Lexipedia

Decisione

12.2012.149

Nuove argomentazoni nelle conclusioni (allegazioni di fatto o di diritto?). Contratto estimatorio (natura e caratteristiche), potere sull'oggetto del consegnatario. Licenza di circolazione (carta grig

11 novembre 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 24 settembre 2008 T__________, succursale di __________

(in seguito T__________) ha acquistato un veicolo __________ (doc. D). All’inizio del 2009, la vettura è stata consegnata al garage AO 1

per essere venduta a terzi.

Con

scritto del 14 dicembre 2009 T__________ ha chiesto ad AO 1 il pagamento della

somma di denaro pattuita ritenendo che il garage avesse validamente venduto

l’autovettura a terzi (doc. G).

Con missiva

di data 11 gennaio 2010 AO 1 ha invitato la controparte a voler “venire

presso il nostro garage per ritirare l’auto sopracitata in quanto (…) il

veicolo è invendibile; da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile per

cercare di vendere il veicolo” (doc. I).

In data 7

luglio 2010 AP 1, che nel frattempo si era fatto cedere da T__________ il

credito riferito alla vendita della vettura (doc. F), ha chiesto a AO 1 il

versamento di fr. 50'000.-, “per l’avvenuta vendita del veicolo” e di

fr. 10'000.- “a valere quale parziale risarcimento del danno causato,

comprensivo in particolare delle spese legali incorse, e delle spese di

trasferta” (doc. L).

B. Non

avendo ricevuto quanto rivendicato, AP 1 ha richiesto un esperimento di conciliazione e, a seguito del fallimento dello stesso (inc. CM.2011.1), ha adito, in

data 10 maggio 2011, la Pretura di Mendrisio-Nord chiedendo la condanna di AO 1

al pagamento di complessivi

fr. 60'000.-, di cui fr. 50'000.- corrispondenti

al prezzo pattuito per la vendita del veicolo __________ e fr. 10'000.- per il

danno patito oltre interessi. In sintesi, l’attore ha sostenuto che AO 1 ha validamente venduto il veicolo a G__________ Sagl (in seguito G__________ Sagl), circostanza che,

a mente dell’attore, sarebbe confermata dall’intestazione a predetta società

del veicolo. Non plausibile sarebbe invece la spiegazione fornita dalla

convenuta secondo cui la vettura sarebbe stata data unicamente in prova al

gerente di G__________ Sagl. In virtù del contratto estimatorio concluso tra le

parti in causa, la convenuta sarebbe pertanto tenuta a versare a AP 1 il prezzo

di vendita pattuito, assommante a fr. 50'000.-. Parte attrice rivendica inoltre

ulteriori fr. 10'000.- per il danno patito, comprensivo in particolare delle

spese legali e di quelle di trasferta.

C. Con la

risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione, contestando

integralmente le pretese creditorie. In breve, AO 1 ha argomentato di non aver mai venduto il veicolo a terzi ma di averlo unicamente dato in prova ad

un potenziale acquirente il quale avrebbe però deciso di non acquistarlo. L’immatricolazione

della vettura a nome di G__________ Sagl sarebbe stata fatta per permettere al

gerente della società di utilizzare in prova l’__________, nel rispetto delle

normative legali che impongono anche la richiesta di una nuova licenza di

circolazione in caso di cambio di detentore. Non essendo stato concluso alcun contratto

di compravendita con un terzo la convenuta ha pertanto ribadito di essere

legittimata a riconsegnare il veicolo, conformemente a quanto previsto dal

contratto estimatorio venuto in essere tra le parti.

In via

riconvenzionale, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi

fr. 8'101.45 e di fr. 10.-- al giorno fino al ritiro del veicolo dal garage.

Essa ha affermato che malgrado i numerosi solleciti l’attore si sarebbe

rifiutato di ritirare il veicolo di sua proprietà, ciò che avrebbe causato dei

costi alla convenuta legati al posteggio del veicolo, valutati in fr. 5'220.- a

cui vanno aggiunti fr. 10.- al giorno fino al ritiro dell’auto. Nel contempo

essa ha postulato il rimborso delle spese legali sostenute fino al rilascio

dell’autorizzazione ad agire, valutate in fr. 2'881.45.

Nei successivi

allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle

proprie allegazioni e richieste.

Nella

risposta riconvenzionale parte attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale

sostenendo che nulla poteva esserle imputato in riferimento alla presenza del

veicolo presso la convenuta.

Esperita

l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale inoltrando dei

memoriali conclusivi. In quest’ultimo allegato parte attrice ha modificato le

argomentazioni a sostegno delle proprie pretese. In breve, essa ha affermato

che parte convenuta, procedendo all'immatricolazione del veicolo a nome di un

terzo senza il consenso del proprietario, ha oltrepassato le competenze a lei

concesse dal contratto estimatorio andando quindi a disporre del veicolo

indebitamente. In questo modo essa avrebbe esercitato il diritto di opzione ciò

che le precluderebbe ora la facoltà di restituire il veicolo.

Nel

proprio allegato conclusivo la convenuta si è invece limitata a ribadire le

proprie posizioni.

D. Con

sentenza del 18 giugno 2012 il Pretore ha respinto la petizione ed ha accolto

parzialmente la domanda riconvenzionale condannando AP 1 a pagare alla controparte fr. 1'588.-, nonché ulteriori fr. 2.- al giorno sino a quanto ritirerà il

veicolo __________ dal garage AO 1.

E. Con

atto di appello 20 agosto 2012 l’attore chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda

riconvenzionale, protestando tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 4

ottobre 2012 la convenuta postula la reiezione del gravame pure con protesta di

tasse, spese e ripetibili.

e considerato,

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,

1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile

del 18 giugno 2012 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La

procedura ricorsuale è pertanto retta dal CPC.

2.

Nella

propria sentenza il Pretore, dopo aver ricordato le caratteristiche del

contratto estimatorio e i principi che reggono questo rapporto giuridico, ha

stabilito che dall’istruttoria non emergevano prove che potessero confermare la

vendita del veicolo __________ ad un terzo da parte del garage. In particolare

il magistrato ha ritenuto che l’indicazione di G__________ Sagl sulla licenza

di circolazione non fosse decisiva in quanto questo documento rivela unicamente

il nome del detentore del veicolo e non quello del proprietario.

Il primo

giudice ha quindi affrontato la problematica delle nuove argomentazioni

presentate da parte attrice in sede di conclusioni. Il magistrato ha ritenuto

che questo modo di procedere fosse contrario al principio dell’eventualità e

che la nuova allegazione fosse tardiva ed in ogni modo non ammissibile, le

premesse dell’art. 229 CPC non essendo adempiute.

In

conclusione, il Pretore ha giudicato che, non essendovi stata alcuna vendita

del veicolo, AO 1 era legittimata a restituire lo stesso; egli ha pertanto

respinto le pretese attoree.

Per

quanto attiene invece alla richiesta riconvenzionale, il magistrato ha ritenuto

fondata la richiesta di indennizzo avanzata dalla convenuta per il parcheggio

dell’Hummer sul proprio sedime ed ha quantificato lo stesso in fr. 1588.-, a

cui vanno ad aggiungersi ulteriori fr. 2.- al giorno sino al ritiro del mezzo

da parte di AP 1. Il magistrato ha di contro negato il diritto ad un rimborso

per le spese legali precedenti l’autorizzazione ad agire.

3.

Nel

proprio allegato ricorsuale parte appellante contesta, in sostanza, unicamente

la mancata entrata in materia del Pretore in relazione alle argomentazioni

addotte in sede conclusionale. Argomentazioni che il magistrato ha qualificato

quali nuove allegazioni fattuali ai sensi dell’art. 229 CPC ed ha ritenuto tardive.

Secondo AP

1.

dette argomentazioni costituirebbero invece questione di diritto e non

allegazioni di fatto, così che le stesse andrebbero verificate d’ufficio dal

giudice. A mente dell’appellante “sapere, nell’ambito di un contratto

estimatorio, se il consegnatario abbia esercitato il proprio diritto di

opzione, con i diritti e gli obblighi che ne seguono, è tema di puro diritto”

(cfr. appello pag. 7). Egli afferma inoltre di aver sollevato la questione

dell’utilizzo improprio del veicolo già in sede di replica (cfr. appello pag.

8).

3.1

Dagli

atti si evince che in sede di petizione e di replica l’attore ha sostenuto la

tesi della vendita del veicolo mentre che in sede di conclusioni egli ha

addotto l’argomentazione secondo cui AO 1, agendo alla stregua di un proprietario,

avrebbe oltrepassato le competenze a lei concesse dal contratto estimatorio ed

avrebbe, di fatto, esercitato il diritto di opzione risultante dal contratto. A

ben guardare entrambe le tesi poggiano sulla constatazione che il veicolo è

stato intestato, all’insaputa del consegnante, a G__________ Sagl, circostanza

che l’attore ha allegato già in sede di petizione ed ha poi precisato nell’allegato

di replica ipotizzando un utilizzo improprio del veicolo (cfr. petizione pagg.

3.

e 5; replica pagg. 4 seg.). Per completezza è utile ricordare che in questo

memoriale egli ha aggiunto di aver appreso che in precedenza il veicolo era

stato intestato pure ad A__________, dipendente della convenuta (cfr. replica

pagg. 2 seg.). Parrebbe pertanto che il substrato fattuale soggiacente le due

argomentazioni sia lo stesso, il che porterebbe ad affermare che la nuova

allegazione costituisca questione di diritto, così come sostenuto

dall’appellante. Nel caso concreto, per i motivi di cui si dirà nei

considerandi che seguono, la questione può però essere lasciata aperta.

4.

Nel

giudizio impugnato il Pretore ha già esposto la dottrina applicabile alla

fattispecie. In questa sede risulta pertanto sufficiente ricordare che il contratto

estimatorio è un contratto innominato secondo cui una persona (denominata

consegnante) consegna ad un’altra (denominata consegnatario) della merce che

venderà a suo nome e per suo conto con l’obbligo di versare il prezzo pattuito

oppure di restituire la mercanzia. Il consegnatario ha un’obbligazione

alternativa giusta l’art. 72 CO; egli può quindi scegliere se versare il prezzo

convenuto o restituire la merce (cfr. Tercier/Favre,

Les contrats spéciaux, 2009, 4a ed., nota 7863). La dottrina

maggioritaria e la giurisprudenza federale ritengono che il contratto

estimatorio sia una vendita consolidata completata da un’obbligazione

alternativa, qualifica questa che comporta un passaggio dei rischi al

consegnatario già al momento della conclusione del contratto, a meno di diversa

pattuizione. Quest’ultimo non è un semplice depositario che funge da

intermediario ma un venditore autonomo che dispone di potere sulla cosa (cfr.

sulla questione Tercier/Favre, op.

cit., note 7868, 7870 e 7875 con rinvii e Amstutz/Schluep,

in Basler Kommentar, n. 185 ad Einl. vor art. 184 ; vedi per tutte la sentenza

del Tribunale federale 4C.199/2004 dell’11 gennaio 2005 cons. 9.1.2; per la dottrina minoritaria vedi P. Piotet, Le contrat estimatoire (Trödelvertrag) in Contributions choisies –

Recueil offert par la Faculté de droit de l’Université de Lausanne à l’occasion

de son 80ème anniversaire, 2004, pagg. 723 e 724 con rinvii e 727).

4.1

Come

accennato in precedenza l’appellante sostiene che AO 1 facendo iscrivere,

all’insaputa del consegnante, la vettura prima a nome di un proprio dipendente

ed in seguito a nome di G__________ Sagl avrebbe oltrepassato le sue competenze

di consegnatario. Agendo in questo modo essa avrebbe esercitato il proprio

diritto di opzione perdendo così la facoltà di restituire il veicolo. L’attore

cita a sostegno delle proprie argomentazioni l’opinione di Paul Pionet, esponente

della corrente minoritaria, il quale qualifica il contratto estimatorio quale

vendita sottoposta a condizione sospensiva, costrutto giuridico che, di fatto, riconosce

al consegnatario un potere più limitato sull’oggetto rispetto a quanto ammesso

dalla dottrina maggioritaria (cfr. consid. 4). Concretamente, secondo Piotet

l’oggetto rimane infatti di proprietà del consegnante il quale ne sopporta i

rischi fintanto che il consegnatario l’abbia alienato a terzi o lo abbia

acquistato lui stesso (cfr. Piotet,

op cit. pag. 723 e segg.).

Con ogni evidenza l’opinione

giuridica ripresa dall’appellante si scontra con la dottrina dominante e con la

consolidata giurisprudenza federale menzionate in precedenza (cfr. cons. 4),

dalle quali questa Camera non ha motivo di discostarsi.

4.2

Fatte queste

precisazioni, è ora d’uopo analizzare più specificatamente le contestazioni

sollevate da AP 1 in relazione all’agire di AO 1 dopo la presa in consegna della

vettura. Contrariamente a quanto sembra credere l’appellante, l’aver proceduto

ad intestare il veicolo, in un primo tempo, a nome del garagista consegnatario

e, in seguito, a nome del potenziale acquirente non solo non eccede le competenze

del consegnatario, e corrisponde a quanto abitualmente fatto dai garagisti in

casi analoghi (cfr. anche audizione testimoniale di P__________ del 25 gennaio

2012.

pagg. 2 in fine e 3), ma risponde pure a dei chiari precetti legali. Al

riguardo basti ricordare che la LCstr prevede l’obbligo di richiedere una nuova

licenza di circolazione in caso di trasferimento del veicolo ad un altro detentore

(cfr. 11 cpv. 3 LCstr); obbligo la cui violazione è sanzionata penalmente (cfr.

96.

cpv. 1 LCstr e 97 cpv. 1 LCstr).

Nel caso concreto in

considerazione della natura del contratto e, soprattutto, del tipo (indiscutibilmente

inusuale per le nostre latitudini) di vettura - un veicolo __________ con

cambio manuale - era legittimo prevedere che le trattative per giungere alla (auspicata)

vendita del mezzo avrebbero richiesto tempi relativamente lunghi, dal che la manifesta

necessità di procedere ad un aggiornamento del detentore sulla licenza. La messa

a disposizione del veicolo al potenziale acquirente per un periodo di 10 giorni,

con contestuale iscrizione sulla licenza del nome dello stesso, non pare assolutamente

fuori luogo ma anzi risponde a delle reali necessità. È fuori di dubbio che la vettura

in questione, per dimensioni, consumo, e maneggevolezza si differenzia in

maniera importante dalle vetture che circolano abitualmente sulle nostre strade.

Al riguardo è utile ricordare che l’Hummer H3 è stato concepito per “l’off-road”

al limite del “no-limits” e presenta una minore predisposizione

all’asfalto rispetto agli altri fuoristrada. Notevoli sono le sue dimensioni, il

veicolo misura infatti 4.74 metri in lunghezza, 1,896 in larghezza e 1,893 in altezza e pesa 2’194 chili. Se pur è vero che questo mezzo è di poco

più corto e stretto di una __________ e di una __________ lo stesso appare

molto più imponente di tutti gli altri grandi SUV in circolazione per via della

sua linea esterna massiccia e militare. Per quanto attiene ai consumi essi si

aggirano attorno ai 15 litri per 100 km nel combinato (sito Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Hummer).

A fronte di questi dati non

stupisce che il gerente di G__________ Sagl abbia tenuto il veicolo in prova

per un periodo più lungo di quello abitualmente accordato dai garagisti ai loro

clienti per testare vetture dalle dimensioni più modeste.

Alla luce delle

considerazioni esposte poc’anzi le argomentazioni dell’appellante non possono

essere condivise.

5.

Le

ulteriori considerazioni di fatto e di diritto sviluppate nella sentenza

pretorile non sono state puntualmente contestate dall’appellante ragion per cui

non sono oggetto della presente decisione.

6.

In

definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà a

controparte un’adeguata indennità per ripetibili, stabilita in base ai criteri

dell’art. 11 RTav.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC

decide:

1. L’appello 20

agosto 2012 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese d’appello di complessivi fr. 2’000.-, già anticipate dall’appellante,

restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 2500.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

;

avv. __________.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster