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Decisione

12.2012.144

Avvocato - onorario

1 settembre 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'avv.

AO 1 ha rappresentato AP 1 a decorrere dal 1° settembre 2009 nella causa di

stato contro il marito H__________ __________ __________ (procura doc. A). Il

mandato di patrocinio è stato revocato dalla mandante nel corso del mese di

maggio 2010 (doc. C). Il 26 maggio 2010 l'avv. AO 1 ha inviato all’ex cliente una nota d’onorario per complessivi fr. 78'452,75 a saldo, importo comprensivo dell’onorario per tutte le prestazioni eseguite, delle spese,

dell’IVA, degli esborsi e della deduzione degli acconti già percepiti per fr.

28'000.- (doc. H).

In precedenza, con la firma della procura del 21 settembre 2009 (doc. B) AP 1 aveva

pure conferito mandato al medesimo legale per la rappresentanza in merito al

risarcimento assicurativo conseguente al furto subito in occasione di un

trasloco. Le relative prestazioni dell'avvocato sono state oggetto di

fatturazione il 26 maggio 2010, con invio della nota d'onorario per complessivi

fr. 1'036,20 a saldo, importo comprensivo dell’onorario, delle spese e

dell’IVA, già dedotti gli acconti percepiti per fr. 7'000.- (doc. G).

B. A

seguito del mancato pagamento del saldo delle due summenzionate note

professionali, il 30 agosto 2010 l'avv. AO 1 ha inoltrato alla Pretura di

Lugano una petizione postulando la condanna di AP 1 al pagamento di fr.

79'488,95, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010 a titolo di onorario e il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla

debitrice escussa al PE n. __________ dell'UE di Lugano.

Con la risposta di causa la convenuta ha proposto di respingere la domanda

dell'attore, contestandone la pretesa con riguardo all’entità degli onorari

richiesti per le due procedure, in particolare con riferimento al calcolo di

quello per la causa di stato in merito alla quale ha lamentato di non essere

stata debitamente informata sui parametri di calcolo indicati nella procura

sottoscritta (doc. A) e ha contestato il valore di causa considerato

dall'attore per l'aggiunta di un supplemento di onorario ad valorem.

In sede di replica e duplica, rispettivamente nelle conclusioni scritte, le

parti hanno ribadito le loro contrapposte tesi e domande. L'attore, respinte le

critiche al suo operato e ribadita la correttezza della fatturazione che

pretende adeguata per rapporto al tempo impiegato e ai valori indicati, ha

ridotto la sua pretesa di fr. 220.- in relazione ad un'erronea doppia

fatturazione per una trasferta (doc. H, pag. 3). La convenuta ha per contro

ribadito le contestazioni, in particolare a proposito del correttivo ad

valorem applicato dal legale nel calcolo dell'onorario per la pratica di

divorzio.

C. Con

sentenza 22 giugno 2012 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione

riconoscendo all’attore fr. 79'304,70 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010,

ponendo tassa e spese a carico della convenuta, condannata a rifondere

all’attore fr. 6'500.- a titolo di indennità. Il primo giudice ha nel contempo

rigettato in via definitiva, per pari importo, l'opposizione interposta al

relativo PE.

Constatato lo svolgimento di un'attività di patrocinio nell'ambito di un

contratto di mandato a carattere oneroso, il Pretore ha esaminato i criteri

determinanti per definirne la remunerazione. Riepilogati dottrina e

giurisprudenza in merito agli onorari del mandatario e al relativo onere della

prova, ha dapprima ritenuto inverosimile, oltre che non provato, che le

asserite difficoltà linguistiche abbiano impedito alla convenuta di comprendere

l'impegno assunto con la sottoscrizione della procura indicante espressamente

la tariffa applicata dal legale.

Per la causa civile di stato, esaminati i documenti contenuti nel relativo incarto

(richiamo n. I), il giudice di prime cure ha rievocato in grandi linee

l'impegno profuso dall'attore e valutato di conseguenza comprovata l'entità

delle prestazioni svolte dal legale, ritenendone l'indennità congrua dal

profilo delle ore svolte (totale: 111,60) e fatturate ad una tariffa oraria di

fr. 300.-. Pure il correttivo ad valorem, sebbene ricalcolato in modo

diverso rispetto a quanto esposto dal legale nella contestata nota d'onorario,

è stato considerato fondato, tenuto conto della procedura di divorzio assai

complessa implicante la suddivisione di importanti valori patrimoniali come

risulterebbe dalle dichiarazioni scritte della convenuta stessa, rese al

momento del conferimento del mandato, con le quali asseriva di essere

creditrice nei confronti del marito di almeno fr. 2'500'000.- (doc. Q). A mente

del Pretore l'onorario preteso dall'attore risulta quindi addirittura inferiore

all'importo complessivo calcolato come da tariffa indicata nella procura (doc.

A).

In merito alla seconda nota d'onorario (doc. G), rilevato come la pretesa non

sia più stata oggetto di contestazione in sede di allegato conclusivo, il

Pretore ha pure ritenuto congruo il suo ammontare, a fronte di un dispendio

orario adeguato e conforme all'impegno richiesto per la stesura di due

memoriali (doc. P) e delle verosimili prestazioni supplementari (doc. G).

In conclusione il giudizio pretorile ha pertanto riconosciuto la pretesa

dell'attore limitatamente a fr. 79'304,70 (IVA inclusa), oltre interessi di

mora del 5% dal 1° giugno 2010.

D. Con

atto di appello 14 agosto 2012 la convenuta ha postulato la riforma del

giudizio. In via principale ha chiesto di respingere la petizione, confermare

l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano, porre tassa e spese

interamente a carico dell’attore e condannare quest’ultimo a versarle fr.

6'500.- a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo

grado. In via subordinata l’appellante ha chiesto di accogliere la petizione

limitatamente a fr. 14'480.- (e in via ancor più subordinata a fr. 27'980.-) e

respingere per pari importo l’opposizione al relativo PE, con ripartizione di

tasse e spese di giustizia e la condanna dell’appellato a rifonderle ripetibili

parziali.

Delle tesi dell'appellante così come del contenuto nella risposta si dirà nei

considerandi che seguono.

considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata

avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

L’appellante

precisa preliminarmente come la nota d’onorario per la pratica assicurativa

relativa al furto (doc. G) sia stata nel frattempo interamente saldata e non

sia più oggetto di contestazione. Di conseguenza il valore ancora litigioso

ammonterebbe a fr. 78'452,75.

3.

Con

la prima censura l’appellante contesta le conclusioni pretorili in merito

all’applicabilità della clausola sulla retribuzione e il relativo correttivo ad

valorem. A suo parere, se anche avesse potuto cogliere il tenore della

clausola indicata nella procura, ciò non consentirebbe ancora di dedurre che

abbia capito il complicato metodo di calcolo elaborato ed utilizzato dal

mandatario, né di ritenere che le debite spiegazioni siano state da questi

fornite, “consentendo una valutazione oggettivamente giustificabile

dell’ampiezza delle spese presenti e future generate dallo svolgimento del

mandato” (appello pag. 8). Comunque imputabile al mandatario sarebbe la

firma frettolosa della procura da parte della mandante senza essersi assicurato

che questa ne avesse capito il tenore. Le molteplici interpretazioni a cui si

presta la clausola litigiosa non permetterebbero inoltre di ritenere che la

mandante abbia acconsentito a questa modalità di computo della retribuzione.

La tesi è irricevibile poiché in parte nuova e nel contempo motivata in modo

carente (art. 311 CPC) siccome non si confronta con la motivazione del Pretore,

che ha rimproverato alla convenuta di non aver fatto fronte all’onere

probatorio che le incombeva a proposito delle asserite difficoltà di

comprensione al momento della firma della procura. In effetti, ancora in questa

sede essa neppure invoca circostanze o elementi atti a provare le sue

allegazioni, rimaste perlopiù allo stadio di deduzioni secondo pretesi

ragionamenti logici soggettivi, inadeguati come tali a scalfire il diverso

giudizio pretorile.

In merito alle tesi sostenute dall'appellante in prima sede si rileva come a

fronte della petizione che indicava quale criterio di definizione del valore in

gioco la liquidazione del regime matrimoniale (petizione pag. 3 n. 4), con la

risposta la convenuta aveva scelto di contestare che le parti avessero

convenuto la modalità di retribuzione per le prestazioni professionali

dell’avvocato, sostenendo la tesi di essere stata addirittura ignara del fatto

“che la procura contenesse anche le condizioni di retribuzione del mandato

di patrocinio” (risposta pag. 3). Le ulteriori contestazioni sviluppate

dalla convenuta si sono poi concentrate sul valore di causa e sull’oggetto del

mandato di patrocinio con accenni all’insoddisfazione della mandante e alla conseguente

revoca del mandato, senza peraltro invocare precise inadempienze che potessero

giustificare una riduzione dell’onorario. La convenuta ha quindi passato in

rassegna una serie di singole prestazioni sulla base dell'elenco annesso alla

nota d’onorario (doc. H) accompagnandole da considerazioni, quesiti e obiezioni

(che a tratti neppure possono essere qualificati come esplicite contestazioni

dell’operato del patrocinatore), per giungere alla conclusione che nulla fosse

più dovuto oltre a quanto già versato come anticipo. Con la duplica 17 ottobre

2011.

la convenuta aveva inoltre indicato succintamente di non aver compreso le

condizioni con cui veniva calcolata la nota d’onorario e di non essere stata

resa attenta al proposito. Premesso di non contestare il conferimento del

mandato, aveva quindi precisato “che quello che viene contestato nella

presente causa sono le modalità di calcolo della nota d’onorario di parte

attrice” (duplica pag. 2 ad. 1). Per il resto si era poi espressa sulle sue

scarse conoscenze della lingua italiana e sul merito della difficoltà della

causa di divorzio. Pure con le conclusioni 16 maggio 2012 la convenuta aveva

ribadito la contestazione in merito all’assenza di una pattuizione in merito

alla retribuzione “e che la stessa sia dovuta in relazione alle prestazioni

realmente effettuate dall’istante” (duplica pag. 2 n. 2).

Se ne deve pertanto concludere che il giudizio pretorile, nella misura in cui

ha ritenuto applicabile la clausola sulla retribuzione e il relativo correttivo

ad valorem, merita conferma.

4.

L’appellante

censura pure le conclusioni pretorili in merito al calcolo dell’onorario ad

valorem, rilevando l’assenza nella procura del valore di riferimento stabilito

per il calcolo.

Con argomentazioni in parte nuove e quindi di per sé irricevibili la censura

sviluppa tesi appena accennate solo con l’allegato conclusivo. Sennonché, in

tale occasione la convenuta aveva però indicato come “il valore di

riferimento concordato tra le parti corrisponde quindi, se del caso, alle

legittime pretese della signora S__________ nella sua causa di divorzio”,

pretese che l’istruttoria avrebbe a suo dire permesso di quantificare in fr.

1'000'000.-, pari a quanto poi effettivamente ottenuto dal marito (conclusioni

pag. 3 n. 3).

La censura è anzitutto irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC)

poiché non si confronta adeguatamente con la diversa deduzione pretorile che ha

invece considerato come rilevante l’ammontare della pretesa che la mandante

aveva quantificato in fr. 2'500'000.- nell’ambito di una comunicazione al

patrocinatore in occasione del conferimento del mandato (doc. Q). Infatti, pur

sviluppando ampie considerazioni al riguardo, queste si limitano in sostanza

all'esposizione di valutazioni soggettive. Gli argomenti risultano oltretutto

sostanzialmente nuovi e quindi parimenti inammissibili, siccome alla specifica

circostanza allegata dall’attore con la replica (pag. 4 con riferimento alla

pretesa di liquidazione minima di fr. 2'500'000.- indicata nel mail dell’11

settembre 2009) e alla produzione con tale comparsa del relativo documento

(doc. Q) la convenuta non aveva opposto argomentazione alcuna, né con la

duplica, né con le conclusioni, limitandosi a definire esorbitanti le pretese

di fr. 7-8'000'000.- formulate nella causa di stato.

Anche nel merito la censura andrebbe comunque respinta poiché l'appellante

pretende, a torto, che dall’istruttoria non sarebbe emerso altro valore

determinante al di fuori di quello da lei qualificato come oggettivo

poiché definito in una sentenza o una transazione, ovvero nel caso specifico

fr. 1'000'000.-. Infatti, contrariamente a quanto pretende l'appellante e, come

si vedrà pure erroneamente ritenuto dal Pretore, determinante al fine della

definizione del valore litigioso è senza dubbio il petitum di causa (art. 5

CPC-TI), con il quale l'attrice aveva cifrato in fr. 8'348'200.- la pretesa nei

confronti dell'allora marito (petizione 12 marzo 2010 doc. M e richiamo I e II).

Tale allegato di causa, sebbene formulato per il tramite del rappresentante

legale, si presume essere stato condiviso dall'attrice in quel procedimento,

che peraltro non ha mai neppure preteso il contrario. Inutilmente la mandante

ritiene quindi di poter fare astrazione da tale valore al momento

dell'applicazione della contestata clausola sulla retribuzione ad valorem

del legale.

5.

L’appellante

esamina infine criticamente il calcolo dell’onorario elaborato dal Pretore.

In merito all’onorario a tempo di fr. 33'480.-, frutto di una remunerazione

oraria riconosciuta per il tempo impiegato dal patrocinatore, l’appellante

rimprovera al primo giudice una valutazione generosa, ma non si confronta con i

motivi alla base del giudizio impugnato, limitandosi ad accennare al fatto che

il mandato si sarebbe interrotto dopo poco più di 8 mesi e sia quindi stato

svolto solo parzialmente. Tali generiche asserzioni, così come l’appena

accennata questione relativa alla reale percentuale di svolgimento del mandato,

risultano censure parzialmente tardive oltre che inadeguatamente motivate e

sono pertanto irricevibili (art. 311 CPC).

Con riferimento all’onorario preteso l’appellante lamenta il fatto che a quello

di fr. 33'480.- non sarebbe stato applicato alcun correttivo, ma al contrario

aggiunto un ulteriore onorario ad valorem.

A suo parere, “trattandosi di un correttivo, questo dovrebbe servire appunto

a correggere, ritoccare, l’onorario a tempo di CHF 300 all’ora” (appello

pag. 12 n. 5.2) e sarebbe paradossale il risultato emerso nello specifico

frangente con una correzione pari al doppio della retribuzione a tempo,

costituendone quindi la parte principale. La lettura della clausola controversa

“lasciava tutt’al più intendere un tetto massimo verso cui l’avvocato

avrebbe potuto ritoccare il suo onorario minimo (ad ore)” (appello pag. 12

n. 5.2). Il rimprovero mosso al Pretore è quindi di aver erroneamente

interpretato la clausola contrattuale in questione, scostandosi dal suo stesso

testo e dalla percezione che un qualsiasi terzo in buona fede potrebbe avere al

riguardo.

La tesi, peraltro in parte nuova e quindi irricevibile, non può essere seguita.

Infatti, la pattuizione (integralmente trascritta a pag. 5 e 6 della sentenza)

indica espressamente che “in ogni caso” all’onorario calcolato “come

minimo” con la tariffa oraria di fr. 300.- “viene calcolato ed aggiunto”

un correttivo ad valorem secondo la tabella riportata nel documento (doc. A).

Non può pertanto essere rimproverata al Pretore un'erronea interpretazione di

una clausola contrattuale che prevedeva espressamente e senza lasciar spazio a

dubbi, l'aggiunta di un onorario ad valorem. Anche su questo punto le

censure sono pertanto respinte.

6.

L’appellante

si duole in seguito in merito alla commisurazione della retribuzione. Ricordata

a titolo di premessa la giurisprudenza federale relativa al rapporto

ragionevole richiesto tra onorario e prestazione fornita, l’appellante

rimprovera al Pretore di non aver svolto tale esame e ribadisce come l’onorario

doppio scaturito dal calcolo pretorile non risulti affatto commisurato allo

svolgimento, peraltro solo parziale, dello specifico mandato. Il Pretore

avrebbe quindi applicato un sistema di calcolo errato che non terrebbe conto

dello stadio raggiunto dalla procedura, riconoscendo indistintamente una

medesima retribuzione ad valorem a prescindere dal concreto grado di

avanzamento. A mente dell’appellante il Pretore avrebbe quindi dovuto

respingere la petizione, chiedente una remunerazione sproporzionata, bastando

quanto già versato come acconto quale sufficiente remunerazione.

La censura va respinta. Infatti, il giudizio pretorile si è chinato sulla

questione della proporzionalità (sentenza pag. 7), ritenendola quindi data, perlomeno

implicitamente, sulla base del risultato scaturito dal calcolo eseguito dal

Pretore. Le censure dell'appellante non sono in grado di sovvertire tale

conclusione, che merita conferma nel suo esito, seppure sulla base di un

diverso calcolo dell'onorario, di cui si dirà al considerando successivo.

7.

Come

indicato al considerando precedente il valore ancora litigioso ammonta a fr.

78'452,75 pari al saldo della nota d'onorario (doc. H).

L'attore ha calcolato il correttivo ad valorem di cui ai considerandi precedenti

indicando espressamente: "onorari per divorzio e liquidazione regime

matrimoniale (questo calcolato al minimo pattuito del 3% sul petitum minimo di

7,2 mio, ridotto al 30% per pratica non ultimata)" (doc. H pag. 1).

La percentuale del 3% corrisponde al minimo stabilito per valori superiori a

fr. 1'500'000.- (doc. A). A torto il Pretore ha ritenuto di applicare il parametro

di calcolo ad un valore inferiore a quello di fr. 7'200'000.- considerato dal

mandatario, il valore di causa risultante dagli atti della procedura di stato

essendo addirittura superiore (cfr. considerando n. 4). La riduzione al 30% per

tenere conto della fase procedurale in cui il mandato di patrocinio ha preso

termine appare a sua volta adeguata e le censure dell'appellante a questo

proposito appaiono inconcludenti e finanche irricevibili per carente

motivazione, esaurendosi sostanzialmente nella generica lamentela in merito ad

una non meglio specificata sproporzione e in accuse generiche e non dimostrate

relative a pretese tattiche processuali che avrebbero gonfiato ad arte la

pretesa. Se ne deve pertanto concludere che l'onorario così come calcolato

nella nota contestata (doc. H), fatta eccezione per la riduzione di fr. 220.-

riconosciuta in corso di causa, merita conferma. Seppur sulla base di un

diverso calcolo, va pertanto confermato nel suo esito il giudizio pretorile che

ha riconosciuto la pretesa dell'attore di fr. 79'304,70 (IVA inclusa), oltre

interessi di mora del 5% dal 1° giugno 2010.

8.

Dovendosi

correggere il giudizio pretorile limitatamente al sistema di calcolo

dell'onorario, confermandone nel contempo l'esito, risultano di conseguenza

privi di rilevanza i rimproveri mossi al Pretore di aver omesso di ridurre

l’onorario ad valorem secondo il grado di avanzamento della pratica non

ultimata, discostandosi addirittura dal metodo di calcolo espressamente

indicato dal mandatario nella nota (doc. H). Come sopra indicato, questi aveva

in effetti ridotto la sua pretesa al 30% e non al 70% come erroneamente

ritenuto dal Pretore (giudizio impugnato, pag. 7: “riduzione del 30%”). Parimenti

superfluo risulta pure l'esame della correttezza del giudizio pretorile che ha

ritenuto una simile riduzione non dovuta in assenza di una specifica pattuizione

tra le parti (sentenza pag. 8 in fine).

9.

Prive

di consistenza e irricevibili, poiché si limitano ad asserire una soggettiva

valutazione senza neppure formulare chiare domande al riguardo, risultano

altresì le considerazioni “a titolo abbondanziale” (appello pag. 11 n.

4) a proposito del rischio di conflitti di interessi per l’avvocato insito

nell’utilizzo di un correttivo ad valorem nel calcolo dell’onorario. Gli

enunciati a tal proposito sono di tale genericità da neppur potervi

intravvedere una specifica critica all’agire dell’appellato e ancor meno una

censura chiara alle argomentazioni pretorili alla base del giudizio impugnato.

10.

Sia pure per

differenti motivazioni e concretamente sulla base di un diverso sistema di

calcolo dell'onorario dovuto all'attore, il giudizio di prima istanza va

pertanto confermato nel suo esito e l’appello, per quanto ricevibile, integralmente

respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono

fissate in conformità dell’art. 13 LTG. Le ripetibili sono calcolate in base

all’art. 11 cpv. 2 let. a RTar. Il valore litigioso della procedura di appello,

importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale

federale, ammonta a fr. 78'452,75, pari alla pretesa ancora contestata.

Per i quali motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l’appello 14 agosto 2012 di AP 1 è respinto. Di conseguenza

la decisione 22 giugno 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è

confermata.

2.

La spese processuali di

appello di fr. 4’000.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico,

con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 4'000.- a titolo di ripetibili di

appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).