Lexipedia

Decisione

12.2012.152

Appello irricevibile per mancanza di motivazione conforme

2 ottobre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

12.2012.152

Data decisione, Autorità:

02.10.2012, IICCA

Ricorso:

TF,4A_661/2012, 29.11.2012

Titolo:

Appello irricevibile per mancanza di motivazione conforme

APPELLO E APPELLO INCIDENTALE

art. 311 CPC

Incarto n.

12.2012.152

Lugano

2 ottobre

2012/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.69 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-sud promossa con petizione 22 giugno 2007 da

AP 1

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

1

chiedente

l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 57'741.25 vantato da AO 1 AG

nei confronti dell’attrice, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che

l’attrice ha poi modificato in corso di causa in azione in ripetizione

dell’indebito ai sensi dell’art. 86 LEF, sulla quale il Pretore ha statuito il

28 giugno 2012, respingendola;

appellante

l’attrice che con atto del 29 agosto 2012 chiede l’annullamento della decisione

impugnata, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che il 12

novembre 2001 la società AP 1 ha concesso in locazione alla ditta AO 1 la

stazione di servizio edificata sul fondo n. __________ di sua proprietà, per un

corrispettivo pagabile trimestralmente di 5.00 cts netti per ogni litro di

carburante venduto in caso di servizio alla clientela della stazione da parte

della locatrice, ridotto a 4.00 cts netti per ogni litro di carburante venduto

in assenza di servizio alla clientela (doc. C);

che in

base a tale contratto il carburante messo in vendita apparteneva alla

conduttrice, che fissava i prezzi di vendita e allestiva mensilmente i conteggi

delle vendite, mentre la locatrice si impegnava, con l’annesso accordo, all’assistenza

e al servizio alla clientela e a riversare alla conduttrice i proventi della

vendita del carburante, sui quali era poi calcolato il corrispettivo;

che tra

le parti contrattuali sono insorte divergenze sulla durata del contratto di

locazione (doc. 1 e 2, inc. DI.2005.162, richiamato IV agli atti), sfociate

nella sentenza emanata il 20 maggio 2008 da questa Camera (inc. 12.2007.185);

che la

locatrice ha assunto in proprio, tramite gestori da essa scelti, la gestione

della stazione di servizio il 7 ottobre 2005;

che la

conduttrice ha segnalato alla locatrice ammanchi nel versamento degli incassi e

il 31 ottobre 2006 ha inviato al legale di AP 1 il conteggio dal 7 ottobre 2005

al 25 settembre 2006, con un saldo in suo favore di fr. 63'741.25 (doc. C

incarto EF.2007.181 richiamato nell’incarto OA.2007.70);

che con

lettere 30 novembre 2006 e 13 dicembre 2006 (doc. D e E incarto EF.2007.181

richiamato nell’incarto OA.2007.70) il legale della locatrice ha

sostanzialmente riconosciuto i conteggi e gli importi scoperti, ha comunicato

di aver sporto denuncia penale contro le persone responsabili della gestione

della stazione di servizio e ha autorizzato la conduttrice a trattenere quale

acconto sugli scoperti il corrispettivo dovuto per la stazione di servizio;

che il 4

aprile 2007 la conduttrice ha escusso la locatrice per fr. 57'741.25 oltre

interessi al 5% dal 6 ottobre 2005 con P.E. n. 668858 (doc. A incarto

EF.2007.181 richiamato nell’incarto OA.2007.70);

che

l’opposizione interposta dalla locatrice è stata respinta in via provvisoria

con sentenza 5 giugno 2007 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord

(inc. EF.2007.181);

che il 22

giugno 2007 AP 1 ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di

Considerandi

Mendrisio-nord la conduttrice, chiedendo ai sensi dell’art. 83 LEF il

disconoscimento del debito di fr. 57'741.25 oltre accessori (inc. OA.2007.70);

che con

la risposta 14 novembre 2007 la convenuta si è opposta alla petizione;

che nei

successivi allegati scritti di replica e di duplica le parti si sono

sostanzialmente confermate nelle rispettive posizioni;

che con

sentenza 6 maggio 2008 questa Camera ha accolto la domanda di astensione del

Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord (inc. 12.008.87 e inc.

12.2005.126

del 13 luglio 2005) e la procedura è quindi stata trasmessa al

Pretore viciniore (inc. OA.2008.69);

che in

occasione dell’udienza preliminare l’attrice ha mutato l’azione di

disconoscimento del debito in azione di ripetizione dell’indebito ai sensi

dell’art. 86 LEF, domanda ammessa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud

con decreto 6 aprile 2010;

che con

sentenza 28 giugno 2012 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud ha

respinto la petizione, ritenendo in sintesi che non erano date le condizioni

per ottenere la ripetizione dell’indebito, in particolare per il fatto che la

conduttrice non aveva alcun obbligo di controllo sui gestori della stazione di

servizio, parti contrattuali della locatrice, né doveva bloccare l’erogazione

del carburante per impedire l’aumento dell’importo scoperto dovutole, mentre

era a torto che l’attrice lamentava l’aggiunta dell’IVA ai conteggi, dagli

stessi risultando che l’imposta non veniva aggiunta ma veniva estrapolata dal

totale, sicché tale modo di procedere non era difforme dalle pattuizioni

contrattuali;

che

l’attrice è insorta il 29 agosto 2012 contro il giudizio pretorile, di cui

chiede l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte;

che

contro una decisione emanata in procedura ordinaria per un valore di fr.

57'741.25 è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni (art.

311.

CPC);

che

l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,

anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del

Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet,

Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le

droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

che in

questa sede l’attrice rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto della sua

estraneità all’ammanco, di cui è in parte responsabile la convenuta per non

aver reagito più rapidamente; solleva dubbi sulla reale consistenza

dell’ammanco medesimo; ripropone le sue tesi sul rapporto diretto tra la

conduttrice e i gerenti della stazione di servizio, prosciolti in sede penale

per l’impossibilità di accertare l’ammanco; afferma di non aver mai acquistato

carburante dalla convenuta; sostiene che il Pretore “dimostra di non o vuole

non capire” il tenore degli accordi intercorsi; non nega di aver riconosciuto i

conteggi relativi agli ammanchi, a suo dire “per mettere un tampone”; e

sostiene che il Pretore avrebbe dovuto far intervenire “il Dipartimento IVA”

per approfondire il tema dei conteggi;

che in

sintesi nel suo lungo appello, a tratti ripetitivo, l’attrice, per il tramite

del proprio amministratore unico, ripropone le tesi già esposte in prima sede,

senza confrontarsi con le dettagliate motivazioni del Pretore, che le ha respinte

una per una dopo minuzioso esame;

che a

fronte di una sentenza nella quale il primo giudice ha spiegato con dovizia di

particolari per quale motivo la conduttrice non era tenuta a sorvegliare i

gerenti della stazione di servizio, incaricati dall’attrice medesima (consid.

4.

), ha ritenuto tardiva la contestazione sui conteggi allestiti dalla

convenuta siccome proposta solo con le conclusioni di causa (consid. 4.4) e ha

respinto le contestazioni dell’attrice relative agli importi IVA fondandosi

sulle risultanze istruttorie contenute nell’incarto richiamato dal Ministero

pubblico (consid. 5.2), l’attrice si è in sostanza limitata a ribadire il punto

di vista soggettivo del proprio amministratore unico e a ripetere che il

Pretore non avrebbe capito o voluto capire gli accordi contrattuali tra le

parti, senza tuttavia indicare per quale motivo l’argomentazione pretorile

sarebbe errata;

che

l’appello si rivela dunque nullo per carenza di motivazione conforme all’art.

311.

CPC e non può quindi essere esaminato da questa Camera;

che a

ogni modo, quand’anche l’appello potesse essere esaminato nel merito, dovrebbe

essere respinto in quanto chiaramente infondato;

che, come

accertato dal Pretore, nulla nel contratto tra le parti (doc. C) imponeva alla

conduttrice la verifica e la vigilanza dei gestori indipendenti della stazione

di servizio, scelti e incaricati direttamente dall’attrice, con la quale

avevano sottoscritto un contratto;

che l’istruttoria

ha dimostrato con chiarezza che l’importo di fr. 57'741.25 rivendicato dalla

conduttrice è da “considerarsi reale e giustificato”, come appurato dal Pretore

sulla base della deposizione resa nell’incarto penale richiamato (verbale 14

marzo 2007, rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria) dal fiduciario A__________,

che ha esaminato i conteggi della conduttrice su incarico dell’attrice, secondo

il quale l’indicazione dell’IVA non comportava aggiunte all’importo dovuto,

contrariamente a quanto ritenuto dall’amministratore unico dell’attrice;

che le

tesi dell’appellante non trovano dunque il minimo riscontro nell’istruttoria e

ne sono anzi sconfessate;

che in

tali circostanze l’appello può quindi essere deciso senza che sia necessario

notificarlo alla controparte per la risposta (art. 312 CPC);

che le

spese processuali, commisurate al valore litigioso di fr. 57'741.25, sono a

carico dell’appellante, che soccombe;

che non

vi è motivo di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale

l’appello non è stato notificato;

Dispositivo

per questi motivi,

decide:

1. L’appello

29 agosto 2012 di AP 1 è inammissibile.

2. Le

spese processuali in complessivi fr. 600.- sono a carico di AP 1.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster