12.2012.14
Perenzione processuale
6 marzo 2012Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2012.14
Data decisione, Autorità:
06.03.2012, IICCA
Titolo:
Perenzione processuale
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
PERENZIONE PROCESSUALE
SOSPENSIONE DEL PROCESSO
art. 351 CPC-TI
Incarto n.
12.2012.14
Lugano
6 marzo 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2007.807
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 – promossa con petizione 17
dicembre 2007 da
AP 1
patr. dall’ RA 1
contro
AO 1
patr. dall’ RA 2
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 60'000.- oltre
interessi vantato dal convenuto, nonché la conferma dell’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ del 22 gennaio 2007 dell’Ufficio esecuzione
di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato in ordine la sua irricevibilità
limitatamente a fr. 39'359.10 (importo rettificato in fr. 39'359.60 in occasione dell’udienza preliminare del 27 novembre 2008) e nel merito la sua reiezione, con
contestuale rigetto definitivo dell’opposizione testé citata;
ritenuto che
in occasione dell’udienza preliminare 27 novembre 2008 il Pretore ha deciso di
vagliare preliminarmente l’eccezione di irricevibilità dell’azione;
reputato
che il 18 giugno 2009 il primo giudice ha accolto l’eccezione testé menzionata,
respingendo la petizione limitatamente all’importo di fr. 39'359.60;
ritenuto
che con decreto 29 dicembre 2011 il Pretore ha stralciato la causa per
intervenuta perenzione processuale e ha posto la tassa di giustizia di
complessivi fr. 1'600.- e le spese di fr. 150.- a carico dell’attore, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili;
appellante
l’attore che con appello 26 gennaio 2012 chiede la riforma del querelato decreto
nel senso di respingere “l’istanza di stralcio” presentata dal convenuto e di
riformare il dispositivo sugli oneri processuali nel senso di porre la tassa di
giustizia, commisurata in fr. 600.-, e le spese a carico di quest’ultimo e di
obbligarlo a rifonderle fr. 1'000.- a titolo di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto: che con precetto esecutivo n. __________
del 22 gennaio 2007 spiccato dall’Ufficio esecuzione di Lugano AO 1 ha escusso AP
1, che ha interposto tempestiva opposizione, per l’incasso di complessivi fr.
60'000.- sulla base della “Convenzione 1° settembre 2004 (…) § 2” (doc. B);
che il 26
marzo 2007 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
chiedendo il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo testé citato;
che il 5 giugno
2007 la Segretaria assessora ha accolto parzialmente tale istanza, nel senso
che ha reputato che al credito di fr. 60'000.- dovevano essere posti in
compensazione fr. 20'640.40 e ha quindi respinto in via provvisoria
l’opposizione unicamente per fr. 39'359.60 (doc. 5);
che
contro tale giudizio AO 1 è insorto dinnanzi alla Camera di esecuzione e
fallimenti, postulando il rigetto provvisorio dell’opposizione per fr.
60'000.-;
che il 13
novembre 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti ha accolto l’appello,
rigettando in via provvisoria l’opposizione per fr. 60'000.- (doc. C);
che con
petizione 17 dicembre 2007 AP 1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano AO 1, chiedendo ex art. 83 cpv. 2 LEF il disconoscimento del
debito di fr. 60'000.- oltre interessi vantato da quest’ultimo nei suoi
confronti nonché la conferma dell’opposizione interposta al precetto esecutivo (inc.
OA.2007.807);
che con
risposta 26 agosto 2008 il convenuto ha postulato in ordine l’irricevibilità
della petizione limitatamente a fr. 39'359.10, poiché tardiva, e nel merito la
sua reiezione, con contestuale rigetto definitivo dell’opposizione testé
citata;
che con
replica 3 ottobre 2008 rispettivamente duplica 23 ottobre 2008 le parti hanno
ribadito i propri punti di vista;
che all’udienza
preliminare 27 novembre 2008 il convenuto ha rettificato l’importo di fr.
39'359.10 summenzionato in fr. 39'359.60;
che in
tale occasione il Pretore ha deciso di discutere preliminarmente l’eccezione di
parziale irricevibilità sollevata dal convenuto;
che il 18
giugno 2009 il primo giudice ha ammesso l’eccezione testé menzionata, nel senso
che per l’importo di fr. 39'359.60 il termine utile per promuovere l’azione di
disconoscimento di debito di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF era già trascorso;
che il
Pretore ha quindi respinto la petizione limitatamente a fr. 39'359.60 oltre
interessi;
che esperita
parte dell’istruttoria, il 16 novembre 2009 l’attore ha postulato una domanda
di restituzione in intero giusta l’art. 138 CPC-TI per produrre copia di un
“rapporto medico” del 21 ottobre 2009 del dr. med. __________;
che il 23
novembre 2009 il convenuto si è opposto all’acquisizione agli atti di tale certificato;
che il
giorno successivo il Pretore ha intimato l’atto testé citato all’attore;
che il 5
dicembre 2011 il convenuto ha chiesto lo stralcio della causa dal ruolo per
perenzione processuale giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC-TI, sostenendo che l’ultimo
atto processuale risaliva allo scritto 23 novembre 2009 summenzionato;
che il 12
dicembre 2011 l’attore ha contestato che fosse intervenuta la perenzione
processuale dato che le parti erano in attesa del decreto pretorile
sull’istanza di restituzione in intero 16 dicembre 2009 (recte: 16
novembre 2009);
che con
decreto 29 dicembre 2011 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per
intervenuta perenzione processuale e ha posto la tassa di giustizia di
complessivi fr. 1'600.- e le spese di fr. 150.- a carico dell’attore, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili;
che con
appello 26 gennaio 2012 l'attore è insorto contro il decreto testé menzionato,
chiedendone la riforma nel senso di respingere “l’istanza di stralcio” e di
riformare il dispositivo sugli oneri processuali ponendo la tassa di giustizia,
commisurata in fr. 600.-, e le spese a carico del convenuto, con l’obbligo di
rifondere fr. 1'000.- a titolo di ripetibili;
che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC);
che
l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che il
procedimento dinnanzi al Pretore essendo stato avviato con petizione 17
dicembre 2007, in applicazione del diritto transitorio del CPC allo stesso è da
applicare il CPC-TI;
che giusta
l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni di decisioni
emanate dopo il 1° gennaio 2011 si applica invece il nuovo diritto di procedura;
che
siccome il decreto pretorile è stato emanato il 29 dicembre 2011 e quindi
senz’altro comunicato alle parti dopo l’entrata in vigore del CPC, al
procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura
civile cantonale;
che
l’appello, manifestamente infondato per i motivi che verranno illustrati, può essere
evaso senza necessità di notificazione alla controparte per l’eventuale risposta
(art. 312 CPC);
che nel
CPC non esiste la perenzione processuale prevista all’art. 351 cpv. 2 CPC-TI;
che tale
figura giuridica era inserita nel titolo V sulla fine del procedimento senza
sentenza;
che per
determinare i rimedi di diritto secondo il nuovo diritto processuale civile
svizzero occorre quindi vagliare gli art. 241 seg. CPC sulla fine del
procedimento senza decisione del giudice;
che
l’art. 242 CPC regolamenta le cause divenute prive d’oggetto per altri motivi;
che pertanto
tale articolo è quello che più si apparenta all’art. 351 CPC-TI, che trattava
proprio delle liti diventate senza oggetto;
che
quanto testé evidenziato è confermato dalla dottrina, dato che tra le cause che
rientrano nel campo di applicazione dell’art. 242 CPC vi sono quelle
sprovviste, in corso di causa, di un interesse degno di protezione (Oberhammer in: Basler Kommentar, Basilea
2010, n. 4 ad art. 242 CPC), sicché più si apparentano alla presunzione di
mancanza di interesse prevista dalla perenzione processuale;
che uno
stralcio giusta l’art. 242 CPC può essere impugnato con appello, purché il
valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC; Leumann
Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger in: Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n.
8 ad art. 242; Spühler in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 4 ad art. 308
CPC) e riservato quanto segue;
che
non vi è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in relazione
all’art. 351 cpv. 2 CPC-TI, secondo la quale un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale è appellabile solo in materia
di oneri processuali oppure sull’effettivo verificarsi della perenzione, mentre
non può vertere sui motivi che hanno indotto una parte a rimanere inattiva (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n.
16 ad art. 351);
che il
valore di causa è di fr. 60'000.- e che l’appellante contesta dal profilo
oggettivo il verificarsi della perenzione e il dispositivo sugli oneri
processuali, sicché al riguardo l’appello è ricevibile;
che
l’appellante produce due nuovi documenti inerenti alla causa OA.2009.603 ex
art. 85a LEF tra le medesime parti dinnanzi alla stessa Pretura, consistenti
nel verbale di udienza 30 novembre 2009 (doc. 3) e nel decreto 10 marzo 2011
(doc. 4);
che
giusta l’art. 317 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati in
appello soltanto se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze;
che tali
documenti erano senz’altro noti all’attore al momento in cui egli, il 12
dicembre 2011, si è espresso dinnanzi al Pretore sulla questione della
perenzione processuale, sicché avrebbe dovuto chiedere, semmai, la loro
assunzione in tale sede, cosa che non ha fatto;
che la
produzione dei medesimi in appello non adempie pertanto ai requisiti posti
dall’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC;
che
l’appellante sostiene che il decreto 10 marzo 2011 è stato impugnato dinnanzi
alla prima Camera civile del Tribunale d’appello e, quindi, trattasi di “fatto
noto” a questa Camera;
che secondo
l’art. 151 CPC i fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice, come
pure le nozioni di fatto della comune esperienza non devono essere provati;
che a
prescindere dal fatto che la prima Camera civile non si identifica con la
seconda Camera civile, non occorre approfondire ulteriormente la questione,
poiché, per i motivi che sono illustrati in seguito, la produzione di tale
documento non avvalora comunque la tesi dell’appellante;
che
l’art. 351 cpv. 3 CPC-TI stabilisce che i termini di cui al cpv. 2 del medesimo
disposto non decorrono quando il processo rimane sospeso giusta l’art. 107
CPC-TI e quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza;
che
secondo l’art. 107 CPC-TI il giudice può sospendere il processo quando tra le
parti siano pendenti trattative per una transazione, oppure quando la decisione
di un’altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della
lite;
che
l’appellante sostiene che la causa OA.2007.807 era stata sospesa e, quindi, non
poteva compiersi la perenzione processuale;
che la
sospensione di una lite giusta l’art. 107 CPC-TI è una decisione di natura
processuale, che rientra nei poteri discrezionali del giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 e 4 ad
art. 107);
che nella
fattispecie il Pretore non ha deciso di sospendere la causa;
che il
rinvio dell’appellante alla n. 29 ad art. 351 CPC-TI di cocchi/Trezzini (op. cit.) non è pertinente, dato che in tal
caso si era in presenza di una sospensione della causa decisa formalmente dal
giudice;
che
l’appellante reputa che la sospensione della causa può essere dedotta anche
implicitamente dalle decisioni e/o dagli atti processuali pretorili;
che egli
sostiene che la sospensione sarebbe avvenuta perché l’incarto era stato richiamato
nella causa OA.2009.603 pendente tra le stesse parti e che poggia “sul medesimo
complesso fattuale e giuridico”, ove il giudice avrebbe dovuto statuire, tra le
altre cose, “sulla perenzione dell’eccezione di timore ragionevole”;
che i
documenti prodotti in appello a sostegno della sua tesi sono, come detto,
irricevibili;
che anche
Fatti
i fatti testé evidenziati non adempiono ai requisiti posti dall’art. 317 cpv. 1
lett. b CPC;
che,
invero, il 12 dicembre 2011 dinnanzi al Pretore l’attore si è limitato ad
asserire che la perenzione processuale non sussisteva poiché le parti erano in
attesa del decreto del Pretore sull’istanza di restituzione in intero 16
dicembre 2009 (recte: 16 novembre 2009), mentre sebbene fosse già a
conoscenza di quanto illustrato sopra non ha allegato alcunché al riguardo;
che, in
ogni caso, la sua censura andrebbe comunque respinta nel merito per i motivi
qui illustrati;
che l’appellante reputa
che siccome la causa inc. OA.2009.603 è stata promossa da AP 1 con petizione 8
ottobre 2009 giusta l’art. 85a LEF per l’importo di fr. 39'359.60, la questione
dell’eccezione summenzionata era influente proprio sull’esito del procedimento
OA.2007.807 e le parti potevano, di conseguenza, ritenere in buona fede che la
causa sarebbe stata ripresa d’ufficio non appena il Pretore avrebbe statuito
nella causa inc. OA.2009.603;
che su
questo punto l’appellante rinvia alla n. 31 ad art. 351 CPC-TI di Cocchi/Trezzini (op.
cit.);
che nel caso riportato
dagli autori testé menzionati, il Pretore aveva formalmente deciso che il termine
per la presentazione della risposta di causa in materia di annullamento di
testamento e di riduzione sarebbe stato assegnato solo dopo la chiusura
dell’inventario successorio;
che la prima Camera civile
aveva quindi reputato che tale decisione rappresentava implicitamente una
sospensione della causa e che poteva essere interpretata in buona fede dai
convenuti quale assicurazione nel senso che la causa sarebbe stata ripresa
d’ufficio non appena il notaio divisore avesse chiuso l’inventario;
che,
tuttavia, nell’inc. OA.2007.807 non vi è alcuna decisione pretorile sulla
questione, sicché la presente fattispecie non si accomuna in alcun modo a
quella testé riportata;
che, va
ricordato, anche qualora la decisione di un’altra causa o di un altro
procedimento dovesse influire sulla decisione della lite stessa, la sospensione
di una lite rileva dal potere di apprezzamento del giudice (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 107; cfr. DTF 119 II 386 consid. 1b);
che, quindi, in assenza di
qualsivoglia decisione pretorile non si può inferire la sospensione del
procedimento inc. OA.2007.807 dal suo semplice richiamo nell’inc. OA.2009.603;
che a
pag. 4 i. f. del proprio gravame l’appellante afferma che il Pretore non
ha mai statuito sull’istanza di restituzione in intero da lui presentata il 16
novembre 2009;
che egli
non trae conclusioni dal proprio asserto, sicché al riguardo l’appello sarebbe
finanche irricevibile (art. 310 CPC);
che
quand’anche si volesse da ciò prescindere l’appello non avrebbe miglior esito;
che,
invero, all’art. 351 cpv. 3 CPC-TI con “attesa dell’emanazione della sentenza”
il legislatore ha inteso le decisioni che definiscono il merito della lite e
non qualsiasi incombenza del giudice atta a disciplinare il processo (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 32 ad art. 351);
che questa Camera ha già
spiegato, al riguardo, che nella fase processuale, durante la quale le parti
stanno aspettando che il giudice si pronunci sull’ammissibilità o meno delle
prove notificate, il termine di perenzione processuale decorre normalmente
(Rep. 1993, 229);
che nel caso testé
riportato, il Pretore doveva decidere mediante un’ordinanza inappellabile, non
una sentenza;
che quanto testé detto
vale, tuttavia, anche qualora le parti fossero state in attesa di un decreto
pretorile, come nella fattispecie (art. 138 e 140 CPC-TI);
che, invero, sulla
questione del significato di “attesa dell’emanazione della sentenza” previsto
all’art. 351 cpv. 3 CPC-TI il Tribunale federale ha spiegato che il
dibattimento finale poneva fine all’istruzione della causa e mancava solo il
giudizio finale, sicché da questo momento le parti non potevano più influire
sul corso della procedura e anche la presunzione dell’art. 351 cpv. 2 CPC-TI
perdeva il suo significato (sentenza pubblicata in: Rep. 1994, 251);
che il
termine di perenzione ha così avuto tempo di compiersi e, al riguardo, la
decisione del Pretore dev’essere confermata;
che nelle richieste di
giudizio l’appellante chiede anche la riforma del dispositivo sugli oneri
processuali di prima sede, nel senso di fissare la tassa di giustizia in fr.
600.- e le ripetibili in fr. 1'000.-;
che il Pretore ha fissato
la tassa di giustizia in fr. 1'600.- e le ripetibili in fr. 3'000.-;
che per giurisprudenza
invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il
giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile unicamente in caso
di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti
rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 51 ad art.
148 e n. 19 ad art. 150);
che giusta l’art. 33 LTG
del 30 novembre 2010 nei procedimenti condotti secondo le norme di procedura
civile cantonali si applica la tariffa previgente;
che, di conseguenza,
dinnanzi al Pretore si applicava l’art. 21 LTG del 14 dicembre 1965, secondo il
quale se la causa era definita mediante riconoscimento della domanda, recesso,
transazione o altro modo senza sentenza, la tassa di giustizia era proporzionata
agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso;
che il valore litigioso ai
fini della fissazione degli oneri processuali di prima sede era di fr. 20'640.40,
reputato che per quanto concerne i restanti fr. 39'359.60 e i relativi oneri
processuali il Pretore aveva deciso il 18 giugno 2009;
che alla luce del valore
di causa e degli atti compiuti dinnanzi al primo giudice, comprese le quattro
audizioni testimoniali, la tassa di giustizia di fr. 1'600.- fissata dal
Pretore è senz’altro condivisibile;
che per quanto concerne le
ripetibili, in applicazione del Regolamento per la fissazione delle ripetibili
del 19 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, le stesse dovevano
essere stabilite secondo il diritto previgente (art. 16 cpv. 2);
che, di
conseguenza, occorreva ancora ispirarsi alla TOA (II CCA, sentenza inc.
12.2008.74 del 24 aprile 2008, consid. 9);
che,
invero, benché la TOA sia stata abolita dal 1° gennaio 2008 a seguito di un intervento della COMCO, la quale l'aveva ritenuta in
contrasto con la legge sui cartelli e ne aveva raccomandato una rielaborazione
per renderla conforme alla legislazione federale, non vi sono impedimenti a
ispirarsi alla medesima per la fissazione delle indennità di patrocinio, come imposto
dall'art. 150 CPC-TI, a maggior ragione tenuto conto che la TOA non vincolava in ogni caso il giudice ma aveva solo valore
indicativo (II CCA, sentenza inc. 12.2007.93 del 29 febbraio 2008, consid. 3.3);
che per valori litigiosi
da 10'000.- a 50'000.- la TOA prevedeva un onorario normale
variante dall'8% al 15%, sicché tenuto conto del valore litigioso concreto di
fr. 20'640.40 ciò corrispondeva ad un onorario tra fr.
1'651.20 e fr. 3'096.10;
che
se - come in concreto - la causa non era ancora finita, l'onorario a valore era
mediato con l'onorario a ore (art. 11 cpv. 2 TOA), sicché occorreva far capo in
circostanze del genere alla combinazione dei due parametri (valore e tempo)
attraverso la formula:
O = 2 x OV x OT
OV + OT
dove
O era l'onorario da determinare, OV l'onorario secondo il valore e OT
l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15);
che di
conseguenza nella fattispecie dipartendosi dal valore di circa fr. 3'096.- suindicato,
l’onorario a tempo per ottenere una retribuzione di fr. 3'000.- era di fr. 2'909.80,
corrispondente – ritenuto una retribuzione a tempo di almeno fr. 180.- l'ora per
l'avvocato (DTF 132 I 201) – a poco più di 16 ore, ovvero a due giornate lavorative;
che alla
luce degli atti compiuti, concernenti, tra gli altri, lo scambio degli allegati
preliminari, l’udienza preliminare nonché l’audizione di quattro testi e la
formulazione di quesiti rogatoriali, la retribuzione stabilita dal Pretore
rientra senz’altro nei margini del suo potere di apprezzamento;
che in definitiva, nella
misura in cui è ricevibile, l’appello dev’essere respinto;
che le spese giudiziarie
di appello sono a carico dell'appellante;
che esse sono commisurate
al valore litigioso di fr. 20'640.40 – valido anche come
valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale – e calcolate in applicazione dell’art. 2, 7 cpv. 1 e 13 della Legge
sulla tariffa giudiziaria 30 novembre 2010;
che non
si assegnano ripetibili alla parte appellata, che non è stata invitata a
inoltrare una risposta all'appello.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 106 cpv. 1 CPC e in applicazione
dell’art. 312 CPC,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 26 gennaio 2012 di AP
1 è respinto. Di conseguenza, il decreto 29 dicembre 2011 OA.2007.807
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è confermato.
Considerandi
2.
Le
spese processuali in complessivi fr. 1'000.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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