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Decisione

12.2012.161

Locazione - protrazione

8 aprile 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello

14 settembre 2012 di AP 1

2. Con

l’atto di appello la convenuta riepiloga preliminarmente le tesi di parte

istante affiancando ad ognuna di queste una sua puntuale considerazione con

riferimento a quanto sarebbe emerso dall'istruttoria di causa. Con analogo

approccio schematico l'appellante elenca altresì i suoi contrapposti interessi

in qualità di locatrice e per ognuno di questi espone considerazioni integrate

da citazioni di dottrina e giurisprudenza, mettendo in risalto specifiche

risultanze istruttorie.

L’atto di appello così formulato è irricevibile poiché non contiene i motivi di

fatto e di diritto sui quali si fonda e non è sufficientemente motivato (art.

310 e 311 CPC). L’appellante non può infatti limitarsi a indicare perché le sue

argomentazioni sarebbero fondate, ma deve esporre i motivi per i quali

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

3. Una prima lamentela dell'appellante consiste nel dichiararsi

sostanzialmente vittima di "una procedura lunga, farraginosa, durata,

finora, 4 anni (fra rinvii e proroghe) e sfociata in una sentenza non equa, non

garante dei principi giurisprudenziali applicabili nel caso in esame

(…omissis…) e che guarda caso riconosce una protrazione che coincide con il

termine preciso della sua stessa crescita in giudicato (ferie giudiziarie

incluse)" (appello pag. 4 n. 2). L'atteggiamento del Pretore viene

quindi assimilato ad una non meglio definita categoria di "storture

giudiziarie" che provocherebbero una totale incertezza nel diritto e

nella sua applicazione e che pertanto "sconfinano nella denegata

giustizia" (ibidem).

Così come esposta pure questa censura è irricevibile, non solo per carenza di

motivazione (art. 311 CPC), ma pure con riguardo al merito, essendo

sostanzialmente qualificabile quale censura per denegata giustizia, non

proponibile in questa sede. La stessa appellante sembra peraltro avvedersene,

laddove auspica che queste asserite circostanze vengano considerate nell'esame

dell'esercizio del potere di apprezzamento da parte dell'istanza inferiore,

salvo esaurire questa richiesta in una generica citazione di dottrina e

giurisprudenza, pure essa irricevibile per carente motivazione.

4. Sotto

un capitolo denominato "Bilancia degli interessi in gioco"

(appello pag. 6) l'appellante, proposti ampi stralci di dottrina e

giurisprudenza in materia, lamenta che "gli interessi di parte attrice (correttamente:

istante) sono stati negletti con giustificazioni non pertinenti"

(appello pag. 6). Anche volendo considerare questa lapidaria censura nel senso

verosimilmente voluto, ovvero con riferimento ai presunti negletti interessi

della parte convenuta e qui appellante (l'attrice, ovvero l'istante erroneamente

menzionata essendo la controparte nella vertenza), essa non può essere seguita.

Non scalfisce la conclusione del Pretore il fatto che questi abbia esposto

delle considerazioni sulla verosimiglianza di una immediata demolizione dello

stabile da parte della proprietaria. Contrariamente a quanto pretende

l'appellante, il primo giudice non ha infatti ignorato che la demolizione

sarebbe possibile dal punto di vista della procedura di autorizzazione edilizia

(una licenza in tal senso essendo stata concessa e bastando vista la valenza

propria), ma a fronte di un riconosciuto interesse concreto e serio a ritornare

in possesso delle superfici locate ha menzionato pure le circostanze che

lasciano spazio ad una protrazione, non riconoscendo quindi un'urgenza assoluta

ritenuta la difficile praticabilità di un immediato inizio dei lavori di

demolizione. Tra queste circostanze indicate dal Pretore non vi è solo la

difficoltà della proprietaria ad ottenere la licenza per la riedificazione del

sedime (la domanda di costruzione presentata essendo sfociata in un diniego di

licenza), ma pure la locazione ancora in corso di altre superfici dell'immobile,

seppur a condizioni particolari ovvero con termini brevi di disdetta e di

preavviso (doc. 12). L'appellante se ne duole, ma non si confronta con la

circostanza che la protrazione effettivamente concessa con il contestato

giudizio pretorile del 25 luglio 2012 scadeva il successivo 30 settembre,

ovvero prima ancora della data utile per una teorica riconsegna dei locali da

parte degli altri inquilini (doc. 12: i relativi contratti di locazione potendo

essere disdetti con preavviso di 2 mesi e scadenza ogni due mesi, la prima

volta il 31 luglio 2011).

Come indicato dal Pretore tale orizzonte temporale avrebbe permesso alla

locatrice di rientrare in possesso dei locali e di realizzare i propri

intendimenti e alla conduttrice "di terminare i lavori già in corso

nella nuova superficie e di convenientemente organizzare il trasloco"

(sentenza impugnata pag. 4 in fine).

Nel caso concreto non può essere rimproverato al Pretore di aver travalicato i

limiti concessigli dalla legge nell'apprezzamento delle circostanze rilevanti,

secondo il principio dell'equità (art. 4 CC). La censura, per quanto

ricevibile, è pertanto respinta.

5. Appena

accennate e pertanto parimenti irricevibili per carente motivazione (art. 311

CPC) sono le lamentele al riguardo della mancata considerazione di altri

fattori rilevanti, quali l'ampio anticipo con il quale la conduttrice ha saputo

dell'intenzione della locatrice di non prolungare il contratto, il

comportamento della controparte (indicata erroneamente come convenuta),

rispettivamente la valutazione del valore degli investimenti eseguiti e da

ammortizzare.

6. In

conclusione, l'appello va respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Sull’appello

14.

settembre 2012 di AO 1

7.

Con l'appello l'attrice rimprovera in

sostanza al primo giudice di non aver effettuato una corretta ponderazione

degli interessi, violando in tal modo i disposti di diritto federale e

segnatamente l'art. 272 CO e di aver altresì fondato il suo giudizio su un

errato accertamento dei fatti.

8.

L'appellante elenca una serie di

circostanze che il giudizio pretorile non avrebbe "sufficientemente

tenuto in considerazione" (appello pag. 2 n. 3). Sennonché le

considerazioni esposte si limitano per buona parte a ribadire circostanze già

asserite o emerse dall'istruttoria, senza una vera e propria censura delle

valutazioni e delle motivazioni del Pretore, a cui sembra essere mosso solo un

implicito rimprovero di non avervi dato il giusto peso. Così esposte, le

censure preliminari sulle trattative per un rinnovo del contratto, sulla buona

fede della conduttrice al momento di eseguire ingenti investimenti e sul danno

economico conseguente sono quindi irricevibili.

9.

L'appellante lamenta la scarsa

considerazione del primo giudice in merito alla difficoltà oggettiva di reperire

locali in centro a L__________ per un uso quale esercizio pubblico per la

ristorazione. La censura non è atta a scalfire la conclusione pretorile poiché

non solo non apporta elementi che permettano di considerare insufficiente, con

riguardo a questo aspetto, una protrazione di quattro anni come quella

sostanzialmente ottenuta, ma non si confronta con la conclusione del Pretore

che, riconosciuto come fatto notorio la scarsità di oggetti locabili con queste

caratteristiche, ha chiaramente rimproverato all'istante un'attitudine

rinunciataria per non essersi subito attivata alla ricerca di una superficie

alternativa. Anche su questo punto il giudizio impugnato merita pertanto conferma.

10.

L'appellante rimprovera al Pretore di essere incorso in un erroneo

accertamento dei fatti per aver stabilito che la conduttrice avrebbe avuto la

possibilità di spostare la propria attività in nuovi spazi. In effetti il

Pretore ha considerato come soluzione alternativa quella reperita nello stabile

di via __________, ovvero dirimpetto a quello oggetto della vertenza, deducendo

tale circostanza dalle dichiarazioni rese dal teste M__________ T__________. Non

basta a sovvertire la suddetta valutazione pretorile delle risultanze

istruttorie la semplice affermazione dissenziente dell'appellante che non fa

altro che contrapporvi la propria soggettiva interpretazione secondo la quale

la disponibilità dei locali in questione non sarebbe data in assenza di prova

che le trattative condotte abbiano effettivamente portato alla conclusione di un

contratto.

Si rileva peraltro, a titolo abbondanziale, come la circostanza dell'effettivo avvio

della nuova attività di ristorazione nello stabile di via __________, possa

addirittura essere considerato un fatto notorio, che non può sfuggire a questa

Corte che ha sede a poche centinaia di metri dai luoghi, e che tale elemento,

unitamente a quelli emersi dagli specifici atti istruttori, non lascia spazio a

dubbi in merito al riuscito trasferimento dell'attività alla quale l'appellante

fa ampio riferimento non solo con riguardo alla società istante ma pure ai

collaboratori.

11.

L'appellante rimprovera infine al Pretore di non aver considerato la

mancanza di una licenza edilizia per l'edificazione del sedime quale motivo per

negare la necessità di disporre urgentemente dell'ente locato. La censura va

respinta. Infatti, non solo si regge su di una manifesta svista dell'appellante,

poiché l'assenza di tale licenza è stata espressamente menzionata e considerata

rilevante dal primo giudice (si vedano a questo proposito le considerazioni

esposte al considerando n. 4 in merito alle specifiche censure formulate

dall'istante con separato appello), ma si esaurisce in una generica richiesta

di una protrazione più lunga, senza una critica pertinente alla valutazione con

la quale il Pretore ha ritenuto adeguato un periodo di proroga di ben quattro

anni.

Nella misura in cui è ricevibile la censura è quindi respinta.

12.

L'appellante invoca quindi ulteriori elementi, segnatamente i

contratti di locazione conclusi con terzi, che dimostrerebbero la mancanza di

necessità urgente della proprietaria di disporre dei locali, per poi concluderne

che "il Giudice avrebbe dovuto concedere una proroga supplementare"

(appello pag. 5 n. 4.2).

Il giudizio pretorile regge anche a questa critica avendo espressamente

considerato tali contratti (perlomeno quelli di cui vi è riscontro agli atti e

non sono rimasti allo stadio di semplice allegazione di parte) come una

circostanza rilevante. Il Pretore non ha però ignorato i termini molto brevi

con i quali questi contratti possono essere disdetti dalla proprietaria, che

potrà ottenere la restituzione dei locali con un preavviso di due mesi per un termine

scadente ogni due mesi (doc. 12 e considerando 4).

13.

In conclusione, l'appello va respinto nella misura in cui è

ricevibile.

III. Spese

giudiziarie

14.

In definitiva entrambi gli appelli, nella misura in cui sono

ricevibili, vanno respinti. Le spese processuali di ognuno degli appelli sono

poste a carico dei rispettivi appellanti soccombenti, con l’obbligo di

rifondere alla parte appellata le ripetibili.

Le

spese processuali e le ripetibili sono stabilite in funzione delle

domande di appello, ossia della durata della protrazione ancora

auspicata, rispettivamente della richiesta di annullamento della

protrazione concessa dal Pretore.

Il valore di causa determinante ai fini di un

eventuale ricorso in

materia civile al Tribunale federale è fissato in fr. 540'000.-, pari

all'ammontare complessivo dei canoni di locazione relativi alla

durata della protrazione richiesta e contestata, come calcolato

dal Pretore.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

decide:

1.

1.1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 14 settembre

2012 di AP 1 è respinto.

1.2. Le relative

spese di procedura di complessivi fr. 2’500.- sono poste a carico

dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.

2.

2.1.

Nella misura in cui è ricevibile l’appello 14 settembre 2012 di AO 1 è respinto.

2.2.

Le relative spese di procedura di complessivi fr. 1'800.- sono poste a carico

dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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