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Decisione

12.2012.141

Contratto - inadempimento - esigenza di messa in mora

7 dicembre 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A.

AP 1 è proprietario del fondo mapp. __________

RFD di __________ su cui sorge un'abitazione. Tale sedime è al beneficio di una

servitù di passo veicolare a carico del fondo contermine mapp. __________, diritto

che consente un accesso da e per la strada comunale. La servitù è stata

costituita con atto notarile del 20 giugno 1996 (doc. D) dall'allora

proprietaria di entrambi i fondi e prevedeva l'esercizio del diritto

sull'esistente strada, già anticipando le conseguenze in caso di successiva

edificazione del fondo serviente da questa attraversato. In tale evenienza

l'atto costitutivo della servitù prevedeva infatti che "il passo dovrà

essere mantenuto, ma spostandone il relativo sedime sul filo del confine fra il

fondo gravato e il N. __________ (millecinquecento-novanta) RFD __________,

garantendone una larghezza di ml 3.20 (tre e venti)" (doc. D, n.

8.2.).

Con licenza edilizia 18 febbraio 2008 (doc. L) il Municipio di __________ ha

concesso a AO 1 l'autorizzazione ad edificare uno stabile residenziale sul

fondo mapp. __________ sulla base di un progetto che prevedeva, tra l'altro, lo

spostamento della summenzionata strada d'accesso al mapp. __________.

Nell'ambito di tale procedura d'autorizzazione edilizia la questione dello

spostamento della strada e della relativa sistemazione del sedime era stata sollevata

da parte di AP 1 con l'inoltro di un'opposizione alla domanda di costruzione,

alla quale ha fatto seguito un esperimento di conciliazione convocato dal

Municipio ai sensi dell'art. 9 Legge edilizia (LE, RL 7.1.2.1). In tale

frangente l'istante in licenza e l'opponente hanno quindi raggiunto un accordo formalizzato

con la sottoscrizione del relativo verbale, di cui meglio si dirà in seguito

(doc. I).

Non avendo ottenuto soddisfazione siccome, a suo modo di vedere, AO 1 non

avrebbe fatto fronte al summenzionato impegno contrattualmente assunto relativo

alla sistemazione dei sedimi, AP 1 gli ha in un primo tempo rivolto una

richiesta di risarcimento di fr. 18'372,70 per danni subiti, facendo in seguito

spiccare per lo stesso motivo un precetto esecutivo di fr. 25'000.- oltre

interessi, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

B. Con petizione 17 agosto 2009 AP 1 si è rivolto alla Pretura del

Distretto di Bellinzona per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr.

21'600,70, oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2009, rivendicati quale

risarcimento del danno subito, nonché il rigetto definitivo e limitatamente

all'importo di fr. 20'600,70 dell'opposizione interposta al PE n. __________

dell'UEF di __________. Invocando gli accordi presi con i precedenti

proprietari al momento dell'acquisto della sua proprietà e l'accordo (doc. I)

raggiunto con il convenuto nell'ambito dell'udienza di conciliazione volta ad

appianare il contenzioso sorto nell'ambito della postulata licenza edilizia per

l'edificazione del fondo mapp. __________, l'attore ha rimproverato alla

controparte di non aver dato seguito all'impegno contrattualmente assunto in

relazione allo spostamento a sue spese dell'accesso litigioso. Egli ha pertanto

chiesto la rifusione del danno che ne sarebbe derivato, pari alla spesa di fr.

3'228.- già sostenuta per un intervento urgente di "completazione delle

opere di sistemazione della strada d'accesso e la rimessa in stato delle parti

danneggiate o asportate dal convenuto" (petizione pag. 4 n. 5), alla

quale si aggiunge la pretesa di fr. 18'372,70 per opere ancora da eseguire in

sostituzione del mancato adempimento del contratto. L'attore ha altresì

chiesto, per pari valore, il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano.

C. Il convenuto si è opposto alla petizione con risposta 16 ottobre

2009. Con replica 6 novembre 2009 e duplica 10 dicembre 2009, così come con le

conclusioni 1° e 11 giugno 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive

allegazioni e domande, con la sola eccezione dell'attore che ha ridotto la

pretesa, alla luce delle risultanze del referto peritale, a fr. 15'410,20.

D. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione.

Riepilogate brevemente le circostanze all'origine della vertenza, sfociate

nell'accordo (doc. I) sottoscritto in occasione dell'incontro conciliativo

promosso dal Municipio, il Pretore ha esaminato l'impegno assunto dal convenuto

nell'ambito del rapporto contrattuale che lo stesso attore ha definito sui

generis invocando l'applicazione degli art. 97 segg e 107 segg. CO a

fondamento della legittimità di una rinuncia all'esecuzione in adempimento del

contratto e della relativa pretesa di risarcimento del danno conseguente.

Il primo giudice ha ritenuto pacifica l'applicazione di tali disposti di legge,

negando la sussistenza di una valida messa in mora del convenuto ai sensi

dell'art. 107 CO, non ravvisando alcun elemento nel contegno del convenuto che

permettesse di ritenerla superflua ai sensi dell'art. 108 CO. Non avendo

l'attore fissato un congruo termine per l'adempimento, ossia il cosiddetto

termine di grazia, non era legittimato a pretendere il danno derivato

dall'invocato inadempimento contrattuale.

Abbondanzialmente, ma senza esprimere un giudizio nel merito, il Pretore ha poi

sollevato il dubbio in merito alla carente messa in mora anche ai sensi

dell'art. 102 CO, mancando una qualsiasi interpellazione da parte del creditore

o la previa fissazione di un termine per l'adempimento.

Già per questo motivo la petizione è pertanto stata respinta, ritenuto

superfluo un esame delle censure relative al buon fondamento del credito vantato

dall'attore.

E.

Con atto di appello 9 agosto 2012 l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di annullarlo e rinviare l'incarto

al Pretore per nuova decisione e, in via subordinata, di accogliere la

petizione così come precisato con le conclusioni, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

Della risposta 24 settembre 2012 con cui il convenuto postula la reiezione del

gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la

procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,

fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente

(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese

(CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo

preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è

retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

Il significato dell'atto di appello è

quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche

all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla

sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate,

la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua

riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe

perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a

confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende

impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o

riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti

al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un

giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza

prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a

richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si

esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (sentenza

del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2012; II CCA 26 agosto 2011

inc. 12.2011.40 in RtiD I-2012 37c pag. 959; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; RtiD II-2009,

n. 7c pag. 632). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace

necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni

redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie

argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la

diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del

giudizio impugnato.

Ciò premesso, si constata che gran parte dell'appello

(da pagina 3 n. 1 a pagina 7 n. 7.1) è costituito dalla letterale trascrizione

delle conclusioni presentate al Pretore il 1° giugno

2012.

Le ampie citazioni tratte da quell'allegato, non

essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile, rendono questa parte dell'appello irricevibile

(art. 311 cpv. 1 CPC).

Possono quindi di essere esaminate solamente le censure esposte nella parte rimanente

dell'atto di appello nella misura in cui risultino avere una valenza autonoma

rispetto alla parte irricevibile.

3.

L'appellante contesta il giudizio

pretorile secondo il quale egli non avrebbe provato di aver messo in mora il

creditore. In applicazione dell'art. 108 CO una tale messa in mora sarebbe

stata superflua, siccome il convenuto aveva già chiaramente dichiarato "che

non si sarebbe assunto alcuna ulteriore opera oggetto della vertenza"

(appello pag. 8 n. 7.2).

La censura non può essere condivisa. Infatti, gli argomenti addotti dall'appellante,

esposti peraltro in modo generico e al limite della ricevibilità (art. 311 cpv.

1.

CPC) sulla specifica questione della messa in mora, non permettono di

sovvertire le conclusioni del Pretore. Per prima cosa il giudizio pretorile ha infatti

correttamente rilevato come gli eventi descritti nel memoriale introduttivo per

giustificare tale mancanza di volontà del convenuto risultassero irrilevanti

poiché addirittura successivi alla lettera 10 dicembre 2008 (doc. V) con la

quale l'attore aveva già esplicitato l'intenzione di chiedere un risarcimento

danni in luogo dell'adempimento contrattuale. Nel periodo precedente a tale

data il Pretore non ha per contro ravvisato, sulla base delle risultanze

istruttorie, alcun elemento che permettesse di rendere superflua una messa in mora

del debitore. Il preteso rifiuto di adempiere agli obblighi contrattualmente

assunti non poteva, a mente del giudice di prime cure, essere dedotto dal

tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti. Il giudizio regge alla

critica. Non può infatti essere seguita la tesi dell'appellante che cerca di

dedurre un tale rifiuto dal tenore dello scritto 16 giugno 2008 (doc. T) pretendendo

che, esponendo l'elenco dei lavori per i quali si considerava impegnato e

promettendone l'esecuzione a sue spese, il convenuto avrebbe "implicitamente

detto di non ritenersi obbligato ad eseguire, quindi di non eseguire, ulteriori

opere" (appello pag. 8 n. 7.2). Sennonché, oltre a essere arduo il

tentativo di evincere un chiaro rifiuto da un simile ragionamento deduttivo e

interpretativo volto a far emergere espressioni di volontà non esplicite, la

censura non considera che l'oggetto della pretesa e quindi della contestata messa

in mora era tutt'altro che definito. Come si evince dalla stessa difficoltà con

cui l'attore cerca di identificare gli elementi del preteso accordo, il

contenzioso si è riferito a interventi edili rimasti in sostanza indeterminati.

Da espressioni quali "obbligo nei miei confronti segnatamente per

quanto attiene alla sistemazione del mio piazzale in seguito allo spostamento

della strada d'accesso da lui operato" (doc. R, citato a pag. 8

dell'appello) o "sistemazione di detto accesso, come pure il raccordo

sulla part. 917" (doc. F, citato a pag. 11 n. 10.1 dell'appello) non è

possibile dedurre con sufficiente grado di precisione l'entità del lavoro promesso

dall'obbligato. È infatti lo stesso appellante a doverne dare una soggettiva

interpretazione, specificando che "queste opere comprendevano eventuali

muretti (o cordoli) come pure le opere di pavimentazione (cemento e asfalto)

non solo sulla part. __________ RFD __________, ma pure quelle da eseguire

sulla part. __________ RFD __________ (leggi sistemazione accesso e raccordo).

In altri termini, il signor AO 1 non poteva togliere la vecchia pavimentazione

sulla part. __________ RFD __________ senza sostituirla con una nuova (cemento

o asfalto). La stessa cosa può valere per i muretti o cordoli, nella misura in

cui questi vanno posizionati su nuovo sedime stradale; ovvero perché quelli

precedenti sono stati, di conseguenza, eliminati" (appello pag. 11 e

12.

n. 10.1). A fronte di tale indeterminatezza sulla reale portata dell'impegno

assunto, e quindi sulla concreta esecuzione di specifici lavori edili riferita

a precise porzioni del sedime dell'appellante, non può essere rimproverato al

Pretore di aver concluso che una messa in mora potesse essere ritenuta

superflua. Ciò vale a maggior ragione alla luce del fatto, non contestato, che

il convenuto ha comunque eseguito a sue spese alcuni lavori sul fondo in questione,

in particolare provvedendo alla costruzione di un muro di confine eseguendo

pure le relative opere di scavo e fondazione (come indicato nello scritto 16

giugno 2008, doc. T). In tali circostanze, le dichiarazioni del debitore delle

prestazioni in merito al rifiuto di eseguire non meglio precisati lavori di

sistemazione del fondo del creditore, non possono pertanto essere qualificate

come chiare e univoche (Weber, Berner Kommentar, Band VI, Die Folgen der Nichterfüllung, Art.

97-109 OR, ad art. 108, no. 9 segg.; Wiegand, Basler Kommentar, OR-I, ad art. 108, cfr. 2; Thevenoz, Commentaire

Romand, CO I, ad art. 108, cfr. 4).

4.

Non è atta a sovvertire la conclusione

del Pretore neppure la censura che pretende superflua una messa in mora

qualificata poiché, come emergerebbe dalla documentazione fotografica agli atti

(doc. Z8), all'epoca il convenuto aveva già "chiuso il suo cantiere"

(appello pag. 9 n. 7.4), esprimendo anche con tale comportamento la sua volontà

di non eseguire alcuna ulteriore opera. Infatti, oltre ad essere una pura

supposizione formulata dall'appellante secondo un suo soggettivo punto di

vista, l'allegazione di tale circostanza risulta nuova e come tale inammissibile

(art. 317 CPC).

5.

In definitiva la sentenza del Pretore

regge alle critiche mosse dall'attore, per cui l'appello, nella misura in cui è

ricevibile, è infondato e deve essere respinto, senza che sia necessario

pronunciarsi sulle considerazioni esposte dall'appellante in merito al

fondamento del credito vantato.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che

rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella

commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 15'410,20 (art. 91 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili

decide: 1. L’appello

9.

agosto 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.

Le

spese della procedura di appello di complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico

dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 1’200.- per

ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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