12.2012.16
Caparra - riduzione
29 luglio 2013Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2012.16
Data decisione, Autorità:
29.07.2013, IICCA
Titolo:
Caparra - riduzione
CAPARRA
PENA CONVENZIONALE
art. 158 cpv. 1 CO
art. 163 cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2012.16
Lugano
29 luglio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.91
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 1°
ottobre 2007 da
AO 1
rappr. dall’avv.
RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’avv.
RA 1
PI 1
rappr. dall’avv. dott. RA 3
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr.
100'000.- oltre interessi di legge dal 13 novembre 2006;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 14 dicembre 2011 ha parzialmente accolto, per fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2007, nei confronti del convenuto AP
1, e respinto nei confronti del convenuto PI 1;
appellante
il convenuto AP 1 con atto di appello 27 gennaio 2012, con cui ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei
suoi confronti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 9 marzo 2012 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili, rispettivamente il convenuto PI 1 ha comunicato il 9 febbraio 2012 di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
14 novembre 2006 AO 1, la moglie E__________ __________ e il loro figlio F__________
__________, tutti farmacisti __________ domiciliati in __________, hanno
sottoscritto con l’PI 1, A__________ __________ e AP 1, cittadini svizzeri allora
domiciliati in Svizzera, un contratto di compravendita dell’intero pacchetto
azionario (100 azioni) di Farmacia Z__________ SA (doc. B), società che
gestisce l’omonima farmacia in __________ a __________. L’accordo, retto dal
diritto svizzero, prevedeva, per quanto qui interessa, che A__________ __________
avrebbe venduto il 40% delle azioni (40) ad E__________ __________ per fr.
700'000.-, che AP 1 avrebbe venduto un altro 40% delle azioni (40) a AO 1 per
lo stesso prezzo e che l’PI 1 avrebbe venduto l’ulteriore 20% delle azioni (20)
a F__________ __________ per altri fr. 350'000.-, ritenuto che i compratori si
impegnavano a pagare tre distinte caparre al momento della firma del contratto
- di fr. 100'000.- i primi due rispettivamente di fr. 50'000.- il terzo, somme
poi pagate - ed a versare il saldo - di fr. 600'000.- per i primi due
rispettivamente di fr. 300'000.- per il terzo - entro il 30 aprile 2007, fermo
restando che “il mancato pagamento dell’intero prezzo pattuito entro” quella
data “implica l’annullamento della presente compravendita” e che in tal
caso “le caparre versate dai compratori restano acquisite a favore dei
venditori”.
2. Successivamente
alla sottoscrizione del contratto, i compratori hanno iniziato a presentarsi
regolarmente nella farmacia, controllando l’attività, gli incassi, le
fatturazioni e i dipendenti. Dal 1° dicembre 2006 la società ha quindi
provveduto ad assumere quale farmacista assistente F__________ __________.
La nuova
situazione venutasi a creare all’interno della farmacia ha ben presto dato
origine a una serie di problemi: dapprima, il 19 dicembre 2006, la società ha
pertanto licenziato in tronco, con un provvedimento poi trasformato in un
accordo consensuale, l’allora gerente K__________ __________, la quale di lì a
poco ha deciso di aprire una sua propria farmacia a meno di 100 metri di distanza; in seguito, il 7 gennaio 2007 (doc. PP) la dipendente Lu__________ __________
si è licenziata con effetto immediato per motivi di salute; e infine il 27
aprile 2007 anche l’altra dipendente M__________ __________ è pure stata
licenziata in tronco. A seguito di questi fatti e di altre perplessità sui dati
contabili messi a loro disposizione, i compratori, con scritto 25 aprile 2007
(doc. Q), hanno comunicato ai venditori di voler rinunciare al contratto.
3. Con
la petizione in rassegna, avversata dalle rispettive controparti, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città AP 1 e l’PI 1
per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 100'000.- (diventati € 63'240.87 in replica e ritornati ad essere fr. 100'000.- in sede conclusionale) oltre interessi di
legge dal 13 novembre 2006, somma corrispondente alla caparra da lui versata.
Nei confronti di AP 1, sua controparte contrattuale, egli ha fatto valere che
il contratto di compravendita era viziato da dolo, errore essenziale e lesione;
ha quindi addotto l’esistenza di una sua responsabilità per culpa in
contrahendo; ed ha infine rilevato che l’accordo in merito alla caparra, di
per sé inadeguata, doveva essere inteso nel senso che la stessa andava
restituita se, com’era poi avvenuto, l’inadempimento era dovuto alla
controparte. All’PI 1, ritenuto suo mandatario in occasione della redazione del
contratto di compravendita, da lui allestito, ha per contro rimproverato, oltre
ad una responsabilità precontrattuale, di non averlo a suo tempo tutelato in
modo sufficiente.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha escluso che il contratto di
compravendita fosse inficiato da vizi di volontà, che ai convenuti fosse
imputabile una responsabilità precontrattuale, che l’accordo in merito alla
caparra dovesse essere inteso nel senso che quest’ultima andava restituita se
l’inadempimento era dovuto alla controparte e che il convenuto PI 1 fosse stato
mandatario dell’attore in occasione della redazione del contratto. Egli ha
tuttavia ritenuto che la caparra (“Angeld”) di fr. 100'000.- concordata
nel contratto, che costituiva una pena convenzionale pagata anticipatamente,
fosse eccessiva e l’ha pertanto ridotta ex art. 163 cpv. 3 CO al 10% del prezzo
di compravendita, ossia a fr. 70'000.-. Di qui il parziale accoglimento della
petizione, per fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2007, nei
confronti del convenuto AP 1 (dispositivo n. 1) e la sua reiezione nei
confronti del convenuto PI 1 (dispositivo n. 2), ritenuto che le spese di fr. 6'675.- e la tassa di giudizio di fr. 3'000.- sono
state caricate per 1/6 a AP 1 e per 5/6 all’attore, tenuto altresì a rifondere,
a titolo di ripetibili ridotte, fr. 4'600.- a AP 1 e, sempre a titolo di
ripetibili, altri fr. 5'000.- all’PI 1 (dispositivo n. 3).
5. Con
l’appello che qui ci occupa, il convenuto AP 1 chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei suoi confronti,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli censura innanzitutto
la qualifica giuridica attribuita dal Pretore all’importo di fr. 100'000.-,
ritenendo che lo stesso costituiva una semplice caparra per riservarsi la possibilità
di acquistare le azioni rispettivamente una pena di recesso, non soggette ad
un’eventuale riduzione ex art. 163 cpv. 3 CO. E rileva che in ogni caso le
particolari circostanze del caso non giustificavano una riduzione di
quell’importo, tanto meno nelle proporzioni decise dal giudice di prime cure.
6. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili - non così il convenuto PI 1, il quale ha in
effetti comunicato di non avere osservazioni da formulare all’appello - si
dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7.A questo stadio della lite, l’unica
questione ancora litigiosa è quella relativa all’eventuale riduzione a fr.
70'000.-, ed alla conseguente restituzione di fr. 30'000.-, della “caparra” di
fr.
100'000.- versata dall’attore in occasione della sottoscrizione del contratto
di cui al doc. B.
8. Con
la prima censura d’appello il convenuto AP 1 contesta la qualifica giuridica
attribuita dal Pretore a quell’importo, ribadendo quanto sostenuto in sede
conclusionale, ossia che lo stesso costituiva una caparra per riservarsi la
possibilità di acquistare le azioni rispettivamente una pena di recesso ai
sensi dell’art. 158 CO, di per sé non soggette ad un’eventuale riduzione giusta
l’art. 163 cpv. 3 CO.
8.1 Come
giustamente rilevato dal Pretore, nel caso di specie il pagamento di fr.
100'000.- dev’essere inteso come una vera e propria caparra (e meglio nella sua
connotazione di “Angeld”). Trattandosi di un pagamento effettuato già al
momento della sottoscrizione del contratto, esso giusta l’art. 158 cpv. 1 CO
potrebbe in effetti costituire solo una caparra (“Haftgeld”, nella forma
di “Draufgeld” o “Angeld”) oppure una pena di recesso (“Reugeld”).
Ora, l’ipotesi della pattuizione di una pena di recesso, che per altro non è
presunta (cfr. art. 158 cpv. 1 CO), dev’essere immediatamente scartata per il
fatto che nell’accordo il diritto alla liberazione dal contratto era stato
conferito al solo compratore e non risultava che a sua volta il venditore
potesse liberarsi dal contratto pagando il doppio di quell’importo (art. 158
cpv. 3 CO; Ehrat, Basler
Kommentar, 4ª ed., n. 11 ad
art. 158 CO e n. 14 ad art. 160 CO). Il fatto che nel contratto le parti si
fossero date atto che l’importo in questione sarebbe stato imputato sul prezzo
di vendita esclude infine che si tratti di una caparra non imputabile (“Draufgeld”),
che di per sé sarebbe presunta (art. 158 cpv. 2 CO) anche se tale presunzione
non corrisponde ormai più all’odierna realtà commerciale (Ehrat, op. cit., n. 5 ad art. 158 CO),
dovendosi pertanto concludere a favore della pattuizione di una caparra
imputabile (acconto), la quale, in base alla più recente giurisprudenza,
fungeva rispettivamente aveva il significato di una pena convenzionale pagata
anticipatamente (DTF 133 III 43 consid. 3.2).
8.2 In
considerazione della sua qualifica quale pena convenzionale pagata
anticipatamente, anche la caparra imputabile (“Angeld”), come la pena
convenzionale ex art. 160 CO, deve di principio essere ridotta dal giudice ex
art. 163 cpv. 3 CO e in tale misura può fare oggetto di una restituzione
qualora il suo ammontare sia eccessivo (DTF 133 III 43 consid. 3.6 e 3.7, a
meno che il suo pagamento sia avvenuto nella consapevolezza del suo carattere
eccessivo, ciò che non era il caso nella fattispecie).
9. Resta
ancora da esaminare se le particolari circostanze del caso erano tali da
giustificare una riduzione della caparra, e meglio nelle proporzioni decise dal
giudice di prime cure.
9.1 Come
già accennato, giusta l’art. 163 cpv. 3 CO il giudice deve ridurre secondo il
suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive. Egli deve in ogni caso
dare prova di un certo riserbo, visto e considerato che le parti sono libere di
fissare l’ammontare della pena (art. 163 cpv. 1 CO) e che i contratti devono di
principio essere rispettati; il suo intervento è necessario solo se l’ammontare
della pena è così elevato da oltrepassare ogni misura ragionevole, al punto da
non essere più compatibile con il diritto e l’equità (DTF 103 II 192 consid. 4,
114 II 264 consid. 1a, 133 III 43 consid. 3.3.1, 133 III 201 consid. 5.2). Una
riduzione della pena si giustifica segnatamente quando esiste una sproporzione
crassa tra l’importo convenuto e l’interesse del creditore a mantenere la
totalità della sua pretesa, da misurarsi concretamente al momento in cui la
violazione contrattuale si è verificata; per stabilire il carattere eccessivo
della pena convenzionale non bisogna ragionare in modo astratto, ma occorre al
contrario prendere in considerazione tutte le circostanze concrete del caso; in
particolare si deve tenere conto della natura e della durata del contratto,
della gravità della colpa e della violazione contrattuale, nonché
dell’esperienza commerciale e della situazione economica delle parti, in
particolare di quella del debitore (DTF 103 II 192 consid. 4, 114 II 264
consid. 1a, 133 III 43 consid. 3.3.2, 133 III 201 consid. 5.2). Una pena non
può essere considerata eccessiva per il solo fatto che ecceda il risarcimento
del danno dovuto al creditore a seguito dell’inadempimento (DTF 133 III 43
consid. 4.1). Non è il creditore che deve provare che la pena stipulata è
appropriata, ma il debitore che deve allegare ed accertare i fatti che
giustificano una sua riduzione (art. 8 CC; DTF 103 II 108 consid. 4, 114 II 264
consid. 1b, 133 III 43 consid. 4.1, 133 III 201 consid. 5.2). In mancanza di
tali fatti il giudice non può ridurre la pena (Couchepin,
La clause pénale, n. 850; TF 29 luglio 2008 4A_237/2008 consid. 4.3).
9.2 Nel
suo appello il convenuto AP 1 rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto
del fatto che l’attore, oltre a non aver fornito la prova di alcun fatto che
giustificherebbe una riduzione dell’indennità in questione, nemmeno aveva ottemperato
al suo obbligo di allegazione, omettendo persino di indicare il benché minimo
elemento a sostegno di una riduzione. A ragione.
Negli
allegati preliminari l’attore, pur avendo sì vagamente accennato al fatto che
la caparra potesse non essere adeguata nel suo ammontare (petizione p. 21), non
ha di fatto esposto, ancor prima che provato, quali fossero le concrete
circostanze di fatto tali da giustificare una sua riduzione, salvo evocare
quanto da lui già indicato a sostegno dell’interpretazione della caparra, ossia
l’assenza di una sua responsabilità nella mancata conclusione del contratto.
Ciò ha impedito alla controparte di allegare e dimostrare a sua volta le
circostanze atte a provare l’adeguatezza della caparra. In sede conclusionale
l’attore non ha poi in ogni caso riproposto nemmeno quell’argomentazione, non
contestando di fatto più l’adeguatezza della caparra. In assenza degli elementi
necessari per valutare il carattere eccessivo della caparra a suo tempo
concordata, in definitiva poi neppure (più) preteso dall’attore, la riduzione
della stessa non può così essere ammessa (Couchepin,
op. cit., ibidem; Ehrat, op. cit.,
n. 11 ad art. 163 CO; TF 29 luglio 2008 4A_237/2008 consid. 4.3 e 4.4, 1°
aprile 2011 4A_65/2011 consid. 6.1; SJZ 2005 p. 459; II CCA 14 aprile 2003 inc.
n. 12.2002.131 pubbl. in NRCP 2003 p. 358; CCR 24 maggio 2011 inc. n.
16.2010.96).
9.3 Ma,
ad ogni buon conto, l’esito non sarebbe diverso nemmeno se per ipotesi si
volesse ammettere - come fatto implicitamente dal Pretore - che l’attore aveva
ossequiato l’onere di allegazione e della prova sui fatti tali da eventualmente
giustificare una riduzione della caparra, non potendosi in ogni caso
condividere la conclusione pretorile, formulata sulla base alla giurisprudenza
del Tribunale federale (TF 15 marzo 2077 4C.374/2006 = DTF 133 III 201 consid. 5.5), secondo cui la caparra stabilita nel contratto poteva essere ritenuta
eccessiva e con ciò ridotta nella misura in cui era superiore al 10% del prezzo
di vendita.
9.3.1 A sostegno
della sua conclusione il giudice di prime cure ha evidenziato, in estrema
sintesi, che i venditori, pur avendo avuto un interesse sicuramente rilevante
al perfezionamento del contratto, non avevano verosimilmente subito alcuna
particolare perdita dall’inadempimento della controparte e che i compratori,
coadiuvati a suo tempo dal loro commercialista di fiducia dott. Gi__________ __________,
erano risultati assai negligenti.
In questa
sede il convenuto AP 1, contestando in parte l’assunto del Pretore, ritiene da
una parte che l’inadempimento del contratto gli aveva in realtà causato un
danno enorme, visto e considerato che egli, oltre ad aver perso tre validi ed
affidabili collaboratori, si era ritrovato con una nuova farmacia aperta poco
lontano dai suoi ex dipendenti (di lunga data), i quali oltretutto conoscevano
tutta la sua clientela; dall’altra evidenzia che la controparte si trovava in
una buona situazione economica.
Mentre
quest’ultimo rilievo non può essere considerato, nulla agli atti permettendo di
confermare la buona situazione economica dell’attore, il convenuto AP 1 ha senz’altro ragione a contestare che l’inadempimento dell’attore - a questo stadio della lite da
ritenersi negligente, dato che in questa sede quest’ultimo, venendo meno al suo
obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 1 CPC), non ha spiegato, e
soprattutto dimostrato, per quale motivo il diverso assunto del Pretore non
potesse essere condiviso - non gli avrebbe causato alcun danno particolare. Non
è in effetti vero che al 30 aprile 2007 egli si sarebbe ritrovato con una
farmacia in buona salute e che generava utili. Tutt’altro. A seguito delle
partenze di tutte le sue tre dipendenti (la gerente K__________ __________ e le
due collaboratrici Lu__________ __________ e M__________ __________) di lunga
data (e meglio dal 1990, dal 1980 rispettivamente dal 1995; cfr. testi K__________
__________ p. 4, Lu__________ __________ p. 2 e M__________ __________ p. 2) e
dunque a conoscenza di tutta la clientela, partenze - almeno le prime due -
imputabili ai compratori (cfr. testi K__________ __________ p. 5, Lu__________ __________
p. 2 seg.; cfr. pure doc. F p. 2 e PP e interrogatorio formale dell’PI 1 ad
4), e soprattutto dell’apertura di una nuova farmacia (Farmacia S__________) a
nemmeno 100 metri di distanza da parte della precedente gerente coadiuvata da
quelle medesime dipendenti (cfr. testi Lu__________ __________ p. 3 e M__________
__________ p. 3), ben si può in effetti ritenere che la farmacia Z__________ e
con ciò il pacchetto azionario dell’omonima società abbia sicuramente perso una
buona parte del suo valore, anche se tale perdita non è stata oggetto di
particolari accertamenti peritali. L’istruttoria ha in ogni caso permesso di
accertare, se non altro, che l’esercizio 2007 si era poi concluso con un utile
lordo di fr. 326'052.76 e una perdita netta, nonostante il mancato prelievo di
gettoni di presenza a favore dei venditori amministratori (cfr. doc. A) e
azionisti (in precedenza pari a fr. 43'750.-), di fr. 105'094.07 (allegato XII
al complemento peritale), a fronte di un utile lordo di fr. 579'408.06
rispettivamente di un utile netto di fr. 13'758.55 conseguiti nell’anno 2006
(allegato XI al complemento peritale).
9.3.2 Alla
luce di quanto precede, la conclusione del giudice di prime cure secondo cui la
caparra stabilita nel contratto poteva essere ritenuta eccessiva e con ciò
ridotta nella misura in cui eccedeva il 10% del prezzo di vendita non può
essere condivisa. Nella giurisprudenza citata dal Pretore (DTF 133 III 201
consid. 5.5; così pure poi in TF 16 gennaio 2012 4A_562/2011 consid. 6.2), il
Tribunale federale aveva deciso di applicare quella regola per ridurre una pena
convenzionale, ispirandosi alla soluzione che il legislatore aveva a suo tempo
previsto in caso di recesso per mora del compratore nel contratto di vendita a
rate anticipate (art. 227h cpv. 2 2ª frase CO) rispettivamente nel contratto di vendita a rate qualora
l’oggetto non fosse stato ancora fornito (cfr. l’abrogato art. 226i cpv. 2 2ª frase CO). In quelle due sentenze si
trattava di stabilire il limite ammissibile di una pena convenzionale nel caso
in cui l’oggetto della vendita non era stato ancora fornito, senza cioè che il
compratore avesse in pratica avuto la possibilità di danneggiare o di causare
altrimenti la diminuzione del valore dell’oggetto litigioso, non ancora nelle
sue mani. Nella presente fattispecie la situazione giuridica è però
sostanzialmente diversa, sicché quella regola, che non va generalizzata (Couchepin, op. cit., n. 963 segg.), non
può trovare applicazione. Anche se formalmente le azioni oggetto del contratto
di compravendita, date in escrow al notaio rogante avv. __________ in
attesa dell’adempimento degli accordi contrattuali (cfr. doc. B), non erano
ancora state consegnate all’attore, quest’ultimo, con gli altri acquirenti,
aveva in effetti potuto di fatto disporne già dal momento della sottoscrizione
del contratto come un vero e proprio proprietario, iniziando - come detto - a
presentarsi nella farmacia e a controllare regolarmente l’attività, gli
incassi, le fatturazioni e i dipendenti, ciò che - come si è visto - ha
provocato i problemi che hanno poi portato alla partenza delle tre dipendenti
ed all’apertura da parte dell’ex gerente di una nuova farmacia poco distante,
con la conseguente perdita di valore delle azioni compravendute. Stando così le
cose, il solo fatto che la caparra sia superiore al 10% del prezzo di vendita
non può essere necessariamente tale da implicarne il carattere inadeguato, come
se quello fosse l’unico criterio decisivo. Tenuto invece conto di tutte le
circostanze del caso, che - come detto (cfr. supra consid. 9.1) - devono
essere considerate dal giudice, ed in particolare visto l’importante danno che
è stato causato ai venditori dalla negligenza degli acquirenti (cfr. supra
consid. 9.3.1: minor utile lordo di fr. 253'355.30 e minor utile netto - tenuto
conto dei gettoni di presenza non versati - di fr. 162'602.62, pari al 14.47%
rispettivamente al 9.29% del prezzo), l’ammontare della caparra stabilita
contrattualmente, pari all’incirca al 14.28% del prezzo di vendita, non può
dirsi eccessiva o sproporzionata ed essere così oggetto di riduzione, tanto più
poi se si pensa all’importante interesse dei venditori al perfezionamento del
contratto, in considerazione del fatto che il prezzo spuntato nel contratto (di
complessivi fr. 1'750'000.-) era a loro estremamente favorevole, essendo di
gran lunga superiore al valore delle azioni al momento determinante del 30
giugno 2006 (di complessivi fr. 1'139'970.-) accertato dal Pretore, sulla base
della perizia giudiziaria, in occasione del giudizio sull’eccezione di lesione
ex art. 21 CO (ciò che comportava di per sé già un guadagno di fr. 610'030.-,
pari al 34.85% del prezzo).
10. Ne
discende, in accoglimento dell’appello, che la petizione deve essere respinta
anche nei confronti del convenuto AP 1. Gli oneri processuali e le ripetibili
di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che per la
procedura d’appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 30'000.-,
fermo restando che in questa sede al convenuto PI 1 non sono state riconosciute
ripetibili, il tema del litigio non vedendolo coinvolto ed egli non avendo
comunque presentato osservazioni. Per un’eventuale impugnazione al Tribunale
federale fa stato un valore di fr. 100'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
Fatti
I. L’appello 27 gennaio 2012 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 14 dicembre 2011 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. (invariato).
3. Le
spese di fr. 6'675.- e la tassa di giudizio di fr. 3'000.-, da anticipare
dall’attore, rimangono a suo carico. L’attore rifonderà, a titolo di
ripetibili, fr. 13'800.- a AP 1 e fr. 5'000.- all’PI 1.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’600.- sono a carico
dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 2’000.- per ripetibili di
appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e all’
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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