12.2012.147
Società in nome collettivo - continuazione della società da parte di un socio senza liquidazione
6 dicembre 2013Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2012.147
Data decisione, Autorità:
06.12.2013, IICCA
Titolo:
Società in nome collettivo - continuazione della società da parte di un socio senza liquidazione
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
art. 552 CO
art. 579 CO
Incarto n.
12.2012.147
Lugano
6 dicembre
2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
inc. n. OR.2011.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa
con petizione 16 maggio 2011 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento dell’“importo minimo di fr. 171'000.-” oltre interessi del
5% dal 30 ottobre 2009 e il contestuale rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________;
domande
avversate dal convenuto che, con la risposta del 3 ottobre 2011, ha preliminarmente sollevato l’eccezione di irricevibilità della petizione;
eccezione
che il Pretore ha respinto con decisione incidentale 13 giugno 2012;
appellante
il convenuto che, con atto di appello 15 agosto 2012, chiede la riforma del
giudizio pretorile impugnato nel senso di accogliere l’eccezione di
irricevibilità, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
l’attore, con risposta 1° ottobre 2012, postula la reiezione del gravame, con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. Il 13 settembre 1995 AO 1 ha acquistato da AP 1, per fr. 71'000.-,
il 50% della “Fisioterapia B__________ e V__________” sita a __________
in via __________. A quel tempo AP 1 risultava essere l’unico titolare di
quello studio di fisioterapia. Con convenzione di medesima data, allegata all’“atto
di compra-vendita”, le parti hanno pattuito, in particolare, di dare allo studio
la dicitura esterna “Fisioterapia O__________ – V__________”, di gestire
individualmente la clientela, ma in comune “l’intero settore amministrativo
e meglio: a) la locazione […]; b) le attrezzature tecniche (lettini, apparecchi,
ecc.) e amministrative (scrivania, ecc.); c) la segreteria ed il personale
impiegato come fisioterapisti […]; d) la pulizia, il riscaldamento e ogni altra
spesa comune” (doc. A, inc. n. CM.2011.2). Il 2 gennaio 2006, le parti
hanno stipulato un’ulteriore convenzione “sull’occupazione degli
spazi lavorativi e sull’amministrazione della Fisioterapia O__________ e V__________,
in via __________, __________” (doc. C, inc. n. CM.2011.2). Con lettera raccomandata
29 gennaio 2009, AP 1 ha informato AO 1 di aver acquistato l’unità condominiale
nella quale si trova la “Fisioterapia O__________ – V__________” e
comunicato quanto segue “in virtù di questo, comunico la disdetta del
contratto d’affitto dello Studio di Fisioterapia per il 31 agosto 2009 e parimenti
è da considerarsi sciolta anche la comunione di lavoro relativa alla
Fisioterapia O__________ e V__________” (doc. E, inc. n. CM.2011.2). In
seguito alla ricezione di questa lettera, AO 1 ha adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione e, in occasione della
relativa udienza, le parti hanno concordato la scadenza inderogabile del
contratto di locazione per il 31 marzo 2010, fatta salva la possibilità per la
parte conduttrice (e meglio per AO 1) di disdirlo prima di tale data con
preavviso di 30 giorni per la fine di un mese (doc. F, G e H, inc. n.
CM.2011.2), ciò che AO 1 ha fatto il 25 settembre 2009 comunicando che avrebbe
liberato i locali per la fine del mese di ottobre 2009 (doc. I, inc. n.
CM.2011.2). Da quel momento egli ha trasferito altrove la sua attività.
B. Con
petizione 16 maggio 2011 (act. I), fallito il preventivo tentativo di
conciliazione (inc. n. CM.2011.2), AO 1 – a titolo di liquidazione della
società in nome collettivo a suo dire venuta in essere con AP 1 il 13 settembre
1995 e sciolta il 30 ottobre 2009 – ha chiesto la condanna di quest’ultimo al
pagamento dell’“importo minimo di fr. 171'000.-”, oltre interessi del 5%
dal 30 ottobre 2009 e il contestuale rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________. Egli ha in sostanza
preteso la restituzione della quota inizialmente conferita (fr. 71'000.-) e il
versamento delle “sue spettanze nel patrimonio sociale nella misura del 50%”
(investimento, valore della linea telefonica e goodwill). Il convenuto si è integralmente
opposto alla petizione, contestandone preliminarmente la ricevibilità. A tal
proposito egli ha preteso che, qualora il rapporto venuto in essere tra le
parti possa essere effettivamente qualificato di società in nome collettivo –
ciò che comunque egli contesta –, l’attore avrebbe semmai dovuto chiedere la
nomina di un liquidatore e non proporre un’azione creditoria, essendo la
liquidazione della società, a suo dire, la sola modalità possibile per sciogliere
i rapporti di dare e avere tra le parti (act. II). In replica, l’attore ha
integralmente avversato l’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto,
confermando il buon fondamento della propria richiesta (act. III). In occasione
dell’udienza preliminare 12 marzo 2012 le parti hanno confermato le proprie
contrapposte domande di giudizio e chiesto l’emanazione di una decisione
preliminare sull’eccezione di irricevibilità della petizione, l’attore proponendo
al giudice di assumere prima le seguenti prove: l’audizione dei testi A__________
R__________ e T__________ A__________, l’ispezione oculare e l’interrogatorio
formale di AP 1. Preso atto delle richieste delle parti, il Pretore ha ritenuto
giustificato “un giudizio preliminare sulla proponibilità delle domande di
causa, che potrà comunque essere pronunciato dopo una prima fase istruttoria
comprendente almeno l’audizione dei testi, che potrà essere effettuata dei
locali della fisioterapia V__________. L’interrogatorio di AP 1 verrà
eventualmente disposto in secondo tempo” (act. IV).
C. Esperita l’istruttoria (act. V), con decisione incidentale 13 giugno
2012, il Pretore ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal
convenuto, ha posto a carico di quest’ultimo la tassa di giustizia di fr. 2'000.-
e le spese, con l’obbligo altresì di rifondere all’attore fr. 3'000.- a titolo
di ripetibili. Il giudice di prime cure ha preliminarmente ritenuto opportuno
qualificare i rapporti venuti in essere tra le parti, sui quali le medesime
risultano discordanti: l’attore sostiene infatti che con il convenuto prendeva
parte a una società in nome collettivo, mentre per il convenuto nessun rapporto
societario era mai venuto in essere, definendo la relazione tra le parti quale
comunione di lavoro o contratto sui generis. Il Pretore, dopo aver ricordato le
condizioni in diritto per ammettere l’esistenza di una società in nome
collettivo, ha accertato che nel caso concreto, dagli atti e dalle allegazioni
delle parti, emerge che le medesime hanno inteso vincolarsi al fine di
esercitare in comune l’attività di fisioterapisti, presso uno studio comune
denominato “Fisioterapia __________ – __________”, che le stesse hanno
inteso condividere le spese comuni dello studio, gli spazi e parte delle
attrezzature ivi presenti (doc. A, B e C, inc. n. C.2011.12), che i
collaboratori dello studio erano pure assunti alle dipendenze di entrambe le
parti (testi A__________ R__________ e T__________ A__________, verbale 2
maggio 2012, pag. 1 e 3), e che per il resto è indubbio che scopo della
collaborazione era quello della ricerca di un profitto mediante l’esercizio
della professione a cui attore e convenuto erano abilitati. In tali
circostanze, indipendentemente dalla mancanza di un’iscrizione nel Registro di
commercio, per il primo giudice le parti costituivano una società in nome
collettivo ex art. 552 CO ed è dunque sulla base delle norme regolanti tale
istituto che egli ha analizzato la fattispecie. Il Pretore ha dunque ricordato
che di principio la società in nome collettivo, a seguito del suo scioglimento,
entra nella fase di liquidazione (art. 582 e seg. CO), che tuttavia tale
principio soffre un’eccezione nel caso in cui la stessa sia composta da due
soci, uno dei quali prosegue l’attività individualmente; giusta l’art. 579 CO,
infatti, quando vi siano soltanto due soci, quegli tra essi che non ha dato
motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze, continuare l’impresa
per conto proprio, rimborsando all’altro quanto gli spetta nel patrimonio
sociale. Ciò detto ed esposte la dottrina e la giurisprudenza concretamente
applicabili, il primo giudice è giunto alla conclusione che nella fattispecie,
sulla base delle emergenze istruttorie, appare chiaro che il convenuto ha
proseguito l’attività nella forma della ditta individuale, che di conseguenza l’art.
579 cpv. 1 CO trova piena applicazione e che pertanto le censure di AP 1 in merito all’irritualità della procedura avviata dall’ex socio AO 1 si manifestano infondate, non
dovendosi in concreto procedere ad alcuna preventiva liquidazione. Il primo
giudice ha quindi respinto l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal convenuto
(act. VI).
D. Con atto
di appello 15 agosto 2012 il convenuto chiede di riformare il citato giudizio pretorile
nel senso di accogliere l’eccezione di irricevibilità, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. L’attore, con risposta 1°
ottobre 2012, propone invece di respingere il gravame, con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado. Delle precise argomentazioni delle parti si dirà,
per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. La decisione
incidentale del Pretore è stata resa il 13 giugno 2012 e intimata lo stesso
giorno, sicché la procedura d'appello è retta dal nuovo CPC. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima
istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di
decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il
valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione
raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la
sentenza impugnata è una decisione incidentale di prima istanza resa in una
procedura ordinaria con valore di “almeno fr. 171'000.-”. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato, entro il
termine di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della sospensione
dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC),
l’appello 15 agosto 2012 è tempestivo, come pure la risposta 1° ottobre 2012
allo stesso.
2.
L’art.
310.
CPC prevede che con l’appello può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appello deve
essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve spiegare
non perché le sue argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore. Vale a dire che egli, nel proprio
allegato, deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal
giudice di prime cure e indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le
stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.
3.
Preliminarmente
si rileva che l’accertamento pretorile per il quale tra le parti era venuta in
essere una società in nome collettivo, contestato in prima sede dal convenuto,
non è stato censurato con l’appello. Una critica all’accertamento pretorile può
invece essere ravvisata laddove l’appellante conclude il suo memoriale pretendendo
che “nel caso concreto l’art. 579 cpv. 1 CO non può trovare applicazione”
(appello, pag. 5, n. 42) e a sostegno della sua tesi, in modo invero piuttosto
confuso, avanza in definitiva due censure:
3.1
L’appellante
sostiene, in primo luogo, che l’art. 579 CO non troverebbe applicazione nei casi in cui la società in nome collettivo è composta da due
liberi professionisti, come due fisioterapisti, poiché, essendo essi stessi il
valore predominante della società, se questi si separano non può esservi alcuna
continuazione dell’attività (appello, pag. 3, n. 18 a 20 e pag. 5, n. 40 e 41). Questa censura si esaurisce in mera allegazione di parte, irrilevante
dunque ai fini del presente giudizio, poiché non risulta – né
l’appellante lo pretende – che dottrina o giurisprudenza abbiano mai ammesso una
tale eccezione. Piuttosto, come nondimeno ricordato dall’appellante medesimo, “la
dottrina e la giurisprudenza hanno dato un’interpretazione molto estensiva di
questo articolo, applicandolo a molte fattispecie aggiuntive, persino sulla
base di un accordo tacito” (appello, n. 15 a pag. 3). Infatti – come già evidenziato dal Pretore – in base alla dottrina e alla
giurisprudenza questa disposizione, nonostante il suo tenore letterale, si
applica a tutti i casi in cui un socio di una società collettiva che ne conta
due esce dalla società stessa lasciandola in mano all’altro (decisione
impugnata, trattino 10 a pag. 3). Tant’è che questa Camera ha già ammesso
l’applicazione dell’art. 579 CO allo scioglimento di una società in nome
collettivo venuta in essere tra due ingegneri, e dunque – per utilizzare i
termini dell’appellante – due liberi professionisti (II CCA 5 gennaio 2001 inc.
n. 12.2000.153). La censura si rivela dunque infondata. A ogni modo, quand’anche
se ne potesse ammettere il buon fondamento, non sarebbe comunque atta a incidere
sulla decisione pretorile. L’appellante non ha infatti esposto nessun elemento atto
a provare che, nel concreto, lui e l’attore erano effettivamente “il valore
predominante” della società in nome collettivo venuta in essere tra di loro
o “personalmente l’impresa, che senza di loro non esiste”. L’adempimento
di queste circostanze non poteva essere ritenuto dall’appellante come manifesto
giacché egli non contesta che la società in nome collettivo disponeva di locali
(in locazione), di attrezzature e aveva alle proprie dipendenze due
collaboratori con un grado di occupazione del 100% rispettivamente del 50% (doc. A, inc. n. CM.2011.2 e verbale udienza 3 maggio 2012). In
simili circostanze, AP 1 non poteva limitarsi ad asserirne l’adempimento, ma doveva
provarlo o quantomeno indicare gli elementi atti a provarlo. In assenza di
indicazioni puntuali, nemmeno
le notifiche di tassazione prodotte agli atti (dall’attore) quale doc. C
soccorrono all’appellante, a prescindere dal fatto che egli non l’ha nemmeno preteso.
Alla luce di quanto esposto, su questo punto, il giudizio pretorile merita
conferma.
3.2
L’appellante
attira poi l’attenzione sul fatto che l’art. 579 cpv. 1 CO dispone che “il
socio può continuare l’impresa per conto proprio” e a tal proposito
asserisce che egli “non ha di certo voluto continuare la gestione della
Fisioterapia O__________ e V__________, ma al contrario […] ha fondato la sua
propria impresa” (appello, pag. 4, n. 22 e 26). Il Pretore è giunto alla
conclusione criticata dall’appelante dopo aver passato in rassegna i documenti
di causa nonché, in particolare, le emergenze istruttorie (testimonianze e ispezione
oculare). A fronte di ciò, l’appellante si è limitato in questa sede (appello,
pag. 4 e 5, n. 22 e seg.) a ribadire le tesi sostanzialmente già proposte con
la risposta 3 ottobre 2011 (cfr. per esempio pag. 7 e 8, n. 56 a 72), senza indicare per quali motivi i diversi accertamenti del Pretore sarebbero errati. Questa
censura si rivela dunque nulla per carenza di motivazione conforme all’art. 311
CPC. A ogni modo, quand’anche la censura potesse essere esaminata, dovrebbe
essere respinta in quanto infondata.
3.2.1
Nel proprio
giudizio, il Pretore ha ritenuto che “nel caso in rassegna, dalle emergenze
istruttorie, traspare che il convenuto ha
proseguito la propria attività di fisioterapia nei locali precedentemente in
uso alla società in nome collettivo, con l’ausilio del personale
precedentemente alle sue dipendenze e delle attrezzature del caso” e, a tal proposito, ha indicato che i testi escussi si sono così
espressi: “esercito la mia professione di fisioterapista alle dipendenze di AP
1.
Sono dipendente dal 2009, nei locali dello studio dove ci troviamo
unitamente al titolare, ed alla collegaT__________ A__________. Lavoro a tempo
pieno. Prima del novembre 2009 esercitavo già la stessa attività nello stesso
modo, ma alle dipendenze, oltre che di AP 1, di AO 1. Fino al ’95 invece di AO
1, il contitolare dello studio era __________ B__________ ed io ero sempre alle
loro dipendenze da quando ho iniziato l’attività in Svizzera nel marzo 1995. Il
passaggio dallo studio O__________ – V__________ a Studio V__________ è
avvenuto con una disdetta del contratto di lavoro precedente e l’inizio del
nuovo contratto immediatamente dopo. Il rapporto lavorativo è continuato
praticamente senza interruzioni, senza liquidazioni particolari o conteggi
relativi alle vacanze […]. A partire dal momento della partenza di AO 1, la
struttura dello studio è rimasta praticamente invariata, anche nelle
attrezzature” (teste A__________ R__________, verbale 3 maggio 2012, pag. 1
e 2) e ancora “lavoro alle dipendenze di AP 1 come fisioterapista nei locali
in cui ci troviamo con un grado di occupazione di ca. 50%. Sono dipendente di AP
1.
dal primo novembre 2009. In precedenza, dal novembre 2006, svolgevo la
medesima attività alle dipendenze di AO 1 e AP 1. […] Il passaggio da un
contratto all’altro è avvenuto senza particolari conteggi di liquidazione o
saldi vacanze, praticamente senza soluzione di continuità. Esercito la
professione sempre negli stessi locali che da allora non hanno subito modifiche
né nella struttura, né nell’attrezzatura” (teste T__________ A__________,
verbale 3 maggio 2012, pag. 3). In tali circostanze, per il primo giudice,
indipendentemente dal punto a sapere quale sia il patrimonio sociale
suscettibile di indennizzo in favore dell’attore – questione che va rinviata al
giudizio di merito –, appare chiaro che il convenuto ha proseguito l’attività
nella forma individuale.
3.2.2
L’appellante,
a sostegno della sua tesi, asserisce che “la Fisioterapia O__________ e V__________
occupava degli spazi in locazione. L’appellante ha acquistato i propri locali e
anche altri contigui che sono poi stati locati a terzi, assumendosi quindi un
rischio imprenditoriale completamente nuovo” (appello, pag. 4, n. 27 e 28).
Sennonché l’uso a titolo locativo o in proprietà non è circostanza atta a
mutare che si tratti dei medesimi locali. Il Pretore ha dunque correttamente
osservato che il convenuto ha proseguito la propria attività
di fisioterapia nei medesimi locali che prima erano utilizzati dalla società in
nome collettivo, la cui struttura, per ammissione del
medesimo convenuto, è perfino rimasta invariata
rispetto all’ottobre 2009 (ispezione oculare, verbale 3 maggio 2012, pag. 4).
L’appellante continua poi argomentando che egli “non ha tacitamente ripreso
il personale, ma ha assunto quelli che erano stati licenziati della
Fisioterapia O__________ e V__________” (appello,
pag. 4, n. 29). Sennonché le testimonianze dei
collaboratori mostrano che questa fase di licenziamento è stata un mero
esercizio di stile, poiché, concretamente, il rapporto di lavoro non è mutato. Il
teste A__________ R__________ ha infatti dichiarato che “il passaggio dallo
studio __________ – __________ a Studio __________ è avvenuto con una disdetta
del contratto di lavoro precedente e l’inizio del nuovo contratto
immediatamente dopo. Il rapporto lavorativo è continuato praticamente senza
interruzioni, senza liquidazioni particolari o conteggi relativi alle vacanze.
Mi viene mostrato il doc. 3, che riconosco essere la lettera di disdetta che ho
sottoscritto per ricevuta. AO 1 non l’ha firmata perché mi è stato detto, non
ricordo più se da lui, che si era rifiutato di sottoscriverla. A quel momento
non avevo ancora firmato nessun contratto, ma AP 1 mi aveva confermato la disponibilità sua a continuare con il contratto di lavoro” (verbale 3
maggio 2012, pag. 1) e la teste T__________ A__________ che “mi viene
mostrato il doc. 2 che riconosco essere copia della disdetta del contratto di
lavoro che ho sottoscritto per ricevuta. Non era firmata da AO 1 poiché si era
rifiutato di farlo ma a me non ha causato nessuna preoccupazione perché AP 1 mi aveva offerto la sua disponibilità a continuare la collaborazione dall’1.11.2009. Il passaggio
da un contratto all’altro è avvenuto senza particolari conteggi di liquidazione
o saldi vacanze, praticamente senza soluzione di continuità” (verbale 3
maggio 2012, pag. 3). Il Pretore ha dunque correttamente concluso che in simili
circostanze il convenuto ha
proseguito la propria attività di fisioterapia pure con l’ausilio del personale
precedentemente alle dipendenze della società in nome collettivo. Anche l’affermazione
dell’appellante per la quale egli “non ha ripreso i pazienti della
Fisioterapia O__________ e V__________, ma soltanto i propri” (appello, pag. 4, n. 30) stride con le risultanze istruttorie. Il teste A__________ R__________
ha infatti affermato che “alcuni [pazienti] hanno scelto di restare. È
successo un paio di volte che dei pazienti siano andati da Ortelli e poi
tornati da noi” (verbale 3 maggio 2012, pag. 2). Infine
nemmeno ciò che l’appellante adduce a proposito delle attrezzature (appello,
pag. 4, n. 31) gli soccorre, poiché “il valore del materiale” è semmai una
questione che concerne la quantificazione del patrimonio sociale suscettibile
di indennizzo a favore dell’attore e che va dunque rinviata al giudizio di
merito, mentre la circostanza di aver “proposto all’appellato di prendersi
quello che voleva” – comunque ancora da dimostrare – non muta il fatto che egli ha proseguito la propria attività di
fisioterapia con le medesime attrezzature che fino a ottobre 2009 erano
utilizzate dalla società in nome collettivo. Il teste A__________ R__________
ha infatti affermato “esercito la mia professione di fisioterapista alle
dipendenze di AP 1. Sono dipendente dal 2009 […]. Prima del novembre 2009
esercitavo già la stessa attività nello stesso modo, ma alle dipendenze, oltre
che di AP 1, di AO 1. […] A partire dal momento della partenza di AO 1, la
struttura dello studio è rimasta praticamente invariata, anche nelle
attrezzature” (verbale 3 maggio 2012, pag. 1 e 2) e la teste T__________ A__________
“sono dipendente di AP 1 dal primo novembre 2009. In precedenza, dal novembre 2006, svolgevo la medesima attività alle dipendenze di AO 1 e AP 1.
[…] Esercito la professione sempre negli stessi locali che da allora non hanno
subito modifiche né nella struttura, né nell’attrezzatura” (verbale 3
maggio 2012, pag. 3).
3.2.3
Alla luce di
quanto precede si impone di concludere, diversamente da quanto pretende
l’appellante, che egli non ha fondato “una propria impresa”, bensì ha proseguito
l’attività nella forma della ditta individuale, come ritenuto dal primo
giudice. Ne segue che la conclusione pretorile per la quale “l’art. 579 cpv. 1 CO trova in specie piena applicazione e le censure di AP 1 in merito all’irritualità della procedura avviata
dall’ex socio AO 1 si manifestano infondante, non dovendosi in casu procedere
ad alcuna preventiva liquidazione” non presta il
fianco a critica alcuna. L’appello presentato dal
convenuto, nella misura in cui è ricevibile, deve dunque essere respinto e la
decisione impugnata confermata.
4.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono disciplinate
dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG). Nel caso
concreto il valore litigioso è di “almeno fr. 171’000.-”, determinante
anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. La tassa di giustizia di
appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG, tenuto anche
conto del fatto che il Pretore ha prelevato le spese giudiziarie in funzione
dell’art. 104 cpv. 2 CPC. L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è
stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi
motivi,
richiamati
la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello
15.
agosto 2012 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2.
Le
spese processuali di fr. 1'000.-
sono poste interamente a carico dell’appellante, il quale rifonderà
all’appellato fr. 2’500.- per ripetibili d’appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (nella pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se
il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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