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Decisione

12.2012.159

Licenziamento immediato non giustificato. Motivi invocati dal datore di lavoro non sufficientemente gravi. Inadempienze del lavoratore ripetute nel tempo ma assenza di un ammonimento formale da parte

8 maggio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1

è stato assunto alle dipendenze di AP 1 dal 1° marzo 2008 in qualità di responsabile degli acquisti di materie

prime e prodotti ausiliari, di responsabile formale della gestione degli stock

e di assistente dell’amministratore delegato per la vendita di prodotti

speciali. Il rapporto di lavoro è stato formalizzato per iscritto tramite la convenzione

di assunzione di data 18 giugno 2009 (doc. B). Questa prevedeva, a partire dal

1° luglio 2009, un salario

mensile lordo di fr. 7'750.- per tredici mensilità oltre al rimborso delle

spese sopportate nell’ambito delle sue funzioni (doc. B punto 4.). Il contratto

era di durata indeterminata con preavviso di disdetta di sei mesi per entrambe

le parti (doc. B punto 5.).

Con

raccomandata del 17 agosto 2010 AP 1 ha notificato a AO 1 la disdetta del

contratto di lavoro con effetto dal 28 febbraio 2011 indicando quale

motivazione “nostra insoddisfazione sull’attività da lei svolta” (doc.

C). Con scritto del 22 settembre 2010 AP 1 ha notificato al dipendente il suo

licenziamento in tronco adducendo a giustificazione dello stesso il mancato

allestimento di una lista puntuale e veritiera sui depositi dei fornitori e

l’occultamento di documentazione (cfr. per i dettagli doc. E). AO 1 ha

contestato la disdetta immediata con scritto del 23 settembre 2010 (doc. R).

B. Con istanza del 29 novembre 2010 AO

1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 30'000.-, a titolo di pretesa

parziale per il pregiudizio patito in seguito alla rescissione immediata del

rapporto di lavoro e quale indennità per licenziamento in tronco ingiustificato.

In breve, egli ha contestato la sussistenza di motivi tali da giustificare il

suo licenziamento immediato ed ha sostenuto che eventuali manchevolezze a lui

imputate avrebbero dovuto indurre la datrice di lavoro a formulare un

avvertimento preventivo sulle conseguenze del ripetersi di comportamenti anticontrattuali,

ciò che nel caso concreto non è avvenuto. Il licenziamento in tronco sarebbe pertanto

ingiustificato, ragion per cui egli avrebbe diritto a quanto avrebbe guadagnato

se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta oltre

che ad un’indennità giusta l’art. 337c cpv. 3 CO.

All’udienza

di discussione la convenuta, che ha prodotto un memoriale scritto delle proprie

allegazioni, si è integralmente opposta all’istanza. In sintesi, essa ha argomentato

che l’occultamento ad opera del dipendente della lista deposito frumento della __________

e delle due note di credito, rinvenute nella sua scrivania, costituivano

manchevolezze molto gravi, tali da legittimare il licenziamento immediato. Nel

contempo essa ha ricordato che in precedenza egli aveva già commesso diverse

irregolarità ciò che aveva portato al suo licenziamento, per quanto nel

rispetto dei termini contrattuali.

Nella

replica e duplica orale le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni

e richieste.

Esperita

l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale.

Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno ribadito le proprie antitetiche

posizioni.

C. Con

sentenza dell’8 agosto 2012, il Pretore, dopo aver riconosciuto il carattere

ingiustificato del licenziamento in tronco, ha accolto l’istanza condannando la

convenuta al pagamento di fr. 30'000.- a AO 1.

D. Con

atto di appello 12 settembre 2012 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato

nel senso di respingere l’istanza, protestate tasse, spese e ripetibili. Con

risposta del 17 ottobre 2012 AO 1 propone la reiezione del gravame pure con

protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS

272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si

applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In

concreto, il giudizio pretorile dell’8 agosto 2012 è stato comunicato alle

parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.

2.

Nella

propria sentenza il Pretore ha ritenuto che, per quanto disdicevoli, le

inadempienze lamentate da AP 1 e addotte a motivazione del licenziamento

immediato non fossero di gravità tale da rendere intollerabile il proseguimento

del rapporto lavorativo fino al normale termine di disdetta. Il primo giudice

ha inoltre stabilito che le manchevolezze addebitate al dipendente, riconducibili

al suo atteggiamento “pasticcione” (cfr. sentenza impugnata pag. 6),

erano note alla datrice di lavoro già al momento della notifica della disdetta

ordinaria, senza che in seguito siano venute alla luce circostanze suscettibili

di giustificare un successivo licenziamento in tronco. Il magistrato ha

pertanto giudicato ingiustificato il licenziamento immediato del dipendente ed

ha riconosciuto il buon fondamento della pretesa risarcitoria avanzata da AO 1

giusta l’art. 337c cpv. 1 CO. Poiché questa pretesa supera da sé sola la

domanda parziale di fr. 30'000.- fatta valere in questo procedimento, il

Pretore ha accolto integralmente l’istanza senza esprimersi sulla

commisurazione di un’eventuale indennità per indebito licenziamento a norma

dell’art. 337c cpv. 3 CO.

3.

Nel

proprio appello AP 1 contesta le conclusioni pretorili secondo cui le mancanze

imputate a AO 1 non sarebbero di gravità tale da giustificarne il licenziamento

in tronco. L’appellante pone l’accento sul fatto che omettendo di consegnare la

lista deposito e frumento della Fuga SA e occultando le due note di credito

Calciumagro AG l’istante è venuto meno a dei compiti per cui era stato assunto,

ovvero al suo ruolo di responsabile della gestione dello stock e dell’acquisto

delle materie prime. Trattasi di violazioni gravi in quanto direttamente

connesse al contratto di lavoro. AP 1 afferma inoltre che già nel corso del

mese di marzo 2010 il dipendente si era reso responsabile di un episodio

analogo, in quel frangente egli sarebbe stato severamente redarguito lasciando

presagire le misure che sarebbero intercorse se tale comportamento si fosse

ripetuto.

3.1

L'art.

337.

CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con

effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto

immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo

restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1 e 213 consid.

3.

). L’esistenza di un motivo grave ai sensi dell’art. 337 CO viene ammessa

con prudenza nel caso in cui il licenziamento in tronco è pronunciato nel corso

di una disdetta ordinaria precedente. Manchevolezze minori possono sì

giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente

malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III

351.

consid. 2.1, 130 III 28 consid. 4.1).

Determinante

è il motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte – o comunque presente

– al momento della disdetta; tuttavia, a titolo eccezionale, chi ha dato la

disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed

emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto

conoscerli (DTF 127 III 310, consid. 4a; 124 III 25 consid. 3c; 121 III

467, consid. 4 e 5).

Il

giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri

contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze

concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 127 III

313.

consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i

presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova

(Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,

Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA, sentenza inc.

12.2007.85

del 7 settembre 2007, inc. 12.2006.164 del 26 giugno 2008). Sulla

questione dell'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un licenziamento in

tronco il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento (art.

337.

cpv. 3 CO), censurabile in appello in caso di abuso (DTF 127 III 153 consid. 1a; II CCA,

sentenza inc. 12.2005.117 del 10 marzo 2006, inc. 12.2006.164 del 26 giugno

2008, inc. 12.2008.45 del 17 ottobre 2008, inc. 12.2009.168 del 29 novembre

2010). Tale consolidata prassi giurisprudenziale vale anche nel nuovo

ordinamento processuale (Reetz/Theiler,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordunung ZPO, 2a ed., n.

15.

Vorbemerkungen zu den Art. 308-318, n. 37 Art. 310).

3.2

Il

primo giudice ha ritenuto che le inadempienze rimproverate a AO 1, per quanto

biasimevoli, non fossero di gravità tale da giustificarne il licenziamento in

tronco. L’istruttoria ha permesso di accertare che già prima della notifica del

licenziamento ordinario AP 1 era consapevole delle manchevolezze e degli errori

commessi dal proprio dipendente nello svolgimento dei suoi compiti;

inadempienze quelle di AO 1 che si riassumono, sostanzialmente, nell’incapacità

dello stesso di gestire le incombenze amministrative (cfr. audizione

testimoniale del 2 maggio 2011 di K__________, pag. 16 segg. qui data per

trascritta). Proprio a seguito di queste lacune AP 1 ha proceduto al suo

licenziamento ordinario adducendo quale motivazione “nostra insoddisfazione

sull’attività da lei svolta”(doc. C). Tra i rimproveri che la datrice di

lavoro muove al proprio dipendente e che essa menziona nei propri allegati di

causa figura l’occultamento di una nota di credito di un fornitore, episodio risalente

al marzo 2010. Nel proprio memoriale conclusivo essa si è così espressa: “Nel

mese di marzo 2010, il signor AO 1 ha occultato una nota di credito di un

fornitore per un totale di fr. 75'412.-, ciò che ha obbligato l’Ufficio di

revisione della società convenuta a rielaborare i conti per l’esercizio 2009.”(cfr. conclusioni del 12

luglio 2012 pag. 2); l’episodio è poi stato nuovamente riportato nell’atto di appello

“Anche per tale violazione, il signor AO 1 era nuovamente recidivo. In

effetti, nel mese di marzo 2010, quest’ultimo aveva occultato una nota di

credito di un fornitore per un totale di FR. 75'412.- (…)”(cfr. atto di

appello, pag. 4). Questo evento è stato ricordato anche da K__________,

contabile della società convenuta, sia nel verbale di audizione quale

accusatore privato innanzi al Segretario giudiziario del 22 marzo 2011 che in

quello dell’audizione testimoniale del 2 maggio 2011 (cfr. verbale dinanzi al Segretario

Giudiziario del 22 marzo 2011 pagg. 5 in fine e 6 in inc. rich. Ministero pubblico 2010.8958, e verbale testimoniale del 2 maggio 2012 pagg. 17 in fine e 18). Trattasi con ogni evidenza di una situazione analoga a quella che AP 1 ha posto a

fondamento del licenziamento in tronco (doc. E punto 2.). In quel frangente la

datrice di lavoro non ha però ritenuto di dover prendere alcun provvedimento estremo,

circostanza questa che attesta la gravità minore della violazione addebitata al

dipendente. E’ fuori di dubbio che, conformemente ai principi giurisprudenziali

e dottrinali citati poc’anzi, anche una manchevolezza minore può assurgere a

motivo di licenziamento in tronco, questo però unicamente se reiterata

nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del

medesimo comportamento anticontrattuale. L’onere di provare che il dipendente è

stato formalmente ammonito incombe al datore di lavoro. Nel caso concreto questa

prova fa difetto. Dall’incarto non emerge infatti alcun elemento a sostegno

della tesi della convenuta secondo cui nel marzo 2010 AO 1 “è stato

severamente redarguito lasciando presagire le misure che sarebbero intercorse

se tale comportamento si fosse ripetuto” (cfr. conclusioni cit. pag. 2 e

atto di appello pag. 4).

In

relazione a questo addebito è doveroso sottolineare che il procedimento penale

avviato nei confronti di AO 1 a seguito della denuncia sporta da AP 1 per soppressione

di documento in relazione alle due note di credito in oggetto si è concluso con

un decreto di abbandono. In particolare il magistrato ha ritenuto che “dagli

atti non emergono elementi utili che permettono di ritenere che le due note di

credito in questione siano effettivamente giunte nelle mani di AO 1 (…), che

sia stato proprio l’imputato a trattenere detti documenti, occultandoli, senza

consegnarli a chi di dovere” (cfr. ABB del 14 aprile 2011 punto 5 in fine in inc. rich. 2010.8958 Ministero pubblico).

Per

ragioni analoghe, si rivela insufficiente a legittimare la disdetta in tronco

anche il secondo rimprovero mosso a AO 1, ossia il mancato allestimento di una

lista puntuale e veritiera dei depositi dei fornitori nel magazzino (doc. E

punto 1.). Nei propri allegati la convenuta menziona un’ispezione doganale

avvenuta nell’estate 2010 dove AO 1 “non fu in grado di esibire la tenuta

dei registri degli stock e delle movimentazioni del mais commestibile, del frumento

duro e del grano saraceno ciò che in data 23 agosto valse a AP 1 l’apertura di

un procedimento da parte delle Dogane Svizzere (…)” (cfr. atto di appello

pag. 4 e conclusioni pag. 2). Dall’incarto si evince che l’ispezione in oggetto

ha avuto luogo nel corso del mese di luglio 2010 (doc. 2); è legittimo ritenere

che al più tardi in questa occasione AP 1 sia venuta a sapere delle

inadempienze del dipendente e che il medesimo non disponeva dei documenti

richiesti. La datrice di lavoro ne era pertanto perfettamente a conoscenza al

momento della notifica del licenziamento ordinario, ciò malgrado essa non ha

ritenuto di dover procedere con un provvedimento più incisivo quale la

rescissione immediata. Non risulta, e neppure la convenuta lo pretende, che in

quel frangente il dipendente sia stato formalmente ammonito per questa sua

mancanza.

Alla luce

delle considerazioni sopra esposte il licenziamento in tronco di AO 1 non può

che essere ritenuto ingiustificato. La decisione del Pretore merita pertanto

conferma.

4.

L’art.

337.

cpv. 1 CO conferisce al lavoratore licenziato immediatamente senza una

causa grave il diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro

fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta ordinario. Nel caso

concreto AO 1 valuta il pregiudizio patito in fr. 46'500.- (importo corrispondente

allo stipendio per i mesi da settembre 2010 a febbraio 2011) dai quali vanno dedotti gli oneri sociali e quanto percepito pro rata per il periodo dal 1° al 21 settembre 2010. L’istante fa inoltre

valere un’ulteriore pretesa di fr. 46'500.- a titolo di indennità per

licenziamento ingiustificato giusta l’art. 337c cpv. 3 CO. Ritenuto che la

pretesa creditoria salariale, di per sé fondata, supera la domanda parziale di

fr. 30'000.- fatta valere in questo procedimento, l’istanza può essere

integralmente accolta senza che sia necessario esprimersi anche sul principio e

sulla commisurazione di un’eventuale indennità per licenziamento in tronco

ingiustificato. Anche su questo punto la sentenza pretorile è pertanto corretta.

5.

Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza

impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di

una causa fondata sul diritto del lavoro di valore pari a fr. 30'000.-.

L'appellante verserà all’istante un’equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC

decide:

1. L’appello 12

settembre 2012 di AP 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese. L’appellante

rifonderà alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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