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Decisione

12.2012.156

Legittimazione passiva - rappresentanza

20 novembre 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo

la constatazione della mancata conciliazione e il rilascio dell’autorizzazione

ad agire, con petizione 7 dicembre 2011 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 10'760.-, oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2011, quale

remunerazione per l’allestimento del progetto di arredamento. Con osservazioni

9 gennaio 2011 la convenuta si è opposta alla petizione, sollevando

preliminarmente l’eccezione di carente legittimazione attiva e passiva. In

merito a quest’ultima eccezione, la convenuta si è detta totalmente estranea a

qualsiasi rapporto contrattuale con l’attrice, rilevando che semmai ogni

eventuale questione concernente lo spazio all’interno del cosiddetto “Palazzo __________”

sarebbe stata di esclusiva competenza della società che si occupa della

gestione e dell’esercizio di questo spazio, ovvero della T__________ __________

__________ GmbH. La convenuta contesta poi che tra le parti vi sia stato un

accordo sui punti essenziali del contratto. Citate le parti all’udienza di

dibattimento ai sensi dell’art. 245 CPC, esse si sono riconfermate nelle

antitetiche argomentazioni e domande. Esperita l’istruttoria, le parti hanno

rinunciato a comparire al dibattimento finale e hanno rinnovato le proprie

richieste con memoriali scritti: la convenuta con le conclusioni del 27 giugno

2012, nelle quali ha chiesto in via subordinata che la petizione venga accolta

limitatamente a fr. 3'228.-, e l’attrice con quelle di data 2 luglio 2012.

C. Con

decisione 7 agosto 2012 il Pretore ha integralmente accolto la petizione

condannando la convenuta al pagamento della somma richiesta, oltre interessi al

5% dal 1° aprile 2011, con tasse, spese e ripetibili interamente a suo carico. In

estrema sintesi, il Pretore, dopo avere accertato la legittimazione attiva

dell’attrice, ha concluso che __________ S__________ non ha stipulato alcun

contratto con l’attrice, né a suo nome, né in rappresentanza di terzi. Egli ha

funto unicamente da tramite e invitato l’attrice a presentare un’offerta a __________

M__________. In applicazione del principio di affidamento, il giudice di prime

cure ha poi considerato che l’attrice in buona fede poteva considerare la

convenuta sua controparte contrattuale. Egli ha quindi accertato l’esistenza di

un consenso tra le parti riguardo a tutti i punti oggettivi del contratto di

appalto e, in applicazione dell’art. 374 CO, ritenuto congrua la mercede

richiesta dall’attrice.

D. Con

atto di appello 10 settembre 2012 la convenuta chiede di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, subordinatamente di

accoglierla limitatamente a fr. 3'228, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi.

Delle osservazioni (recte: risposta) 18 ottobre 2012 con cui

l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei

considerandi che seguono.

Considerato,

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome

la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405

CPC).

2. Il

Pretore ha riconosciuto all’appellante la legittimazione passiva. In

applicazione del principio di affidamento, il giudice di prime cure ha

concluso, sulla base di una serie di indizi emersi dall’istruttoria, che AO 1

poteva considerare in buona fede AP 1 sua controparte contrattuale. Egli ha

dapprima concluso che __________ S__________ non ha stipulato alcun contratto

con l’attrice, né a suo nome, né in rappresentanza di terzi, ma ha unicamente

funto da tramite, invitando la qui appellata a presentare un’offerta a __________

M__________, accettata da quest’ultimo in occasione dell’incontro del giugno

2010. Il Pretore ha poi concluso che l’attrice poteva in buona fede ritenere

che AP 1 e non T__________ __________ GmbH fosse la sua partner contrattuale,

ossia che __________ M__________ avesse agito in rappresentanza della prima.

Sulla base della testimonianza di __________ S__________, il giudice di prime

cure ha ritenuto che siccome quest’ultimo collegava la persona di __________ M__________

alla convenuta e il primo incontro tra le parti si era tenuto negli uffici

della direzione di AP 1, si poteva “ragionevolmente presumere che l’attrice

fosse stata messa al corrente di questa relazione dal teste stesso” (sentenza

impugnata pag. 7). Oltre a ciò il Pretore ha considerato che il logo,

l’indicazione di ragione sociale, indirizzo e sito internet della AP 1

apparivano in ogni scambio di corrispondenza tra __________ C__________ e __________

S__________, di modo che chiunque in buona fede poteva pensare che essa agiva

per conto di detta società e non della T__________ __________ __________ GmbH,

che peraltro non era nota all’attrice. Il primo giudice ha infine ritenuto

irrilevante sia lo scopo sociale delle due società sia il fatto che __________

M__________ ricoprisse un ruolo di maggior rilievo all’interno della T__________

__________ M__________ GmbH. Neppure l’indicazione che la fattura avrebbe

dovuto essere intestata alla T__________ __________ GmbH pregiudica la buona

fede dell’attrice al momento della conclusione del contratto, poiché tale

comunicazione è giunta dopo la consegna dell’opera.

3. L’appellante

contesta le argomentazioni pretorili e sostiene anche in questa sede la sua

carenza di legittimazione passiva. Il fatto che __________ S__________ avesse

una percezione sbagliata del soggetto giuridico rappresentato da __________ M__________

non può esserle imputato. La convenuta sostiene che gli indizi menzionati dal

Pretore a sostegno della propria conclusione non sarebbero decisivi e

rimprovera all’attrice di non avere usato la necessaria diligenza nel

verificare l’identità della sua controparte contrattuale, facilmente attuabile

attraverso un’ispezione a registro di commercio.

3.1 La

legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal

giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid.

1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non

per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo alla decisione del TF del 6

luglio 2004, inc.4C.198/2004 pubb. in: Droit du bail 2005 pag. 13). La legittimazione

passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto

valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale

ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di

merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed

accertati. Determinare la legittimazione passiva di una

parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio

nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid.

1a; decisione del TF del 2 giugno 2003, inc.5C.243/2002; II CCA 28 marzo 2013, inc. n. 12.2012.57). In tema di azioni contrattuali,

ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si

ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia

parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 181; II CCA 4

giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, marzo 2013, inc. n. 12.2012.57).

In questa

sede non è stato censurato dall’appellante l’accertamento del Pretore, secondo

cui __________ S__________ ha “unicamente invitato l’attrice a presentare

un’offerta a __________ M__________” (decisione impugnata 7 agosto 2012, pag.

7). Dagli atti risulta che egli era (ed è) membro del consiglio di

amministrazione della convenuta con firma collettiva a due con il presidente

(doc. B). Non essendo legittimato a rappresentare individualmente la convenuta,

occorre verificare se egli l’ha validamente rappresentata in applicazione delle

norme sulla rappresentanza ai sensi degli artt. 32 e segg. CO.

3.2 In base alla

legge, vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO quando il

rappresentante agisce in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste

una procura del rappresentato al rappresentante. Nelle cause promosse dal terzo

nei confronti del presunto rappresentato, incombe al primo l’onere di provare

l’esistenza di un rapporto di rappresentanza o di una fattispecie sostitutiva,

cioè che il rappresentante ha agito in nome del rappresentato e che era

autorizzato a farlo (Zäch,

Berner Kommentar, n. 184 ad

art. 32 CO; Watter, Basler

Kommentar, n. 35 ad art. 32 CO).

3.2.1 Agire in nome

del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la

controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in

sé stesso gli effetti del negozio giuridico. Ciò può avvenire in modo

esplicito, per il tramite di una comunicazione diretta, oppure quando la

volontà di agire come rappresentante è desumibile dalle circostanze o dovrebbe

esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto della

rappresentanza si verifica ugualmente. Se questo sia il caso dev'essere

giudicato in base al comportamento del rappresentante e della controparte

contrattuale e secondo il principio dell'affidamento, badando in particolare a

ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione

(art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF 90 II 289, consid. 1b; Zäch, op.

cit., n. 45 ad art. 32 CO); salvo il caso in cui al terzo è indifferente la

persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO).

Dalle

tavole processuali risulta che __________ M__________ era (ed è) membro del

consiglio di amministrazione della convenuta (doc. B) nonché socio e presidente

della gerenza della T__________ __________ __________ GmbH (doc. 3). Le due

società hanno la propria sede al medesimo recapito. Nel caso concreto non

risulta che __________ M__________ abbia espressamente dichiarato di agire in

nome della AP 1. In assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso occorre

verificare se l’attrice doveva e poteva inferire dalle circostanze l’intenzione

di quest’ultimo di agire in qualità di rappresentante della convenuta. Il

Pretore ha presunto tale circostanza dal fatto che __________ S__________,

sentito come teste, ha dichiarato di conoscere AP 1 attraverso __________ M__________

e che l’incontro del giugno 2010 tra loro, il direttore della succursale di __________

dell’appellata e i rispettivi collaboratori è avvenuto negli uffici di

direzione della convenuta. A ragione l’appellante censura tale conclusione. __________

S__________, il quale, secondo gli accertamenti del Pretore, ha funto da

tramite tra l’attrice e __________ M__________, si è limitato a riferire di

conoscere le parti in causa: la convenuta tramite __________ M__________ e

l’attrice tramite il suo direttore di succursale (audizione testimoniale di __________

S__________ 23 maggio 2012, pag. 3). Ciò non significa tuttavia che egli abbia

riferito all’attrice che __________ M__________ agiva in nome della convenuta

né che egli non conoscesse la __________ __________ GmbH. Tutto si ignora sul

se ed eventualmente sul cosa quest’ultimo abbia riferito all’attrice in merito.

Per lo stesso motivo anche il fatto ritenuto dal primo giudice che l’indirizzo

mail usato da A__________ __________ avesse quale dominio “@publigood.ch” e che

in ogni suo scritto appariva il logo, l’indirizzo e il sito internet della AP 1

risulta irrilevante, tanto più che le mails non sono state spedite in copia

all’appellata. Ne discende che in queste circostanze l’attrice non ha saputo

dimostrare che __________ M__________ avesse voluto concludere il contratto in

nome della convenuta.

Ad ogni

modo nel caso concreto la convenuta non potrebbe essere ritenuta parte

contrattuale anche per i motivi che verranno esposti in seguito, difettando un

altro requisito posto dagli artt. 32 e segg. CO.

3.2.2 Quando un

rappresentante agisce in nome altrui, i diritti e gli obblighi sgorganti

dall’atto passano direttamente al rappresentato se il primo era autorizzato a

rappresentarlo. Ciò si verifica in tre ipotesi: quando il rappresentante

dispone a tale scopo di poteri sufficienti in virtù del diritto pubblico, della

legge o della volontà del rappresentato, quando il rappresentato ratifica

l’atto compiuto in suo nome o quando l’assenza di autorizzazione è sanata ai

sensi dell’art. 33 cpv. 3 CO. Escluse nel caso concreto le prime due ipotesi,

bisogna esaminare se l’assenza di autorizzazione sia stata sanata giusta l’art.

33 cpv. 3 CO, secondo cui, se il rappresentato comunica la facoltà di

rappresentanza ad un terzo, l’esistenza dell’autorizzazione rispettivamente

l’estensione del potere di rappresentanza in confronto del terzo è giudicata a

norma dell’avvenuta comunicazione. La protezione del terzo ai sensi dell’art.

33 cpv. 3 CO soggiace a due condizioni: la comunicazione della facoltà di

rappresentanza da parte del presunto rappresentato al terzo e la buona fede di

quest’ultimo (DTF 131 III 511 consid. 3.2). La portata della comunicazione deve

essere esaminata in base al principio dell’affidamento, ricordato che anche

colui che lascia creare l’apparenza di un potere di rappresentanza è vincolato

dagli atti conclusi in suo nome (DTF 131 III 151 consid. 3.2.1). Occorre tuttavia

che vi siano delle circostanze oggettive, attribuibili al presunto

rappresentato, che possono essere comprese in buona fede dal terzo come la

comunicazione del potere di rappresentanza (DTF 120 II 197 consid. 2b/bb). La

buona fede del partner contrattuale è presunta (art. 3 cpv. 1 CC). Tuttavia

nessuno può invocare la propria buona fede quando questa è incompatibile con

l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da chi se ne prevale

(art. 3 cpv. 2 CC). In ambito commerciale, in base al principio della

pubblicità positiva del registro di commercio (art. 933 cpv. 1 CO), vige la

finzione legale secondo cui ogni persona è a conoscenza di quanto iscritto a

registro di commercio. In questo caso la protezione della buona fede ai sensi

dell’art. 33 cpv. 3 CO trova applicazione solo eccezionalmente. In questa

evenienza la diligenza del partner contrattuale deve essere valutata secondo

esigenze più elevate (decisione del TF 4C.293/2006 del 17 novembre 2006, consid. 2.1.3).

Dagli

atti risulta che __________ M__________ era membro del consiglio di

amministrazione della convenuta con firma collettiva a due con il presidente

(doc. B). Egli non era pertanto legittimato a rappresentare individualmente la

convenuta. È vero che nel mese di giugno 2010 vi è stato un incontro negli

uffici della direzione della AP 1. Tale fatto non è tuttavia sufficiente per essere

interpretato in buona fede come un’autorizzazione alla rappresentanza da parte

della stessa, considerato che anche la T__________ GmbH aveva la sua sede al

medesimo recapito. Nemmeno la circostanza che l’indirizzo mail usato da A__________

__________ avesse quale dominio “@publigood.ch” e che in ogni suo scritto

appariva il logo, l’indirizzo e il sito internet della AP 1 risulta rilevante,

atteso che interlocutore di A__________ era esclusivamente __________ S__________

e non il direttore della succursale dell’attrice o un suo altro rappresentante.

Inoltre nei suoi mails la stessa si qualificava quale “account __________”

rispettivamente “responsabile T__________”. Dagli atti di causa non emergono

altri elementi che oggettivamente avrebbero potuto essere interpretati

dall’attrice come la comunicazione da parte della convenuta di un potere di

rappresentanza. In simili circostanze non si può ritenere che nel caso concreto

vi sia stata una comunicazione del preteso potere di rappresentanza ascrivibile

alla convenuta. Considerato che i contatti tra i vari protagonisti della

vicenda avvenivano prevalentemente attraverso __________ S__________, non

avendo le parti avuto rapporti d’affari precedenti e a fronte del principio

della pubblicità positiva del registro di commercio, non si può far altro che

concludere per una negligenza dell’attrice, che non si è minimamente

preoccupata di verificare la facoltà di rappresentanza di __________ M__________.

Ne discende che l’attrice non poteva in buona fede ritenere la convenuta sua

partner contrattuale. Così stando le cose l’appello di AP 1 deve essere accolto

e la petizione di AO 1 respinta per mancanza di legittimazione passiva. Non

occorre pertanto esaminare le rimanenti censure d’appello.

4. Ne

discende che l’appello è accolto e la decisione del Pretore riformata nel senso

di respingere la petizione per mancanza di legittimazione passiva. Le spese

processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono

calcolate sull’importo di fr. 10'760.-, importo pure determinante ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Per questi

motivi,

richiamati

la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello 10

settembre 2012 di AP 1 è accolto. La decisione 7 agosto 2012 del Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1.1 La

petizione 7 dicembre 2011 è respinta.

1.2 abrogato

2.

La tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese, da anticipare come di rito,

sono poste a carico dell’attrice, la quale rifonderà inoltre alla convenuta fr.

1'700.- a titolo di ripetibili.

3. invariato.

Considerandi

II. Le

spese della procedura di appello di complessivi fr. 500.-, anticipate

dall’appellante, sono poste a carico di AO 1, succursale di __________, con

l’obbligo di versare alla controparte fr. 800.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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