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Decisione

12.2012.146

Compensazione - interessi

14 settembre 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1

ha svolto la funzione di revisore e si è occupato di aspetti contabili e

fiscali della società AO 1, azienda con sede a __________ attiva nel campo

della falegnameria, dalla costituzione nel 1978 sino al 2004.

A più riprese ha dal canto suo incaricato la società di eseguire diverse opere

in suo favore, i cui pagamenti sono stati in parte lasciati in sospeso in

attesa di definire l’onorario per le sue prestazioni.

B. Con scritto 9 marzo

2004 AO 1 ha rescisso il suddetto mandato con effetto dal 1° gennaio 2004 per

motivi di ristrutturazione societaria, chiedendo a AP 1 di occuparsi ancora

della chiusura dei conti e della revisione per l’anno 2003, nonché di emettere

la nota d’onorario finale entro il 15 marzo (doc. F). Dando seguito a quanto

richiesto, AP 1 ha allestito due note d’onorario finali: la prima datata 29

febbraio 2004, ma trasmessa il 9 marzo successivo, concernente il periodo

1990-2003 per un ammontare di fr. 133’638.-, importo che già considerava la

deduzione di fr. 82'962.- per fatture della ditta nei suoi confronti, a titolo

di compensazione (doc. E e G), la seconda in data 9 agosto 2004 relativa alle

prestazioni dal 1° gennaio al 31 maggio 2004 per un importo di fr. 13'900.-

(doc. I).

Con scritto 3 maggio 2004

la società, per il tramite del nuovo revisore, ha contestato la prima nota professionale,

dichiarando nel contempo la disponibilità a considerare liquidate per

compensazione le pretese nei suoi confronti fino a concorrenza dell’importo di

fr. 82'962.- relativo alle fatture emesse e ancora scoperte (doc. N).

Il fitto scambio di corrispondenza che ne è seguito non ha consentito di

giungere a un accordo.

C. Con petizione 27

gennaio 2006 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo

la condanna della ditta AO 1 al pagamento della nota d’onorario per gli anni

1990-2003 di fr. 133'638.- e di quella per il periodo dal 1° gennaio al 31

maggio 2004 pari a fr. 13'900.-, per un importo totale di fr. 147'538.-, oltre

interessi dal 1° gennaio 2005.

In sede di risposta la convenuta ha riconosciuto all’attore un compenso annuo

di fr. 4'000.- e dunque un onorario totale per il periodo in discussione di fr.

52'000.-, da compensare con le fatture relative a suoi lavori per fr. 82'962.-

(fatture doc. 5 a 9), di qui la domanda riconvenzionale di condannare l’attore

al pagamento di fr. 30'962.-, oltre interessi dal 1° gennaio 1995.

Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive

posizioni, mentre con la risposta riconvenzionale l’attore ha contestato di

essere debitore nei confronti della società a ragione del suo maggior credito.

Esperita l’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle rispettive

richieste di giudizio, l’attore riducendo la sua pretesa a fr. 141'170.- (fr. 133'638.-

per gli anni dal 1991 al 2003 e fr. 7'532.- per il 2004).

D. Con sentenza 5 marzo

2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha integralmente respinto la

petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale. In buona sostanza il primo

giudice ha considerato corretto per le prestazioni dell’attore l’importo

riconosciuto dalla convenuta di fr. 52'000.- e di conseguenza, non essendo

contestato l’importo rivendicato da quest’ultima e pari a fr. 82'962.-, ha

accolto la domanda riconvenzionale per la differenza, ossia fr. 30'962.- oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 1995.

E. Con atto di appello

31 marzo 2009 l’attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso

di accogliere la petizione in via principale per fr. 136'866.-, in via

subordinata per fr. 84'948,85 e in via ancor più subordinata per fr. 57'903,70,

sempre oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005; in ogni caso ha chiesto di

respingere la domanda riconvenzionale.

La convenuta ha postulato la reiezione del gravame.

F. Con sentenza 22

novembre 2011 (inc. n. 12.2009.75) questa Camera ha riconosciuto a favore

dell’attore un onorario di fr. 104'000.- per il periodo 1991 – 2003 e di fr.

3'000.- per l’anno 2004, per complessivi fr. 107'000.- oltre interessi al 5%

dal 1° gennaio 2005. Da questo importo sono stati dedotti fr. 82'962.- oltre

interessi al 5% tra il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 2005, pari a fr. 41'481.-;

di qui un credito residuo dopo compensazione a favore della convenuta di fr.

17'443.-, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005. L’appello è stato di

conseguenza parzialmente accolto con riforma del giudizio impugnato nel senso

che la domanda riconvenzionale andava riconosciuta unicamente per l’importo

residuo sopra indicato.

G. Con ricorso in

materia civile al Tribunale federale di data 16 gennaio 2012 l’attore ha

chiesto la riforma del giudizio di questa Camera nel senso di accogliere

parzialmente la petizione per l’importo di fr. 90'629,30, subordinatamente fr.

25'864,80, in entrambi i casi oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 e in

ogni caso di respingere la domanda riconvenzionale.

Con sentenza 16 luglio 2012 (inc.4A_27/2012) la I Corte di diritto civile del

Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso, annullato la sentenza

impugnata e ritornato la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio nel

senso dei considerandi. Il Tribunale federale ha dapprima respinto le censure dell’attore

volte a contestare l’onorario annuo di fr. 8'000.- riconosciutogli dai giudici

cantonali per il periodo 1991 – 2003 per un totale quindi di fr. 104'000.-.

L’alta Corte si è quindi chinata sul calcolo finale della sentenza impugnata a

seguito della contestazione dell’attore secondo cui il debito compensato non

può portare interessi. Dopo aver esposto i principi che reggono l’istituto

della compensazione (consid. 5.4.1), il Tribunale federale ha considerato

errato il calcolo effettuato dai giudici cantonali, fermo restando che la

compensazione era effettivamente intervenuta. Il debito dell’attore di fr.

82'962.-, ammesso in via riconvenzionale, risultava estinto per compensazione

con la sua pretesa di fr. 107'000.- oggetto dell’azione principale, con

conseguente saldo intermedio a suo favore di fr. 24'038.-. Se il debito estinto

non può fruttare interessi di mora, potrebbero però essere dovuti gli interessi

maturati prima dell’estinzione. La causa è così stata ritornata all’autorità

cantonale per determinare quando è divenuto esigibile il credito dell’attore

verso la convenuta e per verificare se tra il 1° gennaio 1995 e tale momento,

determinante secondo l’art. 124 cpv. 2 CO, fossero maturati interessi di mora

sul debito di fr. 82'962.-; l’importo corrispondente andrebbe dedotto dal

predetto saldo intermedio di fr. 24'038.- (consid. 5.4.2).

E considerato

Considerandi

1.

La

giurisprudenza sul carattere vincolante di una decisione di rinvio del

Tribunale federale sviluppata in margine all’art. 66 cpv. 1 OG trova

applicazione anche dopo l’entrata in vigore della LTF in data 1° gennaio 2007

(DTF 135 III 334 consid. 2). La cognizione del giudice cantonale è pertanto

limitata dai motivi di rinvio nel senso che esso è vincolato da quanto deciso

definitivamente dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.1) e dalle

costatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2

e riferimenti).

Secondo il principio dell’unità dell’istanza un incarto che era pendente

davanti al tribunale cantonale nel 2010 e che gli è stato rinviato dal

Tribunale federale non è concluso, ma continua, ed è quindi ancora soggetto al

diritto processuale cantonale (TF 17 gennaio 2012, inc.4A_471/2011).

2.

Il Tribunale

federale ha rilevato che il giudizio cantonale non ha precisato quando l’attore

ha dichiarato la sua volontà di compensare. Come esposto nel giudizio di rinvio

la dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che non esige alcuna

forma particolare (v. anche Aepli,

Zürcher Kommentar, Zurigo 1991, n. 63 ad art. 124 CO) potendo altresì risultare

da atti concludenti (v. Zellweger-Gutknecht,

Berner Kommentar, Berna 2012, n. 17 ad art 124 CO) come l’invio di una fattura

il cui saldo tiene conto di un credito del destinatario (v. Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 1

ad art 124 CO). Nel presente caso la nota professionale 29 febbraio 2004

dell’attore considera, in deduzione dell’onorario richiesto per il periodo 1990

(recte: 1991) – 2003, l’importo di fr. 82'962.- a favore della ditta AO 1 per

“vostre fatture” (v. doc. E). Questa nota professionale, che comprende quindi

una dichiarazione di compensazione, è stata trasmessa alla convenuta in data 9

marzo 2004 (v. doc. G, v. anche petizione 27 gennaio 2006,

pt. 12). La convenuta non contesta di aver ricevuto questi documenti (v.

risposta 17 maggio 2006, ad 9 e ad 12).

Per quanto attiene la nota professionale 9 agosto 2004 (di fr. 13'900.-,

riconosciuta in ragione di fr. 3'000.- da questa Camera e non oggetto di

contestazione dinnanzi al Tribunale federale), concernente le prestazioni

svolte dal 1° gennaio al 31 maggio 2004 (v. doc. I), la stessa non contiene

alcuna dichiarazione di compensazione, ma la volontà di compensare la totalità

di quanto richiesto con quanto dovuto emerge dal contenuto nonché dalle conclusioni

della petizione 27 gennaio 2006 e il Tribunale federale ha precisato che la

compensazione era intervenuta per l’importo di fr. 107'000.- (v. giudizio di

rinvio consid. 5.4.2; sulla possibilità di prevalersi della compensazione

nell’ambito di una procedura giudiziaria v. ibidem consid. 5.4.1 e

riferimenti).

3.

L’effetto

della compensazione non si produce al momento della ricezione della relativa

dichiarazione bensì al momento in cui i due crediti divennero a vicenda

compensabili (art. 124 cpv. 2 CO). Secondo l’art. 120 cpv. 1 CO per essere

compensabili i crediti devono essere scaduti. La giurisprudenza e la dottrina

hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui

il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi

opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere adempito (v.

sentenza di rinvio, consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la

condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante mentre è

sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (v. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO).

Il Tribunale federale ha pertanto chiesto all’autorità cantonale di determinare

quando il credito dell’attore verso la convenuta è diventato esigibile.

L’esigibilità non è definita dalla legge; la dottrina dominante definisce

l’esigibilità come la possibilità del creditore di chiedere e azionare la sua

pretesa (v. Schraner, Zürcher

Kommentar, Zurigo 1991, n. 22 ad art 75 CO). Nel presente caso è incontestato

che tra le parti era in essere un contratto di mandato a titolo oneroso (v. II

CCA 22 novembre 2011, consid. 4). Con lettera 9 marzo 2004 la AO 1 ha disdetto

il contratto con effetto al 1° gennaio 2004, incaricando AP 1 di occuparsi

ancora della chiusura dei conti 2003 e della relativa revisione (doc. F).

L’attore ha trasmesso alla ditta convenuta la sua nota professionale per il

periodo 1990 (recte: 1991) – 2003 in data 9 marzo 2004 (v. doc. E, G), mentre

il successivo 9 agosto ha inviato quella relativa al periodo 1° gennaio – 31

maggio 2004 (v. doc. I). L’indennità per le prestazioni derivanti dal mandato

diventa esigibile con l’adempimento dell’ultimo atto oggetto del contratto e

non con l’invio della fattura (v. Schraner,

op. cit., n. 65 ad art. 75 CO; Weber,

Berner Kommentar, Berna 2002, n. 94 ad art. 75 CO). Ne deriva che l’onorario

per il periodo 1991 – 2003, in difetto di migliori indicazioni agli atti (v.

doc. D e E), è diventato esigibile il 31 dicembre 2003, mentre quello per il

periodo 1° gennaio - 31 maggio 2004 è diventato esigibile a quest’ultima data

(v. doc. I).

4.

Il Tribunale

federale ha quindi chiesto ai giudici cantonali di verificare se tra il 1°

gennaio 1995 e il momento in cui è divenuto esigibile il credito dell’attore

(31 dicembre 2003 per l’importo di fr. 104'000.-, 31 maggio 2004 per l’importo

di fr. 3'000.-), fossero maturati interessi di mora sul debito di fr. 82'962.-.

Nel suo ricorso in materia civile l’attore aveva contestato la decorrenza di

interessi su questo importo (v. pag. 18). Ora, il fatto che il debito estinto

non può fruttare interessi di mora non significa che non occorre considerare

eventuali interessi sorti prima del momento in cui si è prodotta la

compensazione. Gli interessi eventualmente da restituire in base alle regole

dell’indebito arricchimento, cui fa riferimento l’attore nel suo ricorso in

materia civile, sono quelli sorti tra il momento della dichiarazione di

compensazione e quello, come visto retroattivo, in cui la stessa produce i suoi

effetti (v. Jeandin, op. cit., n.

7.

ad art. 124 CO; Aepli, op. cit.,

n. 126 ad art. 124 CO; Zellweger-Gutknecht,

op. cit., n. 114 ad art. 124 CO; W. Peter,

Basler Kommentar, OR I, 4ª ed., n. 5 ad art. 124 CO). In altri termini

rimangono riservati gli interessi eventualmente maturati fino al momento in cui

si è prodotta la compensazione.

Nel caso in esame la convenuta, con la risposta e riconvenzione 17 maggio 2006,

aveva riconosciuto la pretesa avversaria fino a concorrenza di fr. 52'000.- e

aveva opposto in compensazione il suo credito di fr. 82'962.-, di qui la

richiesta di condannare l’attore al pagamento della differenza, ossia fr.

30'962.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1995. Come già ricordato, in sede

di replica e risposta riconvenzionale 12 giugno 2006 l’attore non aveva

contestato di essere debitore della convenuta per l’importo di fr. 82'962.-,

peraltro oggetto della sua dichiarazione di compensazione (v. sopra), non si era

espresso sulla richiesta di interessi e aveva chiesto di respingere la

riconvenzionale in forza del suo asserito maggior credito.

Occorre premettere da un lato che il procedere della convenuta, ossia la

presentazione di una domanda riconvenzionale, è proceduralmente corretto dal

momento che considerava l’importo del suo credito superiore a quello della

controparte (v. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 11 ad art. 172), d’altro lato che decisiva risulta la dichiarazione

di compensazione dell’attore, mentre quella successiva della convenuta è priva

di effetti in virtù del principio della priorità temporale (v. Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 124 CO; Aepli, op. cit., n. 96 seg. ad art 124

CO; Zellweger-Gutknecht, op. cit.,

n. 62 ad art. 124 CO). Ciò è peraltro logico poiché il debito compensato della

convenuta non può diventare in seguito un credito compensante. Ad analoga

conclusione si giunge nel caso in cui si volesse prendere in considerazione la

dichiarazione contenuta nel doc. N.

Si ha dunque che la convenuta aveva nei confronti dell’attore un credito di fr.

82'962.-, riconosciuto per tale importo e non contestato per quanto attiene la

data della decorrenza degli interessi (sull’effetto della mancata contestazione

della data di decorrenza degli interessi v. Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 26 ad art. 321), estinto per compensazione con effetto al 31

dicembre 2003 con l’importo riconosciuto in via giudiziale di fr. 104'000.-. La

convenuta non ha però chiesto gli interessi sulla totalità del suo credito, ma

unicamente su fr. 30'962.- e pertanto possono esserle riconosciuti solo su

questo importo (v. art. 86 CPC-TI). Gli interessi al 5% su fr. 30'962.- dal 1°

gennaio 1995 al 31 dicembre 2003 ammontano a fr. 13'932,90, che vanno computati

sul saldo intermedio a favore dell’attore di fr. 24'038.- (v. giudizio di

rinvio al consid. 5.4.2, secondo periodo), con conseguente saldo finale a favore

di quest’ultimo di fr. 10'105,10.

Il credito maggiore, diminuito dalla compensazione continua a sussistere (cosiddetta

Restobligation) e quindi a maturare interessi per la parte rimasta (v. Aepli, op. cit., n. 130 ad art. 124 CO).

Questi interessi non possono essere riconosciuti dal momento in cui si sono

prodotti gli effetti della compensazione, come indicato dalla citata dottrina,

ma unicamente dal 1° gennaio 2005, come richiesto nella petizione e nei

successivi allegati (art. 86 CPC-TI).

5.

In conclusione

l’appello viene parzialmente accolto. Il giudizio del Pretore è riformato nel

senso che la petizione è accolta limitatamente a fr. 10'105,10 (oltre

interessi). A fronte di una pretesa di fr. 147'538.- l’attore risulta

soccombente in misura preponderante (pari a circa 14/15): la tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili saranno ripartite in base al grado di

soccombenza.

La sentenza del primo giudice è altresì da riformare per quanto attiene la

domanda riconvenzionale, che è integralmente respinta in considerazione di quanto

riconosciuto a favore dell’attore, e confermato dal Tribunale federale, nonché

in virtù delle risultanze di questo giudizio. Gli oneri dell’azione

riconvenzionale seguono l’integrale soccombenza della convenuta e attrice

riconvenzionale.

Gli oneri processuali della sentenza 22 novembre 2011 di questa Camera devono

parimenti essere modificati. In sede di appello l’attore aveva ridotto la sua

pretesa nei confronti della convenuta a fr. 136'866.- (domanda principale) e chiesto

la reiezione della domanda riconvenzionale (il cui valore era come noto di fr.

30'962.-), mentre la convenuta aveva postulato l’integrale reiezione del

gravame. L’attore ottiene parzialmente ragione sulla domanda principale (limitatamente

a fr. 10'105,10) e integralmente ragione per quanto attiene la reiezione della

riconvenzionale: considerati i due aspetti il suo grado di soccombenza in sede

di appello viene fissato a 4/5.

Per il presente giudizio, emanato a seguito di rinvio da parte del Tribunale

federale, non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili (v. II CCA 9

luglio 2012, inc. n. 12.2012.82).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC-TI, la

LTG 1965 e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

I. L’appello 31 marzo 2009 di AP 1 è parzialmente

accolto.

Di conseguenza la sentenza 5

marzo 2009 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza la AO 1 è condannata a pagare

a AP 1 fr. 10'105,10 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005.

2. La

tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 7'000.- dell’azione

principale sono a carico di AP 1 per complessivi fr. 8'400.-, per la rimanenza

a carico della AO 1. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 8’500.- per

ripetibili parziali.

3. La

domanda riconvenzionale è respinta.

4. La tassa di giustizia di fr. 500.- e

le spese di fr. 100.- dell’azione riconvenzionale, da anticipare (e già

anticipate) dalla convenuta e attrice riconvenzionale, rimangono a suo carico,

con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.

II. La domanda di intersecazione

contestuale all’appello è respinta.

III. Gli oneri processuali dell’appello consistenti

in:

a) tassa di

giustizia fr. 3'500.-

b) spese fr.

100.-

Totale fr.

3'600.-

anticipati dall’appellante, rimangono

a suo carico in ragione di 4/5 mentre per 1/5 sono a carico della parte

appellata. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per parti di

ripetibili di appello.

IV. Intimazione:

- __________

- __________

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).