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Decisione

12.2012.160

Contratto di distribuzione esclusiva - forma del contratto - culpa in contrahendo - prescrizione

24 aprile 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 13 settembre 2012 di AP 1 è accolto. Di conseguenza

la sentenza 26 giugno 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è

così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di complessivi fr. 9’000.- e le spese in fr. 500.-, da

anticipare come di rito, sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà

inoltre alla convenuta fr. 35’000.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 4’000.- sono a carico

dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 5’000.- per ripetibili di

appello.

III. L’appello incidentale 2 novembre 2012 di AO 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

IV. Gli oneri processuali di fr. 7’000.- sono a carico dell’appellante

incidentale, che rifonderà alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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