12.2012.148
Contratto di appalto. Mercede
17 febbraio 2014Italiano25 min
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Numero d'incarto:
12.2012.148
Data decisione, Autorità:
17.02.2014, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto. Mercede
APPALTO
MERCEDE
MERCEDE A CORPO
art. 373 CO
art. 374 CO
Incarto n.
12.2012.148
Lugano
17 febbraio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Canepa Meuli
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.75
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione 13
luglio 2004 da
AO 1
patr. dall’ RA 1
contro
AP 1
patr.
con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 30'248.- oltre interessi, importo ridotto in sede di
conclusioni a fr. 28'481.55 (in via subordinata a fr. 21'102.-), e il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ UEF di Mendrisio,
con protesta di tasse, spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore con giudizio 13 giugno 2012 ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 21'102.- oltre interessi al 5% dal 24 ottobre 2003 rigettando
in via definitiva, per pari importo, l’opposizione interposta al PE n. __________
UEF di Mendrisio, con aggiudicazione di tasse e spese alle parti secondo il
grado di soccombenza e ripetibili parziali all’attore;
appellante
la convenuta, la quale con appello 20 agosto 2012 chiede la riforma del
giudizio impugnato con la reiezione della petizione dell’attore, con tasse e
spese interamente a carico dell’attore e protesta di ripetibili di primo e
secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1, titolare di un’omonima impresa di tubazioni, impianti di
riscaldamento e sanitari (doc. A), tra dicembre 2002 e maggio 2003, ha partecipato alla ristrutturazione della palazzina di F a C,
rifacendo gli impianti sanitari e di riscaldamento. Per far fronte ai lavori di
ristrutturazione dello stabile, la Banca __________, quale mutuante, e il proprietario
dello stabile, quale committente, avevano conferito mandato a AP 1 di
controllare il regolare utilizzo del credito di costruzione mediante un accordo
(DL) sottoscritto il 25 settembre 2002 (doc. 2).
Il 18 settembre 2003 AO 1 ha emesso una fattura finale dell’importo
complessivo di fr. 150'248.- (fr. 139'636.- + fr. 10'612.- di IVA) (doc. B)
all’indirizzo di AP 1, da cui ha dedotto acconti versati per fr. 120'000.- (doc.
M, M1, N, N1, O, O1), e ha chiesto il pagamento a saldo di fr. 30'248.-. Alla
fattura è pure stata allegata copia di un’offerta, non datata, indirizzata alla
stessa AP 1 per un importo di fr. 139'636.-, IVA esclusa (doc. C). Dopo un sollecito
di pagamento del 21 ottobre 2003, risultato infruttuoso, AO 1 ha fatto spiccare contro AP 1 il PE n. __________ dell’UE di Mendrisio (doc. H) per l’importo di
fr. 30'248.-- oltre interessi al 5% dal 24 ottobre 2003, contro il quale è
stata interposta opposizione.
B. Con petizione 13 luglio 2004 AO 1 ha postulato la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 30'248.- oltre interessi al 5% dal 24 ottobre 2003, e il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di
Mendrisio. La convenuta, in risposta, ha chiesto la reiezione della petizione,
eccependo l’inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e
conseguentemente la carenza di legittimazione passiva per quanto la concerneva.
A suo dire, il contratto di appalto si sarebbe perfezionato direttamente tra il
proprietario della palazzina e l’attore, la sua funzione essendosi limitata
alla sola DL. Con la risposta di causa, la convenuta ha denunciato in lite il proprietario
F, che non è intervenuto. Riguardo all’ammontare del credito, la convenuta ha
poi rilevato che, sempre e comunque per conto del proprietario della palazzina,
mai sarebbe stata accettata l’offerta prodotta dall’attore, essendosi invece
pattuita una mercede omnicomprensiva di fr. 120'000.-, ampiamente soluta con i
pagamenti degli acconti, a suo dire, anche questi, sempre versati per conto del
proprietario della palazzina. Con la replica l’attore ha sostanzialmente
riproposto le sue richieste creditorie e ha ribadito di ritenere la convenuta
quale unica committente del contratto di appalto e non già il proprietario
dell’immobile ristrutturato. Circostanza che ha contestato ancora in duplica la
convenuta, sostenendo altresì, quo all’ammontare della pretesa creditoria, la
completa estinzione della stessa con gli acconti, la mercede essendo stata a
suo dire preventivamente stabilita con il proprietario in un importo fisso. Esperita
l’istruttoria di causa, in sede di conclusioni l’attore ha ridotto la sua
pretesa creditoria a fr. 28'481.- avvalendosi delle risultanze della
documentazione da lui prodotta, o, in via subordinata, a fr. 21'102.-, con
riferimento alle verifiche compiute dal perito giudiziario, mentre la convenuta
ha riproposto la sua richiesta di reiezione della petizione.
C. Con sentenza
del 28 gennaio 2010, il Pretore di Mendrisio Nord ha ammesso l’eccezione di
carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e di conseguenza
respinto la petizione. L’appello 19 febbraio 2010 di AO 1 è stato accolto da questa
Camera con sentenza 7 dicembre 2011 (inc.12.2010.43), nella quale ha confermato
l’esistenza di un rapporto contrattuale di impresa generale tra il proprietario
della palazzina da ristrutturare e AP 1, atteso che la concessione del credito
di ristrutturazione al proprietario era stata vincolata dalla banca
finanziatrice all’aggiudicazione dei lavori alla convenuta. Circostanza questa,
pure emersa in una causa parallela (II CCA 2 febbraio 2010, inc. 12.2010.148)
promossa dal proprietario della palazzina contro la stessa convenuta, motivo
per cui l’accertamento dell’esistenza di un contratto di impresa generale tra
il proprietario della palazzina e la convenuta relativamente alla
ristrutturazione, è stato ritenuto fatto notorio anche nella presente vertenza.
Ciò posto, alla luce delle tavole processuali, questa Corte ha verificato che
nulla permetteva di escludere nel caso di specie la regola secondo la quale in
presenza di un contratto di impresa generale, l’impresa generale conclude i
contratti con i subappaltatori in nome proprio e per proprio conto, e che pure,
almeno di principio, non esiste alcuna relazione diretta tra il subappaltatore
e il proprietario. La sentenza pretorile è così stata riformata nel senso che
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata respinta e l’incarto
rinviato alla prima istanza, affinché si pronunciasse sulle domande di causa
attoree, in particolare per quel che concerne l’accertamento dell’esistenza e
dell’ammontare di un credito residuo dell’attore e di eventuali opere
supplementari commissionate direttamente dal proprietario della palazzina
all’attore, queste indipendentemente dal contratto di impresa generale concluso
con la convenuta.
D. Il
Pretore di Mendrisio-Nord ha nuovamente statuito sulla fattispecie con
decisione 13 giugno 2012, partendo dalla premessa, scaturita dall’esame
esperito da questa Camera nella sua decisione 7 dicembre 2011, che tra le parti
sussistesse un contratto di appalto. Egli ha qualificato come infondata la tesi
della convenuta circa un presunto accordo di remunerazione a corpo, per la
quale non ha rinvenuto nelle tavole processuali alcun riscontro oggettivo, atto
a provarla con certezza. Valutando le prove documentali e alcune deposizioni
testimoniali ha pure escluso che il credito residuo vantato dall’attore
comprendesse anche la remunerazione di opere supplementari, ordinate
direttamente dal proprietario dello stabile, che esulavano dal rapporto
contrattuale delle parti in causa, siccome ha ritenuto confermato in
istruttoria che il valore di queste era già stato dedotto dal consuntivo, prima
dell’inoltro della petizione. Il giudice di prime cure, appurato che la mercede
dovesse essere fissata secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore
e non a corpo, ha quindi fatto ampio riferimento agli accertamenti peritali,
risolvendo anche l’ulteriore eccezione sollevata dalla convenuta, secondo la
quale non tutti i lavori fatturati erano stati effettivamente eseguiti. Per
quantificare la pretesa creditoria il primo giudice si è quindi appoggiato alle
risultanze della perizia. Il Pretore ha accertato che alcune opere preventivate
non erano state eseguite, motivo per cui ha dedotto il loro valore dalla
pretesa vantata dall’attore, e ha stabilito in fr. 21'102.- oltre interessi il
residuo ancora dovuto a quest’ultimo. La petizione è stata quindi parzialmente
accolta e le tasse, spese e ripetibili aggiudicate secondo il grado di
soccombenza.
E. Con
appello 20 agosto 2012, AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio pretorile, nel
senso di respingere la petizione e porre interamente a carico dell’attore le
tasse e spese fissate dal Pretore, con richiesta di ripetibili di primo e
secondo grado. L’appellante ha ribadito che la mercede dovuta per l’esecuzione
dei lavori, fissata verbalmente e per atti concludenti, sarebbe stata omnicomprensiva
e di esattamente fr. 120'000.-. Tale importo fisso sarebbe l’unica forma di
mercede ipotizzabile nelle particolari circostanze dell’operazione che vedeva
coinvolto il proprietario della palazzina e la banca finanziatrice e per questo
era stata imposta dall’appellante quale condizione, siccome era a conoscenza
del montante del prestito concesso dalla banca. Il Pretore non avrebbe dato la
giusta valenza al doc. 3 che rappresenterebbe un preventivo. I tempi di
richiesta dei pagamenti da parte dell’attore confermerebbero la tesi di una pattuizione
di una mercede a corpo, l’ultima rata essendo stata versata in coincidenza con
la fine dei lavori, mentre la fattura finale sarebbe stata inviata con ritardo
rispetto alla conclusione delle opere. L’appellante sottolinea che proprio la tempistica
dell’emissione delle fatture, dei pagamenti e delle riunioni, in particolare
quella di aprile 2003, indetta “in emergenza”, quale reazione all’invio da
parte dell’attore di un consuntivo di fr. 180'000.-, sarebbero determinanti per
giungere alla conclusione che le parti abbiano concordato una mercede a corpo.
L’appellante contesta pure la conclusione del giudice di prima istanza che ha
considerato che il fatto di aver ricordato al proprio partner contrattuale,
durante la riunione dell’aprile 2003, un tetto massimo di spesa di fr.
120'000.- per opere sanitarie e idrauliche non costituisce alcuna prova certa
della sussistenza di un accordo delle parti su una mercede a corpo. Il Pretore
avrebbe poi a torto ritenuto più convincenti le testimonianze del proprietario
della palazzina e del di lui figlio, sentiti senza dilazione di giuramento, per
rapporto a quelle degli altri testimoni, che invece avrebbero suffragato la
tesi della pattuizione di una mercede a corpo.
F. AO 1,
con risposta 19 settembre 2012, ha per parte sua postulato la reiezione
dell’impugnativa, protestando tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.
L’appellato ha definito come corretto quanto determinato dal primo giudice e ne
ha ribadito le conclusioni, secondo le quali non esistono prove documentali e
testimoniali per confermare la pattuizione di una mercede omnicomprensiva.
Controparte non avrebbe motivato compiutamente il proprio gravame, ma avrebbe
presentato una versione dei fatti soggettiva, priva di riscontri probatori. Delle
ulteriori osservazioni con cui l’appellato chiede la reiezione del gravame, si
dirà, se necessario, nei considerandi successivi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art.
405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137
III 127, consid. 2). Nel presente caso la decisione pretorile è stata intimata
alle parti il 13 giugno 2012, sicché la procedura di
appello è retta dal nuovo CPC.
2. Nella sentenza 7 dicembre 2011 (inc. 12.2010.43, consid. 8.3) questa
Camera ha già esaminato e confermato l’esistenza di un rapporto contrattuale
diretto nella forma del contratto di appalto ai sensi dell’art. 363 e segg. CO tra
l’attore e la convenuta, motivo per cui le considerazioni di diritto esposte in
quella sede e nel medesimo incarto sono integralmente richiamate. Rimane ora da
accertare se tra le parti ci sia stato un accordo riguardo ad una remunerazione
a corpo, nella somma omnicomprensiva di fr. 120'000.-, come sostiene
l’appellante, oppure, come riconosciuto invece dal giudice di prima istanza e sempre
ribadito dall’appellato, la remunerazione dovesse avvenire a misura in base al
valore del lavoro e le spese dell’appaltatore.
3. Il
contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella
preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è
preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374
CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione
dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo
il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, n. 6 ad art. 373 CO). Chi sostiene che sia stata pattuita una
mercede a corpo ai sensi dell’art. 373 cpv. 1 CO ha l’onere della prova,
indipendentemente dalla sua posizione processuale (Zindel/Pulver, op.cit., n. 37 ad art. 373 CO). Nel caso in
cui una chiara pattuizione delle parti di una mercede a corpo non sia certa o
nel dubbio, si deve concludere per l’applicazione dell’art. 374 CO, la norma
assurgendo a disposizione complementare contrattuale, in assenza di accordo
contrario delle parti (Gauch, Der
Werkvertrag, Zurigo, 2011, 5a edizione, nota 1014). In ogni caso, e
comunque, questa interpretazione dottrinale confermata nella giurisprudenza
(DTF 4C.23/2004 del 14.12.2004 cons. 3.1,4C.346/2003, del 26 ottobre 2004, cons. 3.1. Gautschi in Berner
Kommentar, nota 2b ad art. 374 CO) non esime il giudice da un esame delle
circostanze concrete. Nella fattispecie dai documenti agli atti non si rileva alcun
accordo scritto delle parti relativamente ad una pattuizione della mercede a
corpo. Invero non è necessaria la forma scritta, ma gli accordi delle parti in
punto alla remunerazione possono anche essere stati conclusi verbalmente o per
atti concludenti, purché in modo chiaro e univoco. Inoltre la pattuizione di un
prezzo fisso può avvenire già al momento della stipulazione del contratto o
della delibera dei lavori oppure ancora in corso d’opera (Gauch, op. cit., nota 1015).
3. Le
tavole processuali vanno quindi nel caso concreto interpretate secondo il
principio dell’affidamento ((DTF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid.
3.1; 128 III 265 consid. 3), cercando il senso che, secondo le regole della
buona fede, ogni parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni
e ai comportamenti dell’altra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze (DTF
131 III 268 cons. 5.1.3), dei reciproci interessi e delle loro condizioni
personali e professionali (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch,
Zürcher Kommentar, n. 364 e rif. ad art. 18 CO). Il principio dell'affidamento
permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o
di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima
volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).
` 4. Nella causa parallela avviata da F, proprietario della palazzina, contro
AP 1, strettamente connessa come si è già rilevato nel giudizio 7 dicembre 2011
(inc. 12.2010.43, con riferimento a II CCA 2 febbraio 2010, inc. 12.2008.148,
in RtiD II-2010, n. 45c pag. 694), per cui i fatti riconosciuti in quell’ambito
posso essere ritenuti notori anche in questa sede, è emerso che tra il
proprietario e l’appaltatrice generale era stato concluso un contratto, in
forma scritta, che richiamava le norme SIA 118 e che prevedeva tra l’altro che
la retribuzione delle prestazioni dell’appaltatore sarebbe avvenuta a misura
sulla base dei relativi prezzi e delle quantità indicate per un importo di offerta
netto. In corso d’opera si sono riscontrate spese di ristrutturazioni molto
maggiori rispetto a quanto inizialmente previsto, tanto che l’appaltatrice
generale ha più volte aggiornato i calcoli iniziali ed è sorta una vertenza tra
la stessa e il proprietario, oggetto della causa inc. 12.2008.148.
4.1. Nel
caso qui in esame, invece, contrariamente a quanto fatto con il proprietario F,
l’appellante, in qualità di appaltatrice generale, non ha concluso alcun
accordo scritto con il titolare della ditta di impianti sanitari, subappaltatrice.
Il doc. 2 agli atti, e le risultanze dell’istruttoria (teste F D, verbale di
udienza 11 ottobre 2005, pag. 14, interrogatorio formale F B, 21 ottobre 2005,
pag. 31), inducono a concludere che la ristrutturazione della palazzina abbia
potuto avvenire soltanto perché la Banca __________ ha concesso il
finanziamento a condizione che l’esecuzione delle opere venisse affidata a AP 1. In più dall’accordo doc. 2, si rileva che “…per l’utilizzo del credito, conformemente alle
condizioni sono determinanti per il fiduciario...b) la descrizione e/o i piani
dell’oggetto, i preventivi dettagliati, nonché i contratti d’opera e di
fornitura da stipulare nel corso della costruzione”.
Si può
pertanto presumere che l’appellante, oltre che come appaltatore generale ma a
maggior ragione per la sua posizione di “fiduciario garante”, avesse tutto
interesse a mettere nero su bianco i singoli accordi che avrebbe concluso con i
subappaltatori, nel caso specifico quindi anche con l’attore AO 1. E ciò,
considerato pure che le competeva la direzione lavori e doveva vigilare sull’utilizzo
del credito di costruzione e, per conseguenza, anche sulla posizione assunta dal
proprietario riguardo alle scelte esecutive e degli artigiani. Avrebbe quindi
dovuto e potuto allestire preventivi chiari, fissare gli accordi contrattuali
in modo inequivocabile, gestire le delibere agli artigiani e controllare
l’esecuzione dei lavori e la fatturazione con diligenza particolare. Agli atti
invece nulla emerge di concreto in questo senso, né dalle prove documentali né
dalle testimonianze assunte.
4.2 L’appellante
non può dunque sostenere che la fissazione di una mercede a corpo con l’attore AO
1 sarebbe l’unica forma di mercede ipotizzabile nelle particolari circostanze
dell’operazione che vedeva coinvolti il proprietario e la banca finanziatrice.
Questa conclusione, del tutto soggettiva, non può essere condivisa. Al
subappaltatore non può essere rimproverato nulla al riguardo, visto che nemmeno
era tenuto a sapere quali fossero gli accordi di finanziamento a monte
dell’operazione di ristrutturazione. Semmai il fatto di contenere i costi entro
la linea di credito concessa dalla banca, peraltro dagli atti nemmeno
determinata in concreto per i lavori eseguiti dall’attore, era una questione
che riguardava personalmente l’appaltatore generale e di cui egli solo avrebbe
dovuto tenere conto, in virtù dell’accordo di cui al doc. 2, anche nella
stipulazione dei vari contratti di subappalto con gli artigiani.
4.3 Parimenti
pretestuosa è la tesi secondo cui dalla tempistica con la quale sono state
fatte le richieste degli acconti e l’invio della fattura finale, si dovrebbe
concludere per la pattuizione di una mercede a corpo. Il pagamento dell’ultimo
acconto è avvenuto a maggio 2003 (doc. F), mentre la fattura a saldo è stata
emessa il 18 settembre successivo (doc. B). Da queste circostanze di
fatto non si può dedurre alcunché ai fini delle pattuizioni contrattuali. A settembre
2003, anche se il lavori erano stati terminati nel maggio precedente, la
richiesta del pagamento a saldo da un punto di vista strettamente giuridico era
ancora perfettamente esigibile, poco importa quanto abbia atteso l’artigiano
per inviarla. Vero è soltanto, come è emerso dalle testimonianze assunte (teste
S R, verbale di udienza 8 maggio 2005 pag. 9, teste G T, verbale di udienza 11
ottobre 2005) che non appena l’attore AO 1 presentò il consuntivo, iniziarono
le discussioni e le contestazioni tra le parti qui in causa e il proprietario, che
si sono anche trovati “in urgenza” per discutere del preventivo e dei costi.
Prima di tale incontro non esiste prova certa che la retribuzione fosse stata
oggetto di discussione specifica tra le parti, men che meno nel senso che le
stesse fossero concordi su un suo importo massimo di fr. 120'000.-, a corpo.
Dalle testimonianze emerge invero che la convenuta ha gestito la delibera
dell’appalto e il controllo dei lavori eseguiti senza tenere troppo in
considerazione l’aspetto dei costi, che pur era essenziale data la sua
posizione di garante del proprietario con la banca finanziatrice, di
appaltatrice generale e di DL. Mai è stato sottoscritto un contratto o un
accordo, in cui fosse chiaro che la delibera avveniva solo a condizione di
avere un prezzo fisso (in presenza poi di una ditta concorrente meno cara,
teste S R, verbale di udienza 8 marzo 2005 pag. 16, teste F, verbale di udienza
11 ottobre 2005, pag. 34, interrogatorio formale F B, verbale di udienza 11
ottobre 2005, pag. 5). Mai sono stati pretesi bollettini di lavoro (giuramento
di edizione di F B verbale di udienza 11 ottobre 2005) o attestazioni sullo
stato di avanzamento lavori (teste S R, verbale di udienza 8 marzo 2005, pag. 7
e 8). Soltanto nel momento in cui è stato inviato il consuntivo, poi
controllato da un dipendente della convenuta che si occupava anche in corso
d’opera a ogni richiesta di pagamento dell’artigiano di “spuntare” dal
preventivo le opere previste per capire se la cifra (leggasi richiesta dall’attore)
era giustificata oppure no (teste S R, verbale di udienza 8 marzo 2005,
pag. 7 in fine e 8), la convenuta ha preteso che i lavori della ditta di
sanitari e idraulica dovessero essere remunerati a corpo, tesi che ha portato
avanti fino in questa sede.
5. Stabilito che i rimproveri mossi dall’appellante alla valutazione
operata dal Pretore che non avrebbe tenuto in debita considerazione le circostanze,
non sono suffragati da alcun riscontro certo e oggettivabile, ma sono frutto di
una valutazione soggettiva delle stesse circostanze, questa Corte non può che
confermare il giudizio pretorile, corretto nella valutazione delle prove. Il
principio dell'affidamento permette infatti di imputare a una parte il senso
oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo comportamento anche qualora ciò
non corrisponda alla sua intima volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III
118 consid. 2.5).
5.1 Dalle
testimonianze assunte nemmeno può essere dedotto che tra AO 1 e AP 1 ci fosse
stato un accordo verbale o per atti concludenti sulla remunerazione a corpo. Il
Pretore giustamente ha messo in evidenza, sulla base della testimonianza di S R,
che se ne parlò con il proprietario, nel senso di renderlo attento delle
disponibilità finanziarie per i costi dei vari artigiani in considerazione
della linea di credito concessa, ma a questo incontro non era presente l’appellato
(verbale di udienza 8 marzo 2005, pag. 7). Si è quindi trattato di una
dichiarazione unilaterale della convenuta all’indirizzo del proprietario.
Sempre secondo lo stesso testimone in un altro incontro, quello “in emergenza”,
indetto dopo la presentazione del consuntivo, in cui era pure presente l’attore,
era stato ricordato “che noi, (leggasi AP 1),
avevamo fissato in fr. 120’000 il prezzo totale”, (verbale di udienza
citato pagina 8). La conclusione del giudice di prime cure, secondo il quale il
fatto di avere ricordato al proprio partner contrattuale un tetto massimo di
spesa che si riteneva di poter pagare non costituisce alcuna prova certa della
sussistenza di accordo di una remunerazione a corpo dell’importo indicato, non
può che essere confermata.
5.2 L’appellante
rimprovera al Pretore di avere a torto considerato più convincente la
testimonianza del proprietario della palazzina F, per rapporto alle altre,
perché questi si sarebbe impegnato ad assumere il costo di determinate opere
fornite dall’attore, quindi avrebbe avuto un interesse manifesto a fare in modo
che la convenuta fosse condannata a pagare quanto più possibile, e in questo
senso, in sede di audizione testimoniale, non avrebbe potuto fare altro che
suffragare la tesi dell’attore. A seguito della ristrutturazione della
palazzina di C di proprietà del teste, è noto, sono nate due vertenze. Quella
qui in esame, che vede coinvolti l’appaltatore generale e un subappaltante,
promossa con petizione 13 luglio 2004 e una seconda, promossa più tardi, il 1°
febbraio 2005 dal proprietario (inc. 12.2008.148) e teste in questa sede,
contro la stessa convenuta, ma in ragione dell’appalto generale e che si è già
conclusa con giudizio 2 febbraio 2010. Con questa seconda causa il teste F ha
chiesto il pagamento di lavori non eseguiti e fatturati, di danni e un
risarcimento per opere difettose. In quella vertenza non si riscontra in linea
generale alcun riferimento diretto alle prestazioni dell’attore eseguite in
subappalto. In sede di udienza preliminare la convenuta si era opposta
all’audizione di F e del figlio, in quanto, a suo dire, potenzialmente
avrebbero potuto ricavare vantaggi dall’esito della lite. La lite è stata loro
peraltro denunciata dalla convenuta, senza alcun seguito. Con ordinanza 8 marzo
2005 (verbale di udienza pag. 16) il giudice ha ammesso l’audizione di F, pur
senza delazione di giuramento. La sua audizione è avvenuta in applicazione del
CPC-TI. Il giudice di prima istanza ha ritenuto che quel testimone non avesse
alcun interesse a smentire la tesi della convenuta in punto al tipo di mercede
e al suo ammontare. Al contrario, vista la rivalsa prospettata nei suoi
confronti in caso di condanna (in ragione anche della denuncia in lite) egli
avrebbe semmai avuto un ipotetico interesse a confermare una remunerazione di
fr. 120'000.- (minore rispetto a quella richiesta dall’attore). Questa
deduzione del Pretore risulta corretta, visto che nel contesto di un contratto
di impresa generale, il subappaltante, nella fattispecie l’attore, non dispone
di un diritto al compenso verso il committente, bensì solo verso l’appaltatore
principale, il quale, potrebbe rivalersi sul committente in sede di
liquidazione. A ciò si aggiunga anche che nel contratto di appalto generale
sottoscritto dal proprietario e dalla convenuta AP 1, prodotto nell’incarto 12.2008.148
quale doc. M, la remunerazione delle prestazione dell’appaltatore era stata
fissato a misura, sulla base dei prezzi e delle quantità indicati nelle varie
offerte degli artigiani, per un importo solo stimato, le parti essendo
consapevoli che la ristrutturazione avrebbe potuto comportare anche spese
maggiori e impreviste. Questa pattuizione non escludeva assolutamente il rischio
per il proprietario, qui sentito come teste, di dover pagare anche costi
maggiori di quelli ipotizzabili. Quindi egli avrebbe potuto, seguendo il suo
interesse, confermare la pattuizione di un importo a corpo tra le parti in
causa, cosa che invece non ha fatto. Il Pretore non ha pertanto commesso alcun
errore tenendo in considerazione anche la sua deposizione testimoniale.
5.3. L’appellante
rimprovera al primo giudice di non avere considerato il doc. 3, che sarebbe
un’ulteriore prova della volontà delle parti di fissare una mercede a corpo per
opere da idraulico. Questa affermazione è del tutto pretestuosa e rasenta la
temerarietà. Il documento è stato da lei prodotto in sede di duplica con la
numerazione 4, poi corretta in 3. Nella lista di allegati è stato catalogato
come “Documento interno __________ -preventivi ristrutturazione” (duplica pag.
5). Né in duplica, né nelle conclusioni, la convenuta ha spiegato per quale
scopo probatorio lo stesso è stato prodotto. La valenza probatoria del
documento è perciò nulla e a ragione il giudice di prime cure non l’ha
considerato. Oltre all’eloquente dicitura data dalla stessa appellante in
duplica, che esclude a priori che il documento, appunto perché “interno”, sia
opponibile alla controparte quale prova di un preventivo o di un asserito
accordo riguardo ad una remunerazione a corpo, si osserva che lo stesso porta
la data del 31 luglio 2003 quando i lavori erano ormai terminati e un
“preventivo” sarebbe stato superato dagli eventi e sicuramente nemmeno più
proponibile. I documenti considerati dal Pretore, doc. C e B, e in minor
misura, limitatamente alla quantificazione del valore delle opere
complessivamente eseguite, il doc. L, che hanno peraltro trovato conferma negli
accertamenti peritali, sono gli unici con una certa concludenza probatoria,
relativamente al confronto tra capitolato di offerta e lavori effettivamente
eseguiti. Per il resto, tutte le prove documentali agli atti non hanno fornito
alcun riscontro concreto della pattuizione di una mercede a corpo, che, anche
alla luce delle altre prove assunte, non può essere confermata come certa.
6. L’ammontare
della pretesa creditoria dell’attore, fissata dal Pretore sulla scorta della
perizia giudiziaria in fr. 21'102.- oltre interessi, non è stato oggetto di
critica in appello da parte della convenuta. Appurato che nel caso di specie è
da escludere la pattuizione di una mercede a corpo, la decisione di prima
istanza regge alle critiche e va confermata, con reiezione dell’appello (art.
318 cpv. 1 lett. a CPC). Gli oneri processuali per la procedura d’appello,
calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 21'102.-, importo
determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre
rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1
lett. b CPC).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. L’appello
20 agosto 2012 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 13 giugno
2012 della Pretura di Mendrisio Nord, è confermata.
2. Le spese processuali della procedura di appello,consistenti in
complessivi fr. 1'100.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico,
con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Considerandi
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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