12.2012.159
Licenziamento immediato non giustificato. Motivi invocati dal datore di lavoro non sufficientemente gravi. Inadempienze del lavoratore ripetute nel tempo ma assenza di un ammonimento formale da parte
8 maggio 2013Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2012.159
Data decisione, Autorità:
08.05.2013, IICCA
Titolo:
Licenziamento immediato non giustificato. Motivi invocati dal datore di lavoro non sufficientemente gravi. Inadempienze del lavoratore ripetute nel tempo ma assenza di un ammonimento formale da parte del datore di lavoro. Pretesa parziale del dipendente pari a fr. 30'000.- procedura gratuita
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
NORMATIVE SPECIALI IN MATERIA DI SPESE
SPESE GIUDIZIARIE
art. 337 CO
art. 337 cpv. 1 CO
art. 337c cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2012.159
Lugano
8 maggio 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2010.398
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 29 novembre
2010 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 30'000.- a titolo
di pretesa parziale per licenziamento immediato non giustificato,
richiesta
avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore ha
accolto con sentenza 8 agosto 2012,
appellante la
convenuta che con atto di appello 12 settembre 2012 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, con protesta di tasse,
spese e ripetibili,
mentre l’istante
con risposta 17 ottobre 2012 postula la reiezione del gravame, protestate tasse,
spese e ripetibili,
letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. AO 1
è stato assunto alle dipendenze di AP 1 dal 1° marzo 2008 in qualità di responsabile degli acquisti di materie
prime e prodotti ausiliari, di responsabile formale della gestione degli stock
e di assistente dell’amministratore delegato per la vendita di prodotti
speciali. Il rapporto di lavoro è stato formalizzato per iscritto tramite la convenzione
di assunzione di data 18 giugno 2009 (doc. B). Questa prevedeva, a partire dal
1° luglio 2009, un salario
mensile lordo di fr. 7'750.- per tredici mensilità oltre al rimborso delle
spese sopportate nell’ambito delle sue funzioni (doc. B punto 4.). Il contratto
era di durata indeterminata con preavviso di disdetta di sei mesi per entrambe
le parti (doc. B punto 5.).
Con
raccomandata del 17 agosto 2010 AP 1 ha notificato a AO 1 la disdetta del
contratto di lavoro con effetto dal 28 febbraio 2011 indicando quale
motivazione “nostra insoddisfazione sull’attività da lei svolta” (doc.
C). Con scritto del 22 settembre 2010 AP 1 ha notificato al dipendente il suo
licenziamento in tronco adducendo a giustificazione dello stesso il mancato
allestimento di una lista puntuale e veritiera sui depositi dei fornitori e
l’occultamento di documentazione (cfr. per i dettagli doc. E). AO 1 ha
contestato la disdetta immediata con scritto del 23 settembre 2010 (doc. R).
B. Con istanza del 29 novembre 2010 AO
1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 30'000.-, a titolo di pretesa
parziale per il pregiudizio patito in seguito alla rescissione immediata del
rapporto di lavoro e quale indennità per licenziamento in tronco ingiustificato.
In breve, egli ha contestato la sussistenza di motivi tali da giustificare il
suo licenziamento immediato ed ha sostenuto che eventuali manchevolezze a lui
imputate avrebbero dovuto indurre la datrice di lavoro a formulare un
avvertimento preventivo sulle conseguenze del ripetersi di comportamenti anticontrattuali,
ciò che nel caso concreto non è avvenuto. Il licenziamento in tronco sarebbe pertanto
ingiustificato, ragion per cui egli avrebbe diritto a quanto avrebbe guadagnato
se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta oltre
che ad un’indennità giusta l’art. 337c cpv. 3 CO.
All’udienza
di discussione la convenuta, che ha prodotto un memoriale scritto delle proprie
allegazioni, si è integralmente opposta all’istanza. In sintesi, essa ha argomentato
che l’occultamento ad opera del dipendente della lista deposito frumento della __________
e delle due note di credito, rinvenute nella sua scrivania, costituivano
manchevolezze molto gravi, tali da legittimare il licenziamento immediato. Nel
contempo essa ha ricordato che in precedenza egli aveva già commesso diverse
irregolarità ciò che aveva portato al suo licenziamento, per quanto nel
rispetto dei termini contrattuali.
Nella
replica e duplica orale le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni
e richieste.
Esperita
l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale.
Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno ribadito le proprie antitetiche
posizioni.
C. Con
sentenza dell’8 agosto 2012, il Pretore, dopo aver riconosciuto il carattere
ingiustificato del licenziamento in tronco, ha accolto l’istanza condannando la
convenuta al pagamento di fr. 30'000.- a AO 1.
D. Con
atto di appello 12 settembre 2012 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere l’istanza, protestate tasse, spese e ripetibili. Con
risposta del 17 ottobre 2012 AO 1 propone la reiezione del gravame pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS
272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In
concreto, il giudizio pretorile dell’8 agosto 2012 è stato comunicato alle
parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.
2.
Nella
propria sentenza il Pretore ha ritenuto che, per quanto disdicevoli, le
inadempienze lamentate da AP 1 e addotte a motivazione del licenziamento
immediato non fossero di gravità tale da rendere intollerabile il proseguimento
del rapporto lavorativo fino al normale termine di disdetta. Il primo giudice
ha inoltre stabilito che le manchevolezze addebitate al dipendente, riconducibili
al suo atteggiamento “pasticcione” (cfr. sentenza impugnata pag. 6),
erano note alla datrice di lavoro già al momento della notifica della disdetta
ordinaria, senza che in seguito siano venute alla luce circostanze suscettibili
di giustificare un successivo licenziamento in tronco. Il magistrato ha
pertanto giudicato ingiustificato il licenziamento immediato del dipendente ed
ha riconosciuto il buon fondamento della pretesa risarcitoria avanzata da AO 1
giusta l’art. 337c cpv. 1 CO. Poiché questa pretesa supera da sé sola la
domanda parziale di fr. 30'000.- fatta valere in questo procedimento, il
Pretore ha accolto integralmente l’istanza senza esprimersi sulla
commisurazione di un’eventuale indennità per indebito licenziamento a norma
dell’art. 337c cpv. 3 CO.
3.
Nel
proprio appello AP 1 contesta le conclusioni pretorili secondo cui le mancanze
imputate a AO 1 non sarebbero di gravità tale da giustificarne il licenziamento
in tronco. L’appellante pone l’accento sul fatto che omettendo di consegnare la
lista deposito e frumento della Fuga SA e occultando le due note di credito
Calciumagro AG l’istante è venuto meno a dei compiti per cui era stato assunto,
ovvero al suo ruolo di responsabile della gestione dello stock e dell’acquisto
delle materie prime. Trattasi di violazioni gravi in quanto direttamente
connesse al contratto di lavoro. AP 1 afferma inoltre che già nel corso del
mese di marzo 2010 il dipendente si era reso responsabile di un episodio
analogo, in quel frangente egli sarebbe stato severamente redarguito lasciando
presagire le misure che sarebbero intercorse se tale comportamento si fosse
ripetuto.
3.1
L'art.
337.
CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto
immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo
restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1 e 213 consid.
3.
). L’esistenza di un motivo grave ai sensi dell’art. 337 CO viene ammessa
con prudenza nel caso in cui il licenziamento in tronco è pronunciato nel corso
di una disdetta ordinaria precedente. Manchevolezze minori possono sì
giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente
malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III
351.
consid. 2.1, 130 III 28 consid. 4.1).
Determinante
è il motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte – o comunque presente
– al momento della disdetta; tuttavia, a titolo eccezionale, chi ha dato la
disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed
emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto
conoscerli (DTF 127 III 310, consid. 4a; 124 III 25 consid. 3c; 121 III
467, consid. 4 e 5).
Il
giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri
contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze
concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 127 III
313.
consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i
presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova
(Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,
Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA, sentenza inc.
12.2007.85
del 7 settembre 2007, inc. 12.2006.164 del 26 giugno 2008). Sulla
questione dell'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un licenziamento in
tronco il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento (art.
337.
cpv. 3 CO), censurabile in appello in caso di abuso (DTF 127 III 153 consid. 1a; II CCA,
sentenza inc. 12.2005.117 del 10 marzo 2006, inc. 12.2006.164 del 26 giugno
2008, inc. 12.2008.45 del 17 ottobre 2008, inc. 12.2009.168 del 29 novembre
2010). Tale consolidata prassi giurisprudenziale vale anche nel nuovo
ordinamento processuale (Reetz/Theiler,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordunung ZPO, 2a ed., n.
15.
Vorbemerkungen zu den Art. 308-318, n. 37 Art. 310).
3.2
Il
primo giudice ha ritenuto che le inadempienze rimproverate a AO 1, per quanto
biasimevoli, non fossero di gravità tale da giustificarne il licenziamento in
tronco. L’istruttoria ha permesso di accertare che già prima della notifica del
licenziamento ordinario AP 1 era consapevole delle manchevolezze e degli errori
commessi dal proprio dipendente nello svolgimento dei suoi compiti;
inadempienze quelle di AO 1 che si riassumono, sostanzialmente, nell’incapacità
dello stesso di gestire le incombenze amministrative (cfr. audizione
testimoniale del 2 maggio 2011 di K__________, pag. 16 segg. qui data per
trascritta). Proprio a seguito di queste lacune AP 1 ha proceduto al suo
licenziamento ordinario adducendo quale motivazione “nostra insoddisfazione
sull’attività da lei svolta”(doc. C). Tra i rimproveri che la datrice di
lavoro muove al proprio dipendente e che essa menziona nei propri allegati di
causa figura l’occultamento di una nota di credito di un fornitore, episodio risalente
al marzo 2010. Nel proprio memoriale conclusivo essa si è così espressa: “Nel
mese di marzo 2010, il signor AO 1 ha occultato una nota di credito di un
fornitore per un totale di fr. 75'412.-, ciò che ha obbligato l’Ufficio di
revisione della società convenuta a rielaborare i conti per l’esercizio 2009.”(cfr. conclusioni del 12
luglio 2012 pag. 2); l’episodio è poi stato nuovamente riportato nell’atto di appello
“Anche per tale violazione, il signor AO 1 era nuovamente recidivo. In
effetti, nel mese di marzo 2010, quest’ultimo aveva occultato una nota di
credito di un fornitore per un totale di FR. 75'412.- (…)”(cfr. atto di
appello, pag. 4). Questo evento è stato ricordato anche da K__________,
contabile della società convenuta, sia nel verbale di audizione quale
accusatore privato innanzi al Segretario giudiziario del 22 marzo 2011 che in
quello dell’audizione testimoniale del 2 maggio 2011 (cfr. verbale dinanzi al Segretario
Giudiziario del 22 marzo 2011 pagg. 5 in fine e 6 in inc. rich. Ministero pubblico 2010.8958, e verbale testimoniale del 2 maggio 2012 pagg. 17 in fine e 18). Trattasi con ogni evidenza di una situazione analoga a quella che AP 1 ha posto a
fondamento del licenziamento in tronco (doc. E punto 2.). In quel frangente la
datrice di lavoro non ha però ritenuto di dover prendere alcun provvedimento estremo,
circostanza questa che attesta la gravità minore della violazione addebitata al
dipendente. E’ fuori di dubbio che, conformemente ai principi giurisprudenziali
e dottrinali citati poc’anzi, anche una manchevolezza minore può assurgere a
motivo di licenziamento in tronco, questo però unicamente se reiterata
nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del
medesimo comportamento anticontrattuale. L’onere di provare che il dipendente è
stato formalmente ammonito incombe al datore di lavoro. Nel caso concreto questa
prova fa difetto. Dall’incarto non emerge infatti alcun elemento a sostegno
della tesi della convenuta secondo cui nel marzo 2010 AO 1 “è stato
severamente redarguito lasciando presagire le misure che sarebbero intercorse
se tale comportamento si fosse ripetuto” (cfr. conclusioni cit. pag. 2 e
atto di appello pag. 4).
In
relazione a questo addebito è doveroso sottolineare che il procedimento penale
avviato nei confronti di AO 1 a seguito della denuncia sporta da AP 1 per soppressione
di documento in relazione alle due note di credito in oggetto si è concluso con
un decreto di abbandono. In particolare il magistrato ha ritenuto che “dagli
atti non emergono elementi utili che permettono di ritenere che le due note di
credito in questione siano effettivamente giunte nelle mani di AO 1 (…), che
sia stato proprio l’imputato a trattenere detti documenti, occultandoli, senza
consegnarli a chi di dovere” (cfr. ABB del 14 aprile 2011 punto 5 in fine in inc. rich. 2010.8958 Ministero pubblico).
Per
ragioni analoghe, si rivela insufficiente a legittimare la disdetta in tronco
anche il secondo rimprovero mosso a AO 1, ossia il mancato allestimento di una
lista puntuale e veritiera dei depositi dei fornitori nel magazzino (doc. E
punto 1.). Nei propri allegati la convenuta menziona un’ispezione doganale
avvenuta nell’estate 2010 dove AO 1 “non fu in grado di esibire la tenuta
dei registri degli stock e delle movimentazioni del mais commestibile, del frumento
duro e del grano saraceno ciò che in data 23 agosto valse a AP 1 l’apertura di
un procedimento da parte delle Dogane Svizzere (…)” (cfr. atto di appello
pag. 4 e conclusioni pag. 2). Dall’incarto si evince che l’ispezione in oggetto
ha avuto luogo nel corso del mese di luglio 2010 (doc. 2); è legittimo ritenere
che al più tardi in questa occasione AP 1 sia venuta a sapere delle
inadempienze del dipendente e che il medesimo non disponeva dei documenti
richiesti. La datrice di lavoro ne era pertanto perfettamente a conoscenza al
momento della notifica del licenziamento ordinario, ciò malgrado essa non ha
ritenuto di dover procedere con un provvedimento più incisivo quale la
rescissione immediata. Non risulta, e neppure la convenuta lo pretende, che in
quel frangente il dipendente sia stato formalmente ammonito per questa sua
mancanza.
Alla luce
delle considerazioni sopra esposte il licenziamento in tronco di AO 1 non può
che essere ritenuto ingiustificato. La decisione del Pretore merita pertanto
conferma.
4.
L’art.
337.
cpv. 1 CO conferisce al lavoratore licenziato immediatamente senza una
causa grave il diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro
fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta ordinario. Nel caso
concreto AO 1 valuta il pregiudizio patito in fr. 46'500.- (importo corrispondente
allo stipendio per i mesi da settembre 2010 a febbraio 2011) dai quali vanno dedotti gli oneri sociali e quanto percepito pro rata per il periodo dal 1° al 21 settembre 2010. L’istante fa inoltre
valere un’ulteriore pretesa di fr. 46'500.- a titolo di indennità per
licenziamento ingiustificato giusta l’art. 337c cpv. 3 CO. Ritenuto che la
pretesa creditoria salariale, di per sé fondata, supera la domanda parziale di
fr. 30'000.- fatta valere in questo procedimento, l’istanza può essere
integralmente accolta senza che sia necessario esprimersi anche sul principio e
sulla commisurazione di un’eventuale indennità per licenziamento in tronco
ingiustificato. Anche su questo punto la sentenza pretorile è pertanto corretta.
5.
Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza
impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di
una causa fondata sul diritto del lavoro di valore pari a fr. 30'000.-.
L'appellante verserà all’istante un’equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC
decide:
1. L’appello 12
settembre 2012 di AP 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese. L’appellante
rifonderà alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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