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Decisione

12.2012.14

Perenzione processuale

6 marzo 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti testé evidenziati non adempiono ai requisiti posti dall’art. 317 cpv. 1

lett. b CPC;

che,

invero, il 12 dicembre 2011 dinnanzi al Pretore l’attore si è limitato ad

asserire che la perenzione processuale non sussisteva poiché le parti erano in

attesa del decreto del Pretore sull’istanza di restituzione in intero 16

dicembre 2009 (recte: 16 novembre 2009), mentre sebbene fosse già a

conoscenza di quanto illustrato sopra non ha allegato alcunché al riguardo;

che, in

ogni caso, la sua censura andrebbe comunque respinta nel merito per i motivi

qui illustrati;

che l’appellante reputa

che siccome la causa inc. OA.2009.603 è stata promossa da AP 1 con petizione 8

ottobre 2009 giusta l’art. 85a LEF per l’importo di fr. 39'359.60, la questione

dell’eccezione summenzionata era influente proprio sull’esito del procedimento

OA.2007.807 e le parti potevano, di conseguenza, ritenere in buona fede che la

causa sarebbe stata ripresa d’ufficio non appena il Pretore avrebbe statuito

nella causa inc. OA.2009.603;

che su

questo punto l’appellante rinvia alla n. 31 ad art. 351 CPC-TI di Cocchi/Trezzini (op.

cit.);

che nel caso riportato

dagli autori testé menzionati, il Pretore aveva formalmente deciso che il termine

per la presentazione della risposta di causa in materia di annullamento di

testamento e di riduzione sarebbe stato assegnato solo dopo la chiusura

dell’inventario successorio;

che la prima Camera civile

aveva quindi reputato che tale decisione rappresentava implicitamente una

sospensione della causa e che poteva essere interpretata in buona fede dai

convenuti quale assicurazione nel senso che la causa sarebbe stata ripresa

d’ufficio non appena il notaio divisore avesse chiuso l’inventario;

che,

tuttavia, nell’inc. OA.2007.807 non vi è alcuna decisione pretorile sulla

questione, sicché la presente fattispecie non si accomuna in alcun modo a

quella testé riportata;

che, va

ricordato, anche qualora la decisione di un’altra causa o di un altro

procedimento dovesse influire sulla decisione della lite stessa, la sospensione

di una lite rileva dal potere di apprezzamento del giudice (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 4 ad art. 107; cfr. DTF 119 II 386 consid. 1b);

che, quindi, in assenza di

qualsivoglia decisione pretorile non si può inferire la sospensione del

procedimento inc. OA.2007.807 dal suo semplice richiamo nell’inc. OA.2009.603;

che a

pag. 4 i. f. del proprio gravame l’appellante afferma che il Pretore non

ha mai statuito sull’istanza di restituzione in intero da lui presentata il 16

novembre 2009;

che egli

non trae conclusioni dal proprio asserto, sicché al riguardo l’appello sarebbe

finanche irricevibile (art. 310 CPC);

che

quand’anche si volesse da ciò prescindere l’appello non avrebbe miglior esito;

che,

invero, all’art. 351 cpv. 3 CPC-TI con “attesa dell’emanazione della sentenza”

il legislatore ha inteso le decisioni che definiscono il merito della lite e

non qualsiasi incombenza del giudice atta a disciplinare il processo (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 32 ad art. 351);

che questa Camera ha già

spiegato, al riguardo, che nella fase processuale, durante la quale le parti

stanno aspettando che il giudice si pronunci sull’ammissibilità o meno delle

prove notificate, il termine di perenzione processuale decorre normalmente

(Rep. 1993, 229);

che nel caso testé

riportato, il Pretore doveva decidere mediante un’ordinanza inappellabile, non

una sentenza;

che quanto testé detto

vale, tuttavia, anche qualora le parti fossero state in attesa di un decreto

pretorile, come nella fattispecie (art. 138 e 140 CPC-TI);

che, invero, sulla

questione del significato di “attesa dell’emanazione della sentenza” previsto

all’art. 351 cpv. 3 CPC-TI il Tribunale federale ha spiegato che il

dibattimento finale poneva fine all’istruzione della causa e mancava solo il

giudizio finale, sicché da questo momento le parti non potevano più influire

sul corso della procedura e anche la presunzione dell’art. 351 cpv. 2 CPC-TI

perdeva il suo significato (sentenza pubblicata in: Rep. 1994, 251);

che il

termine di perenzione ha così avuto tempo di compiersi e, al riguardo, la

decisione del Pretore dev’essere confermata;

che nelle richieste di

giudizio l’appellante chiede anche la riforma del dispositivo sugli oneri

processuali di prima sede, nel senso di fissare la tassa di giustizia in fr.

600.- e le ripetibili in fr. 1'000.-;

che il Pretore ha fissato

la tassa di giustizia in fr. 1'600.- e le ripetibili in fr. 3'000.-;

che per giurisprudenza

invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il

giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile unicamente in caso

di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti

rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 51 ad art.

148 e n. 19 ad art. 150);

che giusta l’art. 33 LTG

del 30 novembre 2010 nei procedimenti condotti secondo le norme di procedura

civile cantonali si applica la tariffa previgente;

che, di conseguenza,

dinnanzi al Pretore si applicava l’art. 21 LTG del 14 dicembre 1965, secondo il

quale se la causa era definita mediante riconoscimento della domanda, recesso,

transazione o altro modo senza sentenza, la tassa di giustizia era proporzionata

agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso;

che il valore litigioso ai

fini della fissazione degli oneri processuali di prima sede era di fr. 20'640.40,

reputato che per quanto concerne i restanti fr. 39'359.60 e i relativi oneri

processuali il Pretore aveva deciso il 18 giugno 2009;

che alla luce del valore

di causa e degli atti compiuti dinnanzi al primo giudice, comprese le quattro

audizioni testimoniali, la tassa di giustizia di fr. 1'600.- fissata dal

Pretore è senz’altro condivisibile;

che per quanto concerne le

ripetibili, in applicazione del Regolamento per la fissazione delle ripetibili

del 19 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, le stesse dovevano

essere stabilite secondo il diritto previgente (art. 16 cpv. 2);

che, di

conseguenza, occorreva ancora ispirarsi alla TOA (II CCA, sentenza inc.

12.2008.74 del 24 aprile 2008, consid. 9);

che,

invero, benché la TOA sia stata abolita dal 1° gennaio 2008 a seguito di un intervento della COMCO, la quale l'aveva ritenuta in

contrasto con la legge sui cartelli e ne aveva raccomandato una rielaborazione

per renderla conforme alla legislazione federale, non vi sono impedimenti a

ispirarsi alla medesima per la fissazione delle indennità di patrocinio, come imposto

dall'art. 150 CPC-TI, a maggior ragione tenuto conto che la TOA non vincolava in ogni caso il giudice ma aveva solo valore

indicativo (II CCA, sentenza inc. 12.2007.93 del 29 febbraio 2008, consid. 3.3);

che per valori litigiosi

da 10'000.- a 50'000.- la TOA prevedeva un onorario normale

variante dall'8% al 15%, sicché tenuto conto del valore litigioso concreto di

fr. 20'640.40 ciò corrispondeva ad un onorario tra fr.

1'651.20 e fr. 3'096.10;

che

se - come in concreto - la causa non era ancora finita, l'onorario a valore era

mediato con l'onorario a ore (art. 11 cpv. 2 TOA), sicché occorreva far capo in

circostanze del genere alla combinazione dei due parametri (valore e tempo)

attraverso la formula:

O = 2 x OV x OT

OV + OT

dove

O era l'onorario da determinare, OV l'onorario secondo il valore e OT

l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15);

che di

conseguenza nella fattispecie dipartendosi dal valore di circa fr. 3'096.- suindicato,

l’onorario a tempo per ottenere una retribuzione di fr. 3'000.- era di fr. 2'909.80,

corrispondente – ritenuto una retribuzione a tempo di almeno fr. 180.- l'ora per

l'avvocato (DTF 132 I 201) – a poco più di 16 ore, ovvero a due giornate lavorative;

che alla

luce degli atti compiuti, concernenti, tra gli altri, lo scambio degli allegati

preliminari, l’udienza preliminare nonché l’audizione di quattro testi e la

formulazione di quesiti rogatoriali, la retribuzione stabilita dal Pretore

rientra senz’altro nei margini del suo potere di apprezzamento;

che in definitiva, nella

misura in cui è ricevibile, l’appello dev’essere respinto;

che le spese giudiziarie

di appello sono a carico dell'appellante;

che esse sono commisurate

al valore litigioso di fr. 20'640.40 – valido anche come

valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale – e calcolate in applicazione dell’art. 2, 7 cpv. 1 e 13 della Legge

sulla tariffa giudiziaria 30 novembre 2010;

che non

si assegnano ripetibili alla parte appellata, che non è stata invitata a

inoltrare una risposta all'appello.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 106 cpv. 1 CPC e in applicazione

dell’art. 312 CPC,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 26 gennaio 2012 di AP

1 è respinto. Di conseguenza, il decreto 29 dicembre 2011 OA.2007.807

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è confermato.

Considerandi

2.

Le

spese processuali in complessivi fr. 1'000.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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