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Decisione

12.2012.140

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, espulsione da stabile dopo mancata riconsegna a fine locazione (disdetta per mora nel pagamento delle spese accessorie non contestata), misure esecutive

15 ottobre 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

il giudice che l’ha pronunciata ha già ordinato concrete misure di esecuzione;

che di

conseguenza, va accolta anche la richiesta degli appellanti di dichiarare la

presente decisione immediatamente esecutiva;

che in

tali circostanze l’appello dev’essere parzialmente accolto e la decisione

impugnata riformata, nel senso di accogliere l’istanza di espulsione e,

Considerandi

parzialmente, le richieste di misure di esecuzione postulate dagli appellanti;

che

reputato come la parziale soccombenza degli istanti sia da attribuire non alla

sorte dell’istanza di espulsione, ma a dettagli inerenti, come detto, alle richieste

di misure di esecuzione, peraltro dettati dall’entrata in vigore del CPC

rispettivamente dalle modifiche legislative di cui si è detto sopra, non vi è

motivo di attribuire una parte della soccombenza ai medesimi, pressoché

integralmente vincenti;

che il

Dispositivo

dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede dev’essere quindi riformato

nel senso che esse sono addossate integralmente al convenuto;

che gli

appellanti protestano “tasse, spese e ripetibili” di prima istanza, senza tuttavia indicare quale somma rivendicano a tale titolo;

che, di

conseguenza, non vi è motivo di scostarsi dagli importi fissati dal primo

giudice (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011,

pag. 1369 seg.);

che,

d’altra parte, gli appellanti non sembrano nemmeno contestare gli importi in

questione;

che,

invero, seppur criticando il calcolo del valore litigioso effettuato dal

Pretore aggiunto, essi affermano che “la cosa (…) non è importante poiché poi

le spese e le ripetibili sono state fissate con altro criterio (…)” (appello,

pag. 4 in mezzo);

che le

spese processuali dell’appello vanno anch’esse poste a carico di AO 1,

soccombente;

che secondo

la modifica recentemente entrata in vigore (10 agosto 2012) dell’art. 9 cpv. 2

LTG, nelle cause condotte in procedura sommaria con un valore litigioso non

determinabile e in quelle nelle quali si domanda la tutela giurisdizionale nei

casi manifesti la tassa di giustizia è fissata tra fr. 100.- e fr. 20'000.-;

che

giusta il terzo capoverso (anch’esso entrato in vigore il 10 agosto 2012) della

norma testé menzionata, sempre concernente le cause condotte con la procedura

sommaria, nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e

locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra fr.

100.- e fr. 200.-;

che

tranne per quanto concerne la procedura di espulsione le cause in materia di

locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali sono trattate, a

dipendenza dell’argomento, rispettivamente del valore, con la procedura

semplificata (art. 243 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC) o con quella ordinaria;

che di

conseguenza l’art. 9 cpv. 3 LTG dev’essere inteso come norma speciale rispetto

all’art. 9 cpv. 2 LTG, nel senso che concerne le cause in materia di locazione

e affitto di abitazioni e locali commerciali con procedura sommaria, ovvero

quelle di espulsione per le quali si applica la tutela giurisdizionale nei casi

manifesti;

che,

quindi, alla fattispecie va applicato l’art. 9 cpv. 3 LTG;

che il

convenuto verserà inoltre alla controparte un’adeguata indennità a titolo di

ripetibili di appello;

Per i quali motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento per la

fissazione delle ripetibili,

decide: I. L’appello 9 agosto 2012 di AP

1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione inc. SO.2012.2805

del 25 luglio 2012 della Pretura di Lugano è così riformata:

1.

L’istanza di espulsione

27 giugno 2012 è accolta.

2.

Viene ordinato a AO 1

di riconsegnare agli istanti, entro dieci giorni dalla notificazione della

decisione di espulsione, l’ente locato con contratto 29 gennaio 1994 al

pianterreno dello stabile denominato (__________ __________) situato in via __________

__________ a __________, perfettamente sgombero.

3.

Al convenuto è

comminata, per il caso di disobbedienza alla decisione di espulsione, l’azione

penale prevista dall’art. 292 CP, che prevede la pena della multa.

4.

Viene fatto ordine alla

polizia comunale di Lugano, in via sussidiaria alla polizia cantonale, di

collaborare per l’esecuzione della decisione di espulsione a semplice richiesta

degli istanti. Qualora il convenuto non dovesse ottemperare alla presente

decisione, la polizia comunale provvederà a far depositare in luogo da essa

ritenuto appropriato e per un determinato periodo di tempo da essa fissato le

cose mobili presenti nell’ente locato. La polizia comunale avviserà il convenuto

dell’eventualità che se questi non dovesse ritirare entro il termine stabilito

le cose mobili depositate si provvederà alla loro vendita all’asta, il cui

ricavato andrà anzitutto a coprire le relative misure di esecuzione, oppure,

nel caso fossero senza alcun valore commerciale, alla loro distruzione. I costi

della misura coercitiva in questione sono anticipati dagli istanti in solido.

5.

La presente decisione

di espulsione è immediatamente esecutiva.

6.

La tassa di giustizia e

le spese di complessivi fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, sono

posti a carico del convenuto, con l’obbligo di rifondere agli istanti

complessivi fr. 100.- a titolo di ripetibili.

II. Le

spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di AO 1, con l’obbligo di

rifondere a AP 1 e AP 2 complessivi fr. 900.- a titolo di ripetibili di

appello.

III. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente):

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine

al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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