Lexipedia

Decisione

12.2012.143

Norma SIA - legittimazione passiva - mutazione dell'azione

14 aprile 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli comproprietari e la convenuta è quello - estremamente specifico - che

risulta dai contratti di compravendita, tutti identici: tale regime si ispira

alla norma SIA-118, alla quale si apparenta, per certi versi; ciononostante,

mediante la causa che ci occupa, la comunione dei comproprietari fa valere

pretese derivanti dal CO!” (duplica p. 11) non si poteva assolutamente ritenere

che essa avesse contestato la sua legittimazione passiva ed avesse sostenuto

che la stessa spettava ai singoli artigiani.

La

censura sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel merito, visto e

considerato che dal fatto che nei rogiti di compravendita di questi attori

fosse stato pattuito che “a tutela delle pretese di garanzia di tutti gli

acquirenti, la venditrice cederà [ndR con un verbo

al futuro] loro le proprie pretese di garanzia [ndR nei confronti degli imprenditori, degli

artigiani e dei fornitori] al

momento dell’ultimazione delle progettate costruzioni sul part. no. __________

e no. __________” non si può ancora ritenere che essa

già a quel momento avesse provveduto a quella cessione, che inoltre non risulta

essere stata effettuata in seguito, e meglio al momento dell’ultimazione dei

lavori o in epoca successiva.

10. La

convenuta censura infine il fatto che il Pretore, con decreto 8 giugno 2011,

avesse concesso alla parte attrice, violando nel contempo anche il diritto al

contraddittorio, di riformulare le sue richieste di causa ed in particolare di

introdurre la domanda subordinata, poi accolta con il querelato giudizio. A

torto.

Contrariamente

a quanto ritenuto dagli attori, nel caso di specie non è necessario chiarire se

il fatto che la convenuta avesse a suo tempo deciso di non impugnare con un reclamo

ex art. 319 CPC il decreto 8 giugno 2011 le impedisca di contestare quella

pronuncia nell’ambito dell’impugnativa contro la sentenza finale, quella sua

contestazione dovendo in ogni caso essere disattesa.

In questa

sede, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), la convenuta

non ha innanzitutto spiegato per quali motivi il giudizio con cui il Pretore

aveva ammesso la riformulazione delle domande di giudizio di parte attrice

fosse errato e dovesse con ciò essere riformato: essa non si è in effetti

confrontata con l’argomentazione esposta dal giudice di prime cure a sostegno

della sua decisione (e meglio il fatto che quella domanda non costituiva una

mutazione dell’azione [come stabilito dall’art. 75 CPC/TI] e,

se anche lo fosse stato, le condizioni per ammettere una mutazione erano comunque

adempiute, in quanto la stessa poggiava sullo stesso complesso di fatti ex art.

74 lett. a CPC/TI e nulla impediva o avrebbe impedito alla convenuta di opporre

in compensazione eventuali pretese) e si è invece limitata a ribadire quanto da

lei addotto in sede di osservazioni alla domanda processuale - dal che, pure,

l’infondatezza della censura di violazione del contraddittorio - e in sede

conclusionale (ossia il fatto che i 21 attori fossero originariamente debitori

solidali e l’impossibilità di far valere eventuali pretese compensatorie contro

i 20 attori).

Fosse per

ipotesi anche stata ricevibile da questo punto di vista, la censura sarebbe

stata in ogni caso destinata all’insuccesso, essendo evidente che, quand’anche

non si volesse ammettere che l’azione era immutata giusta l’art. 75 CPC/TI, la sua

mutazione sarebbe stata ammissibile in quanto - come già rilevato dal Pretore -

la domanda si fondava sui medesimi fatti ai sensi dell’art. 74 lett. a CPC/TI,

ritenuto per altro che non risulta che i 21 attori avessero inizialmente

dichiarato di intervenire come debitori solidali e che nulla avrebbe allora impedito

alla convenuta di opporre in compensazione ai 20 comproprietari eventuali sue

contropretese (non meglio precisate) nell’ambito di una domanda di restituzione

in intero giusta l’art. 138 CPC/TI.

Per

completezza di motivazione, si aggiunga che l’eventuale erroneità del decreto 8

giugno 2011 e la sua conseguente riforma nel senso della reiezione della

richiesta di riformulazione delle domande di causa non avrebbe migliorato la

posizione della convenuta, continuando in tal caso a valere la domanda

inoltrata inizialmente (tranne per quanto riguardava l’aumento da fr. 100'000.-

a fr. 303'000.- della pretesa, ritenuto pacificamente ammissibile dalla convenuta

a p. 3, 6 e 7 delle sue osservazioni alla domanda processuale): in effetti,

stante che alla Comunione dei comproprietari non poteva essere riconosciuta la

legittimazione attiva, la petizione sarebbe comunque stata accolta nei

confronti degli altri 20 attori, e ciò ovviamente sempre in ragione

dell’importo corrispondente ai millesimi di loro spettanza (da destinare al

fondo di rinnovamento della PPP). In tal senso ci si potrebbe persino chiedere

se la convenuta disponesse del necessario interesse degno di protezione (il

cosiddetto gravamen), condizione imprescindibile per far valere in

appello una censura (cfr. sul tema ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 46 segg. ed in particolare n. 48 e 51 seg. vor art.

308 segg. CPC; II CCA 25 novembre 2013 inc. n. 12.2011.199).

11. Ne

discende che l’appello della convenuta deve essere respinto nella misura in cui

è ricevibile con conseguente conferma della decisione pretorile, ritenuto che

gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati

sulla base di un valore litigioso di fr. 123'927.- (cfr. art. 93 cpv. 1 CPC),

seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 14 agosto 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di fr. 3’500.- sono a carico dell’appellante,

che rifonderà agli appellati AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO

10, AO 11, AO 12, AO 13, AO 14, AO 15, AO 16, AO 17, AO 18, AO 19, AO 20 e AO

21.

complessivi fr. 5’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster