12.2012.149
Nuove argomentazoni nelle conclusioni (allegazioni di fatto o di diritto?). Contratto estimatorio (natura e caratteristiche), potere sull'oggetto del consegnatario. Licenza di circolazione (carta grig
11 novembre 2013Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.149
Data decisione, Autorità:
11.11.2013, IICCA
Titolo:
Nuove argomentazoni nelle conclusioni (allegazioni di fatto o di diritto?). Contratto estimatorio (natura e caratteristiche), potere sull'oggetto del consegnatario. Licenza di circolazione (carta grigia) riporta nominativo del detentore del veicolo e non quello del proprietario
APPLICAZIONE D'UFFICIO DEL DIRITTO
CONTRATTO ESTIMATORIO
art. 72 CO
art. 229 CPC
art. 11 cpv. 3 LCSTR
art. 96 cpv. 1 LCSTR
art. 97 cpv. 1 LCSTR
Incarto n.
12.2012.149
Lugano
11 novembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.5
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 10
maggio 2011 da
AP 1
rappr. dall’avv.
RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’avv.
RA 2
con cui ha chiesto
la condanna della controparte al pagamento di complessivi
fr. 60'000.-, di
cui fr. 50'000.- corrispondenti al prezzo pattuito per la vendita di un veicolo
Hummer H3 e fr. 10'000.- per il danno patito, in particolare per le spese
legali e quelle di trasferta, oltre interessi,
richiesta avversata
dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che ha rivendicato in via
riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento di complessivi fr.
8'101.45, di cui fr. 5'220.- per spese di parcheggio, e fr. 2'881.45 per spese
legali, nonché il versamento di ulteriori fr 10.- al giorno sino al ritiro
dell’auto per le spese occasionate,
sulle quali il Pretore
si è pronunciato con sentenza 18 giugno 2012, con cui ha respinto la petizione
ed ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale,
appellante
l’attore che con atto di appello 20 agosto 2012 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda
riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la
convenuta con risposta 4 ottobre 2012 postula la reiezione del gravame, protestate
tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
ritenuto
Fatti
A. In data 24 settembre 2008 T__________, succursale di __________
(in seguito T__________) ha acquistato un veicolo __________ (doc. D). All’inizio del 2009, la vettura è stata consegnata al garage AO 1
per essere venduta a terzi.
Con
scritto del 14 dicembre 2009 T__________ ha chiesto ad AO 1 il pagamento della
somma di denaro pattuita ritenendo che il garage avesse validamente venduto
l’autovettura a terzi (doc. G).
Con missiva
di data 11 gennaio 2010 AO 1 ha invitato la controparte a voler “venire
presso il nostro garage per ritirare l’auto sopracitata in quanto (…) il
veicolo è invendibile; da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile per
cercare di vendere il veicolo” (doc. I).
In data 7
luglio 2010 AP 1, che nel frattempo si era fatto cedere da T__________ il
credito riferito alla vendita della vettura (doc. F), ha chiesto a AO 1 il
versamento di fr. 50'000.-, “per l’avvenuta vendita del veicolo” e di
fr. 10'000.- “a valere quale parziale risarcimento del danno causato,
comprensivo in particolare delle spese legali incorse, e delle spese di
trasferta” (doc. L).
B. Non
avendo ricevuto quanto rivendicato, AP 1 ha richiesto un esperimento di conciliazione e, a seguito del fallimento dello stesso (inc. CM.2011.1), ha adito, in
data 10 maggio 2011, la Pretura di Mendrisio-Nord chiedendo la condanna di AO 1
al pagamento di complessivi
fr. 60'000.-, di cui fr. 50'000.- corrispondenti
al prezzo pattuito per la vendita del veicolo __________ e fr. 10'000.- per il
danno patito oltre interessi. In sintesi, l’attore ha sostenuto che AO 1 ha validamente venduto il veicolo a G__________ Sagl (in seguito G__________ Sagl), circostanza che,
a mente dell’attore, sarebbe confermata dall’intestazione a predetta società
del veicolo. Non plausibile sarebbe invece la spiegazione fornita dalla
convenuta secondo cui la vettura sarebbe stata data unicamente in prova al
gerente di G__________ Sagl. In virtù del contratto estimatorio concluso tra le
parti in causa, la convenuta sarebbe pertanto tenuta a versare a AP 1 il prezzo
di vendita pattuito, assommante a fr. 50'000.-. Parte attrice rivendica inoltre
ulteriori fr. 10'000.- per il danno patito, comprensivo in particolare delle
spese legali e di quelle di trasferta.
C. Con la
risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione, contestando
integralmente le pretese creditorie. In breve, AO 1 ha argomentato di non aver mai venduto il veicolo a terzi ma di averlo unicamente dato in prova ad
un potenziale acquirente il quale avrebbe però deciso di non acquistarlo. L’immatricolazione
della vettura a nome di G__________ Sagl sarebbe stata fatta per permettere al
gerente della società di utilizzare in prova l’__________, nel rispetto delle
normative legali che impongono anche la richiesta di una nuova licenza di
circolazione in caso di cambio di detentore. Non essendo stato concluso alcun contratto
di compravendita con un terzo la convenuta ha pertanto ribadito di essere
legittimata a riconsegnare il veicolo, conformemente a quanto previsto dal
contratto estimatorio venuto in essere tra le parti.
In via
riconvenzionale, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi
fr. 8'101.45 e di fr. 10.-- al giorno fino al ritiro del veicolo dal garage.
Essa ha affermato che malgrado i numerosi solleciti l’attore si sarebbe
rifiutato di ritirare il veicolo di sua proprietà, ciò che avrebbe causato dei
costi alla convenuta legati al posteggio del veicolo, valutati in fr. 5'220.- a
cui vanno aggiunti fr. 10.- al giorno fino al ritiro dell’auto. Nel contempo
essa ha postulato il rimborso delle spese legali sostenute fino al rilascio
dell’autorizzazione ad agire, valutate in fr. 2'881.45.
Nei successivi
allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
proprie allegazioni e richieste.
Nella
risposta riconvenzionale parte attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale
sostenendo che nulla poteva esserle imputato in riferimento alla presenza del
veicolo presso la convenuta.
Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale inoltrando dei
memoriali conclusivi. In quest’ultimo allegato parte attrice ha modificato le
argomentazioni a sostegno delle proprie pretese. In breve, essa ha affermato
che parte convenuta, procedendo all'immatricolazione del veicolo a nome di un
terzo senza il consenso del proprietario, ha oltrepassato le competenze a lei
concesse dal contratto estimatorio andando quindi a disporre del veicolo
indebitamente. In questo modo essa avrebbe esercitato il diritto di opzione ciò
che le precluderebbe ora la facoltà di restituire il veicolo.
Nel
proprio allegato conclusivo la convenuta si è invece limitata a ribadire le
proprie posizioni.
D. Con
sentenza del 18 giugno 2012 il Pretore ha respinto la petizione ed ha accolto
parzialmente la domanda riconvenzionale condannando AP 1 a pagare alla controparte fr. 1'588.-, nonché ulteriori fr. 2.- al giorno sino a quanto ritirerà il
veicolo __________ dal garage AO 1.
E. Con
atto di appello 20 agosto 2012 l’attore chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda
riconvenzionale, protestando tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 4
ottobre 2012 la convenuta postula la reiezione del gravame pure con protesta di
tasse, spese e ripetibili.
e considerato,
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,
1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile
del 18 giugno 2012 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La
procedura ricorsuale è pertanto retta dal CPC.
2.
Nella
propria sentenza il Pretore, dopo aver ricordato le caratteristiche del
contratto estimatorio e i principi che reggono questo rapporto giuridico, ha
stabilito che dall’istruttoria non emergevano prove che potessero confermare la
vendita del veicolo __________ ad un terzo da parte del garage. In particolare
il magistrato ha ritenuto che l’indicazione di G__________ Sagl sulla licenza
di circolazione non fosse decisiva in quanto questo documento rivela unicamente
il nome del detentore del veicolo e non quello del proprietario.
Il primo
giudice ha quindi affrontato la problematica delle nuove argomentazioni
presentate da parte attrice in sede di conclusioni. Il magistrato ha ritenuto
che questo modo di procedere fosse contrario al principio dell’eventualità e
che la nuova allegazione fosse tardiva ed in ogni modo non ammissibile, le
premesse dell’art. 229 CPC non essendo adempiute.
In
conclusione, il Pretore ha giudicato che, non essendovi stata alcuna vendita
del veicolo, AO 1 era legittimata a restituire lo stesso; egli ha pertanto
respinto le pretese attoree.
Per
quanto attiene invece alla richiesta riconvenzionale, il magistrato ha ritenuto
fondata la richiesta di indennizzo avanzata dalla convenuta per il parcheggio
dell’Hummer sul proprio sedime ed ha quantificato lo stesso in fr. 1588.-, a
cui vanno ad aggiungersi ulteriori fr. 2.- al giorno sino al ritiro del mezzo
da parte di AP 1. Il magistrato ha di contro negato il diritto ad un rimborso
per le spese legali precedenti l’autorizzazione ad agire.
3.
Nel
proprio allegato ricorsuale parte appellante contesta, in sostanza, unicamente
la mancata entrata in materia del Pretore in relazione alle argomentazioni
addotte in sede conclusionale. Argomentazioni che il magistrato ha qualificato
quali nuove allegazioni fattuali ai sensi dell’art. 229 CPC ed ha ritenuto tardive.
Secondo AP
1.
dette argomentazioni costituirebbero invece questione di diritto e non
allegazioni di fatto, così che le stesse andrebbero verificate d’ufficio dal
giudice. A mente dell’appellante “sapere, nell’ambito di un contratto
estimatorio, se il consegnatario abbia esercitato il proprio diritto di
opzione, con i diritti e gli obblighi che ne seguono, è tema di puro diritto”
(cfr. appello pag. 7). Egli afferma inoltre di aver sollevato la questione
dell’utilizzo improprio del veicolo già in sede di replica (cfr. appello pag.
8).
3.1
Dagli
atti si evince che in sede di petizione e di replica l’attore ha sostenuto la
tesi della vendita del veicolo mentre che in sede di conclusioni egli ha
addotto l’argomentazione secondo cui AO 1, agendo alla stregua di un proprietario,
avrebbe oltrepassato le competenze a lei concesse dal contratto estimatorio ed
avrebbe, di fatto, esercitato il diritto di opzione risultante dal contratto. A
ben guardare entrambe le tesi poggiano sulla constatazione che il veicolo è
stato intestato, all’insaputa del consegnante, a G__________ Sagl, circostanza
che l’attore ha allegato già in sede di petizione ed ha poi precisato nell’allegato
di replica ipotizzando un utilizzo improprio del veicolo (cfr. petizione pagg.
3.
e 5; replica pagg. 4 seg.). Per completezza è utile ricordare che in questo
memoriale egli ha aggiunto di aver appreso che in precedenza il veicolo era
stato intestato pure ad A__________, dipendente della convenuta (cfr. replica
pagg. 2 seg.). Parrebbe pertanto che il substrato fattuale soggiacente le due
argomentazioni sia lo stesso, il che porterebbe ad affermare che la nuova
allegazione costituisca questione di diritto, così come sostenuto
dall’appellante. Nel caso concreto, per i motivi di cui si dirà nei
considerandi che seguono, la questione può però essere lasciata aperta.
4.
Nel
giudizio impugnato il Pretore ha già esposto la dottrina applicabile alla
fattispecie. In questa sede risulta pertanto sufficiente ricordare che il contratto
estimatorio è un contratto innominato secondo cui una persona (denominata
consegnante) consegna ad un’altra (denominata consegnatario) della merce che
venderà a suo nome e per suo conto con l’obbligo di versare il prezzo pattuito
oppure di restituire la mercanzia. Il consegnatario ha un’obbligazione
alternativa giusta l’art. 72 CO; egli può quindi scegliere se versare il prezzo
convenuto o restituire la merce (cfr. Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 2009, 4a ed., nota 7863). La dottrina
maggioritaria e la giurisprudenza federale ritengono che il contratto
estimatorio sia una vendita consolidata completata da un’obbligazione
alternativa, qualifica questa che comporta un passaggio dei rischi al
consegnatario già al momento della conclusione del contratto, a meno di diversa
pattuizione. Quest’ultimo non è un semplice depositario che funge da
intermediario ma un venditore autonomo che dispone di potere sulla cosa (cfr.
sulla questione Tercier/Favre, op.
cit., note 7868, 7870 e 7875 con rinvii e Amstutz/Schluep,
in Basler Kommentar, n. 185 ad Einl. vor art. 184 ; vedi per tutte la sentenza
del Tribunale federale 4C.199/2004 dell’11 gennaio 2005 cons. 9.1.2; per la dottrina minoritaria vedi P. Piotet, Le contrat estimatoire (Trödelvertrag) in Contributions choisies –
Recueil offert par la Faculté de droit de l’Université de Lausanne à l’occasion
de son 80ème anniversaire, 2004, pagg. 723 e 724 con rinvii e 727).
4.1
Come
accennato in precedenza l’appellante sostiene che AO 1 facendo iscrivere,
all’insaputa del consegnante, la vettura prima a nome di un proprio dipendente
ed in seguito a nome di G__________ Sagl avrebbe oltrepassato le sue competenze
di consegnatario. Agendo in questo modo essa avrebbe esercitato il proprio
diritto di opzione perdendo così la facoltà di restituire il veicolo. L’attore
cita a sostegno delle proprie argomentazioni l’opinione di Paul Pionet, esponente
della corrente minoritaria, il quale qualifica il contratto estimatorio quale
vendita sottoposta a condizione sospensiva, costrutto giuridico che, di fatto, riconosce
al consegnatario un potere più limitato sull’oggetto rispetto a quanto ammesso
dalla dottrina maggioritaria (cfr. consid. 4). Concretamente, secondo Piotet
l’oggetto rimane infatti di proprietà del consegnante il quale ne sopporta i
rischi fintanto che il consegnatario l’abbia alienato a terzi o lo abbia
acquistato lui stesso (cfr. Piotet,
op cit. pag. 723 e segg.).
Con ogni evidenza l’opinione
giuridica ripresa dall’appellante si scontra con la dottrina dominante e con la
consolidata giurisprudenza federale menzionate in precedenza (cfr. cons. 4),
dalle quali questa Camera non ha motivo di discostarsi.
4.2
Fatte queste
precisazioni, è ora d’uopo analizzare più specificatamente le contestazioni
sollevate da AP 1 in relazione all’agire di AO 1 dopo la presa in consegna della
vettura. Contrariamente a quanto sembra credere l’appellante, l’aver proceduto
ad intestare il veicolo, in un primo tempo, a nome del garagista consegnatario
e, in seguito, a nome del potenziale acquirente non solo non eccede le competenze
del consegnatario, e corrisponde a quanto abitualmente fatto dai garagisti in
casi analoghi (cfr. anche audizione testimoniale di P__________ del 25 gennaio
2012.
pagg. 2 in fine e 3), ma risponde pure a dei chiari precetti legali. Al
riguardo basti ricordare che la LCstr prevede l’obbligo di richiedere una nuova
licenza di circolazione in caso di trasferimento del veicolo ad un altro detentore
(cfr. 11 cpv. 3 LCstr); obbligo la cui violazione è sanzionata penalmente (cfr.
96.
cpv. 1 LCstr e 97 cpv. 1 LCstr).
Nel caso concreto in
considerazione della natura del contratto e, soprattutto, del tipo (indiscutibilmente
inusuale per le nostre latitudini) di vettura - un veicolo __________ con
cambio manuale - era legittimo prevedere che le trattative per giungere alla (auspicata)
vendita del mezzo avrebbero richiesto tempi relativamente lunghi, dal che la manifesta
necessità di procedere ad un aggiornamento del detentore sulla licenza. La messa
a disposizione del veicolo al potenziale acquirente per un periodo di 10 giorni,
con contestuale iscrizione sulla licenza del nome dello stesso, non pare assolutamente
fuori luogo ma anzi risponde a delle reali necessità. È fuori di dubbio che la vettura
in questione, per dimensioni, consumo, e maneggevolezza si differenzia in
maniera importante dalle vetture che circolano abitualmente sulle nostre strade.
Al riguardo è utile ricordare che l’Hummer H3 è stato concepito per “l’off-road”
al limite del “no-limits” e presenta una minore predisposizione
all’asfalto rispetto agli altri fuoristrada. Notevoli sono le sue dimensioni, il
veicolo misura infatti 4.74 metri in lunghezza, 1,896 in larghezza e 1,893 in altezza e pesa 2’194 chili. Se pur è vero che questo mezzo è di poco
più corto e stretto di una __________ e di una __________ lo stesso appare
molto più imponente di tutti gli altri grandi SUV in circolazione per via della
sua linea esterna massiccia e militare. Per quanto attiene ai consumi essi si
aggirano attorno ai 15 litri per 100 km nel combinato (sito Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Hummer).
A fronte di questi dati non
stupisce che il gerente di G__________ Sagl abbia tenuto il veicolo in prova
per un periodo più lungo di quello abitualmente accordato dai garagisti ai loro
clienti per testare vetture dalle dimensioni più modeste.
Alla luce delle
considerazioni esposte poc’anzi le argomentazioni dell’appellante non possono
essere condivise.
5.
Le
ulteriori considerazioni di fatto e di diritto sviluppate nella sentenza
pretorile non sono state puntualmente contestate dall’appellante ragion per cui
non sono oggetto della presente decisione.
6.
In
definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà a
controparte un’adeguata indennità per ripetibili, stabilita in base ai criteri
dell’art. 11 RTav.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC
decide:
1. L’appello 20
agosto 2012 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese d’appello di complessivi fr. 2’000.-, già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 2500.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
–
;
–
avv. __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster