12.2012.156
Legittimazione passiva - rappresentanza
20 novembre 2013Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.156
Data decisione, Autorità:
20.11.2013, IICCA
Titolo:
Legittimazione passiva - rappresentanza
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
REGISTRO DI COMMERCIO
art. 3 CC
agg. 933 cpv. 1 CO
art. 32 CO
art. 33 cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2012.156
Lugano
20 novembre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2011.426
della Pretura __________, promossa con petizione 7 dicembre 2011 da
AO 1
rappr. dallo RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'760.- oltre
interessi al 5% dal 1° aprile 2011;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 7 agosto 2012 ha accolto, caricando la tassa di giustizia e le spese alla convenuta e facendole obbligo di rifondere all'attrice
fr. 1'700.- a titolo di ripetibili;
appellante
la convenuta con atto di appello 10 settembre 2012, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via
subordinata, di accoglierla limitatamente a fr. 3'228.-, con protesta di tasse,
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni (recte: risposta) 18 ottobre 2012 postula la
reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: A. __________ M__________, membro del consiglio di amministrazione di AP 1 (doc.
B) nonché socio e direttore della gerenza della T__________ __________ GmbH
(doc. 3), al fine di valutare la possibilità di realizzare una discoteca
all’interno del cosiddetto “Palazzo __________” di __________, si è avvalso
dell’aiuto del suo conoscente __________ S__________, consulente alberghiero
attivo nel settore delle discoteche e futuro socio nel progetto. Per
l’allestimento di un progetto di massima per l’arredamento dello spazio in
questione, quest’ultimo ha contattato la AO 1, società a garanzia limitata con
sede a __________ e succursale a __________ (doc. D).
Nel mese di giugno 2010 è avvenuto un incontro tra __________ M__________,
__________ S__________, __________ C__________ (direttore della succursale di __________
della AO 1), il suo collaboratore __________ V__________ e A__________ __________
(collaboratrice della AP 1), in cui si è discusso della proposta di arredamento
degli spazi della futura discoteca. In seguito __________ C__________ e S__________
si sono aggiornati per mail in merito al prosieguo del progetto di arredamento
(doc. E, G).
In data
15 novembre 2010 la AO 1 ha inviato a AP 1 la fattura relativa alla
progettazione d’interni della discoteca per un importo complessivo di fr.
10'760.- (doc. H). Il 13 gennaio 2011 __________ M__________, per il tramite di
A__________ __________, ha informato __________ S__________ che non era ancora
stato definito un budget per il progetto. La fattura sarebbe stata pagata al
momento in cui il progetto sarebbe partito e la fattura avrebbe dovuto essere “intestata
in ogni (caso, ndr) al T__________ __________ e non a AP 1” (doc. I). Dopo un primo richiamo di pagamento di data 22 marzo 2010 (doc. L) rimasto senza
riscontro, il 2 agosto 2011 la AO 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei
confronti della AP 1, la quale ha interposto opposizione non motivata (doc. M).
Fatti
B. Dopo
la constatazione della mancata conciliazione e il rilascio dell’autorizzazione
ad agire, con petizione 7 dicembre 2011 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 10'760.-, oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2011, quale
remunerazione per l’allestimento del progetto di arredamento. Con osservazioni
9 gennaio 2011 la convenuta si è opposta alla petizione, sollevando
preliminarmente l’eccezione di carente legittimazione attiva e passiva. In
merito a quest’ultima eccezione, la convenuta si è detta totalmente estranea a
qualsiasi rapporto contrattuale con l’attrice, rilevando che semmai ogni
eventuale questione concernente lo spazio all’interno del cosiddetto “Palazzo __________”
sarebbe stata di esclusiva competenza della società che si occupa della
gestione e dell’esercizio di questo spazio, ovvero della T__________ __________
__________ GmbH. La convenuta contesta poi che tra le parti vi sia stato un
accordo sui punti essenziali del contratto. Citate le parti all’udienza di
dibattimento ai sensi dell’art. 245 CPC, esse si sono riconfermate nelle
antitetiche argomentazioni e domande. Esperita l’istruttoria, le parti hanno
rinunciato a comparire al dibattimento finale e hanno rinnovato le proprie
richieste con memoriali scritti: la convenuta con le conclusioni del 27 giugno
2012, nelle quali ha chiesto in via subordinata che la petizione venga accolta
limitatamente a fr. 3'228.-, e l’attrice con quelle di data 2 luglio 2012.
C. Con
decisione 7 agosto 2012 il Pretore ha integralmente accolto la petizione
condannando la convenuta al pagamento della somma richiesta, oltre interessi al
5% dal 1° aprile 2011, con tasse, spese e ripetibili interamente a suo carico. In
estrema sintesi, il Pretore, dopo avere accertato la legittimazione attiva
dell’attrice, ha concluso che __________ S__________ non ha stipulato alcun
contratto con l’attrice, né a suo nome, né in rappresentanza di terzi. Egli ha
funto unicamente da tramite e invitato l’attrice a presentare un’offerta a __________
M__________. In applicazione del principio di affidamento, il giudice di prime
cure ha poi considerato che l’attrice in buona fede poteva considerare la
convenuta sua controparte contrattuale. Egli ha quindi accertato l’esistenza di
un consenso tra le parti riguardo a tutti i punti oggettivi del contratto di
appalto e, in applicazione dell’art. 374 CO, ritenuto congrua la mercede
richiesta dall’attrice.
D. Con
atto di appello 10 settembre 2012 la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, subordinatamente di
accoglierla limitatamente a fr. 3'228, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
Delle osservazioni (recte: risposta) 18 ottobre 2012 con cui
l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi che seguono.
Considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome
la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405
CPC).
2. Il
Pretore ha riconosciuto all’appellante la legittimazione passiva. In
applicazione del principio di affidamento, il giudice di prime cure ha
concluso, sulla base di una serie di indizi emersi dall’istruttoria, che AO 1
poteva considerare in buona fede AP 1 sua controparte contrattuale. Egli ha
dapprima concluso che __________ S__________ non ha stipulato alcun contratto
con l’attrice, né a suo nome, né in rappresentanza di terzi, ma ha unicamente
funto da tramite, invitando la qui appellata a presentare un’offerta a __________
M__________, accettata da quest’ultimo in occasione dell’incontro del giugno
2010. Il Pretore ha poi concluso che l’attrice poteva in buona fede ritenere
che AP 1 e non T__________ __________ GmbH fosse la sua partner contrattuale,
ossia che __________ M__________ avesse agito in rappresentanza della prima.
Sulla base della testimonianza di __________ S__________, il giudice di prime
cure ha ritenuto che siccome quest’ultimo collegava la persona di __________ M__________
alla convenuta e il primo incontro tra le parti si era tenuto negli uffici
della direzione di AP 1, si poteva “ragionevolmente presumere che l’attrice
fosse stata messa al corrente di questa relazione dal teste stesso” (sentenza
impugnata pag. 7). Oltre a ciò il Pretore ha considerato che il logo,
l’indicazione di ragione sociale, indirizzo e sito internet della AP 1
apparivano in ogni scambio di corrispondenza tra __________ C__________ e __________
S__________, di modo che chiunque in buona fede poteva pensare che essa agiva
per conto di detta società e non della T__________ __________ __________ GmbH,
che peraltro non era nota all’attrice. Il primo giudice ha infine ritenuto
irrilevante sia lo scopo sociale delle due società sia il fatto che __________
M__________ ricoprisse un ruolo di maggior rilievo all’interno della T__________
__________ M__________ GmbH. Neppure l’indicazione che la fattura avrebbe
dovuto essere intestata alla T__________ __________ GmbH pregiudica la buona
fede dell’attrice al momento della conclusione del contratto, poiché tale
comunicazione è giunta dopo la consegna dell’opera.
3. L’appellante
contesta le argomentazioni pretorili e sostiene anche in questa sede la sua
carenza di legittimazione passiva. Il fatto che __________ S__________ avesse
una percezione sbagliata del soggetto giuridico rappresentato da __________ M__________
non può esserle imputato. La convenuta sostiene che gli indizi menzionati dal
Pretore a sostegno della propria conclusione non sarebbero decisivi e
rimprovera all’attrice di non avere usato la necessaria diligenza nel
verificare l’identità della sua controparte contrattuale, facilmente attuabile
attraverso un’ispezione a registro di commercio.
3.1 La
legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal
giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid.
1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non
per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo alla decisione del TF del 6
luglio 2004, inc.4C.198/2004 pubb. in: Droit du bail 2005 pag. 13). La legittimazione
passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto
valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale
ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di
merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed
accertati. Determinare la legittimazione passiva di una
parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio
nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid.
1a; decisione del TF del 2 giugno 2003, inc.5C.243/2002; II CCA 28 marzo 2013, inc. n. 12.2012.57). In tema di azioni contrattuali,
ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si
ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia
parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 181; II CCA 4
giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, marzo 2013, inc. n. 12.2012.57).
In questa
sede non è stato censurato dall’appellante l’accertamento del Pretore, secondo
cui __________ S__________ ha “unicamente invitato l’attrice a presentare
un’offerta a __________ M__________” (decisione impugnata 7 agosto 2012, pag.
7). Dagli atti risulta che egli era (ed è) membro del consiglio di
amministrazione della convenuta con firma collettiva a due con il presidente
(doc. B). Non essendo legittimato a rappresentare individualmente la convenuta,
occorre verificare se egli l’ha validamente rappresentata in applicazione delle
norme sulla rappresentanza ai sensi degli artt. 32 e segg. CO.
3.2 In base alla
legge, vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO quando il
rappresentante agisce in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste
una procura del rappresentato al rappresentante. Nelle cause promosse dal terzo
nei confronti del presunto rappresentato, incombe al primo l’onere di provare
l’esistenza di un rapporto di rappresentanza o di una fattispecie sostitutiva,
cioè che il rappresentante ha agito in nome del rappresentato e che era
autorizzato a farlo (Zäch,
Berner Kommentar, n. 184 ad
art. 32 CO; Watter, Basler
Kommentar, n. 35 ad art. 32 CO).
3.2.1 Agire in nome
del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
sé stesso gli effetti del negozio giuridico. Ciò può avvenire in modo
esplicito, per il tramite di una comunicazione diretta, oppure quando la
volontà di agire come rappresentante è desumibile dalle circostanze o dovrebbe
esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto della
rappresentanza si verifica ugualmente. Se questo sia il caso dev'essere
giudicato in base al comportamento del rappresentante e della controparte
contrattuale e secondo il principio dell'affidamento, badando in particolare a
ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione
(art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF 90 II 289, consid. 1b; Zäch, op.
cit., n. 45 ad art. 32 CO); salvo il caso in cui al terzo è indifferente la
persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO).
Dalle
tavole processuali risulta che __________ M__________ era (ed è) membro del
consiglio di amministrazione della convenuta (doc. B) nonché socio e presidente
della gerenza della T__________ __________ __________ GmbH (doc. 3). Le due
società hanno la propria sede al medesimo recapito. Nel caso concreto non
risulta che __________ M__________ abbia espressamente dichiarato di agire in
nome della AP 1. In assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso occorre
verificare se l’attrice doveva e poteva inferire dalle circostanze l’intenzione
di quest’ultimo di agire in qualità di rappresentante della convenuta. Il
Pretore ha presunto tale circostanza dal fatto che __________ S__________,
sentito come teste, ha dichiarato di conoscere AP 1 attraverso __________ M__________
e che l’incontro del giugno 2010 tra loro, il direttore della succursale di __________
dell’appellata e i rispettivi collaboratori è avvenuto negli uffici di
direzione della convenuta. A ragione l’appellante censura tale conclusione. __________
S__________, il quale, secondo gli accertamenti del Pretore, ha funto da
tramite tra l’attrice e __________ M__________, si è limitato a riferire di
conoscere le parti in causa: la convenuta tramite __________ M__________ e
l’attrice tramite il suo direttore di succursale (audizione testimoniale di __________
S__________ 23 maggio 2012, pag. 3). Ciò non significa tuttavia che egli abbia
riferito all’attrice che __________ M__________ agiva in nome della convenuta
né che egli non conoscesse la __________ __________ GmbH. Tutto si ignora sul
se ed eventualmente sul cosa quest’ultimo abbia riferito all’attrice in merito.
Per lo stesso motivo anche il fatto ritenuto dal primo giudice che l’indirizzo
mail usato da A__________ __________ avesse quale dominio “@publigood.ch” e che
in ogni suo scritto appariva il logo, l’indirizzo e il sito internet della AP 1
risulta irrilevante, tanto più che le mails non sono state spedite in copia
all’appellata. Ne discende che in queste circostanze l’attrice non ha saputo
dimostrare che __________ M__________ avesse voluto concludere il contratto in
nome della convenuta.
Ad ogni
modo nel caso concreto la convenuta non potrebbe essere ritenuta parte
contrattuale anche per i motivi che verranno esposti in seguito, difettando un
altro requisito posto dagli artt. 32 e segg. CO.
3.2.2 Quando un
rappresentante agisce in nome altrui, i diritti e gli obblighi sgorganti
dall’atto passano direttamente al rappresentato se il primo era autorizzato a
rappresentarlo. Ciò si verifica in tre ipotesi: quando il rappresentante
dispone a tale scopo di poteri sufficienti in virtù del diritto pubblico, della
legge o della volontà del rappresentato, quando il rappresentato ratifica
l’atto compiuto in suo nome o quando l’assenza di autorizzazione è sanata ai
sensi dell’art. 33 cpv. 3 CO. Escluse nel caso concreto le prime due ipotesi,
bisogna esaminare se l’assenza di autorizzazione sia stata sanata giusta l’art.
33 cpv. 3 CO, secondo cui, se il rappresentato comunica la facoltà di
rappresentanza ad un terzo, l’esistenza dell’autorizzazione rispettivamente
l’estensione del potere di rappresentanza in confronto del terzo è giudicata a
norma dell’avvenuta comunicazione. La protezione del terzo ai sensi dell’art.
33 cpv. 3 CO soggiace a due condizioni: la comunicazione della facoltà di
rappresentanza da parte del presunto rappresentato al terzo e la buona fede di
quest’ultimo (DTF 131 III 511 consid. 3.2). La portata della comunicazione deve
essere esaminata in base al principio dell’affidamento, ricordato che anche
colui che lascia creare l’apparenza di un potere di rappresentanza è vincolato
dagli atti conclusi in suo nome (DTF 131 III 151 consid. 3.2.1). Occorre tuttavia
che vi siano delle circostanze oggettive, attribuibili al presunto
rappresentato, che possono essere comprese in buona fede dal terzo come la
comunicazione del potere di rappresentanza (DTF 120 II 197 consid. 2b/bb). La
buona fede del partner contrattuale è presunta (art. 3 cpv. 1 CC). Tuttavia
nessuno può invocare la propria buona fede quando questa è incompatibile con
l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da chi se ne prevale
(art. 3 cpv. 2 CC). In ambito commerciale, in base al principio della
pubblicità positiva del registro di commercio (art. 933 cpv. 1 CO), vige la
finzione legale secondo cui ogni persona è a conoscenza di quanto iscritto a
registro di commercio. In questo caso la protezione della buona fede ai sensi
dell’art. 33 cpv. 3 CO trova applicazione solo eccezionalmente. In questa
evenienza la diligenza del partner contrattuale deve essere valutata secondo
esigenze più elevate (decisione del TF 4C.293/2006 del 17 novembre 2006, consid. 2.1.3).
Dagli
atti risulta che __________ M__________ era membro del consiglio di
amministrazione della convenuta con firma collettiva a due con il presidente
(doc. B). Egli non era pertanto legittimato a rappresentare individualmente la
convenuta. È vero che nel mese di giugno 2010 vi è stato un incontro negli
uffici della direzione della AP 1. Tale fatto non è tuttavia sufficiente per essere
interpretato in buona fede come un’autorizzazione alla rappresentanza da parte
della stessa, considerato che anche la T__________ GmbH aveva la sua sede al
medesimo recapito. Nemmeno la circostanza che l’indirizzo mail usato da A__________
__________ avesse quale dominio “@publigood.ch” e che in ogni suo scritto
appariva il logo, l’indirizzo e il sito internet della AP 1 risulta rilevante,
atteso che interlocutore di A__________ era esclusivamente __________ S__________
e non il direttore della succursale dell’attrice o un suo altro rappresentante.
Inoltre nei suoi mails la stessa si qualificava quale “account __________”
rispettivamente “responsabile T__________”. Dagli atti di causa non emergono
altri elementi che oggettivamente avrebbero potuto essere interpretati
dall’attrice come la comunicazione da parte della convenuta di un potere di
rappresentanza. In simili circostanze non si può ritenere che nel caso concreto
vi sia stata una comunicazione del preteso potere di rappresentanza ascrivibile
alla convenuta. Considerato che i contatti tra i vari protagonisti della
vicenda avvenivano prevalentemente attraverso __________ S__________, non
avendo le parti avuto rapporti d’affari precedenti e a fronte del principio
della pubblicità positiva del registro di commercio, non si può far altro che
concludere per una negligenza dell’attrice, che non si è minimamente
preoccupata di verificare la facoltà di rappresentanza di __________ M__________.
Ne discende che l’attrice non poteva in buona fede ritenere la convenuta sua
partner contrattuale. Così stando le cose l’appello di AP 1 deve essere accolto
e la petizione di AO 1 respinta per mancanza di legittimazione passiva. Non
occorre pertanto esaminare le rimanenti censure d’appello.
4. Ne
discende che l’appello è accolto e la decisione del Pretore riformata nel senso
di respingere la petizione per mancanza di legittimazione passiva. Le spese
processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono
calcolate sull’importo di fr. 10'760.-, importo pure determinante ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per questi
motivi,
richiamati
la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 10
settembre 2012 di AP 1 è accolto. La decisione 7 agosto 2012 del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1.1 La
petizione 7 dicembre 2011 è respinta.
1.2 abrogato
2.
La tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese, da anticipare come di rito,
sono poste a carico dell’attrice, la quale rifonderà inoltre alla convenuta fr.
1'700.- a titolo di ripetibili.
3. invariato.
Considerandi
II. Le
spese della procedura di appello di complessivi fr. 500.-, anticipate
dall’appellante, sono poste a carico di AO 1, succursale di __________, con
l’obbligo di versare alla controparte fr. 800.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster