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Decisione

12.2012.150

Contratto di agenzia - disdetta - onere della prova

26 marzo 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

5.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il

nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la

procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,

fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente

(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese

(CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso

avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta

dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

6.

L’atto di appello deve contenere i motivi di

fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1

CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non solo perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili

le motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in

particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali

ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler

/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., Art. 311, N. 36; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, Art. 311, N. 92; TF 7 dicembre 2011,4A_659/2011

consid. 4 in: SJ 2012 I 231; II CCA 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18

aprile 2013 inc. 12.2011.119, 22 luglio 2013 inc. n. 12.2013.93).

7.

L’appellante ritiene avantutto che il primo

giudizio debba essere censurato per violazione del principio attitatorio

derivante dall’art. 78 CPC-TI, l’attrice non avendo addotto negli allegati

preliminari che la disdetta fosse intempestiva. Ciò avrebbe condotto a una

violazione del principio del contraddittorio e del suo diritto di essere

sentita, non essendo essa stata messa nella possibilità di esprimersi su una

circostanza determinante ai fini del giudizio, appunto la tempestività della

disdetta (v. appello, pt. 15).

Il Pretore ha spiegato che l’onere di provare sia il motivo giustificante la

rescissione del contratto, sia la tempestiva reazione del mandante incombevano

alla convenuta (consid. 4.1 e 5.1). Ciò significa, proprio in virtù del

principio attitatorio richiamato dall’appellante, che in prima sede spettava a

quest’ultima offrire i fatti pertinenti e fornire le prove necessarie a

sostegno degli stessi.

Ora, l’appellante ha omesso di confrontarsi con la motivazione pretorile

riguardante l’onere della prova. Essa non ha poi spiegato per quale motivo

sarebbe stata l’attrice a dover contestare la tempestività della disdetta. In

sede di petizione AO 1 ha sostenuto che non vi era un valido motivo a

fondamento della disdetta immediata: per quale ragione essa avrebbe dovuto

contestare la tempestività di una risoluzione che non riteneva valida non è

dato comprendere. L’attrice non aveva invero alcun onere di allegazione in tal

senso, come giustamente sostenuto nella risposta all’appello (v. pag. 4). In

effetti, l’obbligo della parte di enunciare i propri argomenti, previsto dalla

procedura cantonale, incombe, giusta il diritto federale, solo alla parte cui

spetta l’onere della prova e non alla controparte (v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 78, N. 273).

Su questo punto l’appello risulta pertanto irricevibile per carenza di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) oltre che manifestamente infondato.

8.

L’appellante ritiene che l’esigenza della

tempestività della disdetta non era comunque data dal contratto sottoscritto

dalle parti e che a torto sarebbero state applicate per analogia le disposizioni

del contratto di lavoro (appello, pt. 16 e 17).

L’appellante omette anche su questi aspetti di confrontarsi con il giudizio che

impugna, spiegando per quale motivo sarebbe errato e perciò da riformare (v.

sopra consid. 5), limitandosi a esprimere sue soggettive opinioni sul requisito

della tempestività. La tesi dell’appellante è comunque errata. Essa omette di

considerare che l’art. 418r cpv. 1 CO, che ha carattere imperativo (v. DTF 89

Considerandi

II 30 consid. 5a e riferimenti), impone alla parte che intende procedere alla

risoluzione del contratto di agire in tempi brevi una volta conosciuto il

motivo posto a fondamento del suo diritto, come giustamente esposto dal Pretore

al considerando 2.3 del suo giudizio (sul tema v. ancora Dreyer, Commentaire Romand, CO I, 2a

ed., art. 418r CO, N. 3; Wettenschwiler,

Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Art. 418r OR, N. 3; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a

ed., cfr. 5819 a pag. 879). Invano poi l’appellante sostiene che l’art.

20.

del contratto da essa sottoscritto unitamente alla convenuta, in

combinazione con l’art. 4, non impone un onere di immediatezza della disdetta

una volta noto il motivo. In primo luogo l’appellante dimentica che

l’applicazione degli art. 418 seg. CO, e quindi dell’art. 418r CO, è

espressamente richiamata all’art. 7 cpv. 1 del contratto (v. doc. 1), in secondo

luogo che con lettera 17 aprile 2003 essa stessa aveva dichiarato di risolvere

il contratto con effetto immediato proprio basandosi sull’art. 20 § 1 del medesimo

(v. doc. 2), senza essere poi in grado in corso di causa di fornire

precisazioni di questa asserita immediatezza, come rettamente evidenziato dal

Pretore al considerando 5.2 del suo giudizio, non puntualmente contestato in

questa sede.

9.

L’appellante rimprovera ancora al Pretore di

aver messo a suo esclusivo carico la mancata prova della tempestività della

disdetta; essa non avrebbe a suo dire dovuto comprovare la tempestività della

disdetta, in assenza di allegazioni e/o contestazioni specifiche in merito da

parte dell’attrice (v. appello, pt. 18). L’argomento è pretestuoso poiché

misconosce ancora una volta che l’onere della prova riguardo alle condizioni

poste dall’art. 418r CO, ossia l’esistenza di una causa grave e la tempestività

della disdetta erano nel presente caso a suo carico, quale parte che si

prevaleva del buon fondamento della rescissione del contratto. Già si è detto

che al rimprovero di assenza di allegazione sul tema della tempestività (v.

considerando 5.2 del giudizio impugnato) l’appellante nulla ha saputo opporre

in questa sede. Dopo aver rimproverato al primo giudice di aver applicato a

torto per analogia le disposizioni del contratto di lavoro (v. appello, pt.

16), l’appellante richiama una sentenza del Tribunale federale che ha per tema

il licenziamento immediato di un lavoratore (DTF 130 II – correttamente III -

28). A parte questa contraddizione, il considerando 4.4 di quel giudizio non

sorregge la tesi dell’appellante. Il dipendente aveva invocato la tardività del

licenziamento per la prima volta dinnanzi al Tribunale federale che non si era

espresso sul tema in assenza di costatazioni di fatto sufficienti. Da quel

giudizio si comprende unicamente che il datore di lavoro non era venuto meno al

suo onere di allegazione, dal momento che aveva giustificato il superamento del

termine di riflessione di due o tre giorni prima di comunicare la rescissione

del contratto con l’assenza del lavoratore per ferie (DTF 130 III 28, consid. 4.4 in fine a pag. 35). Da ciò si deduce che in quel caso, contrariamente a quello in esame, l’attore

era venuto meno al suo onere di contestazione a fronte delle allegazioni della

convenuta, mancanza cui ovviamente non poteva porre rimedio in sede federale.

10.

A mente dell’appellante il Pretore avrebbe violato il suo diritto di

essere sentiti giusta l’art. 84 CPC-TI poiché nel calcolo del risarcimento del

danno derivante dalla disdetta straordinaria avrebbe seguito unicamente gli

argomenti proposti dalla controparte (v. appello, pt.19). L’appellante ritiene

quindi non motivata la scelta del primo giudice di basarsi solo sui dati

dell’anno 2003 per la determinazione del mancato guadagno dell’attrice per le

stagioni 2004 e 2005, anziché far capo anche ai dati del 2002, così da disporre

di un confronto più efficace e meno influenzato da eventi straordinari. In

conclusione postula a titolo subordinato una sua condanna al pagamento di fr.

227'256, rinviando in merito ai calcoli esposti in sede di risposta (v.

appello, pt. 20).

Si osserva avantutto che non risulta chiaro se l’appellante lamenta una

violazione del suo diritto di essere sentito, nel senso di ottenere una

decisione motivata (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC-TI), oppure se si duole di

un’errata valutazione delle prove offerte dalle parti (art. 90 CPC-TI).

Sia come sia anche su questo punto l’appello è irricevibile per carenza di

motivazione.

In effetti, il Pretore al considerando 6 del suo giudizio, e in particolare ai

considerandi 6.2 e 6.4, ha compiutamente illustrato per quale motivo il calcolo

del mancato guadagno dell’attrice andava eseguito partendo dalle commissioni

percepite nel 2003, aderendo così alla tesi di quest’ultima piuttosto che a

quella della convenuta. Il giudizio è pertanto tutt’altro che carente di

motivazione, a maggior ragione se si considera che il giudice non è tenuto ad

esaminare tutti gli argomenti sollevati dalle parti, ma può limitarsi ad

esaminare i soli aspetti da lui ritenuti rilevanti per la sua decisione (v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 285, m. 26 e 37; II CCA 17 maggio 2011 inc. 12.2009.80, consid. 2; 18 settembre 2012 inc. 12.2012.46,

consid. 9.1).

L’appellante dal canto suo ha espresso solo generiche considerazioni, senza reale

confronto con la motivazione del primo giudice che appare peraltro logica e

condivisibile. Infine, il semplice richiamo a precedenti allegati (in casu alla

risposta: v. appello, pt. 20 in fine) non costituisce una valida motivazione in

questa sede (II CCA 5 febbraio 2013 inc. 12.2010.127, consid. 2; Reetz/Theiler, op.

cit., Art. 311, N. 38; Hungerbühler,

DIKE-Komm-ZPO, Art. 311, N. 37).

11.

In

conclusione l’appello, manifestamente infondato nella limitata misura in cui è

ricevibile, dev’essere respinto con conseguente conferma della sentenza

impugnata.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 427'487,50, importo determinante anche ai

fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

1. L’appello 23 agosto 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

2. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 8’000.-,

già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di versare

alla parte appellata fr. 11’000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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