entrambi i
Paesi), per ciascun supervisore (€ 40’000.- per la __________ e € 34’500.- per
la __________), per ogni responsabile nazionale scelto (€ 103’000.- per la __________)
e per il management (€ 150’000.- per la __________ e € 57’600.- per la __________),
pagabile in rate mensili, oltre a un importo annuo relativo alle prestazioni (€
46’000.- per la __________ e € 23’000.- per la __________) e il rimborso di
eventuali spese dovute ad altri servizi supplementari richiesti. Verbalmente le
parti si erano altresì accordate nel senso che la mandataria, tramite i suoi
dipendenti, avrebbe dovuto eseguire annualmente un certo numero di “visite”
(teste R__________ p. 9).
3. I
predetti contratti, se del caso rinnovati, sono stati adempiuti senza
particolari problemi dalle rispettive parti contraenti fino alla primavera
2004. Nel marzo 2004 AO 1 ha improvvisamente interrotto ogni pagamento a favore
di AP 1. Il 3 giugno 2004 (doc. D e E) essa ha disdetto i contratti di cui ai
doc. B e C per il successivo 31 gennaio 2005. Con scritto 16 luglio 2004 (doc.
9), rilevando che dietro alla controparte si celavano in realtà i suoi
dipendenti C__________ __________ e G__________ __________, essa ha poi
notificato a quest’ultima di considerare nulli e invalidi i contratti in quanto
ritenuti con oggetto illecito e dolosi, riservandosi di concludere nuovi
contratti direttamente con T__________. Tale iniziativa ha indotto il 26 luglio
2004 (doc. P) AP 1 a disdire a sua volta i contratti per colpa grave e
inadempimento. Dal canto suo, anche T__________, dopo aver assegnato a AP 1 un
termine ultimativo per il pagamento delle sue spettanze, rimaste scoperte (doc.
Q), con scritto 22 luglio 2004 (doc. V) ha disdetto con effetto immediato i
contratti di cui ai doc. 7 e 8. Il 1° agosto 2004 AO 1 e T__________ hanno
quindi sottoscritto due nuovi accordi aventi per oggetto l’attività
promozionale in __________ (doc. 16) e nella __________ (doc. 15) dei prodotti
indicati dalla mandante tramite 30 rappresentanti / informatori scientifici, 2
capi area e un responsabile nazionale nel primo Paese e 10 rappresentanti /
informatori scientifici e un capo area nel secondo Stato, fermo restando che in
base a ciascun contratto la mandataria avrebbe avuto diritto ad un
corrispettivo annuo per ciascun rappresentante (€ 23’000.- per entrambi i
Paesi), per ciascun supervisore (€ 48’500.- per la __________ e € 35’000.- per
la __________), per ogni responsabile nazionale scelto (€ 85’000.- per la __________)
e per il management (€ 120’000.- per la __________ e € 60’000.- per la __________),
pagabile in rate mensili, oltre a un ulteriore importo dovuto solo al termine
del contratto (€ 20’000.- per la __________ e € 8’000.- per la __________) e il
rimborso di eventuali spese dovute ad altri servizi supplementari richiesti.
4. I
pretesi atti illeciti e dolosi rimproverati a suo tempo ai dipendenti di AO 1 C__________
__________ e G__________ __________ hanno dato luogo, oltre che alla presente
causa, a diversi altri procedimenti penali e civili in Svizzera e in __________.
Nel
nostro Paese la denuncia penale promossa il 22 marzo 2004 (doc. 2) nei
confronti di C__________ __________, G__________ __________ e una terza persona
per truffa si è conclusa il 30 aprile successivo con un decreto di non luogo a
procedere del Procuratore pubblico. La successiva istanza di promozione
dell’accusa del 14 maggio 2004 è stata respinta il 3 settembre 2004 (doc. 3)
dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello. Stesso esito ha avuto
l’istanza di riapertura del procedimento del 24 giugno 2004 (doc. 4), respinta
dal Procuratore pubblico il 12 ottobre 2005 (doc. GG1), e la nuova istanza di
promozione dell’accusa del 24 ottobre 2005 (doc. 14), dichiarata irricevibile
il 12 maggio 2006 (doc. HH1) dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello. La richiesta formulata il 26 maggio 2006 (doc. 2) di voler procedere
nei confronti dei denunciati anche per il titolo di riciclaggio si è risolta il
28 dicembre successivo (doc. MM) con un decreto di non luogo a procedere del Procuratore
pubblico.
In __________,
il ricorso civile promosso il 23 luglio 2004 nei confronti di C__________ __________
e G__________ __________ per sequestro conservativo di tutti i loro beni,
motivato dai presunti atti illeciti da loro commessi, è stato respinto il
successivo 7 settembre (doc. AA) dal Giudice Unico del Tribunale di __________,
ritenuto che il reclamo presentato il 5 novembre 2004 (doc. FF) è stato
respinto il 2 marzo 2005 (doc. GG) dalla Sezione V civile del Tribunale di __________.
Nell’ambito di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da AO 1,
il 28 settembre 2004 (doc. BB) il giudice del Tribunale di __________ ha
respinto per motivi analoghi un’istanza di sospensione della provvisoria
esecutività chiesta nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto da C__________
__________ e il 28 aprile 2006 (doc. II) l’opposizione vera e propria. Nel
versante penale, con sentenza 9 gennaio 2008 (doc. 21) il Tribunale di __________
ha invece dichiarato C__________ __________ e G__________ __________ colpevoli
dei delitti a loro ascritti e li ha condannati alla pena di anni due di
reclusione e a € 600.- di multa sospesi condizionalmente, obbligandoli tra
l’altro a risarcire i danni patrimoniali procurati alla parte civile AO 1,
provvisoriamente liquidati in € 500'000.-. Tale decisione è stata impugnata il
19 marzo 2008 innanzi alla Corte d’appello di __________ (doc. HH).
5. Nel
frattempo, con petizione 30 luglio 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1 - che nelle more della causa,
a seguito di fusione, ha assunto la denominazione di AO 1 (doc. O) - al fine di
ottenerne la condanna al pagamento di un importo poi aumentato in replica a €
1'653'568.44 più interessi. In estrema sintesi, essa ha preteso il pagamento
delle prestazioni da lei fatturate alla controparte in forza dei contratti di
cui ai doc. B e C da gennaio a luglio 2004, rimaste insolute (pari a €
1'353'568.44, ossia € 11'133.- per gennaio, € 227'887.64 per febbraio, €
246'912.18 per marzo, € 243'305.34 per aprile, € 221'007.28 per maggio, €
223'854.04 per giugno e € 179'468.96 per luglio, cfr. doc. L, M e U), e il
risarcimento della perdita di guadagno (di € 300'000.-) asseritamente subita a
dipendenza dell’anticipata interruzione di quei contratti, causata
dall’inadempimento contrattuale e dal comportamento illecito della controparte.
6. La
convenuta si è opposta alla petizione con allegato datato 3 novembre 2004. Essa
ha da una parte rimproverato all’attrice varie violazioni contrattuali ed in
particolare di aver delegato l’esecuzione dei contratti a entità terze senza il
suo preventivo consenso con conseguente violazione dell’obbligo di riservatezza
e di esclusività. Dall’altra ha sostenuto che i contratti erano nulli in
applicazione degli art. 20, 23 e 28 CO, in quanto erano il risultato di un atto
illecito e doloso commesso dai suoi due ex dirigenti C__________ __________ e G__________
__________, che nell’occasione avevano agito come organi di fatto dell’attrice.
Costoro, abusando intenzionalmente della fiducia in loro riposta, le avrebbero
in particolare fatto credere che solo l’attrice era in grado di garantire
l’entrata nei mercati dell’est europeo soprattutto grazie ad una consolidata
presenza diretta in __________ e nella __________ quando in realtà quella
società non aveva alcuna presenza diretta su quei mercati essendo stata
costituita solo nel 2001; avrebbero sottaciuto il loro interesse diretto
nell’attrice; e avrebbero permesso che l’attrice le fatturasse il doppio per un
servizio che nulla aveva aggiunto in termini di valore alla prestazione di T__________.
Ciò le avrebbe causato un errore nel motivo, in quanto essa avrebbe creduto di
avere a che fare con un partner commerciale serio ed avente una presenza
consolidata nei mercati dell’est, circostanze che, se conosciute, mai
l’avrebbero indotta a sottoscrivere dei contratti così onerosi, viste anche le
condizioni poste a T__________ nei doc. 7 e 8. Stante la nullità dei contratti
di cui ai doc. B e C, essa ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna
dell’attrice al rimborso di € 2'855'569.11 oltre interessi, somma pari a quanto
indebitamente percepito dall’attrice, risultante dalla differenza tra quanto da
quest’ultima incassato sino ad oggi (€ 5'131'520.11) e quanto da lei riversato
a T__________ (€ 2'275'951.-).
7. L’attrice
si è opposta alla domanda riconvenzionale, contestando che C__________ __________
e G__________ __________ avessero avuto interessi economici nella stessa,
avessero agito come suoi organi di fatto e avessero truffato la convenuta o
abusato della sua fiducia. Essa ha osservato che il loro eventuale
comportamento illecito o anticontrattuale non sarebbe comunque stato
suscettibile di rendere nulli o invalidabili i contratti, in quanto gli accordi
non erano stati da loro firmati. Essa ha aggiunto che la convenuta, che aveva
concluso quegli accordi in base alle sue particolari esigenze, non poteva in
ogni caso pretendere il rimborso di quanto pagato, che corrispondeva al prezzo
di mercato da lei verificato e che per altro teneva conto del rischio
imprenditoriale a suo carico. Contestato infine era anche l’ammontare della
pretesa della controparte, ritenuta per altro prescritta.
8. Il
Pretore, con la sentenza 30 gennaio 2009 qui impugnata, ha da una parte
respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo a carico dell’attrice gli
oneri processuali di fr. 15'500.- e le ripetibili di fr. 60'000.- (dispositivo
n. 2), e dall’altra ha accolto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 3),
caricando alla convenuta riconvenzionale gli oneri processuali di fr. 20'500.-
e le ripetibili di fr. 85'000.- (dispositivo n. 4), ordinando infine la
liberazione, a crescita in giudicato della decisione, della cauzione prestata
dall’attrice per l’azione principale (dispositivo n. 5). Il giudice di prime
cure ha innanzitutto accertato, in fatto, che i dirigenti della convenuta C__________
__________ e G__________ __________, incaricati a suo tempo di sottoporle
proposte alternative a seguito dell’esigenza di sostituire il promoter
dei suoi prodotti nell’Europa dell’est, tra le diverse soluzioni ventilate
avevano in particolare caldeggiato la sottoscrizione di due contratti con l’attrice,
millantando che fosse una società specializzata in quell’ambito e sottacendo
che essi ne erano azionisti di maggioranza (per 2/3), che la stessa non aveva
alcuna esperienza nel settore né alcuna presenza diretta sui mercati __________
e __________ tanto da doversi appoggiare a una società locale (T__________), e
che quest’ultima fatturava un costo pari a circa metà di quello poi fatturato
alla convenuta. Egli ha quindi appurato che C__________ __________ e G__________
__________, dopo aver sottaciuto il loro ruolo anche a T__________, avevano
sempre gestito in prima persona quei contratti, impedendo che altri dirigenti
della convenuta potessero scoprire l’arcano, poi venuto alla luce solo quanto
essi avevano smesso di lavorare presso di lei, nel febbraio 2004. Il primo
giudice ne ha quindi dedotto, in diritto, che costoro, sottacendo queste
rilevanti circostanze al loro datore di lavoro e gestendo poi personalmente
l’affare, avevano agito in modo doloso (art. 28 CO), ritenuto che il loro
comportamento doveva essere ascritto all’attrice, di cui essi erano organi di
fatto e che costituiva un mero veicolo nelle loro mani. Escluso che
l’interposizione dell’attrice potesse essere giustificata dal rischio
imprenditoriale da lei assunto, in realtà inesistente alla luce degli accordi
conclusi con T__________ ed in particolare dell’ampio margine di guadagno a suo
favore, egli ha concluso per l’invalidità dei contratti. Atteso che il dolo
aveva influito sulla prestazione promessa dalla convenuta, la quale, se fosse
stata debitamente informata, mai avrebbe pagato il doppio per una prestazione -
quella dell’attrice - del tutto inconsistente ed anzi nulla, ma solo il prezzo
richiesto da T__________, come da lei poi fatto in seguito con la
sottoscrizione dei nuovi contratti con quest’ultima, ha concluso che per il
futuro il contratto era da considerarsi estinto ex nunc e che per il
passato doveva invece valere nei termini in cui sarebbe stato concluso senza il
dolo.
9. Con
l’appello 25 febbraio 2009 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
osservazioni 22 aprile 2009, l’attrice chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda
riconvenzionale. Essa censura innanzitutto alcuni accertamenti di fatto contenuti
nella sentenza pretorile ed in particolare: quello secondo cui C__________ __________
e G__________ __________ avrebbero caldeggiato la sottoscrizione dei due
contratti, avrebbero sempre gestito in prima persona quegli accordi e sarebbero
organi di fatto dell’attrice; quello secondo cui l’attrice sarebbe un semplice
paravento nelle loro mani, non sarebbe una società specializzata in
quell’ambito e non si sarebbe assunta alcun rischio imprenditoriale; e quello
secondo cui la convenuta non avrebbe concluso i contratti a quelle conclusioni
se ne fosse stata debitamente informata. In diritto esclude che C__________ __________
e G__________ __________ avrebbero dovuto informare la convenuta in merito alla
loro partecipazione nell’attrice, in merito alla circostanza - per altro usuale
nel settore - che quest’ultima si era appoggiata a una società locale e ancora
circa il minor prezzo fatturato da quella società a fronte di quello, comunque
congruo, pattuito tra le parti, tanto più che per la dirigenza della convenuta
il prezzo nemmeno era decisivo. In tali circostanze, ed in particolare in
assenza di un qualsiasi obbligo di informazione e in mancanza del requisito del
rapporto di causalità, esclude che i contratti possano essere annullati per
dolo, dal che il buon fondamento della rescissione contrattuale per motivi
gravi da lei messa in atto. Ma se, per ipotesi, un tale annullamento dovesse
anche entrare in linea di conto, rileva che la conseguenza sarebbe stata quella
di un annullamento ex nunc, con piena validità dei contratti per il
passato, tanto più che il fatto che la convenuta abbia poi deciso di concludere
un nuovo accordo con T__________ rendeva abusiva la sua resistenza in causa.
10. Con
sentenza 6 ottobre 2011 (inc. n. 12.2009.55) la scrivente Camera, dopo aver
rammentato che la procedura di primo e secondo grado rimaneva disciplinata dal
CPC/TI e dopo aver respinto la contestazione sull’intempestività dell’appello,
ha preliminarmente osservato che gli accertamenti di fatto si erano rivelati
difficoltosi per diversi motivi e meglio a causa dell’insufficienza delle
allegazioni delle parti a cui il Pretore aveva invero parzialmente rimediato
tenendo conto anche di circostanze non allegate, della scarsa attendibilità
delle deposizioni degli organi della convenuta (il presidente __________ e
l’amministratore delegato __________) e dei suoi ex dipendenti C__________ __________
e G__________ __________, del carattere non vincolante dei riscontri delle
procedure penali e civili e del comportamento processuale negligente della
convenuta che, invece di indicare con precisione le prove a sostegno delle
proprie allegazioni, si era perlopiù limitata a rinviare genericamente agli
atti. Ripercorrendo la vicenda, essa ha nondimeno stabilito, in fatto, che i
dirigenti della convenuta C__________ __________ e G__________ __________,
incaricati di trovare soluzioni per promuovere i prodotti __________ della
ditta nell’Europa dell’Est, avevano tra l’altro proposto i contratti poi
sottoscritti con l’attrice, sottacendo però di esserne i beneficiari economici di
maggioranza oltre che gli organi di fatto e millantandone le qualità di
specialista del settore, quando in realtà quella società era stata costituita
pochissimi mesi prima, non aveva svolto nessuna attività, tanto meno nel
marketing internazionale, e non aveva alcuna esperienza nel settore né presenza
sui mercati dell’Est, di modo che per l’esecuzione dei contratti si era
appoggiata sulla società T__________, le cui prestazioni costavano circa il 40%
meno di quelle fatturate alla convenuta. In diritto, questa Camera ha stabilito
che il comportamento ingannevole di C__________ __________ e G__________ __________
era stato causale per la conclusione dei contratti, poiché, in base al corso
ordinario delle cose, nessuna persona ragionevole li avrebbe conclusi a quelle
condizioni se fosse stata debitamente informata sulla situazione effettiva,
aggiungendo che tale comportamento andava addebitato all’attrice, costituiva
dolo attivo e passivo secondo l’art. 28 cpv. 1 CO ed era illecito. Richiamate
le regole giurisprudenziali particolari relative alle conseguenze
dell’invalidazione dei contratti di durata, ha quindi constatato che la
convenuta, che ne portava l’onere, non era riuscita a dimostrare che, se fosse
stata informata delle circostanze illecitamente millantate o sottaciute,
avrebbe ridotto la controprestazione prevista dagli accordi di cui ai doc. B e
C al livello concordato dall’attrice con T__________ ed ha inoltre rimproverato
alla convenuta, oltre che di non aver provato di essere stata disposta a
stipulare contratti con ditte del posto, di non aver spiegato i motivi per i
quali avesse scelto di contrattare con l’attrice piuttosto che con altri. Tutto
ciò l’ha portata, dopo aver escluso che i contratti di cui ai doc. B e C potessero
essere annullati per errore essenziale ex art. 23 CO o essere addirittura nulli
giusta l’art. 20 CO rispettivamente che alla convenuta potesse essere
rimproverato un abuso di diritto per aver in seguito concluso i due nuovi
contratti con T__________, ad optare per la rescissione dei contratti con
effetto ex nunc, il che l’ha indotta, in parziale accoglimento dell’appello,
a respingere la domanda riconvenzionale, rifiutando quindi alla convenuta la
rifusione del maggior costo pagato fino alla rescissione del contratto, ad
accogliere parzialmente la petizione, con il riconoscimento del diritto
dell’attrice alla retribuzione per l’attività svolta da gennaio 2004 al 16
luglio 2004, pari a € 1'266'728.62 oltre interessi, ma non al risarcimento
della perdita di guadagno futura, e ad annullare il dispositivo che liberava a
favore della convenuta la cauzione prestata dall’attrice per l’azione
principale.
11. Con
sentenza 21 maggio 2012 (inc. n.4A_684/2011), la Prima Corte di diritto civile
del Tribunale federale, accogliendo nella misura in cui era ammissibile il
ricorso in materia civile presentato il 10 novembre 2011 dalla convenuta, ha
annullato la sentenza 6 ottobre 2011 di questa Camera, rinviando la causa
all’autorità cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
L’Alta Corte ha ritenuto che l’argomentazione dei giudici d’appello secondo cui
“la convenuta, gravata del relativo onere della prova, non è stata in grado di dimostrare
che, se fosse stata informata delle circostanze illecitamente millantate o
sottaciute, avrebbe ridotto la controprestazione prevista negli accordi di cui
ai doc. B e C al livello del prezzo concordato dall’attrice con T__________”
(p. 16), contraddiceva un altro accertamento della sentenza e meglio quello
secondo cui la convenuta, come qualsiasi altra persona ragionevole, non avrebbe
contrattato “a quelle condizioni”, ovvero non avrebbe concluso “contratti così
importanti e gravosi con una ditta senza alcuna specializzazione nel settore,
senza alcuna precedente attività e senza alcuna presenza nei mercati dell’est”
(p. 12) se non fosse stata ingannata, aggiungendo poi che non poneva rimedio a
tale contraddizione il passaggio della sentenza dove era stato rilevato che, se
la convenuta avesse saputo la verità, non avrebbe ridotto il corrispettivo ma
avrebbe tutt’al più rinunciato a concludere i contratti (cfr. consid. 4.2 e
4.3). In tali circostanze la sentenza d’appello, lesiva del diritto federale,
doveva pertanto essere annullata e la causa doveva essere rinviata all’autorità
cantonale affinché sciogliesse in primo luogo la contraddizione
nell’accertamento relativo all’influenza del dolo sull’entità della prestazione
in denaro promessa dalla convenuta, ritenuto che, in caso di risposta
affermativa al quesito, la Corte cantonale avrebbe in seguito dovuto passare al
ragionamento ipotetico, per determinare, in conformità con la giurisprudenza,
la retribuzione che la convenuta avrebbe corrisposto se non fosse stata vittima
del comportamento doloso di C__________ C__________ e G__________ __________,
il tutto dopo aver meglio approfondito i fatti rilevanti, in particolare il
contenuto dei contratti sottoscritti dall’attrice con la società T__________ e
quelli poi conclusi tra quest’ultima e la convenuta (cfr. consid. 5, 5.1 e 5.2).
Irricevibile era infine la censura ricorsuale relativa alla violazione
dell’art. 20 CO da parte dei giudici cantonali (cfr. consid. 6).
12. La
giurisprudenza sul carattere vincolante di una decisione di rinvio del
Tribunale federale sviluppata in margine all’art. 66 cpv. 1 OG trova
applicazione anche dopo il 1° gennaio 2007 (DTF 135 III 334 consid. 2; TF 22
marzo 2012 4A_458/2011 consid. 2), data in cui è entrata in vigore la nuova
LTF. Si ha così che la cognizione del giudice cantonale, al quale la causa è
rinviata, è limitata dai motivi della decisione di rinvio, ritenuto che costui
è pure vincolato da ciò che è stato deciso definitivamente dal Tribunale
federale e dalle constatazioni di fatto che non erano state impugnate davanti a
quest’ultima Corte (DTF 135 III 334 consid. 1, 131 III 91 consid. 5.2; II CCA
31 maggio 2011 inc. n. 12.2010.160, 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163, 14
settembre 2012 inc. n. 12.2012.146, 20 febbraio 2013 inc. n. 12.2013.10).
13. Visto
quanto precede, a questo stadio della lite devono ormai essere considerati
assodati - per i motivi già indicati nella sentenza 6 ottobre 2011 di questa
Camera (cfr. supra consid. 10), che in tale misura si intendono qui in
ogni caso per riprodotti - l’applicabilità del CPC/TI alla
procedura di primo e secondo grado (quest’ultima per altro da ammettere anche
per l’attuale giudizio su rinvio del Tribunale federale: cfr. TF 17 gennaio
2012 inc.4A_471/2011 consid. 3.3 e 3.4; II CCA 31 gennaio 2011 inc. n.
12.2010.169, 31 maggio 2011 inc. n. 12.2010.160, 14 settembre 2012 inc. n.
12.2012.146, 20 febbraio 2013 inc. n. 12.2013.10), la tempestività
dell’appello, l’avvenuta invalidazione dei contratti di cui ai doc. B e C per
il comportamento doloso - meglio specificato in quel giudizio - imputabile a C__________
__________ e G__________ __________ e per essi all’attrice, come pure
l’infondatezza delle ulteriori censure aventi per oggetto il carattere non
vincolante di quei contratti per l’esistenza di un errore essenziale ex art. 23
CO e la loro nullità giusta l’art. 20 CO rispettivamente circa l’esistenza di
un abuso di diritto rimproverabile alla convenuta per aver poi concluso i nuovi
contratti con T__________.
14. Appurato
così che la convenuta è stata dolosamente indotta a concludere i contratti di
cui ai doc. B e C e pacifica la tempestività dell’atto formatore con cui essa
il 16 luglio 2004 ha notificato alla controparte di non ritenersi più vincolata
dagli stessi (doc. 9), resta da esaminare quali siano le conseguenze giuridiche
di una tale dichiarazione e dunque se, come preteso dall’attrice, i contratti
siano da considerare rescissi ex nunc, oppure se, come invece ritenuto
dal Pretore, essi debbano essere considerati rescissi ex tunc con la
particolarità che per il passato gli stessi dovevano valere nei termini in cui
sarebbero stati conclusi senza il dolo, ovvero secondo quanto era previsto dai
contratti tra l’attrice e T__________ (doc. 7 e 8). In effetti, in base alla
giurisprudenza, laddove una parte si prevalga validamente di un vizio di
volontà, il contratto è di principio privato di qualsiasi validità ex tunc
e le prestazioni già fornite devono essere ritornate secondo le regole della
rivendicazione o dell’arricchimento indebito, fermo restando che, come ricordato
anche nel giudizio di rinvio del Tribunale federale (consid. 4.1), la soluzione
è però diversa in presenza di rapporti di durata che si sono già totalmente o
parzialmente concretizzati, ritenuto che in tal caso la dichiarazione di
invalidazione del contratto ha effetto ex nunc (di fatto come una
disdetta straordinaria), a meno che il vizio di volontà non si sia ripercosso
anche sul sinallagma, abbia cioè influenzato sotto il profilo quantitativo la
prestazione promessa dalla parte che ne è vittima (DTF 129 III 320 consid.
7.1.2 - 7.1.4; cfr. pure DTF 134 III 438 consid. 2.4, 132 III 242 consid. 4.2,
TF 27 settembre 2004 4C.197/2004 consid. 4.1): in quest’ultima evenienza, come
ulteriormente precisato nel giudizio di rinvio (consid. 4.1 e 4.3), il giudice
è tenuto a ristabilire l’equilibrio delle prestazioni e, posta la causalità del
vizio, adeguare il contratto retroattivamente, seguendo criteri analoghi a
quelli che vigono per l’applicazione dell’art. 20 cpv. 2 CO, ossia mediante
interpretazione del contratto, ricercando la volontà ipotetica delle parti e
stabilire ciò che esse avrebbero pattuito se il vizio non avesse influenzato le
loro volontà.
15. Conformemente
al giudizio di rinvio, in questa sede deve innanzitutto essere sciolta la
contraddizione riscontrata nell’accertamento relativo all’influenza del dolo dell’attrice
sull’entità della prestazione in denaro promessa dalla convenuta, che era stata
implicitamente sostenuta a p. 12 della sentenza d’appello (in occasione
dell’esame sul dolo) ma poi negata a p. 16 (in occasione dell’analisi sul tema
del contratto di durata).
Ora, nel
caso di specie è evidente che il dolo commesso da C__________ __________ e G__________
__________, e per essi dall’attrice, era senz’altro tale da influire ed aveva
effettivamente influito sulla controprestazione promessa a suo tempo dalla
convenuta nei contratti di durata di cui ai doc. B e C, come per altro già
lasciato intendere dallo stesso Tribunale federale, che lo ha reputato dapprima
“verosimile” (consid. 5) e poi “indubbio” (consid. 5.1), rispettivamente ha
ritenuto “difficile immaginare” il contrario (consid. 4.2). L’accertamento
effettuato a p. 16 della sentenza d’appello deve pertanto essere rettificato in
tal senso.
16. Ciò
posto, sempre sulla base del giudizio di rinvio e meglio delle considerazioni riassunte
in precedenza (cfr. supra consid. 14), si tratta di esaminare, con un
ragionamento ipotetico, quale sarebbe stata la retribuzione che la convenuta
avrebbe corrisposto all’attrice nel caso in cui non fosse stata vittima del
comportamento doloso di C__________ __________ e G__________ __________, ovvero
qualora fosse stata informata del fatto che l’attrice, da loro “millantata”
come società specializzata già attiva nel settore con un certo successo, era
invece stata costituita pochissimi mesi prima, non aveva svolto alcuna
attività, tanto meno nel marketing internazionale, e non aveva quindi
esperienza nel settore né alcuna presenza diretta sui mercati __________ e __________
e doveva quindi appoggiarsi a una società locale.
16.1 Come
rilevato dall’Alta Corte (consid. 5.1), in assenza di indizi contrari è
indubbio che, se questa verità fosse stata portata a sua conoscenza, la
convenuta avrebbe capito che i servizi promessi dall’attrice erano inattuabili
e inutili e avrebbe di conseguenza messo in discussione e soprattutto, per
quanto qui interessa, ridotto la controprestazione; a maggior ragione poi se
avesse saputo anche del ruolo svolto dai suoi dirigenti in quella ditta, ciò
che l’avrebbe indotta ad essere ancora più cauta e critica già in occasione
dell’esame delle varie proposte.
16.2 In
merito alla misura della riduzione della controprestazione dovuta a suo tempo dalla
convenuta, si osserva quanto segue.
16.2.1 In base
al giudizio di rinvio (consid. 5.2), un indizio importante perlomeno del limite
inferiore del prezzo che essa, qualora fosse stata informata di tutte le
circostanze menzionate in precedenza, sarebbe stata disposta a pagare
all’attrice è costituito dalla controprestazione concordata nei contratti di
cui ai doc. 15 e 16 da lei sottoscritti direttamente con T__________ poche
settimane dopo la rottura dei rapporti con l’attrice. A questo proposito va
rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, non è vero che la
convenuta avesse a quel momento praticato a T__________ le stesse condizioni
praticate in precedenza dall’attrice a quest’ultima nei doc. 7 e 8,
l’istruttoria avendo al contrario dimostrato che le condizioni spuntate in
seguito dalla convenuta erano persino più favorevoli, comportando un esborso
annuale di € 1'317'000.- (per la __________ € 992'000.-: 30 rappresentanti /
informatori scientifici a € 23’000.- ciascuno; 2 capi area a € 48’500.-
ciascuno; un responsabile nazionale a € 85’000.-; e indennità per il management
di € 120’000.-; rispettivamente per la __________ € 325'000.-: 10
rappresentanti / informatori scientifici a € 23’000.- ciascuno; un capo area a
€ 35’000.-; e indennità per il management di € 60’000.-) a fronte degli €
1'345'100.- (per la __________ € 1’069'000.-: 30 rappresentanti / informatori
scientifici a € 23’000.- ciascuno; 2 capi area a € 40’000.- ciascuno; un
responsabile nazionale a € 103’000.-; indennità per il management di € 150’000.-;
e importo relativo alle prestazioni di € 46'000.-; rispettivamente per la __________
€ 276'100.-: 7 rappresentanti / informatori scientifici a € 23’000.- ciascuno;
un capo area a € 34’500.-; indennità per il management di € 57’600.-; e importo
relativo alle prestazioni di € 23'000.-) previsti in base agli accordi tra T__________
e l’attrice.
16.2.2 Contrariamente
a quanto ritenuto da questa Camera nella precedente sentenza d’appello, nessun
elemento concreto permette invece di inferire che la convenuta, se informata,
sarebbe stata disposta a pagare all’attrice importi superiori a quelli fissati
negli accordi di cui ai doc. 15 e 16. Come rilevato nel giudizio di rinvio (consid.
5, 5.1, 5.2 e 5.3), tutte le diverse circostanze allora evocate a sostegno
della tesi opposta non erano in effetti compatibili con il ragionamento
ipotetico che s’imponeva nelle particolari circostanze, né tenevano conto del fatto
che la volontà ipotetica della convenuta era una questione di diritto di modo
che a quest’ultima non poteva essere imposto l’onere di provare quella
circostanza. In particolare l’argomento secondo cui il prezzo (più elevato)
pagato dalla convenuta appariva giustificato anche per “l’attività di
interposizione dell’attrice, più cara già per la necessità di disporre una
struttura propria e per il rischio imprenditoriale da lei assunto nei confronti
della convenuta da una parte e di T__________ dall’altra” non poteva essere
seguito, ritenuto come per l’Alta Corte fosse difficile ipotizzare che la
convenuta, se al momento di contrarre fosse stata informata dell’inconsistenza
della società attrice, avrebbe tenuto conto di tali circostanze per stabilire
la retribuzione da corrispondere. E nemmeno era rilevante, per le ragioni già
esposte, il fatto che non fosse stato dimostrato che la convenuta sarebbe stata
allora disposta a contrarre a quelle condizioni con ditte locali, il fatto che
essa non avesse ritenuto di indicare per quale motivo aveva ritenuto di optare
a favore dell’attrice e di scartare le proposte di altre ditte, oppure ancora che
essa fosse un’importante ed esperta ditta del settore __________ (cfr.
interrogatorio formale di __________ ad 2, interrogatorio formale di __________
ad 4) e avesse già concluso decine di contratti come quello in esame
(interrogatorio formale di __________ ad 14, interrogatorio formale di __________
ad 13), da ciò non potendosi ancora dedurre che essa, se fosse stata
debitamente informata, avrebbe accettato di concludere i contratti per importi
superiori a quelli risultanti dai doc. 15 e 16, poco importando in ogni caso se
gli importi concordati nei doc. B e C, a seguito del dolo, potessero o meno
essere conformi al mercato. Per completezza di motivazione, va infine rilevato
che, diversamente dall’assunto dell’attrice, oltretutto addotto per la prima
volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) solo in questa
sede, il fatto che il presidente della convenuta avesse dichiarato di non
essersi interessato dei dettagli dei contratti sottopostigli per esame
(interrogatorio formale di __________ ad 16) non significava che a lui e con
ciò alla sua società gli aspetti economici dei contratti fossero del tutto
indifferenti, ma solo che non si era occupato dei dettagli degli accordi,
delegati ad altri.
17. In
esito a quanto precede, si ha che i contratti di cui ai doc. B e C, le cui
prestazioni sinallagmatiche sono state influenzate dal dolo di C__________ __________
e G__________ __________, devono essere rescissi ex tunc, ritenuto che
essi sono senz’altro inefficaci per il futuro mentre che, per il passato, restano
sì validi, ma solo nel senso che la controprestazione che la convenuta era
tenuta a fornire andava adeguata e meglio ridotta all’importo annuale di €
1'317'000.- risultante dai doc. 15 e 16. Ritenuto che quest’ultima somma è
addirittura inferiore a quella di € 1'345'100.- su cui la convenuta, con
riferimento ai doc. 7 e 8, si era fondata per formulare le sue domande di causa
(ossia la reiezione della petizione e l’accoglimento della domanda
riconvenzionale per € 2'855'569.11 oltre interessi, cifra questa risultante
dalla differenza tra quanto incassato sino ad oggi dall’attrice [€ 5'131'520.11] e quanto da lei riversato a T__________ [€ 2'275'951.-]), poi
accolte dal Pretore, e preso atto che l’attrice non ha assolutamente censurato
in questa sede il suo calcolo e le cifre fatte proprie dal giudice di prime
cure, la sentenza di primo grado dev’essere confermata, senza che sia
necessario esaminare le ulteriori argomentazioni sollevate a suo tempo dalla
convenuta, per altro nemmeno riproposte in questa sede, e che in ogni caso
sarebbero state destinate all’insuccesso, visto che la violazione dell’obbligo
di riservatezza e di esclusività contenuto nei contratti non le aveva in ogni
caso causato alcun danno, mentre il fatto che l’attrice avesse delegato
l’esecuzione dei contratti a terzi senza il suo preventivo consenso era a sua
volta privo di rilevanza, la convenuta abusando in effetti della sua buona fede
ad eccepire una tale circostanza quando i contratti erano stati sempre
adempiuti a sua perfetta soddisfazione (Fellmann,
Berner Kommentar, n. 629 ad art. 398 CO).
18. Ne
discende che l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile e la
sentenza pretorile dev’essere confermata.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base
di un valore litigioso di € 4'509'137.55 (€ 1'653'568.44 per la petizione e €
2'855'569.11 per la domanda riconvenzionale), seguono la soccombenza (art. 148
CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
25 febbraio 2009 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 19’900.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
20’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
all’appellata fr. 45'000.- per ripetibili di appello.
§ Ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, la
cauzione processuale di fr. 45'000.- prestata dall’appellante a seguito del decreto
27.
luglio 2009 di questa Camera sarà liberata a favore della controparte.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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