12.2012.152
Appello irricevibile per mancanza di motivazione conforme
2 ottobre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2012.152
Data decisione, Autorità:
02.10.2012, IICCA
Ricorso:
TF,4A_661/2012, 29.11.2012
Titolo:
Appello irricevibile per mancanza di motivazione conforme
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 311 CPC
Incarto n.
12.2012.152
Lugano
2 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.69 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-sud promossa con petizione 22 giugno 2007 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente
l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 57'741.25 vantato da AO 1 AG
nei confronti dell’attrice, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che
l’attrice ha poi modificato in corso di causa in azione in ripetizione
dell’indebito ai sensi dell’art. 86 LEF, sulla quale il Pretore ha statuito il
28 giugno 2012, respingendola;
appellante
l’attrice che con atto del 29 agosto 2012 chiede l’annullamento della decisione
impugnata, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che il 12
novembre 2001 la società AP 1 ha concesso in locazione alla ditta AO 1 la
stazione di servizio edificata sul fondo n. __________ di sua proprietà, per un
corrispettivo pagabile trimestralmente di 5.00 cts netti per ogni litro di
carburante venduto in caso di servizio alla clientela della stazione da parte
della locatrice, ridotto a 4.00 cts netti per ogni litro di carburante venduto
in assenza di servizio alla clientela (doc. C);
che in
base a tale contratto il carburante messo in vendita apparteneva alla
conduttrice, che fissava i prezzi di vendita e allestiva mensilmente i conteggi
delle vendite, mentre la locatrice si impegnava, con l’annesso accordo, all’assistenza
e al servizio alla clientela e a riversare alla conduttrice i proventi della
vendita del carburante, sui quali era poi calcolato il corrispettivo;
che tra
le parti contrattuali sono insorte divergenze sulla durata del contratto di
locazione (doc. 1 e 2, inc. DI.2005.162, richiamato IV agli atti), sfociate
nella sentenza emanata il 20 maggio 2008 da questa Camera (inc. 12.2007.185);
che la
locatrice ha assunto in proprio, tramite gestori da essa scelti, la gestione
della stazione di servizio il 7 ottobre 2005;
che la
conduttrice ha segnalato alla locatrice ammanchi nel versamento degli incassi e
il 31 ottobre 2006 ha inviato al legale di AP 1 il conteggio dal 7 ottobre 2005
al 25 settembre 2006, con un saldo in suo favore di fr. 63'741.25 (doc. C
incarto EF.2007.181 richiamato nell’incarto OA.2007.70);
che con
lettere 30 novembre 2006 e 13 dicembre 2006 (doc. D e E incarto EF.2007.181
richiamato nell’incarto OA.2007.70) il legale della locatrice ha
sostanzialmente riconosciuto i conteggi e gli importi scoperti, ha comunicato
di aver sporto denuncia penale contro le persone responsabili della gestione
della stazione di servizio e ha autorizzato la conduttrice a trattenere quale
acconto sugli scoperti il corrispettivo dovuto per la stazione di servizio;
che il 4
aprile 2007 la conduttrice ha escusso la locatrice per fr. 57'741.25 oltre
interessi al 5% dal 6 ottobre 2005 con P.E. n. 668858 (doc. A incarto
EF.2007.181 richiamato nell’incarto OA.2007.70);
che
l’opposizione interposta dalla locatrice è stata respinta in via provvisoria
con sentenza 5 giugno 2007 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord
(inc. EF.2007.181);
che il 22
giugno 2007 AP 1 ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di
Considerandi
Mendrisio-nord la conduttrice, chiedendo ai sensi dell’art. 83 LEF il
disconoscimento del debito di fr. 57'741.25 oltre accessori (inc. OA.2007.70);
che con
la risposta 14 novembre 2007 la convenuta si è opposta alla petizione;
che nei
successivi allegati scritti di replica e di duplica le parti si sono
sostanzialmente confermate nelle rispettive posizioni;
che con
sentenza 6 maggio 2008 questa Camera ha accolto la domanda di astensione del
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord (inc. 12.008.87 e inc.
12.2005.126
del 13 luglio 2005) e la procedura è quindi stata trasmessa al
Pretore viciniore (inc. OA.2008.69);
che in
occasione dell’udienza preliminare l’attrice ha mutato l’azione di
disconoscimento del debito in azione di ripetizione dell’indebito ai sensi
dell’art. 86 LEF, domanda ammessa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud
con decreto 6 aprile 2010;
che con
sentenza 28 giugno 2012 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud ha
respinto la petizione, ritenendo in sintesi che non erano date le condizioni
per ottenere la ripetizione dell’indebito, in particolare per il fatto che la
conduttrice non aveva alcun obbligo di controllo sui gestori della stazione di
servizio, parti contrattuali della locatrice, né doveva bloccare l’erogazione
del carburante per impedire l’aumento dell’importo scoperto dovutole, mentre
era a torto che l’attrice lamentava l’aggiunta dell’IVA ai conteggi, dagli
stessi risultando che l’imposta non veniva aggiunta ma veniva estrapolata dal
totale, sicché tale modo di procedere non era difforme dalle pattuizioni
contrattuali;
che
l’attrice è insorta il 29 agosto 2012 contro il giudizio pretorile, di cui
chiede l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura ordinaria per un valore di fr.
57'741.25 è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni (art.
311.
CPC);
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet,
Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le
droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che in
questa sede l’attrice rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto della sua
estraneità all’ammanco, di cui è in parte responsabile la convenuta per non
aver reagito più rapidamente; solleva dubbi sulla reale consistenza
dell’ammanco medesimo; ripropone le sue tesi sul rapporto diretto tra la
conduttrice e i gerenti della stazione di servizio, prosciolti in sede penale
per l’impossibilità di accertare l’ammanco; afferma di non aver mai acquistato
carburante dalla convenuta; sostiene che il Pretore “dimostra di non o vuole
non capire” il tenore degli accordi intercorsi; non nega di aver riconosciuto i
conteggi relativi agli ammanchi, a suo dire “per mettere un tampone”; e
sostiene che il Pretore avrebbe dovuto far intervenire “il Dipartimento IVA”
per approfondire il tema dei conteggi;
che in
sintesi nel suo lungo appello, a tratti ripetitivo, l’attrice, per il tramite
del proprio amministratore unico, ripropone le tesi già esposte in prima sede,
senza confrontarsi con le dettagliate motivazioni del Pretore, che le ha respinte
una per una dopo minuzioso esame;
che a
fronte di una sentenza nella quale il primo giudice ha spiegato con dovizia di
particolari per quale motivo la conduttrice non era tenuta a sorvegliare i
gerenti della stazione di servizio, incaricati dall’attrice medesima (consid.
4.
), ha ritenuto tardiva la contestazione sui conteggi allestiti dalla
convenuta siccome proposta solo con le conclusioni di causa (consid. 4.4) e ha
respinto le contestazioni dell’attrice relative agli importi IVA fondandosi
sulle risultanze istruttorie contenute nell’incarto richiamato dal Ministero
pubblico (consid. 5.2), l’attrice si è in sostanza limitata a ribadire il punto
di vista soggettivo del proprio amministratore unico e a ripetere che il
Pretore non avrebbe capito o voluto capire gli accordi contrattuali tra le
parti, senza tuttavia indicare per quale motivo l’argomentazione pretorile
sarebbe errata;
che
l’appello si rivela dunque nullo per carenza di motivazione conforme all’art.
311.
CPC e non può quindi essere esaminato da questa Camera;
che a
ogni modo, quand’anche l’appello potesse essere esaminato nel merito, dovrebbe
essere respinto in quanto chiaramente infondato;
che, come
accertato dal Pretore, nulla nel contratto tra le parti (doc. C) imponeva alla
conduttrice la verifica e la vigilanza dei gestori indipendenti della stazione
di servizio, scelti e incaricati direttamente dall’attrice, con la quale
avevano sottoscritto un contratto;
che l’istruttoria
ha dimostrato con chiarezza che l’importo di fr. 57'741.25 rivendicato dalla
conduttrice è da “considerarsi reale e giustificato”, come appurato dal Pretore
sulla base della deposizione resa nell’incarto penale richiamato (verbale 14
marzo 2007, rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria) dal fiduciario A__________,
che ha esaminato i conteggi della conduttrice su incarico dell’attrice, secondo
il quale l’indicazione dell’IVA non comportava aggiunte all’importo dovuto,
contrariamente a quanto ritenuto dall’amministratore unico dell’attrice;
che le
tesi dell’appellante non trovano dunque il minimo riscontro nell’istruttoria e
ne sono anzi sconfessate;
che in
tali circostanze l’appello può quindi essere deciso senza che sia necessario
notificarlo alla controparte per la risposta (art. 312 CPC);
che le
spese processuali, commisurate al valore litigioso di fr. 57'741.25, sono a
carico dell’appellante, che soccombe;
che non
vi è motivo di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale
l’appello non è stato notificato;
Dispositivo
per questi motivi,
decide:
1. L’appello
29 agosto 2012 di AP 1 è inammissibile.
2. Le
spese processuali in complessivi fr. 600.- sono a carico di AP 1.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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